TRIB
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 2844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2844 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8926/2025 RG, introdotta da
(PR), 12/07/1965), con Parte_1 Parte_2
il patrocinio dell'avv. VARALLA CONCETTA ANNA;
(PARMA (PR), 03/04/1962), con il patrocinio dell'avv. CP_1
VARALLA CONCETTA ANNA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di essersi separati Parte_1 CP_1
nell'anno 2023 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
1. Pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Parma, in data 23 Aprile 1995 tra Parte_1
e , con ogni provvedimento conseguenziale e ordinare CP_1
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della emananda sentenza;
2. Dare atto che I figli seppure maggiorenni non sono economicamente
Per autosufficienti, infatti, [1995] è in attesa di occupazione, [2000] Per_1
è neolaureata, in attesa di accedere a tirocinio formativo post laurea universitaria, e [2004] è studentessa universitaria;
Parte_3
3. Disporre che quanto al mantenimento dei figli maggiorenni entrambi i genitori contribuiranno in modo diretto al soddisfacimento delle esigenze
Per dei figli , e . Per_1 Parte_3
4. Dare atto che la signora è titolare di Polizza sanitaria la Pt_1
Per cui garanzia assicurativa è estesa anche ai figli , a Per_1
[...]
. I genitori concorreranno al 50 % la quota esorbitante per le spese Pt_3
mediche occorrenti per i figli e non interamente coperte dalla polizza medesima.
5. Disporre che Le spese straordinarie per i figli sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo il Protocollo del Tribunale
di Roma: Sono spese subordinate al consenso di entrambi i genitori: le spese scolastiche: iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede,
di uni università pubbliche e private. di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica,
viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto)”; sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica”; 2 medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
6. Dare atto che i coniugi si dichiarano di economicamente indipendenti.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 23/04/1995, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8926/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Parma in data 23/04/1995 tra (SALSOMAGGIORE Parte_1
TERME (PR), 12/07/1965) e (PARMA (PR), CP_1
03/04/1962) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Parma al n. 75, Parte II, Serie A, Anno 1995, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 09/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa IA CI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8926/2025 RG, introdotta da
(PR), 12/07/1965), con Parte_1 Parte_2
il patrocinio dell'avv. VARALLA CONCETTA ANNA;
(PARMA (PR), 03/04/1962), con il patrocinio dell'avv. CP_1
VARALLA CONCETTA ANNA;
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Ragioni di fatto e di diritto e , premesso di essersi separati Parte_1 CP_1
nell'anno 2023 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito:
1. Pronunciare la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Parma, in data 23 Aprile 1995 tra Parte_1
e , con ogni provvedimento conseguenziale e ordinare CP_1
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Parma di procedere all'annotazione della emananda sentenza;
2. Dare atto che I figli seppure maggiorenni non sono economicamente
Per autosufficienti, infatti, [1995] è in attesa di occupazione, [2000] Per_1
è neolaureata, in attesa di accedere a tirocinio formativo post laurea universitaria, e [2004] è studentessa universitaria;
Parte_3
3. Disporre che quanto al mantenimento dei figli maggiorenni entrambi i genitori contribuiranno in modo diretto al soddisfacimento delle esigenze
Per dei figli , e . Per_1 Parte_3
4. Dare atto che la signora è titolare di Polizza sanitaria la Pt_1
Per cui garanzia assicurativa è estesa anche ai figli , a Per_1
[...]
. I genitori concorreranno al 50 % la quota esorbitante per le spese Pt_3
mediche occorrenti per i figli e non interamente coperte dalla polizza medesima.
5. Disporre che Le spese straordinarie per i figli sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% secondo il Protocollo del Tribunale
di Roma: Sono spese subordinate al consenso di entrambi i genitori: le spese scolastiche: iscrizioni e rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede,
di uni università pubbliche e private. di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica,
viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto)”; sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica”; 2 medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Spese che non richiedono il preventivo accordo tra i genitori: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche,
oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto.
6. Dare atto che i coniugi si dichiarano di economicamente indipendenti.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 23/04/1995, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Nulla osta a recepire le condizioni proposte dai coniugi, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8926/2025 R.G.V.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Parma in data 23/04/1995 tra (SALSOMAGGIORE Parte_1
TERME (PR), 12/07/1965) e (PARMA (PR), CP_1
03/04/1962) trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di
Parma al n. 75, Parte II, Serie A, Anno 1995, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma, 09/12/2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa IA CI
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi