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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/07/2025, n. 1445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1445 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4042 R.G.A.C. per l'anno 2024
TRA
(C.F. ) (C.F. ed Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Catanzaro alla via XX Settembre n. 62 presso lo studio dell'Avv. Giancarlo
Pitaro (c.f. ), che li rappresenta e difende giusta procura in atti - pec: C.F._3
Email_1
Parte attrice
CONTRO
(c.f. ), in proprio e nella sua qualità di Amministratore Controparte_1 C.F._4
Unico e Socio Unico della Controparte_2
-convenuto contumace-
Nonché
(c.f. corrente in Catanzaro alla Via Millelli n. 12, 88100) in Controparte_2 P.IVA_1 persona del l.r.p.t. sig. c.f. ) Controparte_1 C.F._4
-convenuto contumace-
Oggetto: ripetizione di indebito.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I coniugi e dierni ricorrenti, hanno riferito di essere stati convinti Parte_3 Parte_2 da presentatosi nella sua qualità di Amministratore e socio unico della Controparte_1 [...]
ad acquistare dei prodotti finanziari. Controparte_2
Hanno, pertanto corrisposto l'importo totale di € 60.000,00: più precisamente € 50.000,00 da parte di ed 10.000,00 da parte di anno aggiunto che nonostante reiterati Parte_3 Parte_2 solleciti non hanno ottenuto alcuna notizia sull'investimento operato né alcuna restituzione delle predette somme.
Hanno chiesto, pertanto, di 1) accertare e dichiarare il sig. la Controparte_1 CP_2 in persona del l.r.p.t., responsabile della mancata restituzione in capo ai ricorrenti dell'indebito oggettivo ricevuto per un totale di euro 60.000,00 e per l'effetto condannare il sig. CP_1
in proprio e in qualità di Amministratore e Socio Unico della e la
[...] CP_2 CP_2
[...
in persona del l.r.p.t., in via solidale (e in via di subordine pro quota) al pagamento di euro
60.000,00 nei confronti dei ricorrenti, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
2) in via di subordinata, accertare e dichiarare il sig. la Controparte_1 CP_2 in persona del l.r.p.t., responsabile della mancata restituzione in capo agli attori dell'arricchimento senza giusta causa ricevuto per un totale di euro 60.000,00 e per l'effetto condannare il sig. in proprio e in qualità di Amministratore e Socio Unico della e la Controparte_1 CP_2
in persona del l.r.p.t., in via solidale (e in via di subordine pro quota) al pagamento di CP_2 euro 60.000,00 in capo ai coniugi ricorrenti, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
1.1 Sia pur regolarmente evocati in giudizio i due resistenti non si sono costituiti.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata quindi rinviata all'odierna udienza – sostituita con il deposito di note scritte - per la decisione.
2. In atti risultano depositati: bonifico del 12.5.2023 di € 40.000,00 ordinato da in Parte_3 favore di NE TE (D. Masciari) (causale: acquisto quote); bonifico del 22.5.2023 di € 10.000,00 ordinato da in favore di NE TE (D. Masciari) (Causale codice:1126); bonifico Parte_3 del 19.6.2023 di € 5.000,00 ordinato da favore di (causale: Parte_2 Controparte_1 acquisto quote); bonifico del 23.6.2023 di € 5.000,00 ordinato da favore di Parte_2 CP_1
(causale: acquisto quote).
[...]
3. Pertanto, non si ritiene che sia stata raggiunta la prova che le parti abbiano stipulato un contratto di vendita di prodotti finanziari. La stessa parte ricorrente è del tutto vaga sul punto già in sede allegatoria (riferisce di “un non meglio precisato acquisto di prodotto finanziario”); le causali dei bonifici, poi, indicano genericamente il sintagma “acquisto quote”.
4. La datio di denaro, pertanto, risulta priva di titolo. In questo caso onere di parte ricorrente è semplicemente quello di allegare l'inesistenza del titolo mentre è onere del convenuto quello di dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento (cfr Tribunale di Milano n. 5797 del 1 luglio
2022).
4.1 Nel caso di specie parte convenuta, rimasta contumace, non ha assolto tale onere.
5. Pertanto risulta fondata la domanda di restituzione di € 50.000,00 da parte della a CP_2 favore di e la domanda di restituzione di € 10.000,00 da parte di Parte_3 CP_1
a favore di
[...] Parte_2
In difetto di prova di mala fede dell'accipiens, vanno riconosciuti gli interessi legali dal dì della domanda, laddove “il termine "domanda" di cui all'art. 2033 c.c. esser inteso come riferito non esclusivamente alla domanda giudiziale ma, anche, agli atti stragiudiziali di cui all'art. 1219 c.c.”
(Cass SSUU 15895/2019). Nel caso di specie essi decorrono dal 8.7.2024 per (vedi pec alla Pt_3
), mentre - per dalla domanda giudiziale, in quanto ha inviato una lettera di messa CP_2 Pt_2 in mora non a bensì alla . Infine, in assenza di prova (anche presuntiva) del CP_1 CP_2 maggior danno subito, va rigettata la richiesta di pagamento della svalutazione monetaria (Cass n.
17572/2023).
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 in base alla somma effettivamente riconosciuta applicando i minimi tariffari stante la scarsa complessità della lite ed escludendo la fase istruttoria assente nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Accoglie la domanda di ripetizione di indebito proposta da parte ricorrente e per l'effetto:
Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione Controparte_2 dell'importo di € 40.000,00 - oltre interessi legali decorrenti dal 8.7.2024 - in favore di
[...]
, oltre alle spese legali quantificate in complessivi € 5.003,00 di cui € 786,00 per spese ed Parte_3
€ 4.217,00 per onorari;
Condanna , alla restituzione dell'importo di € 10.000,00 - oltre interessi legali Controparte_1 decorrenti dalla data della domanda giudiziale - in favore di ltre alle spese legali Parte_2 quantificate in complessive € 1.700,00.
Catanzaro, lì 01.07.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della
Giudice Onorario dott. Vitullio Marzullo, all'esito di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 4042 R.G.A.C. per l'anno 2024
TRA
(C.F. ) (C.F. ed Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliati in Catanzaro alla via XX Settembre n. 62 presso lo studio dell'Avv. Giancarlo
Pitaro (c.f. ), che li rappresenta e difende giusta procura in atti - pec: C.F._3
Email_1
Parte attrice
CONTRO
(c.f. ), in proprio e nella sua qualità di Amministratore Controparte_1 C.F._4
Unico e Socio Unico della Controparte_2
-convenuto contumace-
Nonché
(c.f. corrente in Catanzaro alla Via Millelli n. 12, 88100) in Controparte_2 P.IVA_1 persona del l.r.p.t. sig. c.f. ) Controparte_1 C.F._4
-convenuto contumace-
Oggetto: ripetizione di indebito.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I coniugi e dierni ricorrenti, hanno riferito di essere stati convinti Parte_3 Parte_2 da presentatosi nella sua qualità di Amministratore e socio unico della Controparte_1 [...]
ad acquistare dei prodotti finanziari. Controparte_2
Hanno, pertanto corrisposto l'importo totale di € 60.000,00: più precisamente € 50.000,00 da parte di ed 10.000,00 da parte di anno aggiunto che nonostante reiterati Parte_3 Parte_2 solleciti non hanno ottenuto alcuna notizia sull'investimento operato né alcuna restituzione delle predette somme.
Hanno chiesto, pertanto, di 1) accertare e dichiarare il sig. la Controparte_1 CP_2 in persona del l.r.p.t., responsabile della mancata restituzione in capo ai ricorrenti dell'indebito oggettivo ricevuto per un totale di euro 60.000,00 e per l'effetto condannare il sig. CP_1
in proprio e in qualità di Amministratore e Socio Unico della e la
[...] CP_2 CP_2
[...
in persona del l.r.p.t., in via solidale (e in via di subordine pro quota) al pagamento di euro
60.000,00 nei confronti dei ricorrenti, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
2) in via di subordinata, accertare e dichiarare il sig. la Controparte_1 CP_2 in persona del l.r.p.t., responsabile della mancata restituzione in capo agli attori dell'arricchimento senza giusta causa ricevuto per un totale di euro 60.000,00 e per l'effetto condannare il sig. in proprio e in qualità di Amministratore e Socio Unico della e la Controparte_1 CP_2
in persona del l.r.p.t., in via solidale (e in via di subordine pro quota) al pagamento di CP_2 euro 60.000,00 in capo ai coniugi ricorrenti, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
1.1 Sia pur regolarmente evocati in giudizio i due resistenti non si sono costituiti.
In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata quindi rinviata all'odierna udienza – sostituita con il deposito di note scritte - per la decisione.
2. In atti risultano depositati: bonifico del 12.5.2023 di € 40.000,00 ordinato da in Parte_3 favore di NE TE (D. Masciari) (causale: acquisto quote); bonifico del 22.5.2023 di € 10.000,00 ordinato da in favore di NE TE (D. Masciari) (Causale codice:1126); bonifico Parte_3 del 19.6.2023 di € 5.000,00 ordinato da favore di (causale: Parte_2 Controparte_1 acquisto quote); bonifico del 23.6.2023 di € 5.000,00 ordinato da favore di Parte_2 CP_1
(causale: acquisto quote).
[...]
3. Pertanto, non si ritiene che sia stata raggiunta la prova che le parti abbiano stipulato un contratto di vendita di prodotti finanziari. La stessa parte ricorrente è del tutto vaga sul punto già in sede allegatoria (riferisce di “un non meglio precisato acquisto di prodotto finanziario”); le causali dei bonifici, poi, indicano genericamente il sintagma “acquisto quote”.
4. La datio di denaro, pertanto, risulta priva di titolo. In questo caso onere di parte ricorrente è semplicemente quello di allegare l'inesistenza del titolo mentre è onere del convenuto quello di dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento (cfr Tribunale di Milano n. 5797 del 1 luglio
2022).
4.1 Nel caso di specie parte convenuta, rimasta contumace, non ha assolto tale onere.
5. Pertanto risulta fondata la domanda di restituzione di € 50.000,00 da parte della a CP_2 favore di e la domanda di restituzione di € 10.000,00 da parte di Parte_3 CP_1
a favore di
[...] Parte_2
In difetto di prova di mala fede dell'accipiens, vanno riconosciuti gli interessi legali dal dì della domanda, laddove “il termine "domanda" di cui all'art. 2033 c.c. esser inteso come riferito non esclusivamente alla domanda giudiziale ma, anche, agli atti stragiudiziali di cui all'art. 1219 c.c.”
(Cass SSUU 15895/2019). Nel caso di specie essi decorrono dal 8.7.2024 per (vedi pec alla Pt_3
), mentre - per dalla domanda giudiziale, in quanto ha inviato una lettera di messa CP_2 Pt_2 in mora non a bensì alla . Infine, in assenza di prova (anche presuntiva) del CP_1 CP_2 maggior danno subito, va rigettata la richiesta di pagamento della svalutazione monetaria (Cass n.
17572/2023).
6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, avuto riguardo al
D.M. 10 marzo 2014 n. 55 in base alla somma effettivamente riconosciuta applicando i minimi tariffari stante la scarsa complessità della lite ed escludendo la fase istruttoria assente nel caso di specie.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Accoglie la domanda di ripetizione di indebito proposta da parte ricorrente e per l'effetto:
Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., alla restituzione Controparte_2 dell'importo di € 40.000,00 - oltre interessi legali decorrenti dal 8.7.2024 - in favore di
[...]
, oltre alle spese legali quantificate in complessivi € 5.003,00 di cui € 786,00 per spese ed Parte_3
€ 4.217,00 per onorari;
Condanna , alla restituzione dell'importo di € 10.000,00 - oltre interessi legali Controparte_1 decorrenti dalla data della domanda giudiziale - in favore di ltre alle spese legali Parte_2 quantificate in complessive € 1.700,00.
Catanzaro, lì 01.07.2025
Il Giudice Onorario
dott. Vitullio Marzullo