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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2025, n. 3896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3896 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Elena Gelato Consigliere Dott Maria Aversano Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6803 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
Parte_1
(C.F. e p. IVA n. ), in p. del Procuratore Sig. Avv.
[...] P.IVA_1
Pasquale Ambrogio, procura per Notaio di Roma, Rep. 1174, Rog. 519, del Per_1
02.03.2020, difesa dall'Avv. Dario Martorano (C.F. ) dom.ti CodiceFiscale_1
c/o l'Avv. Antongiulio Agostinelli, con studio a Roma, via F. Borgatti n. 25, procura ex art. 83, co. 3, c.p.c. (pec a: ; fax n. Email_1
081.5516396.
Appellante
E
, (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 CodiceFiscale_2
difeso in virtù di procura alle liti in atti dall' Avv. Maria Vittoria Celentano e domiciliato presso il suo studio in Somma Vesuviana (NA), via Santa Maria del Pozzo
n. 41 (pec: . Email_2
Appellato
1 OGGETTO: appello contro la sentenza resa dal tribunale di Roma n. 5450/2020 del 25 marzo 2020.
FATTO E DIRITTO
§1. Parte_1
, (ora innanzi, per brevità, solo ) con atto di
[...] Parte_1
citazione in appello, conveniva in giudizio L'Avv. al fine di Controparte_1
ottenere la riforma della sentenza n. 5450/2020, con la quale il Tribunale di Roma ha disposto l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento (prot. n. 21715/GPE del
20.12.2016, per € 18.049,56) emessa in seguito alla risoluzione del contratto di finanziamento invocata dalla per la presunta violazione dell'obbligo di utilizzo Parte_1
esclusivo dei beni finanziati con il “Prestito d'onore” (obbligo previsto dall'art. 12, DM
n. 295 del 28 maggio 2001, nonché dagli artt. 5 e 19 del Contratto) inizialmente concesso in seguito all'accoglimento della domanda di ammissione contrassegnata dal n. 1050826 e finalizzata alla realizzazione del progetto di lavoro autonomo consistente nell'attività di “Consulenza Legale” .
A sostegno del gravame la adduceva, come motivi di appello, l'erronea Parte_1
valutazione del Giudice di primo grado in ordine alle risultanze istruttorie sull'uso non esclusivo dei beni.
L'appellato, , costituitosi nel presente giudizio, ha insistito per Controparte_1
l'inammissibilità ex art 342 c.p.c. dell'appello proposto da ed ha chiesto il Parte_1
rigetto del gravame in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, avendo l'odierno appellato dimostrato che l'attività oggetto di finanziamento era stata svolta, in ragione della netta separazione degli ambienti di lavoro, in una parte di immobile a suo uso esclusivo e non anche in quella utilizzata dal di lui fratello Avv. OR Di
SA.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza ex art. 127 ter cpc con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
2 §.2 In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi dell'art. 342 dalla difesa di parte appellata. La lettura degli atti introduttivi consente di enucleare con sufficiente chiarezza gli elementi indispensabili a consentire l'esame del merito, risultando desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intende censurare, quali siano le modifiche richieste, l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Risultano quindi soddisfatte le condizioni richieste dalla disposizione citata, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità che, anche di recente, ha chiarito che gli artt.
342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. n. 36481 del 2022, n. 13535 del 2018).
Pertanto, non è condivisibile quanto argomentato da parte appellata in punto d'inammissibilità del gravame, sotto il profilo della mancanza dei requisiti di contenuto previsti dall'art. 342 cod. proc. civ.
Quanto al merito della causa, va preliminarmente evidenziato che l'odierno giudizio si concentra sull'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto concluso l' 08.02.2010, con il quale , nella sua qualità di soggetto gestore delle agevolazioni previste dal Parte_1
d.lgs. 21.4.2000, n.185 (recante disposizioni in tema di incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144) ha concesso a le agevolazioni da lui richieste. Controparte_1
, sul presupposto del mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la Parte_1
sottoscrizione del contratto e costituenti il presupposto delle erogazioni, ha revocato
3 integralmente i benefici concessi.
In particolare, è dato osservare dalla lettura del contratto che, tra le condizioni sottoscritte, il beneficiario si impegnava a non destinare ad usi diversi da quelli previsti nel piano degli investimenti i beni ed i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni (art. 5) e che il mancato adempimento anche di una sola delle obbligazioni previste all'articolo 5 del contratto avrebbe potuto dar luogo alla revoca, con la conseguenza che il beneficiario sarebbe stato tenuto “alla restituzione, in un'unica soluzione, delle somme erogate” (art 19).
Emerge dagli atti (doc. 22-23 all. appellante) che ha proceduto ad espletare una Parte_1
verifica ispettiva presso l'attività oggetto del finanziamento (ubicata in Somma Vesuviana in via Aldo Moro n. 9).
Dal verbale di verifica redatto dai funzionari di è emerso che l'appartamento, Parte_1
acquistato in comunione al 50% tra i due fratelli , e OR, era CP_1 CP_1
stato reciprocamente concesso in comodato d'uso esclusivo (doc. 11 e 12) e che, al momento della verifica ospitava tre studi professionali, ovvero quello dei due fratelli, entrambi avvocati, e quello di un commercialista.
Gli ispettori di , muovendo dal confronto tra le fatture di beni e servizi acquistati Parte_1
dai due fratelli, riscontravano che parte dei beni dichiarati nelle fatture di acquisto di entrambi erano in condivisione tra loro e altri pezzi di cui alle fatture risultavano addirittura mancanti.
Invero, dalle tabelle riepilogative di confronto fra beni finanziati e relativo utilizzo redatte dagli ispettori emergeva che dei beni acquistati da ( odierno Controparte_1
appellato) risultavano in condivisione, e dunque a vantaggio anche dell'atro ( da intendersi come soggetto ed attività differente da quella precipuamente finanziata) l'arredo della reception divano , postazione segreteria, sedia, mobile per fotocopiatrice, fotocopiatrice
Kyocera, libreria in legno a 16 scomparti), alcune attrezzature informatiche ( rete informatica, gruppo di continuità con stabilizzatore Kraun, centralino telefonico, scanner
Canon, telefax laser Canon) e la pitturazione, mentre risultava mancante 1 PC completo ed il software.
Anche per OR Di SA (anch'egli beneficiario di analogo prestito d'onore) si era contestualmente rilevato che dei beni finanziati alcuni risultavano in uso promiscuo
4 (scrittoio porta computer, rete informatica gruppo di continuità con stabilizzatore Kraun, telefax laser Canon, pc, server, monitor lcd 19' acer e la pitturazione), altri mancanti ( appendiabito e fotocopiatrice Samsung) ( v. pag. 9 verbale ispezione prot. 1046308 e pagina 8 verbale prot.1050826).
con delibera del 6 maggio 2013, revocava quindi le agevolazioni sul presupposto Parte_1
dell'”utilizzo non esclusivo dei beni oggetto dell'attività finanziata comportante la violazione dell'articolo12, DM n. 295 del 28 maggio 2001” ed incaricava la struttura competente a procedere al recupero coattivo delle somme erogate a norma di legge e di regolamento.
Con lettera dell'08 maggio 2013 comunicava all'interessato l'intervenuta revoca e, Parte_1
successivamente, con prot. n. 21715/GPE del 20.12.2016 veniva notificata l'ingiunzione di pagamento, poi impugnata dallo stesso Avv. , per la complessiva somma di € CP_1
18.049,56 computata a vario titolo.
A fronte di tale ricostruzione fattuale, il Tribunale pur osservando preliminarmente che” la concessione reciproca in comodato esclusivo del medesimo bene è una contraddizione in termini”, ha ritenuto indimostrata, “in mancanza di un quadro probatorio certo”, la violazione da parte dell'opposto (in primo grado) dell'obbligo di utilizzo esclusivo dei beni finanziati ed accolto l'opposizione con conseguente annullamento dell'ingiunzione di pagamento (cfr. sent., pag. 4, 1° cpv.)
ha proposto appello lamentando un evidente errore di valutazione in ordine alla Parte_1
portata probatoria degli elementi posti all'attenzione del Giudice di prime cure e chiedendo sostanzialmente un riesame degli elementi acquisiti in causa sotto molteplici profili di maggior valorizzazione : (i) dell'intera documentazione acquisita agli atti, (ii) dell'attività istruttoria compiuta nel corso del processo di primo grado, e (iii) degli elementi forniti nel processo dalle parti, contestando il valore decisivo, attribuito dal Giudice di prime cure, alla perizia giurata prodotta da parte opponente, senza invece considerare quanto emerso in sede di ispezione.
I motivi di appello, in quanto costituenti profili differenti di un'asserita errata considerazione degli elementi di causa, possono essere esaminati congiuntamente.
Nel caso di specie, la revoca del finanziamento (e la conseguente ingiunzione finalizzata al
5 recupero delle somme erogate) si fonda sul presupposto dell'inadempimento, accertato dai funzionari di in occasione del sopralluogo del 12.09.2012, agli obblighi assunti dal Parte_1
con il contratto di finanziamento e, in particolare, all'obbligo di non destinare ad CP_1
usi diversi da quelli previsti nel piano degli investimenti i beni ed i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni (art. 5 del contratto e art. 12, DM n. 295 del 28 maggio 2001).
Al riguardo si osserva che, in tema di erogazioni di benefici con fondi pubblici, la disciplina contrattuale impone al beneficiario il puntuale rispetto degli obblighi volti ad assicurare l'utilizzo delle somme erogate nonché la prova rigorosa di quell'utilizzo, pena la revoca di tutte le agevolazioni.
Sullo specifico tema dell'onere della prova le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno statuito che “ il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento.” ( v. sent. N.
n 13533 del 2001; n. 826/2015).
Facendo applicazione dei suddetti principi ed in particolare del cogente onere allegativo, il avrebbe dovuto dimostrare il corretto adempimento delle obbligazioni assunte CP_1
con la sottoscrizione del contratto di finanziamento ed in particolare, la destinazione dei beni finanziati esclusivamente alla sua individuale attività professionale.
Invero, a fronte delle contestazioni mosse da in ordine all'uso non esclusivo dello Parte_1
studio legale nonché dei beni finanziati, l'opponente ha prodotto una perizia volta a certificare che, degli ottanta metri quadrati di cui era composto l'appartamento adibito a studio professionale, la sala d'attesa/segreteria contraddistinta nella planimetria dalla lettera K e l'ufficio individuato dalla lettera L, erano adibiti all'esercizio (pieno ed esclusivo) dell'attività legale ad opera del solo . Controparte_1
Quanto riportato nella suddetta perizia depositata all'udienza del 15.06.2017, non è, ad avviso di questa Corte, idoneo a superare i rilievi critici di parte appellante e quanto emerso in sede ispettiva e processuale, ma, al contrario, evidenzia ulteriormente la contraddittorietà della condotta tenuta dal beneficiario nell'ambito del rapporto di finanziamento, a cui ha avuto accesso rappresentando nella domanda inziale di erogazione
6 la comproprietà con il fratello ma l'uso esclusivo senza distinzione di aree ( v. doc. 11 e
12) dell'immobile destinato all'esercizio dell'attività professionale finanziata.
Tale contraddittoria indicazione costituisce, quindi, premessa di tutto rilievo nella valutazione dell'inadempimento al combinato disposto degli articoli 5-9 del contratto e dell'articolo 12 del D.M 295/2001 volto a disciplinare i vincoli all'esercizio dell'attività finanziata proprio al fine di evitare promiscuità nell'utilizzo dei beni oggetto di finanziamento e la destinazione di questi ultimi anche a sostanziale beneficio di altre attività estranee all'accordo.
Inoltre, anche la prova testimoniale offerta dal non può dirsi idonea al CP_1
raggiungimento dello scopo.
In particolare, si osserva che la teste pur dichiaratasi praticante dell'avvocato Tes_1
fratello dell'odierno opposto ( OR Di SA) sin dal 2010, alla luce delle emergenze processuali, risulta aver iniziato la pratica due anni dopo i fatti ( nel 2012) e comunque presso altro avvocato.
Non solo, ma la sua dichiarazione, che la sala d'aspetto all'ingresso era sì comune ma strutturata in due sotto-aree ( Vero, la sala d'aspetto all'ingresso è strutturata in due sottoaree, ciascuna con un divano separato per la clientela, e poi si divide in due aree. – v. verb ud. 24.1.2019),
e la perizia/dichiarazione del Geometra, secondo cui esercita Controparte_1
l'attività legale in modo pieno ed esclusivo nella sala d'attesa/segreteria e nell'ufficio, appaiono in evidente contrasto tra loro, con conseguente affievolimento dell'efficacia probatoria di questi elementi.
Quanto alla testimonianza della Dott.ssa , consulente fiscale del , Testimone_2 CP_1
nonché professionista che per conto di quest'ultimo ha curato la pratica di finanziamento, si osserva, in primo luogo, la sua conoscenza che la domanda risposasse su un contratto di comodato d'uso esclusivo dell'immobile in comproprietà e, per come emerso dalla sua dichiarazione testimoniale (che tutti i beni descritti nella documentazione fiscale si trovavano nell'ala dell'appartamento utilizzata in via esclusiva dall'Avv. Il fratello, avvocato Controparte_1
penalista, svolge la sua attività nell'altra ala e non vi è utilizzo promiscuo di beni ed arredamenti ( ..verb ud. 24.1.2019), e al tempo stesso la conoscenza delle condizioni logistiche di effettivo svolgimento dell'attività in corso di rapporto rispetto a quelle originariamente prospettate(
7 indicative di un utilizzo esclusivo dell'immobile come emergente dal contratto di comodato d'uso in cui non vi è precisazione e differenziazione delle aree della comproprietà in uso esclusivo a ciascuno); inoltre, il confronto tra tali dichiarazioni ed il report di verifica dei funzionari di , attestante che “ molti dei beni di investimenti Parte_1
finanziati erano in condivisione” evidenzia ulteriormente il contrasto tra la prospettazione di parte appellata e quanto riscontrato in loco, che – per quanto emerge dagli atti - non risulta essere stato neppure immediatamente contestato al momento dell'accesso.
Pertanto, oltre alle contraddittorietà tra i vari elementi acquisiti (tra la documentazione prodotta in sede di ammissione al finanziamento, le dichiarazioni rese in sede processuale
( orali e scritte) ), non supporta la tesi di parte opposta, se non depone addirittura in senso contrario, il chiarimento successivo fornito dallo stesso professionista in merito ai beni finanziati non rinvenuti dall'ispettore, ovvero il fatto che il computer in questione fosse rimasto ancora imballato a causa della tinteggiatura in corso al momento( il 12.9.2012) ; circostanza quest'ultima, non solo non evidenziata nel report ispettivo, ma in contrasto con le risultanze documentali agli atti, attestanti una tinteggiatura dell'appartamento nel
2010 ( finanziata a -v. fattura Color Service n. 10/2010) ed un'altra Controparte_1
precedente nel 2009 ( finanziata a Di SA OR - v. fattura Color Service n.
17/2009).
In sostanza, a fronte delle circostanziate allegazioni dell'appellante sui beni finanziati ed utilizzati in condivisione (quali il divano, la postazione segreteria, la sedia, il mobile per fotocopiatrice, la fotocopiatrice MITA, la libreria in legno a 16 scomparti, la rete informatica e gruppi di continuità con stabilizzatore Kraun, il centralino telefonico, lo
Scanner Canon Lide 90, il telefax laser Canon e la tinteggiatura dell'immobile), la difesa dell'opponente non ha addotto prove convincenti e solide del contrario, e, in primis, sull'utilizzo esclusivo dei beni finanziati, contravvenendo ad un suo preciso onere probatorio in ossequio ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.
Anche il giudice di prime cure aveva già evidenziato la “mancanza di un quadro probatorio certo”; tuttavia, in difetto di applicazione dei criteri di distribuzione dell'onere della prova tra le due parti ( creditore / debitore) sopra richiamati, le conclusioni raggiunte nella decisione gravata non possono essere condivise.
8 E' evidente che la ratio della disciplina prevista in materia di autoimpiego sia quella di evitare la dispersione di fondi pubblici e garantire che gli stessi vengano erogati solo laddove sia provato l'utilizzo dei benefici economici per i fini previsti dalle politiche di sostegno approvate, così come specificato nel singolo caso dall'ammissione all'agevolazione.
I beneficiari devono, quindi, garantire che i fondi ricevuti per un'iniziativa specifica siano utilizzati esclusivamente per quella iniziativa affinché si compiano gli obiettivi perseguiti dalla normativa di sostegno.
Ne consegue che la rigorosa verifica della destinazione dei fondi erogati e, dunque, la loro tracciabilità sono corollari essenziali di tale principio.
Nel caso di specie, non può dirsi raggiunta la prova piena che le agevolazioni concesse abbiano pienamente conseguito l'obiettivo perseguito dalla norma di sostegno ad un'attività effettivamente esclusiva ed autonoma e, dunque, sotto il profilo contrattuale non possono ritenersi compiutamente adempiute le obbligazioni e le finalità convenute nel contratto di finanziamento;
ne consegue che la revoca del finanziamento agevolato, per violazione dell'art.12 del DM n. 295 del 28 maggio 2001, nonché dagli artt. 5 e 9 del
Contratto, deve pertanto ritenersi legittima.
E' principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione che è dovuta la restituzione di tutti i contributi ricevuti “nell'ipotesi in cui gli interventi pubblici erogati con le forme del
"finanziamento agevolato" o "mutuo agevolato" ed a fondo perduto ("contributi in conto capitale", in
"conto gestione" e simili) subiscano una frustrazione per l'epilogo patologico del rapporto contrattuale, la tutela delle ragioni di credito dello Stato diventa in ogni caso essenziale e urgente, proprio per l'assenza di quel minimo risultato sperato con l'erogazione delle risorse pubbliche (e cioè la nascita e lo sviluppo dell'impresa sovvenzionata). Pertanto, anche alle somme erogate come contributo a fondo perduto, che in una situazione normale avrebbero trovato (benché con natura di elargizioni a titolo gratuito) una loro satisfattiva finalità pubblica, nella differente ed opposta situazione di mancato raggiungimento di questa medesima finalità non può negarsi la medesima tutela, non essendovi alcuna ragione logica per cui, in questa prospettiva di dissoluzione del rapporto obbligatorio (con la richiesta di revoca delle agevolazioni e di restituzione delle somme elargite) e della conseguente - ed infruttuosa - perdita finanziaria da parte dello
Stato, senza appunto il raggiungimento delle suddette finalità proprie degli interventi di sostegno, gli importi
9 erogati a fondo perduto non debbano trovare coincidente e adeguata protezione in funzione del perseguimento dell'interesse pubblico al reimpiego delle risorse rese disponibili. Deve perciò essere ribadito il principio secondo cui, una volta risultate frustrate le finalità proprie degli interventi a sostegno delle imprese, deve comunque trovare adeguata protezione l'interesse pubblico al reimpiego delle risorse messe a loro disposizione.” (Cass. 23411/2023).
Per tutte le considerazioni svolte l'appello va accolto e parte appellata, CP_1
va condannata al pagamento in favore di della somma ingiunta con
[...] Parte_1
ordinanza n. 21715/GPE del 20.12.2016 di importo pari a € 18.049,56 decurtata dell'importo già corrisposto a titolo di debito residuo sul finanziamento e rateo interessi per complessivi € 6.911,79 (v. all. doc. 15 fascicolo parte appellata), oltre interessi dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando rispetto all'appello proposto avverso la sentenza n. 5450/2020 del 25 marzo 2020, emessa dal tribunale di Roma così provvede:
-Accoglie l'appello e per l'effetto condanna parte appellata al pagamento in favore di della somma ingiunta con ordinanza n. 21715/GPE del 20.12.2016 di importo Parte_1
pari a € 18.049,56 decurtata dell'importo già corrisposto a titolo di debito residuo sul finanziamento e rateo interessi per complessivi € 6.911,79, oltre interessi dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione.
-Condanna al pagamento delle spese legali del doppio grado di Controparte_1
giudizio in favore di Parte_1
– liquidate, per il primo grado, nella misura di € 3.000,00, oltre
[...] Parte_1
spese generali e rimborsi di legge ove dovuti, e per il secondo grado, nella misura di €
3.000,00 oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Roma, 28.5.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott.ssa Maria Aversano Dott. Diego Rosario Antonio Pinto
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