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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 29/10/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 2551/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2551/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 ACONE LIDIA e dell'avv. ACONE CARMEN ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIAMMARRUSTO Controparte_1 P.IVA_2 LA IA CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice Nel merito in via principale accertare:
1. per i motivi di cui in atti, l'inadempimento contrattuale della convenuta e Controparte_1 conseguente responsabilità della stessa per quanto occorso nei giorni 4-6 novembre 2014 e per l'effetto condannare a pagare a titolo di risarcimento del danno, la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 34.296,51 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo;
2. Che nulla è dovuto per le fatture azionate da per i Controparte_1 canoni maturati per i servizi oggetto del contratto nei mesi di Ottobre 2016 sino a Febbraio 2018 e conseguentemente rigettare la domanda riconvenzionale di pagamento dell'importo di € 3.344,99. In via subordinata compensare quanto verrà accertato essere dovuto a per i Controparte_1 canoni maturati per i servizi oggetto del contratto nei mesi di Ottobre 2016 sino a Febbraio 2018 con quanto dovuto da a a titolo di risarcimento dei danni patiti in Controparte_1 Parte_1 occasione di quanto occorso nei giorni 4-6 Novembre 2014; In ogni caso: vinte le spese di causa, 15% spese generali, accessori di legge inclusi;
In via istruttoria: A) ammettere la prova per testi ed interrogatorio formale della convenuta sui capitoli di prova di cui alla memoria 27 dicembre 2023 B) non ammettere le istanze istruttorie avversarie per i motivi di cui alla memoria n.3 C) ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a confermare la quantificazione dei danni subiti da da mancata produzione dell'impianto fotovoltaico.; Parte_1
Per la convenuta pagina 1 di 6 In via principale: rigettare le domande avversarie in quanto infondate per i motivi di cui in narrativa. In via riconvenzionale: condannare al pagamento della somma di € 3.344,99 per sorte Parte_1 capitale a titolo di corrispettivi maturati in esecuzione dei servizi oggetto del Contratto ed emesse da tra il 2017 e il 2018 (doc. 4), oltre agli interessi nella misura determinata dal D. Lgs. CP_1 231/2002 dal dovuto al saldo, effettuate le più opportune compensazioni con quanto dovesse venire denegatamente riconosciuto in favore di a titolo di risarcimento dei danni lamentati. Parte_1 In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali IVA e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1 giudizio , con la quale aveva concluso un contratto per servizi di vigilanza presso Controparte_1
l'unità industriale di Cerro Maggiore, perché ne venisse accertato l'inadempimento contrattuale e la conseguente responsabilità della stessa per il furto verificatosi nei giorni 4-6 novembre 2014, con la condanna al risarcimento del danno di € 34.296,51 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo.
Deduceva al riguardo che la mattina del 6/11/2014 la ditta che si occupava della manutenzione dell'impianto fotovoltaico, installato sul tetto dell'unità industriale a Cerro Maggiore - di cui CP_1 aveva le chiavi sia del cancello esterno sia del locale “inverter” - aveva scoperto il furto che le aveva causato danni per un importo complessivo di € 34.297,51 reso possibile dall'inadempimento della convenuta in quanto alle 23.21 del 4 novembre 2014, la centrale operativa di aveva ricevuto CP_1 una segnalazione di “allarme furto locali inverter”, senza però che nulla le venisse segnalato;
alle 21.46 del giorno successivo, un sms con la segnalazione “assenza 220 volt” era pervenuta all'arch. Per_1
che aveva telefonato a , riuscendo solo dopo 25 minuti a parlare con un operatore
[...] CP_1 per richiedere un'ispezione che a detta di , era stata poi effettuata, come il giorno prima, da CP_1 una pattuglia inviata sul posto che in entrambe le occasioni, non aveva riscontrato alcuna anomalia.
Lamentava anche che nel rapporto delle ispezioni, risultava che dopo la segnalazione del 4 novembre
2014 alle ore 23.21, l'impianto di allarme non era stato correttamente riattivato e che nel rapporto del giorno dopo, era stato annotato “trovati 2 inseritori d'allarme inattivi come notte precedente, resto in apparenza regolare”.
Sottolineava pertanto l'inadeguatezza della gestione degli allarmi e degli interventi effettuati dalla convenuta, sempreché fossero stati effettivamente svolti dalla convenuta, che aveva reso possibile l'azione dei malviventi con i conseguenti ingenti danni, quantificati in € 29.812,64 per i costi di ripristino/sostituzione ed € 4.484,87 per mancata produzione di energia dell'impianto fotovoltaico.
Si costituiva che negava ogni inadempimento, in quanto la chiamata al referente, Parte_2 che non aveva fatto, era prevista per ottenere la sua autorizzazione all'invio di una pattuglia per la visita ispettiva, che era stata comunque effettuata, perché la segnalazione del primo giorno era pagina 2 di 6 pervenuta dopo le ore 18,00, al pari di quella del giorno seguente, a seguito della mancata risposta della periferica. Quanto alle visite ispettive lamentava la genericità della contestazione della parte attrice sulla loro inadeguatezza, stante la mancata indicazione di ciò che la guardia giurata avrebbe dovuto vedere, per cui era da escludere che fosse stata fornita la prova richiesta dall'art 17 delle condizioni generali del contratto, di dimostrare il proprio inadempimento del contratto che peraltro, prevedeva il limitato servizio ispettivo di pronto intervento su segnalazione di allarme, per un corrispettivo mensile di 146 euro, e non invece, una sorta di garanzia contro qualsiasi furto.
Negava inoltre la possibilità di accedere sul tetto dell'immobile, da cui era stato sottratto l'impianto fotovoltaico, avendo solo le chiavi del cancello esterno e dei locali inverter, per cui la guardia giurata non aveva potuto accedere sul tetto per verificare cosa fosse successo e quindi, nel corso delle ispezioni non aveva rilevato alcuna anomalia.
Deduceva inoltre la limitazione della propria responsabilità, prevista dall'art 17 cit. a una somma pari a una mensilità del canone e che in ogni caso, era da escludere un proprio concorso di colpa per non aver impedito il fatto, ma tuttalpiù la perdita di chance in relazione alla possibilità di sventare il furto.
Contestava anche la quantificazione dei danni e chiedeva infine, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice al pagamento di € 3.344,99 per i canoni maturati per i servizi oggetto del contratto da ottobre 2016 a febbraio 2018, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002, dalla scadenza di ogni fattura al saldo.
Terminata l'istruttoria, all'udienza del 25/6/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
In base all'art 17 delle condizioni generali del contratto, spetta all'utente del servizio di vigilanza provare l'inadempimento dell'Istituto.
Giovedì 6 novembre 2014 è stato scoperto il furto, che aveva riguardato principalmente i locali inverter, dove erano stati rotti 2/3 inverter, asportati 2 modem, danneggiato il contatore di produzione e asportati anche i cavi, di dimensioni maggiori di quelli sul tetto, che erano stati anch'essi sottratti (teste
. Tes_1
Per poter accedere nei locali inverter i ladri, dopo essere entrati nel capannone, avevano demolito parte della muratura e aperto un buco;
“una volta entrati nei locali inverter hanno demolito tutto il sistema di allarme e videosorveglianza, e poi sono saliti sul tetto e hanno lavorato indisturbati” (teste . Per_1
La notte del 4 novembre alle ore 23,21 la centrale operativa di riceveva il segnale di CP_1
“allarme furto locali inverter” (doc 3).
Da tale momento l'impianto di allarme ha cessato di funzionare (Periferica non risponde) fino al pomeriggio di venerdì 7 novembre quando, dopo la scoperta del furto, è stato ripristinato il collegamento dell'impianto con la centrale di . CP_1
L'arch. sentito come teste, ha riferito che il 5 novembre, alle 21,00 aveva ricevuto un sms Per_1 pagina 3 di 6 dall'impianto, che segnalava “assenza 220 volt”.
Ciò costituisce un'ulteriore conferma che l'impianto di allarme non era più collegato alla rete elettrica. ha poi aggiunto di aver subito telefonato al centralino di per segnalare l'accaduto, Per_1 CP_1 riuscendo a parlare con un operatore solo dopo 25 minuti.
Dal rapporto di servizio prodotto dalla convenuta, risulta che la guardia, poi inviata sul posto, aveva eseguito il sopralluogo dalle 22,14 fino alle 22,35 trovando solo “2 inseritori di allarme inattivi come notte precedente, resto in apparenza regolare”.
Il fatto che l'impianto di allarme non fosse più collegato alla centrale di già dalla notte CP_1 precedente e quindi, che non era più funzionante, dimostra che il controllo era stato del tutto superficiale e quindi, svolto in modo inadeguato, perché già dalla semplice visione del tabulato dei messaggi inviati dall'impianto, l'operatore si sarebbe dovuto accorgere che non si era verificata una momentanea interruzione dell'alimentazione elettrica, ma molto probabilmente, l'intenzionale manomissione dell'impianto ad opera di estranei.
Occorre peraltro osservare che nonostante il primo segnale di “allarme furto locali inverter”, sebbene abbia riconosciuto di avere anche le chiavi di tali locali, nessun particolare controllo risulta CP_1 esser stato fatto per verificare la ragione per cui la segnalazione era partita proprio da tale zona e perché
l'impianto avesse poi smesso di funzionare.
Inoltre, anche a voler ritenere non esigibile da , data l'esiguità del corrispettivo pattuito, la CP_1 modifica delle procedure operative, unilateralmente richiesta dalla committente, e in particolare un servizio di piantonamento nel caso in cui l'impianto di allarme fosse rimasto disattivato (doc 2), la convenuta non ha comunque mai segnalato la prolungata inattività dell'impianto né alla committente né, in alternativa, alla società che si occupava della sua manutenzione.
Risulta pertanto provato l'inadempimento della convenuta.
Secondo però, anche in caso di accertamento del proprio comportamento omissivo, avendo CP_1 ricevuto l'incarico di un servizio di vigilanza limitato alla sola ricezione della segnalazione di allarme, con chiamata al referente, era da escludere un concorso di colpa per non aver impedito il fatto, ma, tuttalpiù, era ravvisabile una mera perdita di “chance” in relazione alla possibilità di sventare un furto.
Tuttavia il concetto di chance presuppone un'incertezza, cioè la possibilità di ottenere un risultato favorevole oppure di evitarne uno sfavorevole, di per sé incompatibile con un danno (il furto) che si sia già verificato, perché in questo caso viene meno ogni incertezza sulla possibilità che si realizzi.
Di conseguenza l'indagine deve concentrarsi solo sull'accertamento del nesso causale tra la condotta e il danno, secondo il criterio ordinario del “più probabile che non”, non essendo necessaria quella successiva, sull'individuazione del possibile danno, quando questo si già verificato.
In conclusione “provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e pagina 4 di 6 nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente”
(Cass. 6116/2025).
Le omissioni di nel sopralluogo e nella tempestiva segnalazione dell'inattività dell'impianto CP_1 di allarme non possono ritenersi insignificanti, inidonee cioè a prevenire un furto, perché in tal caso, il servizio fornito risulterebbe del tutto inutile, con inevitabili ripercussioni anche sulla causa del contratto.
In realtà il servizio di vigilanza serve a controllare il funzionamento dell'impianto di allarme, che consente la segnalazione di ingressi non autorizzati, per un celere controllo della stessa e del CP_1 referente del committente, ove tempestivamente avvisato, per cui l'inadeguato sopralluogo e l'omessa segnalazione dell'inattività dell'impianto hanno consentito ai ladri di agire indisturbati.
Posto che l'impianto è stato manomesso la notte di martedì 4 novembre, ma il furto è stato poi commesso la notte seguente, perché era stato scoperto solo il 6 novembre, è del tutto logico ritenere che i ladri abbiano deciso di agire in quanto sapevano che l'impianto non era stato riattivato e potevano così agire indisturbati.
Se fosse stato ripristinato per tempo, avrebbero compreso che il loro tentativo era stato scoperto e che la vigilanza del capannone era stata ripristinata in modo efficiente;
avrebbero quindi probabilmente desistito dal procedere oltre, in quanto avrebbero dovuto disattivare l'impianto una seconda volta, pur sapendo che la sorveglianza dell'immobile, per quanto avevano fatto appena la notte prima, sarebbe stata particolarmente attenta.
Secondo la giurisprudenza “ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (Cass.
9969/2025).
Poiché l'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla convenuta ha agevolato il furto commesso in danno della società attrice, dev'essere condannata al risarcimento dell'intero danno subito da CP_1
. Parte_1
Non può trovare applicazione infatti, la limitazione prevista dall'art 17 del contratto, in quanto l'art
1229 cc stabilisce la nullità del patto che esclude o limita la responsabilità del debitore per dolo o colpa pagina 5 di 6 grave, come quella riferibile a che nonostante la mancanza di segnale dall'impianto di CP_1 allarme per due giorni consecutivi, nei due sopralluoghi aveva rilevato solo che due inseritori di allarme erano inattivi e non anche la manomissione dell'intero impianto.
Per quanto concerne il danno risarcibile alla società attrice spetta il rimborso delle spese documentate per il ripristino dell'impianto fotovoltaico, pari a € 29.812,64 oltre a quello conseguente alla mancata produzione di energia elettrica fino a tale data, pari a € 4.484,87 secondo il calcolo eseguito dal teste all'epoca consulente della società che si occupava della manutenzione dell'impianto Tes_1 Pt_3 fotovoltaico, che lo ha poi confermato in udienza.
In conclusione, il danno subito da ammonta a complessivi € 34.296,51. Pt_1
Tale importo dev'essere compensato con i canoni dovuti a per il servizio regolarmente CP_1 svolto da ottobre 2016 a febbraio 2018, pari a € 3.344,99 per cui la società convenuta dev'essere condannata al pagamento della differenza di € 30.951,52 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, IV scaglione, valori medi) seguono la soccombenza della convenuta.
PQM
1. condanna al pagamento di € 30.951,52 oltre interessi legali dalla domanda al Controparte_1 saldo;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 545,00 per spese Controparte_1 ed € 7.616,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 28/10/2025
Il giudice
(OV LU RE)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2551/2023 r.g. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 ACONE LIDIA e dell'avv. ACONE CARMEN ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIAMMARRUSTO Controparte_1 P.IVA_2 LA IA CONVENUTA
CONCLUSIONI
Per l'attrice Nel merito in via principale accertare:
1. per i motivi di cui in atti, l'inadempimento contrattuale della convenuta e Controparte_1 conseguente responsabilità della stessa per quanto occorso nei giorni 4-6 novembre 2014 e per l'effetto condannare a pagare a titolo di risarcimento del danno, la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 34.296,51 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo;
2. Che nulla è dovuto per le fatture azionate da per i Controparte_1 canoni maturati per i servizi oggetto del contratto nei mesi di Ottobre 2016 sino a Febbraio 2018 e conseguentemente rigettare la domanda riconvenzionale di pagamento dell'importo di € 3.344,99. In via subordinata compensare quanto verrà accertato essere dovuto a per i Controparte_1 canoni maturati per i servizi oggetto del contratto nei mesi di Ottobre 2016 sino a Febbraio 2018 con quanto dovuto da a a titolo di risarcimento dei danni patiti in Controparte_1 Parte_1 occasione di quanto occorso nei giorni 4-6 Novembre 2014; In ogni caso: vinte le spese di causa, 15% spese generali, accessori di legge inclusi;
In via istruttoria: A) ammettere la prova per testi ed interrogatorio formale della convenuta sui capitoli di prova di cui alla memoria 27 dicembre 2023 B) non ammettere le istanze istruttorie avversarie per i motivi di cui alla memoria n.3 C) ammettere Consulenza Tecnica d'Ufficio volta a confermare la quantificazione dei danni subiti da da mancata produzione dell'impianto fotovoltaico.; Parte_1
Per la convenuta pagina 1 di 6 In via principale: rigettare le domande avversarie in quanto infondate per i motivi di cui in narrativa. In via riconvenzionale: condannare al pagamento della somma di € 3.344,99 per sorte Parte_1 capitale a titolo di corrispettivi maturati in esecuzione dei servizi oggetto del Contratto ed emesse da tra il 2017 e il 2018 (doc. 4), oltre agli interessi nella misura determinata dal D. Lgs. CP_1 231/2002 dal dovuto al saldo, effettuate le più opportune compensazioni con quanto dovesse venire denegatamente riconosciuto in favore di a titolo di risarcimento dei danni lamentati. Parte_1 In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali IVA e CPA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1 giudizio , con la quale aveva concluso un contratto per servizi di vigilanza presso Controparte_1
l'unità industriale di Cerro Maggiore, perché ne venisse accertato l'inadempimento contrattuale e la conseguente responsabilità della stessa per il furto verificatosi nei giorni 4-6 novembre 2014, con la condanna al risarcimento del danno di € 34.296,51 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo.
Deduceva al riguardo che la mattina del 6/11/2014 la ditta che si occupava della manutenzione dell'impianto fotovoltaico, installato sul tetto dell'unità industriale a Cerro Maggiore - di cui CP_1 aveva le chiavi sia del cancello esterno sia del locale “inverter” - aveva scoperto il furto che le aveva causato danni per un importo complessivo di € 34.297,51 reso possibile dall'inadempimento della convenuta in quanto alle 23.21 del 4 novembre 2014, la centrale operativa di aveva ricevuto CP_1 una segnalazione di “allarme furto locali inverter”, senza però che nulla le venisse segnalato;
alle 21.46 del giorno successivo, un sms con la segnalazione “assenza 220 volt” era pervenuta all'arch. Per_1
che aveva telefonato a , riuscendo solo dopo 25 minuti a parlare con un operatore
[...] CP_1 per richiedere un'ispezione che a detta di , era stata poi effettuata, come il giorno prima, da CP_1 una pattuglia inviata sul posto che in entrambe le occasioni, non aveva riscontrato alcuna anomalia.
Lamentava anche che nel rapporto delle ispezioni, risultava che dopo la segnalazione del 4 novembre
2014 alle ore 23.21, l'impianto di allarme non era stato correttamente riattivato e che nel rapporto del giorno dopo, era stato annotato “trovati 2 inseritori d'allarme inattivi come notte precedente, resto in apparenza regolare”.
Sottolineava pertanto l'inadeguatezza della gestione degli allarmi e degli interventi effettuati dalla convenuta, sempreché fossero stati effettivamente svolti dalla convenuta, che aveva reso possibile l'azione dei malviventi con i conseguenti ingenti danni, quantificati in € 29.812,64 per i costi di ripristino/sostituzione ed € 4.484,87 per mancata produzione di energia dell'impianto fotovoltaico.
Si costituiva che negava ogni inadempimento, in quanto la chiamata al referente, Parte_2 che non aveva fatto, era prevista per ottenere la sua autorizzazione all'invio di una pattuglia per la visita ispettiva, che era stata comunque effettuata, perché la segnalazione del primo giorno era pagina 2 di 6 pervenuta dopo le ore 18,00, al pari di quella del giorno seguente, a seguito della mancata risposta della periferica. Quanto alle visite ispettive lamentava la genericità della contestazione della parte attrice sulla loro inadeguatezza, stante la mancata indicazione di ciò che la guardia giurata avrebbe dovuto vedere, per cui era da escludere che fosse stata fornita la prova richiesta dall'art 17 delle condizioni generali del contratto, di dimostrare il proprio inadempimento del contratto che peraltro, prevedeva il limitato servizio ispettivo di pronto intervento su segnalazione di allarme, per un corrispettivo mensile di 146 euro, e non invece, una sorta di garanzia contro qualsiasi furto.
Negava inoltre la possibilità di accedere sul tetto dell'immobile, da cui era stato sottratto l'impianto fotovoltaico, avendo solo le chiavi del cancello esterno e dei locali inverter, per cui la guardia giurata non aveva potuto accedere sul tetto per verificare cosa fosse successo e quindi, nel corso delle ispezioni non aveva rilevato alcuna anomalia.
Deduceva inoltre la limitazione della propria responsabilità, prevista dall'art 17 cit. a una somma pari a una mensilità del canone e che in ogni caso, era da escludere un proprio concorso di colpa per non aver impedito il fatto, ma tuttalpiù la perdita di chance in relazione alla possibilità di sventare il furto.
Contestava anche la quantificazione dei danni e chiedeva infine, in via riconvenzionale, la condanna della società attrice al pagamento di € 3.344,99 per i canoni maturati per i servizi oggetto del contratto da ottobre 2016 a febbraio 2018, oltre interessi ex D. Lgs. 231/2002, dalla scadenza di ogni fattura al saldo.
Terminata l'istruttoria, all'udienza del 25/6/2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
In base all'art 17 delle condizioni generali del contratto, spetta all'utente del servizio di vigilanza provare l'inadempimento dell'Istituto.
Giovedì 6 novembre 2014 è stato scoperto il furto, che aveva riguardato principalmente i locali inverter, dove erano stati rotti 2/3 inverter, asportati 2 modem, danneggiato il contatore di produzione e asportati anche i cavi, di dimensioni maggiori di quelli sul tetto, che erano stati anch'essi sottratti (teste
. Tes_1
Per poter accedere nei locali inverter i ladri, dopo essere entrati nel capannone, avevano demolito parte della muratura e aperto un buco;
“una volta entrati nei locali inverter hanno demolito tutto il sistema di allarme e videosorveglianza, e poi sono saliti sul tetto e hanno lavorato indisturbati” (teste . Per_1
La notte del 4 novembre alle ore 23,21 la centrale operativa di riceveva il segnale di CP_1
“allarme furto locali inverter” (doc 3).
Da tale momento l'impianto di allarme ha cessato di funzionare (Periferica non risponde) fino al pomeriggio di venerdì 7 novembre quando, dopo la scoperta del furto, è stato ripristinato il collegamento dell'impianto con la centrale di . CP_1
L'arch. sentito come teste, ha riferito che il 5 novembre, alle 21,00 aveva ricevuto un sms Per_1 pagina 3 di 6 dall'impianto, che segnalava “assenza 220 volt”.
Ciò costituisce un'ulteriore conferma che l'impianto di allarme non era più collegato alla rete elettrica. ha poi aggiunto di aver subito telefonato al centralino di per segnalare l'accaduto, Per_1 CP_1 riuscendo a parlare con un operatore solo dopo 25 minuti.
Dal rapporto di servizio prodotto dalla convenuta, risulta che la guardia, poi inviata sul posto, aveva eseguito il sopralluogo dalle 22,14 fino alle 22,35 trovando solo “2 inseritori di allarme inattivi come notte precedente, resto in apparenza regolare”.
Il fatto che l'impianto di allarme non fosse più collegato alla centrale di già dalla notte CP_1 precedente e quindi, che non era più funzionante, dimostra che il controllo era stato del tutto superficiale e quindi, svolto in modo inadeguato, perché già dalla semplice visione del tabulato dei messaggi inviati dall'impianto, l'operatore si sarebbe dovuto accorgere che non si era verificata una momentanea interruzione dell'alimentazione elettrica, ma molto probabilmente, l'intenzionale manomissione dell'impianto ad opera di estranei.
Occorre peraltro osservare che nonostante il primo segnale di “allarme furto locali inverter”, sebbene abbia riconosciuto di avere anche le chiavi di tali locali, nessun particolare controllo risulta CP_1 esser stato fatto per verificare la ragione per cui la segnalazione era partita proprio da tale zona e perché
l'impianto avesse poi smesso di funzionare.
Inoltre, anche a voler ritenere non esigibile da , data l'esiguità del corrispettivo pattuito, la CP_1 modifica delle procedure operative, unilateralmente richiesta dalla committente, e in particolare un servizio di piantonamento nel caso in cui l'impianto di allarme fosse rimasto disattivato (doc 2), la convenuta non ha comunque mai segnalato la prolungata inattività dell'impianto né alla committente né, in alternativa, alla società che si occupava della sua manutenzione.
Risulta pertanto provato l'inadempimento della convenuta.
Secondo però, anche in caso di accertamento del proprio comportamento omissivo, avendo CP_1 ricevuto l'incarico di un servizio di vigilanza limitato alla sola ricezione della segnalazione di allarme, con chiamata al referente, era da escludere un concorso di colpa per non aver impedito il fatto, ma, tuttalpiù, era ravvisabile una mera perdita di “chance” in relazione alla possibilità di sventare un furto.
Tuttavia il concetto di chance presuppone un'incertezza, cioè la possibilità di ottenere un risultato favorevole oppure di evitarne uno sfavorevole, di per sé incompatibile con un danno (il furto) che si sia già verificato, perché in questo caso viene meno ogni incertezza sulla possibilità che si realizzi.
Di conseguenza l'indagine deve concentrarsi solo sull'accertamento del nesso causale tra la condotta e il danno, secondo il criterio ordinario del “più probabile che non”, non essendo necessaria quella successiva, sull'individuazione del possibile danno, quando questo si già verificato.
In conclusione “provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e pagina 4 di 6 nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente”
(Cass. 6116/2025).
Le omissioni di nel sopralluogo e nella tempestiva segnalazione dell'inattività dell'impianto CP_1 di allarme non possono ritenersi insignificanti, inidonee cioè a prevenire un furto, perché in tal caso, il servizio fornito risulterebbe del tutto inutile, con inevitabili ripercussioni anche sulla causa del contratto.
In realtà il servizio di vigilanza serve a controllare il funzionamento dell'impianto di allarme, che consente la segnalazione di ingressi non autorizzati, per un celere controllo della stessa e del CP_1 referente del committente, ove tempestivamente avvisato, per cui l'inadeguato sopralluogo e l'omessa segnalazione dell'inattività dell'impianto hanno consentito ai ladri di agire indisturbati.
Posto che l'impianto è stato manomesso la notte di martedì 4 novembre, ma il furto è stato poi commesso la notte seguente, perché era stato scoperto solo il 6 novembre, è del tutto logico ritenere che i ladri abbiano deciso di agire in quanto sapevano che l'impianto non era stato riattivato e potevano così agire indisturbati.
Se fosse stato ripristinato per tempo, avrebbero compreso che il loro tentativo era stato scoperto e che la vigilanza del capannone era stata ripristinata in modo efficiente;
avrebbero quindi probabilmente desistito dal procedere oltre, in quanto avrebbero dovuto disattivare l'impianto una seconda volta, pur sapendo che la sorveglianza dell'immobile, per quanto avevano fatto appena la notte prima, sarebbe stata particolarmente attenta.
Secondo la giurisprudenza “ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate;
la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni” (Cass.
9969/2025).
Poiché l'inadempimento delle obbligazioni assunte dalla convenuta ha agevolato il furto commesso in danno della società attrice, dev'essere condannata al risarcimento dell'intero danno subito da CP_1
. Parte_1
Non può trovare applicazione infatti, la limitazione prevista dall'art 17 del contratto, in quanto l'art
1229 cc stabilisce la nullità del patto che esclude o limita la responsabilità del debitore per dolo o colpa pagina 5 di 6 grave, come quella riferibile a che nonostante la mancanza di segnale dall'impianto di CP_1 allarme per due giorni consecutivi, nei due sopralluoghi aveva rilevato solo che due inseritori di allarme erano inattivi e non anche la manomissione dell'intero impianto.
Per quanto concerne il danno risarcibile alla società attrice spetta il rimborso delle spese documentate per il ripristino dell'impianto fotovoltaico, pari a € 29.812,64 oltre a quello conseguente alla mancata produzione di energia elettrica fino a tale data, pari a € 4.484,87 secondo il calcolo eseguito dal teste all'epoca consulente della società che si occupava della manutenzione dell'impianto Tes_1 Pt_3 fotovoltaico, che lo ha poi confermato in udienza.
In conclusione, il danno subito da ammonta a complessivi € 34.296,51. Pt_1
Tale importo dev'essere compensato con i canoni dovuti a per il servizio regolarmente CP_1 svolto da ottobre 2016 a febbraio 2018, pari a € 3.344,99 per cui la società convenuta dev'essere condannata al pagamento della differenza di € 30.951,52 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo (tabella 2, IV scaglione, valori medi) seguono la soccombenza della convenuta.
PQM
1. condanna al pagamento di € 30.951,52 oltre interessi legali dalla domanda al Controparte_1 saldo;
2. condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 545,00 per spese Controparte_1 ed € 7.616,00 per onorari, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, Iva e Cpa.
Como, 28/10/2025
Il giudice
(OV LU RE)
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