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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 31/03/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 8654/2024
Il Giudice Angela Baraldi
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. LOSCERBO FABIO Parte_1 C.F._1
contro
, C.F. , con l'AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1 P.IVA_1
DI BOLOGNA
Conclusioni:
Per parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in composizione monocratica, disattese le avverse istanze ed eccezioni, accogliere il presente ricorso e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., per l'effetto: Annullare e/o disapplicare il provvedimento emesso dalla Questura di RAVENNA avente protocollo 0060955 del 19/09/2023 e notificato il 16/05/2024 con il quale l'Autorità Amministrativa ha disposto il “RIGETTO'” dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesio sentata dal ricorrente quale marito convivente del cittadino extracomunitario;
Persona_1
Accertare e di del ricorrente ad ottenere il rilascio da parte della Questura di RAVENNA del permesso d tivi di coesione famigliare quale marito convivente del cittadino extra-comunitaria ”. Persona_1
Per parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso e, per
l'effetto, confermare il provvedimento del Questore”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento del Questore di Parte_1
Ravenna che gli ha negato il permesso di soggiorno per motivi familiari, quale di marito di , regolarmente soggiornante. Il Questore ha emesso il provvedimento Persona_1 di diniego sul presupposto della mancanza del certificato di idoneità abitativa dell'immobile.
L'amministrazione resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso (e deve qui revocarsi la dichiarazione di contumacia).
La causa è stata istruita acquisendo il certificato comprovante l'idoneità abitativa del nuovo immobile in cui la famiglia ha trasferito la residenza, sito in Cervia, Via
Mezzanotte, n. 39, int. 1
***
Preliminarmente occorre precisare che il provvedimento di diniego si fonda esclusivamente sulla mancanza del certificato di idoneità abitativa. Secondo la giurisprudenza di legittimità “nel giudizio sul ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari […] se è vero che l'autorità giudiziaria ordinaria deve accertare l'esistenza del diritto al permesso di soggiorno, ciò la stessa deve fare entro i limiti del diniego oggetto di ricorso e delle domande ed eccezioni delle parti, non potendo il giudice rilevare di ufficio carenze dei requisiti di legge per il rilascio del permesso medesimo” (Cass. Civ., sez. I, 08-
02-2005, n. 2539). Ancor più di recente, Cass. civ., sez. I, 18-04-2019, n. 10925 afferma:
“in tema di impugnazione del provvedimento del questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il thema decidendum”.
Ne consegue che nel presente giudizio ci si limiterà a verificare la sussistenza del certificato di idoneità abitativa.
A tal fine occorre considerare che l'art. 29, comma 3, d.lgs 286/98 (conformemente all'art. 7 Dir. 22.9.2003, n. 2003/86/CE) dispone che lo straniero che richiede il ricongiungimento dimostri la disponibilità:
Pag. 2 di 3 “a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
Ciò chiarito, il documento richiesto è stato prodotto e attesta l'idoneità abitativa per 6 persone;
il ricorrente sarebbe dunque il quarto occupante, considerate la moglie e le due figlie.
Nel nuovo indirizzo di via Mezzanotte 39 a Cervia è già residente la moglie ed ora anche il ricorrente ha chiesto di fissare allo stesso indirizzo la propria residenza.
Il ricorso pertanto merita accoglimento.
Nulla sulle spese avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e alle produzioni nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto di al rilascio del Parte_1
permesso di soggiorno per motivi familiari;
spese compensate.
Così deciso in Bologna il 30 marzo 2025
IL GIUDICE
Angela Baraldi
Pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
PROTEZIONE INTERNAZIONALE
N. R.G. 8654/2024
Il Giudice Angela Baraldi
ha pronunziato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'Avv. LOSCERBO FABIO Parte_1 C.F._1
contro
, C.F. , con l'AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1 P.IVA_1
DI BOLOGNA
Conclusioni:
Per parte ricorrente:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, in composizione monocratica, disattese le avverse istanze ed eccezioni, accogliere il presente ricorso e, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., per l'effetto: Annullare e/o disapplicare il provvedimento emesso dalla Questura di RAVENNA avente protocollo 0060955 del 19/09/2023 e notificato il 16/05/2024 con il quale l'Autorità Amministrativa ha disposto il “RIGETTO'” dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesio sentata dal ricorrente quale marito convivente del cittadino extracomunitario;
Persona_1
Accertare e di del ricorrente ad ottenere il rilascio da parte della Questura di RAVENNA del permesso d tivi di coesione famigliare quale marito convivente del cittadino extra-comunitaria ”. Persona_1
Per parte resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, rigettare l'avverso ricorso e, per
l'effetto, confermare il provvedimento del Questore”. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
, cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento del Questore di Parte_1
Ravenna che gli ha negato il permesso di soggiorno per motivi familiari, quale di marito di , regolarmente soggiornante. Il Questore ha emesso il provvedimento Persona_1 di diniego sul presupposto della mancanza del certificato di idoneità abitativa dell'immobile.
L'amministrazione resistente si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso (e deve qui revocarsi la dichiarazione di contumacia).
La causa è stata istruita acquisendo il certificato comprovante l'idoneità abitativa del nuovo immobile in cui la famiglia ha trasferito la residenza, sito in Cervia, Via
Mezzanotte, n. 39, int. 1
***
Preliminarmente occorre precisare che il provvedimento di diniego si fonda esclusivamente sulla mancanza del certificato di idoneità abitativa. Secondo la giurisprudenza di legittimità “nel giudizio sul ricorso proposto dallo straniero avverso il diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari […] se è vero che l'autorità giudiziaria ordinaria deve accertare l'esistenza del diritto al permesso di soggiorno, ciò la stessa deve fare entro i limiti del diniego oggetto di ricorso e delle domande ed eccezioni delle parti, non potendo il giudice rilevare di ufficio carenze dei requisiti di legge per il rilascio del permesso medesimo” (Cass. Civ., sez. I, 08-
02-2005, n. 2539). Ancor più di recente, Cass. civ., sez. I, 18-04-2019, n. 10925 afferma:
“in tema di impugnazione del provvedimento del questore di rigetto del rinnovo di un permesso di soggiorno per motivi familiari, l'accertamento giurisdizionale è strettamente vincolato alla motivazione del provvedimento amministrativo, che, unitamente ai motivi di impugnazione, delimita, ex art. 112 c.p.c., il thema decidendum”.
Ne consegue che nel presente giudizio ci si limiterà a verificare la sussistenza del certificato di idoneità abitativa.
A tal fine occorre considerare che l'art. 29, comma 3, d.lgs 286/98 (conformemente all'art. 7 Dir. 22.9.2003, n. 2003/86/CE) dispone che lo straniero che richiede il ricongiungimento dimostri la disponibilità:
Pag. 2 di 3 “a) di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonche' di idoneita' abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.
Ciò chiarito, il documento richiesto è stato prodotto e attesta l'idoneità abitativa per 6 persone;
il ricorrente sarebbe dunque il quarto occupante, considerate la moglie e le due figlie.
Nel nuovo indirizzo di via Mezzanotte 39 a Cervia è già residente la moglie ed ora anche il ricorrente ha chiesto di fissare allo stesso indirizzo la propria residenza.
Il ricorso pertanto merita accoglimento.
Nulla sulle spese avuto riguardo alla natura delle questioni trattate e alle produzioni nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. accoglie il ricorso e per l'effetto accerta il diritto di al rilascio del Parte_1
permesso di soggiorno per motivi familiari;
spese compensate.
Così deciso in Bologna il 30 marzo 2025
IL GIUDICE
Angela Baraldi
Pag. 3 di 3