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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/11/2025, n. 1331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1331 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 35/2023
Verbale di udienza del 21/11/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Ilaria Piccolo, che si riporta al ricorso e alle note depositate il 04/07/2025. Chiede l'accoglimento del ricorso e delle rassegnate conclusioni di riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento con decorrenza del beneficio dal gennaio 2023, epoca della relazione neurologica del dott. . Per_1
E' presente per parte resistente l'avv. Silvio Garofalo, che si riporta agli atti chiedendo la decisione della causa. Rappresenta che il giudice non può discostarsi dalle conclusioni del
CTU ovvero dalle indicazioni fornite dal medesimo consulente in sede di chiarimenti.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 21/11/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione orale ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 35/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento;
TRA
(C.F. indicato e (C.F. indicato: C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in qualità di eredi, costituiti ex art. 302 c.p.c., di (c.f. C.F._2 Persona_2 indicato: deceduta il 24.5.2024, rappresentati e difesi dall' avv. Ilaria C.F._3
Piccolo, elettivamente domiciliati in Avellino alla Via O. L. B. Mancini, 10 presso lo studio del predetto difensore giusta procura in atti (pec indicata:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: C.F. , con sede legale in Roma in persona del Presidente CP_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti per notar in Fiumicino (Rm) del 23.01.2023 (rep. n° 37590 – rogito 7131), Persona_3 ed elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (PEC indicata: t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3/1/2023 adiva il Tribunale di Parte_3
Avellino, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che essa ricorrente, già riconosciuta invalida al 100% con diritto alla indennità di accompagnamento e portatrice di handicap in
2 situazione di gravità veniva sottoposta a visita di revisione dalla competente CML nel giugno
2021, all'esito della quale la predetta Commissione aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
2) che essa parte ricorrente aveva proposto, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere in sede amministrativa;
3) che nel detto procedimento il Ctu nominato, dott. , aveva Per_4 ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
il Giudice del Lavoro, con decreto depositato in Cancelleria, aveva assegnato il termine di rito per la formulazione delle contestazioni alle conclusioni del Ctu;
4) che essa parte ricorrente, con atto scritto depositato in data in Cancelleria, aveva ritualmente dichiarato che intendeva contestare le conclusioni del Ctu, relativamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Tanto premesso, la parte ricorrente, ritenendo non condivisibili le conclusioni del Ctu, provvedeva ad introdurre, nel termine di rito di trenta giorni, il relativo giudizio e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della visita di revisione;
2)
Condannare l' al pagamento degli importi dovuti, oltre interessi;
3) Condannare l' CP_1 CP_1 al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava ex art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
2. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata, agli atti), si costituiva il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne CP_1 chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione del fascicolo della fase sommaria
R.G. 2482/2021, deposito di documenti e integrazione degli accertamenti tecnici), costituitisi, in data 17/10/2024, e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_2
frattanto deceduta in data 24/5/2024, all'odierna udienza le parti hanno discusso la
[...] causa: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c..
3. La domanda proposta da e proseguita da e Persona_2 Parte_1
in qualità di eredi della stessa per il riconoscimento del diritto Parte_2 all'indennità di accompagnamento è fondata e, pertanto, va accolta nei limiti appresso precisati.
Invero, nella perizia integrativa depositata agli atti, il Ctu, dott.ssa , ha Persona_5 accertato, alla luce della documentazione sanitaria sopravvenuta alla precedente fase
3 sommaria, che le patologie riscontrate sulla persona della parte ricorrente sono tali da determinare l'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dal gennaio 2024 (cfr. perizia del Ctu agli atti depositata il 7.10.2024).
Nel dettaglio il C.T.U. ha evidenziato quanto segue: “In realtà, alla luce della nuova documentazione medica allegata al ricorso di merito e successiva alla visita condotta da parte della sottoscritta, possiamo affermare che le condizioni mediche globali della signora
si siano aggravate rispetto al luglio 2022, data dell'inizio delle operazioni peritali. Per_2
In effetti la ricorrente è affetta principalmente da un Morbo di Parkinson, malattia a carattere evolutivo ed ingravescente che, nell'ultimo periodo, ha indotto lo sviluppo di complicanze tali da incidere negativamente sulla sua autonomia nel quotidiano. In effetti, come emerge dalla visita neurologica del gennaio 2024, appare evidente che le condizioni motorie della siano peggiorate a distanza di due anni dalla visita condotta dalla Per_2 sottoscritta, a tal punto da rendere necessaria la prescrizione della sedia a rotelle per gli spostamenti in ambiente extra- domiciliare e l'utilizzo del deambulatore in ambiente domestico utile per evitare cadute accidentali e perdite di equilibrio. Anche la valutazione neurologica del 31 gennaio 2024 ed i test eseguiti per organizzare un programma riabilitativo motorio, hanno messo in evidenza severe difficoltà negli spostamenti in soggetto affetto da morbo di Parkinson, in attuale peggioramento clinico. Dunque, alla luce della nuova documentazione medica esibita, appare condivisibile e verosimile un peggioramento delle condizioni globali della signora soprattutto per quel che Per_2 concerne l'ambito motorio che, ad oggi, risulta caratterizzato da deambulazione possibile solo con supporto o sostegno di terzi”.
Il C.T.U. ha quindi concluso nel senso che “…ad oggi le malattie da cui la ricorrente è affetta si rivelano sufficienti per il raggiungimento dei limiti fissati dalla legge al fine del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, a parere della scrivente, per cui la signora è da considerare provvista dei requisiti medico legali Persona_2 necessari per la concessione del suddetto beneficio a far data da Gennaio 2024, periodo in cui il morbo di Parkinson si è aggravato a tal punto da rendere necessario l'aiuto di terzi per gli spostamenti”.
Le conclusioni del Ctu possono essere condivise e poste a base della presente decisione, dal momento che risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, essendo frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche della parte ricorrente e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame, avendo dato atto che il quadro clinico complessivo dell'istante si è aggravato nel
4 corso del tempo, come attestato dalle certificazioni mediche agli atti (cfr. la richiamata relazione peritale).
Anche la decorrenza del beneficio richiesto risulta determinata dal Ctu attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti, apparendo prive di pregio le allegazioni difensive contenute nelle note di trattazione scritta depositate il 27/10/2024, in quanto, pur essendo ricavabile dal certificato del 17/1/2023 una notevole limitazione dell'autonomia personale –rilevante del resto per il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità– lo stesso non consente di escludere una residua autonomia sia nella deambulazione che nella capacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
L'esame complessivo della CTU induce, pertanto, a ritenere che le conclusioni ivi rassegnate non appaiono viziate intrinsecamente né, per il resto, incompatibili con le altre risultanze istruttorie.
Del resto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, derivanti dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, (cfr. Cass. nn. 7341 del 2004; 2151 del 2004;
11054 del 2003).
Ne consegue che, in base alle risultanze istruttorie in atti e per quanto appena scritto, non si ravvisano pertanto i presupposti per disporre un rinnovo della perizia che appare pienamente conforme a legge.
4. A questo punto, occorre ricordare che l'oggetto del presente giudizio rimane limitato all'accertamento del requisito sanitario predetto, in quanto il procedimento ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. costituisce espansione giudiziale della precedente fase sommaria, rispetto alla quale assume funzione impugnatoria dei relativi esiti.
Entrambe le fasi del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. hanno, infatti, ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione (cfr. sent. Cass. civ. n. 9755/2019).
Ciò in considerazione dello stretto legame funzionale che lega l'accertamento tecnico preventivo celebrato nella fase sommaria e la presente fase di opposizione, legame che fa propendere per un'assoluta identità di thema decidendum tra di essi.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre va dichiarata inammissibile la domanda -che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio-economici- di
5 condanna al pagamento della prestazione assistenziale (nello stesso senso, cfr. ex plurimis,
Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
Va dichiarata, pertanto, inammissibile la domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere la declaratoria del proprio diritto a percepire le provvidenze economiche collegate alla riscontrata condizione sanitaria, nonché la condanna dell'Istituto di previdenza al pagamento dei relativi ratei con la maggiorazione degli accessori di legge.
5. In conclusione, il ricorso risulta fondato e va accolto limitatamente all'accertamento della sussistenza del presupposto sanitario legittimante il riconoscimento della indennità di accompagnamento ex L. 18/1980 con decorrenza dal gennaio 2024.
Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Tenuto conto che l'aggravamento delle condizioni morbose si è rivelato decisivo ai fini del positivo accertamento del requisito sanitario, maturato in pendenza della lite e, dunque, dello spostamento della decorrenza, evidentemente differita rispetto alla data della revoca amministrativa, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018. Le spese di
C.T.U. della fase sommaria e del presente giudizio, queste ultime liquidate separatamente, vanno poste a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara sussistente in capo ad il requisito sanitario ai fini del Persona_2 riconoscimento della indennità di accompagnamento, con decorrenza dal gennaio 2024;
2) dichiara inammissibile ogni altra domanda di parte ricorrente;
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) pone le spese di C.T.U. della precedente fase, nonché quelle della presente fase, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Avellino, il 21/11/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
6
Settore lavoro e previdenza
R.G. 35/2023
Verbale di udienza del 21/11/2025
E' presente per parte ricorrente l'avv. Ilaria Piccolo, che si riporta al ricorso e alle note depositate il 04/07/2025. Chiede l'accoglimento del ricorso e delle rassegnate conclusioni di riconoscimento del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento con decorrenza del beneficio dal gennaio 2023, epoca della relazione neurologica del dott. . Per_1
E' presente per parte resistente l'avv. Silvio Garofalo, che si riporta agli atti chiedendo la decisione della causa. Rappresenta che il giudice non può discostarsi dalle conclusioni del
CTU ovvero dalle indicazioni fornite dal medesimo consulente in sede di chiarimenti.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando i procuratori presenti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 21/11/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione orale ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 35/2023 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: indennità di accompagnamento;
TRA
(C.F. indicato e (C.F. indicato: C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in qualità di eredi, costituiti ex art. 302 c.p.c., di (c.f. C.F._2 Persona_2 indicato: deceduta il 24.5.2024, rappresentati e difesi dall' avv. Ilaria C.F._3
Piccolo, elettivamente domiciliati in Avellino alla Via O. L. B. Mancini, 10 presso lo studio del predetto difensore giusta procura in atti (pec indicata:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. indicato: C.F. , con sede legale in Roma in persona del Presidente CP_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, giusta procura generale alle liti per notar in Fiumicino (Rm) del 23.01.2023 (rep. n° 37590 – rogito 7131), Persona_3 ed elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (PEC indicata: t); Email_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 3/1/2023 adiva il Tribunale di Parte_3
Avellino, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che essa ricorrente, già riconosciuta invalida al 100% con diritto alla indennità di accompagnamento e portatrice di handicap in
2 situazione di gravità veniva sottoposta a visita di revisione dalla competente CML nel giugno
2021, all'esito della quale la predetta Commissione aveva ritenuto non sussistenti i presupposti per la concessione dell'indennità di accompagnamento;
2) che essa parte ricorrente aveva proposto, a norma dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere in sede amministrativa;
3) che nel detto procedimento il Ctu nominato, dott. , aveva Per_4 ritenuto non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
il Giudice del Lavoro, con decreto depositato in Cancelleria, aveva assegnato il termine di rito per la formulazione delle contestazioni alle conclusioni del Ctu;
4) che essa parte ricorrente, con atto scritto depositato in data in Cancelleria, aveva ritualmente dichiarato che intendeva contestare le conclusioni del Ctu, relativamente al mancato riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Tanto premesso, la parte ricorrente, ritenendo non condivisibili le conclusioni del Ctu, provvedeva ad introdurre, nel termine di rito di trenta giorni, il relativo giudizio e chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della visita di revisione;
2)
Condannare l' al pagamento degli importi dovuti, oltre interessi;
3) Condannare l' CP_1 CP_1 al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava ex art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione del ricorso e del decreto.
2. Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata, agli atti), si costituiva il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne CP_1 chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (acquisizione del fascicolo della fase sommaria
R.G. 2482/2021, deposito di documenti e integrazione degli accertamenti tecnici), costituitisi, in data 17/10/2024, e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_2
frattanto deceduta in data 24/5/2024, all'odierna udienza le parti hanno discusso la
[...] causa: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c..
3. La domanda proposta da e proseguita da e Persona_2 Parte_1
in qualità di eredi della stessa per il riconoscimento del diritto Parte_2 all'indennità di accompagnamento è fondata e, pertanto, va accolta nei limiti appresso precisati.
Invero, nella perizia integrativa depositata agli atti, il Ctu, dott.ssa , ha Persona_5 accertato, alla luce della documentazione sanitaria sopravvenuta alla precedente fase
3 sommaria, che le patologie riscontrate sulla persona della parte ricorrente sono tali da determinare l'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, con decorrenza dal gennaio 2024 (cfr. perizia del Ctu agli atti depositata il 7.10.2024).
Nel dettaglio il C.T.U. ha evidenziato quanto segue: “In realtà, alla luce della nuova documentazione medica allegata al ricorso di merito e successiva alla visita condotta da parte della sottoscritta, possiamo affermare che le condizioni mediche globali della signora
si siano aggravate rispetto al luglio 2022, data dell'inizio delle operazioni peritali. Per_2
In effetti la ricorrente è affetta principalmente da un Morbo di Parkinson, malattia a carattere evolutivo ed ingravescente che, nell'ultimo periodo, ha indotto lo sviluppo di complicanze tali da incidere negativamente sulla sua autonomia nel quotidiano. In effetti, come emerge dalla visita neurologica del gennaio 2024, appare evidente che le condizioni motorie della siano peggiorate a distanza di due anni dalla visita condotta dalla Per_2 sottoscritta, a tal punto da rendere necessaria la prescrizione della sedia a rotelle per gli spostamenti in ambiente extra- domiciliare e l'utilizzo del deambulatore in ambiente domestico utile per evitare cadute accidentali e perdite di equilibrio. Anche la valutazione neurologica del 31 gennaio 2024 ed i test eseguiti per organizzare un programma riabilitativo motorio, hanno messo in evidenza severe difficoltà negli spostamenti in soggetto affetto da morbo di Parkinson, in attuale peggioramento clinico. Dunque, alla luce della nuova documentazione medica esibita, appare condivisibile e verosimile un peggioramento delle condizioni globali della signora soprattutto per quel che Per_2 concerne l'ambito motorio che, ad oggi, risulta caratterizzato da deambulazione possibile solo con supporto o sostegno di terzi”.
Il C.T.U. ha quindi concluso nel senso che “…ad oggi le malattie da cui la ricorrente è affetta si rivelano sufficienti per il raggiungimento dei limiti fissati dalla legge al fine del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, a parere della scrivente, per cui la signora è da considerare provvista dei requisiti medico legali Persona_2 necessari per la concessione del suddetto beneficio a far data da Gennaio 2024, periodo in cui il morbo di Parkinson si è aggravato a tal punto da rendere necessario l'aiuto di terzi per gli spostamenti”.
Le conclusioni del Ctu possono essere condivise e poste a base della presente decisione, dal momento che risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, essendo frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche della parte ricorrente e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame, avendo dato atto che il quadro clinico complessivo dell'istante si è aggravato nel
4 corso del tempo, come attestato dalle certificazioni mediche agli atti (cfr. la richiamata relazione peritale).
Anche la decorrenza del beneficio richiesto risulta determinata dal Ctu attribuendo la giusta rilevanza medico-legale agli elementi di valutazione in atti, apparendo prive di pregio le allegazioni difensive contenute nelle note di trattazione scritta depositate il 27/10/2024, in quanto, pur essendo ricavabile dal certificato del 17/1/2023 una notevole limitazione dell'autonomia personale –rilevante del resto per il riconoscimento dello status di portatore di handicap con connotazione di gravità– lo stesso non consente di escludere una residua autonomia sia nella deambulazione che nella capacità di compiere gli atti quotidiani della vita.
L'esame complessivo della CTU induce, pertanto, a ritenere che le conclusioni ivi rassegnate non appaiono viziate intrinsecamente né, per il resto, incompatibili con le altre risultanze istruttorie.
Del resto, va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente, derivanti dall'esercizio di un'elevata competenza tecnico-scientifica, (cfr. Cass. nn. 7341 del 2004; 2151 del 2004;
11054 del 2003).
Ne consegue che, in base alle risultanze istruttorie in atti e per quanto appena scritto, non si ravvisano pertanto i presupposti per disporre un rinnovo della perizia che appare pienamente conforme a legge.
4. A questo punto, occorre ricordare che l'oggetto del presente giudizio rimane limitato all'accertamento del requisito sanitario predetto, in quanto il procedimento ex art. 445 bis co. 6 c.p.c. costituisce espansione giudiziale della precedente fase sommaria, rispetto alla quale assume funzione impugnatoria dei relativi esiti.
Entrambe le fasi del procedimento ex art. 445 bis c.p.c. hanno, infatti, ad oggetto il mero accertamento del dato sanitario e non producono statuizioni sul diritto alla prestazione (cfr. sent. Cass. civ. n. 9755/2019).
Ciò in considerazione dello stretto legame funzionale che lega l'accertamento tecnico preventivo celebrato nella fase sommaria e la presente fase di opposizione, legame che fa propendere per un'assoluta identità di thema decidendum tra di essi.
Conseguentemente, il presente giudizio può concludersi soltanto con una sentenza di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, mentre va dichiarata inammissibile la domanda -che presupporrebbe il riscontro anche dei requisiti socio-economici- di
5 condanna al pagamento della prestazione assistenziale (nello stesso senso, cfr. ex plurimis,
Tribunale Ragusa 13 maggio 2014 n. 376, Tribunale Milano 20.3.2014 n. 939).
Va dichiarata, pertanto, inammissibile la domanda di parte ricorrente diretta ad ottenere la declaratoria del proprio diritto a percepire le provvidenze economiche collegate alla riscontrata condizione sanitaria, nonché la condanna dell'Istituto di previdenza al pagamento dei relativi ratei con la maggiorazione degli accessori di legge.
5. In conclusione, il ricorso risulta fondato e va accolto limitatamente all'accertamento della sussistenza del presupposto sanitario legittimante il riconoscimento della indennità di accompagnamento ex L. 18/1980 con decorrenza dal gennaio 2024.
Nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
6. Tenuto conto che l'aggravamento delle condizioni morbose si è rivelato decisivo ai fini del positivo accertamento del requisito sanitario, maturato in pendenza della lite e, dunque, dello spostamento della decorrenza, evidentemente differita rispetto alla data della revoca amministrativa, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018. Le spese di
C.T.U. della fase sommaria e del presente giudizio, queste ultime liquidate separatamente, vanno poste a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) dichiara sussistente in capo ad il requisito sanitario ai fini del Persona_2 riconoscimento della indennità di accompagnamento, con decorrenza dal gennaio 2024;
2) dichiara inammissibile ogni altra domanda di parte ricorrente;
3) compensa integralmente le spese di lite;
4) pone le spese di C.T.U. della precedente fase, nonché quelle della presente fase, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
Così deciso in Avellino, il 21/11/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
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