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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4502/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti…………………………..Presidente rel. dott. Caterina Caniato………………………….Giudice dott. Ethel Matilde Ancona……………………Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c. promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Chatzikonstanti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
per l'adozione di
(C.F. ) nata il [...] a [...]; Tes_1 C.F._2
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 03.07.2024 con domanda ex artt. 291 e 311 c.c. chiedeva di far luogo all'adozione di Parte_1 Tes_1
e, a tal fine, chiedeva che venisse fissata udienza di comparizione dell'adottante e dell'adottanda affinché
[...] manifestassero il consenso all'adozione. All'udienza del 16.01.2025, confermava la propria volontà di adottare , la quale, a sua Parte_1 Tes_1 volta, manifestava il proprio assenso.
L'adottanda ha richiesto che non venisse aggiunto il cognome dell'adottante al proprio. All'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
pagina 1 di 2 La domanda di adozione è fondata.
Ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dagli artt. 291 c.c. e seguenti per far luogo all'adozione di persona maggiorenne.
, è stata coniugata in matrimonio con (padre dell'adottanda) fino al 30 marzo 2021, Parte_1 Persona_1 data del decesso di quest'ultimo. Dall'unione coniugale non sono nati figli.
, precedentemente, aveva contratto prime nozze con , con la quale aveva avuto Persona_1 Controparte_1 Per_ tre figlie: e Tes_1 Persona_3 La ricorrente ha sempre avuto un rapporto affettivo stretto con e, non avendo propri discendenti, Tes_1 intende procedere con l'adozione di quest'ultima. Adottante e adottanda sono legate da un profondo affetto e da un duraturo rapporto di familiarità che si è instaurato sin dal 2005 e si è consolidato dopo circa 8 anni di convivenza tra loro insieme al padre biologico. Per tale ragione desiderano che il rapporto madre-figlia, di fatto esistente, diventi tale anche dal punto di vista giuridico. Peraltro, la scelta di di promuovere il ricorso per adozione era già stata condivisa da tempo quando Parte_1 era ancora in vita il padre dell'adottanda. La madre biologica e le sorelle dell'adottanda, con cui non c'è più rapporto da tempo, hanno ricevuto copia del ricorso notificato e non si sono opposte all'adozione. Quanto alla volontà dell'adottanda di mantenere il proprio cognome e non aggiungere quello dell'adottante, la richiesta va accolta in deroga a quanto previsto dall'art. 299 c.c. La ratio sottesa alla norma citata è invero quella di soddisfare l'interesse della parte adottata, costituendo l'attribuzione del cognome elemento identificativo del soggetto nelle formazioni sociali in cui esplica la propria personalità. Costituisce inoltre principio generale del nostro ordinamento quello di consentire ad un soggetto di mantenere il cognome precedentemente attribuito ove tale cognome sia divenuto segno distintivo della sua identità personale all'interno della società. Data la natura non contenziosa della procedura le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
I. Fa luogo all'adozione di (C.F. ), nata a [...], il Tes_1 C.F._2
26.10.1986 da parte di (C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
II. Dispone che mantenga il proprio cognome e non assuma il cognome dell'adottante; Tes_1
III. Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trascritta a cura della Cancelleria, nell'apposito registro e comunicata al per le prescritte annotazioni a Parte_2 margine dell'atto di nascita (atto n. 564, parte I, serie A, anno 1986, . Parte_2
IV. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 23.01.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti…………………………..Presidente rel. dott. Caterina Caniato………………………….Giudice dott. Ethel Matilde Ancona……………………Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c. promossa da
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Maria Chatzikonstanti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio;
per l'adozione di
(C.F. ) nata il [...] a [...]; Tes_1 C.F._2
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 03.07.2024 con domanda ex artt. 291 e 311 c.c. chiedeva di far luogo all'adozione di Parte_1 Tes_1
e, a tal fine, chiedeva che venisse fissata udienza di comparizione dell'adottante e dell'adottanda affinché
[...] manifestassero il consenso all'adozione. All'udienza del 16.01.2025, confermava la propria volontà di adottare , la quale, a sua Parte_1 Tes_1 volta, manifestava il proprio assenso.
L'adottanda ha richiesto che non venisse aggiunto il cognome dell'adottante al proprio. All'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
pagina 1 di 2 La domanda di adozione è fondata.
Ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dagli artt. 291 c.c. e seguenti per far luogo all'adozione di persona maggiorenne.
, è stata coniugata in matrimonio con (padre dell'adottanda) fino al 30 marzo 2021, Parte_1 Persona_1 data del decesso di quest'ultimo. Dall'unione coniugale non sono nati figli.
, precedentemente, aveva contratto prime nozze con , con la quale aveva avuto Persona_1 Controparte_1 Per_ tre figlie: e Tes_1 Persona_3 La ricorrente ha sempre avuto un rapporto affettivo stretto con e, non avendo propri discendenti, Tes_1 intende procedere con l'adozione di quest'ultima. Adottante e adottanda sono legate da un profondo affetto e da un duraturo rapporto di familiarità che si è instaurato sin dal 2005 e si è consolidato dopo circa 8 anni di convivenza tra loro insieme al padre biologico. Per tale ragione desiderano che il rapporto madre-figlia, di fatto esistente, diventi tale anche dal punto di vista giuridico. Peraltro, la scelta di di promuovere il ricorso per adozione era già stata condivisa da tempo quando Parte_1 era ancora in vita il padre dell'adottanda. La madre biologica e le sorelle dell'adottanda, con cui non c'è più rapporto da tempo, hanno ricevuto copia del ricorso notificato e non si sono opposte all'adozione. Quanto alla volontà dell'adottanda di mantenere il proprio cognome e non aggiungere quello dell'adottante, la richiesta va accolta in deroga a quanto previsto dall'art. 299 c.c. La ratio sottesa alla norma citata è invero quella di soddisfare l'interesse della parte adottata, costituendo l'attribuzione del cognome elemento identificativo del soggetto nelle formazioni sociali in cui esplica la propria personalità. Costituisce inoltre principio generale del nostro ordinamento quello di consentire ad un soggetto di mantenere il cognome precedentemente attribuito ove tale cognome sia divenuto segno distintivo della sua identità personale all'interno della società. Data la natura non contenziosa della procedura le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Tribunale così provvede:
I. Fa luogo all'adozione di (C.F. ), nata a [...], il Tes_1 C.F._2
26.10.1986 da parte di (C.F. ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
II. Dispone che mantenga il proprio cognome e non assuma il cognome dell'adottante; Tes_1
III. Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trascritta a cura della Cancelleria, nell'apposito registro e comunicata al per le prescritte annotazioni a Parte_2 margine dell'atto di nascita (atto n. 564, parte I, serie A, anno 1986, . Parte_2
IV. Dichiara irripetibili le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 23.01.2025
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
pagina 2 di 2