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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/11/2024, n. 9651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9651 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
1
RG. 23745/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott. Immacolata Cozzolino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23745/2024 del Ruolo Generale, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 10.9.2024, avente ad oggetto: Ricorso per l'assegnazione di quota di pensione, ai sensi dell'art. 12 l.898/1970, confluito nell'art. 473 bis n. 37 c.c. (Pagamento diretto del terzo) vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Fabio Aloia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nato a [...] l'[...] CP
RESISTENTE contumace NONCHE'
n. q. di Controparte_2 [...]
all'ex in persona del Presidente p.t, rappresentata e difesa come in CP_3 CP_4 atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 12 bis L. 898/1970,- /art. 473 bis n. 37 cc- la IGn. Parte_1
esponeva:
[...]
A) in data 13/giugno/1979 in Napoli i Sigg.ri e il IG. Parte_1 CP contraevano matrimonio;
B) a seguito di vicende che avevano reso intollerabile la convivenza, la IG.ra
, proponeva ricorso per separazione giudiziale al Tribunale di Parte_1
Napoli, che si concludeva con sentenza depositata in data 30.6.2003 che si allega al presente ricorso. Per effetto della separazione alla ricorrente IG.ra veniva Parte_1 riconosciuto un assegno di mantenimento di euro 250,00;
C) successivamente, le parti adivano nuovamente le autorità giudiziali e con sentenza
n.ro 4430/2013 del 5.4.2013 il Tribunale di Napoli pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 13/giugno/1979;
D) che detto provvedimento giudiziale, che richiamava quanto già precedentemente previsto con sentenza di separazione giudiziale, statuiva l'obbligo del IG. di CP versare la somma di euro 250,00 mensili, oltre adeguamento Istat, quale assegno divorzile a favore della IG.ra ; Parte_1 E) e' il caso di precisare che la IG.ra , è affetta da gravi patologie, che le Parte_1 hanno determinato un'invalidità pari al 100%, come riconosciuta dal Tribunale di
Napoli sez. Lavoro e Previdenza, con omologa del 20.12.2022 emessa dal dott. Per_1
1 2
(…) Ebbene è il caso di precisare che la IG.ra successivamente alla pronuncia Parte_1 della sentenza di divorzio non ha contratto nuove nozze;
ha contratto matrimonio con il IG. in data 13/giugno/1979. Assunto come dies a quo il giorno del CP matrimonio, dalla lettura della busta paga del IG. riferita all'ottobre 2018, si CP evince, che lo stesso veniva assunto in data 3/4/1980. Per l'effetto, quindi, nell'arco temporale che va dal 3.4.1980 ovvero dalla data di assunzione del IG. presso il Comune di Napoli, e la data di pronuncia della CP sentenza di divorzio, avvenuta in data 5.4.2013 la IG.ra , coerentemente a Parte_1 quanto disposto dalla legge richiamata, ha maturato il riconoscimento e la consequenziale attribuzione nella misura del 40% del T.F.S maturato dall'odierno convenuto. (…) Occorre precisare inoltre, al fine di una quantificazione certa della richiesta che la percentuale spettante all'ex coniuge secondo quanto stabilito dall'art. 12 bis, comma 2,
l.n. 898/1970, è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
ne consegue che, alla luce del primo e del secondo comma dell'articolo in esame, occorre dividere l'indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro e moltiplicare il risultato ottenuto per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro e quello matrimoniale sono coincisi, calcolando successivamente il 40 per cento su tale importo.
Nel caso di specie risulta quindi documentalmente provata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 12 bis L. Div.: invero la ricorrente è titolare dell'assegno divorzile in forza della sentenza n.ro 4430/2013 del 5.4.2013 del Tribunale di Napoli e non ha contratto nuove nozze (cfr. certificato di Stato libero in atti).
Il IG. a far data dal 3.4.1980 è stato impiegato presso il Comune di Napoli CP con mansioni di giardiniere. Da informazioni assunte, il IG. , nell'aprile 2022 è CP stato collocato a riposo, e nel giugno 2023 invece ha già percepito la metà del T.F.S. maturato per gli anni di servizio. CP_ La IG.ra diffidava in data 23.10.2023, il comune di Napoli nonché l' Parte_1 per ottenere il decreto di liquidazione del T.F.S. Tuttavia, la ricorrente, aveva riscontro solo dal Comune di Napoli che confermava quanto appreso, ovvero che nell'aprile 2022 il IG. veniva collocato a riposo. CP
Tanto premesso quindi, si ha : 1) che la IG.ra non ha mai contratto nuove Parte_1 nozze dalla pronuncia del divorzio avvenuta in data 05/04/20213. 2) che il 1/Aprile/2022 il rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Napoli intercorrente tra il IG. CP
e il suddetto comune cessava e nel giugno 2023 veniva liquidata la prima quota del T.F.S.; 3) che considerata la durata del rapporto coniugale tra l'odierno istante ed il coniuge obbligato convenuto di complessivi anni 33, tutti coincidenti con il rapporto di lavoro subordinato tra il medesimo Sig. e il comune di Napoli, l'istante ha diritto CP alla corresponsione di una quota di T.F.S., pari al 40% dell'indennità maturata dall'altro coniuge nel suddetto periodo. 4) che considerata la condotta assunta dal IG.
nel giudizio recante r.g. 228/2018, ricorrono i presupposti, per disporre il CP sequestro conservativo della seconda quota di T.F.S. che sarà corrisposta al IG. CP nel giugno del 2024, e/o alternativamente, disporre inaudita altera parte, provvedimento esecutivo utile alla IG.ra per poter ottenere quanto a lei spettante. Ed invero Parte_1 sul fumus boni iuris, si precisa nuovamente che la ricorrente in osservanza alla legge artt. 12-bis l. n. 898/1970 non ha contratto nuove nozze, è di stato libero, e la sentenza di divorzio nr.o 4430/2013 del 5.4.2013 dispone di assegno di mantenimento a suo favore di importo pari ad euro 250,00. Sul periculum in mora, vi è il fondato timore della ricorrente, che la sua principale garanzia del credito, ovvero la seconda Tranches del
T.F.S possa essere perduta. Al contempo si rileva infine, che sussistono i presupposti per
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la concessione della tutela richiesta nelle forme del decreto inaudita altera parte. Nella fattispecie, infatti, la preventiva convocazione del IG. , potrebbe pregiudicare CP l'attuazione del provvedimento richiesto. Ha chiesto: con decreto da pronunciarsi inaudita altera parte, il diritto a percepire dal
Sig. la percentuale del 40% del Tfs maturato nel periodo di durata del matrimonio CP tra le parti e percepito dal Sig. a seguito della cessazione del rapporto di lavoro CP subordinato (13/giugno/1979 – 5/aprile/2013); in via subordinata, disporre sequestro CP_ conservativo all' nella misura del 40% del T.F.S.spettante alla IG.ra per Parte_1
i motivi esposti in narrativa.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo, il resistente restava contumace.
L' si costituiva e deduceva: CP_2
In via principale e preliminare si eccepisce l'improponibilità ed improcedibilità del ricorso in quanto non preceduto da specifica domanda amministrativa. Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'articolo 443 c.p.c. “la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”. Infatti, come è noto, è principio ordinamentale quello che prevede l'obbligo di compulsare il debitore pubblica amministrazione con una istanza amministrativa volta a raggiungere la tutela di un bene/interesse che solo in via secondaria ed eventuale deve essere azionato innanzi all'Autorità Giudiziaria. (…) Ebbene, nel caso di specie manca la domanda amministrativa telematica ed il successivo ricorso amministrativo. Infatti, si ricorda che con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, seguita dalle determinazioni di CP_ attuazione del Presidente dell' n.75 del 30 luglio 2010 e n. 277 del 24 giugno 2011, le istanze amministrative all'Istituto possono essere presentate mediante i seguenti canali: -WEB servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN- SPID- CIE- CNS attraverso il portale ufficiale dell' ; - Patronati - Contact Center CP_2
Integrato attraverso il numero verde 803164. Ebbene, nel caso in esame non risulta che la ricorrente abbia fatto formale richiesta CP_ all' di pagamento della quota di TFS spettante all'ex coniuge, a titolo di assegno di mantenimento liquidato in sede di separazione e di divorzio. Né può essere presa in considerazione la “diffida” inviata dall'avvocato della ricorrente in data 23.10.2023, siccome del tutto irrituale. CP_ Quanto al merito della pretesa l' non può che rimettersi alle statuizioni del Tribunale, essendo del tutto estraneo ai rapporti tra i due ex coniugi, ma deve rilevare che al IG. è stato legittimamente liquidato il TFS in una unica rata il primo CP giugno 2023, per complessivi €.43.961,46, per cui non vi sono altre somme da erogare a tale titolo. Il IG. , comunque, è titolare di pensione categoria VOCPDEL n. CP 216510510351064 da aprile 2022, regolarmente erogata dall' Napoli Vomero. CP_2
Circa le spese del presente giudizio di chiede la compensazione considerata la sostanziale posizione di terzo dell' . CP_2
All'esito dell'udienza cartolare del 10.9.2024, sulle note di udienza, il Tribunale riservava la decisione.
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Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di contraddittorio proposta dall' CP_2 sul presupposto della propria carenza di legittimazione passiva. Ed invero, secondo l'orientamento del tutto pacifico della Suprema Corte condiviso dal Collegio, la controversia tra gli ex coniugi deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta.
Ne consegue la ritualità della vocatio in ius nei confronti dell'ente pensionistico. Così come non è fondata l'eccezione di improponibilità della domanda proposta dalla ricorrente che, contrariamente a quanto asserito dall'ente erogatore della pensione, ha allegato agli atti la domanda proposta all' nonché la sentenza di divorzio passata in CP_2 giudicato.
Passando all'esame del merito, osserva il Collegio che l'art. 12-bis della L. 898/70 stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno di mantenimento divorzile, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto (TFR) percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio.
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Non può richiedersi la quota di TFR se la corresponsione dell'assegno di mantenimento in sede di divorzio è stata concordata in unica soluzione. In sintesi l'ex coniuge ha diritto alla quota del TFR se:
• non è passato a nuove nozze
• gode dell'assegno divorzile (come da sentenza n. 4430/2013). Entrambi i suddetti presupposti sono presenti nel caso di specie. La percentuale del quaranta per cento va calcolata sull'indennità riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Secondo la giurisprudenza assolutamente costante si considerano anche gli anni della separazione, e ciò perché ai fini della determinazione della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis cit. all'ex coniuge, il legislatore si è ancorato ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza che non risulta preso in considerazione nemmeno come criterio correttivo. Invero, l'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970, è stato introdotto dal legislatore della riforma del 1987 per fornire un ulteriore riconoscimento al contributo personale ed economico apportato dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio comune e di quello di ciascuno, nell'intento di attribuire maggiore protezione a chi risulti economicamente pregiudicato dagli effetti della cessazione del matrimonio (v. Corte
Cost. n. 23 del 1991).
In sostanza, tanto l'attribuzione al divorziato di una quota dell'indennità di fine rapporto, stimata in generale quale forma di retribuzione differita, quanto il meccanismo automatico di determinazione della relativa percentuale rappresentano strumenti per attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato, ovvero per realizzare una ripartizione di un'entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio, così soddisfacendo eIGenze vuoi di natura assistenziale, evidenziate dal richiamo alla spettanza dell'assegno di divorzio, vuoi di natura compensativa, rapportate cioè al contributo personale ed economico dato dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune.
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La ratio quindi dell'art 12 bis è agevolmente desumibile sia dalla natura di retribuzione, destinata al sostegno del nucleo durante la convivenza dei coniugi e percepita in forma differita, riconosciuta all'indennità di fine rapporto, sia dalla conseguente necessità di farne partecipe il coniuge che di siffatta retribuzione ha già fruito sotto forma di assegno di divorzio.
Del resto, tutte le disposizioni di carattere patrimoniale, non esclusa quella di cui all'art. 12 bis, contenute nella legge 898/1970, sono dirette a regolare i rapporti tra gli ex coniugi per il periodo successivo allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, prendendo in considerazione la situazione esistente al momento della pronuncia di divorzio, giacché è in relazione a tale momento che vengono determinate le condizioni economiche dei coniugi e viene stabilito se chi vanta diritti all'assegno abbia o meno redditi adeguati e non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Per il periodo di separazione operano invece le disposizioni contenute nell'art. 156 c.c., mentre in costanza di matrimonio i rapporti sono regolati dalle disposizioni sul regime del rapporto di coniugio (Cass.
7.6.1999 n. 5553).
Ne consegue che gli incrementi patrimoniali realizzati precedentemente alla pronuncia di divorzio in tanto rilevano, in quanto sussistano al momento della pronuncia;
se, infatti,
l'indennità di cui si tratta è maturata in costanza di matrimonio, la stessa è stata già utilizzata per i bisogni della famiglia e, nella parte in cui residua al momento della separazione, concorre a determinare le condizioni economiche del coniuge obbligato ed incide sulla quantificazione dell'assegno di cui all'art. 156 c.c.; mentre, se matura in costanza di giudizio di separazione, colui il quale la riceve può egualmente liberamente disporre, salva la necessità della valutazione al fine della determinazione delle sue condizioni economiche. Ove, invece, maturi dopo la pronuncia di separazione e di determinazione dell'assegno, essa può solo incidere sulla situazione economica del coniuge obbligato e legittimare una modifica delle condizioni della separazione ai sensi dell'art. 710 c.p.c. (Cass. 5553/1999).
Tali conclusioni hanno superato il vaglio di legittimità costituzionale, avendo il giudice delle leggi (ord. 19.11.2002 n. 463) ritenuto inammissibile la questione sollevata - in relazione agli artt. 3, 29 2^ comma, 31 e 38 1^ comma Cost.- in un giudizio in cui il coniuge separato aveva chiesto la attribuzione di una quota di t.f.r. già percepito dall'altro coniuge, osservando che la separazione personale costituisce una fase del rapporto coniugale, che può protrarsi nel tempo, senza mai approdare allo scioglimento del matrimonio (o alla cessazione dei suoi effetti civili) ed è reversibile, e che lo scioglimento del matrimonio ha, pertanto, caratteristiche ed eIGenze di regolamentazione diverse da quelle che informano la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi durante la fase della separazione personale. Trattasi di principi che in alcun modo risultano scalfiti dalle successive riforme citate dal resistente e che inducono il Collegio ad aderire al costante indirizzo giurisprudenziale che ritiene computabili anche gli anni della separazione personale ai fini del calcolo di cui all'art 12 bis legge 898/1970 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10638 del 2007; Cass. 7 marzo 2006, n. 4867, Cass. N. 15299 del
6/2007, Cass. N. 1348 del 31/12012).
Ciò posto dalla documentazione in atti deve rilevarsi che il vincolo matrimoniale tra le parti è formalmente durato anni 33 anni essendo stato celebrato in data 13.6.1979, mentre la pronuncia di cessazione è stata resa con sentenza pubblicata il 5.4.2013.
Il numero degli anni considerati utili a fini del calcolo del TFR è stato di 29 anni con inizio del rapporto di lavoro del resistente con il Comune di Napoli in data 2.6.1984 e cessazione il 2.4.2022. Nel giugno 2023 ha ricevuto per intero la somma di € 43.961,46 a titolo di TFR.
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Per calcolare la quota da versare all'ex coniuge, quindi, occorre fare le seguenti operazioni: dividere il TFR totale per il numero di anni lavorativi;
moltiplicare il risultato ottenuto per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, inclusi gli anni della separazione legale, fino alla sentenza del divorzio;
calcolare sul valore ottenuto il 40%.
L'importo ottenuto sarà la quota da versare all'ex coniuge. Correttamente, poi la quota spettante alla ex moglie dovrà essere quantificata sulla scorta del TFR netto corrisposto all'ex marito e non sul lordo. In caso contrario, infatti, questi sarebbe tenuto a corrispondere alla moglie una quota in relazione ad un importo dallo stesso non percepito, siccome gravato dal carico fiscale. Secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza, l'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40 per cento dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il rapporto matrimoniale. Ai fini del calcolo: si divide l'importo del TFR per il numero degli anni di servizio:
43.961,46 diviso 38 anni di servizio = 1.156,88.
Il risultato ottenuto va moltiplicato per gli anni di lavoro coincidenti con il matrimonio
(33).
Il è stato assunto il 2.6.1984 (dies a quo); CP
Il termine finale è la data di pronuncia della sentenza di divorzio (5.4.2013).
Si moltiplica l'importo mensile di € 1.156,88 X 29 (anni) e si ottiene la somma di €
33.549,52; su tale somma - che è la sorta capitale sulla quale applicare il 40% - si ottiene la somma di € 13.420,00. Tale somma andrà corrisposta alla ricorrente a titolo di percentuale sul TFR percepito dal marito.
L'esito del giudizio impone la condanna alle spese del resistente ed è Controparte_5 liquidato come da dispositivo e viene liquidato secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 come da dispositivo in ordine all'attività difensiva in concreto prestata in relazione a tre fasi (di studio, introduttiva e decisoria), con abbattimento del 50% in assenza di questioni giuridiche di particolare complessità. Compensa le spese nei confronti dell' . CP_2
P.Q.M.
il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, pronunciando nella controversia come innanzi proposta dalle parti, ogni altra domanda, istanza o eccezione respinta così provvede: a) accoglie, per quanto di ragione, la domanda della ricorrente e, per l'effetto, condanna nato a Napoli l'[...] a corrispondere in [...] CP
, nata a [...] il [...], l'importo di Euro Parte_1
13.420,00 oltre interessi legali dalla pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
b) ordina all' , ente erogatore della pensione e del TFR, di effettuare il CP_2 versamento diretto della suddetta somma di € 13.420,00 direttamente alla IGn. ; Parte_1
c) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali CP sostenute dalla ricorrente, spese liquidate in euro 1.112,50 oltre IVA e CPA, se dovute, e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Maria Ferrara.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio in data 20.9.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
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Dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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RG. 23745/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1A Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Raffaele Sdino Presidente
Dott.ssa Valeria Rosetti Giudice
Dott. Immacolata Cozzolino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23745/2024 del Ruolo Generale, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 10.9.2024, avente ad oggetto: Ricorso per l'assegnazione di quota di pensione, ai sensi dell'art. 12 l.898/1970, confluito nell'art. 473 bis n. 37 c.c. (Pagamento diretto del terzo) vertente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Fabio Aloia, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
nato a [...] l'[...] CP
RESISTENTE contumace NONCHE'
n. q. di Controparte_2 [...]
all'ex in persona del Presidente p.t, rappresentata e difesa come in CP_3 CP_4 atti
RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 12 bis L. 898/1970,- /art. 473 bis n. 37 cc- la IGn. Parte_1
esponeva:
[...]
A) in data 13/giugno/1979 in Napoli i Sigg.ri e il IG. Parte_1 CP contraevano matrimonio;
B) a seguito di vicende che avevano reso intollerabile la convivenza, la IG.ra
, proponeva ricorso per separazione giudiziale al Tribunale di Parte_1
Napoli, che si concludeva con sentenza depositata in data 30.6.2003 che si allega al presente ricorso. Per effetto della separazione alla ricorrente IG.ra veniva Parte_1 riconosciuto un assegno di mantenimento di euro 250,00;
C) successivamente, le parti adivano nuovamente le autorità giudiziali e con sentenza
n.ro 4430/2013 del 5.4.2013 il Tribunale di Napoli pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Napoli il 13/giugno/1979;
D) che detto provvedimento giudiziale, che richiamava quanto già precedentemente previsto con sentenza di separazione giudiziale, statuiva l'obbligo del IG. di CP versare la somma di euro 250,00 mensili, oltre adeguamento Istat, quale assegno divorzile a favore della IG.ra ; Parte_1 E) e' il caso di precisare che la IG.ra , è affetta da gravi patologie, che le Parte_1 hanno determinato un'invalidità pari al 100%, come riconosciuta dal Tribunale di
Napoli sez. Lavoro e Previdenza, con omologa del 20.12.2022 emessa dal dott. Per_1
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(…) Ebbene è il caso di precisare che la IG.ra successivamente alla pronuncia Parte_1 della sentenza di divorzio non ha contratto nuove nozze;
ha contratto matrimonio con il IG. in data 13/giugno/1979. Assunto come dies a quo il giorno del CP matrimonio, dalla lettura della busta paga del IG. riferita all'ottobre 2018, si CP evince, che lo stesso veniva assunto in data 3/4/1980. Per l'effetto, quindi, nell'arco temporale che va dal 3.4.1980 ovvero dalla data di assunzione del IG. presso il Comune di Napoli, e la data di pronuncia della CP sentenza di divorzio, avvenuta in data 5.4.2013 la IG.ra , coerentemente a Parte_1 quanto disposto dalla legge richiamata, ha maturato il riconoscimento e la consequenziale attribuzione nella misura del 40% del T.F.S maturato dall'odierno convenuto. (…) Occorre precisare inoltre, al fine di una quantificazione certa della richiesta che la percentuale spettante all'ex coniuge secondo quanto stabilito dall'art. 12 bis, comma 2,
l.n. 898/1970, è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio;
ne consegue che, alla luce del primo e del secondo comma dell'articolo in esame, occorre dividere l'indennità percepita per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro e moltiplicare il risultato ottenuto per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro e quello matrimoniale sono coincisi, calcolando successivamente il 40 per cento su tale importo.
Nel caso di specie risulta quindi documentalmente provata la sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 12 bis L. Div.: invero la ricorrente è titolare dell'assegno divorzile in forza della sentenza n.ro 4430/2013 del 5.4.2013 del Tribunale di Napoli e non ha contratto nuove nozze (cfr. certificato di Stato libero in atti).
Il IG. a far data dal 3.4.1980 è stato impiegato presso il Comune di Napoli CP con mansioni di giardiniere. Da informazioni assunte, il IG. , nell'aprile 2022 è CP stato collocato a riposo, e nel giugno 2023 invece ha già percepito la metà del T.F.S. maturato per gli anni di servizio. CP_ La IG.ra diffidava in data 23.10.2023, il comune di Napoli nonché l' Parte_1 per ottenere il decreto di liquidazione del T.F.S. Tuttavia, la ricorrente, aveva riscontro solo dal Comune di Napoli che confermava quanto appreso, ovvero che nell'aprile 2022 il IG. veniva collocato a riposo. CP
Tanto premesso quindi, si ha : 1) che la IG.ra non ha mai contratto nuove Parte_1 nozze dalla pronuncia del divorzio avvenuta in data 05/04/20213. 2) che il 1/Aprile/2022 il rapporto di lavoro subordinato con il Comune di Napoli intercorrente tra il IG. CP
e il suddetto comune cessava e nel giugno 2023 veniva liquidata la prima quota del T.F.S.; 3) che considerata la durata del rapporto coniugale tra l'odierno istante ed il coniuge obbligato convenuto di complessivi anni 33, tutti coincidenti con il rapporto di lavoro subordinato tra il medesimo Sig. e il comune di Napoli, l'istante ha diritto CP alla corresponsione di una quota di T.F.S., pari al 40% dell'indennità maturata dall'altro coniuge nel suddetto periodo. 4) che considerata la condotta assunta dal IG.
nel giudizio recante r.g. 228/2018, ricorrono i presupposti, per disporre il CP sequestro conservativo della seconda quota di T.F.S. che sarà corrisposta al IG. CP nel giugno del 2024, e/o alternativamente, disporre inaudita altera parte, provvedimento esecutivo utile alla IG.ra per poter ottenere quanto a lei spettante. Ed invero Parte_1 sul fumus boni iuris, si precisa nuovamente che la ricorrente in osservanza alla legge artt. 12-bis l. n. 898/1970 non ha contratto nuove nozze, è di stato libero, e la sentenza di divorzio nr.o 4430/2013 del 5.4.2013 dispone di assegno di mantenimento a suo favore di importo pari ad euro 250,00. Sul periculum in mora, vi è il fondato timore della ricorrente, che la sua principale garanzia del credito, ovvero la seconda Tranches del
T.F.S possa essere perduta. Al contempo si rileva infine, che sussistono i presupposti per
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la concessione della tutela richiesta nelle forme del decreto inaudita altera parte. Nella fattispecie, infatti, la preventiva convocazione del IG. , potrebbe pregiudicare CP l'attuazione del provvedimento richiesto. Ha chiesto: con decreto da pronunciarsi inaudita altera parte, il diritto a percepire dal
Sig. la percentuale del 40% del Tfs maturato nel periodo di durata del matrimonio CP tra le parti e percepito dal Sig. a seguito della cessazione del rapporto di lavoro CP subordinato (13/giugno/1979 – 5/aprile/2013); in via subordinata, disporre sequestro CP_ conservativo all' nella misura del 40% del T.F.S.spettante alla IG.ra per Parte_1
i motivi esposti in narrativa.
Regolarmente notificato il ricorso introduttivo, il resistente restava contumace.
L' si costituiva e deduceva: CP_2
In via principale e preliminare si eccepisce l'improponibilità ed improcedibilità del ricorso in quanto non preceduto da specifica domanda amministrativa. Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'articolo 443 c.p.c. “la domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'articolo 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi centottanta giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo”. Infatti, come è noto, è principio ordinamentale quello che prevede l'obbligo di compulsare il debitore pubblica amministrazione con una istanza amministrativa volta a raggiungere la tutela di un bene/interesse che solo in via secondaria ed eventuale deve essere azionato innanzi all'Autorità Giudiziaria. (…) Ebbene, nel caso di specie manca la domanda amministrativa telematica ed il successivo ricorso amministrativo. Infatti, si ricorda che con l'entrata in vigore del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, seguita dalle determinazioni di CP_ attuazione del Presidente dell' n.75 del 30 luglio 2010 e n. 277 del 24 giugno 2011, le istanze amministrative all'Istituto possono essere presentate mediante i seguenti canali: -WEB servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN- SPID- CIE- CNS attraverso il portale ufficiale dell' ; - Patronati - Contact Center CP_2
Integrato attraverso il numero verde 803164. Ebbene, nel caso in esame non risulta che la ricorrente abbia fatto formale richiesta CP_ all' di pagamento della quota di TFS spettante all'ex coniuge, a titolo di assegno di mantenimento liquidato in sede di separazione e di divorzio. Né può essere presa in considerazione la “diffida” inviata dall'avvocato della ricorrente in data 23.10.2023, siccome del tutto irrituale. CP_ Quanto al merito della pretesa l' non può che rimettersi alle statuizioni del Tribunale, essendo del tutto estraneo ai rapporti tra i due ex coniugi, ma deve rilevare che al IG. è stato legittimamente liquidato il TFS in una unica rata il primo CP giugno 2023, per complessivi €.43.961,46, per cui non vi sono altre somme da erogare a tale titolo. Il IG. , comunque, è titolare di pensione categoria VOCPDEL n. CP 216510510351064 da aprile 2022, regolarmente erogata dall' Napoli Vomero. CP_2
Circa le spese del presente giudizio di chiede la compensazione considerata la sostanziale posizione di terzo dell' . CP_2
All'esito dell'udienza cartolare del 10.9.2024, sulle note di udienza, il Tribunale riservava la decisione.
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Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di difetto di contraddittorio proposta dall' CP_2 sul presupposto della propria carenza di legittimazione passiva. Ed invero, secondo l'orientamento del tutto pacifico della Suprema Corte condiviso dal Collegio, la controversia tra gli ex coniugi deve necessariamente svolgersi in contraddittorio con l'ente erogatore atteso che, essendo il coniuge divorziato titolare di un autonomo diritto di natura previdenziale, l'accertamento concerne i presupposti affinché l'ente assuma un'obbligazione autonoma, anche se nell'ambito di una erogazione già dovuta.
Ne consegue la ritualità della vocatio in ius nei confronti dell'ente pensionistico. Così come non è fondata l'eccezione di improponibilità della domanda proposta dalla ricorrente che, contrariamente a quanto asserito dall'ente erogatore della pensione, ha allegato agli atti la domanda proposta all' nonché la sentenza di divorzio passata in CP_2 giudicato.
Passando all'esame del merito, osserva il Collegio che l'art. 12-bis della L. 898/70 stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno di mantenimento divorzile, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto (TFR) percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio.
Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Non può richiedersi la quota di TFR se la corresponsione dell'assegno di mantenimento in sede di divorzio è stata concordata in unica soluzione. In sintesi l'ex coniuge ha diritto alla quota del TFR se:
• non è passato a nuove nozze
• gode dell'assegno divorzile (come da sentenza n. 4430/2013). Entrambi i suddetti presupposti sono presenti nel caso di specie. La percentuale del quaranta per cento va calcolata sull'indennità riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Secondo la giurisprudenza assolutamente costante si considerano anche gli anni della separazione, e ciò perché ai fini della determinazione della quota dell'indennità di fine rapporto spettante, ai sensi dell'art. 12-bis cit. all'ex coniuge, il legislatore si è ancorato ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad un elemento incerto e precario come la cessazione della convivenza che non risulta preso in considerazione nemmeno come criterio correttivo. Invero, l'art. 12 bis della legge n. 898 del 1970, è stato introdotto dal legislatore della riforma del 1987 per fornire un ulteriore riconoscimento al contributo personale ed economico apportato dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio comune e di quello di ciascuno, nell'intento di attribuire maggiore protezione a chi risulti economicamente pregiudicato dagli effetti della cessazione del matrimonio (v. Corte
Cost. n. 23 del 1991).
In sostanza, tanto l'attribuzione al divorziato di una quota dell'indennità di fine rapporto, stimata in generale quale forma di retribuzione differita, quanto il meccanismo automatico di determinazione della relativa percentuale rappresentano strumenti per attuare una partecipazione, seppure posticipata, alle fortune economiche costruite insieme dai coniugi finché il matrimonio è durato, ovvero per realizzare una ripartizione di un'entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio, così soddisfacendo eIGenze vuoi di natura assistenziale, evidenziate dal richiamo alla spettanza dell'assegno di divorzio, vuoi di natura compensativa, rapportate cioè al contributo personale ed economico dato dall'ex coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune.
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La ratio quindi dell'art 12 bis è agevolmente desumibile sia dalla natura di retribuzione, destinata al sostegno del nucleo durante la convivenza dei coniugi e percepita in forma differita, riconosciuta all'indennità di fine rapporto, sia dalla conseguente necessità di farne partecipe il coniuge che di siffatta retribuzione ha già fruito sotto forma di assegno di divorzio.
Del resto, tutte le disposizioni di carattere patrimoniale, non esclusa quella di cui all'art. 12 bis, contenute nella legge 898/1970, sono dirette a regolare i rapporti tra gli ex coniugi per il periodo successivo allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, prendendo in considerazione la situazione esistente al momento della pronuncia di divorzio, giacché è in relazione a tale momento che vengono determinate le condizioni economiche dei coniugi e viene stabilito se chi vanta diritti all'assegno abbia o meno redditi adeguati e non possa procurarseli per ragioni oggettive.
Per il periodo di separazione operano invece le disposizioni contenute nell'art. 156 c.c., mentre in costanza di matrimonio i rapporti sono regolati dalle disposizioni sul regime del rapporto di coniugio (Cass.
7.6.1999 n. 5553).
Ne consegue che gli incrementi patrimoniali realizzati precedentemente alla pronuncia di divorzio in tanto rilevano, in quanto sussistano al momento della pronuncia;
se, infatti,
l'indennità di cui si tratta è maturata in costanza di matrimonio, la stessa è stata già utilizzata per i bisogni della famiglia e, nella parte in cui residua al momento della separazione, concorre a determinare le condizioni economiche del coniuge obbligato ed incide sulla quantificazione dell'assegno di cui all'art. 156 c.c.; mentre, se matura in costanza di giudizio di separazione, colui il quale la riceve può egualmente liberamente disporre, salva la necessità della valutazione al fine della determinazione delle sue condizioni economiche. Ove, invece, maturi dopo la pronuncia di separazione e di determinazione dell'assegno, essa può solo incidere sulla situazione economica del coniuge obbligato e legittimare una modifica delle condizioni della separazione ai sensi dell'art. 710 c.p.c. (Cass. 5553/1999).
Tali conclusioni hanno superato il vaglio di legittimità costituzionale, avendo il giudice delle leggi (ord. 19.11.2002 n. 463) ritenuto inammissibile la questione sollevata - in relazione agli artt. 3, 29 2^ comma, 31 e 38 1^ comma Cost.- in un giudizio in cui il coniuge separato aveva chiesto la attribuzione di una quota di t.f.r. già percepito dall'altro coniuge, osservando che la separazione personale costituisce una fase del rapporto coniugale, che può protrarsi nel tempo, senza mai approdare allo scioglimento del matrimonio (o alla cessazione dei suoi effetti civili) ed è reversibile, e che lo scioglimento del matrimonio ha, pertanto, caratteristiche ed eIGenze di regolamentazione diverse da quelle che informano la disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi durante la fase della separazione personale. Trattasi di principi che in alcun modo risultano scalfiti dalle successive riforme citate dal resistente e che inducono il Collegio ad aderire al costante indirizzo giurisprudenziale che ritiene computabili anche gli anni della separazione personale ai fini del calcolo di cui all'art 12 bis legge 898/1970 (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10638 del 2007; Cass. 7 marzo 2006, n. 4867, Cass. N. 15299 del
6/2007, Cass. N. 1348 del 31/12012).
Ciò posto dalla documentazione in atti deve rilevarsi che il vincolo matrimoniale tra le parti è formalmente durato anni 33 anni essendo stato celebrato in data 13.6.1979, mentre la pronuncia di cessazione è stata resa con sentenza pubblicata il 5.4.2013.
Il numero degli anni considerati utili a fini del calcolo del TFR è stato di 29 anni con inizio del rapporto di lavoro del resistente con il Comune di Napoli in data 2.6.1984 e cessazione il 2.4.2022. Nel giugno 2023 ha ricevuto per intero la somma di € 43.961,46 a titolo di TFR.
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Per calcolare la quota da versare all'ex coniuge, quindi, occorre fare le seguenti operazioni: dividere il TFR totale per il numero di anni lavorativi;
moltiplicare il risultato ottenuto per il numero di anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio, inclusi gli anni della separazione legale, fino alla sentenza del divorzio;
calcolare sul valore ottenuto il 40%.
L'importo ottenuto sarà la quota da versare all'ex coniuge. Correttamente, poi la quota spettante alla ex moglie dovrà essere quantificata sulla scorta del TFR netto corrisposto all'ex marito e non sul lordo. In caso contrario, infatti, questi sarebbe tenuto a corrispondere alla moglie una quota in relazione ad un importo dallo stesso non percepito, siccome gravato dal carico fiscale. Secondo l'univoco orientamento della giurisprudenza, l'indennità dovuta deve computarsi calcolando il 40 per cento dell'indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il rapporto matrimoniale. Ai fini del calcolo: si divide l'importo del TFR per il numero degli anni di servizio:
43.961,46 diviso 38 anni di servizio = 1.156,88.
Il risultato ottenuto va moltiplicato per gli anni di lavoro coincidenti con il matrimonio
(33).
Il è stato assunto il 2.6.1984 (dies a quo); CP
Il termine finale è la data di pronuncia della sentenza di divorzio (5.4.2013).
Si moltiplica l'importo mensile di € 1.156,88 X 29 (anni) e si ottiene la somma di €
33.549,52; su tale somma - che è la sorta capitale sulla quale applicare il 40% - si ottiene la somma di € 13.420,00. Tale somma andrà corrisposta alla ricorrente a titolo di percentuale sul TFR percepito dal marito.
L'esito del giudizio impone la condanna alle spese del resistente ed è Controparte_5 liquidato come da dispositivo e viene liquidato secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014 come da dispositivo in ordine all'attività difensiva in concreto prestata in relazione a tre fasi (di studio, introduttiva e decisoria), con abbattimento del 50% in assenza di questioni giuridiche di particolare complessità. Compensa le spese nei confronti dell' . CP_2
P.Q.M.
il Tribunale, riunito in camera di conIGlio, pronunciando nella controversia come innanzi proposta dalle parti, ogni altra domanda, istanza o eccezione respinta così provvede: a) accoglie, per quanto di ragione, la domanda della ricorrente e, per l'effetto, condanna nato a Napoli l'[...] a corrispondere in [...] CP
, nata a [...] il [...], l'importo di Euro Parte_1
13.420,00 oltre interessi legali dalla pronuncia fino all'effettivo soddisfo;
b) ordina all' , ente erogatore della pensione e del TFR, di effettuare il CP_2 versamento diretto della suddetta somma di € 13.420,00 direttamente alla IGn. ; Parte_1
c) condanna il resistente al pagamento delle spese processuali CP sostenute dalla ricorrente, spese liquidate in euro 1.112,50 oltre IVA e CPA, se dovute, e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Maria Ferrara.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio in data 20.9.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
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Dott.ssa I.Cozzolino Dott. Raffaele Sdino
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