Articolo 3 della Legge 11 dicembre 1980, n. 850
Articolo 2
Versione
31 dicembre 1980
Art. 3.
All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, valutato a tutto l'anno 1980 in lire 500 milioni ed in lire 100 milioni per ciascuno degli anni successivi, si provvede nell'anno finanziario 1980 mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento predisposto per: "Disciplina delle ricerche e coltivazione di risorse geotermiche".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 31 dicembre 1980