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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 26/06/2025, n. 958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 958 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Sezione specializzata in materia di impresa
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.269 /2023 R.G. avente ad oggetto azione di responsabilità amministratore s.r.l.
promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/04/1982, elettivamente domiciliata in Catania, corso Italia, 46 presso lo studio dell'avv. Sergio Cosentino, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Trapanese come da procura in atti;
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Catania che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresenta e difesa dall'avv. Rosa Maria Gaeta come da procura e autorizzazione del G.D. in atti;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 22.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione, previa assegnazione del termine ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.90/2023, pubblicata il 5.1.2023, il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla
[...]
, affermava la responsabilità in capo Controparte_1 all'amministratore unico della società fallita, per la prosecuzione Parte_1 dell'attività sociale, nonostante la perdita del capitale fin dall'esercizio 2010, quantificando i danni cagionati alla società e ai creditori sociali in €.89.448,03 oltre rivalutazione ed interessi legali ed il pagamento delle spese di giudizio.
Con atto di citazione, notificato a mezzo posta elettronica certificata il 15.2.2023,
[...] proponeva appello avverso la detta sentenza che veniva censurata con i motivi Parte_1 indicati e ne chiedeva la parziale riforma, con riduzione del danno da risarcire.
Si costituiva la chiedendo il Controparte_1 rigetto del gravame poiché infondato, proponendo appello incidentale per le ragioni esposte e chiedeva la condanna dell'appellante al pagamento del maggiore risarcimento siccome quantificato, con conseguente statuizione sulle spese del grado.
1) I primi tre motivi dell'appello principale vanno esaminati congiuntamente essendo fra loro collegati.
Con il 1° motivo l'appellante si duole che il tribunale abbia fissato nell'anno 2010 la perdita del capitale sociale di anziché al 2012, non avendo considerato che le perdite Controparte_1 dei due anni precedenti erano state ripianate essendo errata l'affermazione secondo la quale l'onere in ordine alla prova dei versamenti dei finanziamenti del socio gravava sull'amministratore potendo la curatela richiedere agli istituti di credito l'elenco dei movimenti bancari dai quali riscontrare gli effettivi versamenti, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova.
Con il 2° motivo critica la decisione di prime cure per avere affermato che l'annotazione contabile dei versamenti dei finanziamenti del socio non fosse sufficiente a collocare la perdita integrale del capitale sociale al 2012 non avendo la curatela offerto prova contraria.
Con il 3° motivo assume che una eventuale responsabilità dell'organo gestorio poteva essere limitata a decorrere dalla gestione del 2013 sicchè il danno per sanzioni e interessi sui debiti tributari non andava liquidato in euro 59.448,03 a partire dal 2010 ma limitato ad euro 1441,58 a decorrere dal 2013.
1.1) La sentenza di prime cure, dopo aver disposto consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di accertare, in primo luogo, l'epoca in cui si era verificata la perdita del capitale sociale, nonché quale fosse l'ammontare del patrimonio netto della società poi fallita, sia alla data della perdita del
2 capitale sociale, sia quando la società era stata posta in liquidazione ed infine alla data del fallimento, era andata di contrario avviso alle conclusioni del tecnico nominato.
Il c.t.u., infatti, aveva ritenuto che la perdita del capitale sociale non potesse collocarsi, come sostenuto dalla curatela attrice, al 31.12.2010, bensì la perdita si era verificata al 31.12.2012.
Il predetto aveva rilevato che le perdite del capitale sociale per gli anni 2010 e 2011 erano state coperte mediante finanziamenti infruttiferi eseguiti dal socio unico per complessivi euro
211.370,00 come annotate nel libro giornale, con espressa rinuncia del socio alla restituzione, senza tuttavia che vi fosse prova dell'effettiva esecuzione dei versamenti.
Il tribunale, proprio a causa della carenza di prova dei versamenti che il socio unico e amministratore avrebbe eseguito sui conti correnti della società, non essendo state prodotte le relative contabili e/o gli estratti conto bancari intrattenuti dalla società, il cui onere gravava sulla convenuta, collocava la perdita del capitale sociale al 2010 considerando carenti di prova i finanziamenti annotati nel libro giornale.
Precisamente il tribunale così afferma: “Se dal punto di vista contabile le conclusioni rassegnate dal CTU appaiono assolutamente corrette, va, comunque, ribadito quanto evidenziato dal dott. in punto alla carenza di prova in ordine ai versamenti che la convenuta avrebbe Per_1 effettuato sui conti correnti sociali, attesa la mancata produzione delle relative contabili e/o degli estratti conto relativi ai rapporti bancari intrattenuti con il ed il Credito Aretuseo. Ed Pt_3 invero, a fronte delle puntuali contestazioni mosse dalla curatela, era preciso onere della Pt_1 documentare i versamenti che risultano contabilmente eseguiti sui conti correnti sociali con il fine di procedere alla parziale copertura delle perdite registrate negli esercizi 2010 e 2011. La mera annotazione contabile dei sopra elencati versamenti non accompagnata da alcun valido riscontro documentale non appare, a giudizio del Collegio, sufficiente per collocare cronologicamente nell'esercizio 2012 la perdita integrale del capitale sociale, dovendosi, di contro, condividere le conclusioni esposte dalla curatela attrice e retrodatare al 2010 il sopraggiungere della causa di scioglimento della società. Conclusione, questa, alla quale si perviene anche attraverso l'esame dei dati raccolti dal CTU, che, però, ha tenuto conto solo delle risultanze contabili. La perdita del capitale sociale va, quindi, fatta risalire all'esercizio 2010, atteso che dei presunti versamenti eseguiti dal socio unico nel 2010 e nel 2011 non si ha prova alcuna.”
1.2) Anche il motivo con cui l'appellante principale assume che era onere della curatela provare che i versamenti non erano stati eseguiti dal socio unico, producendo i movimenti bancari dei conti della società, previa richiesta agli istituti di credito, anche considerato che l'asserito inadempimento non afferiva a condotte cui era obbligato l'amministratore, così come provare la non
3 veridicità delle attestazioni contabili, sicchè la perdita integrale del capitale sociale andava collocata al 2013 e non al 2010, non è fondato.
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza anche di legittimità che "l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, L. Fall., cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali: essa implica una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti delle rispettive azioni (Cass. 19340/2016). In particolare, il curatore acquista ex art. 146 L. Fall. la legittimazione ad esercitare le stesse azioni che prima del fallimento spettavano separatamente alla società ed ai creditori sociali, che trova la sua giustificazione in una precisa scelta legislativa di carattere eminentemente pratico: la frequente affermazione secondo cui, in caso di fallimento l'azione di responsabilità si esercita in forma unitaria ed inscindibile riguarda unicamente la legittimazione cumulativa non potendo evidentemente il curatore esercitare separatamente tali azioni al fine di conseguire due volte il ripristino del patrimonio della società fallita ... in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare, come specificamente consentito dalla L. Fall., art. 146, congiuntamente entrambe le azioni" (così, tra le tante, Cass. 23452/19).
Dalla natura contrattuale con carattere unitario ed inscindibile delle due diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., confluite in un'unica azione, discende che, mentre grava su chi promuove l'azione esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sè del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.
Avuto riguardo poi all'ipotesi, come quella in esame, in cui la curatela contesti che si sia verificata una causa di scioglimento della società a norma dell'art. 2486, 1° comma c.c. senza che la società sia stata messa in liquidazione, con conseguente responsabilità personale degli amministratori dei danni arrecati alla società, in ordine agli oneri di allegazione e alla ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., grava sulla curatela la prova del verificarsi di una causa di scioglimento e del compimento, dopo tale evento, di atti di gestione, il danno ed il nesso di causalità tra condotta e danno.
“E' stato, in particolare, osservato che la parte che agisce in giudizio (la curatela) ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte
4 degli amministratori, ma non è tenuta, invece, a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria. Spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari. Non vi è dubbio che il compimento da parte dell'amministratore, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, di atti non aventi una finalità liquidatoria dia luogo a quell'inadempimento astrattamente idoneo a porsi come causa del danno di cui si pretende il risarcimento, prima condizione richiesta per l'affermazione della responsabilità dell'amministratore (Cass. S.U. n. 9100/2015). Con riferimento agli altri due elementi (danno e nesso di causalità tra condotta dell'amministratore e danno), va osservato che questa Corte, già con la sentenza n. 17033 del 23/06/2008, aveva enunciato il principio di diritto secondo cui, in caso di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società per violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni (a norma dell'art. 2449 previgente c.c.) - nozione che è speculare a quella di atto finalizzato alla conservazione del valore e del patrimonio della società a norma dell'attuale formulazione dell'art. 2486 c.c. - a seguito dello scioglimento della società derivante dalla riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti previsti dall'art. 2447 c.c., non può liquidarsi il danno, in mancanza di uno specifico accertamento in proposito, in misura pari alla perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali, in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa. Tale conclusione è stata ripresa dalla già richiamata sentenza delle sezioni unite n. 9100/2015, che, seppur in una fattispecie diversa (non riconducibile alla violazione degli obblighi di cui all'art. 2486 c.c.) in cui il giudice di merito aveva addossato all'amministratore l'intero deficit patrimoniale della società a causa del mancato rinvenimento delle scritture contabili (che avrebbe impedito la ricostruzione dei movimenti contabili), ha ribadito il concetto che non possono farsi gravare sull'amministratore quelle passività che quasi sempre inevitabilmente un'impresa in crisi comunque accumula pur nella fase di liquidazione, dato che questa non comporta l'immediata ed automatica cessazione di ogni costo legato all'esistenza della società in liquidazione e può ben darsi che ulteriori perdite di valore aziendale vengano generate dalla cessazione dell'attività di impresa. Ciò posto, la sentenza n. 9100/2015, se, da un lato, non ha certo avallato quegli orientamenti giurisprudenziali (citati dalla curatela) diretti ad
5 affermare, in ipotesi di mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, il principio dell'inversione dell'onere della prova, dall'altro, ha statuito che, ove la mancanza (o irregolare tenuta) delle scritture contabili renda difficile per il curatore una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia di volta in volta riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita, lo stesso curatore potrà invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art. 1226 c.c., e perciò chiedere al giudice di provvedere ad una liquidazione del danno in via equitativa. E' stato quindi enunciato il principio di diritto secondo cui è consentito l'utilizzo del criterio equitativo per la liquidazione del danno purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore, e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.” (da Cassazione civile sez. I,
05/01/2022, n.198).
1.3) Ciò posto, la sentenza di prime cure, avendo rilevato che non vi era prova dei finanziamenti erogati dal socio unico anche amministratore della società Parte_1 poi fallita,, negli anni dal 2010 al 2012, per ripianare la perdita del capitale sociale, con rinuncia alla restituzione, per complessivi euro 211.370,00 essendo all'uopo insufficiente la mera annotazione contabile di finanziamenti infruttiferi, versamenti eseguiti in parte per cassa ed in parte mediante versamenti sui conti correnti della società, in assenza della produzione di documentazione bancaria comprovante l'effettivo versamento delle predette somme sui conti correnti bancari della società poi fallita ha ritenuto che la perdita del capitale sociale andasse collocata al 2010.
1.4) Assume l'appellante che era onere della curatela provare l'esistenza dei finanziamenti producendo i relativi movimenti bancari.
Il motivo è infondato considerato quanto già esposto in tema di oneri di allegazione e prova, avendo la curatela eccepito fin dal primo grado la perdita del capitale sociale al 31.12.2010 in assenza di prova dell'accredito nei conti della società delle somme annotate nel libro giornale quali finanziamenti socio con rinuncia al rimborso, mentre era onere dell'amministratore dare prova che tali versamenti erano stati effettivamente eseguiti nei conti correnti della società, anche considerato che una parte della somma del considerevole importo di euro 107.970,00 sarebbe stata versata per cassa.
Nessuna prova, tuttavia, ha fornito l'appellante sul punto, sicchè va confermata la decisione di prime cure nella parte in cui colloca la perdita del capitale sociale al 31.12.2010.
6 1.5) Né è fondata l'eccezione secondo cui in base al criterio di vicinanza della prova, richiamato dall'appellante, l'onere dell'effettivo versamento dei finanziamenti sui conti della società gravava sulla curatela attrice.
Ora, essendo versamenti eseguiti dallo stesso amministratore convenuto in giudizio, sebbene nella diversa qualità di socio unico della la eventuale documentazione era Controparte_1 certamente nella disponibilità di questi e comunque trattandosi di eccezione volta a paralizzare l'inadempimento allegato dalla curatela, il relativo onere probatorio gravava su di questi che però non lo ha assolto.
1.6) In definitiva, il danno calcolato quali sanzioni, interessi aggi e diritti maturati su debiti tributari dovuti dalla società a partire dall'esercizio sociale al 31.12.2010 è corretto una volta affermato che la perdita del capitale sociale va collocata a tale data per le ragioni sopra esposte e la società è stata posta in liquidazione dopo due anni, ovvero il 27.12.2013.
2) Con il 3° motivo l'appellante critica la sentenza di prime cure per avere considerato quale danno risarcibile, seppure in assenza di alcuna domanda o allegazione da parte della curatela attrice, la vendita di autovetture al socio amministratore per l'importo di euro 30.000,00 con imputazione del credito della società a deconto del conto soci per sovvenzioni infruttifere, in violazione dell'art.2467 c.c.
2.1) Il motivo è fondato.
Nessun addebito è stato mosso dalla curatela attrice sotto tale profilo trattandosi invece di illegittima condotta ravvisata dal c.t.u. dall'esame dei documenti contabili, sicchè in assenza di domanda tale addebito non poteva formare oggetto di risarcimento del danno.
2.2) Non è condivisibile la difesa spiegata dalla curatela assumendo che a seguito della sentenza delle sezioni unite del 1.2.2022 n.3086 il consulente tecnico d'ufficio può accertare i fatti inerenti all'oggetto della lite al fine di rispondere al quesito purchè non si tratti dei fatti principali giacchè in quest'ultimo caso è onere delle parti allegarli a fondamento della domanda o delle eccezioni.
Proprio la citata statuizione smentisce quanto asserito dalla difesa della curatela in quanto l'allegazione degli specifici inadempimenti costituisce proprio quei fatti principali rimessi all'obbligo di allegazione e prova delle parti e quindi non accertabili autonomamente dal consulente tecnico d'ufficio.
3) Da ultimo va esaminato l'appello incidentale proposta dalla curatela.
In primo luogo si censura la sentenza poiché non ha tenuto conto dei documenti prodotti dopo la scadenza dei termini fissati per il deposito delle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c.,
7 sebbene si trattava di documenti che si erano formati dopo la scadenza di tali termini e precisamente la richiesta di rinvio a giudizio disposta dal Tribunale di Siracusa nei riguardi di Parte_1 dalla quale emergevano le imputazioni per bancarotta e false comunicazioni sociali.
[...]
Aggiunge che di conseguenza erano stati provati la omessa corresponsione di canoni da parte di in bonis alla nonostante venissero imputati al conto CP_1 Controparte_2 economico facendo emergere una costante perdita di esercizio, nonché la confusione dei patrimoni fra le due società finalizzata alla distrazione in frode dei creditori posta la antieconomicità del contratto di locazione stipulato fra le predette società e quello di sub locazione con la CP_3
3.1) Il motivo è in parte inammissibile per carenza di interesse rilevato che con la comparsa conclusionale la difesa dell'amministratore della società ha eccepito che con sentenza del 15.5.2023
n.662, divenuta irrevocabile, è stata assolta, mentre la curatela non ha Parte_1 chiesto di provare i fatti contestati in sede penale nel giudizio civile di responsabilità.
3.2) Per altra parte nemmeno si confronta con la decisione di prime cure posto che ha escluso la natura fittizia dell'operazione in esame stante la prova di parziali pagamenti dei canoni tanto che la procedura di concordato preventivo della è stata ammessa al Controparte_2 passivo per i canoni maturati a partire dal mese di aprile 2011 a fronte di un contratto di locazione stipulato nel 2009.
Dovendosi aggiungere che l'antieconomicità delle scelte gestorie dell'amministratore non può formare oggetto di censura sotto il profilo della eventuale responsabilità rientrando nell'ambito dei poteri discrezionali di questi non sindacabili dal giudice.
4) Con l'ultimo motivo, la curatela critica la quantificazione del danno siccome quantificata dal Tribunale etneo occorrendo liquidare il danno secondo il criterio dell'aggravamento del passivo da determinarsi nella somma dei crediti ammessi al passivo considerata l'erosione del capitale sociale fin dal 2011 per l'importo quindi di euro 447.624,28.
In via subordinata assume che il danno vada liquidato nella differenza fra attivo e passivo considerata la carenza della documentazione contabile per l'importo di euro 518.693,25 anche per effetto della previsione normativa dell'art.378 del c.c.i.i. che ha aggiunto all'art.2386 c.c. il 3° comma il quale prevede che se mancano le scritture contabili o siano irregolari e quindi non può farsi luogo al criterio dei netti patrimoniali, il danno è liquidato nella differenza fra attivo e passivo.
4.1) Il Tribunale di Catania sul punto ha così statuito: “Se l'arco temporale da prendere in considerazione ai fini della determinazione del danno incrementale è quello compreso tra il 2010 e la messa in liquidazione, va, comunque, evidenziato quanto esposto dal nominato CTU, secondo il quale “Riguardo al quesito in esame, ribadendosi che la contabilità versata in atti si arresta al 2012,
8 si rappresenta che la situazione patrimoniale ed economica della società sussistente alla data (o meglio prossima) della sua messa in liquidazione (27.12.13) risulta unicamente e scritture contabili. documentata dal bilancio provvisorio anno 2013 versato in atti (all. sub 12 fascicolo parte attrice), dal quale a fronte di una ulteriore consistente perdita pari ad - €. 418.713,32 si evince, come rappresentato nel sottostante prospetto, un patrimonio netto negativo di complessivi - €. 678.713,00.
Tuttavia, i dati in essa riportati sono inutilizzabili ai fini che qui ci occupano per mancanza delle scritture contabili che non ne consentono infatti alcuna verifica della loro effettiva veridicità.
Riguardo invece alla consistenza del patrimonio netto alla data del fallimento si riferisce che in atti vi è soltanto una situazione contabile provvisoria al 2014, anno per il quale come per il 2013 non si dispone delle scritture contabili, la cui incompletezza nonché palese inattendibilità emerge già ictu oculi non rinvenendosi in particolare l'ammontare, oltre che del capitale sociale e delle perdite degli esercizi precedenti, dei debiti verso i fornitori, tributari e previdenziali, quindi in evidente errata discontinuità rispetto ai dati, non verificabili, contenuti nel bilancio provvisorio del 2013.
Conclusivamente, non si ritiene quindi di potere fornire positivo riscontro al quesito in esame non disponendosi di elementi sufficientemente validi per la determinazione dell'ammontare del patrimonio netto riferito sia alla data della messa in liquidazione (27.12.13) che a quella di fallimento (21.05.14)”. L'incompletezza della documentazione preclude, pertanto, di quantificare il danno in base al criterio della differenza dei patrimoni netti. Non risulta applicabile neppure il criterio indicato dalla curatela al punto b) (differenza tra attivo e passivo fallimentare), trattandosi di un criterio residuale come espressamente previsto dall'art.2486 cc, non utilizzabile nei casi – quale quello in esame – in cui vi sia la contestazione di specifici atti di mala gestio da parte dell'amministratore. Si impone, quindi, la verifica della fondatezza dei singoli addebiti mossi dalla curatela e la successiva quantificazione del danno ad essi conseguente.”
4.2) Il motivo nemmeno si confronta con la statuizione del tribunale reiterando la richiesta di quantificazione di danni sui quali il giudice di prime cure ha già esplicitamente statuito con condivisibile motivazione.
In conclusione, la sentenza gravata va riformata dovendosi escludere in carenza di domanda,
l'addebito della vendita di autovetture della società al socio e amministratore per euro 30.000,00 riducendosi il danno ad euro 59.448,03 e su tale importo sono dovuti gli accessori -rivalutazione ed interessi - come statuito con la sentenza di prime cure.
Riguardo le spese di lite il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia
9 che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259).
Le spese del giudizio di entrambi i gradi, stante il parziale accoglimento delle domande proposte dalla curatela e la notevole riduzione del risarcimento richiesto, vanno poste a carico di
[...] per 2/3, nella misura indicata per l'intero in dispositivo e liquidate applicando il Parte_1
d.m. 13.8.2022, n.147, tenuto conto del valore della controversia secondo il decisum, applicando i valori medi ed esclusa la fase di trattazione ed istruttoria in appello non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014, con condanna in favore dell'Erario stante l'ammissione della curatela al patrocinio a carico dello
Stato, mentre vanno compensate per 1/3.
Pone a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna le spese di CTU come già liquidate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.269/2023 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto ed a Parte_1 parziale modifica della sentenza n.90/2023, pubblicata il 5.1.2023, del Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, condanna al pagamento in favore del Parte_1
di €.59.448,03 oltre rivalutazione ed interessi;
Controparte_1 rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1 condanna a pagare in favore dell'Erario 2/3 delle spese di lite di Parte_1 entrambi i gradi che liquida per l'intero quali compensi quanto al primo grado in €.14.103,00 e quando all'appello in euro 9.991,00 oltre IVA, C.P.A. e spese generali, compensando le spese per
1/3; pone a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna le spese di c.t.u.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 11/06/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania
Sezione specializzata in materia di impresa
composta dai Consiglieri: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente rel./est. dott. Dora Bonifacio Consigliere dott. Antonino Fichera Consigliere riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile in grado di appello iscritto al n.269 /2023 R.G. avente ad oggetto azione di responsabilità amministratore s.r.l.
promosso da
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
05/04/1982, elettivamente domiciliata in Catania, corso Italia, 46 presso lo studio dell'avv. Sergio Cosentino, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Trapanese come da procura in atti;
(C.F.: ) nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata in Catania che la rappresenta e difende come da procura in atti;
APPELLANTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 rappresenta e difesa dall'avv. Rosa Maria Gaeta come da procura e autorizzazione del G.D. in atti;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 22.11.2024 le parti precisavano le conclusioni come in atti e indi la Corte poneva la causa in decisione, previa assegnazione del termine ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n.90/2023, pubblicata il 5.1.2023, il Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, in parziale accoglimento della domanda avanzata dalla
[...]
, affermava la responsabilità in capo Controparte_1 all'amministratore unico della società fallita, per la prosecuzione Parte_1 dell'attività sociale, nonostante la perdita del capitale fin dall'esercizio 2010, quantificando i danni cagionati alla società e ai creditori sociali in €.89.448,03 oltre rivalutazione ed interessi legali ed il pagamento delle spese di giudizio.
Con atto di citazione, notificato a mezzo posta elettronica certificata il 15.2.2023,
[...] proponeva appello avverso la detta sentenza che veniva censurata con i motivi Parte_1 indicati e ne chiedeva la parziale riforma, con riduzione del danno da risarcire.
Si costituiva la chiedendo il Controparte_1 rigetto del gravame poiché infondato, proponendo appello incidentale per le ragioni esposte e chiedeva la condanna dell'appellante al pagamento del maggiore risarcimento siccome quantificato, con conseguente statuizione sulle spese del grado.
1) I primi tre motivi dell'appello principale vanno esaminati congiuntamente essendo fra loro collegati.
Con il 1° motivo l'appellante si duole che il tribunale abbia fissato nell'anno 2010 la perdita del capitale sociale di anziché al 2012, non avendo considerato che le perdite Controparte_1 dei due anni precedenti erano state ripianate essendo errata l'affermazione secondo la quale l'onere in ordine alla prova dei versamenti dei finanziamenti del socio gravava sull'amministratore potendo la curatela richiedere agli istituti di credito l'elenco dei movimenti bancari dai quali riscontrare gli effettivi versamenti, anche in applicazione del principio di vicinanza della prova.
Con il 2° motivo critica la decisione di prime cure per avere affermato che l'annotazione contabile dei versamenti dei finanziamenti del socio non fosse sufficiente a collocare la perdita integrale del capitale sociale al 2012 non avendo la curatela offerto prova contraria.
Con il 3° motivo assume che una eventuale responsabilità dell'organo gestorio poteva essere limitata a decorrere dalla gestione del 2013 sicchè il danno per sanzioni e interessi sui debiti tributari non andava liquidato in euro 59.448,03 a partire dal 2010 ma limitato ad euro 1441,58 a decorrere dal 2013.
1.1) La sentenza di prime cure, dopo aver disposto consulenza tecnica d'ufficio allo scopo di accertare, in primo luogo, l'epoca in cui si era verificata la perdita del capitale sociale, nonché quale fosse l'ammontare del patrimonio netto della società poi fallita, sia alla data della perdita del
2 capitale sociale, sia quando la società era stata posta in liquidazione ed infine alla data del fallimento, era andata di contrario avviso alle conclusioni del tecnico nominato.
Il c.t.u., infatti, aveva ritenuto che la perdita del capitale sociale non potesse collocarsi, come sostenuto dalla curatela attrice, al 31.12.2010, bensì la perdita si era verificata al 31.12.2012.
Il predetto aveva rilevato che le perdite del capitale sociale per gli anni 2010 e 2011 erano state coperte mediante finanziamenti infruttiferi eseguiti dal socio unico per complessivi euro
211.370,00 come annotate nel libro giornale, con espressa rinuncia del socio alla restituzione, senza tuttavia che vi fosse prova dell'effettiva esecuzione dei versamenti.
Il tribunale, proprio a causa della carenza di prova dei versamenti che il socio unico e amministratore avrebbe eseguito sui conti correnti della società, non essendo state prodotte le relative contabili e/o gli estratti conto bancari intrattenuti dalla società, il cui onere gravava sulla convenuta, collocava la perdita del capitale sociale al 2010 considerando carenti di prova i finanziamenti annotati nel libro giornale.
Precisamente il tribunale così afferma: “Se dal punto di vista contabile le conclusioni rassegnate dal CTU appaiono assolutamente corrette, va, comunque, ribadito quanto evidenziato dal dott. in punto alla carenza di prova in ordine ai versamenti che la convenuta avrebbe Per_1 effettuato sui conti correnti sociali, attesa la mancata produzione delle relative contabili e/o degli estratti conto relativi ai rapporti bancari intrattenuti con il ed il Credito Aretuseo. Ed Pt_3 invero, a fronte delle puntuali contestazioni mosse dalla curatela, era preciso onere della Pt_1 documentare i versamenti che risultano contabilmente eseguiti sui conti correnti sociali con il fine di procedere alla parziale copertura delle perdite registrate negli esercizi 2010 e 2011. La mera annotazione contabile dei sopra elencati versamenti non accompagnata da alcun valido riscontro documentale non appare, a giudizio del Collegio, sufficiente per collocare cronologicamente nell'esercizio 2012 la perdita integrale del capitale sociale, dovendosi, di contro, condividere le conclusioni esposte dalla curatela attrice e retrodatare al 2010 il sopraggiungere della causa di scioglimento della società. Conclusione, questa, alla quale si perviene anche attraverso l'esame dei dati raccolti dal CTU, che, però, ha tenuto conto solo delle risultanze contabili. La perdita del capitale sociale va, quindi, fatta risalire all'esercizio 2010, atteso che dei presunti versamenti eseguiti dal socio unico nel 2010 e nel 2011 non si ha prova alcuna.”
1.2) Anche il motivo con cui l'appellante principale assume che era onere della curatela provare che i versamenti non erano stati eseguiti dal socio unico, producendo i movimenti bancari dei conti della società, previa richiesta agli istituti di credito, anche considerato che l'asserito inadempimento non afferiva a condotte cui era obbligato l'amministratore, così come provare la non
3 veridicità delle attestazioni contabili, sicchè la perdita integrale del capitale sociale andava collocata al 2013 e non al 2010, non è fondato.
Costituisce principio pacifico in giurisprudenza anche di legittimità che "l'azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, L. Fall., cumula in sè le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società e dei creditori sociali, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali: essa implica una modifica della legittimazione attiva, ma non dei presupposti delle rispettive azioni (Cass. 19340/2016). In particolare, il curatore acquista ex art. 146 L. Fall. la legittimazione ad esercitare le stesse azioni che prima del fallimento spettavano separatamente alla società ed ai creditori sociali, che trova la sua giustificazione in una precisa scelta legislativa di carattere eminentemente pratico: la frequente affermazione secondo cui, in caso di fallimento l'azione di responsabilità si esercita in forma unitaria ed inscindibile riguarda unicamente la legittimazione cumulativa non potendo evidentemente il curatore esercitare separatamente tali azioni al fine di conseguire due volte il ripristino del patrimonio della società fallita ... in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare, come specificamente consentito dalla L. Fall., art. 146, congiuntamente entrambe le azioni" (così, tra le tante, Cass. 23452/19).
Dalla natura contrattuale con carattere unitario ed inscindibile delle due diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c., confluite in un'unica azione, discende che, mentre grava su chi promuove l'azione esclusivamente l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni ed il nesso di causalità tra queste ed il danno verificatosi, incombe, per converso, sull'amministratore l'onere di dimostrare la non imputabilità a sè del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.
Avuto riguardo poi all'ipotesi, come quella in esame, in cui la curatela contesti che si sia verificata una causa di scioglimento della società a norma dell'art. 2486, 1° comma c.c. senza che la società sia stata messa in liquidazione, con conseguente responsabilità personale degli amministratori dei danni arrecati alla società, in ordine agli oneri di allegazione e alla ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., grava sulla curatela la prova del verificarsi di una causa di scioglimento e del compimento, dopo tale evento, di atti di gestione, il danno ed il nesso di causalità tra condotta e danno.
“E' stato, in particolare, osservato che la parte che agisce in giudizio (la curatela) ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte
4 degli amministratori, ma non è tenuta, invece, a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria. Spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari. Non vi è dubbio che il compimento da parte dell'amministratore, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, di atti non aventi una finalità liquidatoria dia luogo a quell'inadempimento astrattamente idoneo a porsi come causa del danno di cui si pretende il risarcimento, prima condizione richiesta per l'affermazione della responsabilità dell'amministratore (Cass. S.U. n. 9100/2015). Con riferimento agli altri due elementi (danno e nesso di causalità tra condotta dell'amministratore e danno), va osservato che questa Corte, già con la sentenza n. 17033 del 23/06/2008, aveva enunciato il principio di diritto secondo cui, in caso di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una società per violazione del divieto di intraprendere nuove operazioni (a norma dell'art. 2449 previgente c.c.) - nozione che è speculare a quella di atto finalizzato alla conservazione del valore e del patrimonio della società a norma dell'attuale formulazione dell'art. 2486 c.c. - a seguito dello scioglimento della società derivante dalla riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti previsti dall'art. 2447 c.c., non può liquidarsi il danno, in mancanza di uno specifico accertamento in proposito, in misura pari alla perdita incrementale derivante dalla prosecuzione dell'attività, poiché non tutta la perdita riscontrata dopo il verificarsi della causa di scioglimento può essere riferita alla prosecuzione dell'attività medesima, potendo in parte comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o durante il fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali, in ragione del venir meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa. Tale conclusione è stata ripresa dalla già richiamata sentenza delle sezioni unite n. 9100/2015, che, seppur in una fattispecie diversa (non riconducibile alla violazione degli obblighi di cui all'art. 2486 c.c.) in cui il giudice di merito aveva addossato all'amministratore l'intero deficit patrimoniale della società a causa del mancato rinvenimento delle scritture contabili (che avrebbe impedito la ricostruzione dei movimenti contabili), ha ribadito il concetto che non possono farsi gravare sull'amministratore quelle passività che quasi sempre inevitabilmente un'impresa in crisi comunque accumula pur nella fase di liquidazione, dato che questa non comporta l'immediata ed automatica cessazione di ogni costo legato all'esistenza della società in liquidazione e può ben darsi che ulteriori perdite di valore aziendale vengano generate dalla cessazione dell'attività di impresa. Ciò posto, la sentenza n. 9100/2015, se, da un lato, non ha certo avallato quegli orientamenti giurisprudenziali (citati dalla curatela) diretti ad
5 affermare, in ipotesi di mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, il principio dell'inversione dell'onere della prova, dall'altro, ha statuito che, ove la mancanza (o irregolare tenuta) delle scritture contabili renda difficile per il curatore una quantificazione ed una prova precisa del danno che sia di volta in volta riconducibile ad un ben determinato inadempimento imputabile all'amministratore della società fallita, lo stesso curatore potrà invocare a proprio vantaggio la disposizione dell'art. 1226 c.c., e perciò chiedere al giudice di provvedere ad una liquidazione del danno in via equitativa. E' stato quindi enunciato il principio di diritto secondo cui è consentito l'utilizzo del criterio equitativo per la liquidazione del danno purché siano indicate le ragioni che non hanno permesso l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore, e purché il ricorso a detto criterio si presenti logicamente plausibile in rapporto alle circostanze del caso concreto.” (da Cassazione civile sez. I,
05/01/2022, n.198).
1.3) Ciò posto, la sentenza di prime cure, avendo rilevato che non vi era prova dei finanziamenti erogati dal socio unico anche amministratore della società Parte_1 poi fallita,, negli anni dal 2010 al 2012, per ripianare la perdita del capitale sociale, con rinuncia alla restituzione, per complessivi euro 211.370,00 essendo all'uopo insufficiente la mera annotazione contabile di finanziamenti infruttiferi, versamenti eseguiti in parte per cassa ed in parte mediante versamenti sui conti correnti della società, in assenza della produzione di documentazione bancaria comprovante l'effettivo versamento delle predette somme sui conti correnti bancari della società poi fallita ha ritenuto che la perdita del capitale sociale andasse collocata al 2010.
1.4) Assume l'appellante che era onere della curatela provare l'esistenza dei finanziamenti producendo i relativi movimenti bancari.
Il motivo è infondato considerato quanto già esposto in tema di oneri di allegazione e prova, avendo la curatela eccepito fin dal primo grado la perdita del capitale sociale al 31.12.2010 in assenza di prova dell'accredito nei conti della società delle somme annotate nel libro giornale quali finanziamenti socio con rinuncia al rimborso, mentre era onere dell'amministratore dare prova che tali versamenti erano stati effettivamente eseguiti nei conti correnti della società, anche considerato che una parte della somma del considerevole importo di euro 107.970,00 sarebbe stata versata per cassa.
Nessuna prova, tuttavia, ha fornito l'appellante sul punto, sicchè va confermata la decisione di prime cure nella parte in cui colloca la perdita del capitale sociale al 31.12.2010.
6 1.5) Né è fondata l'eccezione secondo cui in base al criterio di vicinanza della prova, richiamato dall'appellante, l'onere dell'effettivo versamento dei finanziamenti sui conti della società gravava sulla curatela attrice.
Ora, essendo versamenti eseguiti dallo stesso amministratore convenuto in giudizio, sebbene nella diversa qualità di socio unico della la eventuale documentazione era Controparte_1 certamente nella disponibilità di questi e comunque trattandosi di eccezione volta a paralizzare l'inadempimento allegato dalla curatela, il relativo onere probatorio gravava su di questi che però non lo ha assolto.
1.6) In definitiva, il danno calcolato quali sanzioni, interessi aggi e diritti maturati su debiti tributari dovuti dalla società a partire dall'esercizio sociale al 31.12.2010 è corretto una volta affermato che la perdita del capitale sociale va collocata a tale data per le ragioni sopra esposte e la società è stata posta in liquidazione dopo due anni, ovvero il 27.12.2013.
2) Con il 3° motivo l'appellante critica la sentenza di prime cure per avere considerato quale danno risarcibile, seppure in assenza di alcuna domanda o allegazione da parte della curatela attrice, la vendita di autovetture al socio amministratore per l'importo di euro 30.000,00 con imputazione del credito della società a deconto del conto soci per sovvenzioni infruttifere, in violazione dell'art.2467 c.c.
2.1) Il motivo è fondato.
Nessun addebito è stato mosso dalla curatela attrice sotto tale profilo trattandosi invece di illegittima condotta ravvisata dal c.t.u. dall'esame dei documenti contabili, sicchè in assenza di domanda tale addebito non poteva formare oggetto di risarcimento del danno.
2.2) Non è condivisibile la difesa spiegata dalla curatela assumendo che a seguito della sentenza delle sezioni unite del 1.2.2022 n.3086 il consulente tecnico d'ufficio può accertare i fatti inerenti all'oggetto della lite al fine di rispondere al quesito purchè non si tratti dei fatti principali giacchè in quest'ultimo caso è onere delle parti allegarli a fondamento della domanda o delle eccezioni.
Proprio la citata statuizione smentisce quanto asserito dalla difesa della curatela in quanto l'allegazione degli specifici inadempimenti costituisce proprio quei fatti principali rimessi all'obbligo di allegazione e prova delle parti e quindi non accertabili autonomamente dal consulente tecnico d'ufficio.
3) Da ultimo va esaminato l'appello incidentale proposta dalla curatela.
In primo luogo si censura la sentenza poiché non ha tenuto conto dei documenti prodotti dopo la scadenza dei termini fissati per il deposito delle memorie ex art. 183 6° comma c.p.c.,
7 sebbene si trattava di documenti che si erano formati dopo la scadenza di tali termini e precisamente la richiesta di rinvio a giudizio disposta dal Tribunale di Siracusa nei riguardi di Parte_1 dalla quale emergevano le imputazioni per bancarotta e false comunicazioni sociali.
[...]
Aggiunge che di conseguenza erano stati provati la omessa corresponsione di canoni da parte di in bonis alla nonostante venissero imputati al conto CP_1 Controparte_2 economico facendo emergere una costante perdita di esercizio, nonché la confusione dei patrimoni fra le due società finalizzata alla distrazione in frode dei creditori posta la antieconomicità del contratto di locazione stipulato fra le predette società e quello di sub locazione con la CP_3
3.1) Il motivo è in parte inammissibile per carenza di interesse rilevato che con la comparsa conclusionale la difesa dell'amministratore della società ha eccepito che con sentenza del 15.5.2023
n.662, divenuta irrevocabile, è stata assolta, mentre la curatela non ha Parte_1 chiesto di provare i fatti contestati in sede penale nel giudizio civile di responsabilità.
3.2) Per altra parte nemmeno si confronta con la decisione di prime cure posto che ha escluso la natura fittizia dell'operazione in esame stante la prova di parziali pagamenti dei canoni tanto che la procedura di concordato preventivo della è stata ammessa al Controparte_2 passivo per i canoni maturati a partire dal mese di aprile 2011 a fronte di un contratto di locazione stipulato nel 2009.
Dovendosi aggiungere che l'antieconomicità delle scelte gestorie dell'amministratore non può formare oggetto di censura sotto il profilo della eventuale responsabilità rientrando nell'ambito dei poteri discrezionali di questi non sindacabili dal giudice.
4) Con l'ultimo motivo, la curatela critica la quantificazione del danno siccome quantificata dal Tribunale etneo occorrendo liquidare il danno secondo il criterio dell'aggravamento del passivo da determinarsi nella somma dei crediti ammessi al passivo considerata l'erosione del capitale sociale fin dal 2011 per l'importo quindi di euro 447.624,28.
In via subordinata assume che il danno vada liquidato nella differenza fra attivo e passivo considerata la carenza della documentazione contabile per l'importo di euro 518.693,25 anche per effetto della previsione normativa dell'art.378 del c.c.i.i. che ha aggiunto all'art.2386 c.c. il 3° comma il quale prevede che se mancano le scritture contabili o siano irregolari e quindi non può farsi luogo al criterio dei netti patrimoniali, il danno è liquidato nella differenza fra attivo e passivo.
4.1) Il Tribunale di Catania sul punto ha così statuito: “Se l'arco temporale da prendere in considerazione ai fini della determinazione del danno incrementale è quello compreso tra il 2010 e la messa in liquidazione, va, comunque, evidenziato quanto esposto dal nominato CTU, secondo il quale “Riguardo al quesito in esame, ribadendosi che la contabilità versata in atti si arresta al 2012,
8 si rappresenta che la situazione patrimoniale ed economica della società sussistente alla data (o meglio prossima) della sua messa in liquidazione (27.12.13) risulta unicamente e scritture contabili. documentata dal bilancio provvisorio anno 2013 versato in atti (all. sub 12 fascicolo parte attrice), dal quale a fronte di una ulteriore consistente perdita pari ad - €. 418.713,32 si evince, come rappresentato nel sottostante prospetto, un patrimonio netto negativo di complessivi - €. 678.713,00.
Tuttavia, i dati in essa riportati sono inutilizzabili ai fini che qui ci occupano per mancanza delle scritture contabili che non ne consentono infatti alcuna verifica della loro effettiva veridicità.
Riguardo invece alla consistenza del patrimonio netto alla data del fallimento si riferisce che in atti vi è soltanto una situazione contabile provvisoria al 2014, anno per il quale come per il 2013 non si dispone delle scritture contabili, la cui incompletezza nonché palese inattendibilità emerge già ictu oculi non rinvenendosi in particolare l'ammontare, oltre che del capitale sociale e delle perdite degli esercizi precedenti, dei debiti verso i fornitori, tributari e previdenziali, quindi in evidente errata discontinuità rispetto ai dati, non verificabili, contenuti nel bilancio provvisorio del 2013.
Conclusivamente, non si ritiene quindi di potere fornire positivo riscontro al quesito in esame non disponendosi di elementi sufficientemente validi per la determinazione dell'ammontare del patrimonio netto riferito sia alla data della messa in liquidazione (27.12.13) che a quella di fallimento (21.05.14)”. L'incompletezza della documentazione preclude, pertanto, di quantificare il danno in base al criterio della differenza dei patrimoni netti. Non risulta applicabile neppure il criterio indicato dalla curatela al punto b) (differenza tra attivo e passivo fallimentare), trattandosi di un criterio residuale come espressamente previsto dall'art.2486 cc, non utilizzabile nei casi – quale quello in esame – in cui vi sia la contestazione di specifici atti di mala gestio da parte dell'amministratore. Si impone, quindi, la verifica della fondatezza dei singoli addebiti mossi dalla curatela e la successiva quantificazione del danno ad essi conseguente.”
4.2) Il motivo nemmeno si confronta con la statuizione del tribunale reiterando la richiesta di quantificazione di danni sui quali il giudice di prime cure ha già esplicitamente statuito con condivisibile motivazione.
In conclusione, la sentenza gravata va riformata dovendosi escludere in carenza di domanda,
l'addebito della vendita di autovetture della società al socio e amministratore per euro 30.000,00 riducendosi il danno ad euro 59.448,03 e su tale importo sono dovuti gli accessori -rivalutazione ed interessi - come statuito con la sentenza di prime cure.
Riguardo le spese di lite il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese atteso che la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia
9 che ha statuito sulle spese e la diversa regolazione delle spese deve avvenire in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c, secondo un criterio unitario e globale che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass. 24.1.2017 n. 1775; ibidem 1.6.2016 n. 11423; 18.3.2014 n. 6259).
Le spese del giudizio di entrambi i gradi, stante il parziale accoglimento delle domande proposte dalla curatela e la notevole riduzione del risarcimento richiesto, vanno poste a carico di
[...] per 2/3, nella misura indicata per l'intero in dispositivo e liquidate applicando il Parte_1
d.m. 13.8.2022, n.147, tenuto conto del valore della controversia secondo il decisum, applicando i valori medi ed esclusa la fase di trattazione ed istruttoria in appello non essendo state espletate né attività istruttorie né le attività ulteriori indicate dall'art. 4 comma 5 lett. c) del D.M. n.55 del 2014, con condanna in favore dell'Erario stante l'ammissione della curatela al patrocinio a carico dello
Stato, mentre vanno compensate per 1/3.
Pone a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna le spese di CTU come già liquidate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catania, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.269/2023 R.G., in parziale accoglimento dell'appello proposto ed a Parte_1 parziale modifica della sentenza n.90/2023, pubblicata il 5.1.2023, del Tribunale di Catania, sezione specializzata in materia di imprese, condanna al pagamento in favore del Parte_1
di €.59.448,03 oltre rivalutazione ed interessi;
Controparte_1 rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1 condanna a pagare in favore dell'Erario 2/3 delle spese di lite di Parte_1 entrambi i gradi che liquida per l'intero quali compensi quanto al primo grado in €.14.103,00 e quando all'appello in euro 9.991,00 oltre IVA, C.P.A. e spese generali, compensando le spese per
1/3; pone a carico di entrambe le parti in ragione di metà per ciascuna le spese di c.t.u.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 11/06/2025.
Il Presidente estensore
dott. Antonella Vittoria Balsamo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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