Sentenza 13 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2002, n. 10212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10212 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLIC1 0 2 12 /0 2 Aula A IN NOME EL PO LO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G. N. 17083/99 Dott. Alberto SPANO' Consigliere Dott. Michele DE LUCA Consigliere 77813 Cron. Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Cons. Rel. Ud. 24/04/02 ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: PI HI EL elettivamente domiciliata in Roma, Via Crescenzio n. 62 presso l'avv. Riccardo Rampioni, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall' avv. Ezio Giabbanelli del Foro di Ascoli Piceno;
- ricorrente
contro
DE SCRILLI PIA, OS IA, OS RI NA, in proprio e quali socie della Farmacia Eredi di AT RA, società di fatto, elettivamente domiciliati in Roma, Via Sabotino n.46, чаррїі a difes: do ll'ow. Borgien: Guglielmo - presso l'avv. Patrizia Properzi, giusta procura in1790 atti;
controricorrenti - 1 avversO la decisione del Tribunale di Ascoli Piceno del 7 //; maggio-7 giugno 1999, n. 225, RGAC 1188 del 1998, cron. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 aprile 2002 dal relatore cons. Camillo Filadoro;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Renato Finocchi Ghersi, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 7 maggio-7 giugno 1999, il Tribunale di Ascol Piceno rigettava l'appello di EL IA nei confronti dei titolari della farmacia Eredi di AT RA, proposto avverso la decisione del 10 luglio 1998 del locale Pretore che aveva respinto la domanda del 5 dicembre 1995 della stessa IA, intesa ad ottenere la dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato con lettera del 24 gennaio 1995, con tutti i provvedimenti conseguenziali. I giudici di appello Osservavano preliminarmente che si verteva nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, di cui alla seconda parte dell'art. 3 della legge n. 11 determinato da "ragioni 604 del 1966 (cioè del licenziamento inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa"). In tale fattispecie, Osservav il Tribunale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il lavoratore ha diritto a che il datore di lavoro dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale a ragioni effettive di carattere organizzativo e produttivo, oltre che l'impossibilità di utilizzarlo in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita e con l'esperienza professionale acquisita. 2 Tanto premesso in linea generale, con riferimento al caso di specie, i giudici di appello Osservavano che le socie della soddisfatto ad farmacia Eredi di AT RA avevano entrambi questi oneri probatori. Dai documenti contabili prodotti risultava che nell'ultimo anno la società aveva effettivamente avuto una riduzione degli utili rispetto ai due anni precedenti. Sotto un profilo più generale, del resto, uno studio sulla redditività delle farmacie, riferito al triennio 1991/93 confermava questa linea di tendenza, prevedendo addirittura il completo azzeramento degli utili per molte farmacie nel 1994 (dovuto in parte all'aumento del ticket, che aveva condotto ad una riduzione di consumo dei farmaci, ed in parte allo sconto forzoso del 3% introdotto dalla legge n. 724 del 1994 ed agli oneri di vendite al Servizio Sanitario Nazionale). - consulente della farmacia eredi AT Il teste SO aveva confermato che il fatturato della società era diminuito nel 1995, per effetto dello sconto da applicarsi alle vendite alla Unita sanitaria locale. Lo stesso teste SO aveva confermato che nel 1994 una erede del defunto Dott. RA AT, IA AT, aveva iniziato la prescritta pratica professionale di due anni conseguendo poi la titolarità della farmacia nel 1996. Alla IA era subentrata quindi la AT, sicché non si era verificata alcuna carenza di organico. Inoltre, l'altra farmacista, la dott. Di RO non poteva evidentemente ん essere licenziata, sia perché assunta prima della IA, sia perché la stessa risultava essere la direttrice della farmacia. 3 era neppure il caso diIl Tribunale precisava che non argomentare in ordine alle due circostanze dedotte dalla IA (e cioè che la riduzione degli affari e degli utili sarebbe in contrasto con l'effettuazione di un numero di ore edi lavoro straordinario, prima e dopo il suo licenziamento, con la constatazione che numerose giornate di permesso non erano state godute dal personale dipendente della farmacia). Queste circostanze, infatti, non erano state confermate non solo dai documenti prodotti, ma neppure dalle dichiarazioni rese dal teste SO. Tra l'altro, Osservava a mo di conclusione il Tribunale, la IA non poteva essere utilizzata in mansioni diverse da quelle svolte in precedenza (farmacista). Rispondeva, infatti, a verità che, accanto alla farmacia ed in un locale attiguo ad essa, era stato aperto un punto vendita di articoli sanitari: ma la IA non poteva essere utilizzata in questa attività di vendita di articoli sanitari, per i quali non era all'esercizio della professione cirichiesta l'abilitazione farmacista. Compito di questi ricordano ancora i giudici di appello è solo quello di interpretare le ricette e di confezionare prodotto farmaceutico, quando questo non sia fabbricato industrialmente. Avverso questa decisione ricorre la IA con tre distinti motivi di ricorso. Resiste la Farmacia eredi di AT RA con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 Con il primo motivo la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n.5 codice di procedura civile, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione all'art. 3 della legge n.604 del 1966. Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, il volume degli affari nell'anno 1994 era -rimasto costante rispetto agli anni precedenti se non addirittura aumentato. Tale numero di ore di lavoro circostanza era confermata dal straordinario effettuate dopo il licenziamento della IA e dalle ferie e permessi non goduti dai dipendenti in questo periodo. La ricorrente censura la valutazione dei dati di bilancio per gli anni 1992-1994 contenuta nella sentenza impugnata. Il motivo è inammissibile ancor prima che infondato, nella parte in cui si deduce la mancata valutazione del numero di ore di lavoro straordinario effettuate e delle ferie e permessi non goduti dai dipendenti (sotto il profilo della maggiorazione dei costi di gestione della farmacia). Tali circostanze erano state dedotte, in precedenza, dalla ricorrente sotto il diverso profilo del loro contrasto con la riduzione degli utili, per inficiare la deduzione della attuale resistente secondo la quale la quantità di lavoro svolta dai farmacisti si era ridotta, rendendo così esuberante un posto di lavoro. Infondato è invece il primo profilo del motivo, nella parte in cui si contesta la riduzione degli utili verificatasi nella 5 farmacia nell'ultimo anno, prima del licenziamento della IA. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, i giudici di appello hanno sottolineato che, pur a parità di volume di affari, la percentuale degli utili si era considerevolmente ridotta nel corso degli anni in conseguenza della obbligatorietà degli sconti e delle trattenute applicati sulle vendite alla USL. In altre parole, i giudici di appello hanno ritenuto che l'entità del fatturato non costituisse un indice attendibile della mole di lavoro esistente all'interno di una farmacia, dovendosi invece tener conto del ricavo proveniente dalla vendita dei soli medicinali, venduti dai farmacisti. conclusione appare del tutto logica, e sfugge pertanto Tale alle censure di violazione di legge e di vizio di motivazione denunciati. I giudici di appello hanno tenuto conto dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, secondo quali il datore di lavoro deve dimostrare la concreta riferibilità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ad effettive ragioni di carattere produttivo- organizzativo e la impossibilità di utilizzarlo in altre mansioni compatibili. tutta la documentazione contabile Il Tribunale ha esaminato く unaconcludendo che vi era stata innegabilmente prodotta riduzione degli utili della farmacia negli ultimi tre anni ed ha spiegato le ragioni di tale riduzione, osservando che la riduzione del ricavato era imputabile alle vendite di farmaci (mentre la vendita degli altri prodotti aveva subito una flessione minore). Con il secondo motivo la ricorrente denuncia contraddittoria e falsamotivazione circa un punto decisivo della controversia applicazione di norme di diritto in relazione al T.U.L.S. 27 luglio 1934 n. 1265. sottolineaLa ricorrente che la dottoressa IA AT, figlia del titolare, RA AT, aveva conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione nel luglio 1996 (quindi a distanza di un anno e mezzo dal suo licenziamento, avvenuto nel gennaio 1995) per cui era del tutto illegittimo e pretestuoso mettere in relazione la conseguita abilitazione professionale di una socia della farmacia con il licenziamento impugnato. Tra l'altro, l'art. 122 del T.U.L.S. 27 luglio 1934 n. 1265 stabilisce una riserva assoluta a favore del farmacista abilitato per la dispensazione dei medicinali al pubblico. Non poteva, pertanto, neppure dedursi che dal 1994 (cioè da quando la dott. IA AT aveva iniziato la pratica professionale presso la farmacia) la stessa farmacia si fosse potuta giovare a pieno titolo della sua collaborazione. Ad avviso della ricorrente, doveva ritenersi del tutto illogica contraddittoria la motivazione della sentenza impugnata,e nella parte in cui la stessa riportava condividendola la deposizione della teste LU Di RO, secondo la quale nella stessa farmacia "non c'è alcuna carenza di organicɔ perché al posto della ricorrente IA è subentrata la dottoressa IA". 7 Tale affermazione non teneva, infatti, conto della cronologia degli eventi, poiché la dottoressa AT era diventata titolare di farmacia solo nel luglio 1996, mentre la IA era stata licenziata nel gennaio 1995. motivazione motivo la ricorrente denuncia Con il terzo controversia, circa un punto decisivo della contraddittoria applicazione di norme di diritto in relazione nonché falsa all'art. 3 della legge n. 604 del 1966. I giudici di appello nella loro decisione non avevano tenuto conto del fatto che proprio nello stesso periodo in cui la dottoressa IA veniva licenziata, le titolari della farmacia avevano ampliato la propria attività di vendita, con l'apertura in locali attigui e comunicanti di una sanitaria, avente stessa titolarità e stessa partita I.V.A. della farmacia. Erroneamente, il Tribunale aveva ritenuto che la IA non potesse essere adibita alla vendita di prodotti diversi ca quelli farmaceutici: infatti, se è vero che solo i farmacisti possono vendere i prodotti farmaceutici (mentre i commessi o i coadiutori possono vendere solo prodotti diversi da quelli), è ovvio che un farmacista può svolgere anche il lavoro di un commesso o di un coadiutore. I due motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra ん di loro sono infondati. harnoCon una motivazione adeguata, i giudici di appello Osservato innanzi tutto che dopo l'inserimento della socia, dottoressa IA AT ed in considerazione de la diminuzione degli utili della farmacia, si era resa necessaria la soppressione del posto della IA, in quanto ultima 8 assunta (la Di RO, in servizio da ероса farmacista precedente stata nominata direttore della-3.2.1983-, era farmacia). Nel caso di specie, tuttavia, i giudici di appello con un accertamento di fatto hanno ritenuto che il rapporto di lavoro della IA doveva considerarsi, per così dire, naturalmente "precario" a seguito della morte del titolare, poiché fin dall'inizio era stato previsto che la figlia del titolare (e socia della farmacia) ne avrebbe preso il posto. A fronte di tale accertamento di fatto, si infrangono tutte le censure formulate dalla ricorrente. Il Tribunale ha escluso che si fosse verificato un aumento del ovvero delle ferie e numero di ore di lavoro straordinario, permessi non goduti. Analizzando i dati risultanti dai libri obbligatori, infatti, concluso che il monte ore degli i giudici di appello hanno straordinario ed i giorni di ferie non godute rimase identico a quello del periodo precedente, anche dopo il licenziamento della IA (il che costituisce conferma della intervenuta diminuzione del lavoro, almeno per quanto riguarda la vendita di prodotti farmaceutici da parte dei farmacisti). Sotto altro profilo, i giudici di appello hanno confermato l'impossibilità di impiegare la IA in mansioni diverse da quelle proprie di un farmacista. Tale ragionamento appare del tutto logico, non potendosi ricorrente, secondo la quale ella condividere la tesi della avrebbe potuto utilmente essere impiegata anche in mansioni compatibili (di addetta alla vendita di prodotti sanitari) ed eventualmente anche ad orario ridotto. Nel caso di specie, ad avviso del Collegio, non sarebbe neppure ipotizzabile la legittimità di una consensuale adibizione a mansioni inferiori, in conseguenza della situazione oggettiva di riduzione degli utili, denunciata dalla farmacia e della impossibilità di una diversa utilizzazione della IA in altre mansioni compatibili (ipotesi, questa, oggetto di vivaci discussioni in dottrina ed in giurisprudenza, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge n.223 del 1991). Infatti, il Tribunale ha accertato, in punto di fatto, (e tale giudizio non viene censurato sotto il profilo del vizio di motivazione) che la vendita dei prodotti diversi da quell strettamente farmaceutici era effettuata non solo in un locale attiguo alla farmacia, ma anche da "una distinta unità commerciale", caratterizzata da una diversa licenza e da una propria autonomia giuridica. Risulta, in ogni caso, evidente che la IA non a potuto essere utilizzata che in mansioni compatibili sua abilitazione professionale presso la farmacia. Il ricorso deve essere rigettato. Sussistono tuttavia giusti motivi per disporre compensazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
del la Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese giudizio. ЛЬ ван Così deciso in Roma, il 24 aprile 2002 Il PresidentStine ris_ Il Consigliere est 13 LUG 201 Civente ella