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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/07/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio HI presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
all'udienza del 30.1.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 652/2023
promossa
da - appellante – Pt_1
Avv.ti Silvano Imbriaci e Marco Fallaci
contro
- appellata- Controparte_1
Avv. Maria Gabriella Del Rosso
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 866/2023 del Tribunale di Firenze giudice del lavoro, pubblicata il 12.10.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 12.10.2023 il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso con cui aveva chiesto, in confronto dell , Controparte_1 Pt_1
l'accertamento del proprio diritto a percepire dall'istituto la prestazione prevista dall'art. 1, comma 179, L. 232/2016 (la cosiddetta APE sociale) con decorrenza dall'1.2.2022, oltre accessori.
2. La disposizione in questione, all'epoca della domanda amministrativa presentata dall'assicurata, risalente al gennaio 2022, prevedeva, per quanto interessa, che: “in via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2022, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: a) si trovano in stato di disoccupazione
a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante
e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni”.
3. In fatto è pacifico che abbia il requisito anagrafico e quello CP_1 contributivo previsto dalla norma e che il suo ultimo rapporto di lavoro si sia concluso per licenziamento (per superamento del periodo di comporto). E' pure certo che ella non abbia percepito alcun trattamento di disoccupazione, dopo la cessazione di tale rapporto, non avendone diritto, in quanto ex dipendente pubblica (il suo datore di lavoro era il comune di Bagno a Ripoli).
4. Proprio il mancato riconoscimento di un qualche trattamento di disoccupazione, in favore dell'assicurata, è stata la ragione posta dall' , in sede amministrativa, a fondamento del diniego del beneficio Pt_1 richiesto da . CP_1
2 5. Infatti, secondo la tesi dell'istituto, sostenuta anche nelle sue difese davanti al Tribunale di Firenze, adito dalla parte privata, l'aver effettivamente avuto accesso alla prestazione di disoccupazione costituirebbe condizione necessaria per l'attribuzione dell'APE sociale.
Così che l'originaria ricorrente – che, come detto, non aveva percepito alcun trattamento di disoccupazione, in quanto lavoratrice pubblica – non avrebbe potuto qualificarsi come “disoccupata” ai fini dell'APE, ma come “inoccupata”.
6. Al contrario, secondo le difese svolte dalla parte privata davanti al primo giudice, il requisito in oggetto potrebbe essere integrato anche nel caso in cui la prestazione di disoccupazione non venga materialmente erogata (il termine “spettante”, riportato nella norma dell'art. 1 comma 179 L.
232/2016 dovrebbe intendersi quindi come “se spettante”).
7. Il Tribunale ha sostanzialmente condiviso quest'ultima prospettazione.
Richiamato un precedente conforme dello stesso ufficio, ha infatti ritenuto che la tesi attrice fosse avvalorata sia dal tenore letterale della norma (in quanto essa fa riferimento a una prestazione “spettante”, quindi non necessariamente percepita), sia dalla sua ratio, che risiederebbe nell'incompatibilità tra la NASpI e la pensione anticipata precoce di cui si discute. Per contro, secondo il primo giudice, “richiedere la fruizione obbligatoria della NASpI per accedere alla pensione anticipata del lavoratore precoce, costituirebbe una non ragionevole penalizzazione per il lavoratore precoce che non abbia potuto fruire della misura, poiché non poteva ottenere il trattamento per fatto a lui non imputabile”, come accaduto nel caso di specie.
8. L' impugna la decisione davanti a questa Corte e ne chiede la Pt_1 riforma, sulla base degli argomenti già sostenuti in primo grado e che il
Tribunale, secondo l'istituto erroneamente, aveva disatteso.
9. Secondo l'appellante, infatti, la ratio della norma sarebbe quella di limitare il beneficio dell'APE sociale a casi effettivamente residuali,
3 limitandola quindi alle sole ipotesi in cui “sia stata già percorsa la strada ordinaria dei trattamenti riservati a chi si trova in stato di disoccupazione”
(così testualmente l'atto di appello). D'altra parte, trattandosi di uno strumento di tutela residuale, disposto per accompagnare al trattamento pensionistico soggetti in difficoltà e comportante oneri economici significativi, i requisiti di accesso sarebbero di stretta interpretazione, per cui non potrebbero essere estesi oltre la previsione della lettera a) dell'art. 1 comma 179. Cosa che accadrebbe invece, a suo dire, adottando la tesi preferita dal Tribunale, in quanto essa avrebbe l'effetto di attribuire la prestazione “sulla base della semplice presenza di uno stato di disoccupazione che non si è tradotto nella attribuzione di una effettiva indennità economica” (così ancora l'impugnazione dell' ). Pt_1
10. L'istituto ha concluso per la riforma della decisione impugnata e quindi per il rigetto delle domande avversarie.
11. Si è costituita l'assicurata per resistere. Come già in primo grado, la parte privata assume che la soluzione ermeneutica adottata dal
Tribunale sia avvalorata dalla lettera della legge (che fa riferimento a prestazioni di disoccupazione “spettanti”, non richiedendo quindi che esse siano state effettivamente percepite) e sia conforme alla sua ratio, che sarebbe quella di agevolare il pensionamento di soggetti disoccupati che abbiano esaurito i trattamenti sostitutivi del reddito da lavoro. Data questa finalità della norma, sarebbe allora del tutto irragionevole riconoscere l'anticipo pensionistico a chi sia divenuto disoccupato, a seguito di un licenziamento, e abbia poi effettivamente fruito della NASpI
e non invece “a quei soggetti che, parimenti in stato di disoccupazione involontaria, non abbiano potuto usufruire nemmeno dell'indennità di disoccupazione e non per loro inerzia o mancata diligenza, ma perché non destinatari della NASpI” (così la memoria di costituzione dell'appellata).
12. La parte privata ha concluso per il rigetto dell'appello.
4 13. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito l'appello non è fondato. La Corte intende infatti dare seguito al proprio precedente, reso in una controversia analoga alla presente, confermato dal Giudice di legittimità con la sentenza 24950/2024. Come condivisibilmente affermato dalla Corte di nomofilachia, infatti, la soluzione interpretativa adottata dal Tribunale è avvalorata in primo luogo dalla lettera della legge, che non prevede “la condizione positiva della fruizione dell'indennità di disoccupazione, ma solo la condizione negativa della cessazione della fruizione della stessa” (così Cass. 24950/2024). E nello stesso senso depone la circostanza che la norma non disponga per una necessaria continuità tra le prestazioni di disoccupazione e la pensione precoce di cui qui si discute. Al contrario, nel testo vigente fino al 1.1.2022, l'art. 1 comma 179 imponeva una cesura temporale necessaria tra le due provvidenze (un intervallo di almeno tre mesi), mentre nel testo applicabile nella presente fattispecie ratione temporis è comunque prevista, quale condizione di accesso al beneficio, la necessaria cessazione della fruizione della NASpI.
14. Queste previsioni d'altra parte (come pure rilevato dalla Corte di
Cassazione nel precedente citato) dimostrano come - alla base dell'intervento previdenziale di sostegno – vi sia “uno stato di bisogno della persona, che evidentemente il legislatore ritiene meritevole della tutela e della protezione con la prestazione in discorso”. Ed è di una certa evidenza, ad avviso della Corte (e come pure si legge nella decisione di legittimità già citata), che un simile intervento di sostegno sia a maggior ragione necessario in favore di un soggetto disoccupato che non abbia potuto beneficiare nemmeno delle prestazioni di disoccupazione, come avvenuto nella specie.
15. Il Tribunale si è correttamente attenuto a questi principi, così che la sentenza va confermata e l'appello respinto.
5 16. Le spese del grado seguono la soccombenza, con distrazione in favore del difensore.
17. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna l' alla rifusione delle spese del Pt_1 grado, che liquida in € 3.473,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Del Rosso, dichiaratasi antistataria. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 30.1.2025
Il Presidente
Dott. Flavio HI
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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