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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 14/05/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2527/2024 R.G. promossa da:
, in persona dell'amministratore pro tempore, dott. Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. CAVAGNARO ANTONIO ed elettivamente domiciliato
[...]
presso il suo studio in Tortona, via Luca Valenziano n. 6 in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
e CP CP_2
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
avente per oggetto: accettazione tacita dell'eredità;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda, previa ogni opportuna declaratoria, con sentenza di accertamento mero in principalità accertare e dichiarare che ha tacitamente accettato l'eredità morendo dismessa Persona_1
dalla madre , con conseguente trasferimento per successione in favore della prima della Persona_2
pagina 1 di 6 quota di ½ dell'immobile sito nel Comune di Tortona, identificato/censito al N.C.E.U./Catasto
Fabbricati tipo/categoria A2, foglio 41, particella 1828, subalterno 12; in subordine dare atto della intervenuta usucapione in favore della sig.ra della quota di ½ Persona_1 dell'immobile sito nel Comune di Tortona, identificato/censito al N.C.E.U./Catasto Fabbricati tipo/categoria A2, foglio 41, particella 1828, subalterno 12; per l'effetto autorizzare il competente Conservatore dei Registri Immobiliari a provvedere alla trascrizione dell'accettazione tacita della eredità dismessa da da parte di ai fini Persona_2 Persona_1 della intestazione in capo a quest'ultima della quota di ½ dell'immobile sito nel Comune di Tortona, identificato/censito al N.C.E.U./Catasto Fabbricati tipo/categoria A2, foglio 41, particella 1828, subalterno 12; con il favore degli esborsi di procedura e dei compensi professionali che vorrà liquidare sulla base di quanto previsto dal D.M. n. 147/2022”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, il , in Parte_1
persona del suo amministratore pro tempore, ha convenuto in giudizio i signori e CP CP_2
deducendo:
[...]
- di essere creditore nei confronti dei convenuti dell'importo di € 6.501,61 portato dal decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo non opposto n. 203/2023 del Giudice di Pace di Tortona;
- di aver radicato, per il recupero del suddetto credito, procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Alessandria, sottoponendo a pignoramento immobiliare il bene immobile ubicato nel Comune di
Tortona e censito al Catasto Fabbricati di tale comune al foglio 41, particella 1828, subalterno 12, di proprietà dei sig.ri e in regime di ½ ciascuno;
CP CP_2
- di aver scoperto, nell'ambito della suddetta procedura, la mancanza della continuità delle trascrizioni dei titoli di acquisto nel ventennio antecedente l'avvio della procedura medesima, in particolare sulla quota di ½ di proprietà dell'immobile già facente capo alla nonna materna dei due convenuti, signora , necessariamente trasmessasi per successione ab intestato alla figlia, Persona_2
nonché madre dei convenuti, signora nel 2009, e tuttavia non ricompresa nella Persona_1
dichiarazione di successione da quest'ultima presentata a seguito del decesso dalla propria madre;
pagina 2 di 6 - di aver pertanto interesse a far regolarizzazione la continuità delle trascrizioni dei titoli di acquisto e, quindi, di accertarla e darne atto giudizialmente (per farne trascrizione) ai fini della prosecuzione della procedura esecutiva.
Nonostante la regolarità della notifica, i convenuti non si sono costituiti in giudizio e sono stati pertanto dichiarati contumaci.
All'udienza del 7 maggio 2025, sulle conclusioni di parte attrice, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
***
La domanda principale è fondata e merita accoglimento.
Il presente giudizio trae origine dalla necessità del creditore di far regolarizzare la continuità delle trascrizioni dei titoli di acquisto sull'immobile oggetto di pignoramento immobiliare, onde ottenere la prosecuzione della procedura esecutiva.
Invero, risulta dai documenti agli atti che l'immobile pignorato, identificato al catasto del
Comune di Tortona al foglio 41, particella 1828, subalterno 12, cat. A2, pervenuto in proprietà dei sig.ri e per effetto di disposizione testamentaria della di loro madre, signora CP CP_2
fu a sua volta acquistato da quest'ultima per effetto di successione ab intestato Persona_1
dell'eredità morendo dismessa dei suoi genitori, nonché nonni materni dei convenuti, sig.ri
[...]
ed Per_2 Controparte_3
In particolare, emerge dalla Relazione predisposta nell'ambito del procedimento esecutivo RG
n. 97/24 pendente dinanzi a questo Tribunale che l'immobile de quo fu originariamente acquistato da con atto di compravendita del 1966 (allegato 6/sub-allegato 1); che al decesso di Controparte_3
quest'ultimo, nel 1984, il bene fu trasmesso per successione ereditaria ab intestato nella quota di ½ al coniuge e nella quota di ½ alla figlia (madre dei sig.ri e Persona_2 Persona_1 CP
, con accettazione tacita da parte delle due eredi trascritta nel 1989 (con atto del Notaio CP_2
di Tortona - allegato 6/sub-allegato 2); che al decesso di , nel 2002, la Persona_3 Persona_2
quota di ½ facente capo alla de cuius avrebbe dovuto trasmettersi interamente alla figlia Persona_1
quale unica erede ab intestato, e che tuttavia di tale passaggio non risulterebbe alcuna
[...]
traccia al catasto;
che ciò sarebbe dovuto alla mancata indicazione del suddetto immobile nella dichiarazione di successione dell'eredità di presentata dalla figlia, Persona_2 Persona_1
in data 24.08.2009; che a sua volta deceduta in data 02.02.2017, avrebbe Persona_1
disposto delle proprie sostanze in forza di testamento pubblicato a rogito Notaio di Persona_4
Tortona, nominando eredi universali per 1/2 ciascuno i figli e , e che nella CP CP_2
pagina 3 di 6 denuncia integrativa di successione registrata a Tortona il 24.04.2018 il mappale de quo sarebbe infatti stato indicato per la quota di 1/1 già di spettanza della de cuius (allegato n. 6).
Secondo la prospettazione del Condominio attoreo, la mancata inclusione della quota di ½ dell'immobile nella dichiarazione di successione di , presentata nel 2009 dalla di lei figlia, Persona_2
non potrebbe inficiarne l'avvenuto trasferimento giuridico in capo a Persona_1
quest'ultima, quale unica erede universale per successione ab intestato della madre, sicché
l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità materna (trascritta dinanzi alla vendita di un cespite immobiliare ricompreso nell'asse ereditario della madre con atto a rogito Notaio - Persona_5
allegato 8), spiegherebbe effetti anche nei confronti di beni omessi nella nota di trascrizione, ma ricadenti nella medesima Conservatoria di competenza.
La tesi è condivisibile.
E' noto, infatti, che il subingresso dell'erede universale avviene nell'intero complesso dei rapporti giuridici che facevano capo al de cuius, e che i beni immobili trasferiti all'erede sono individuabili per relationem in base alle risultanze dei Registri Immobiliari riferite al de cuius, sicché il mero dato formale della mancata indicazione di un cespite immobiliare nella dichiarazione di successione non preclude un successivo accertamento dell'inclusione del suddetto bene nell'asse ereditario,
Ciò è quanto deve effettuarsi nel caso di specie, ove risultano documentalmente provati i passaggi di proprietà dell'immobile intervenuti per effetto delle varie successioni ereditarie (ab intestato e testamentarie) intervenute, sino all'ultima devoluzione in favore degli odierni convenuti.
Pacifico e documentale che l'immobile de quo fosse ricompreso nella dichiarazione di successione di presentata da e divenute eredi ab Controparte_3 Persona_2 Persona_1
intestato per la quota di ½ ciascuna per effetto di accettazione tacita dell'eredità trascritta nel 1989 (con atto del Notaio di Tortona - allegato 6/sub-allegato 2), deve ritenersi altrettanto Persona_3
pacifico che la quota di ½ pervenuta a fosse ricompresa nell'asse ereditario di Persona_2 quest'ultima, al suo decesso, occorso in data 16.11.2002, e che per effetto di accettazione tacita dell'eredità da parte della figlia, nel 2009, quale unica erede universale della Persona_1
madre, il diritto di proprietà si sia quindi riconsolidato in capo a quest'ultima, che avrebbe poi disposto per testamento della propria eredità – e quindi dell'intero immobile – nominando quali eredi universali i due figli, e nella quota di ½ ciascuno. CP_2 CP
Tale conclusione risulta peraltro corroborata proprio dalla denuncia di successione integrativa presentata dai due odierni convenuti successivamente al decesso della di loro madre, Persona_1
in cui quest'ultima risulta piena proprietaria dell'immobile oggetto di causa (allegato 6).
[...]
pagina 4 di 6 La titolarità dell'intero immobile in questione in capo a risulta inoltre Persona_1
comprovata dalla attestazione del possesso pacifico, pubblico, non contestato, continuato ultraventennale, quindi idoneo a costituire usucapione, quale elemento che si evince dalla documentazione, richiamata nella dichiarazione resa dal Notaio in allegato 9, relativa alla Per_6
successione testamentaria della sig.ra Per_1
Ne deriva che l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di effettuata da Persona_2
trascritta con atto a rogito Notaio nel 2009, necessariamente da Persona_1 Persona_5
intendersi effettuata per l'intero patrimonio ereditario (non potendo l'accettazione di eredità essere parziale ex art. 475, comma 3 c.c.), deve essere trascritta anche per la quota di ½ dell'immobile sito nel
Comune di Tortona, identificato/censito al N.C.E.U./Catasto Fabbricati tipo/categoria A2, foglio 41, particella 1828, subalterno 12.
***
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., i convenuti devono essere dichiarati tenuti e condannati a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali del presente giudizio in conformità del Regolamento adottato con D.M. 10.03.2014 n. 55 come modificato dal D.M.
13.8.2022 n. 147.
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00” trattandosi di procedimento di “valore indeterminabile” (tenuto conto dell'art. 5, comma 6, D.M.
10.03.2014 n. 55, ai sensi del quale “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”) esclusa la fase istruttoria che non si è svolta e così per:
Euro 851,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 602,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.453,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 2.906,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
2527/24 R.G. promossa da (parte attrice) contro e Parte_1 CP
(parte convenuta contumace): CP_2
pagina 5 di 6 1) Accerta e dichiara che ha tacitamente accettato l'eredità morendo dismessa Persona_1
dalla madre , con conseguente trasferimento per successione in favore della prima della Persona_2 quota di ½ dell'immobile sito nel Comune di Tortona, identificato/censito al N.C.E.U./Catasto
Fabbricati tipo/categoria A2, foglio 41, particella 1828, subalterno 12;
2) Autorizza il competente Conservatore dei Registri Immobiliari a provvedere alla trascrizione dell'accettazione tacita della eredità dismessa da da parte di ai fini Persona_2 Persona_1 della intestazione in capo a quest'ultima della quota di ½ dell'immobile sito nel Comune di Tortona, identificato/censito al N.C.E.U./Catasto Fabbricati tipo/categoria A2, foglio 41, particella 1828, subalterno 12;
3) Dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare alla controparte le spese processuali, liquidate in Euro 2.906,00 per compensi ed Euro 264,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e
C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Alessandria, lì 13.05.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Alice AMBROSIO ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2527/2024 R.G. promossa da:
, in persona dell'amministratore pro tempore, dott. Parte_1 Parte_2
rappresentato e difeso dall'Avv. CAVAGNARO ANTONIO ed elettivamente domiciliato
[...]
presso il suo studio in Tortona, via Luca Valenziano n. 6 in forza di procura speciale a margine dell'atto di citazione;
-PARTE ATTRICE-
contro
:
e CP CP_2
-PARTE CONVENUTA CONTUMACE-
avente per oggetto: accettazione tacita dell'eredità;
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e domanda, previa ogni opportuna declaratoria, con sentenza di accertamento mero in principalità accertare e dichiarare che ha tacitamente accettato l'eredità morendo dismessa Persona_1
dalla madre , con conseguente trasferimento per successione in favore della prima della Persona_2
pagina 1 di 6 quota di ½ dell'immobile sito nel Comune di Tortona, identificato/censito al N.C.E.U./Catasto
Fabbricati tipo/categoria A2, foglio 41, particella 1828, subalterno 12; in subordine dare atto della intervenuta usucapione in favore della sig.ra della quota di ½ Persona_1 dell'immobile sito nel Comune di Tortona, identificato/censito al N.C.E.U./Catasto Fabbricati tipo/categoria A2, foglio 41, particella 1828, subalterno 12; per l'effetto autorizzare il competente Conservatore dei Registri Immobiliari a provvedere alla trascrizione dell'accettazione tacita della eredità dismessa da da parte di ai fini Persona_2 Persona_1 della intestazione in capo a quest'ultima della quota di ½ dell'immobile sito nel Comune di Tortona, identificato/censito al N.C.E.U./Catasto Fabbricati tipo/categoria A2, foglio 41, particella 1828, subalterno 12; con il favore degli esborsi di procedura e dei compensi professionali che vorrà liquidare sulla base di quanto previsto dal D.M. n. 147/2022”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, il , in Parte_1
persona del suo amministratore pro tempore, ha convenuto in giudizio i signori e CP CP_2
deducendo:
[...]
- di essere creditore nei confronti dei convenuti dell'importo di € 6.501,61 portato dal decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo non opposto n. 203/2023 del Giudice di Pace di Tortona;
- di aver radicato, per il recupero del suddetto credito, procedura esecutiva dinanzi al Tribunale di Alessandria, sottoponendo a pignoramento immobiliare il bene immobile ubicato nel Comune di
Tortona e censito al Catasto Fabbricati di tale comune al foglio 41, particella 1828, subalterno 12, di proprietà dei sig.ri e in regime di ½ ciascuno;
CP CP_2
- di aver scoperto, nell'ambito della suddetta procedura, la mancanza della continuità delle trascrizioni dei titoli di acquisto nel ventennio antecedente l'avvio della procedura medesima, in particolare sulla quota di ½ di proprietà dell'immobile già facente capo alla nonna materna dei due convenuti, signora , necessariamente trasmessasi per successione ab intestato alla figlia, Persona_2
nonché madre dei convenuti, signora nel 2009, e tuttavia non ricompresa nella Persona_1
dichiarazione di successione da quest'ultima presentata a seguito del decesso dalla propria madre;
pagina 2 di 6 - di aver pertanto interesse a far regolarizzazione la continuità delle trascrizioni dei titoli di acquisto e, quindi, di accertarla e darne atto giudizialmente (per farne trascrizione) ai fini della prosecuzione della procedura esecutiva.
Nonostante la regolarità della notifica, i convenuti non si sono costituiti in giudizio e sono stati pertanto dichiarati contumaci.
All'udienza del 7 maggio 2025, sulle conclusioni di parte attrice, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, 3° comma, c.p.c.
***
La domanda principale è fondata e merita accoglimento.
Il presente giudizio trae origine dalla necessità del creditore di far regolarizzare la continuità delle trascrizioni dei titoli di acquisto sull'immobile oggetto di pignoramento immobiliare, onde ottenere la prosecuzione della procedura esecutiva.
Invero, risulta dai documenti agli atti che l'immobile pignorato, identificato al catasto del
Comune di Tortona al foglio 41, particella 1828, subalterno 12, cat. A2, pervenuto in proprietà dei sig.ri e per effetto di disposizione testamentaria della di loro madre, signora CP CP_2
fu a sua volta acquistato da quest'ultima per effetto di successione ab intestato Persona_1
dell'eredità morendo dismessa dei suoi genitori, nonché nonni materni dei convenuti, sig.ri
[...]
ed Per_2 Controparte_3
In particolare, emerge dalla Relazione predisposta nell'ambito del procedimento esecutivo RG
n. 97/24 pendente dinanzi a questo Tribunale che l'immobile de quo fu originariamente acquistato da con atto di compravendita del 1966 (allegato 6/sub-allegato 1); che al decesso di Controparte_3
quest'ultimo, nel 1984, il bene fu trasmesso per successione ereditaria ab intestato nella quota di ½ al coniuge e nella quota di ½ alla figlia (madre dei sig.ri e Persona_2 Persona_1 CP
, con accettazione tacita da parte delle due eredi trascritta nel 1989 (con atto del Notaio CP_2
di Tortona - allegato 6/sub-allegato 2); che al decesso di , nel 2002, la Persona_3 Persona_2
quota di ½ facente capo alla de cuius avrebbe dovuto trasmettersi interamente alla figlia Persona_1
quale unica erede ab intestato, e che tuttavia di tale passaggio non risulterebbe alcuna
[...]
traccia al catasto;
che ciò sarebbe dovuto alla mancata indicazione del suddetto immobile nella dichiarazione di successione dell'eredità di presentata dalla figlia, Persona_2 Persona_1
in data 24.08.2009; che a sua volta deceduta in data 02.02.2017, avrebbe Persona_1
disposto delle proprie sostanze in forza di testamento pubblicato a rogito Notaio di Persona_4
Tortona, nominando eredi universali per 1/2 ciascuno i figli e , e che nella CP CP_2
pagina 3 di 6 denuncia integrativa di successione registrata a Tortona il 24.04.2018 il mappale de quo sarebbe infatti stato indicato per la quota di 1/1 già di spettanza della de cuius (allegato n. 6).
Secondo la prospettazione del Condominio attoreo, la mancata inclusione della quota di ½ dell'immobile nella dichiarazione di successione di , presentata nel 2009 dalla di lei figlia, Persona_2
non potrebbe inficiarne l'avvenuto trasferimento giuridico in capo a Persona_1
quest'ultima, quale unica erede universale per successione ab intestato della madre, sicché
l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità materna (trascritta dinanzi alla vendita di un cespite immobiliare ricompreso nell'asse ereditario della madre con atto a rogito Notaio - Persona_5
allegato 8), spiegherebbe effetti anche nei confronti di beni omessi nella nota di trascrizione, ma ricadenti nella medesima Conservatoria di competenza.
La tesi è condivisibile.
E' noto, infatti, che il subingresso dell'erede universale avviene nell'intero complesso dei rapporti giuridici che facevano capo al de cuius, e che i beni immobili trasferiti all'erede sono individuabili per relationem in base alle risultanze dei Registri Immobiliari riferite al de cuius, sicché il mero dato formale della mancata indicazione di un cespite immobiliare nella dichiarazione di successione non preclude un successivo accertamento dell'inclusione del suddetto bene nell'asse ereditario,
Ciò è quanto deve effettuarsi nel caso di specie, ove risultano documentalmente provati i passaggi di proprietà dell'immobile intervenuti per effetto delle varie successioni ereditarie (ab intestato e testamentarie) intervenute, sino all'ultima devoluzione in favore degli odierni convenuti.
Pacifico e documentale che l'immobile de quo fosse ricompreso nella dichiarazione di successione di presentata da e divenute eredi ab Controparte_3 Persona_2 Persona_1
intestato per la quota di ½ ciascuna per effetto di accettazione tacita dell'eredità trascritta nel 1989 (con atto del Notaio di Tortona - allegato 6/sub-allegato 2), deve ritenersi altrettanto Persona_3
pacifico che la quota di ½ pervenuta a fosse ricompresa nell'asse ereditario di Persona_2 quest'ultima, al suo decesso, occorso in data 16.11.2002, e che per effetto di accettazione tacita dell'eredità da parte della figlia, nel 2009, quale unica erede universale della Persona_1
madre, il diritto di proprietà si sia quindi riconsolidato in capo a quest'ultima, che avrebbe poi disposto per testamento della propria eredità – e quindi dell'intero immobile – nominando quali eredi universali i due figli, e nella quota di ½ ciascuno. CP_2 CP
Tale conclusione risulta peraltro corroborata proprio dalla denuncia di successione integrativa presentata dai due odierni convenuti successivamente al decesso della di loro madre, Persona_1
in cui quest'ultima risulta piena proprietaria dell'immobile oggetto di causa (allegato 6).
[...]
pagina 4 di 6 La titolarità dell'intero immobile in questione in capo a risulta inoltre Persona_1
comprovata dalla attestazione del possesso pacifico, pubblico, non contestato, continuato ultraventennale, quindi idoneo a costituire usucapione, quale elemento che si evince dalla documentazione, richiamata nella dichiarazione resa dal Notaio in allegato 9, relativa alla Per_6
successione testamentaria della sig.ra Per_1
Ne deriva che l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità di effettuata da Persona_2
trascritta con atto a rogito Notaio nel 2009, necessariamente da Persona_1 Persona_5
intendersi effettuata per l'intero patrimonio ereditario (non potendo l'accettazione di eredità essere parziale ex art. 475, comma 3 c.c.), deve essere trascritta anche per la quota di ½ dell'immobile sito nel
Comune di Tortona, identificato/censito al N.C.E.U./Catasto Fabbricati tipo/categoria A2, foglio 41, particella 1828, subalterno 12.
***
In virtù del principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., i convenuti devono essere dichiarati tenuti e condannati a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali del presente giudizio in conformità del Regolamento adottato con D.M. 10.03.2014 n. 55 come modificato dal D.M.
13.8.2022 n. 147.
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, i compensi vengono liquidati sulla base della Tabella 2) allegata al predetto Regolamento, secondo i valori minimi di liquidazione previsti nello scaglione “da Euro 26.000,01 ad Euro 52.000,00” trattandosi di procedimento di “valore indeterminabile” (tenuto conto dell'art. 5, comma 6, D.M.
10.03.2014 n. 55, ai sensi del quale “Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola di valore non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore ad euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”) esclusa la fase istruttoria che non si è svolta e così per:
Euro 851,00 per la fase di studio della controversia;
Euro 602,00 per la fase introduttiva del giudizio;
Euro 1.453,00 per la fase decisionale;
per un totale di Euro 2.906,00, oltre alle spese documentate, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione ed oltre ad I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
2527/24 R.G. promossa da (parte attrice) contro e Parte_1 CP
(parte convenuta contumace): CP_2
pagina 5 di 6 1) Accerta e dichiara che ha tacitamente accettato l'eredità morendo dismessa Persona_1
dalla madre , con conseguente trasferimento per successione in favore della prima della Persona_2 quota di ½ dell'immobile sito nel Comune di Tortona, identificato/censito al N.C.E.U./Catasto
Fabbricati tipo/categoria A2, foglio 41, particella 1828, subalterno 12;
2) Autorizza il competente Conservatore dei Registri Immobiliari a provvedere alla trascrizione dell'accettazione tacita della eredità dismessa da da parte di ai fini Persona_2 Persona_1 della intestazione in capo a quest'ultima della quota di ½ dell'immobile sito nel Comune di Tortona, identificato/censito al N.C.E.U./Catasto Fabbricati tipo/categoria A2, foglio 41, particella 1828, subalterno 12;
3) Dichiara tenuti e condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare alla controparte le spese processuali, liquidate in Euro 2.906,00 per compensi ed Euro 264,00 per spese documentate, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso totale della prestazione, oltre ad I.V.A. e
C.P.A. come per legge, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e successive occorrende.
Si precisa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel provvedimento, in caso di riproduzione del provvedimento non andrà riportata l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del
Garante per la Privacy .
Così deciso in Alessandria, lì 13.05.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alice AMBROSIO
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