Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5T, sentenza 13/10/2025, n. 17519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 17519 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 17519/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12276/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12276 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da TE IT S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cardarelli, Filippo Lattanzi e Diego Campugiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
TO dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Frontoni, Gianluca Luzi e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento adottato dal GSE GSE/P20210016124 in data 9.6.2021 recante comunicazione dell'esito dell'attività di controllo mediante verifica e sopralluogo ai sensi dell'art. 12 commi e 3 del D.M. 11 gennaio 2017, per il progetto di riduzione dei consumi di energia primaria “DREAM 5”;
- nonché di ogni suo atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ivi compreso, per quanto occorrer possa:
- il decreto del Mise 11 gennaio 2017, se interpretato nel senso di consentire al GSE il recupero dei certificati bianchi riconosciuti in eccesso, in caso di rendicontazioni già approvate;
per quanto riguarda la domanda riconvenzionale ai sensi dell'art. 42 c.p.a. presentata da TO dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A. il 28 gennaio 2022:
per l’accertamento
- del diritto del GSE S.p.A. a ottenere la ripetizione dei Titoli di Efficienza Energetica erogati a TE e non spettanti nella misura pari a 2.644, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2033 c.c. per le motivazioni esposte in atti.
per l'effetto, per la condanna
di TE IT S.p.A. al pagamento in favore del GSE al corrispondente importo pari ad euro 341.283,20, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, ovvero in subordine legali, dalla data di erogazione al dì del pagamento, ovvero in subordine dalla data della domanda giudiziale;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da TE IT S.p.A. il 23 febbraio 2022:
per l'annullamento
- del provvedimento adottato dal GSE/P20210034713 del 17.12.2021 recante “Istanza di applicazione dell'art. 56 del DL 76/2020 (GSE/A20210136404 del 23 agosto 2021) in merito ai provvedimenti di rettifica dell'incentivo spettante prot. GSE/P20210016055 del 8 giugno 2021, prott. GSE (P20210016124 e GSE/P20210016110 del 9 giugno 2021. Comunicazione esito.”;
- nonché della richiesta di restituzione degli incentivi del 23.12.2021;
- di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la comunicazione del GSE del 22.10.2021.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del TO dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Vista la domanda riconvenzionale del TO dei Servizi Energetici – G.S.E. S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 la dott.ssa LE Di PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, TE IT S.p.A. (d’ora in poi solo TE), operatore economico dotato di Energy Manager, dall’entrata in vigore del sistema di incentivazione degli interventi di efficienza energetica, svolge interventi mirati all’efficientamento energetico delle proprie sedi e degli apparati tecnici utilizzati ottenendo la concessione dei c.d. Titoli di efficienza energetica (TEE) o Certificati bianchi.
2. Con comunicazione del 23 dicembre 2013, TE presentava al GSE una proposta di progetto e di programma di misura (di seguito PPPM); gli interventi a cui era riferita la predetta proposta consistevano nell’ammodernamento, mediante sostituzione degli apparati GSM, DCS e UMTS, di una parte delle stazioni radio base (SRB) ubicate sul territorio nazionale ed impiegate per l’erogazione del servizio di ricetrasmissione voce/dati con tecnologia 2G e 3G (progetto DREAM 5).
3. Sulla base della PPPM sopra citata, TE presentava al TO dei Servizi Energetici (GSE) le Richieste di Verifica e Certificazione a Consuntivo (RVC-C) relative al periodo di rendicontazione compreso tra il mese di luglio 2013 e il mese di dicembre 2016, sulla base delle quali il GSE riconosceva i relativi titoli di efficienza energetica.
4. Con nota del 28 marzo 2018 prot. GSE/P20180027022, il GSE comunicava a TE l’avvio di un procedimento di controllo ai sensi dell’art. 12 del D.M. 11 gennaio 2017, nell’ambito del quale, nelle date del 4 e 5 aprile 2018, veniva effettuato un sopralluogo presso alcuni dei siti in cui erano stati realizzati gli interventi oggetto di rendicontazione.
5. Con successive comunicazioni inviate il 14 giugno 2018 e il 15 novembre 2018, TE trasmetteva la documentazione in risposta al provvedimento di avvio del procedimento di controllo del 28 marzo 2018 e alle richieste integrative formulate in occasione del sopralluogo.
6. Il GSE, valutate la documentazione e le osservazioni trasmesse da TE, con nota GSE/P20190045743 del 20 giugno 2019, rappresentava a TE, con riguardo all’oggetto del presente giudizio, che:
“- nell’ambito delle analisi volte a verificare la congruenza tra risparmio rendicontato e risparmio effettivamente conseguibile dagli interventi realizzati, è stato calcolato il numero di ore equivalenti di funzionamento di ciascuna RBS inclusa nelle richieste di verifica e certificazione dei risparmi approvate. Il numero di ore equivalenti di funzionamento (Heq) è stato determinato come rapporto tra C_apparati e PTRBS, i cui valori sono quelli direttamente desunti dalle corrispondenti RVC-C e quindi valutati dal Soggetto Proponente. Infatti C_apparati rappresenta il consumo elettrico derivato a partire da quello registrato al POD, laddove disponibile, mentre TPRBS è pari alla somma dei Typical Power di tutti gli apparati presenti in sito nella condizione post intervento, riferita al mese di calcolo;
- per tutte le richieste di verifica e certificazione dei risparmi finora presentate e per una pluralità di siti ivi indicati, il valore di Heq ottenuto è risultato inverosimile. A titolo esemplificativo, si riportano nell’allegato A al presente provvedimento le ore equivalenti di funzionamento di ciascuna RBS calcolate per la 0048841001017R075_rev1 e riferite al mese di agosto 2013. Rispetto ai 2005 siti oggetto di rendicontazione, è stato riscontrato un valore di Heq superiore a 24 ore/giorno per ben 1088 siti. A tal proposito, si rappresenta che un regime di funzionamento che preveda un esercizio continuativo della RBS per oltre 24 ore/giorno non è fisicamente possibile, nonché inammissibile dal punto di vista dell’incentivazione dei risparmi di energia negli usi finali;
- per i soli siti per i quali si è riscontrato il predetto rilievo, è stato stimato il risparmio di energia massimo generabile dagli interventi. In carenza di maggiori informazioni, tale stima è stata realizzata fissando a 24 ore/giorno il numero di ore di funzionamento di ciascuna RBS e rideterminandone, sulla base del relativo TPRBS, il valore di C apparati, nell’ipotesi semplificativa di considerare pari a 30 i giorni componenti ogni mese dell’anno”.
Sicché da tale ricalcolo risultavano emessi per il progetto DREAM 5 n. 4.749 TEE in eccesso.
7. Con il medesimo provvedimento il GSE invitava, quindi, TE, ai sensi dell’art. 12 comma 12 del D.M. 11 gennaio 2017, a fornire, nel termine di 30 giorni dal suo ricevimento, osservazioni in merito in forma scritta eventualmente corredate da documenti.
8. Il 27 settembre 2019 ed il 14 ottobre 2019 TE inviava le osservazioni e la documentazione integrativa con riferimento all’attività di controllo eseguita dal GSE.
9. Con riferimento a tali osservazioni e alla documentazione trasmessa il GSE, con nota prot. GSE/P20200008864 del 5 marzo 2020, comunicava al Soggetto Proponente, sempre con riguardo all’oggetto del presente procedimento, che:
“- con riferimento al calcolo delle ore equivalenti di funzionamento (Heq) delle RBS oggetto delle RVC sinora approvate, il Soggetto Proponente ha rappresentato che per una pluralità di siti tale parametro è risultato inverosimile in virtù delle seguenti motivazioni.
o Nei siti “indoor” la presenza del condizionamento ha come conseguenza che i consumi di energia elettrica siano più alti nei mesi estivi rispetto a quelli del resto dell’anno;
o Il valore di Typical Power per definizione non rappresenta la potenza massima assorbibile dall’apparato, ma una potenza media. Si ha quindi che le ore di
funzionamento, calcolate su un singolo sito come il rapporto tra il consumo mensile degli apparati e la Typical Power, può essere superiore alle 24 ore.
o La fatturazione a parte del fornitore di energia elettrica può prevedere dei conguagli dovuti ad errori di lettura e ricalcoli che possono portare a superare le 24 ore di funzionamento in un particolare mese dell’anno. Inoltre, è possibile che siti costituiti da centrali di telecomunicazione non siano stati correttamente rilevati, con ciò derivandone che alle RBS poste all’interno sia stato allocato un consumo inverosimile- A tal proposito, il Soggetto Proponente ha inviato un elenco di siti che saranno sottoposti ad una “riconciliazione finale dei consumi come previsto dalle PPPM”, per i quali per tale motivo il calcolo delle ore di funzionamento complessive della rete non è attendibile;
- si è provveduto ad effettuare un ricalcolo delle ore equivalenti di funzionamento di ciascuna RBS, non più su base mensile ma considerando i consumi totali dell’intero periodo di rendicontazione di ogni RVC finora approvata, al fine di tenere in conto gli effetti della stagionalità sugli assorbimenti elettrici del sito, mantenendo tuttavia la potenza di ciascun apparato pari al proprio valore di Typical Power. Si rappresenta, infatti, che tale valore è indicativo della potenza assorbita mediamente da ciascun apparato nel suo funzionamento tra la condizione di picco e quella minima. E’ stato così rideterminato l’insieme dei siti per i quali continua a sussistere la condizione per cui il parametro Heq, ridefinito sulla base della suddetta modalità di valutazione, è superiore a 24 ore;
- l’insieme dei siti caratterizzati da Heq superiore a 24 ore è stato altresì determinato non escludendo dal calcolo i siti con problemi di fatturazione né quelli costituiti da centrali per i quali non si può escludere che alle RBS sia stato erroneamente allocato un consumo inverosimile, demandando in questo modo la “riconciliazione” dei relativi dati alla fase finale della rendicontazione dei risparmi di energia primaria del progetto;
- per i soli siti per i quali si è riscontrato il permanere del predetto rilievo, è stato stimato il risparmio di energia massimo generabile dagli interventi. Tale stima è stata realizzata fissando a 24 ore/giorno il numero di ore di funzionamento di ciascuna RBS e rideterminandone, sulla base del relativo TPRBS, il valore di C_apparati. Da tale ricalcolo risultano emessi per il progetto DREAM 5 TEE in eccesso come riportato in tabella 4” (cioè - 4.570 TEE); pertanto, il GSE invitava il soggetto proponente a fornire in merito osservazioni scritte e eventuali documenti nel termine di 30 giorni, sospendendo il procedimento nell’attesa della ricezione della suddetta documentazione.
10. La società ricorrente provvedeva ad inviare, nel periodo compreso tra il 7 agosto 2020 e il 10 marzo 2021, le proprie osservazioni corredate dalla documentazione a supporto.
11. Con riferimento a tali osservazioni e alla documentazione trasmessa il GSE, con nota prot. GSE/P20200008864 del 5 marzo 2020, comunicava a TE che:
“- con riferimento al calcolo delle ore equivalenti di funzionamento (Heq) delle RBS oggetto delle RVC sinora approvate, il Soggetto Proponente ha rappresentato che per una pluralità di siti tale parametro è risultato inverosimile in virtù delle seguenti motivazioni.
- nei siti “indoor” la presenza del condizionamento ha come conseguenza che i consumi di energia elettrica siano più alti nei mesi estivi rispetto a quelli del resto dell’anno;
- il valore di Typical Power per definizione non rappresenta la potenza massima assorbibile dall’apparato, ma una potenza media. Si ha quindi che le ore di 5 funzionamento, calcolate su un singolo sito come il rapporto tra il consumo mensile degli apparati e la Typical Power, può essere superiore alle 24 ore;
- la fatturazione a parte del fornitore di energia elettrica può prevedere dei conguagli dovuti ad errori di lettura e ricalcoli che possono portare a superare le 24 ore di funzionamento in un particolare mese dell’anno. Inoltre, è possibile che siti costituiti da centrali di telecomunicazione non siano stati correttamente rilevati, con ciò derivandone che alle RBS poste all’interno sia stato allocato un consumo inverosimile- A tal proposito, il Soggetto Proponente ha inviato un elenco di siti che saranno sottoposti ad una “riconciliazione finale dei consumi come previsto dalle PPPM”, per i quali per tale motivo il calcolo delle ore di funzionamento complessive della rete non è attendibile;
- si è provveduto ad effettuare un ricalcolo delle ore equivalenti di funzionamento di ciascuna RBS, non più su base mensile ma considerando i consumi totali dell’intero periodo di rendicontazione di ogni RVC finora approvata, al fine di tenere in conto gli effetti della stagionalità sugli assorbimenti elettrici del sito, mantenendo tuttavia la potenza di ciascun apparato pari al proprio valore di Typical Power. Si rappresenta, infatti, che tale valore è indicativo della potenza assorbita mediamente da ciascun apparato nel suo funzionamento tra la condizione di picco e quella minima. È stato così rideterminato l’insieme dei siti per i quali continua a sussistere la condizione per cui il parametro Heq, ridefinito sulla base della suddetta modalità di valutazione, è superiore a 24 ore;
- l’insieme dei siti caratterizzati da Heq superiore a 24 ore è stato altresì determinato non escludendo dal calcolo i siti con problemi di fatturazione né quelli costituiti da centrali per i quali non si può escludere che alle RBS sia stato erroneamente allocato un consumo inverosimile, demandando in questo modo la “riconciliazione” dei relativi dati alla fase finale della rendicontazione dei risparmi di energia primaria del progetto;
- per i soli siti per i quali si è riscontrato il permanere del predetto rilievo, è stato stimato il risparmio di energia massimo generabile dagli interventi. Tale stima è stata realizzata fissando a 24 ore/giorno il numero di ore di funzionamento di ciascuna RBS e rideterminandone, sulla base del relativo TPRBS, il valore di C_apparati. Da tale ricalcolo risultano emessi per il progetto DREAM 5 TEE in eccesso come riportato in tabella 4” (cioè 4.570).
12. Il GSE comunicava, quindi, a TE che le evidenze che avevano condotto alle risultanze sopra rappresentate erano emerse nell’ambito del procedimento di controllo e non erano riscontrabili dalle sole informazioni e dai dati contenuti nella documentazione inviata in fase di richiesta di accesso agli incentivi o di rendicontazione dei risparmi, motivo per cui, sulla base del contraddittorio intercorso e dei documenti resi disponibili dallo stesso Soggetto Proponente, i Titoli di Efficienza Energetica fino a tal momento spettanti al progetto dovevano ritenersi quelli riformulati alla luce del nuovo conteggio da parte del TO, con la conseguenza che lo stesso GSE era tenuto al recupero di quanto erogato in eccesso, secondo le modalità di restituzione che sarebbero state rese note con successiva comunicazione. Il resistente poi specificava che per ciascuna successiva RVC il Soggetto Proponente trasmettesse l’elenco dei siti spenti nel corso di ciascun periodo di rendicontazione e si assicurasse che ad ogni RBS non fosse stato erroneamente allocato un consumo inverosimile, in special modo qualora appartenente al gruppo dei siti infrastrutturali, facendo, in ogni caso, salva la facoltà di effettuare ulteriori attività di controllo.
13. Con ricorso straordinario al Capo dello Stato, notificato in data 6 ottobre 2021, TE ha impugnato il provvedimento adottato dal GSE GSE/P20210016124 in data 8 giugno 2021 nonché il decreto del Mise 11 gennaio 2017.
14. In data 19 ottobre 2021, il GSE ha notificato alla ricorrente l’opposizione ex art. 10 D.P.R. 1199/1971, sicché con atto di costituzione ex art.48 c.p.a., la TE ha incardinato innanzi a questo T.A.R. l’odierno ricorso.
15. Con il ricorso introduttivo, la società ricorrente, ha domandato l’annullamento dei provvedimenti impugnati asseritamente illegittimi per i seguenti graduati motivi:
I) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.42 COMMI 3 BIS E 3 TER DEL D.L.S N.28/2011 E SS. MM. II.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL’ART. 21 NONIES DELLA LEGGE N.241/1990 SS. MM. II.; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO : in sintesi, la società ricorrente sostiene che il GSE avrebbe esercitato il potere di secondo grado ormai decorso il termine di 18 mesi indicato dal novellato art. 21 nonies della L. n. 241 del 1990;
1.1 SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DEL GSE DI RIDETERMINAZIONE DEI TEE E RECUPERO DI QUANTO EROGATO IN ECCESSO:
1.2. [SUL] L’ILLEGITTIMITÀ IN PARTE QUA DEL DM 11 GENNAIO 2017 QUALE ATTO REGOLAMENTARE PRESUPPOSTO;
1.3. IN VIA SUBORDINATA E INCIDENTALE: SULLA RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA Q.L.C. DELL’ART. 42 COMMI 3 BIS E 3 TER DEL D.LGS. N. 28/2011 E SS. MM. II., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 97 COST..;
II) IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.42 COMMI 3 BIS E 3 TER DEL D.L.S N.28/2011 E SS. MM. II.; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.12 COMMA 15 DEL DECRETO 11 GENNAIO 2017. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ECCESSO DI POTER PER CONTRADDITTORIETÀ .
16. Successivamente, con nota del 23 agosto 2021, la società ricorrente ha presentato istanza di riesame a GSE per l’annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati ai sensi dell’art. 56, comma 7, lett. a) e comma 8, del citato D.L. 16 luglio 2020, n. 76, perché adottati in violazione dei presupposti previsti dall’art. 21 nonies della legge n. 241/90.
17. Con nota del 22 ottobre 2021, in relazione alla citata istanza di riesame, GSE ha richiesto alla società ricorrente di produrre entro 30 giorni osservazioni in forma scritta e una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/00, relativa all’assenza di procedimenti penali in corso o conclusi con sentenza di condanna, anche non definitiva, aventi ad oggetto le RVC di cui all’istanza.
18. Il procedimento di riesame si è concluso con il provvedimento datato 17 dicembre 2021, con il quale GSE ha rigettato l’istanza del 23 agosto 2021, considerato che “ l’art. 42, comma 3, primo periodo, del D.lgs. 28/2011, come modificato dall’art. 56, comma 7, lett. a), del D.L. 76/2020, non può essere applicato al caso di specie……. ” e considerato inoltre che “ il Soggetto Proponente non ha fornito alcun riscontro ” con riferimento alla citata nota del 22 ottobre 2021.
19. Con nota GSE/P20210035255 del 23 dicembre 2021 il GSE comunicava a TE di essere tenuto al recupero di n. 2.644 TEE di Tipo I dallo stesso indebitamente percepiti nel periodo 2015, 2016 e 2018, per un importo complessivo pari a € 341.283,20, e che, pertanto, lo stesso soggetto proponente era tenuto a procedere al rispettivo pagamento nel termine di 30 giorni dal ricevimento della predetta nota.
20. Pertanto, con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 15 febbraio 2022, la società ricorrente ha impugnato il diniego di annullamento in autotutela e la richiesta di restituzione degli incentivi del 23 dicembre 2021, deducendo le seguenti censure:
1. Sul provvedimento di rigetto dell’istanza di autotutela: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.42 COMMI 3 BIS E 3 TER DEL D.L.S N.28/2011 E SS. MM. II.; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI CUI ALL’ART. 21 NONIES DELLA LEGGE N.241/1990 SS. MM. II.; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO ; in sintesi, secondo la società ricorrente, la rideterminazione in senso peggiorativo dei TEE precedentemente riconosciuti avrebbe consistenza (al di là della formale qualificazione del provvedimento), sotto il profilo sostanziale, di annullamento parziale dei precedenti certificati bianchi (cioè di loro caducazione nella parte “in eccesso”), con la conseguenza che dovrebbe trovare applicazione al caso di specie il regime di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell’art. 42, che espressamente si riferisce alle ipotesi (oltre che di rigetto dell’istanza di rendicontazione) di annullamento del provvedimento di riconoscimento dei titoli di efficienza energetica, da intendersi comprensivo delle fattispecie di annullamento parziale (cioè rideterminazione peggiorativa dei TEE). In caso contrario, aggiunge la società ricorrente, il giudice dovrebbe sollevare la questione di legittimità costituzionale delle norme richiamate per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost..
2. Sulla richiesta di restituzione degli incentivi del 23 dicembre 2021: ILLEGITTIMITÀ DERIVATA . La società ricorrente, che ha dichiarato di aver comunque provveduto al versamento delle somme, riservandosi di recuperarle in caso di annullamento dei provvedimenti impugnati, sostiene che l’atto del 23 dicembre 2021 con cui il GSE ha chiesto il pagamento di Euro 341.283,20 a titolo di restituzione dei TEE “indebitamente percepiti nel periodo 2014-2017”, in quanto legato da un nesso di presupposizione necessaria con il provvedimento di rideterminazione dei TEE del 9 giugno 2021, sarebbe destinato ad essere automaticamente caducato per effetto dell’accoglimento del ricorso introduttivo, come integrato dai presenti motivi aggiunti, in quanto affetto da illegittimità derivata.
21. Medio tempore si è costituto in giudizio GSE, il quale, con memoria, ha eccepito la tardività, l’inammissibilità e l’infondatezza delle avverse censure, chiedendo inoltre, in via riconvenzionale ex art. 42 c.p.a., la condanna della società ricorrente al pagamento della somma indicata nel provvedimento GSE/P20210035255 del 23 dicembre 2021.
22. Con memorie e repliche ex art. 73 c.p.a. entrambe le parti hanno insistito per l’accoglimento delle rispettive ragioni.
23. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 26 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
24. Il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
24.1. Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, la domanda caducatoria di un provvedimento superato da un successivo provvedimento di conferma, purché non meramente confermativo del primo, comporta la pronuncia di improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto originariamente impugnato a quello dell'atto che lo sostituisce, sicché il ricorso principale è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che il provvedimento di rigetto dell’istanza di annullamenti in autotutela datato 17 dicembre 2021 rappresenta una rinnovata espressione della funzione amministrativa, configurandosi come un nuovo provvedimento di conferma degli atti impugnati (Consiglio di Stato, VI, 31 marzo 2023, n. 3352; Consiglio di Stato sez. I, 28/09/2023, n.1236; Consiglio di Stato sez. V, 11 marzo 2025, n.1995).
25. Va pertanto esaminato il ricorso per motivi aggiunti.
25.1. Preliminarmente, si osserva che la questione oggetto dell’odierno contenzioso riguarda i c.d. Certificati Bianchi (CB), anche detti Titoli di Efficienza Energetica (TEE), i quali rappresentano il principale strumento di incentivazione dell'efficienza energetica nel settore industriale, delle infrastrutture a rete, dei servizi e dei trasporti ed in altri ambiti civili.
25.2. Il perseguimento degli obiettivi di risparmio energetico e di sostenibilità ambientale, come noto, è alla base della politica comunitaria ( ex plurimis Direttive UE N. 27/2012 e 28/2009), caratterizzata, tra l’altro, per l’imposizione di obblighi di risparmio di energia primaria in capo ai distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali (soggetti obbligati), con fissazione anno per anno di livelli da raggiungere attraverso interventi di efficientamento energetico. Oltre ai citati soggetti obbligati possono concorrere al raggiungimento degli obiettivi di risparmio anche le società di servizi energetici (ESCo) o quelle che abbiano nominato un esperto in gestione dell’energia (EGE) che liberamente scelgano di realizzare interventi di riduzione dei consumi negli usi finali di energia ottenendo in cambio il diritto ad una corrispondente quantità di Titoli di Efficienza Energetica (TEE). Detti titoli attestano e quantificano così il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica, misurati in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio [risparmiate]), con un cambio uno contro uno, nel senso che un TEE vale una TEP risparmiata.
25.3. Il meccanismo dei CB è stato rivisto dal D. Lgs. n. 115 del 30 maggio 2008 e, successivamente, il D. Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, il D.M. 28 dicembre 2012, le relative Linee Guida EEN 9/11 e il D. Lgs. 102/2014 hanno introdotto rilevanti aggiornamenti sia in termini di ambiti di applicazione e soggetti eleggibili sia di strumenti operativi per il riconoscimento dei titoli.
25.4. In particolare, il D.M. 28 dicembre 2012 ha assegnato al GSE la responsabilità della gestione della valutazione dei progetti di efficienza, introducendo altresì limiti soprattutto in merito alla possibilità di rendicontare risparmi conseguibili esclusivamente attraverso progetti nuovi o in corso di realizzazione e vietando il cumulo dei CB con altri incentivi statali.
25.5. Con il D.M. 11 gennaio 2017, oltre a definire i nuovi obiettivi quantitativi nazionali annui di risparmio energetico per il periodo 2017-2020, sono state fissate le modalità di realizzazione dei progetti di efficienza energetica per l’accesso al meccanismo dei CB a partire dal 4 aprile 2017, nonché sono state aggiornate le disposizioni in materia di controllo e verifica dell’esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti ammessi al meccanismo ed il relativo regime sanzionatorio.
25.6. Infine, come noto, l’art. 56 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha modificato l’art. 42 del D. Lgs. 28/2011(“controlli e sanzioni in materia di incentivi”) introducendo, al comma 3, la generale previsione secondo la quale i poteri di cui ai commi 1 e 2 della norma sono esercitati “ in presenza dei presupposti di cui all’art. 21 – nonies della legge 7agosto 1990 n. 241 ”. Il comma 8 dell’art. 56 in commento ha, poi, previsto che le disposizioni del comma 7 (dunque la modificazione dell’art. 42 commi 3 e 3 bis del d.lgs. 28/2011 con la previsione dei presupposti previsti per l’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/90) trovano applicazione anche ai “ progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d’ufficio in corso e, su richiesta dell’interessato, a quelli definiti con provvedimento del G.S.E. di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del presente decreto legge (….) ”.
25.7. Il potere di controllo del GSE investe ogni documento e circostanza funzionale alla verifica delle condizioni di ammissibilità delle RVC e, come affermato dalla consolidata giurisprudenza di questo T.A.R. (sentenze nn. 15992 e 15994 del 29.8.2024), “ Il potere di verifica e controllo degli atti di approvazione delle RVC rinviene il proprio fondamento sia nella disciplina di settore (d.lgs. n. 28 del 2011, DM 11 gennaio 2017, Linee Guida EEN 9/11), sia in quella generale in materia di dichiarazioni sostitutive (DPR 445 del 2000). L’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2011 prevede infatti che l’erogazione di incentivi da parte del GSE sia subordinata alla verifica dei dati forniti dai soggetti interessati e che la stessa verifica sia effettuata attraverso il controllo della documentazione trasmessa, senza che sia precluso un accertamento di più ampio raggio ” e, inoltre, “ Quanto al tema dell’integrazione documentazione richiesta dal GSE, poi, questo Tribunale, con specifico riferimento al controllo delle RVC, ha ripetutamente evidenziato (cfr., ex multis, TAR Lazio, sez. V ter, n. 19800 del 2023; sez. III ter, n. 6554 del 2021) che: - il TO ha il potere di impostare "un’azione di controllo ad ampio raggio, tesa a verificare la regolarità dei progetti di risparmio energetico alla luce del vigente quadro regolamentare ".
25.8. È stato puntualmente precisato che l'art. 56, comma 7 d.l. n. 76 del 2020, pur avendo previsto che l'esercizio del potere di decadenza si eserciti in presenza dei presupposti di cui all'articolo 21-nonies, l n. 241 del 1990, non ha mutato la natura del potere esercitato, che rimane di decadenza sia pure subordinato alla ricorrenza degli indicati presupposti (cfr. Ad. Plen. Cons. Stato, n. 18 del 2020; Cons. Stato, Sez. II, n. 2747 del 2022; Sez. IV n. 462 del 2022 e n. 594 del 2021; Sez.VI n. 9 del 2022 e n. 6516 del 2021; Corte cost., n. 237 del 2020).
25.9. Secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato:
a) sia la direttiva 2009/28 che la giurisprudenza della Corte di giustizia escludono che la previsione di un potere di verifica e decadenza in capo al G.s.e. sia, di per sé, in contrasto con il legittimo affidamento e la fiducia degli investitori la quale viene, per contro, tutelata, attraverso il corretto funzionamento dei regimi di sostegno che impongono un controllo non limitato alla mera fase iniziale di incentivazione (Cons. Stato, sez. II, n. 640 del 2023 con rinvio a Corte giustizia UE grande sezione - 6 ottobre 2021, in causa C-561/19, punto 47);
b) la decadenza dalla tariffa incentivante, anche se applicata a distanza di un certo lasso di tempo dal provvedimento di ammissione, non può rappresentare un rimedio incompatibile con gli obiettivi di corretto funzionamento dei regimi di sostegno nazionali, poiché l’istituzione di procedure di controllo non è idonea a ingenerare la sfiducia negli operatori in possesso dei requisiti per il conseguimento degli incentivi e non produce alcuna situazione di instabilità, non determinando una sopravvenuta modifica della normativa (cfr. Cons. Stato, sez. II, 18 gennaio 2023, n. 640; sez. IV, 20 gennaio 2021, n. 594) (Consiglio di Stato, sez. III, 11 novembre 2024, n. 8963);
c) per quanto concerne, la sussistenza dell’interesse pubblico, va di contro evidenziato che quest’ultimo « deve ritenersi […] sempre sussistente nelle ipotesi di indebita erogazione di sovvenzioni pubbliche (cfr. anche Cons. Stato, sez. II, n. 226/2025). […] Del resto, non può trascurarsi che, come pure osservato dalla Sezione, “nel caso di specie vengono in rilievo delle erogazioni pubbliche, che non sono somme private del GSE liberamente disponibili, bensì importi posti a carico dell’intera collettività e che incidono sui prezzi dell’energia. Dette risorse devono essere gestite con oculatezza e affidate unicamente a quegli operatori privati rispettosi della disciplina di settore: entrano in gioco, nella comparazione dei contrapposti interessi, indefettibili requisiti soggettivi (caratteristiche dell’operatore, possesso dei titoli autorizzativi, ecc.) e requisiti oggettivi (potenza degli impianti, struttura, ecc.) ” (Cons. Stato, sez. II, n. 2087/2025 […]) » (Cons. Stato, Sez. II, 5 maggio 2025, n.3287).
25.10. Inoltre, il Consiglio di Stato ha chiarito che “ ciò che consente di distinguere nella specifica materia per cui è causa il potere di autotutela da quello di decadenza è la presenza o meno di un quid novi istruttorio: nella prima, l’assenza delle condizioni per accedere al meccanismo incentivante viene pronunciata sulla base di una mera riconsiderazione, ora per allora, dello stesso materiale istruttorio già nella disponibilità del TO (da qui la necessità di valutare attentamente l’affidamento del privato); nella seconda, quell’assenza viene rilevata all’esito di un nuovo percorso procedimentale, nel cui contesto sono acquisiti – nel doveroso esercizio dell’attività di verifica e controllo – ulteriori elementi conoscitivi che, valutati anche unitamente a quelli già disponibili, possono condurre alla declaratoria di decadenza (in tale ambito, la giurisprudenza ha già escluso la sussistenza di un affidamento rilevante rispetto all’esercizio del potere di decadenza, nel testo anteriore alla novella del 2020, poiché “l'ammissione all’incentivo è sempre condizionata al positivo esito della successiva verifica dei requisiti da parte del gestore; pertanto fino allo svolgimento dell'attività di controllo e al suo positivo superamento nessun legittimo affidamento può crearsi nella parte privata in relazione alla sussistenza e alla debenza degli incentivi, tenuto conto che le verifiche hanno proprio la finalità di appurare tale situazione ” (Consiglio di Stato, sez. II, 22 novembre 2023, n. 10007, ribadita da Consiglio di Stato, sez. II, 14 gennaio 2025, n. 224).
25.11. In ogni caso, anche a voler considerare il potere esercitato dal GSE nel caso di specie come di autotutela (o decadenza parziale), si deve concludere che lo stesso è stato esercitato tempestivamente. Sotto il profilo temporale, infatti, questo Tribunale ha osservato in più occasioni (T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 9 dicembre 2024, n. 22190; T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 16 gennaio 2025, n. 772; T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 24 febbraio 2025, nn. 3999 e 4005; T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 18 marzo 2025, n. 5527; T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 15 maggio 2025, n. 9274; T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 23 maggio 2025, n. 9940; T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 5 giugno 2025, n. 10992), che « la giurisprudenza del Consiglio di Stato è chiara nell’affermare che la disciplina ex art. 21 nonies l. n. 241 del 1990 che stabilisce un termine di 18 mesi per l’annullamento d’ufficio del provvedimento amministrativo trovi applicazione rispetto ai soli provvedimenti di primo grado adottati successivamente all’ingresso in vigore della legge n. 124 del 2015, che ha introdotto tale disposizione; per i provvedimenti anteriori il suddetto termine trova invece applicazione con decorso a far data dall’ingresso in vigore della norma (Cons. Stato, n. 3787 del 2020; id. n. 1987 del 2020;id. 3462 del 2017, n. 250) » (Cons. Stato, Sez. V, 26 febbraio 2024, n. 1854).
25.12. Il limite temporale all’esercizio del potere del GSE di cui all’art. 42 d.lgs. 28/2011 è stato introdotto dall’art. 56 D.L. 76/2020, conv. modif. L. 120/2020, in vigore dal 17 luglio 2020 (mentre, antecedentemente, tale limite non sussisteva e il TO poteva prescinderne: cfr. Cons. Stato, Sez. II, 23 aprile 2025, n. 3499): dunque, in applicazione del richiamato principio giurisprudenziale, è da tale data che decorre il termine relativamente ai provvedimenti adottati prima della medesima data (come nel caso di specie, risalendo al 2011 il provvedimento di ammissione agli incentivi). D’altra parte, « il termine di diciotto mesi ivi può iniziare a decorrere solo dalla data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2020 (17 luglio 2020) non potendo applicarsi retroattivamente “ nel senso di computare anche il tempo decorso anteriormente all’entrata in vigore della legge (…), atteso che tale esegesi, oltre a porsi in contrasto con il generale principio di irretroattività della legge (art. 11 preleggi), finirebbe per limitare in maniera eccessiva ed irragionevole l’esercizio del potere di autotutela amministrativa. Si arriverebbe infatti all’irragionevole conseguenza per cui, con riguardo ai provvedimenti adottati diciotto mesi prima dell’entrata in vigore della nuova norma, l’annullamento d’ufficio sarebbe, per ciò solo, precluso ” (così Cons. Stato, VI, 13 luglio 2017, n. 3462; in termini, tra le altre, Cons. Stato, sez. V, 19 gennaio 2017, n. 250) » (T.A.R. Lazio, Sez. III-ter, 20 novembre 2024, nn. 20820 e 20821).
25.13. Il termine di cui all’art. 21- nonies L. 241/1990 è stato, poi, ridotto a dodici mesi dall’art. 63, D.L. 77/2021, conv. modif. L. 108/2021, in vigore dal 1° giugno 2021: sempre in applicazione del medesimo principio giurisprudenziale, il “nuovo” termine di dodici mesi trova applicazione in caso di provvedimenti di primo grado adottati successivamente all’entrata in vigore della novella (dovendosene escludere un’applicazione retroattiva), mentre per quelli emessi in data anteriore continua a trovare applicazione, ratione temporis , il “vecchio” termine di diciotto mesi.
25.14. Dunque, riepilogativamente, si devono distinguere tre diverse situazioni:
a) provvedimenti di primo grado adottati fino al 17 luglio 2020: si applica il termine di diciotto mesi, decorrenti da tale data;
b) provvedimenti di primo grado adottati fra il 18 luglio 2020 e il 31 maggio 2021: si applica il termine di diciotto mesi, decorrenti dall’adozione del provvedimento;
c) provvedimenti di primo grado adottati a partire dal 1 giugno 2021: si applica il termine di dodici mesi, decorrenti anche in questo caso dall’adozione del provvedimento.
25.15. La fattispecie in esame, anche a volerla qualificare come esercizio del potere di autotutela (o di decadenza parziale), rientra nell’ipotesi sub a), sicché il provvedimento di rideterminazione dei TEE per essere considerato tempestivo, avrebbe dovuto astrattamente essere adottato entro il 17 gennaio 2022, termine che nella specie è stato rispettato dal TO anche per il secondo provvedimento (impugnato con motivi aggiunti) di richiesta di restituzione degli incentivi.
26. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni sollevate dal GSE in ragione dell’infondatezza del ricorso per motivi aggiunti.
27. Il Collegio rileva che - a parte la questione relativa all’applicabilità al caso di specie - il richiamato art. 42, comma 3, del d.lgs. 28/2011, dopo la modifica operata dal D.L. 76/2020, è riferito alla decadenza o al rigetto, ossia al provvedimento adottato ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.lgs. 28/2011 in combinato disposto con l'art. 12, comma 13 e 14, del D.M. 31 gennaio 2017, e non a una rideterminazione ex art. 12, commi 15 e 16, del D.M. cit., indipendente da decadenza o da rigetto.
27.1. È opinione consolidata in giurisprudenza quella secondo cui l'operatore economico decade da un sistema incentivante quando ne fuoriesce del tutto: il mantenimento del rapporto incentivante, con una tariffa, una fascia tariffaria o un premio tariffario diversi da quelli originari, fa sì che non possa parlarsi di decadenza ma di mera rideterminazione, sicché il provvedimento che dispone, nell'ambito dello stesso sistema incentivante (ad esempio, un determinato Conto Energia), il riconoscimento dei TEE in misura inferiore, a fronte della corretta quantificazione, è una rideterminazione, per la quale non è in generale richiesta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 21- nonies della l. 241/90 (Consiglio di Stato, sez. II, 28 febbraio 2025, n. 1750; id. sez. n. 1752).
27.2. In questo senso depone il criterio di interpretazione letterale, applicato all'art. 42 co. 3 del d.lgs. 28/2011 e all'art. 12, commi 15 e 16, del D.M. 31 gennaio 2014, ribadito come prioritario dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 1/2025 (cfr. Cons. Stato, II, 1750 e 1752 del 2025; TAR Lazio, III-ter, 1294 e 1296 del 2023).
27.3. Il contenuto dell’impugnata determinazione del GSE era ed è sostanzialmente vincolato, perché l’art. 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, prevede che il GSE svolga controlli per verificare la corretta erogazione degli incentivi, nel rispetto della disciplina definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico. A tal fine, il D.M. 31 gennaio 2014 individua, all’art. 12, commi 13 e 14, le violazioni rilevanti per il rigetto dell’istanza di ammissione agli incentivi, per la decadenza dal beneficio, nonché per l’esatta quantificazione degli importi spettanti al privato (commi 15 e 16).
27.4. Come il Consiglio di Stato ha già affermato, con argomenti che il Collegio condivide e ribadisce “ La lettera dell’art. 42 del d.lgs. n. 28 del 2001 è chiara nel riferire sia la decurtazione, sia i presupposti dell’art. 21-nonies alla decadenza ovvero al rigetto dell’istanza, e non alla rideterminazione.
Nella specie, poi, l’interpretazione letterale si accorda con quella sistematica, perché nel caso di rigetto o decadenza la decurtazione si giustifica poiché, in mancanza, vi sarebbe il totale venir meno dell’incentivo, con potenziale lesione del legittimo affidamento del privato (circostanza che comporta la necessità dei requisiti dell’art. 21-nonies) e con rischio di pregiudicare la produzione di energia da fonti rinnovabili e il risparmio energetico cui comunque miravano gli interventi di efficientamento e che il legislatore ha inteso salvaguardare; mentre, nel caso della rideterminazione, l’incentivo viene erogato e la sua misura è ricondotta a quanto effettivamente dovuto, sulla base della normativa applicabile e delle altre condizioni rilevanti, pertanto non vi sarebbe ragione di applicare una decurtazione”.
27.5. La ricostruzione sistematica del quadro normativo consente di escludere la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale riproposta dal ricorrente nei motivi aggiunti, in relazione ai commi 3 e 3 bis dell’art. 42 del D.L.vo n. 28 del 2011. L’irragionevole trattamento tra due situazioni opposte (annullamento da un lato e rideterminazione dall’altro) lamentato dal ricorrente secondo il quale, in presenza di una situazione più grave (che implica l’annullamento dell’incentivo) deriverebbero conseguenze meno afflittive di quelle previste per la situazione meno grave (che dà luogo alla rideterminazione degli incentivi), non emerge ad una visione sistematica della normativa. Infatti, come anche (e correttamente) deduce la difesa del gestore, in caso di rideterminazione, il soggetto beneficiario continuerà a beneficiare dell’incentivo per l’intera durata del progetto seppur nella minor quantità correttamente spettante, rispetto a cui, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. 11 gennaio 2017 e comunque ai principi generali in tema di indebito oggettivo, sarà tenuto a restituire quanto in precedenza ottenuto in eccesso.
27.6. Ciò detto, non si rileva nel caso di specie la spendita del potere autotutela ma un’attività di rimodulazione dell’incentivo, sulla base del ricalcolo delle rendicontazioni effettuate dalla società ricorrente, sicché non è applicabile il citato art. 42, commi 3 bis e 3 ter, del d.lgs. 28/2011 dal momento che gli atti impugnati non hanno la consistenza di provvedimenti di annullamento parziale d’ufficio né di decadenza dei precedenti certificati bianchi.
27.7. Nel provvedimento prot. GSE/P20210034713 del 17 dicembre 2021, il GSE ha correttamente rappresentato che:
“ l’art. 42 comma 3 primo periodo del D.lgs. 28/2011, come modificato dall’art. 56 comma 7 lett. a) del D.L. 76/2020, non può essere applicato al caso di specie, in quanto tale norma:
(i) ha una portata precettiva riferita alle sole violazione rilevanti che comportano la decadenza dal diritto all’ottenimento dell’incentivo, e non anche ai casi, come quello in oggetto, in cui il provvedimento del GSE comporta una mera rideterminazione dell’incentivo spettante;
(ii) nella parte in cui fa riferimento all’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n.241 non opera in via retroattiva con riferimento ad istanze riferite a provvedimenti amministrativi adottati prima dell’entrata in vigore della novella di cui al richiamato art. 56 comma 7 lett. a) del D.L. n.76/2020, a ciò ostando il principio generale tempus regit actum; infatti il termine di diciotto mesi introdotto dalla novella inizia a decorrere solo dalla della sua entrata in vigore (17 luglio 2020);
(iii) non sussistono comunque i presupposti per l’applicazione dell’art. 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, in quanto gli incentivi sono stati riconosciuti sulla base di una rappresentazione dei fatti non aderente alle dichiarazioni rese in fase di accesso all’incentivo” .
27.8. Risulta dalla documentazione versata in atti che la società ricorrente ha trasmesso al GSE la tabella con la quale, con riferimento al Progetto Dream 5, per il periodo di tempo intercorrente dal 2011 al 2016, ha esposto i risultati ottenuti dai ricalcoli delle rendicontazioni effettuate (totali TEE 12.581) e del confronto emergente con i TEE ( totali 15.225 ) a suo tempo emessi, con una differenza in eccesso di totali 2.644 TEE, corrispondente all’importo di € 341.283,20 come dettagliatamente indicato dal GSE con il provvedimento impugnato (doc. 13).
27.9. Inconferenti sono, infine, le sentenze citate da parte ricorrente, atteso che esse riguardano l’esercizio dei poteri di autotutela, ipotesi che – per le considerazioni espresse - non ricorre nel caso di specie.
28. Concludendo, TE IT ha presentato le Richieste di Verifica e Certificazione a Consuntivo (RVC-C) relative al periodo di rendicontazione compreso tra il mese di luglio 2013 e il mese di dicembre 2016. A tale richiesta è conseguito il riconoscimento, da parte dello stesso TO dei Servizi Energetici, dei relativi Titoli di Efficienza Energetica (TEE). In seguito all’avvio del procedimento di verifica e controllo da parte del GSE, lo stesso Soggetto Proponente, prima con note del 27 settembre 2019 e 14 ottobre 2019, e poi con note del 7 agosto 2020 e del 10 marzo 2021, dichiarava che, con riferimento ai siti infrastrutturali (co-locati in centrali di rete fissa), sussisteva la possibilità che il POD ( point of delivery ) non fosse esclusivamente dedicato alla stazione radio-base e che tale circostanza poteva comportare il rischio di una richiesta in eccesso di Certificati Bianchi.
Successivamente, e con riferimento ai certificati bianchi da attribuire al progetto, nella nota tecnica denominata “Verifica del modello di consumo di progetto con verifica dei risparmi conseguibili dagli interventi effettuati”, il Soggetto Proponente ha aggiunto: “ Al fine di valutare la potenziale richiesta di certificati bianchi in eccesso derivante da tale errata associazione, sono state ricalcolate le rendicontazioni – per il periodo dal 2011 al 2016 dei progetti in verifica – utilizzando i consumi ricevuti da tutti i fornitori di energia elettrica e adottando una serie di accorgimenti per evitare che una non corretta associazione dei consumi possa determinare una sovrastima dei risparmi ”. Quindi, il GSE ha comunicato al Soggetto Proponente che le evidenze appena rappresentate erano emerse anche nell’ambito del procedimento di controllo, precisando che le stesse non erano riscontrabili dalle sole informazioni e dai dati contenuti nella documentazione inviata in fase di richiesta di accesso agli incentivi o di rendicontazione dei risparmi, motivo per cui, sulla base del contraddittorio intercorso e dei documenti resi disponibili dal Soggetto Proponente, ha operato una rimodulazione dei Titoli di Efficienza Energetica fino a quel momento spettanti.
29. Alla luce della corretta rendicontazione per il periodo di tempo dal 2013 al 2016, il totale dei TEE spettanti doveva essere pari a 12.581, in luogo di quelli effettivamente emessi in favore della ricorrente dal GSE (15.225). Va da sé, pertanto, che la quantificazione dei TEE sia stata conseguenza (dalla stessa ricorrente ammessa) di un’erronea indicazione da parte del Soggetto proponente dell’energia prodotta e immessa nel sistema, il che rappresenta uno dei presupposti affinché il GSE, ai sensi dei commi 15 e 16 dell’art. 12 del D.M. 11 gennaio 2017, possa procedere, senza escluderli, i) alla rideterminazione dei Certificati Bianchi emessi in relazione alle effettive caratteristiche dell’intervento riscontrate; ii) al recupero dei Certificati Bianchi riconosciuti in eccesso o dell’equivalente valore monetario.
30. Per tutto quanto esposto il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto.
31. Alla luce di quanto argomentato, va accolta la domanda riconvenzionale proposta dal G.S.E., malgrado la ricorrente abbia precisato nei motivi aggiunti “ di aver già provveduto ad effettuare il relativo pagamento, sebbene con riserva di recupero nel caso di annullamento da parte di codesto TAR dei provvedimenti impugnati ”, dal momento che il G.S.E. ha interesse affinché il pagamento sia senza riserve di ripetizione, essendo stati correttamente esercitati il potere di rimodulazione dei titoli di efficienza energetica, nonché quello di determinazione del quantum da restituire, aspetto, quest’ultimo, peraltro neanche contestato dalla ricorrente.
32. Per tutte le ragioni esposte, e conclusivamente, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per difetto di interesse e i motivi aggiunti devono essere respinti, in quanto infondati.
33. Deve essere, infine, accolta la domanda riconvenzionale presentata dal gestore ai sensi dell’art. 42 c.p.a.
34. La complessità delle questioni esaminate giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Ter), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibile per difetto d’interesse il ricorso principale;
- respinge il ricorso per motivi aggiunti;
-accoglie la domanda riconvenzionale proposta dal resistente e, per l’effetto, condanna la ricorrente al pagamento della somma indicata nel provvedimento GSE/P20210035255 del 23 dicembre 2021 in favore del TO dei servizi energetici.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IT RI, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
LE Di PA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE Di PA | IT RI |
IL SEGRETARIO