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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 30/05/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3712/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, Sezione Specializzata Agraria, composto da:
1) Dott.ssa A. Genovese: Presidente relatore
2) Dott. V. Andricciola : Giudice
3) Dott. V. Landolfi : Giudice
4) Geom. Nardone Stefano : Componente
5) Per. Agr. Marino Giuseppe: Componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3712 R.G.A.C., anno 2024, passata in decisione all'udienza del 28 maggio 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Benevento, Parte_1
alla via Giuseppe Pasquali n. 31/B, presso lo studio dell'avvocato Grazia Molinaro, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato conferito in calce all'originale del ricorso
Ricorrente
E
CP_1
Resistente contumace pagina 1 di 5 Conclusioni: Come da verbale di udienza del 28 maggio 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo esponeva di avere avuto in affitto, con contratto Parte_1
sottoscritto e registrato in data 14/04/2000, il fondo rustico sito nel comune di Reino, alla località PA LL (meglio identificato in catasto terreni alla partita 4329, foglio 19, p.lla
150; 157, 158, 287 per totale Ha 04.53.30), per la durata di anni 3 a partire dall'annata agraria 2000/2001; deduceva che, in data 29.02.2024, la concedente, , gli aveva CP_1
comunicato la volontà di non accettare il pagamento effettuato a mezzo vaglia postale riferito all'affitto di fondi rustici per le annate 2023 e 2024 poiché non sottoscrittrice di alcun contratto di affitto, ragion per cui il ricorrente, per non non incorrere nella posizione di affittuario moroso, incaricava l' Pt_2
del Tribunale di Benevento di procedere all'offerta reale ex art. 1206 c.c., per la somma di € 1000,00, a titolo di pagamento dei canoni di affitto rifiutati, per le annate agrarie 2022 e 2023.
Rappresentava che, il 22.03.2024, l'Ufficiale incaricato, effettuava l'offerta della somma di € 1000,00, ma la CP_1
rifiutava l'offerta, ragion per cui l'ufficiale giudiziario, visto il rifiuto, effettuava il deposito della somma offerta presso l'istituto di credito Intessa San Paolo S.p.A. (con versamento sul conto corrente intestato alla e notificava alla il CP_1 CP_1
verbale del 22/03/2024, unitamente all'intimazione di deposito da effettuarsi in data 07.05.2024.
Successivamente comunicava l'esito del deposito effettuato, a mezzo raccomandata e la resistente rifiutava la consegna. pagina 2 di 5 Tanto premesso ricorreva a questo Tribunale per sentire dichiarare l'esatto adempimento dell'offerta reale, effettuata nei confronti di , riguardante il pagamento delle CP_1
pigioni riferite alle annate agrarie 2022 e 2023 del fondo rustico condotto di nonché per sentire dichiarare la Parte_1
sua ottemperanza al proprio obbligo e l'inesistenza di debiti nei confronti della CP_1
Non si costituiva la resistente.
All'udienza del 28 maggio 2025 la causa veniva decisa come da dispositivo
Motivi della decisione
Deve premettersi che il Gallo ha prodotto in giudizio il contratto di affitto intercorso tra le odierne parti in causa, sottoscritto da
. CP_1
Ai sensi dell'art. 215 c.p.c. “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: 1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293terzo comma;
2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione
Nella specie, la scrittura risulta prodotta in un giudizio in cui la controparte è contumace.
Dalla documentazione in atti emerge che il ha ritualmente Pt_1
effettuato, stante il rifiuto di riceverne il pagamento, offerta reale della somma dovuta a titolo di corrispettivo delle annate agrarie 2022/2023 inerenti il predetto contratto di affitto.
pagina 3 di 5 Risulta infatti documentato che, dopo aver ricevuto il rifiuto di ricevere la somma inviata a mezzo assegni (con contestuale restituzione degli assegni da parte della il ricorrente, CP_2
incaricava l' del Tribunale di Benevento di procedere Pt_2
all'offerta reale ex art. 1206 c.c., per la somma e per la causale predetta, nonché che, in data 22.03.2024, veniva effettuata l'offerta della somma di € 1000,00 (per il pagamento dei menzionati canoni).
Risulta che in data 22.03.2024 la rifiutava l'offerta, per CP_1
cui, il 07.05.2024, veniva effettuato il deposito della somma offerta presso l'istituto di credito Intessa San Paolo S.p.A., con versamento sul conto corrente n. 1000/700001, ad hoc intestato alla . In data 11.04.2024, a mezzo racc CP_1
A\R n. 78528376073-0, venivano notificati alla il CP_1
verbale del 22/03/2024 e l'intimazione di deposito da effettuarsi il 07.05.2024; infine, il 03.06.2024 veniva comunicato l'esito del deposito effettuato (racc. n. 78531341213-8), rifiutata dalla resistente.
Accertate le suddette circostanze, va ricordato che l'art. 1210
c.c. stabilisce che, se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito e che, eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.
Da ciò l'interesse del debitore ad avanzare la domanda di accertamento di validità dell'avvenuta offerta reale.
pagina 4 di 5 Non può invece essere pronunciata sentenza di accertamento negativo relativamente alla inesistenza di debiti del Gallo nei confronti della non essendovi elementi per provvedere CP_1
a tale ampio accertamento, il quale va invece limitato alla validità della offerta reale (avente ad oggetto il pagamento dei canoni di affitto delle annate agrarie 2022 e 2023) e alla liberazione del debitore (limitatamente a tale obbligazione) a seguito del passaggio in giudicato della presente sentenza
Le spese seguono la soccombenza
P . Q . M .
Il Tribunale, visto l'art. 47 della l. 203/82 ed art. 9 della l.
14.2.90 n. 29, così provvede:
1) Dichiara l'esatto adempimento, da parte del , della offerta Pt_1
reale effettuata nei confronti di , riguardante il CP_1
pagamento delle pigioni riferite alle annate agrarie 2022 e 2023 del fondo rustico oggetto di causa, dichiarando altresì che il ha ottemperato all'obbligo di cui all'offerta Pt_1
2) Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 800,00, oltre C.U., rimborso forfettario spese genrali, Iva e Cpa secondo legge
Benevento 28 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa A. Genovese
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, Sezione Specializzata Agraria, composto da:
1) Dott.ssa A. Genovese: Presidente relatore
2) Dott. V. Andricciola : Giudice
3) Dott. V. Landolfi : Giudice
4) Geom. Nardone Stefano : Componente
5) Per. Agr. Marino Giuseppe: Componente ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3712 R.G.A.C., anno 2024, passata in decisione all'udienza del 28 maggio 2025, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Benevento, Parte_1
alla via Giuseppe Pasquali n. 31/B, presso lo studio dell'avvocato Grazia Molinaro, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato conferito in calce all'originale del ricorso
Ricorrente
E
CP_1
Resistente contumace pagina 1 di 5 Conclusioni: Come da verbale di udienza del 28 maggio 2025, da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del processo esponeva di avere avuto in affitto, con contratto Parte_1
sottoscritto e registrato in data 14/04/2000, il fondo rustico sito nel comune di Reino, alla località PA LL (meglio identificato in catasto terreni alla partita 4329, foglio 19, p.lla
150; 157, 158, 287 per totale Ha 04.53.30), per la durata di anni 3 a partire dall'annata agraria 2000/2001; deduceva che, in data 29.02.2024, la concedente, , gli aveva CP_1
comunicato la volontà di non accettare il pagamento effettuato a mezzo vaglia postale riferito all'affitto di fondi rustici per le annate 2023 e 2024 poiché non sottoscrittrice di alcun contratto di affitto, ragion per cui il ricorrente, per non non incorrere nella posizione di affittuario moroso, incaricava l' Pt_2
del Tribunale di Benevento di procedere all'offerta reale ex art. 1206 c.c., per la somma di € 1000,00, a titolo di pagamento dei canoni di affitto rifiutati, per le annate agrarie 2022 e 2023.
Rappresentava che, il 22.03.2024, l'Ufficiale incaricato, effettuava l'offerta della somma di € 1000,00, ma la CP_1
rifiutava l'offerta, ragion per cui l'ufficiale giudiziario, visto il rifiuto, effettuava il deposito della somma offerta presso l'istituto di credito Intessa San Paolo S.p.A. (con versamento sul conto corrente intestato alla e notificava alla il CP_1 CP_1
verbale del 22/03/2024, unitamente all'intimazione di deposito da effettuarsi in data 07.05.2024.
Successivamente comunicava l'esito del deposito effettuato, a mezzo raccomandata e la resistente rifiutava la consegna. pagina 2 di 5 Tanto premesso ricorreva a questo Tribunale per sentire dichiarare l'esatto adempimento dell'offerta reale, effettuata nei confronti di , riguardante il pagamento delle CP_1
pigioni riferite alle annate agrarie 2022 e 2023 del fondo rustico condotto di nonché per sentire dichiarare la Parte_1
sua ottemperanza al proprio obbligo e l'inesistenza di debiti nei confronti della CP_1
Non si costituiva la resistente.
All'udienza del 28 maggio 2025 la causa veniva decisa come da dispositivo
Motivi della decisione
Deve premettersi che il Gallo ha prodotto in giudizio il contratto di affitto intercorso tra le odierne parti in causa, sottoscritto da
. CP_1
Ai sensi dell'art. 215 c.p.c. “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta: 1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293terzo comma;
2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione
Nella specie, la scrittura risulta prodotta in un giudizio in cui la controparte è contumace.
Dalla documentazione in atti emerge che il ha ritualmente Pt_1
effettuato, stante il rifiuto di riceverne il pagamento, offerta reale della somma dovuta a titolo di corrispettivo delle annate agrarie 2022/2023 inerenti il predetto contratto di affitto.
pagina 3 di 5 Risulta infatti documentato che, dopo aver ricevuto il rifiuto di ricevere la somma inviata a mezzo assegni (con contestuale restituzione degli assegni da parte della il ricorrente, CP_2
incaricava l' del Tribunale di Benevento di procedere Pt_2
all'offerta reale ex art. 1206 c.c., per la somma e per la causale predetta, nonché che, in data 22.03.2024, veniva effettuata l'offerta della somma di € 1000,00 (per il pagamento dei menzionati canoni).
Risulta che in data 22.03.2024 la rifiutava l'offerta, per CP_1
cui, il 07.05.2024, veniva effettuato il deposito della somma offerta presso l'istituto di credito Intessa San Paolo S.p.A., con versamento sul conto corrente n. 1000/700001, ad hoc intestato alla . In data 11.04.2024, a mezzo racc CP_1
A\R n. 78528376073-0, venivano notificati alla il CP_1
verbale del 22/03/2024 e l'intimazione di deposito da effettuarsi il 07.05.2024; infine, il 03.06.2024 veniva comunicato l'esito del deposito effettuato (racc. n. 78531341213-8), rifiutata dalla resistente.
Accertate le suddette circostanze, va ricordato che l'art. 1210
c.c. stabilisce che, se il creditore rifiuta di accettare l'offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito e che, eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.
Da ciò l'interesse del debitore ad avanzare la domanda di accertamento di validità dell'avvenuta offerta reale.
pagina 4 di 5 Non può invece essere pronunciata sentenza di accertamento negativo relativamente alla inesistenza di debiti del Gallo nei confronti della non essendovi elementi per provvedere CP_1
a tale ampio accertamento, il quale va invece limitato alla validità della offerta reale (avente ad oggetto il pagamento dei canoni di affitto delle annate agrarie 2022 e 2023) e alla liberazione del debitore (limitatamente a tale obbligazione) a seguito del passaggio in giudicato della presente sentenza
Le spese seguono la soccombenza
P . Q . M .
Il Tribunale, visto l'art. 47 della l. 203/82 ed art. 9 della l.
14.2.90 n. 29, così provvede:
1) Dichiara l'esatto adempimento, da parte del , della offerta Pt_1
reale effettuata nei confronti di , riguardante il CP_1
pagamento delle pigioni riferite alle annate agrarie 2022 e 2023 del fondo rustico oggetto di causa, dichiarando altresì che il ha ottemperato all'obbligo di cui all'offerta Pt_1
2) Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 800,00, oltre C.U., rimborso forfettario spese genrali, Iva e Cpa secondo legge
Benevento 28 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa A. Genovese
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