Ordinanza cautelare 30 gennaio 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00284/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00016/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16 del 2025, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall’avvocata Paola Fierro, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, anche per la Questura di Torino, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege avente sede a Torino, in via dell’Arsenale n. 21;
per l’annullamento
- del provvedimento n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 15/10/2024), a mezzo del quale la Questura di Torino ha respinto l’istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in favore di -ricorrente- (prot. n. -OMISSIS-), senza valutare la ricorrenza dei presupposti per il rinnovo del titolo di soggiorno posseduto o il rilascio di permesso di soggiorno ad altro titolo;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. GI CE RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso notificato in data 13/12/2024, -ricorrente- ha impugnato il decreto – meglio individuato in epigrafe – a mezzo del quale il Questore di Torino ha respinto la sua domanda di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Il fondamento della determinazione impugnata va ravvisato nel fatto che, al momento della decisione, il ricorrente risultasse anagraficamente residente presso un indirizzo fittizio (via della Casa Comunale n. 1), assegnato dal Comune di Torino a persone in condizione di vulnerabilità.
L’impugnazione è affidata a tre motivi di diritto, di seguito rubricati:
« I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 commi 4 e 7 D.Lgs. 286/98; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento; violazione del principio di proporzionalità », diretto a denunciare la lacunosità dell’istruttoria svolta e l’arbitrarietà della determinazione assunta, in quanto l’Amministrazione non avrebbe tenuto in minima considerazione i legami sociali e familiari di -ricorrente- nel territorio italiano, persino trascurando i redditi prodotti a seguito della proposizione dell’istanza, e avrebbe fondato la propria decisione sul dato formale della residenza anagrafica, senza indagare la reale condizione alloggiativa del ricorrente;
« II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 comma 6 D.Lgs. 286/98; violazione art. 13 co. 4 D.P.R. 394/1999; eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento con conseguente difetto e illogicità della motivazione », a mezzo del quale -ricorrente- contesta che la revoca del permesso per lungo-soggiornanti rilasciato in suo favore possa essere giustificato dal tempo trascorso nel paese d’origine nel biennio 2020-2022, trattandosi di un periodo interamente coincidente con la pandemia da COVID-19;
« III. Violazione di legge in relazione all’art. 9 comma 9 D.Lgs. 286/98; violazione del principio di economicità dell'azione amministrativa; eccesso di potere per difetto di istruttoria », teso a denunciare il mancato rilascio in favore di -ricorrente- di un permesso di soggiorno di tipo diverso, come prescritto dall’art. 9, co. 9 d.lgs. 286/1998 in ipotesi di revoca del titolo per lungo-soggiornanti.
2. – L’Amministrazione resistente si è costituita con comparsa di stile, chiedendo l’integrale reiezione del ricorso, e ha affidato le proprie difese a una relazione dimessa dagli Uffici tecnici della Questura (versata in giudizio in data 23/01/2026).
3. – Con ordinanza del 30/01/2025 n. 44, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare contenuta nel ricorso introduttivo e ha disposto la sospensione degli effetti esecutivi della determinazione impugnata, ai fini del riesame dell’istanza del ricorrente.
4. – La causa è stata infine introitata per la decisione, previa discussione orale, all’udienza pubblica del 28/01/2026.
5. – Ancorché la questione non sia stata discussa negli atti difensivi delle parti, è opportuno precisare che il ricorso appare procedibile.
Non risulta infatti che, all’esito della fase cautelare, l’Amministrazione abbia riaperto l’istruttoria ed emesso un nuovo provvedimento, sostitutivo di quello impugnato in questo giudizio. Nella relazione difensiva dimessa dalla resistente si afferma che la Questura di Torino avrebbe riesaminato l’istanza di -ricorrente- con esito negativo (« Il provvedimento impugnato è stato sospeso dall’odierno Giudice al solo fine del riesame che questo ufficio ha condotto con esito negativo », pag. 2 nota del 23/01/2026), ma non è precisato se tali attività abbiano effettivamente condotto a una determinazione espressa (di cui naturalmente non sono precisati gli estremi) e, in ogni caso, nella documentazione di causa non vi è contezza di alcun provvedimento sopravvenuto.
Deve dunque concludersi che il provvedimento gravato in questo giudizio, pur sospeso in sede cautelare, sia ancora produttivo di effetti e che, pertanto, il ricorrente conservi un interesse alla sua demolizione.
6. – Venendo al merito della controversia, è inconferente a fini decisori ogni riferimento alla disciplina in materia di revoca del permesso di soggiorno per lungo-soggiornanti, giacché la Questura si è limitata a respingere l’istanza di rinnovo del titolo rilasciato in favore di -ricorrente- e ha escluso che sussistessero i presupposti per la sua revoca. Tale circostanza, espressamente indicata nella motivazione del provvedimento impugnato, è stata ribadita anche nella relazione difensiva dimessa dall’Amministrazione nel corso di questo giudizio (« Anzitutto, e per sgombrare il campo da eventuali equivoci, si rappresenta che non è stato revocato il titolo in questione ma è solo stata respinta la richiesta di aggiornamento, dunque lo straniero continua ad essere regolarmente soggiornante e potrà inoltrare nuova istanza quando sarà in grado di dimostrare la propria effettiva residenza, non essendo sufficiente essere domiciliato presso un connazionale »).
È parimenti inconferente ogni questione circa il tempo trascorso da -ricorrente- al di fuori del territorio italiano nel biennio 2020-2022, giacché – come evidenziato anche in sede cautelare – la stessa Amministrazione ha valutato non dirimente il periodo di assenza del ricorrente dall’Italia, coincidente con la pandemia da Covid-19. In ogni caso, si tratta di circostanza rilevante unicamente ai fini dell’eventuale revoca del titolo (art. 9, co. 7 lett. d) d.lgs. 286/1998), ipotesi espressamente esclusa in sede decisoria.
Ne consegue l’inammissibilità dei motivi di doglianza diretti a contestare la sussistenza dei presupposti per la revoca del titolo (secondo motivo di impugnazione) nonché a denunciare il mancato rilascio di un titolo diverso a fronte della revoca del permesso di soggiorno ex art. 9, co. 9 d.lgs. 286/1998 (terzo motivo di impugnazione). Dette censure contrastano con le motivazioni della determinazione impugnata e non ne riflettono il contenuto dispositivo, di talché il ricorrente non ha interesse al loro accoglimento.
7. – È invece fondato il primo motivo di impugnazione, diretto a denunciare il deficit istruttorio insito nella mancata considerazione dei legami socio-economici del ricorrente all’interno del territorio Italiano.
La determinazione gravata assume, quale unico presupposto giustificativo, il fatto che il ricorrente risultasse anagraficamente residente presso un indirizzo fittizio, al momento della decisione («[…] dal momento che risulta a tutt’oggi anagraficamente residente in [...], indirizzo fittizio assegnato dal Comune a persone in condizione di vulnerabilità, ai sensi della vigente non può essere accolta l’istanza di aggiornamento del predetto titolo »). Ancorché le motivazioni non lo chiariscano espressamente, tale circostanza è stata ritenuta indicativa della mancata integrazione del ricorrente nel territorio italiano.
In disparte la scarsa efficacia esplicativa della motivazione, essa non è sufficiente a sorreggere una statuizione di diniego di rinnovo del titolo per lungo-soggiornanti ex art. 9 d.lgs. 286/1998.
Autorevole e condivisibile giurisprudenza ha chiarito che l’iscrizione anagrafica del cittadino straniero presso un indirizzo “fittizio” non costituisce di per sé sola elemento ostativo al rilascio del titolo di soggiorno (né al conferimento della cittadinanza italiana: cfr. da ultimo ex plurimis TAR Lazio, Sez. V- bis , 13/11/2025 n. 20186; Id. 10/10/2025 n. 17434; 17/09/2025 n. 16317; 17/06/2025 nn. 11891 e 11893; TAR Veneto, Sez. III, 15/07/2025, n. 1235), trattandosi di residenza “legale” ai fini di legge, quindi insuscettibile di determinare una presunzione (relativa) di mancato radicamento sociale e lavorativo dell’interessato nel territorio italiano. Detta iscrizione non comporta inoltre l’automatica irreperibilità del privato, giacché il regime normativo che regola l’iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora presso indirizzi virtuali prevede una modalità di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione e, pertanto, una forma di garanzia di controllo e di reperibilità del soggetto interessato (art. 2, co. 3 e art. 7, co. 3 d.p.r. n. 572/93).
Alla luce di tali premesse, la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, in materia di immigrazione, è « compito dell’Amministrazione verificare accuratamente e caso per caso se lo strumento dell’iscrizione anagrafica nella “via fittizia”, di per sé lecito, ottenuto secondo i presupposti di legge e in osservanza dei regolamenti dei singoli Comuni, sia stato utilizzato dall’istante come strumento per eludere leggi e costituisca pertanto un rischio per la sicurezza pubblica e per le norme poste a tutela di specifici settori. Di tale verifica, l’Amministrazione deve dare compiutamente atto nel provvedimento » (Cons. Stato, Sez. III, 16/12/2022, n. 11044; in senso conforme da ultimo TAR Veneto, Sez. III, 26/01/2026 n. 220).
Va d’altronde considerato che, nel caso di specie, l’iscrizione anagrafica di -ricorrente- presso un indirizzo fittizio non ha impedito la rituale instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, giacché la Questura di Torino ha trasmesso il preavviso di rigetto al ricorrente (doc. 8 ricorrente), il quale ha formulato osservazioni e depositato la documentazione integrativa richiesta, come d’altronde espressamente riconosciuto nella motivazione del provvedimento impugnato. Appare dunque a fortiori incongruo sul piano motivazionale che la residenza di -ricorrente- potesse costituire elemento ostativo al rinnovo del titolo.
A ciò si aggiunga che, a norma dell’art. 9, co. 2 d.lgs. 186/1998, il rinnovo per permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo è connotato da tendenziale automatismo, poiché non richiede una rinnovata indagine in ordine alla sussistenza dei requisiti per il suo rilascio: il titolo comporta, infatti, il riconoscimento permanente dello status di lungo-soggiornante in favore dello straniero che ne sia titolare, fermo il potere dell’Amministrazione di disporre la revoca del permesso di soggiorno nelle ipotesi tassativamente previste dal co. 7 del medesimo art. 9 ( ex multis , TAR Veneto, Sez. III, 09/05/2025, n. 703), con ogni conseguente onere partecipativo in favore del privato.
Nel caso di specie, l’Amministrazione ha espressamente escluso che sussistessero i presupposti per la revoca del titolo rilasciato in favore di -ricorrente-. Ne consegue che, acclarata la condizione di “legalità” (a fini anagrafici) dello straniero residente presso un indirizzo fittizio, non sono ravvisabili – né sono state prospettate dall’Amministrazione – ragioni che impedissero il rinnovo del titolo già rilasciato in favore del ricorrente.
Sotto i profili ora evidenziati, le doglianze contenute nel primo motivo di impugnazione appaiono fondate. Entro tali limiti, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento della determinazione gravata e restituzione degli atti all’Amministrazione resistente per il riesame dell’istanza.
Resta impregiudicato il potere dell’Amministrazione di assumere le determinazioni previste dall’art. 9, co. 7 d.lgs. 286/1998, al ricorrere dei relativi presupposti, fermo il rispetto delle garanzie procedimentali e partecipative imposte dalla legge.
8. – L’obiettiva peculiarità della fattispecie controversa giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Si provvederà con separato decreto alla liquidazione dei compensi spettanti alla procuratrice del ricorrente, ammesso al patrocinio alle spese dello Stato, allorquando sia presentata la relativa istanza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:
- accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla la determinazione impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FA ER, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
GI CE RI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI CE RI | FA ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.