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Sentenza 20 marzo 2024
Sentenza 20 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/03/2024, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data 20 marzo 2024 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 4343/2022 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il Parte_1
07/04/1960, C.F. , elettivamente domiciliato in Messina, C.F._1
Via XXVII Luglio 34 is. 195, presso lo studio dell'Avv. MICALI FRANCESCO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, CP_1
anche disgiuntamente, dagli Avv.ti VESTINI RENATO e MONORITI
ANTONELLO, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell' Controparte_2
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a provvedimento di indebito.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 07/12/2022 adiva codesto Parte_1
Giudice del Lavoro premettendo di essere titolare della prestazione CAT. IO n.
15048601. Lamentava che l' , con nota del 13.04.2015, gli aveva comunicato CP_1
la riliquidazione della suddetta prestazione, con decorrenza dal 1° ottobre 2013, per un importo lordo complessivo di €. 15.947,11 ma, tuttavia, corrispondeva soltanto il minor importo di €. 10.253,49, avendo trattenuto l'importo di €.
3.062,94 per asserite “trattenute IRPEF, ONPI e sindacali” e di €. 2.630,68 per pretesi indebiti non meglio specificati. Rilevava che inutile era stato il successivo ricorso amministrativo.
L'odierno ricorrente, quindi, aveva depositato il ricorso per cui è causa contestando l'illegittimità del provvedimento, la carenza di motivazione dello stesso, l'erroneità del calcolo dell'indebito, la violazione del limite del quinto pignorabile, e facendo valere la propria buona fede quale percettore della provvidenza quand'anche erroneamente erogata dall'Ente. Chiedeva, pertanto,
l'annullamento del provvedimento di indebito impugnato, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_
L' si costituiva con memoria depositata in data 26.01.2023 eccependo, in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'adito giudice, e contestando nel merito la fondatezza della domanda, della quale chiedeva il rigetto con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente. La stessa veniva assegnata allo scrivente giusto provvedimento con il quale questo giudice ha preso servizio presso questo Ufficio in data 30 novembre 2022 ed il D.P. n. 50 del 2022.
All'udienza odierna la causa veniva decisa.
In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte ricorrente. La stessa è infondata ed è da dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario. Ed invero, come da orientamento ormai consolidato del giudice di legittimità, va rilevato che nelle controversie tra sostituto d'imposta e sostituito, la materia del contendere non è costituita dalla sussistenza e/o dal contenuto dell'obbligo di effettuare la ritenuta (an e quantum), che sono questioni che attengono al rapporto tributario tra sostituto ed ER (e che certamente rientrano nella competenza del giudice tributario). Le questioni relative all'indebito pagamento dei tributi (rectius: versamento della ritenuta) o all'omesso pagamento, seguono la regola generale della devoluzione al giudice
2 tributario attraverso l'impugnazione dell'atto (espresso o presunto) che segue la richiesta del rimborso o dell'atto impositivo con il quale viene fatta valere la pretesa tributaria rimasta insoddisfatta. Ciò che è oggetto di lite nel rapporto tra sostituto e sostituito, è il legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa, che il sostituto esercita nei confronti del sostituito nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, quindi di competenza del giudice ordinario.
Il fatto che il diritto alla rivalsa sia previsto da una norma tributaria non trasforma il rapporto tra soggetti privati in un rapporto tributario, di tipo pubblicistico, che implica invece l'esercizio del potere impositivo nell'ambito di un rapporto sussumibile allo schema potestà-soggezione (ex plurimis Cass. SU nn.
15032 e 26820 del 2009, 8312 del 2010, 2064 del 2011, 19289 del 2012, 14309 del 2013).
Quanto al merito, chiede accertarsi il proprio diritto a Parte_1
percepire per intero la prestazione di cui è titolare, avversando la trattenuta operata dall' con il provvedimento di indebito impugnato. CP_1
Occorre precisare che il Giudice ordinario, quale Giudice dei diritti, non è investito di questioni concernenti la regolarità formale del procedimento amministrativo, dovendo conoscere incidentalmente l'atto amministrativo ed eventualmente disapplicarlo ove sia ritenuto lesivo di diritti. Non possono essere, pertanto, esaminati in questa sede doglianze relative a presunti vizi attinenti la regolarità del procedimento amministrativo.
In ogni caso il provvedimento di riliquidazione appare in parte congruamente motivato ed in parte generico.
In particolare, quanto alla trattenuta di euro 2.630,68, la stessa sarebbe dovuta, secondo quanto sostenuto da parte resistente, al recupero dell'indebito scaturito dal fatto che, nelle more della liquidazione dell'AOI su dispositivo del decreto di omologa 1/2014 il ricorrente avrebbe percepito la e l'indennità di mobilità CP_3
incumulabile ed incompatibile con l'AOI e che lo stesso avrebbe presentato opzione tra AOI ed indennità optando per l'assegno. CP_3
Tuttavia, l'ente non produce alcun documento a supporto di ciò, se non una comunicazione interna all'ufficio che non risulta essere mai stata comunicata
3 all'odierno ricorrente;
pertanto, sul punto, la richiesta di restituzione appare generica.
Venendo alla seconda posta di indebito, la stessa appare riferibile a trattenute fiscali che l' è obbligato ad effettuare quale sostituto d'imposta. Controparte_4
Le argomentazioni difensive ex adverso spiegate non appaiono sufficienti a ritenere errato il conteggio operato dall' ai fini della determinazione della CP_1
misura di tali trattenute, ed inconferente è il generico richiamo alla giurisprudenza su principio di cassa e principio di competenza, dal momento che, proprio nella comunicazione di liquidazione, appare sdoppiata la ritenuta fiscale in euro
2.196,29 per gli arretrati imponibili corrisposti negli anni precedenti, ed euro
866,43 per gli arretrati imponibili corrisposti (non negli anni precedenti).
Infine, la trattenuta per indebito (non essendo tali le ritenute fiscali, da operarsi per legge da parte del sostituto d'imposta) appare di gran lunga inferiore al quinto della prestazione liquidata, ove considerata nel montante complessivo, comprensivo degli arretrati.
La domanda è, pertanto, solo parzialmente fondata.
Atteso l'esito della lite appare equo compensare integralmente le spese di lite.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da
[...]
CP_ con ricorso depositato in data 07/12/2022 nei confronti dell' Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- In parziale accoglimento del ricorso condanna l' alla restituzione, in favore CP_1 del ricorrente, della somma trattenuta a titolo di indebito pari ad €. 2.630,68;
- Rigetta le ulteriori domande.
- Compensa integralmente fra le parti le spese di causa.
Manda alla cancelleria per quanto di sua competenza.
Patti, 20 marzo 2024 Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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