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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/11/2025, n. 3288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3288 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 407/2024
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Terza Civile, in persona dei
Magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore
Dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. GASPARINI LISA MARIA appellante
e
(C.F. ) – Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
assistito e difeso dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO
[...]
DI EN appellato
avente ad oggetto: stato e capacità della persona – altri istituti – appello contro sent. n. 197/2024 del Tribunale di Venezia – sez. spec. immigrazione posta in decisione il 10 novembre 2025 sulle
CONCLUSIONI - di parte appellante, che ha chiesto “
1. In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti nel ricorso introduttivo, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 197/2024 emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione Speciale in materia di Immigrazione,
… depositata in cancelleria in data 22.01.2024, … accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“in accoglimento del presente atto e con ogni pronunzia connessa, - In via principale, per tutti i motivi esposti in narrativa, revocare e/o annullare, il decreto della
Questura di Cat. A12/Immigrazione n. 38/2023 emesso il CP_2
02.03.2023 notificato in data 07.03.2023, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1
motivi familiari;
- In via subordinata, per tutti i motivi esposti in narrativa, revocare e/o annullare il decreto della Questura di Cat. CP_2
A12/Immigrazione n. 38/2023 emesso il 02.03.2023 notificato in data
07.03.2023, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
[...]
al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 Parte_1
comma 1 lett. C) del D.lgs. 286/1998 e art. art. 28, comma 1, lettera b) D.P.R.
394/1999; Condannare la resistente al pagamento delle spese di causa, compenso di procuratore, oltre spese generali IVA se dovuta e C.P.A. come per legge. -
Richieste istruttorie ed elenco documenti: - ammettersi l'audizione del ricorrente;
- ammettersi prove per testimoni o comunque assumere informatori sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il ricorrente, dal 2015 e fino al momento della carcerazione, ha convissuto con la moglie sig.ra presso l'abitazione di quest'ultima Parte_2
sita in Via A. Rossi n. 27 a ? CP_2
2) Vero che il ricorrente versa mensilmente alla moglie una somma Parte_2
di denaro a titolo di mantenimento dei figli? pag. 2/12 Si indica quale teste e/o comunque quale informatore la sig.ra , Parte_2
residente in [...], . CP_2
Si chiede che la Questura di trasmetta tutti i documenti allegati CP_2
all'originario fascicolo” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato.
2. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”;
- di parte appellata, che ha chiesto “il rigetto dell'appello, con conferma della
Sentenza di I grado, e il rigetto dell'istanza cautelare, infondata quantomeno per assenza del periculum in mora. Spese rifuse”; per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 197/2024 il Tribunale di EN – sez. specializzata immigrazione rigettava la domanda proposta da Parte_1
ex art. 30 D. Lgs. 286/1998 ss.mm.ii. – avente ad oggetto il
[...]
rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, negatogli in via amministrativa dalla Questura di e condannava parte ricorrente alla CP_2
refusione delle spese processuali.
Osservava il Tribunale che il ricorrente, all'epoca del procedimento detenuto presso la Casa Circondariale di coniugato dal 2016 con cittadina CP_2
italiana dalla quale aveva avuto due figli ancora minorenni, nel 2011 aveva fatto ingresso illegale dalla Tunisia, suo Paese di origine, non aveva mai svolto attività lavorativa ed aveva riportato numerose condanne penali e deferimenti
– con i corrispondenti decreti di espulsione, per reati di detenzione e spaccio di stupefacenti, ricettazione, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, false attestazioni, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, violazione porto d'armi e furto.
Reati commessi sia prima che dopo il matrimonio e la nascita dei figli.
pag. 3/12 Secondo il primo Giudice, l'ingresso e la permanenza irregolare dell'interessato sul territorio italiano;
la sua abitudine di dichiarare false generalità in occasione dei controlli di polizia;
l'assenza di occupazione e di reddito minimo richiesto dall'art.29 D. Lgs.286/98; la mancata dimostrazione di effettiva e stabile relazione con il nucleo familiare e soprattutto le numerose condanne penali riportate, per reati gravi e reiterati, certamente sintomatici della pericolosità sociale del ricorrente, nonché indice di una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, precludevano, riguardati nel loro complesso e valutati in assoluto,
l'accoglimento del ricorso.
Conseguentemente, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso e confermava per l'effetto il provvedimento Cat.A12/Immigrazione n.38/2023 emesso dalla
Questura di in data 2.3.2023 e notificato in data 7.3.2023. CP_2
*
Il ricorrente soccombente propone il presente appello, insistendo per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, previa sospensione della sentenza impugnata. Vinte le spese del doppio grado.
L'appellata instava per il rigetto del gravame e dell'istanza inibitoria, siccome infondati.
All'udienza dell'8.7.2025 è stato sentito il ricorrente, tuttora detenuto (fine pena 17.6.2026) e le difese si sono riportate agli atti;
con ordinanza di pari data la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissato udienza di rimessione della causa in decisione con termini per gli scritti conclusionali.
Sulle conclusioni sopra richiamate, in data 10.11.2025 la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
* pag. 4/12 L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Premesso che esso ha ad oggetto la sentenza di rigetto del permesso di soggiorno per motivi familiari chiesto dall'odierno appellante in contraddittorio con la Questura di ed il che CP_2 Controparte_1
glielo aveva negato in via amministrativa, l'appellante lamenta
“1. L'erronea ricostruzione dei fatti:
1.1 in merito al lavoro del ricorrente;
1.2 in merito al reddito minimo del ricorrente;
1.3 in merito all'idoneità del domicilio del ricorrente;
1.4 in merito ai precedenti penali del ricorrente;
2. Il difetto di istruttoria:
2.1 in merito alla pericolosità sociale;
2.2. in merito alla valutazione dell'esistenza dei vincoli familiari;
2.3 in merito alla valutazione dei legami con il Paese d'origine;
3. La carenza di motivazione:
3.1 in merito alla pericolosità sociale;
3.2 in merito al bilanciamento ragionevole e proporzionato degli interessi coinvolti e alla compromissione dei legami familiari;
4. La violazione di legge in relazione all'art. 30 e all'art. 19 TUI;
5. La mancata pronuncia sulle richieste istruttorie…”.
A suo giudizio, pertanto, la sentenza di primo grado andrebbe “riformata attraverso un provvedimento che, previa corretta ricostruzione dei fatti di causa, accerti
l'infondatezza del rigetto operato dal primo giudice”.
Ciò posto, considerata la portata devolutiva della presente impugnazione, che ripropone la domanda di accertamento del diritto sostanziale controverso, appare opportuno ripercorrere, sulla scorta dei motivi di appello, i presupposti in fatto e in diritto del diritto soggettivo de quo.
La sentenza impugnata ha ritenuto che l'accentuata pericolosità dell'appellante odierno per l'ordine e la sicurezza pubblica, espressi dalle plurime condanne definitive riportate e dalle segnalazioni richiamate dalla Questura nella sua costituzione, non possano che prevalere sui legami familiari, dedotti peraltro pag. 5/12 dall'interessato nella loro portata pressoché formale e come tali insuscettibili di alcun bilanciamento.
Anche la mancanza di reddito stabile dell'interessato e lo svolgimento unicamente di lavoro carcerario, con assenza della disponibilità economica minima richiesta dalla legge per la concessione del permesso de quo (art. 29,
d.lgs. 286, cit.) è stata valutata dal primo Giudice come elemento ostativo all'accoglimento della domanda.
L'appellante rileva, in particolare,
- L'erronea motivazione con riferimento alla mancanza di lavoro, che invece egli starebbe svolgendo da tempo, presso la cooperativa con lavori necessariamente a termine essendo lui detenuto;
- Che il reddito ed il patrimonio da considerare non è solo il suo, ma quello complessivo del nucleo familiare e richiama quello del coniuge;
- Che il Giudice ha considerato precedenti penali inesistenti – specie quelli in materia di stupefacenti – e che la presenza di alias induce a dubitare della corretta identificazione del ricorrente come possibile autore delle condotte di cui ai deferimenti in atti;
- Che i reati a lui riferibili documentati in atti sono, per un verso, risalenti, mentre attualmente egli ha dimostrato la volontà di reinserirsi proficuamente nella società, desiderando avviare in futuro un'attività autonoma di ristorazione con l'aiuto economico del proprio padre, rimasto in Tunisia;
per altro verso, dovuti alla sua pregressa condizione di tossicodipendenza, oggi definitivamente superata;
- Che egli ha famiglia in Italia, moglie e due figli (nati nel 2015 – prima del matrimonio, del 2016, e nel 2020) tutti cittadini italiani e che sebbene essi tuttora vivano dalla nonna materna, la moglie ha comprato casa da ristrutturare per andare a vivere con la famiglia;
pag. 6/12 - Che la Tunisia è divenuta per lui, che è di fatto in Italia dal 2008, un
Paese straniero, ora anche problematico sul piano della sicurezza e dell'ordine pubblico.
Al caso di specie, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, si applicano gli artt. 29 e 30 d.lgs. 286/98 e dagli art. 6 e 6 bis del relativo regolamento di attuazione (d.P.R. 394/99).
Tali disposizioni impongono – in sede amministrativa – la verifica della c.d. idoneità ad accogliere da parte di chi chieda il ricongiungimento;
l'esistenza e l'autenticità dei rapporti e delle relazioni familiari per il ricongiungimento, nonché l'assenza di motivi ostativi.
Nella specie, posto che l'appellante è colui che chiede per sé il permesso di soggiorno, sono controversi esclusivamente il secondo ed il terzo dei richiamati presupposti.
In ordine logico, appare dirimente affrontare dapprima quello avente contenuto “negativo”.
Con riferimento ad esso, sono infondati innanzitutto il primo ed il secondo motivo di appello.
Premessa l'irrilevanza delle osservazioni svolte dall'appellante sulla situazione del suo paese di origine, non essendo all'esame della Corte il diritto alla protezione speciale, fulcro della valutazione demandata a questo Giudice è il riscontro circa l'assenza, desumibile da oggettivi elementi di fatto, di elementi ostativi, tipici, come la mancanza di un minimo reddito, ed atipici, come le condanne e i deferimenti, anche tenuto conto della natura e della gravità di reati eventualmente accertati, lo svolgimento o meno di un'attività lavorativa, etc.
pag. 7/12 Quanto al primo aspetto, la documentazione agli atti, anche limitandosi ai reati per cui l'appellante ha riportato condanna definitiva (cfr. doc. 1 Ministero appellato) ne rivela una forte propensione criminale.
L'appellante lamenta che il giudizio di persona socialmente pericolosa è maturato sulla base di due sole sentenze definitive, mentre risultano, invece, a suo carico, 8 condanne definitive per un totale complessivo di oltre 17 anni di reclusione.
Non appare peraltro possibile “scusare” la commissione di tali reati da parte del sig. con la sua condizione (in allora) di tossicodipendenza, Pt_1
posto che, per esempio, il furto nel supermercato PRIX (cfr. doc. 3 Ministero appellato) commesso nel 2014 e per cui vi è stata nel 2017 condanna in sede penale (doc.5 Ministero appellato) ebbe ad oggetto merce varia come detergenti intimi, etc.: se è notorio che il tossicodipendente tenda a rubare soldi od oggetti di valore per procurarsi rapidamente la liquidità con cui acquistare stupefacenti, quello messo in atti dall'odierno appellante – anche allora privo di occupazione – sembra piuttosto il metodo per procurarsi beni di consumo quotidiano.
Inoltre, già in data 09.06.2016 il Tribunale di Vicenza condannava l'appellante, con l'alias CUI 03OV0YT) alla pena di mesi 7 Persona_1
di reclusione ed euro 2.000 di multa ai sensi dell'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990
(detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti). (doc. 6 appellato). CP_1
È dunque da ritenere che la commissione di reati sia stata per anni espressione dello stile di vita attoreo, il cui necessario, sopravvenuto mutamento resta indimostrato ed anzi appare difficilmente qualificabile come spontaneo tenuto conto che l'appellante è tuttora detenuto in carcere.
pag. 8/12 A questo proposito, va rilevato che dichiarazione del responsabile area trattamentale dell' che attualmente ospita l'appellante non è firmata e CP_3
come tale non può essere utilizzata ai fini del presente decidere.
Analogamente, i docc. 7, 8 e 9 di parte appellante sono tutti riferiti ad iniziative svolte nel breve torno del trimestre tra marzo (quando fu proposto il presente appello) e giugno 2024, senza che ad esse ne siano seguite altre: si dubita, pertanto, della loro possibile unica finalità “promozionale” delle ragioni sostenute nel presente giudizio.
Quanto all'attività lavorativa dell'appellante, è pura suggestione richiamarsi – come fa la difesa attorea – al lavoro carcerario (per cui v. pure doc. 4
Ministero appellato), il cui svolgimento può essere dettato dalle più varie ragioni, non ultima quella di rendere meno penoso il trascorrere delle giornate,
e comunque resta indiscutibilmente confinato nell'esperienza detentiva.
Peraltro, non risulta che l'appellante da libero abbia svolto alcuna attività lavorativa e tuttora lo svolgimento di attività autonoma di ristorazione appare, più che un concreto programma, un auspicio di non facile realizzabilità tenuto conto delle modeste risorse di cui l'appellante e la sua famiglia sembrano dotati (avendo egli ottenuto l'ammissione al patrocino a spese dello Stato).
Quanto, infine, ai vincoli familiari evocati dall'appellante, va innanzitutto condiviso il rigore con cui il primo Giudice ne ha stigmatizzato la valorizzazione puramente formale, escludendo, sulla base di una condivisibile interpretazione logica dell'art. 30, cit., la presenza di un automatismo che conferisca prevalenza assoluta all'interesse all'unità familiare sugli altri criteri previsti dalla stessa norma
Innazitutto, la circostanza secondo cui i reati commessi dal sig. non Pt_1
rientrino tecnicamente tra i delitti contro la famiglia non ha alcun rilievo,
pag. 9/12 considerato che un genitore dedito ad attività criminali costituisce di per sé un elemento di rischio per l'educazione dei figli minori
In tal senso si era già orientato – rigettando analoga richiesta presentata dall'odierno appellante nel 2017 – il Tribunale di Vicenza, evidenziando la molteplicità e la gravità dei reati commessi dal sig. anche dopo la Pt_1
paternità e giungendo a prefigurare espressamente che l'allontanamento del padre dal nucleo familiare potesse addirittura andare a beneficio del figlio minore (proc. n. 6458/2017 RG – doc. 3 appellato). CP_1
Da ultimo va evidenziato che l'episodio del 07.06.2021 quando il sig. agli arresti domiciliari in casa, evadeva (peraltro, commettendo un Pt_1
furto con strappo) induce perlomeno a dubitare del suo effettivo attaccamento alla famiglia, presso la quale gli arresti erano stati disposti e dove egli avrebbe potuto godere della compagnia dei figlioletti, allora molto piccoli.
Manca invero qualsiasi allegazione concreta in ordine all'effettiva cura morale e materiale riservata in questi anni dall'appellante a moglie e figli minori – per esempio comprovando il mantenimento per loro versato e comprovandolo – anche in termini quantitativi, seppure approssimativi – con prove meno che generiche (qual è invece la deposizione chiesta sul punto in ricorso).
Non è forse superfluo ricordare che quella protetta anche dalle Convenzioni internazionali (in primis l'art. 8 CEDU) non è tanto la filiazione come atto generativo – o come status (qui in effetti non sub iudice), ma la filiazione come rapporto, ossia come tessuto di diritti – e doveri – che si esplicano giorno per giorno.
Posto che di un siffatto rapporto concreto non c'è traccia negli atti di causa, che anzi sembrano sollevare qualche dubbio sull'idoneità genitoriale del ricorrente (v. doc. 3 appellato), in primo luogo sul piano assertivo, CP_1
pag. 10/12 appare corretta la mancata ammissione della relativa prova – oltretutto articolata in termini inemendabilmente generici – da parte del primo Giudice.
Se, infatti, de iure condito sarebbe sistematicamente incoerente ipotizzare che i poteri officiosi il Giudice dovessero estendersi oltre la ricerca delle prove, andando ancor prima alla ricerca dei fatti da dimostrare: una siffatta interpretazione è smentita anche solo dalla considerazione che nelle cause come la presente è richiesta la difesa tecnica (di cui pour cause lo Stato sostiene le spese), alla quale è demandata almeno la deduzione dei fatti rilevanti.
Quanto al secondo aspetto, dalla documentazione agli atti emergono sufficienti elementi per ritenere corretta la decisione del primo Giudice, non emergendo la necessità di un supplemento istruttorio.
Per i reati commessi, accertati o per cui è stato “deferito” o “arrestato in flagranza” v. doc. 1 all. questura di I grado – va rilevato che neppure CP_2
l'appellante contesta la commissione dei contro il patrimonio e che tra essi vi sono delle rapine – espressione di un'aggressività che non può essere ignorata in un giudizio sulle propensioni dell'interessato in termini di proficuo inserimento sociale;
per contro, le difese riferite alla possibilità che gli alias attribuiti all'odierno appellante siano frutto di errore di persona, appaiono francamente deboli considerato che egli è stato identificato a mezzo di fotosegnalamento e rilievi dattiloscopici, la cui veridicità non risulta sia stata impugnata con querela di falso dei relativi verbali.
Anche il terzo ed il quarto motivo di appello non possono pertanto essere condivisi, mentre il quinto ed ultimo costituisce ripetizione dei primi due, sopra respinti.
Le assorbenti considerazioni che precedono impongono la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
pag. 11/12 Le spese legali di fase seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile medio della causa, della sua bassa complessità e della limitata attività processuale svolta, con esclusione della fase istruttoria.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
EN, Sez. Spec. Immigrazione, n. 197/2024, rigetta l'appello; conferma la sentenza impugnata;
condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2000,00; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in EN, in data 18/11/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE TERZA CIVILE
R.G. 407/2024
La Corte D'Appello di Venezia, Sezione Terza Civile, in persona dei
Magistrati:
Dott. Luca Boccuni Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Consigliere relatore
Dott. ssa Silvia Franzoso Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. , assistito e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. GASPARINI LISA MARIA appellante
e
(C.F. ) – Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
assistito e difeso dall'Avv. AVVOCATURA DELLO STATO
[...]
DI EN appellato
avente ad oggetto: stato e capacità della persona – altri istituti – appello contro sent. n. 197/2024 del Tribunale di Venezia – sez. spec. immigrazione posta in decisione il 10 novembre 2025 sulle
CONCLUSIONI - di parte appellante, che ha chiesto “
1. In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi tutti dedotti nel ricorso introduttivo, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 197/2024 emessa dal Tribunale di Venezia, Sezione Speciale in materia di Immigrazione,
… depositata in cancelleria in data 22.01.2024, … accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“in accoglimento del presente atto e con ogni pronunzia connessa, - In via principale, per tutti i motivi esposti in narrativa, revocare e/o annullare, il decreto della
Questura di Cat. A12/Immigrazione n. 38/2023 emesso il CP_2
02.03.2023 notificato in data 07.03.2023, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per Parte_1
motivi familiari;
- In via subordinata, per tutti i motivi esposti in narrativa, revocare e/o annullare il decreto della Questura di Cat. CP_2
A12/Immigrazione n. 38/2023 emesso il 02.03.2023 notificato in data
07.03.2023, e per l'effetto accertare e dichiarare il diritto del ricorrente
[...]
al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 19 Parte_1
comma 1 lett. C) del D.lgs. 286/1998 e art. art. 28, comma 1, lettera b) D.P.R.
394/1999; Condannare la resistente al pagamento delle spese di causa, compenso di procuratore, oltre spese generali IVA se dovuta e C.P.A. come per legge. -
Richieste istruttorie ed elenco documenti: - ammettersi l'audizione del ricorrente;
- ammettersi prove per testimoni o comunque assumere informatori sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che il ricorrente, dal 2015 e fino al momento della carcerazione, ha convissuto con la moglie sig.ra presso l'abitazione di quest'ultima Parte_2
sita in Via A. Rossi n. 27 a ? CP_2
2) Vero che il ricorrente versa mensilmente alla moglie una somma Parte_2
di denaro a titolo di mantenimento dei figli? pag. 2/12 Si indica quale teste e/o comunque quale informatore la sig.ra , Parte_2
residente in [...], . CP_2
Si chiede che la Questura di trasmetta tutti i documenti allegati CP_2
all'originario fascicolo” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato.
2. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”;
- di parte appellata, che ha chiesto “il rigetto dell'appello, con conferma della
Sentenza di I grado, e il rigetto dell'istanza cautelare, infondata quantomeno per assenza del periculum in mora. Spese rifuse”; per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 197/2024 il Tribunale di EN – sez. specializzata immigrazione rigettava la domanda proposta da Parte_1
ex art. 30 D. Lgs. 286/1998 ss.mm.ii. – avente ad oggetto il
[...]
rilascio di permesso di soggiorno per motivi familiari, negatogli in via amministrativa dalla Questura di e condannava parte ricorrente alla CP_2
refusione delle spese processuali.
Osservava il Tribunale che il ricorrente, all'epoca del procedimento detenuto presso la Casa Circondariale di coniugato dal 2016 con cittadina CP_2
italiana dalla quale aveva avuto due figli ancora minorenni, nel 2011 aveva fatto ingresso illegale dalla Tunisia, suo Paese di origine, non aveva mai svolto attività lavorativa ed aveva riportato numerose condanne penali e deferimenti
– con i corrispondenti decreti di espulsione, per reati di detenzione e spaccio di stupefacenti, ricettazione, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, false attestazioni, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, violazione porto d'armi e furto.
Reati commessi sia prima che dopo il matrimonio e la nascita dei figli.
pag. 3/12 Secondo il primo Giudice, l'ingresso e la permanenza irregolare dell'interessato sul territorio italiano;
la sua abitudine di dichiarare false generalità in occasione dei controlli di polizia;
l'assenza di occupazione e di reddito minimo richiesto dall'art.29 D. Lgs.286/98; la mancata dimostrazione di effettiva e stabile relazione con il nucleo familiare e soprattutto le numerose condanne penali riportate, per reati gravi e reiterati, certamente sintomatici della pericolosità sociale del ricorrente, nonché indice di una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, precludevano, riguardati nel loro complesso e valutati in assoluto,
l'accoglimento del ricorso.
Conseguentemente, il Giudice di prime cure rigettava il ricorso e confermava per l'effetto il provvedimento Cat.A12/Immigrazione n.38/2023 emesso dalla
Questura di in data 2.3.2023 e notificato in data 7.3.2023. CP_2
*
Il ricorrente soccombente propone il presente appello, insistendo per l'accoglimento delle domande formulate in primo grado, previa sospensione della sentenza impugnata. Vinte le spese del doppio grado.
L'appellata instava per il rigetto del gravame e dell'istanza inibitoria, siccome infondati.
All'udienza dell'8.7.2025 è stato sentito il ricorrente, tuttora detenuto (fine pena 17.6.2026) e le difese si sono riportate agli atti;
con ordinanza di pari data la Corte ha dichiarato inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e fissato udienza di rimessione della causa in decisione con termini per gli scritti conclusionali.
Sulle conclusioni sopra richiamate, in data 10.11.2025 la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
* pag. 4/12 L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Premesso che esso ha ad oggetto la sentenza di rigetto del permesso di soggiorno per motivi familiari chiesto dall'odierno appellante in contraddittorio con la Questura di ed il che CP_2 Controparte_1
glielo aveva negato in via amministrativa, l'appellante lamenta
“1. L'erronea ricostruzione dei fatti:
1.1 in merito al lavoro del ricorrente;
1.2 in merito al reddito minimo del ricorrente;
1.3 in merito all'idoneità del domicilio del ricorrente;
1.4 in merito ai precedenti penali del ricorrente;
2. Il difetto di istruttoria:
2.1 in merito alla pericolosità sociale;
2.2. in merito alla valutazione dell'esistenza dei vincoli familiari;
2.3 in merito alla valutazione dei legami con il Paese d'origine;
3. La carenza di motivazione:
3.1 in merito alla pericolosità sociale;
3.2 in merito al bilanciamento ragionevole e proporzionato degli interessi coinvolti e alla compromissione dei legami familiari;
4. La violazione di legge in relazione all'art. 30 e all'art. 19 TUI;
5. La mancata pronuncia sulle richieste istruttorie…”.
A suo giudizio, pertanto, la sentenza di primo grado andrebbe “riformata attraverso un provvedimento che, previa corretta ricostruzione dei fatti di causa, accerti
l'infondatezza del rigetto operato dal primo giudice”.
Ciò posto, considerata la portata devolutiva della presente impugnazione, che ripropone la domanda di accertamento del diritto sostanziale controverso, appare opportuno ripercorrere, sulla scorta dei motivi di appello, i presupposti in fatto e in diritto del diritto soggettivo de quo.
La sentenza impugnata ha ritenuto che l'accentuata pericolosità dell'appellante odierno per l'ordine e la sicurezza pubblica, espressi dalle plurime condanne definitive riportate e dalle segnalazioni richiamate dalla Questura nella sua costituzione, non possano che prevalere sui legami familiari, dedotti peraltro pag. 5/12 dall'interessato nella loro portata pressoché formale e come tali insuscettibili di alcun bilanciamento.
Anche la mancanza di reddito stabile dell'interessato e lo svolgimento unicamente di lavoro carcerario, con assenza della disponibilità economica minima richiesta dalla legge per la concessione del permesso de quo (art. 29,
d.lgs. 286, cit.) è stata valutata dal primo Giudice come elemento ostativo all'accoglimento della domanda.
L'appellante rileva, in particolare,
- L'erronea motivazione con riferimento alla mancanza di lavoro, che invece egli starebbe svolgendo da tempo, presso la cooperativa con lavori necessariamente a termine essendo lui detenuto;
- Che il reddito ed il patrimonio da considerare non è solo il suo, ma quello complessivo del nucleo familiare e richiama quello del coniuge;
- Che il Giudice ha considerato precedenti penali inesistenti – specie quelli in materia di stupefacenti – e che la presenza di alias induce a dubitare della corretta identificazione del ricorrente come possibile autore delle condotte di cui ai deferimenti in atti;
- Che i reati a lui riferibili documentati in atti sono, per un verso, risalenti, mentre attualmente egli ha dimostrato la volontà di reinserirsi proficuamente nella società, desiderando avviare in futuro un'attività autonoma di ristorazione con l'aiuto economico del proprio padre, rimasto in Tunisia;
per altro verso, dovuti alla sua pregressa condizione di tossicodipendenza, oggi definitivamente superata;
- Che egli ha famiglia in Italia, moglie e due figli (nati nel 2015 – prima del matrimonio, del 2016, e nel 2020) tutti cittadini italiani e che sebbene essi tuttora vivano dalla nonna materna, la moglie ha comprato casa da ristrutturare per andare a vivere con la famiglia;
pag. 6/12 - Che la Tunisia è divenuta per lui, che è di fatto in Italia dal 2008, un
Paese straniero, ora anche problematico sul piano della sicurezza e dell'ordine pubblico.
Al caso di specie, come correttamente evidenziato dal primo Giudice, si applicano gli artt. 29 e 30 d.lgs. 286/98 e dagli art. 6 e 6 bis del relativo regolamento di attuazione (d.P.R. 394/99).
Tali disposizioni impongono – in sede amministrativa – la verifica della c.d. idoneità ad accogliere da parte di chi chieda il ricongiungimento;
l'esistenza e l'autenticità dei rapporti e delle relazioni familiari per il ricongiungimento, nonché l'assenza di motivi ostativi.
Nella specie, posto che l'appellante è colui che chiede per sé il permesso di soggiorno, sono controversi esclusivamente il secondo ed il terzo dei richiamati presupposti.
In ordine logico, appare dirimente affrontare dapprima quello avente contenuto “negativo”.
Con riferimento ad esso, sono infondati innanzitutto il primo ed il secondo motivo di appello.
Premessa l'irrilevanza delle osservazioni svolte dall'appellante sulla situazione del suo paese di origine, non essendo all'esame della Corte il diritto alla protezione speciale, fulcro della valutazione demandata a questo Giudice è il riscontro circa l'assenza, desumibile da oggettivi elementi di fatto, di elementi ostativi, tipici, come la mancanza di un minimo reddito, ed atipici, come le condanne e i deferimenti, anche tenuto conto della natura e della gravità di reati eventualmente accertati, lo svolgimento o meno di un'attività lavorativa, etc.
pag. 7/12 Quanto al primo aspetto, la documentazione agli atti, anche limitandosi ai reati per cui l'appellante ha riportato condanna definitiva (cfr. doc. 1 Ministero appellato) ne rivela una forte propensione criminale.
L'appellante lamenta che il giudizio di persona socialmente pericolosa è maturato sulla base di due sole sentenze definitive, mentre risultano, invece, a suo carico, 8 condanne definitive per un totale complessivo di oltre 17 anni di reclusione.
Non appare peraltro possibile “scusare” la commissione di tali reati da parte del sig. con la sua condizione (in allora) di tossicodipendenza, Pt_1
posto che, per esempio, il furto nel supermercato PRIX (cfr. doc. 3 Ministero appellato) commesso nel 2014 e per cui vi è stata nel 2017 condanna in sede penale (doc.5 Ministero appellato) ebbe ad oggetto merce varia come detergenti intimi, etc.: se è notorio che il tossicodipendente tenda a rubare soldi od oggetti di valore per procurarsi rapidamente la liquidità con cui acquistare stupefacenti, quello messo in atti dall'odierno appellante – anche allora privo di occupazione – sembra piuttosto il metodo per procurarsi beni di consumo quotidiano.
Inoltre, già in data 09.06.2016 il Tribunale di Vicenza condannava l'appellante, con l'alias CUI 03OV0YT) alla pena di mesi 7 Persona_1
di reclusione ed euro 2.000 di multa ai sensi dell'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990
(detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti). (doc. 6 appellato). CP_1
È dunque da ritenere che la commissione di reati sia stata per anni espressione dello stile di vita attoreo, il cui necessario, sopravvenuto mutamento resta indimostrato ed anzi appare difficilmente qualificabile come spontaneo tenuto conto che l'appellante è tuttora detenuto in carcere.
pag. 8/12 A questo proposito, va rilevato che dichiarazione del responsabile area trattamentale dell' che attualmente ospita l'appellante non è firmata e CP_3
come tale non può essere utilizzata ai fini del presente decidere.
Analogamente, i docc. 7, 8 e 9 di parte appellante sono tutti riferiti ad iniziative svolte nel breve torno del trimestre tra marzo (quando fu proposto il presente appello) e giugno 2024, senza che ad esse ne siano seguite altre: si dubita, pertanto, della loro possibile unica finalità “promozionale” delle ragioni sostenute nel presente giudizio.
Quanto all'attività lavorativa dell'appellante, è pura suggestione richiamarsi – come fa la difesa attorea – al lavoro carcerario (per cui v. pure doc. 4
Ministero appellato), il cui svolgimento può essere dettato dalle più varie ragioni, non ultima quella di rendere meno penoso il trascorrere delle giornate,
e comunque resta indiscutibilmente confinato nell'esperienza detentiva.
Peraltro, non risulta che l'appellante da libero abbia svolto alcuna attività lavorativa e tuttora lo svolgimento di attività autonoma di ristorazione appare, più che un concreto programma, un auspicio di non facile realizzabilità tenuto conto delle modeste risorse di cui l'appellante e la sua famiglia sembrano dotati (avendo egli ottenuto l'ammissione al patrocino a spese dello Stato).
Quanto, infine, ai vincoli familiari evocati dall'appellante, va innanzitutto condiviso il rigore con cui il primo Giudice ne ha stigmatizzato la valorizzazione puramente formale, escludendo, sulla base di una condivisibile interpretazione logica dell'art. 30, cit., la presenza di un automatismo che conferisca prevalenza assoluta all'interesse all'unità familiare sugli altri criteri previsti dalla stessa norma
Innazitutto, la circostanza secondo cui i reati commessi dal sig. non Pt_1
rientrino tecnicamente tra i delitti contro la famiglia non ha alcun rilievo,
pag. 9/12 considerato che un genitore dedito ad attività criminali costituisce di per sé un elemento di rischio per l'educazione dei figli minori
In tal senso si era già orientato – rigettando analoga richiesta presentata dall'odierno appellante nel 2017 – il Tribunale di Vicenza, evidenziando la molteplicità e la gravità dei reati commessi dal sig. anche dopo la Pt_1
paternità e giungendo a prefigurare espressamente che l'allontanamento del padre dal nucleo familiare potesse addirittura andare a beneficio del figlio minore (proc. n. 6458/2017 RG – doc. 3 appellato). CP_1
Da ultimo va evidenziato che l'episodio del 07.06.2021 quando il sig. agli arresti domiciliari in casa, evadeva (peraltro, commettendo un Pt_1
furto con strappo) induce perlomeno a dubitare del suo effettivo attaccamento alla famiglia, presso la quale gli arresti erano stati disposti e dove egli avrebbe potuto godere della compagnia dei figlioletti, allora molto piccoli.
Manca invero qualsiasi allegazione concreta in ordine all'effettiva cura morale e materiale riservata in questi anni dall'appellante a moglie e figli minori – per esempio comprovando il mantenimento per loro versato e comprovandolo – anche in termini quantitativi, seppure approssimativi – con prove meno che generiche (qual è invece la deposizione chiesta sul punto in ricorso).
Non è forse superfluo ricordare che quella protetta anche dalle Convenzioni internazionali (in primis l'art. 8 CEDU) non è tanto la filiazione come atto generativo – o come status (qui in effetti non sub iudice), ma la filiazione come rapporto, ossia come tessuto di diritti – e doveri – che si esplicano giorno per giorno.
Posto che di un siffatto rapporto concreto non c'è traccia negli atti di causa, che anzi sembrano sollevare qualche dubbio sull'idoneità genitoriale del ricorrente (v. doc. 3 appellato), in primo luogo sul piano assertivo, CP_1
pag. 10/12 appare corretta la mancata ammissione della relativa prova – oltretutto articolata in termini inemendabilmente generici – da parte del primo Giudice.
Se, infatti, de iure condito sarebbe sistematicamente incoerente ipotizzare che i poteri officiosi il Giudice dovessero estendersi oltre la ricerca delle prove, andando ancor prima alla ricerca dei fatti da dimostrare: una siffatta interpretazione è smentita anche solo dalla considerazione che nelle cause come la presente è richiesta la difesa tecnica (di cui pour cause lo Stato sostiene le spese), alla quale è demandata almeno la deduzione dei fatti rilevanti.
Quanto al secondo aspetto, dalla documentazione agli atti emergono sufficienti elementi per ritenere corretta la decisione del primo Giudice, non emergendo la necessità di un supplemento istruttorio.
Per i reati commessi, accertati o per cui è stato “deferito” o “arrestato in flagranza” v. doc. 1 all. questura di I grado – va rilevato che neppure CP_2
l'appellante contesta la commissione dei contro il patrimonio e che tra essi vi sono delle rapine – espressione di un'aggressività che non può essere ignorata in un giudizio sulle propensioni dell'interessato in termini di proficuo inserimento sociale;
per contro, le difese riferite alla possibilità che gli alias attribuiti all'odierno appellante siano frutto di errore di persona, appaiono francamente deboli considerato che egli è stato identificato a mezzo di fotosegnalamento e rilievi dattiloscopici, la cui veridicità non risulta sia stata impugnata con querela di falso dei relativi verbali.
Anche il terzo ed il quarto motivo di appello non possono pertanto essere condivisi, mentre il quinto ed ultimo costituisce ripetizione dei primi due, sopra respinti.
Le assorbenti considerazioni che precedono impongono la reiezione dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
pag. 11/12 Le spese legali di fase seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile medio della causa, della sua bassa complessità e della limitata attività processuale svolta, con esclusione della fase istruttoria.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
EN, Sez. Spec. Immigrazione, n. 197/2024, rigetta l'appello; conferma la sentenza impugnata;
condanna parte appellante al pagamento, in favore dell'appellato, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in complessivi € 2000,00; dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso in EN, in data 18/11/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. ssa Silvia Barison Dott. Luca Boccuni
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