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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 13/05/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 966/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 966/2023 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dell'avv. Parte_1 C.F._1
GALEAZZI ROBERTO e dall'avv. MALATESTA PAOLA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Galeazzi in Terni (TR), via D'Annunzio n. 2
PARTE ATTRICE contro
( , e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. RICCI LAUDIA MARIA GORETTA, ed C.F._3
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Camucia-Cortona (AR), via IV Novembre n. 22
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 24.04.2025.
Per parte attrice: “L'avv. Galeazzi (…) precisa le conclusioni come da atto di citazione e memorie ex art. 171- ter c.p.c., insistendo nelle istanze istruttorie”; ossia: “previo accertamento EL qualità di erede in capo alla attrice e verificata la ricostruzione dell'asse ereditario di ciascuna eredita, in base a quanto in citazione esposto e con essa prodotto, previa collazione delle donazioni, disponga per lo
pagina 1 di 21 scioglimento EL comunione ereditaria su tutti i beni, immobili e mobili, facenti parte dell'asse ereditario delle due predette successioni e comunque oggi in comproprietà tra le parti, con attribuzione e trasferimento a ciascuna parte di beni di eguale natura e qualità, in base alle regole di cui agli artt.718 e 727 c.c., secondo le quote a ognuno spettanti in base alla normativa vigente, il tutto previa collazione e rendicontazione e la conseguente formazione dei lotti, per opera di un CTU tecnico appositamente nominato. Ordini il Giudice adito alle parti convenute di far confluire nella massa di ciascuna eredita ogni valore mobiliare acquisito, denaro, depositi bancari, titoli, investimenti e simili, restituendo o rimborsando all'istante la quota di sua spettanza di detti valori, allo stato indicati in totali .136.563,40 per la successione di e in .141.000,00 per la successione di Persona_1 Per_2
. Piaccia inoltre al Tribunale, previo accertamento delle somme di cui l'attrice è creditrice a
[...]
titolo di quota parte di rendite e frutti non percepiti e/o di restituzione o rimborso e/o di risarcimento danni o ripetizione dell'indebito, nei confronti degli altri eredi, ora indicate in complessive
.190.000,00, condannare gli stessi, in via solidale o ciascuno per la parte di sua spettanza, al pagamento in favore dell'attrice di detto importo o EL diversa somma che sarà accertata in esito all'istruttoria, con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per parte convenuta: “L'avv. Ricci si riporta agli scritti difensivi e conclude come in essi (…)”, ossia:
“in via preliminare, pregiudiziale e assorbente, dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento per la mancata produzione in atti dei titoli e certificazioni propedeutici alla divisione immobiliare qualora tali documenti non siano versati in atti nei termini di legge;
sempre in via preliminare, dichiarare l'inefficacia del provvedimento di sequestro giudiziario per l'assoluta insussistenza delle condizioni cautelari e dei presupposti per cui era stato emesso, anche per quanto emerso in seguito e la documentazione successivamente rinvenuta, così come rappresentato in narrativa, e per non aver la controparte riproposto nel presente giudizio molti degli elementi posti a base dello stesso;
sempre in via preliminare, dichiarare la nullità EL domanda di rimborso/restituzione/risarcimento EL somma di € 190.000,00 per assoluta genericità EL causale per cui sarebbe dovuta e del soggetto tenuto a corrisponderla e in che misura;
voglia, in ogni caso, anche nel merito rigettare tale domanda perché totalmente infondata e non provata. In via principale e nel merito, nulla opponendo i convenuti in ordine allo scioglimento delle due comunioni ereditarie di cui trattasi in base alle rispettive quote di proprietà, una volta rettamente stimati i compendi ereditari e le quote dei coeredi così come illustrato in narrativa a mezzo di apposita CTU, voglia rigettare la domanda di petizione ereditaria non possedendo i convenuti alcun bene o quota di beni di proprietà dell'attrice. Accertato e dichiarato, inoltre, che il sig. non ha ricevuto donazioni né dirette né indirette da parte EL Controparte_2
pagina 2 di 21 madre, voglia rigettare le domande formulate dall'attrice nei suoi confronti, in particolare la domanda di collazione a suo carico degli immobili donati, in quanto destituite di ogni fondamento e non provate;
voglia, nella non creduta ipotesi in cui dovesse farsi luogo a collazione, disporre che la stessa avvenga per imputazione, ai sensi dell'art. 746 c.c., e che il valore sia determinato al tempo di apertura EL successioni così come previsto dall'art. 747 c.c., disponendo altresì che, ai sensi dell'art. 748 c.c., vengano comunque dedotte tutte le migliorie effettuate dal medesimo a sua totale cura e spese per la ristrutturazione ed edificazione degli immobili interessati di sua proprietà, nonché le somme sborsate sempre dallo stesso che ammontano, relativamente agli immobili siti in via Fratelli Cervi 14 e distinti al F. 205 p.lla 102 sub 6-17-2-10-13 e p.lla 104 sub 1 e 3, (complesso ), all'importo Parte_2
complessivo di lire 52.628.000 e, relativamente agli immobili siti in via Fratelli Cervi 12 d, distinti al foglio 205 p.lle 638 sub 5,6,7,8,9,10,11,12 all'importo l'importo complessivo di € 199.101,00, di cui €
147.620,00, per spese di edificazione ed € 51.481,59 per oneri di urbanizzazione, oltre naturalmente al calcolo del controvalore dell'opera prestata dal medesimo, da quantificarsi nella espletanda CTU.
Voglia quindi l'On. Tribunale adito, all'esito delle valutazioni e calcoli suindicati e previa collazione delle donazioni ricevute dalla madre da disporre il riequilibrio EL quota Parte_1
di rispetto a quanto ricevuto dalla sorella nella formazione dei lotti relativi ai Controparte_2
beni non ancora divisi, con diritto del sig. a prelevare dalla massa ereditaria Controparte_2
EL madre quanto spettante. Voglia inoltre dichiarare che il sig. prelevando fino Controparte_1
a concorrenza le somme presenti nei due compendi ereditari, ha provveduto al pagamento delle imposte relative alle due successioni, delle esequie, delle polizze assicurative degli immobili, del pagamento di debiti ereditari e quant'altro facenti capo ai due de cuius, così come dettagliatamente descritti in narrativa e come da documentazione in atti, per un totale di € 14.598,00 in relazione alla successione di e per un totale di € 76.957,84 in relazione alla successione di NA [...]
. Voglia altresì determinare, in via riconvenzionale, tenendo conto EL documentazione in atti e Per_1 EL espletanda CTU, l'incremento di valore dei beni relitti di entrambe le successioni per migliorie e opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria eseguite dal sig. Controparte_1 calcolando altresì il controvalore dell'opera del medesimo in base alle norme sul mandato o sulla negotiorum gestio, per le attività prestate nell'interesse di tutti i coeredi, nonché le spese sostenute e documentate, da imputare pro quota e che, relativamente alla successione di per gli NA
immobili di via Fratelli Cervi 14 L/M, distinti foglio 205 p.lle 632 sub 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13, ammontano ad € 237.324,84 e per il fabbricato sito in loc. ZZ di Cortona C. S. 276, distinto al
F. 106 part. 143 sub 2-3, ammontano ad € 13.592,88; mentre relativamente alla successione di
[...]
, in ordine agli immobili siti nel comune di AR EL CH, distinti al foglio 16 p.lle 242 Per_1
pagina 3 di 21 e 266, ammontano ad € 72.889,60, oltre all'ulteriore importo di € 480,00 per la riparazione d'urgenza delle tegole del tetto del fabbricato sito in via Colle 1, e in ordine agli immobili siti in Castiglion
Fiorentino, distinti al foglio 109 p.lle 144 sub 3, sub 9, sub 10, sub 15 e sub 16, nonché al foglio 109
p.lle 144 sub 11, sub 12 e sub 14, ammontano ad € 144.446,00; voglia quindi disporre il rimborso nei confronti di delle somme sopra richieste così come indicate e da quantificarsi a Controparte_3
mezzo di CTU che ne valuterà la congruità, e che, in subordine e in ultima analisi, vengono chieste a titolo di indebito arricchimento, ponendole a carico delle 2 masse ereditarie da imputare pro quota ai coeredi in base all'utilità acquisita da ciascuno, con diritto al prelievo dell'importo corrispondente all'incremento di valore o per quanto di ragione. Sempre in via riconvenzionale, accertato e dichiarato il diritto al rimborso del sig. da parte EL sig.ra delle Controparte_1 Parte_1
somme versate per il pagamento EL polizza assicurativa dell'auto Tg. EV334RD di proprietà EL stessa e dell'IMU facente carico ad essa (3.421,00 + 4.613,38), condannarla al pagamento dell'importo complessivo di € 8.089.38 nei confronti del padre o, in alternativa, dichiarare il diritto di quest'ultimo a prelevare dalla massa ereditaria di la somma suindicata con Per_1 Per_2
imputazione alla quota di parte attrice. Voglia altresì tener conto che la sig.ra Parte_1
in ordine ai lavori di ristrutturazione degli edifici in comproprietà che sono stati
[...]
totalmente finanziati ed eseguiti dal padre, ha conseguito il recupero del 50% delle somme impiegate nelle proprie dichiarazioni dei redditi dal 2011 al 2020 per un totale di € 17.928,00, da imputare alla sua quota in ordine alla successione materna. Eccependo, infine, preliminarmente la prescrizione per gli importi maturati fino al 2012, e determinate le quote spettanti a ciascun erede relativamente ai canoni di locazione maturati fino al gennaio 2023 sugli immobili ereditati locati, così come da documentazione allegata alla presente comparsa da cui andranno detratte le spese sostenute per registrazioni dei contratti, provvigioni dei mediatori e quant'altro, che ammontano ad € 5.982.00 per gli immobili dell'eredità , e ad € 3.185,00 per gli immobili dell'eredità , NA Persona_1
nonché gli oneri di gestione da determinarsi in modo forfettario o equitativamente, tenuto altresì conto dei frutti già percepiti dall'attrice, che ammontano all'importo di € 43.794,00 in relazione all'eredità di e all'importo di € 27.267,00 in relazione all'eredità di , voglia NA Persona_1
imputare le somme percepite dalla sig.ra in misura eccedente quella Parte_1 spettante, alla quota ereditaria EL stessa. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari”, con espresso abbandono delle eccezioni fondate sul mancato esperimento del procedimento di mediazione, in quanto superate in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto EL decisione
pagina 4 di 21 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il padre Parte_1
ed il fratello deducendo: Controparte_1 Controparte_2
- che tra le parti sussiste comunione ereditaria in relazione a beni provenienti da due successioni: una in morte di deceduta il 03.01.2011, madre dell'attrice e del convenuto NA
, nonché moglie di , e una in morte di , Controparte_2 Controparte_1 Persona_1
deceduto il 15.04.2015, prozio di e;
Controparte_2 Parte_1
- che i comproprietari avevano già provveduto nel 2013 ad uno scioglimento parziale EL comunione in relazione ad alcuni beni, in parte già divisi convenzionalmente (doc. 13) ed in parte oggetto di compravendita, ma che quanto già ripartito convenzionalmente, essendo ciascuna comunione ereditaria unitaria, andrebbe valutato globalmente nella divisione dei beni che residuano ancora in comunione, provvedendo a riequilibrare le quote e tenendo conto, nella complessiva ripartizione di ciascuna massa tra i coeredi, di quanto già percepito nella divisione parziale.
Con particolare riferimento alla successione di l'attrice ha allegato: NA
- che in data 03.01.2011 si è aperta la successione ab intestato di in cui NA chiamati all'eredità sono i due figli e ed il Parte_1 Controparte_2
coniuge , per la quota di 1/3 ciascuno;
Controparte_1
- che in successione erano caduti (per la quota di 1/6 ciascuno per i due figli e 4/6 il coniuge) i seguenti immobili siti nel comune di Cortona alla Via Manzoni: garage censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub 2, garage censito al NCEU di detto comune al foglio
215 p.lla 425 sub 3, appartamento censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla425 sub
17, appartamento censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub 4, magazzino censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub 16, garage censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub 8, appartamento censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425sub 7, appartamento censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla
425 sub 1, appartamento censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub
18,appartamento censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla NCT di Cortona al foglio
205 p.lla 441 e la quota di 1/6 dei terreni di cui alle p.lle 554 e 626 (ex 552 parte) del foglio
205;
- che sui terreni di cui alle particelle del foglio 205 (tranne la n. 549) erano stati realizzati diversi fabbricati accatastati solo successivamente alla divisione convenzionale parziale del 2013 ma già all'epoca esistenti, e dunque a seguito EL divisione convenzionale la situazione era la seguente: dalle originarie particelle del fg.205 del NCT di Cortona cadute in successione e poi pagina 5 di 21 frazionate, come sopra ricostruite, sono derivate le seguenti unità immobiliari: n.11 appartamenti e n.11 garage, tutti siti in Cortona, frazione Camucia, in Via F.lli Cervi n.14/L n.1 appartamento, fg.205 p.lla 632 sub 9,in Via F.lli Cervi n.14/M n.4 appartamenti fg.205 p.lle 632 sub 10, 11, 12 e 13,e n.5 garage, fg.205 p.lle 632 sub 4,5,6, 7 e 8, intestati, dopo l'atto di divisione, per 1/5 a e per 4/5 a;
invece in Via F.lli Parte_1 Controparte_1
Cervi n.12/D n.2 appartamenti, fg.205 p.lle 637 sub 3 e 4, e n.2 garage,fg.205 p.lle 637 sub 5 e
6,intestati, sempre dopo la divisione, per 1/5 a e per 4/5 a Controparte_2 CP_1
; ancora in Via F.lli Cervi n.12/D n.4 appartamenti e n.4 garage, fg.205 p.lle 638 sub
[...]
5,6,7,8, 9,10, 11e 12, intestati, in seguito all'atto di divisione parziale, per l'intero (1/1) a
; Controparte_2
- che e effettuavano tra loro alcune permute tra i beni Controparte_1 Controparte_2
immobili ricevuti con la successione, con la conseguenza che i due appartamenti, fg.205 p.lle
637 sub 3 e 4, e i due garage, fg.205 p.lle 637 sub 5 e 6, di Via F.lli Cervi 12/D sono divenuti per intero 1/1 di;
Controparte_1
- che alcuni immobili EL comunione in morte di erano stati oggetto di NA
compravendita (docc. 19-22) e che pertanto, all'esito EL divisione convenzionale parziale e delle suddette alienazioni, residuano allo stato attuale in comunione:
A) fabbricati di Cortona Via Manzoni: garage censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla
425 sub 2,garage censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub 3, garage censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub 10, appartamento censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub 17, appartamento censito al NCEU di detto comune al foglio
215p.lla 425 sub 4, magazzino censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub 16, garage censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub 8, appartamento censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub 7, appartamento censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub 1, appartamento censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub 18;
B) fabbricati di appartamento censito al NCEU di detto comune al Parte_3
foglio 106 p.lla 143 sub 2, appartamento censito al NCEU di detto comune al foglio 106 p.lla
143 sub 3;
C) fabbricati di Cortona Via Fratelli Cervi - foglio205 del catasto fabbricati p.lle: 632 sub 4
(garage), 632 sub 5garage)632 sub 6garage),632 sub7garage)632 sub 8garage),632 sub 9 abitazione) 632 sub 10 abitazione) 632 sub 11 abitazione) 632sub 12 abitazione), 632 sub
13abitazione
pagina 6 di 21 D) terreni in comune di Arezzo foglio 92 p.lle 38 e 297
E) terreni in comune di Cortona foglio 106 p.lla 139,foglio 107 p.lle21,862 e 865,foglio 205 p.lle
586,588,621 e 631;
- che, secondo l'attrice, è dunque necessario procedere allo scioglimento EL residua comunione tenendo in considerazione quanto da ciascun condividente già percepito sia in sede di divisione convenzionale sia quale prezzo per le compravendite già effettuate su alcuni immobili originariamente in comunione (docc. 19-22 di parte attrice), al fine di ottenere delle quote complessivamente equilibrate;
- che, inoltre, occorre tenere in considerazione che nell'asse ereditario di vanno NA
ricompresi per collazione anche i beni donati dalla de cuius in favore dei figli ed in particolare, secondo l'attrice, si tratterebbe di: n.8 appartamenti e n.1 magazzino a uso taverna, siti in
Cortona Frazione Camucia Via Flli Cervi n.14, ricadenti nel fabbricato denominato
, esattamente a appartamenti censiti al NCEU di Parte_2 Parte_4
Cortona al fg.205 p.lle 101 sub 3 con diritti sulle aree urbane di cui alle p.lle 101 sub 4 e 101 sub 5),102 sub 11 e 102 sub 14, a Cipolleschi Massimo n.5 appartamenti censiti al NCEU di
Cortona al fg.205 p.lle 102 sub 5, 102 sub 6 con graffata 13 sub 1,102 sub 7 con graffata 103 sub2,102 sub 10,102 sub 13 con graffata 104 sub 1, nonché n.1 magazzino ad uso taverna, con piscina e parco pertinenziali, censiti al NCEU di Cortona al fg.e 104 sub 3,il tutto con diritti sulle aree urbane di cui alle p.lle 407 e 101 sub 9;
- che parimenti vanno attribuiti a tutti i condividenti i frutti maturati dall'apertura EL successione allo scioglimento EL comunione (Cass. n. 13619/2017), con i relativi conguagli.
A tal proposito parte attrice ha allegato che avrebbe gestito in maniera Controparte_1
unilaterale i beni caduti in successione, tanto da aver richiesto ed ottenuto un sequestro giudiziario dei suddetti beni, eseguito il 13.02.2023, e pertanto quest'ultimo dovrebbe essere tenuto al rendiconto ex art. 723 c.c.
- con riferimento ai beni mobili, la parte attrice ha allegato che sono caduti nella successione di i seguenti beni: NA
F) tutti gli arredi e accessori siti negli immobili caduti in successione;
G) le somme presenti sul conto corrente acceso presso banca MPS e intestato alla de cuius, da cui risulta eseguito un prelievo di € 50.000 da parte di successivamente al Controparte_1
decesso del coniuge (doc. 23) e dal quale risulta operato uno svincolo di titoli per il valore di €
91.000 pochi giorni prima del decesso di quest'ultima (doc. 24), somme che parimenti andrebbero imputate alla massa ereditaria.
pagina 7 di 21 Con riferimento alla successione di l'attrice ha dedotto che in data 15.04.2015 si è aperta a Persona_1
Cortona la successione testamentaria di , che aveva nominato erede con testamento del Persona_1
23.03.2010 la nipote premorta al testatore, e la sua famiglia. NA
Di tale successione facevano parte i seguenti beni immobili:
- nel comune di Castiglion Fiorentino: n.5 appartamenti censiti a1 foglio 109 p.lle 144 sub 3,144 sub 4,144 sub 6,144 sub 9,144 sub 10,n.2 locali a uso negozio/laboratorio censiti al foglio 109
p.lle 144 sub 8 e 144 sub 11;nel comune di Lucignano terreno censito al foglio 21 p.lla 86; nel comune di AR EL CH:n.3 appartamenti censiti al foglio 16 p.lle 242 e 266,foglio 14
p.lla 562;n.20 rate di terreno, censite al foglio 15 p.lle 113,150 e 91, al foglio 16 p.lle
120,121,122,1,48,241245,al foglio 17 p.lle 58,e59,al foglio 13 p.lla 40,al foglio 14 p.lle
480366,561,182,205,181e 217;
- in seguito a frazionamento e nuovo accatastamento, i fabbricati di Castiglion Fiorentino venivano censiti come segue: foglio 109 p.lle 144 sub 3, 9, 10, 15 e 16 gli appartamenti, foglio
109 p.lle 144 sub 12, 11 e 14 i negozi-laboratorio; con atto di frazionamento del 07.02.2017 veniva soppressa la p.lla 561 del foglio 14 del NCT di AR EL CH e create le p.lle
589, 590 e 591, quindi soppresse anche le p.lle 589 e 591 con costituzione delle p.lle 592,593 e
594,e 595, 596,597;
- alcuni immobili caduti in successione erano oggetto di compravendita (doc. 30-31), da cui parimenti il , secondo l'attrice, avrebbe percepito somme superiori alla Controparte_1
quota al medesimo spettante, sicché attualmente residua la comunione ereditaria sui seguenti beni immobili:
A) nel comune di Castiglion Fiorentino: n.5 appartamenti censiti al foglio 109 p.lle 144 sub 3,144 sub 9,144 sub 10,144 sub 15 e 144 sub 16, n.3 negozi/laboratori censiti al foglio 109 p.lle 144 sub 11,144 sub 12 e 144 sub 14
B) nel comune di AR EL CH: n.2 appartamenti censiti al foglio 16 p.lle 242
e 266 terreni censiti al foglio 16 p.lle 120,121,122,1,48,241,245, al foglio 17 p.lle 58,e 59, al foglio 14 p.lle 592,181,182,205 e217; nonché sui seguenti beni mobili:
C) fondi comuni contenuti nel conto deposito n. 988 EL , Filiale Controparte_4
di Castiglion Fiorentino n.01160, per un controvalore di € 102.441,98, depositi di denaro nei libretti di risparmio postale n.29097363 e n.38537060 presso l'ufficio postale di Camucia e nei conti correnti bancari n.988 EL filiale di Castiglion Fiorentino, n.91244 EL CP_5
filiale di AR EL CH, per totali € 34.121,42; CP_6
pagina 8 di 21 - anche con riferimento ai suddetti beni, la parte attrice ha lamentato una gestione unilaterale da parte di , di cui ha chiesto il conto ex art. 723 c.c., rivendicando altresì la Controparte_1
restituzione dei frutti spettanti pro quota all'attrice.
Si sono costituiti in giudizio e , contestando la ricostruzione Controparte_1 Controparte_2
dei fatti operata dalla controparte, non opponendosi alla domanda di divisione ma chiedendo la reiezione delle avverse ulteriori richieste e formulando domande riconvenzionali.
Per la posizione di lo stesso ha dedotto: Controparte_1
- di non essersi impossessato di alcuna somma depositata in c/c bancari dei de cuius, avendo invece con i denari in questione provveduto a pagare le imposte di successione ed i debiti ereditari,
- di avere altresì provveduto ad opere di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché di ristrutturazione ed edificazione dei beni caduti in successione, in particolare sul fabbricato sito in via F.lli Cervi n° 14 L/M (F.205 part. 632 sub 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13), attualmente in comproprietà fra (quota 4/5) e (quota 1/5), sostenendo spese per € CP_1 Parte_1
237.324,94, nonché sul fabbricato sito in loc. ZZ di Cortona C. S. 276, distinto al F.
106 part. 143 sub 2-3, sostenendo spese per € 13.592,88. Attraverso l'attività gestoria del padre, che ha agito quale mandatario dei figli o comunque secondo negotiorum gestio, il compendio ereditario avrebbe visto incrementare il proprio valore, a vantaggio anche di parte attrice.
ha chiesto dunque il rimborso pro quota delle spese sostenute per Controparte_1
mantenere e aumentare il valore del compendio ereditario;
- che l'attrice avrebbe già goduto del recupero fiscale per € 17.928,00 dal 2011 al 2020 per lavori di ristrutturazione di edifici in comproprietà in Via Fratelli Cervi 12 e 14L/M, totalmente finanziati dal padre;
- di aver agito fino al 2020 di comune accordo tra padre e figli, essendosi poi la parte attrice progressivamente disinteressata alla gestione dei beni ereditari, e di aver sempre corrisposto alla figlia la quota alla medesima spettante dei frutti ricavati dalla gestione del Parte_1
patrimonio immobiliare. In particolare, fino al 2020 il padre aveva ripartito le entrate tra tutti in modo familiare e informale, senza pretendere quietanza, eccependo la prescrizione per gli importi più risalenti, fino al 2012, per i quali non è stata rivenuta documentazione, e documentando di aver versato alla figlia dal 2013 al 2018, per quota parte canoni di locazione, la somma di € 22.520,00 a mezzo assegno bancario (all. 40), nonché a mezzo bonifico la somma di € 21.262,67, per un totale di € 43.782,67 (all. 11);
pagina 9 di 21 - che in ogni caso l'attrice dovrebbe partecipare delle spese necessarie alla gestione delle locazioni con cui parte del patrimonio ereditario è stato messo a rendita, ossia € 1.870,00 per immobili via Fratelli Cervi 14 L/M (All. 12 bis); € 3.762,00 per immobili di via Manzoni (all 12 ter); € 350,00 per immobile ZZ (all 12 quater) complessivamente pari ad € 5.982,00;
- che spetta al padre il rimborso del controvalore dell'attività prestata come tecnico, in qualità di geometra, nella gestione dell'eredità e dei lavori che ne hanno incrementato il valore.
- che parte attrice è debitrice nei confronti del padre per somme che il medesimo ha anticipato per lei a vario titolo (come assicurazione dell'auto EL stessa, l'IMU dovuta sugli immobili in comproprietà), e delle quali ha quindi diritto al rimborso, per complessivi € 8.034,00 (all 14 e
15);
- quanto ai valori mobiliari facenti parte dell'asse ereditario di il convenuto NA
ha rappresentato che non potrebbe ritenersi caduto in successione l'intero Controparte_1
saldo del conto corrente cointestato con la moglie acceso presso MPS, ma solo la metà, e dunque solo € 25.000, e che in ogni caso il conto suddetto era alimentato prevalentemente da denaro del marito, essendo i suoi guadagni maggiori di quelli EL moglie;
non potrebbe altresì essere considerato parte dell'asse ereditario di l'importo di € 91.000 NA
prelevato da un mese prima del decesso EL moglie, sia perché per il 50% Controparte_1
di spettanza esclusiva di , sia perché si tratta di importi che non esistevano Controparte_1
sul conto al momento del decesso e dunque non caduti in successione. Ne consegue, secondo il convenuto, che l'importo entrato in successione è solo quello di € 25.000,00, da cui vanno detratte le spese per la successione di che ammontano ad € 10.722,10, di cui NA
€ 3.580,00 per spese per riunione usufrutto, voltura e imposte (All. 35) ed € 6.500,00 per le esequie;
va altresì detratta l'ulteriore somma di € 3.876,00 per il pagamento delle polizze assicurative degli immobili caduti in successione in comproprietà (fabbricati di Via Manzoni, di via Fratelli Cervi e di loc. ZZ) come risulta dalle relative ricevute di pagamento dal
2011 al 2022 allegate (All. 9), per un totale complessivo di € 14.598,00, da porsi a carico dei coeredi pro quota;
- quanto ai mobili di arredo, ha allegato di aver acquistato personalmente Controparte_1 molti degli arredi presenti negli immobili facenti parte dell'eredità di (cfr. all. NA
16, 17, 18)
Per la posizione di lo stesso ha dedotto: Controparte_2
- di non aver ricevuto alcuna donazione dai genitori, né diretta, né indiretta, avendo acquistato in proprio i beni di cui risulta proprietario esclusivo o nudo proprietario, rilevando altresì che lo pagina 10 di 21 squilibrio tra valori invocato dalla sorella in relazione a quanto già oggetto di divisione parziale sarebbe in realtà in danno di , avendo la sorella ricevuto beni di maggior Controparte_2
valore;
- che l'eventuale differenza di valore attuale tra i beni già oggetto di divisione convenzionale sarebbe da imputarsi ad opere di miglioria effettuate a propria cura e spese sui beni assegnati a lui in via esclusiva.
Con specifico riferimento all'eredità di , i convenuti hanno dedotto che, a seguito degli atti Persona_1
di compravendita stipulati, relativi ad alcuni immobili pervenuti dal de cuius, tutti i coeredi avrebbero ricevuto il relativo prezzo, secondo le rispettive quote, mentre l'importo dei valori mobiliari facenti parte dell'asse, che era di € 136.573,14, era stato utilizzato fino a concorrenza per il pagamento delle spese di successione e per debiti ereditari del de cuius, (doc. da 22 a 25), mentre il residuo è stato impiegato per la ristrutturazione degli immobili di proprietà comune. Per tali lavori di straordinaria manutenzione, ha allegato di aver speso l'importo di € 72.889,60 per gli immobili Controparte_1 censiti al foglio 16, part. 266 del Comune di AR EL CH, ed € 145.554,00 per gli immobili siti in Castiglion Fiorentino, nonché di aver speso per tali interventi somme ulteriori rispetto a quelle presenti nell'asse ereditario pari ad € 98.120,00, con diritto di ottenerne la restituzione pro quota da parte dei coeredi, oltre che del compenso per l'attività gestoria dal medesimo svolta.
Inoltre, ha dedotto che dal c/c 11.000.41 erano state prelevate somme per un totale Controparte_1 di € 122.534,00, utilizzate per la ristrutturazione di un immobile all'isola d'Elba in comproprietà dei soli fratelli con conseguente necessaria imputazione, da parte dei medesimi, del 50% di CP_1
tale somma alla quota ereditaria di ciascun figlio e diritto del padre di prelevare tale importo dalla massa di . Persona_1
Quanto alla riscossione degli affitti del compendio immobiliare ereditato da , i convenuti Persona_1
hanno dedotto che i canoni confluivano nel conto corrente cointestato tra le parti n. 11000.41, dal quale peraltro parte attrice aveva ritirato la somma complessiva di € 27.267,00 (doc. da 28 a 30), da imputare alla propria quota.
Per quanto riguarda gli arredi, i convenuti hanno dedotto che la maggior parte dei mobili era in stato fatiscente ed è stata smaltita, e che i nuovi arredi sono stati acquistati con i denari dell'asse (doc. 27bis)
o da in proprio (doc. 17 e 18). Controparte_1
Infine, i convenuti hanno dedotto di aver sostenuto spese nell'interesse EL massa per la riparazione delle tegole del tetto dell'immobile sito in AR EL CH, via Colle n. 1, danneggiate a seguito di un forte temporale, sostenendo costi per € 480,00.
pagina 11 di 21 A seguito del deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. al fine di dirimere alcune questioni preliminari relative alla consistenza delle masse ereditarie oggetto EL domanda di divisione nonché per dettare i criteri in base ai quali la causa dovrà ulteriormente essere istruita al fine di pervenire allo scioglimento EL comunione per entrambe le masse.
Con riferimento all'asse ereditario di la parte attrice ha dedotto che dovrebbero NA considerarsi parte dell'asse ereditario materno, per collazione, alcuni beni immobili, donati indirettamente dai genitori ai figli e e cioè, nello specifico: a Parte_1 CP_2
n. 3 appartamenti censiti al NCEU di Cortona al fg.205 p.lle 101 sub 3 con Parte_1
diritti sulle aree urbane di cui alle p.lle 101 sub 4 e 101 sub 5),102 sub 11 e 102 sub 14; a CP_2
n.5 appartamenti censiti al NCEU di Cortona al fg.205 p.lle 102 sub 5, 102 sub 6 con graffata
[...]
13 sub 1,102 sub 7 con graffata 103 sub2,102 sub 10,102 sub 13 con graffata 104 sub 1, nonché n.1 magazzino ad uso taverna, con piscina e parco pertinenziali, censiti al NCEU di Cortona al fg.e 104 sub
3,il tutto con diritti sulle aree urbane di cui alle p.lle 407 e 101 sub 9 (cfr. pag. 11-12 citazione e docc.
14 e 15 di parte attrice).
Il convenuto ha contestato tale circostanza, deducendo di non aver ricevuto Controparte_2 alcuna donazione e di aver “acquistato in proprio gli immobili che la sorella asserisce essergli stati donati, al contrario di quest'ultima che invece ha dichiarato espressamente di aver ricevuto la nuda proprietà di alcuni immobili per donazione indiretta dei genitori, per cui solo essa sarà tenuta alla collazione” (cfr. pag.16 comparsa).
Sul punto, si osserva che la circostanza che i beni sopra indicati siano stati oggetto di donazione indiretta in favore di non è dimostrata ed è anche genericamente allegata, non Controparte_2 essendo indicato neppure l'importo che sarebbe stato corrisposto in favore del fratello per l'acquisto dei suddetti immobili, né quanta parte di tale somma sarebbe pervenuta dalla de cuius e dunque imputabile per collazione al suo asse ereditario (dal momento che la parte attrice afferma che la donazione indiretta in favore dei figli sarebbe pervenuta “dai genitori” e dunque anche dal convenuto CP_1
, cfr. pag. 11 citazione)
[...]
L'onere EL prova, sul punto, grava sulla parte che ha richiesto accertarsi l'esistenza di una donazione indiretta, e dunque sulla parte attrice, non essendo invece onere di parte convenuta CP_2
quello di dimostrare di aver pagato con provvista propria immobili di sua proprietà.
[...]
L'assunto di parte attrice, con riferimento alla posizione di , non può dirsi Controparte_2
dimostrato poiché dagli atti non si desume alcun riscontro obiettivo né argomento di prova che induca a pagina 12 di 21 ritenere che il prezzo (non indicato) dei suddetti immobili sia stato versato dalla de cuius e dunque debba essere per collazione considerato nella formazione dell'asse ereditario di NA
Non era idoneo, sul punto, a supplire alla carenza probatoria riscontrata il cap. 6 di interrogatorio formale articolato dalla parte attrice, stante la genericità delle allegazioni in fatto a supporto EL circostanza e l'assenza di alcun riscontro documentale teso a dimostrare che la provvista per l'acquisto dei suddetti immobili da parte del convenuto provenisse dalla de cuius. Controparte_2
La giurisprudenza di legittimità ha infatti ritenuto che l'interrogatorio formale possa non essere ammesso laddove non ritenuto concludente ai fini EL decisione e dunque meramente defatigatorio
(cfr. Cass. n. 24370/2006: “il giudice del merito, che non è tenuto ad ammettere a valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo, ben può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali insindacabili in cassazione, non ammettere il dedotto interrogatorio formale, quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, valuti il medesimo come meramente dilatorio
e defatigatorio”). Inoltre, ha giurisprudenza di merito ha affermato che l'interrogatorio formale va considerato inammissibile ove la parte cui sia stato deferito abbia già escluso chiaramente, con il comportamento processuale tenuto, la sua volontà di ammettere in giudizio la sussistenza di circostanze a sé sfavorevoli e favorevoli, invece, alla controparte (cfr. Corte d'Appello di Venezia, n. 674/2012).
Vanno esclusi, dunque, dall'asse ereditario di i beni immobili che la parte attrice NA
assume essere stati oggetto di donazione indiretta in favore di e indicati a pag. 11 Controparte_2 dell'atto di citazione.
Per converso, va ritenuta operante la collazione, e vanno dunque considerati facenti parte dell'asse ereditario EL de cuius, a fini divisori, gli immobili che per stessa ammissione di parte attrice sono stati a lei donati indirettamente dalla madre ossia quelli indicati a pag. 11 EL NA
citazione: n. 3 appartamenti censiti al NCEU di Cortona al fg.205 p.lle 101 sub 3 con diritti sulle aree urbane di cui alle p.lle 101 sub 4 e 101 sub 5),102 sub 11 e 102 sub 14 (cfr. doc. 14 di parte attrice).
Infatti, a tal proposito va evidenziato che, essendo la stessa parte attrice ad aver affermato che i suddetti immobili sono a lei pervenuti per donazione indiretta e vanno dunque ricompresi per collazione ai sensi dell'art. 746 c.c. entro l'asse ereditario di la circostanza non necessita di ulteriore NA
dimostrazione. La parte attrice, avendo affermato di aver ricevuto i suddetti immobili per donazione indiretta, dovrà dunque imputare il valore che gli stessi avevano, al momento dell'apertura EL successione, alla propria quota ereditaria.
Non può invece operare il meccanismo EL collazione in relazione alle somme che la parte attrice assume essere state prelevate da dai valori mobiliari facenti parte dell'asse sia di Controparte_1
che di (e che il convenuto afferma essere state utilizzate per pagare NA Persona_1
pagina 13 di 21 debiti ereditari e incrementare il patrimonio comune con interventi migliorativi), poiché si evidenzia che non si tratta di donazioni, soggette dunque a collazione, bensì di prelevamenti su beni dell'asse ereditario, da restituire allo stesso nella misura in cui non sia documentato l'utilizzo di tali somme nella gestione del comune patrimonio ereditario.
Va inoltre precisato che, secondo quanto assunto da parte attrice e non contestato da parte convenuta, ai fini del definitivo scioglimento EL comunione dovrà altresì tenersi in considerazione quanto ciascun erede ha già percepito dalla divisione parziale e dalla compravendita di alcuni beni facenti parte delle due masse, ossia di quanto già ricevuto “in acconto” a parziale scioglimento EL comunione ereditaria. Lo scioglimento EL comunione sui restanti beni, per ciascuna delle due masse, dovrà dunque avvenire tenendo in considerazione quanto ciascun coerede ha già ricevuto dallo scioglimento parziale convenzionale EL comunione, in modo tale che, all'esito delle operazioni divisionali, ciascun coerede riceva una quota complessiva di beni pari a quella di sua compartecipazione all'intero asse ereditario di ciascun de cuius.
Tale principio risulta affermato da risalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Qualora la divisione, per volontà delle parti, abbia ad oggetto solo alcuni dei beni del patrimonio comune, ciò che viene attribuito a ciascun partecipante assume la natura di acconto sulla porzione spettante in sede di divisione definitiva, con la conseguenza che tale ultima porzione, salvo patto contrario, va determinata attraverso una valutazione globale di tutti i beni, quelli già divisi e quelli rimasti in comunione, secondo un criterio uniforme e riferito allo stesso momento temporale” (cfr. Cass. Sez. U. n.
1145/1977).
In particolare, occorre verificare se, con le operazioni di scioglimento parziale EL comunione su entrambe le masse già eseguite dai condividenti (con divisione convenzionale e compravendite), ciascuno dei condividenti abbia già conseguito beni o denaro “in acconto” sull'intero asse in misura pari alla propria quota di compartecipazione all'intera eredità (ovvero se con le operazioni di divisione parziale suddette ciascuno dei condividenti abbia ricevuto beni il cui valore, al momento EL divisione parziale, era pari ad 1/3 EL totalità dei beni già divisi) e, in ipotesi negativa, occorre procedere al riequilibrio delle suddette quote tenendo conto, nelle operazioni peritali tese allo scioglimento integrale EL comunione sulle due masse, delle eventuali disparità intervenute in sede di scioglimento parziale EL comunione, compensandole in questa sede.
Con riferimento ai valori mobiliari relativi ad entrambe le masse, si rileva, per l'asse ereditario di
[...]
che deve ritenersi caduto in successione unicamente il 50% degli importi di cui parte Per_2 attrice imputa un indebito prelievo da parte del padre (€ 50.000 prelevati Controparte_1 successivamente al decesso EL madre ed € 91.000 prelevati un mese prima del decesso). Trattandosi
pagina 14 di 21 di conto corrente cointestato, infatti, le suddette somme vanno considerate per il 50% di proprietà di
, e pertanto unicamente il 50% dei suddetti importi può ritenersi di appartenenza Controparte_1
EL de cuius e dunque rientrante nel suo asse ereditario. La quota di proprietà EL de cuius va quindi considerata parte dell'attivo ereditario.
Con riferimento all'asse ereditario di , vanno ritenuti parte dell'asse ereditario, quali poste Persona_1
attive, i valori mobiliari esistenti al momento EL successione.
Quanto agli ulteriori beni mobili facenti parte delle due masse, i mobili che residuino all'attualità (dal momento che, per quanto attiene alla successione di , i convenuti hanno allegato che le Persona_1
suppellettili sono state smaltite perché fatiscenti e gli immobili riarredati, cfr. pag. 24 comparsa) e siano di univoca appartenenza dei de cuius dovranno essere ricompresi nella masse ereditarie di ciascuno ed oggetto di divisione, fatta eccezione per i beni mobili che corredano l'immobile che era la casa familiare dei sig.ri e , poiché soggetti al diritto d'uso del coniuge NA Controparte_1
superstite ex art. 540, co. 2, c.c. in favore di . Controparte_1
In sede di CTU dovrà altresì avvenire la resa dei conti tra coeredi (cfr. Cass. civ. n. 7797/1991, “ In tema di divisione ereditaria, l'art. 723 c.c. prescrive che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, si debbono rendere i conti, ma non stabilisce le modalità del rendiconto, né in particolare impone il ricorso a quelle degli artt. 263 e seguenti, c.p.c., la cui adozione, pertanto, è meramente facoltativa ed affidata alle scelte discrezionali del giudice del merito, il quale può preferire indagini e prove di tipo diverso (nella specie, consulenza tecnica).”, nonché Cass. n. 27591/2024: “L'istituto del rendiconto opera esclusivamente in relazione a determinati, specifici rapporti giuridici, caratterizzati in genere da un'amministrazione di beni altrui, cosicché, fuori di questi casi, la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti c.p.c. è meramente facoltativa e l'ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova;
tale principio vale anche nella divisione ereditaria, perché l'art. 723 c.c. prescrive solo che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, si rendano i conti, senza stabilire le modalità con cui ciò debba avvenire”).
Nello specifico, dovrà tenersi conto nel corso delle operazioni divisionali anche dei debiti ereditari che la parte convenuta ha allegato e documentato in atti di aver pagato, con provvista Controparte_1 prelevata dall'asse dei singoli de cuius fino a concorrenza e, per l'eccedenza, con denaro proprio, come indicate in comparsa di costituzione, dovendosi imputare pro quota a ciascun coerede tali somme.
Dovranno, inoltre, essere computati e considerati i frutti, da dividersi tra tutti i coeredi in misura conforme alla propria quota di partecipazione alla comunione, ed in particolare i canoni di locazione percepiti per gli immobili oggetto di comunione che sono stati dati in godimento a terzi, maturati pagina 15 di 21 durante la comunione ereditaria, che non siano già stati oggetto di documentata distribuzione in favore di tutti i coeredi secondo le rispettive quote di partecipazione alle due masse ereditarie.
Con riferimento alla distribuzione dei frutti, va evidenziato che non può essere accolta l'eccezione di prescrizione in relazione alla percezione, da parte di , dei frutti civili tratti dal Parte_1
compendio ereditario anteriormente al 2012, non potendo considerarsi operante la prescrizione. Va infatti evidenziato, come chiarito dalla Suprema Corte, che “in tema di divisione, con riferimento ai crediti di un comunista nei confronti di un altro, che non siano mai stati oggetto d'accordo, né circa
l'ammontare né circa la data del pagamento, la prescrizione può decorrere soltanto dal momento EL divisione, cioè dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, giacché, è appunto dalla divisione che traggono origine l'obbligo EL resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti” (cfr. Cass. n. 21906/2021, Cass.
n. 2954/2005; Cass. n. 16700/2015).
Vanno, d'altra parte, considerate e ripartite tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote di partecipazione all'eredità, oltre che i debiti ereditari, anche le spese di gestione del patrimonio comune
(per locazioni e manutenzione) allegate e documentate da parte convenuta nei propri scritti difensivi.
Occorre precisare, con riferimento alla documentazione prodotta da parte convenuta a supporto delle proprie allegazioni in punto di spese di gestione, pagamento debiti e migliorie apportate agli immobili comuni, che le contestazioni di parte attrice sull'idoneità di tali documenti ad essere considerati quali giustificativi delle spese di gestione e di miglioria del patrimonio immobiliare (contenute nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.) non appaiono condivisibili in quanto prive EL necessaria specificità, come evidenziato anche dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., limitandosi ad una mera negazione dei fatti posti a fondamento delle difese avversarie o ipotizzando, su un piano di mera suggestione, senza documentare o meglio specificare le proprie contestazioni, che i documenti addotti da parte convenuta quale giustificativo di spesa fossero, ad esempio, relativi ad altri lavori, o non pagati con provvista di parte convenuta, o non utilizzabili perché riportanti annotazioni a margine scritte a mano.
Tuttavia, si evidenzia che ciò non assolve all'onere di specifica contestazione dei fatti gravante sulla parte che neghi la corrispondenza al vero delle deduzioni avversarie, che non si risolve in una mera negazione dei fatti e dei documenti posti a fondamento delle argomentazioni EL controparte, bensì in una specifica indicazione di un fatto contrario o logicamente incompatibile (cfr. Cass. n. 29680/2023:
“A fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, il convenuto ha
pagina 16 di 21 l'onere, ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ., di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 cod. proc. civ.”; Cass. n. 21837/2021: “II convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito EL modifica dell'art. 115 cod. proc. civ., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento EL propria domanda;
la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare "espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione", senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione”).
Con riferimento alle migliorie che il convenuto ha dedotto di aver apportato al Controparte_1
compendio ereditario facente parte di ciascuna massa, in parte utilizzando somme provenienti dall'attivo ereditario ed in parte utilizzando denari propri, si osserva quanto segue.
Come precisato dalla Suprema Corte (Cass. n. 5527/2020) va premesso che le migliorie apportate da uno dei condividenti allo stesso vengono a far parte, per il principio dell'accessione, al bene medesimo, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini EL stima del bene, nonché EL determinazione delle quote e EL liquidazione dei conguagli (cfr. Cass. n. 12345/1991) e “va ribadito che (cfr. Cass. n. 21223/2014), rientrando nella nozione di migliorie EL cosa comune quelle opere che, con trasformazioni o sistemazioni diverse, apportano al bene un aumento di valore, accrescendone il godimento, la produttività e la redditività, senza presentare una propria individualità rispetto alla "res" in cui vanno ad incorporarsi, in relazione a tali interventi il comproprietario che ne sia autore ha titolo per domandare il rimborso solo "pro quota" agli altri condividenti, e non anche
(…) per l'intero” (così Cass. n. 5527/2020).
Il coerede che abbia eseguito delle migliorie sui beni comuni può dunque pretendere, in sede di divisione, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso pro quota delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria, e non già l'applicazione dell'art. 1150 c.c., stando al quale è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore EL cosa in conseguenza dei miglioramenti (cfr. Cass. n. 6982/2009, Cass. n. 16206/2013, Cass. n.
5527/2020).
Gli altri eredi saranno dunque tenuti a rimborsare a , in proporzione alle rispettive Controparte_1
quote, le spese documentate per migliorie apportate al patrimonio comune ereditario, di entrambe le pagina 17 di 21 masse, che risultino impiegate dal medesimo in eccedenza rispetto a quanto prelevato a tale scopo delle liquidità delle due masse.
Non risulta dovuto da alcuno dei coeredi, invece, alcun compenso o remunerazione in favore di parte convenuta per l'attività gestoria del patrimonio ereditario effettuata. Infatti, non essendo dimostrato che abbia amministrato il patrimonio ereditario su specifico mandato degli altri coeredi Controparte_1
ed essendo la sua attività gestoria assimilabile alla negotiorum gestio, non spetta in favore del comproprietario gestore una remunerazione per l'attività compiuta, bensì unicamente il diritto al rimborso pro quota da parte dei coeredi delle spese sostenute per la gestione e per le migliorie effettuate e non coperte dalle liquidità presenti nell'attivo ereditario.
Infine, poiché vi è specifica domanda di parte convenuta sul punto, sebbene la questione non attenga strettamente alle operazioni divisionali, va riconosciuto il diritto di ad ottenere Controparte_1
dalla parte attrice il rimborso delle somme pari ad € 3.421,00 versate per il pagamento EL polizza assicurativa dell'auto targata EV334RD di proprietà EL stessa (doc. 15), essendo le contestazioni ritualmente e tempestivamente formulate da parte attrice sul punto generiche e non circostanziate (cfr. pag. 3 prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte attrice) e dunque potendosi ritenere tale circostanza dimostrata ex art. 115 c.p.c.
Non possono effettuarsi analoghe considerazioni per le somme domandate da nei Controparte_1
confronti di parte attrice a titolo di rimborso dell'IMU per un immobile posto nella esclusiva disponibilità dell'attrice e oggetto di contratto di comodato in favore di quest'ultima, per un importo richiesto pari ad € 4.613,38 (cfr. doc. 13 e 14 di parte convenuta). A tal proposito, infatti, va rilevato che il pagamento dell'imposta sull'immobile grava sul proprietario e non sul comodatario e, pertanto, tali somme, relative alle quote di proprietà del convenuto sull'immobile concesso in comodato alla figlia (Cortona, via F.lli Cervi 14 L, distinto al F. 205 part. 632 sub 9, con relativo garage al sub 4), non appaiono ripetibili in favore di da parte di . Controparte_1 Parte_1
Da ultimo, non appare accoglibile la richiesta, formulata nelle conclusioni rassegnate dalla parte convenuta, di imputazione, da parte di , alla propria quota di partecipazione Parte_1 all'eredità di anche delle somme che quest'ultima avrebbe portato in detrazione in NA
relazione a lavori di ristrutturazione degli immobili in comproprietà che sarebbero stati pagati esclusivamente da (cfr. le conclusioni di parte convenuta in epigrafe riportate: Controparte_1
“Voglia altresì tener conto che la sig.ra in ordine ai lavori di Parte_1
ristrutturazione degli edifici in comproprietà che sono stati totalmente finanziati ed eseguiti dal padre, ha conseguito il recupero del 50% delle somme impiegate nelle proprie dichiarazioni dei redditi dal
2011 al 2020 per un totale di € 17.928,00, da imputare alla sua quota in ordine alla successione
pagina 18 di 21 materna”). Ciò per due ordini di motivi: a) perché il recupero fiscale non costituisce né una donazione ascrivibile alla de cuius suscettibile di collazione né un prelievo effettuato dal coerede di somme appartenenti all'asse suscettibile di essere al medesimo asse restituito, b) perché va considerato che, come sopra chiarito, al condividente che abbia effettuato a proprie spese migliorie degli immobili in comproprietà spetta pro quota il rimborso delle suddette spese da parte degli altri condividenti (cui, dunque, legittimamente spetta il recupero fiscale, ove previsto dalla normativa vigente, in considerazione EL dovuta partecipazione alle spese di miglioria che giustificano le suddette detrazioni).
Occorre dunque disporre la rimessione EL causa sul ruolo per l'ulteriore istruzione EL causa, secondo i criteri e i principi sopra indicati, per procedere alla resa dei conti nonché alla stima dei beni per la formazione delle quote per la divisione ereditaria, con riferimento a ciascuna massa, stima che a norma dell'art. 726 c.c. deve farsi con riferimento allo stato e valore venale dei beni EL massa al tempo EL divisione (cfr. Cass. n. 31125/2023, Cass. n. 739/1977).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, parzialmente pronunciando, così provvede:
- dichiara aperta la successione ab intestato di nata ad [...] il [...] e NA
deceduta ad Arezzo il 03.01.2011;
- dichiara che eredi legittimi di sono i figli e NA Parte_1 CP_2
nonché il marito , nella misura di 1/3 ciascuno ex art. 566 e 581 c.c.;
[...] Controparte_1
- dichiara aperta la successione testamentaria di , nato a [...] il Persona_1
02.02.1931 e deceduto in Cortona il 15.04.2015
- dichiara che eredi di sono , e Persona_1 Parte_1 Controparte_2 CP_1
, nella misura di 1/3 ciascuno;
[...]
- accerta e dichiara che è tenuta, per collazione, a restituire alla massa Parte_1 ereditaria di o imputare alla propria quota l'equivalente del valore al momento NA dell'apertura EL successione di dei seguenti beni: n. 3 appartamenti censiti al NA
NCEU di Cortona al fg.205 p.lle 101 sub 3 con diritti sulle aree urbane di cui alle p.lle 101 sub 4 e 101 sub 5),102 sub 11 e 102 sub 14 (cfr. doc. 14 di parte attrice), che la medesima assume di aver ricevuto per donazione indiretta dalla madre;
- respinge la domanda di parte attrice tesa all'accertamento di una donazione indiretta nei confronti di e la conseguente collazione dei seguenti beni: n.5 appartamenti censiti al NCEU Controparte_2
di Cortona al fg.205 p.lle 102 sub 5, 102 sub 6 con graffata 13 sub 1,102 sub 7 con graffata 103 sub2,102 sub 10,102 sub 13 con graffata 104 sub 1, nonché n.1 magazzino ad uso taverna, con piscina pagina 19 di 21 e parco pertinenziali, censiti al NCEU di Cortona al fg.e 104 sub 3,il tutto con diritti sulle aree urbane di cui alle p.lle 407 e 101 sub 9;
- accerta e dichiara che tutti gli arredi e gli accessori siti negli immobili caduti in successione che siano di univoca appartenenza dei de cuius fanno parte di ciascun asse ereditario, fatta eccezione per i beni mobili che corredano l'immobile che era la casa familiare dei sig.ri e NA CP_1
, poiché soggetti al diritto d'uso del coniuge superstite ex art. 540, co. 2, c.c. in favore di
[...]
; Controparte_1
- accerta e dichiara che il 50% delle somme presenti sul conto corrente acceso presso banca MPS e cointestato tra la de cuius e il marito , è di spettanza di NA Controparte_1 quest'ultimo in ragione EL cointestazione e non rientra nell'asse ereditario EL de cuius;
- accerta e dichiara che, in ragione EL cointestazione di cui al punto precedente, il 50% degli importi di cui parte attrice imputa un prelievo da parte del padre (€ 50.000 prelevati Controparte_1 successivamente al decesso EL madre ed € 91.000 prelevati un mese prima del decesso), vanno considerati di spettanza EL de cuius e quindi parte dell'asse ereditario di NA
- accerta e dichiara che è tenuta a restituire a la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 3.421,00 per il pagamento EL polizza assicurativa dell'auto targata EV334RD di proprietà EL medesima;
- respinge la domanda di nei confronti di tesa ad ottenere Controparte_1 Parte_1 il pagamento EL somma € 4.613,38 a titolo di rimborso dell'IMU per un immobile posto nella esclusiva disponibilità dell'attrice e oggetto di contratto di comodato in favore di quest'ultima
(Cortona, via F.lli Cervi 14 L, distinto al F. 205 part. 632 sub 9, con relativo garage al sub 4);
- respinge la domanda di parte convenuta tesa ad ottenere l'imputazione, da parte di Parte_1
, alla propria quota di partecipazione all'eredità di anche delle somme che
[...] NA quest'ultima avrebbe portato in detrazione in relazione a lavori di ristrutturazione degli immobili in comproprietà che sarebbero stati pagati esclusivamente da;
Controparte_1
- accerta e dichiara che ciascun coerede ha diritto alla percezione dei frutti ricavati dagli immobili oggetto EL comunione, fin dall'apertura di ciascuna successione, in proporzione pari alla propria quota di 1/3, con diritto di ciascun coerede ad ottenere quanto non sia già stato oggetto di documentata distribuzione dall'apertura delle due successioni e conseguente obbligo del coerede che abbia eventualmente ricevuto somme maggiori rispetto alla quota di sua spettanza di versare agli altri coeredi l'eccedenza;
- accerta e dichiara che ciascun coerede è tenuto a partecipare ai debiti ereditari e alle spese di gestione e amministrazione del compendio ereditario, nonché quelle necessarie alla percezione dei frutti civili,
pagina 20 di 21 in proporzione alla propria quota di partecipazione alla comunione, con diritto del coerede che abbia sostenuto spese e pagato debiti ereditari in misura maggiore EL propria quota ad ottenere dagli altri coeredi il rimborso pro quota dell'eccedenza;
- accerta e dichiara che gli altri eredi sono tenuti a rimborsare a , in proporzione alle Controparte_1
rispettive quote, le spese documentate in atti per migliorie apportate al patrimonio comune ereditario, di entrambe le masse, che risultino impiegate dal medesimo in eccedenza rispetto a quanto prelevato a tale scopo delle liquidità esistenti nelle due masse;
- preso atto del parziale scioglimento EL comunione ereditaria in morte di e EL NA
comunione ereditaria in morte di a mezzo di divisione convenzionale parziale e atti di Persona_1
compravendita, come documentati in atti, rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza per le operazioni di CTU finalizzate alla resa dei conti tra coeredi e alla formazione di progetti di divisione tesi allo scioglimento, con riferimento all'asse ereditario sia di NA
che di , EL comunione ereditaria residua, sui beni immobili e mobili ancora in Persona_1
comunione, secondo i sopra menzionati criteri.
Arezzo, 13 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, nella persona del Giudice unico dott.ssa Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 966/2023 promossa da:
( ), rappresentata e difesa dell'avv. Parte_1 C.F._1
GALEAZZI ROBERTO e dall'avv. MALATESTA PAOLA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Galeazzi in Terni (TR), via D'Annunzio n. 2
PARTE ATTRICE contro
( , e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
( ) rappresentati e difesi dall'avv. RICCI LAUDIA MARIA GORETTA, ed C.F._3
elettivamente domiciliati presso il suo studio in Camucia-Cortona (AR), via IV Novembre n. 22
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 24.04.2025.
Per parte attrice: “L'avv. Galeazzi (…) precisa le conclusioni come da atto di citazione e memorie ex art. 171- ter c.p.c., insistendo nelle istanze istruttorie”; ossia: “previo accertamento EL qualità di erede in capo alla attrice e verificata la ricostruzione dell'asse ereditario di ciascuna eredita, in base a quanto in citazione esposto e con essa prodotto, previa collazione delle donazioni, disponga per lo
pagina 1 di 21 scioglimento EL comunione ereditaria su tutti i beni, immobili e mobili, facenti parte dell'asse ereditario delle due predette successioni e comunque oggi in comproprietà tra le parti, con attribuzione e trasferimento a ciascuna parte di beni di eguale natura e qualità, in base alle regole di cui agli artt.718 e 727 c.c., secondo le quote a ognuno spettanti in base alla normativa vigente, il tutto previa collazione e rendicontazione e la conseguente formazione dei lotti, per opera di un CTU tecnico appositamente nominato. Ordini il Giudice adito alle parti convenute di far confluire nella massa di ciascuna eredita ogni valore mobiliare acquisito, denaro, depositi bancari, titoli, investimenti e simili, restituendo o rimborsando all'istante la quota di sua spettanza di detti valori, allo stato indicati in totali .136.563,40 per la successione di e in .141.000,00 per la successione di Persona_1 Per_2
. Piaccia inoltre al Tribunale, previo accertamento delle somme di cui l'attrice è creditrice a
[...]
titolo di quota parte di rendite e frutti non percepiti e/o di restituzione o rimborso e/o di risarcimento danni o ripetizione dell'indebito, nei confronti degli altri eredi, ora indicate in complessive
.190.000,00, condannare gli stessi, in via solidale o ciascuno per la parte di sua spettanza, al pagamento in favore dell'attrice di detto importo o EL diversa somma che sarà accertata in esito all'istruttoria, con vittoria di spese e competenze di lite”.
Per parte convenuta: “L'avv. Ricci si riporta agli scritti difensivi e conclude come in essi (…)”, ossia:
“in via preliminare, pregiudiziale e assorbente, dichiarare l'improcedibilità del presente procedimento per la mancata produzione in atti dei titoli e certificazioni propedeutici alla divisione immobiliare qualora tali documenti non siano versati in atti nei termini di legge;
sempre in via preliminare, dichiarare l'inefficacia del provvedimento di sequestro giudiziario per l'assoluta insussistenza delle condizioni cautelari e dei presupposti per cui era stato emesso, anche per quanto emerso in seguito e la documentazione successivamente rinvenuta, così come rappresentato in narrativa, e per non aver la controparte riproposto nel presente giudizio molti degli elementi posti a base dello stesso;
sempre in via preliminare, dichiarare la nullità EL domanda di rimborso/restituzione/risarcimento EL somma di € 190.000,00 per assoluta genericità EL causale per cui sarebbe dovuta e del soggetto tenuto a corrisponderla e in che misura;
voglia, in ogni caso, anche nel merito rigettare tale domanda perché totalmente infondata e non provata. In via principale e nel merito, nulla opponendo i convenuti in ordine allo scioglimento delle due comunioni ereditarie di cui trattasi in base alle rispettive quote di proprietà, una volta rettamente stimati i compendi ereditari e le quote dei coeredi così come illustrato in narrativa a mezzo di apposita CTU, voglia rigettare la domanda di petizione ereditaria non possedendo i convenuti alcun bene o quota di beni di proprietà dell'attrice. Accertato e dichiarato, inoltre, che il sig. non ha ricevuto donazioni né dirette né indirette da parte EL Controparte_2
pagina 2 di 21 madre, voglia rigettare le domande formulate dall'attrice nei suoi confronti, in particolare la domanda di collazione a suo carico degli immobili donati, in quanto destituite di ogni fondamento e non provate;
voglia, nella non creduta ipotesi in cui dovesse farsi luogo a collazione, disporre che la stessa avvenga per imputazione, ai sensi dell'art. 746 c.c., e che il valore sia determinato al tempo di apertura EL successioni così come previsto dall'art. 747 c.c., disponendo altresì che, ai sensi dell'art. 748 c.c., vengano comunque dedotte tutte le migliorie effettuate dal medesimo a sua totale cura e spese per la ristrutturazione ed edificazione degli immobili interessati di sua proprietà, nonché le somme sborsate sempre dallo stesso che ammontano, relativamente agli immobili siti in via Fratelli Cervi 14 e distinti al F. 205 p.lla 102 sub 6-17-2-10-13 e p.lla 104 sub 1 e 3, (complesso ), all'importo Parte_2
complessivo di lire 52.628.000 e, relativamente agli immobili siti in via Fratelli Cervi 12 d, distinti al foglio 205 p.lle 638 sub 5,6,7,8,9,10,11,12 all'importo l'importo complessivo di € 199.101,00, di cui €
147.620,00, per spese di edificazione ed € 51.481,59 per oneri di urbanizzazione, oltre naturalmente al calcolo del controvalore dell'opera prestata dal medesimo, da quantificarsi nella espletanda CTU.
Voglia quindi l'On. Tribunale adito, all'esito delle valutazioni e calcoli suindicati e previa collazione delle donazioni ricevute dalla madre da disporre il riequilibrio EL quota Parte_1
di rispetto a quanto ricevuto dalla sorella nella formazione dei lotti relativi ai Controparte_2
beni non ancora divisi, con diritto del sig. a prelevare dalla massa ereditaria Controparte_2
EL madre quanto spettante. Voglia inoltre dichiarare che il sig. prelevando fino Controparte_1
a concorrenza le somme presenti nei due compendi ereditari, ha provveduto al pagamento delle imposte relative alle due successioni, delle esequie, delle polizze assicurative degli immobili, del pagamento di debiti ereditari e quant'altro facenti capo ai due de cuius, così come dettagliatamente descritti in narrativa e come da documentazione in atti, per un totale di € 14.598,00 in relazione alla successione di e per un totale di € 76.957,84 in relazione alla successione di NA [...]
. Voglia altresì determinare, in via riconvenzionale, tenendo conto EL documentazione in atti e Per_1 EL espletanda CTU, l'incremento di valore dei beni relitti di entrambe le successioni per migliorie e opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria eseguite dal sig. Controparte_1 calcolando altresì il controvalore dell'opera del medesimo in base alle norme sul mandato o sulla negotiorum gestio, per le attività prestate nell'interesse di tutti i coeredi, nonché le spese sostenute e documentate, da imputare pro quota e che, relativamente alla successione di per gli NA
immobili di via Fratelli Cervi 14 L/M, distinti foglio 205 p.lle 632 sub 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13, ammontano ad € 237.324,84 e per il fabbricato sito in loc. ZZ di Cortona C. S. 276, distinto al
F. 106 part. 143 sub 2-3, ammontano ad € 13.592,88; mentre relativamente alla successione di
[...]
, in ordine agli immobili siti nel comune di AR EL CH, distinti al foglio 16 p.lle 242 Per_1
pagina 3 di 21 e 266, ammontano ad € 72.889,60, oltre all'ulteriore importo di € 480,00 per la riparazione d'urgenza delle tegole del tetto del fabbricato sito in via Colle 1, e in ordine agli immobili siti in Castiglion
Fiorentino, distinti al foglio 109 p.lle 144 sub 3, sub 9, sub 10, sub 15 e sub 16, nonché al foglio 109
p.lle 144 sub 11, sub 12 e sub 14, ammontano ad € 144.446,00; voglia quindi disporre il rimborso nei confronti di delle somme sopra richieste così come indicate e da quantificarsi a Controparte_3
mezzo di CTU che ne valuterà la congruità, e che, in subordine e in ultima analisi, vengono chieste a titolo di indebito arricchimento, ponendole a carico delle 2 masse ereditarie da imputare pro quota ai coeredi in base all'utilità acquisita da ciascuno, con diritto al prelievo dell'importo corrispondente all'incremento di valore o per quanto di ragione. Sempre in via riconvenzionale, accertato e dichiarato il diritto al rimborso del sig. da parte EL sig.ra delle Controparte_1 Parte_1
somme versate per il pagamento EL polizza assicurativa dell'auto Tg. EV334RD di proprietà EL stessa e dell'IMU facente carico ad essa (3.421,00 + 4.613,38), condannarla al pagamento dell'importo complessivo di € 8.089.38 nei confronti del padre o, in alternativa, dichiarare il diritto di quest'ultimo a prelevare dalla massa ereditaria di la somma suindicata con Per_1 Per_2
imputazione alla quota di parte attrice. Voglia altresì tener conto che la sig.ra Parte_1
in ordine ai lavori di ristrutturazione degli edifici in comproprietà che sono stati
[...]
totalmente finanziati ed eseguiti dal padre, ha conseguito il recupero del 50% delle somme impiegate nelle proprie dichiarazioni dei redditi dal 2011 al 2020 per un totale di € 17.928,00, da imputare alla sua quota in ordine alla successione materna. Eccependo, infine, preliminarmente la prescrizione per gli importi maturati fino al 2012, e determinate le quote spettanti a ciascun erede relativamente ai canoni di locazione maturati fino al gennaio 2023 sugli immobili ereditati locati, così come da documentazione allegata alla presente comparsa da cui andranno detratte le spese sostenute per registrazioni dei contratti, provvigioni dei mediatori e quant'altro, che ammontano ad € 5.982.00 per gli immobili dell'eredità , e ad € 3.185,00 per gli immobili dell'eredità , NA Persona_1
nonché gli oneri di gestione da determinarsi in modo forfettario o equitativamente, tenuto altresì conto dei frutti già percepiti dall'attrice, che ammontano all'importo di € 43.794,00 in relazione all'eredità di e all'importo di € 27.267,00 in relazione all'eredità di , voglia NA Persona_1
imputare le somme percepite dalla sig.ra in misura eccedente quella Parte_1 spettante, alla quota ereditaria EL stessa. In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari”, con espresso abbandono delle eccezioni fondate sul mancato esperimento del procedimento di mediazione, in quanto superate in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto EL decisione
pagina 4 di 21 Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio il padre Parte_1
ed il fratello deducendo: Controparte_1 Controparte_2
- che tra le parti sussiste comunione ereditaria in relazione a beni provenienti da due successioni: una in morte di deceduta il 03.01.2011, madre dell'attrice e del convenuto NA
, nonché moglie di , e una in morte di , Controparte_2 Controparte_1 Persona_1
deceduto il 15.04.2015, prozio di e;
Controparte_2 Parte_1
- che i comproprietari avevano già provveduto nel 2013 ad uno scioglimento parziale EL comunione in relazione ad alcuni beni, in parte già divisi convenzionalmente (doc. 13) ed in parte oggetto di compravendita, ma che quanto già ripartito convenzionalmente, essendo ciascuna comunione ereditaria unitaria, andrebbe valutato globalmente nella divisione dei beni che residuano ancora in comunione, provvedendo a riequilibrare le quote e tenendo conto, nella complessiva ripartizione di ciascuna massa tra i coeredi, di quanto già percepito nella divisione parziale.
Con particolare riferimento alla successione di l'attrice ha allegato: NA
- che in data 03.01.2011 si è aperta la successione ab intestato di in cui NA chiamati all'eredità sono i due figli e ed il Parte_1 Controparte_2
coniuge , per la quota di 1/3 ciascuno;
Controparte_1
- che in successione erano caduti (per la quota di 1/6 ciascuno per i due figli e 4/6 il coniuge) i seguenti immobili siti nel comune di Cortona alla Via Manzoni: garage censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub 2, garage censito al NCEU di detto comune al foglio
215 p.lla 425 sub 3, appartamento censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla425 sub
17, appartamento censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub 4, magazzino censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub 16, garage censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub 8, appartamento censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425sub 7, appartamento censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla
425 sub 1, appartamento censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub
18,appartamento censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla NCT di Cortona al foglio
205 p.lla 441 e la quota di 1/6 dei terreni di cui alle p.lle 554 e 626 (ex 552 parte) del foglio
205;
- che sui terreni di cui alle particelle del foglio 205 (tranne la n. 549) erano stati realizzati diversi fabbricati accatastati solo successivamente alla divisione convenzionale parziale del 2013 ma già all'epoca esistenti, e dunque a seguito EL divisione convenzionale la situazione era la seguente: dalle originarie particelle del fg.205 del NCT di Cortona cadute in successione e poi pagina 5 di 21 frazionate, come sopra ricostruite, sono derivate le seguenti unità immobiliari: n.11 appartamenti e n.11 garage, tutti siti in Cortona, frazione Camucia, in Via F.lli Cervi n.14/L n.1 appartamento, fg.205 p.lla 632 sub 9,in Via F.lli Cervi n.14/M n.4 appartamenti fg.205 p.lle 632 sub 10, 11, 12 e 13,e n.5 garage, fg.205 p.lle 632 sub 4,5,6, 7 e 8, intestati, dopo l'atto di divisione, per 1/5 a e per 4/5 a;
invece in Via F.lli Parte_1 Controparte_1
Cervi n.12/D n.2 appartamenti, fg.205 p.lle 637 sub 3 e 4, e n.2 garage,fg.205 p.lle 637 sub 5 e
6,intestati, sempre dopo la divisione, per 1/5 a e per 4/5 a Controparte_2 CP_1
; ancora in Via F.lli Cervi n.12/D n.4 appartamenti e n.4 garage, fg.205 p.lle 638 sub
[...]
5,6,7,8, 9,10, 11e 12, intestati, in seguito all'atto di divisione parziale, per l'intero (1/1) a
; Controparte_2
- che e effettuavano tra loro alcune permute tra i beni Controparte_1 Controparte_2
immobili ricevuti con la successione, con la conseguenza che i due appartamenti, fg.205 p.lle
637 sub 3 e 4, e i due garage, fg.205 p.lle 637 sub 5 e 6, di Via F.lli Cervi 12/D sono divenuti per intero 1/1 di;
Controparte_1
- che alcuni immobili EL comunione in morte di erano stati oggetto di NA
compravendita (docc. 19-22) e che pertanto, all'esito EL divisione convenzionale parziale e delle suddette alienazioni, residuano allo stato attuale in comunione:
A) fabbricati di Cortona Via Manzoni: garage censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla
425 sub 2,garage censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub 3, garage censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub 10, appartamento censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub 17, appartamento censito al NCEU di detto comune al foglio
215p.lla 425 sub 4, magazzino censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub 16, garage censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub 8, appartamento censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub 7, appartamento censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub 1, appartamento censito al NCEU di detto comune al foglio 215 p.lla 425 sub 18;
B) fabbricati di appartamento censito al NCEU di detto comune al Parte_3
foglio 106 p.lla 143 sub 2, appartamento censito al NCEU di detto comune al foglio 106 p.lla
143 sub 3;
C) fabbricati di Cortona Via Fratelli Cervi - foglio205 del catasto fabbricati p.lle: 632 sub 4
(garage), 632 sub 5garage)632 sub 6garage),632 sub7garage)632 sub 8garage),632 sub 9 abitazione) 632 sub 10 abitazione) 632 sub 11 abitazione) 632sub 12 abitazione), 632 sub
13abitazione
pagina 6 di 21 D) terreni in comune di Arezzo foglio 92 p.lle 38 e 297
E) terreni in comune di Cortona foglio 106 p.lla 139,foglio 107 p.lle21,862 e 865,foglio 205 p.lle
586,588,621 e 631;
- che, secondo l'attrice, è dunque necessario procedere allo scioglimento EL residua comunione tenendo in considerazione quanto da ciascun condividente già percepito sia in sede di divisione convenzionale sia quale prezzo per le compravendite già effettuate su alcuni immobili originariamente in comunione (docc. 19-22 di parte attrice), al fine di ottenere delle quote complessivamente equilibrate;
- che, inoltre, occorre tenere in considerazione che nell'asse ereditario di vanno NA
ricompresi per collazione anche i beni donati dalla de cuius in favore dei figli ed in particolare, secondo l'attrice, si tratterebbe di: n.8 appartamenti e n.1 magazzino a uso taverna, siti in
Cortona Frazione Camucia Via Flli Cervi n.14, ricadenti nel fabbricato denominato
, esattamente a appartamenti censiti al NCEU di Parte_2 Parte_4
Cortona al fg.205 p.lle 101 sub 3 con diritti sulle aree urbane di cui alle p.lle 101 sub 4 e 101 sub 5),102 sub 11 e 102 sub 14, a Cipolleschi Massimo n.5 appartamenti censiti al NCEU di
Cortona al fg.205 p.lle 102 sub 5, 102 sub 6 con graffata 13 sub 1,102 sub 7 con graffata 103 sub2,102 sub 10,102 sub 13 con graffata 104 sub 1, nonché n.1 magazzino ad uso taverna, con piscina e parco pertinenziali, censiti al NCEU di Cortona al fg.e 104 sub 3,il tutto con diritti sulle aree urbane di cui alle p.lle 407 e 101 sub 9;
- che parimenti vanno attribuiti a tutti i condividenti i frutti maturati dall'apertura EL successione allo scioglimento EL comunione (Cass. n. 13619/2017), con i relativi conguagli.
A tal proposito parte attrice ha allegato che avrebbe gestito in maniera Controparte_1
unilaterale i beni caduti in successione, tanto da aver richiesto ed ottenuto un sequestro giudiziario dei suddetti beni, eseguito il 13.02.2023, e pertanto quest'ultimo dovrebbe essere tenuto al rendiconto ex art. 723 c.c.
- con riferimento ai beni mobili, la parte attrice ha allegato che sono caduti nella successione di i seguenti beni: NA
F) tutti gli arredi e accessori siti negli immobili caduti in successione;
G) le somme presenti sul conto corrente acceso presso banca MPS e intestato alla de cuius, da cui risulta eseguito un prelievo di € 50.000 da parte di successivamente al Controparte_1
decesso del coniuge (doc. 23) e dal quale risulta operato uno svincolo di titoli per il valore di €
91.000 pochi giorni prima del decesso di quest'ultima (doc. 24), somme che parimenti andrebbero imputate alla massa ereditaria.
pagina 7 di 21 Con riferimento alla successione di l'attrice ha dedotto che in data 15.04.2015 si è aperta a Persona_1
Cortona la successione testamentaria di , che aveva nominato erede con testamento del Persona_1
23.03.2010 la nipote premorta al testatore, e la sua famiglia. NA
Di tale successione facevano parte i seguenti beni immobili:
- nel comune di Castiglion Fiorentino: n.5 appartamenti censiti a1 foglio 109 p.lle 144 sub 3,144 sub 4,144 sub 6,144 sub 9,144 sub 10,n.2 locali a uso negozio/laboratorio censiti al foglio 109
p.lle 144 sub 8 e 144 sub 11;nel comune di Lucignano terreno censito al foglio 21 p.lla 86; nel comune di AR EL CH:n.3 appartamenti censiti al foglio 16 p.lle 242 e 266,foglio 14
p.lla 562;n.20 rate di terreno, censite al foglio 15 p.lle 113,150 e 91, al foglio 16 p.lle
120,121,122,1,48,241245,al foglio 17 p.lle 58,e59,al foglio 13 p.lla 40,al foglio 14 p.lle
480366,561,182,205,181e 217;
- in seguito a frazionamento e nuovo accatastamento, i fabbricati di Castiglion Fiorentino venivano censiti come segue: foglio 109 p.lle 144 sub 3, 9, 10, 15 e 16 gli appartamenti, foglio
109 p.lle 144 sub 12, 11 e 14 i negozi-laboratorio; con atto di frazionamento del 07.02.2017 veniva soppressa la p.lla 561 del foglio 14 del NCT di AR EL CH e create le p.lle
589, 590 e 591, quindi soppresse anche le p.lle 589 e 591 con costituzione delle p.lle 592,593 e
594,e 595, 596,597;
- alcuni immobili caduti in successione erano oggetto di compravendita (doc. 30-31), da cui parimenti il , secondo l'attrice, avrebbe percepito somme superiori alla Controparte_1
quota al medesimo spettante, sicché attualmente residua la comunione ereditaria sui seguenti beni immobili:
A) nel comune di Castiglion Fiorentino: n.5 appartamenti censiti al foglio 109 p.lle 144 sub 3,144 sub 9,144 sub 10,144 sub 15 e 144 sub 16, n.3 negozi/laboratori censiti al foglio 109 p.lle 144 sub 11,144 sub 12 e 144 sub 14
B) nel comune di AR EL CH: n.2 appartamenti censiti al foglio 16 p.lle 242
e 266 terreni censiti al foglio 16 p.lle 120,121,122,1,48,241,245, al foglio 17 p.lle 58,e 59, al foglio 14 p.lle 592,181,182,205 e217; nonché sui seguenti beni mobili:
C) fondi comuni contenuti nel conto deposito n. 988 EL , Filiale Controparte_4
di Castiglion Fiorentino n.01160, per un controvalore di € 102.441,98, depositi di denaro nei libretti di risparmio postale n.29097363 e n.38537060 presso l'ufficio postale di Camucia e nei conti correnti bancari n.988 EL filiale di Castiglion Fiorentino, n.91244 EL CP_5
filiale di AR EL CH, per totali € 34.121,42; CP_6
pagina 8 di 21 - anche con riferimento ai suddetti beni, la parte attrice ha lamentato una gestione unilaterale da parte di , di cui ha chiesto il conto ex art. 723 c.c., rivendicando altresì la Controparte_1
restituzione dei frutti spettanti pro quota all'attrice.
Si sono costituiti in giudizio e , contestando la ricostruzione Controparte_1 Controparte_2
dei fatti operata dalla controparte, non opponendosi alla domanda di divisione ma chiedendo la reiezione delle avverse ulteriori richieste e formulando domande riconvenzionali.
Per la posizione di lo stesso ha dedotto: Controparte_1
- di non essersi impossessato di alcuna somma depositata in c/c bancari dei de cuius, avendo invece con i denari in questione provveduto a pagare le imposte di successione ed i debiti ereditari,
- di avere altresì provveduto ad opere di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché di ristrutturazione ed edificazione dei beni caduti in successione, in particolare sul fabbricato sito in via F.lli Cervi n° 14 L/M (F.205 part. 632 sub 4-5-6-7-8-9-10-11-12-13), attualmente in comproprietà fra (quota 4/5) e (quota 1/5), sostenendo spese per € CP_1 Parte_1
237.324,94, nonché sul fabbricato sito in loc. ZZ di Cortona C. S. 276, distinto al F.
106 part. 143 sub 2-3, sostenendo spese per € 13.592,88. Attraverso l'attività gestoria del padre, che ha agito quale mandatario dei figli o comunque secondo negotiorum gestio, il compendio ereditario avrebbe visto incrementare il proprio valore, a vantaggio anche di parte attrice.
ha chiesto dunque il rimborso pro quota delle spese sostenute per Controparte_1
mantenere e aumentare il valore del compendio ereditario;
- che l'attrice avrebbe già goduto del recupero fiscale per € 17.928,00 dal 2011 al 2020 per lavori di ristrutturazione di edifici in comproprietà in Via Fratelli Cervi 12 e 14L/M, totalmente finanziati dal padre;
- di aver agito fino al 2020 di comune accordo tra padre e figli, essendosi poi la parte attrice progressivamente disinteressata alla gestione dei beni ereditari, e di aver sempre corrisposto alla figlia la quota alla medesima spettante dei frutti ricavati dalla gestione del Parte_1
patrimonio immobiliare. In particolare, fino al 2020 il padre aveva ripartito le entrate tra tutti in modo familiare e informale, senza pretendere quietanza, eccependo la prescrizione per gli importi più risalenti, fino al 2012, per i quali non è stata rivenuta documentazione, e documentando di aver versato alla figlia dal 2013 al 2018, per quota parte canoni di locazione, la somma di € 22.520,00 a mezzo assegno bancario (all. 40), nonché a mezzo bonifico la somma di € 21.262,67, per un totale di € 43.782,67 (all. 11);
pagina 9 di 21 - che in ogni caso l'attrice dovrebbe partecipare delle spese necessarie alla gestione delle locazioni con cui parte del patrimonio ereditario è stato messo a rendita, ossia € 1.870,00 per immobili via Fratelli Cervi 14 L/M (All. 12 bis); € 3.762,00 per immobili di via Manzoni (all 12 ter); € 350,00 per immobile ZZ (all 12 quater) complessivamente pari ad € 5.982,00;
- che spetta al padre il rimborso del controvalore dell'attività prestata come tecnico, in qualità di geometra, nella gestione dell'eredità e dei lavori che ne hanno incrementato il valore.
- che parte attrice è debitrice nei confronti del padre per somme che il medesimo ha anticipato per lei a vario titolo (come assicurazione dell'auto EL stessa, l'IMU dovuta sugli immobili in comproprietà), e delle quali ha quindi diritto al rimborso, per complessivi € 8.034,00 (all 14 e
15);
- quanto ai valori mobiliari facenti parte dell'asse ereditario di il convenuto NA
ha rappresentato che non potrebbe ritenersi caduto in successione l'intero Controparte_1
saldo del conto corrente cointestato con la moglie acceso presso MPS, ma solo la metà, e dunque solo € 25.000, e che in ogni caso il conto suddetto era alimentato prevalentemente da denaro del marito, essendo i suoi guadagni maggiori di quelli EL moglie;
non potrebbe altresì essere considerato parte dell'asse ereditario di l'importo di € 91.000 NA
prelevato da un mese prima del decesso EL moglie, sia perché per il 50% Controparte_1
di spettanza esclusiva di , sia perché si tratta di importi che non esistevano Controparte_1
sul conto al momento del decesso e dunque non caduti in successione. Ne consegue, secondo il convenuto, che l'importo entrato in successione è solo quello di € 25.000,00, da cui vanno detratte le spese per la successione di che ammontano ad € 10.722,10, di cui NA
€ 3.580,00 per spese per riunione usufrutto, voltura e imposte (All. 35) ed € 6.500,00 per le esequie;
va altresì detratta l'ulteriore somma di € 3.876,00 per il pagamento delle polizze assicurative degli immobili caduti in successione in comproprietà (fabbricati di Via Manzoni, di via Fratelli Cervi e di loc. ZZ) come risulta dalle relative ricevute di pagamento dal
2011 al 2022 allegate (All. 9), per un totale complessivo di € 14.598,00, da porsi a carico dei coeredi pro quota;
- quanto ai mobili di arredo, ha allegato di aver acquistato personalmente Controparte_1 molti degli arredi presenti negli immobili facenti parte dell'eredità di (cfr. all. NA
16, 17, 18)
Per la posizione di lo stesso ha dedotto: Controparte_2
- di non aver ricevuto alcuna donazione dai genitori, né diretta, né indiretta, avendo acquistato in proprio i beni di cui risulta proprietario esclusivo o nudo proprietario, rilevando altresì che lo pagina 10 di 21 squilibrio tra valori invocato dalla sorella in relazione a quanto già oggetto di divisione parziale sarebbe in realtà in danno di , avendo la sorella ricevuto beni di maggior Controparte_2
valore;
- che l'eventuale differenza di valore attuale tra i beni già oggetto di divisione convenzionale sarebbe da imputarsi ad opere di miglioria effettuate a propria cura e spese sui beni assegnati a lui in via esclusiva.
Con specifico riferimento all'eredità di , i convenuti hanno dedotto che, a seguito degli atti Persona_1
di compravendita stipulati, relativi ad alcuni immobili pervenuti dal de cuius, tutti i coeredi avrebbero ricevuto il relativo prezzo, secondo le rispettive quote, mentre l'importo dei valori mobiliari facenti parte dell'asse, che era di € 136.573,14, era stato utilizzato fino a concorrenza per il pagamento delle spese di successione e per debiti ereditari del de cuius, (doc. da 22 a 25), mentre il residuo è stato impiegato per la ristrutturazione degli immobili di proprietà comune. Per tali lavori di straordinaria manutenzione, ha allegato di aver speso l'importo di € 72.889,60 per gli immobili Controparte_1 censiti al foglio 16, part. 266 del Comune di AR EL CH, ed € 145.554,00 per gli immobili siti in Castiglion Fiorentino, nonché di aver speso per tali interventi somme ulteriori rispetto a quelle presenti nell'asse ereditario pari ad € 98.120,00, con diritto di ottenerne la restituzione pro quota da parte dei coeredi, oltre che del compenso per l'attività gestoria dal medesimo svolta.
Inoltre, ha dedotto che dal c/c 11.000.41 erano state prelevate somme per un totale Controparte_1 di € 122.534,00, utilizzate per la ristrutturazione di un immobile all'isola d'Elba in comproprietà dei soli fratelli con conseguente necessaria imputazione, da parte dei medesimi, del 50% di CP_1
tale somma alla quota ereditaria di ciascun figlio e diritto del padre di prelevare tale importo dalla massa di . Persona_1
Quanto alla riscossione degli affitti del compendio immobiliare ereditato da , i convenuti Persona_1
hanno dedotto che i canoni confluivano nel conto corrente cointestato tra le parti n. 11000.41, dal quale peraltro parte attrice aveva ritirato la somma complessiva di € 27.267,00 (doc. da 28 a 30), da imputare alla propria quota.
Per quanto riguarda gli arredi, i convenuti hanno dedotto che la maggior parte dei mobili era in stato fatiscente ed è stata smaltita, e che i nuovi arredi sono stati acquistati con i denari dell'asse (doc. 27bis)
o da in proprio (doc. 17 e 18). Controparte_1
Infine, i convenuti hanno dedotto di aver sostenuto spese nell'interesse EL massa per la riparazione delle tegole del tetto dell'immobile sito in AR EL CH, via Colle n. 1, danneggiate a seguito di un forte temporale, sostenendo costi per € 480,00.
pagina 11 di 21 A seguito del deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c., è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. al fine di dirimere alcune questioni preliminari relative alla consistenza delle masse ereditarie oggetto EL domanda di divisione nonché per dettare i criteri in base ai quali la causa dovrà ulteriormente essere istruita al fine di pervenire allo scioglimento EL comunione per entrambe le masse.
Con riferimento all'asse ereditario di la parte attrice ha dedotto che dovrebbero NA considerarsi parte dell'asse ereditario materno, per collazione, alcuni beni immobili, donati indirettamente dai genitori ai figli e e cioè, nello specifico: a Parte_1 CP_2
n. 3 appartamenti censiti al NCEU di Cortona al fg.205 p.lle 101 sub 3 con Parte_1
diritti sulle aree urbane di cui alle p.lle 101 sub 4 e 101 sub 5),102 sub 11 e 102 sub 14; a CP_2
n.5 appartamenti censiti al NCEU di Cortona al fg.205 p.lle 102 sub 5, 102 sub 6 con graffata
[...]
13 sub 1,102 sub 7 con graffata 103 sub2,102 sub 10,102 sub 13 con graffata 104 sub 1, nonché n.1 magazzino ad uso taverna, con piscina e parco pertinenziali, censiti al NCEU di Cortona al fg.e 104 sub
3,il tutto con diritti sulle aree urbane di cui alle p.lle 407 e 101 sub 9 (cfr. pag. 11-12 citazione e docc.
14 e 15 di parte attrice).
Il convenuto ha contestato tale circostanza, deducendo di non aver ricevuto Controparte_2 alcuna donazione e di aver “acquistato in proprio gli immobili che la sorella asserisce essergli stati donati, al contrario di quest'ultima che invece ha dichiarato espressamente di aver ricevuto la nuda proprietà di alcuni immobili per donazione indiretta dei genitori, per cui solo essa sarà tenuta alla collazione” (cfr. pag.16 comparsa).
Sul punto, si osserva che la circostanza che i beni sopra indicati siano stati oggetto di donazione indiretta in favore di non è dimostrata ed è anche genericamente allegata, non Controparte_2 essendo indicato neppure l'importo che sarebbe stato corrisposto in favore del fratello per l'acquisto dei suddetti immobili, né quanta parte di tale somma sarebbe pervenuta dalla de cuius e dunque imputabile per collazione al suo asse ereditario (dal momento che la parte attrice afferma che la donazione indiretta in favore dei figli sarebbe pervenuta “dai genitori” e dunque anche dal convenuto CP_1
, cfr. pag. 11 citazione)
[...]
L'onere EL prova, sul punto, grava sulla parte che ha richiesto accertarsi l'esistenza di una donazione indiretta, e dunque sulla parte attrice, non essendo invece onere di parte convenuta CP_2
quello di dimostrare di aver pagato con provvista propria immobili di sua proprietà.
[...]
L'assunto di parte attrice, con riferimento alla posizione di , non può dirsi Controparte_2
dimostrato poiché dagli atti non si desume alcun riscontro obiettivo né argomento di prova che induca a pagina 12 di 21 ritenere che il prezzo (non indicato) dei suddetti immobili sia stato versato dalla de cuius e dunque debba essere per collazione considerato nella formazione dell'asse ereditario di NA
Non era idoneo, sul punto, a supplire alla carenza probatoria riscontrata il cap. 6 di interrogatorio formale articolato dalla parte attrice, stante la genericità delle allegazioni in fatto a supporto EL circostanza e l'assenza di alcun riscontro documentale teso a dimostrare che la provvista per l'acquisto dei suddetti immobili da parte del convenuto provenisse dalla de cuius. Controparte_2
La giurisprudenza di legittimità ha infatti ritenuto che l'interrogatorio formale possa non essere ammesso laddove non ritenuto concludente ai fini EL decisione e dunque meramente defatigatorio
(cfr. Cass. n. 24370/2006: “il giudice del merito, che non è tenuto ad ammettere a valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti ove ritenga sufficientemente istruito il processo, ben può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali insindacabili in cassazione, non ammettere il dedotto interrogatorio formale, quando, alla stregua di tutte le altre risultanze di causa, valuti il medesimo come meramente dilatorio
e defatigatorio”). Inoltre, ha giurisprudenza di merito ha affermato che l'interrogatorio formale va considerato inammissibile ove la parte cui sia stato deferito abbia già escluso chiaramente, con il comportamento processuale tenuto, la sua volontà di ammettere in giudizio la sussistenza di circostanze a sé sfavorevoli e favorevoli, invece, alla controparte (cfr. Corte d'Appello di Venezia, n. 674/2012).
Vanno esclusi, dunque, dall'asse ereditario di i beni immobili che la parte attrice NA
assume essere stati oggetto di donazione indiretta in favore di e indicati a pag. 11 Controparte_2 dell'atto di citazione.
Per converso, va ritenuta operante la collazione, e vanno dunque considerati facenti parte dell'asse ereditario EL de cuius, a fini divisori, gli immobili che per stessa ammissione di parte attrice sono stati a lei donati indirettamente dalla madre ossia quelli indicati a pag. 11 EL NA
citazione: n. 3 appartamenti censiti al NCEU di Cortona al fg.205 p.lle 101 sub 3 con diritti sulle aree urbane di cui alle p.lle 101 sub 4 e 101 sub 5),102 sub 11 e 102 sub 14 (cfr. doc. 14 di parte attrice).
Infatti, a tal proposito va evidenziato che, essendo la stessa parte attrice ad aver affermato che i suddetti immobili sono a lei pervenuti per donazione indiretta e vanno dunque ricompresi per collazione ai sensi dell'art. 746 c.c. entro l'asse ereditario di la circostanza non necessita di ulteriore NA
dimostrazione. La parte attrice, avendo affermato di aver ricevuto i suddetti immobili per donazione indiretta, dovrà dunque imputare il valore che gli stessi avevano, al momento dell'apertura EL successione, alla propria quota ereditaria.
Non può invece operare il meccanismo EL collazione in relazione alle somme che la parte attrice assume essere state prelevate da dai valori mobiliari facenti parte dell'asse sia di Controparte_1
che di (e che il convenuto afferma essere state utilizzate per pagare NA Persona_1
pagina 13 di 21 debiti ereditari e incrementare il patrimonio comune con interventi migliorativi), poiché si evidenzia che non si tratta di donazioni, soggette dunque a collazione, bensì di prelevamenti su beni dell'asse ereditario, da restituire allo stesso nella misura in cui non sia documentato l'utilizzo di tali somme nella gestione del comune patrimonio ereditario.
Va inoltre precisato che, secondo quanto assunto da parte attrice e non contestato da parte convenuta, ai fini del definitivo scioglimento EL comunione dovrà altresì tenersi in considerazione quanto ciascun erede ha già percepito dalla divisione parziale e dalla compravendita di alcuni beni facenti parte delle due masse, ossia di quanto già ricevuto “in acconto” a parziale scioglimento EL comunione ereditaria. Lo scioglimento EL comunione sui restanti beni, per ciascuna delle due masse, dovrà dunque avvenire tenendo in considerazione quanto ciascun coerede ha già ricevuto dallo scioglimento parziale convenzionale EL comunione, in modo tale che, all'esito delle operazioni divisionali, ciascun coerede riceva una quota complessiva di beni pari a quella di sua compartecipazione all'intero asse ereditario di ciascun de cuius.
Tale principio risulta affermato da risalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Qualora la divisione, per volontà delle parti, abbia ad oggetto solo alcuni dei beni del patrimonio comune, ciò che viene attribuito a ciascun partecipante assume la natura di acconto sulla porzione spettante in sede di divisione definitiva, con la conseguenza che tale ultima porzione, salvo patto contrario, va determinata attraverso una valutazione globale di tutti i beni, quelli già divisi e quelli rimasti in comunione, secondo un criterio uniforme e riferito allo stesso momento temporale” (cfr. Cass. Sez. U. n.
1145/1977).
In particolare, occorre verificare se, con le operazioni di scioglimento parziale EL comunione su entrambe le masse già eseguite dai condividenti (con divisione convenzionale e compravendite), ciascuno dei condividenti abbia già conseguito beni o denaro “in acconto” sull'intero asse in misura pari alla propria quota di compartecipazione all'intera eredità (ovvero se con le operazioni di divisione parziale suddette ciascuno dei condividenti abbia ricevuto beni il cui valore, al momento EL divisione parziale, era pari ad 1/3 EL totalità dei beni già divisi) e, in ipotesi negativa, occorre procedere al riequilibrio delle suddette quote tenendo conto, nelle operazioni peritali tese allo scioglimento integrale EL comunione sulle due masse, delle eventuali disparità intervenute in sede di scioglimento parziale EL comunione, compensandole in questa sede.
Con riferimento ai valori mobiliari relativi ad entrambe le masse, si rileva, per l'asse ereditario di
[...]
che deve ritenersi caduto in successione unicamente il 50% degli importi di cui parte Per_2 attrice imputa un indebito prelievo da parte del padre (€ 50.000 prelevati Controparte_1 successivamente al decesso EL madre ed € 91.000 prelevati un mese prima del decesso). Trattandosi
pagina 14 di 21 di conto corrente cointestato, infatti, le suddette somme vanno considerate per il 50% di proprietà di
, e pertanto unicamente il 50% dei suddetti importi può ritenersi di appartenenza Controparte_1
EL de cuius e dunque rientrante nel suo asse ereditario. La quota di proprietà EL de cuius va quindi considerata parte dell'attivo ereditario.
Con riferimento all'asse ereditario di , vanno ritenuti parte dell'asse ereditario, quali poste Persona_1
attive, i valori mobiliari esistenti al momento EL successione.
Quanto agli ulteriori beni mobili facenti parte delle due masse, i mobili che residuino all'attualità (dal momento che, per quanto attiene alla successione di , i convenuti hanno allegato che le Persona_1
suppellettili sono state smaltite perché fatiscenti e gli immobili riarredati, cfr. pag. 24 comparsa) e siano di univoca appartenenza dei de cuius dovranno essere ricompresi nella masse ereditarie di ciascuno ed oggetto di divisione, fatta eccezione per i beni mobili che corredano l'immobile che era la casa familiare dei sig.ri e , poiché soggetti al diritto d'uso del coniuge NA Controparte_1
superstite ex art. 540, co. 2, c.c. in favore di . Controparte_1
In sede di CTU dovrà altresì avvenire la resa dei conti tra coeredi (cfr. Cass. civ. n. 7797/1991, “ In tema di divisione ereditaria, l'art. 723 c.c. prescrive che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, si debbono rendere i conti, ma non stabilisce le modalità del rendiconto, né in particolare impone il ricorso a quelle degli artt. 263 e seguenti, c.p.c., la cui adozione, pertanto, è meramente facoltativa ed affidata alle scelte discrezionali del giudice del merito, il quale può preferire indagini e prove di tipo diverso (nella specie, consulenza tecnica).”, nonché Cass. n. 27591/2024: “L'istituto del rendiconto opera esclusivamente in relazione a determinati, specifici rapporti giuridici, caratterizzati in genere da un'amministrazione di beni altrui, cosicché, fuori di questi casi, la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti c.p.c. è meramente facoltativa e l'ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova;
tale principio vale anche nella divisione ereditaria, perché l'art. 723 c.c. prescrive solo che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, si rendano i conti, senza stabilire le modalità con cui ciò debba avvenire”).
Nello specifico, dovrà tenersi conto nel corso delle operazioni divisionali anche dei debiti ereditari che la parte convenuta ha allegato e documentato in atti di aver pagato, con provvista Controparte_1 prelevata dall'asse dei singoli de cuius fino a concorrenza e, per l'eccedenza, con denaro proprio, come indicate in comparsa di costituzione, dovendosi imputare pro quota a ciascun coerede tali somme.
Dovranno, inoltre, essere computati e considerati i frutti, da dividersi tra tutti i coeredi in misura conforme alla propria quota di partecipazione alla comunione, ed in particolare i canoni di locazione percepiti per gli immobili oggetto di comunione che sono stati dati in godimento a terzi, maturati pagina 15 di 21 durante la comunione ereditaria, che non siano già stati oggetto di documentata distribuzione in favore di tutti i coeredi secondo le rispettive quote di partecipazione alle due masse ereditarie.
Con riferimento alla distribuzione dei frutti, va evidenziato che non può essere accolta l'eccezione di prescrizione in relazione alla percezione, da parte di , dei frutti civili tratti dal Parte_1
compendio ereditario anteriormente al 2012, non potendo considerarsi operante la prescrizione. Va infatti evidenziato, come chiarito dalla Suprema Corte, che “in tema di divisione, con riferimento ai crediti di un comunista nei confronti di un altro, che non siano mai stati oggetto d'accordo, né circa
l'ammontare né circa la data del pagamento, la prescrizione può decorrere soltanto dal momento EL divisione, cioè dal tempo in cui si è reso (o si sarebbe dovuto rendere) il conto, non essendo configurabile, con riguardo a tali crediti, un'inerzia del creditore alla quale possa riconnettersi un effetto estintivo, giacché, è appunto dalla divisione che traggono origine l'obbligo EL resa dei conti, con decorrenza dal momento in cui è sorta la comunione, e l'esigenza dell'imputazione alla quota di ciascun comunista delle somme di cui è debitore verso i condividenti” (cfr. Cass. n. 21906/2021, Cass.
n. 2954/2005; Cass. n. 16700/2015).
Vanno, d'altra parte, considerate e ripartite tra i coeredi in proporzione alle rispettive quote di partecipazione all'eredità, oltre che i debiti ereditari, anche le spese di gestione del patrimonio comune
(per locazioni e manutenzione) allegate e documentate da parte convenuta nei propri scritti difensivi.
Occorre precisare, con riferimento alla documentazione prodotta da parte convenuta a supporto delle proprie allegazioni in punto di spese di gestione, pagamento debiti e migliorie apportate agli immobili comuni, che le contestazioni di parte attrice sull'idoneità di tali documenti ad essere considerati quali giustificativi delle spese di gestione e di miglioria del patrimonio immobiliare (contenute nella prima memoria ex art. 171-ter c.p.c.) non appaiono condivisibili in quanto prive EL necessaria specificità, come evidenziato anche dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 171-ter c.p.c., limitandosi ad una mera negazione dei fatti posti a fondamento delle difese avversarie o ipotizzando, su un piano di mera suggestione, senza documentare o meglio specificare le proprie contestazioni, che i documenti addotti da parte convenuta quale giustificativo di spesa fossero, ad esempio, relativi ad altri lavori, o non pagati con provvista di parte convenuta, o non utilizzabili perché riportanti annotazioni a margine scritte a mano.
Tuttavia, si evidenzia che ciò non assolve all'onere di specifica contestazione dei fatti gravante sulla parte che neghi la corrispondenza al vero delle deduzioni avversarie, che non si risolve in una mera negazione dei fatti e dei documenti posti a fondamento delle argomentazioni EL controparte, bensì in una specifica indicazione di un fatto contrario o logicamente incompatibile (cfr. Cass. n. 29680/2023:
“A fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, il convenuto ha
pagina 16 di 21 l'onere, ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ., di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 cod. proc. civ.”; Cass. n. 21837/2021: “II convenuto, ai sensi dell'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di non contestazione a seguito EL modifica dell'art. 115 cod. proc. civ., a prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti costitutivi del diritto fatto valere specificamente indicati dall'attore a fondamento EL propria domanda;
la conseguenza è che tali fatti debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di risposta, si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare "espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto di citazione", senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti costitutivi e senza che, allo scopo, rilevi la, diversa, contestazione relativa al valore probatorio dei documenti dall'attore allegati alla citazione”).
Con riferimento alle migliorie che il convenuto ha dedotto di aver apportato al Controparte_1
compendio ereditario facente parte di ciascuna massa, in parte utilizzando somme provenienti dall'attivo ereditario ed in parte utilizzando denari propri, si osserva quanto segue.
Come precisato dalla Suprema Corte (Cass. n. 5527/2020) va premesso che le migliorie apportate da uno dei condividenti allo stesso vengono a far parte, per il principio dell'accessione, al bene medesimo, con la conseguenza che di esse deve tenersi conto ai fini EL stima del bene, nonché EL determinazione delle quote e EL liquidazione dei conguagli (cfr. Cass. n. 12345/1991) e “va ribadito che (cfr. Cass. n. 21223/2014), rientrando nella nozione di migliorie EL cosa comune quelle opere che, con trasformazioni o sistemazioni diverse, apportano al bene un aumento di valore, accrescendone il godimento, la produttività e la redditività, senza presentare una propria individualità rispetto alla "res" in cui vanno ad incorporarsi, in relazione a tali interventi il comproprietario che ne sia autore ha titolo per domandare il rimborso solo "pro quota" agli altri condividenti, e non anche
(…) per l'intero” (così Cass. n. 5527/2020).
Il coerede che abbia eseguito delle migliorie sui beni comuni può dunque pretendere, in sede di divisione, quale mandatario o utile gestore degli altri eredi partecipanti alla comunione ereditaria, il rimborso pro quota delle spese sostenute per la cosa comune, esclusa la rivalutazione monetaria, e non già l'applicazione dell'art. 1150 c.c., stando al quale è dovuta un'indennità pari all'aumento di valore EL cosa in conseguenza dei miglioramenti (cfr. Cass. n. 6982/2009, Cass. n. 16206/2013, Cass. n.
5527/2020).
Gli altri eredi saranno dunque tenuti a rimborsare a , in proporzione alle rispettive Controparte_1
quote, le spese documentate per migliorie apportate al patrimonio comune ereditario, di entrambe le pagina 17 di 21 masse, che risultino impiegate dal medesimo in eccedenza rispetto a quanto prelevato a tale scopo delle liquidità delle due masse.
Non risulta dovuto da alcuno dei coeredi, invece, alcun compenso o remunerazione in favore di parte convenuta per l'attività gestoria del patrimonio ereditario effettuata. Infatti, non essendo dimostrato che abbia amministrato il patrimonio ereditario su specifico mandato degli altri coeredi Controparte_1
ed essendo la sua attività gestoria assimilabile alla negotiorum gestio, non spetta in favore del comproprietario gestore una remunerazione per l'attività compiuta, bensì unicamente il diritto al rimborso pro quota da parte dei coeredi delle spese sostenute per la gestione e per le migliorie effettuate e non coperte dalle liquidità presenti nell'attivo ereditario.
Infine, poiché vi è specifica domanda di parte convenuta sul punto, sebbene la questione non attenga strettamente alle operazioni divisionali, va riconosciuto il diritto di ad ottenere Controparte_1
dalla parte attrice il rimborso delle somme pari ad € 3.421,00 versate per il pagamento EL polizza assicurativa dell'auto targata EV334RD di proprietà EL stessa (doc. 15), essendo le contestazioni ritualmente e tempestivamente formulate da parte attrice sul punto generiche e non circostanziate (cfr. pag. 3 prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. di parte attrice) e dunque potendosi ritenere tale circostanza dimostrata ex art. 115 c.p.c.
Non possono effettuarsi analoghe considerazioni per le somme domandate da nei Controparte_1
confronti di parte attrice a titolo di rimborso dell'IMU per un immobile posto nella esclusiva disponibilità dell'attrice e oggetto di contratto di comodato in favore di quest'ultima, per un importo richiesto pari ad € 4.613,38 (cfr. doc. 13 e 14 di parte convenuta). A tal proposito, infatti, va rilevato che il pagamento dell'imposta sull'immobile grava sul proprietario e non sul comodatario e, pertanto, tali somme, relative alle quote di proprietà del convenuto sull'immobile concesso in comodato alla figlia (Cortona, via F.lli Cervi 14 L, distinto al F. 205 part. 632 sub 9, con relativo garage al sub 4), non appaiono ripetibili in favore di da parte di . Controparte_1 Parte_1
Da ultimo, non appare accoglibile la richiesta, formulata nelle conclusioni rassegnate dalla parte convenuta, di imputazione, da parte di , alla propria quota di partecipazione Parte_1 all'eredità di anche delle somme che quest'ultima avrebbe portato in detrazione in NA
relazione a lavori di ristrutturazione degli immobili in comproprietà che sarebbero stati pagati esclusivamente da (cfr. le conclusioni di parte convenuta in epigrafe riportate: Controparte_1
“Voglia altresì tener conto che la sig.ra in ordine ai lavori di Parte_1
ristrutturazione degli edifici in comproprietà che sono stati totalmente finanziati ed eseguiti dal padre, ha conseguito il recupero del 50% delle somme impiegate nelle proprie dichiarazioni dei redditi dal
2011 al 2020 per un totale di € 17.928,00, da imputare alla sua quota in ordine alla successione
pagina 18 di 21 materna”). Ciò per due ordini di motivi: a) perché il recupero fiscale non costituisce né una donazione ascrivibile alla de cuius suscettibile di collazione né un prelievo effettuato dal coerede di somme appartenenti all'asse suscettibile di essere al medesimo asse restituito, b) perché va considerato che, come sopra chiarito, al condividente che abbia effettuato a proprie spese migliorie degli immobili in comproprietà spetta pro quota il rimborso delle suddette spese da parte degli altri condividenti (cui, dunque, legittimamente spetta il recupero fiscale, ove previsto dalla normativa vigente, in considerazione EL dovuta partecipazione alle spese di miglioria che giustificano le suddette detrazioni).
Occorre dunque disporre la rimessione EL causa sul ruolo per l'ulteriore istruzione EL causa, secondo i criteri e i principi sopra indicati, per procedere alla resa dei conti nonché alla stima dei beni per la formazione delle quote per la divisione ereditaria, con riferimento a ciascuna massa, stima che a norma dell'art. 726 c.c. deve farsi con riferimento allo stato e valore venale dei beni EL massa al tempo EL divisione (cfr. Cass. n. 31125/2023, Cass. n. 739/1977).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, parzialmente pronunciando, così provvede:
- dichiara aperta la successione ab intestato di nata ad [...] il [...] e NA
deceduta ad Arezzo il 03.01.2011;
- dichiara che eredi legittimi di sono i figli e NA Parte_1 CP_2
nonché il marito , nella misura di 1/3 ciascuno ex art. 566 e 581 c.c.;
[...] Controparte_1
- dichiara aperta la successione testamentaria di , nato a [...] il Persona_1
02.02.1931 e deceduto in Cortona il 15.04.2015
- dichiara che eredi di sono , e Persona_1 Parte_1 Controparte_2 CP_1
, nella misura di 1/3 ciascuno;
[...]
- accerta e dichiara che è tenuta, per collazione, a restituire alla massa Parte_1 ereditaria di o imputare alla propria quota l'equivalente del valore al momento NA dell'apertura EL successione di dei seguenti beni: n. 3 appartamenti censiti al NA
NCEU di Cortona al fg.205 p.lle 101 sub 3 con diritti sulle aree urbane di cui alle p.lle 101 sub 4 e 101 sub 5),102 sub 11 e 102 sub 14 (cfr. doc. 14 di parte attrice), che la medesima assume di aver ricevuto per donazione indiretta dalla madre;
- respinge la domanda di parte attrice tesa all'accertamento di una donazione indiretta nei confronti di e la conseguente collazione dei seguenti beni: n.5 appartamenti censiti al NCEU Controparte_2
di Cortona al fg.205 p.lle 102 sub 5, 102 sub 6 con graffata 13 sub 1,102 sub 7 con graffata 103 sub2,102 sub 10,102 sub 13 con graffata 104 sub 1, nonché n.1 magazzino ad uso taverna, con piscina pagina 19 di 21 e parco pertinenziali, censiti al NCEU di Cortona al fg.e 104 sub 3,il tutto con diritti sulle aree urbane di cui alle p.lle 407 e 101 sub 9;
- accerta e dichiara che tutti gli arredi e gli accessori siti negli immobili caduti in successione che siano di univoca appartenenza dei de cuius fanno parte di ciascun asse ereditario, fatta eccezione per i beni mobili che corredano l'immobile che era la casa familiare dei sig.ri e NA CP_1
, poiché soggetti al diritto d'uso del coniuge superstite ex art. 540, co. 2, c.c. in favore di
[...]
; Controparte_1
- accerta e dichiara che il 50% delle somme presenti sul conto corrente acceso presso banca MPS e cointestato tra la de cuius e il marito , è di spettanza di NA Controparte_1 quest'ultimo in ragione EL cointestazione e non rientra nell'asse ereditario EL de cuius;
- accerta e dichiara che, in ragione EL cointestazione di cui al punto precedente, il 50% degli importi di cui parte attrice imputa un prelievo da parte del padre (€ 50.000 prelevati Controparte_1 successivamente al decesso EL madre ed € 91.000 prelevati un mese prima del decesso), vanno considerati di spettanza EL de cuius e quindi parte dell'asse ereditario di NA
- accerta e dichiara che è tenuta a restituire a la somma di Parte_1 Controparte_1
€ 3.421,00 per il pagamento EL polizza assicurativa dell'auto targata EV334RD di proprietà EL medesima;
- respinge la domanda di nei confronti di tesa ad ottenere Controparte_1 Parte_1 il pagamento EL somma € 4.613,38 a titolo di rimborso dell'IMU per un immobile posto nella esclusiva disponibilità dell'attrice e oggetto di contratto di comodato in favore di quest'ultima
(Cortona, via F.lli Cervi 14 L, distinto al F. 205 part. 632 sub 9, con relativo garage al sub 4);
- respinge la domanda di parte convenuta tesa ad ottenere l'imputazione, da parte di Parte_1
, alla propria quota di partecipazione all'eredità di anche delle somme che
[...] NA quest'ultima avrebbe portato in detrazione in relazione a lavori di ristrutturazione degli immobili in comproprietà che sarebbero stati pagati esclusivamente da;
Controparte_1
- accerta e dichiara che ciascun coerede ha diritto alla percezione dei frutti ricavati dagli immobili oggetto EL comunione, fin dall'apertura di ciascuna successione, in proporzione pari alla propria quota di 1/3, con diritto di ciascun coerede ad ottenere quanto non sia già stato oggetto di documentata distribuzione dall'apertura delle due successioni e conseguente obbligo del coerede che abbia eventualmente ricevuto somme maggiori rispetto alla quota di sua spettanza di versare agli altri coeredi l'eccedenza;
- accerta e dichiara che ciascun coerede è tenuto a partecipare ai debiti ereditari e alle spese di gestione e amministrazione del compendio ereditario, nonché quelle necessarie alla percezione dei frutti civili,
pagina 20 di 21 in proporzione alla propria quota di partecipazione alla comunione, con diritto del coerede che abbia sostenuto spese e pagato debiti ereditari in misura maggiore EL propria quota ad ottenere dagli altri coeredi il rimborso pro quota dell'eccedenza;
- accerta e dichiara che gli altri eredi sono tenuti a rimborsare a , in proporzione alle Controparte_1
rispettive quote, le spese documentate in atti per migliorie apportate al patrimonio comune ereditario, di entrambe le masse, che risultino impiegate dal medesimo in eccedenza rispetto a quanto prelevato a tale scopo delle liquidità esistenti nelle due masse;
- preso atto del parziale scioglimento EL comunione ereditaria in morte di e EL NA
comunione ereditaria in morte di a mezzo di divisione convenzionale parziale e atti di Persona_1
compravendita, come documentati in atti, rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza per le operazioni di CTU finalizzate alla resa dei conti tra coeredi e alla formazione di progetti di divisione tesi allo scioglimento, con riferimento all'asse ereditario sia di NA
che di , EL comunione ereditaria residua, sui beni immobili e mobili ancora in Persona_1
comunione, secondo i sopra menzionati criteri.
Arezzo, 13 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
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