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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/03/2025, n. 1559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1559 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4240/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis
emessa dal Tribunale di Benevento in data 25.07.2019 nella causa r.g. 5353/2018
e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli, Via Carducci, 61, nello studio dell'avv. Francesco
Capitanio, rappresentata e difesa dall'avv. LEONE BIANCAMARIA (c.f.
), giusta procura in calce alla comparsa C.F._2
E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._3 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall' avv. ROSINA C.F._4 MAFFEI (c.f.: ) ed elettivamente domiciliati nel suo C.F._5
studio sito in Napoli alla via F. Blundo n..42, come da procure in calce alla comparsa
(c. f. ), elettivamente Parte_3 C.F._6
domiciliato Benevento, via Torretta, 29, nello studio dell'Avv.
CHRISTIAN BALDINI (c.f. ), che lo rappresenta e C.F._7
difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
(c.f. ), rappresentato e difeso, in CP_2 C.F._8
virtù di procura in atti, dall'avv. ANTONIO PALUMBO (c.f.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in CodiceFiscale_9
Napoli alla Via Alcide De Gasperi n. 45
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 61/2018 del 15.01.2018,
definì una causa di divisione ereditaria;
dichiarata aperta la successione di , di sua moglie, e di uno dei loro figli, Persona_1 Persona_2
, ricostruì la complessiva massa ereditaria e, distribuitala Controparte_3
in cinque quote sulla scorta dell'elaborato predisposto dal CTU, le assegnò ai quattro figli superstiti, , e Parte_1 Pt_3 CP_1
, e ad , nipote ex filio premorto, stabilendo anche Pt_2 CP_2 CP_4
gli opportuni conguagli. Per quel che in questa sede ancora rileva, la citata sentenza assegnò a la quota n. cinque, oltre Parte_1
ad altri immobili, composta, tra l'altro, da un'azienda di distribuzione carburanti, denominata B – Oil.
2 § 2. Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. rivolto al tribunale di
Benevento, e richiamato il contenuto della citata CP_1 Parte_2
sentenza e, in particolare, della relazione del CTU sulla cui scorta erano state predisposte le cinque quote;
evidenziato che il CTU aveva sottolineato che con l'azienda B – Oil si sarebbero trasferite all'assegnatario tutte le situazioni debitorie e creditorie presenti al
31.12.2015, e che tra queste figuravano debiti nei loro confronti
(precisamente: verso per € 20.000,00 e verso per € 10.000,00) Pt_2 CP_1
per finanziamenti erogati tramite operazioni bancarie tracciate, mentre tra i crediti risultava la somma di € 3.373,32 dovuta dal medesimo per Pt_2
prelevamenti dalla cassa aziendale per spese non specificate in contabilità; ritenuto, quindi, che dei debiti (previa compensazione parziale col credito nei confronti di ) doveva rispondere la coerede Pt_2
in quanto assegnataria dell'azienda B – Oil;
chiesero al Parte_1
Tribunale di accertare quanto indicato in premessa e, per l'effetto,
condannare al pagamento in loro favore Parte_1
rispettivamente delle somme di € 10.000,00 (in favore di ed € CP_1
16.626,68 (in favore di ), oltre interessi e spese. Pt_2
§ 3. costituitasi, dopo aver sollevato alcune Parte_1
eccezioni processuali, obiettò che la situazione di credito e debito invocata dai ricorrenti era riferita alla data del 31.12.2015 di deposito della CTU, ed era poi stata recepita dal tribunale nella sentenza depositata circa tre anni dopo;
e che, tuttavia, lei era materialmente venuta in possesso dell'azienda solo nel luglio 2018, allorché la situazione contabile della società risultava sensibilmente mutata, con riduzione delle
3 giacenze bancarie e delle scorte di carburanti, e con l'aumento dell'indebitamento verso i fornitori;
sostenne, pertanto, che per soddisfare le richieste dei ricorrenti fosse necessaria la ricostruzione, da parte di tutti i coeredi, della situazione patrimoniale originaria, mediante i conferimenti necessari;
e, conseguentemente, chiese – ed ottenne – di chiamare in causa anche i rimanenti due coeredi, ed , al Pt_3 CP_2
fine di sentir condannare anche costoro al pagamento in suo favore del residuo dovuto a seguito della invocata rideterminazione delle quote.
§ 4. Si costituirono anche ed , resistendo alla Pt_3 CP_2
richiesta di ed invocandone il rigetto. Parte_1
§ 5. Con ordinanza emessa in data 25.7.2019, il Tribunale di Benevento ha accolto la domanda, condannando al pagamento in Parte_1
favore di della somma di € 10.000,00 oltre interessi dalla CP_1
domanda al soddisfo, ed in favore di della somma di € Parte_2
16.626,68, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, ed ha altresì
condannato la resistente al pagamento delle spese di lite in favore delle altre parti.
§ 5.1. A fondamento della decisione, il tribunale ha premesso che la convenuta non aveva contestato l'esistenza dei crediti dei due coeredi maturati nei confronti dell'azienda assegnatale, contestando unicamente il mutamento della situazione economica della B – Oil tra l'epoca di stima del CTU ed il deposito della sentenza, mutamento che avrebbe imposto –
secondo la sua prospettazione – una rideterminazione di tutte le quote per poter ricostruire la situazione patrimoniale dell'azienda negli stessi termini in cui si trovava all'epoca della consulenza. Tale tesi, però, ad
4 avviso del tribunale, non poteva essere condivisa, tenuto conto del tenore della sentenza di scioglimento della comunione ereditaria, che aveva fatto riferimento, per la formazione delle masse e delle quote, ai valori stimati dal CTU (ovviamente, al momento della stima), e considerato che ogni eventuale doglianza in ordine alla gestione dell'azienda (con i conseguenti lamentati decrementi patrimoniali) costituivano un “diverso
problema, nemmeno prospettato” in causa. Ha, poi, sottolineato come i crediti azionati dai ricorrenti esulassero dai conguagli ereditari, e derivassero invece, per relationem, dall'elaborato peritale posto a base della più volte citata sentenza, secondo valori mai contestati e costituenti,
dunque, prova sufficiente all'accoglimento della pretesa, ritenendo in tal modo assorbita ogni altra questione, anche di carattere processuale,
sollevata dalla resistente.
§ 6. ha impugnato l'ordinanza, affidandone la Parte_1
contestazione a quattro motivi, ognuno dei quali variamente articolato.
§ 6.1. Si sono costituiti i resistenti, chiedendo tutti il rigetto dell'appello,
con vittoria di spese.
§ 6.2. La causa – originariamente pendente innanzi alla settima sezione di questa Corte – venne riservata in decisione all'udienza del 27.9.2024, ma poi rimessa sul ruolo per consentire l'espletamento di un tentativo di negoziazione assistita.
§ 6.3. Quindi, disposto con decreto della Presidente della Corte d'Appello
il trasferimento del giudizio a questa terza sezione in vista del riequilibrio delle pendenze tra le sezioni, la causa è stata definitivamente posta in decisione all'udienza del 12.02.2025, con l'assegnazione di un termine di
5 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di repliche.
§ 7.1. Col primo motivo – dedicato a rilievi di carattere processuale –
l'appellante lamenta l'erronea applicazione di norme di legge.
Innanzitutto, contesta l'assenza di motivazione da parte del primo giudice in ordine al pur invocato mutamento del rito, da sommario in ordinario, in considerazione delle articolate richieste istruttorie e di CTU
che erano state formulate. In secondo luogo, si duole del fatto che il tribunale non abbia sospeso il giudizio, come richiestogli, in pendenza del procedimento di correzione di errore materiale della sentenza 61/2018
proposto dal coerede , malgrado l'opportunità di valutarne i CP_2
possibili rilevanti effetti sul procedimento in corso. Ancora, lamenta che il primo giudice abbia del tutto tralasciato la valutazione circa la necessità
di espletare il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, malgrado la conseguente improcedibilità della domanda.
§ 7.2. Con un secondo motivo, nel merito, l'appellante si duole della carente o contraddittoria pronuncia su elementi essenziali ai fini della decisione e dell'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale spiegata in primo grado. A suo dire, la decisione del tribunale non era sorretta da alcuna disposizione normativa e non teneva conto di quanto sostenuto da essa resistente, odierna appellante. In particolare, ha evidenziato che la stima del CTU alla data del 31.12.2015 indicava un patrimonio netto della di € 10.957,47, valore che, tuttavia, dopo circa Pt_4
tre anni, era sensibilmente mutato, con la riduzione delle riserve di carburante, dei depositi bancari e della cassa contanti, e l'aumento dei
6 debiti verso i fornitori, così rendendo necessario procedere alla ricostituzione di quella consistenza patrimoniale, così come vanamente invocato. Da ciò, a suo dire, la conseguenza di dover ritenere personalmente responsabili degli ammanchi i germani e , CP_1 Pt_2
che dell'azienda erano stati medio tempore i gestori;
ovvero di dover aggiornare i dati contabili, integrando il contraddittorio anche nei confronti degli altri coeredi, così come effettivamente avvenuto. Ed il primo giudice aveva del tutto omesso di considerare la fondatezza della domanda riconvenzionale di compensazione dei debiti e crediti reciproci.
§ 7.3. Con un ulteriore motivo – ricollegato alle argomentazioni in diritto a sostegno del precedente – ha lamentato erroneità, Parte_1
contraddittorietà e carenza di motivazione della decisione, per violazione dell'art. 726 c.c. che disciplina la stima dei beni che formano la massa ereditaria: a suo dire, il primo giudice si era limitato a richiamare il giudizio divisorio, senza interrogarsi sulla necessità di una possibile verifica della situazione patrimoniale avutasi successivamente al deposito della consulenza d'ufficio del 2015. Ha, quindi, contestato il richiamo compiuto dagli altri condividenti, ed , all'art. 757 c.c. ed Pt_3 CP_2
al principio della retroattività dell'effetto distributivo, che, a suo dire,
dovrebbe implicare che al momento dello scioglimento della comunione il possessore dei cespiti ereditari dovrebbe rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione.
§ 7.4. Con l'ultimo motivo, l'appellante contesta la regolamentazione delle spese di lite compiuta dal primo giudice.
§ 8. L'appello è infondato e va respinto.
7 § 8.1.1. Per quanto attiene ai rilievi di carattere processuale, va subito detto che la Corte, in diversa composizione, ha ritenuto di sanare il contestato mancato espletamento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, disponendo, in applicazione analogica della giurisprudenza formatasi in tema di mediazione (Cass. 28695/2023),
l'espletamento di tale negoziazione. Il tentativo, svolto con la partecipazione di tutte le parti, non ha, però, sortito effetti.
§ 8.1.2. Quanto alla questione della conversione del rito prescelto dai ricorrenti in primo grado, va osservato che il secondo comma dell'art. 702
ter c.p.c. attribuiva al giudice la facoltà di optare, con ordinanza non
impugnabile, per il passaggio al rito ordinario qualora ritenesse che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria. Ora, è
evidente che in un caso come quello in oggetto, in cui la causa è stata decisa sulla sola scorta della documentazione prodotta, non vi era necessità di passare dal rito sommario a quello ordinario;
salvo verificare
– ma ciò attiene al merito – la compiuta valutazione delle domande e difese delle parti anche in relazione alle richieste istruttorie eventualmente disattese.
§ 8.1.3. Del tutto irrilevante, poi, appare la questione dell'invocata sospensione del procedimento di primo grado, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.,
in pendenza dell'istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 61/2018 avanzata da : basti al riguardo evidenziare che CP_2
l'appellante, pur dolendosi di quella mancata sospensione, non ha potuto indicare quale rilevanza possa aver assunto l'esito di quel sub –
procedimento sul giudizio in oggetto.
8 § 8.2. Infondati risultano, poi, anche i motivi di merito, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente.
§ 8.2.1. Occorre premettere che la sentenza n. 61/2018 del tribunale di
Benevento, con cui sono state divise le masse ereditarie di , Persona_1
e , è passata in giudicato, e non può più Persona_2 Controparte_3
essere messa in discussione.
Con quella sentenza, all'odierna appellante venne assegnata la quota n.
cinque, comprensiva della azienda (con tutti i suoi beni, crediti e debiti)
denominata B – Oil. Per la predisposizione delle quote il tribunale sannita si rifece espressamente alla consulenza tecnica dell'ing. , Persona_3
che aveva evidenziato che con l'azienda si sarebbero trasferite tutte le situazioni debitorie e creditorie riscontrate sino al 31.12.2015,
comprensive dei crediti (e debiti) poi azionati da e Pt_2 CP_1
§ 8.2.2. Ora, l'appellante deduce che la “situazione patrimoniale”
dell'azienda era risultata mutata tra la data a cui si riferiva il CTU,
31.12.2015, quella di pronuncia della sentenza, 15.01.2018, e, più ancora,
quella di consegna materiale dell'azienda, avvenuta nel luglio 2018, con una sensibile riduzione delle giacenze di carburante e delle liquidità, ed un aumento dei debiti verso fornitori;
e reputa, dunque, necessario che all'immutabilità dei crediti azionati dai ricorrenti in primo grado faccia da contraltare un'immutata situazione patrimoniale, da ripristinare mediante la “ricostruzione” ad opera di tutti i coeredi.
§ 8.2.3. Si tratta di pretesa del tutto infondata. Quei crediti, risultanti dalla contabilità dell'azienda, sono stati acclarati dal CTU alla data del deposito della relazione peritale, e non sono, del resto, contestati neppure da Pt_1
9 E', invece, evidente che gli aspetti patrimoniali Parte_1
dell'azienda non avrebbero potuto restare immutati, stante la dinamicità
della gestione aziendale: le giacenze di carburante o la liquidità in cassa costituiscono, com'è evidente, contingenze suscettibili di variare secondo l'andamento della vita aziendale (“beni fruttiferi che per loro stessa natura
hanno un valore differente a seconda dei tempi” li definisce la stessa appellante). Accettando la quota assegnatale (vista la mancata impugnazione della sentenza di scioglimento della comunione ereditaria), ha accettato tutti i rischi inerenti Parte_1
all'andamento dell'azienda stessa, esposta alle variazioni delle sue poste attive e passive. Ma ciò non può certo pregiudicare i creditori (che solo casualmente, nel caso di specie, coincidono con i coeredi), i cui crediti risultino già in precedenza accertati nella contabilità aziendale. Discorso
del tutto diverso è quello relativo all'eventuale responsabilità per il decremento del patrimonio aziendale;
ma, come già evidenziato dal primo giudice, si tratta di problema nemmeno prospettato dalla ricorrente in primo grado, sebbene tenti, in questo grado di appello, di interpretare in questo senso la propria riconvenzionale spiegata in primo grado e che, invece, riguardava la infondata pretesa di una rideterminazione delle quote di tutti i coeredi (in accoglimento della
domanda riconvenzionale e previa integrazione del contraddittorio, il G.I.,
qualora ritenuto opportuno, anche previa nomina di CTU tecnico – contabile
vada a disporre l'analisi delle scritture contabili dal 31.12.2015 al momento della
emanazione della sentenza con esatta determinazione degli importi dovuti da
tutti gli eredi in favore di quale assegnataria della quota di cui Parte_1
10 in sentenza e previa compensazione delle somme pretese dai ricorrenti con quelle
dovute da tutti i coeredi quali debiti ereditari, condannarli a pagare il residuo).
§ 8.2.4. Sotto altro profilo, pare anche pertinente, per apprezzare l'infondatezza dell'appello, il riferimento compiuto dalla difesa di CP_2
e all'art. 757 c.c., che fa retroagire gli effetti della Parte_3
divisione ereditaria al momento dell'apertura della successione, il che rende irrilevanti (a meno di impugnare la sentenza di scioglimento della comunione) i mutamenti intercorsi successivamente, e, con riguardo al caso di specie, tra il deposito della CTU e la sentenza. Ciò vuol dire che i debiti aziendali, così come accertati, non possono che gravare sulla titolare della quota, salvo, come visto, azioni risarcitorie e di responsabilità nei confronti di chi quell'azienda abbia in precedenza gestita, azioni, però, mai esercitate da Parte_1
§ 8.2.5. D'altronde, pare al Collegio che la pretestuosità degli argomenti adoperati dall'appellante emergano con chiarezza ove si consideri che, a volerli seguire, non si avrebbe mai certezza di stabilità in nessuna divisione ereditaria, ben potendo accadere che anche altri cespiti (a cominciare da quelli immobiliari) subiscano modifiche di valore nel tempo, in senso migliorativo o peggiorativo: ma ciò non può, di certo,
giustificare la messa in discussione del giudicato formatosi in sede di scioglimento della comunione, o pretese di conguaglio e ricostruzione delle quote.
§ 8.2.6. Risulta evidente da quanto sin qui esposto che l'accoglimento della domanda degli originari ricorrenti abbia implicato, senza necessità
di espressa pronuncia, il rigetto della riconvenzionale spiegata in primo
11 grado da non potendosi in ciò ravvisare Parte_1
un'omessa pronuncia.
§ 8.3. E', da ultimo, infondata anche la censura relativa alla regolamentazione delle spese quale operata dal primo giudice. Queste
vennero poste a carico della odierna appellante in aderenza al principio della soccombenza, non ravvisandosi alcun motivo di compensazione, in assenza degli ipotizzati “diversi orientamenti giurisprudenziali”. Gli importi liquidati, poi, risultavano inferiori ai valori medi delle cause innanzi al tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 come fissati nel d.m. 55/2014 e successive integrazioni.
§ 9. Conseguentemente, anche le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, e liquidate in dispositivo secondo il medesimo scaglione di valore per le cause innanzi alla corte d'appello.
§ 10. Da ultimo, il collegio ritiene che la palese infondatezza del giudizio;
la strumentalità degli argomenti adoperati per sovvertire il chiaro contenuto del giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 61/2018 del tribunale di Benevento;
la pervicace insistenza in tesi prive di fondamento (quali la necessità del riequilibrio del valore delle quote in considerazione del mutevole valore dei cespiti aziendali) giustifichi l'applicazione, d'ufficio, della sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c. va, pertanto, condannata al pagamento in Parte_1
favore di ciascuna delle parti appellate di un'ulteriore somma di danaro,
che pare equo determinare nella metà di quanto liquidato a titolo di spese.
12 § 11. Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 bis Parte_1
c.p.c. del Tribunale di Benevento del 25.07.2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l'appello;
- b) condanna al pagamento delle spese di lite, Parte_1
liquidate in favore di e in complessivi € 5.621,20, di CP_1 Parte_2
cui € 4.888,00 per compensi ed € 733,20 per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.
Rosina Maffei, che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
in favore di in complessivi € 5.621,20, di cui € 4.888,00 per compensi Parte_3
ed € 733,20 per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Christian Baldini, che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
in favore di in complessivi CP_2
€ 5.621,20, di cui € 4.888,00 per compensi ed € 733,20 per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con
13 attribuzione all'avv. Antonio Palumbo che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
- c) condanna al pagamento, a titolo di Parte_1
responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., in favore di e della somma di € 2.800,00; in favore di CP_1 Parte_2 Parte_3
della somma di € 2.800,00; in favore di della somma di
[...] CP_2
€ 2.800,00; il tutto oltre interessi dalla presente pronuncia al soddisfo;
- d) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio
2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile, in data
26.03.2025
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. Giulio Cataldi Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4240/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 bis
emessa dal Tribunale di Benevento in data 25.07.2019 nella causa r.g. 5353/2018
e vertente
TRA
(c. f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata in Napoli, Via Carducci, 61, nello studio dell'avv. Francesco
Capitanio, rappresentata e difesa dall'avv. LEONE BIANCAMARIA (c.f.
), giusta procura in calce alla comparsa C.F._2
E
(c.f. ) e (c.f. CP_1 C.F._3 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall' avv. ROSINA C.F._4 MAFFEI (c.f.: ) ed elettivamente domiciliati nel suo C.F._5
studio sito in Napoli alla via F. Blundo n..42, come da procure in calce alla comparsa
(c. f. ), elettivamente Parte_3 C.F._6
domiciliato Benevento, via Torretta, 29, nello studio dell'Avv.
CHRISTIAN BALDINI (c.f. ), che lo rappresenta e C.F._7
difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
(c.f. ), rappresentato e difeso, in CP_2 C.F._8
virtù di procura in atti, dall'avv. ANTONIO PALUMBO (c.f.
, presso il cui studio elettivamente domicilia in CodiceFiscale_9
Napoli alla Via Alcide De Gasperi n. 45
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il Tribunale di Benevento, con sentenza n. 61/2018 del 15.01.2018,
definì una causa di divisione ereditaria;
dichiarata aperta la successione di , di sua moglie, e di uno dei loro figli, Persona_1 Persona_2
, ricostruì la complessiva massa ereditaria e, distribuitala Controparte_3
in cinque quote sulla scorta dell'elaborato predisposto dal CTU, le assegnò ai quattro figli superstiti, , e Parte_1 Pt_3 CP_1
, e ad , nipote ex filio premorto, stabilendo anche Pt_2 CP_2 CP_4
gli opportuni conguagli. Per quel che in questa sede ancora rileva, la citata sentenza assegnò a la quota n. cinque, oltre Parte_1
ad altri immobili, composta, tra l'altro, da un'azienda di distribuzione carburanti, denominata B – Oil.
2 § 2. Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. rivolto al tribunale di
Benevento, e richiamato il contenuto della citata CP_1 Parte_2
sentenza e, in particolare, della relazione del CTU sulla cui scorta erano state predisposte le cinque quote;
evidenziato che il CTU aveva sottolineato che con l'azienda B – Oil si sarebbero trasferite all'assegnatario tutte le situazioni debitorie e creditorie presenti al
31.12.2015, e che tra queste figuravano debiti nei loro confronti
(precisamente: verso per € 20.000,00 e verso per € 10.000,00) Pt_2 CP_1
per finanziamenti erogati tramite operazioni bancarie tracciate, mentre tra i crediti risultava la somma di € 3.373,32 dovuta dal medesimo per Pt_2
prelevamenti dalla cassa aziendale per spese non specificate in contabilità; ritenuto, quindi, che dei debiti (previa compensazione parziale col credito nei confronti di ) doveva rispondere la coerede Pt_2
in quanto assegnataria dell'azienda B – Oil;
chiesero al Parte_1
Tribunale di accertare quanto indicato in premessa e, per l'effetto,
condannare al pagamento in loro favore Parte_1
rispettivamente delle somme di € 10.000,00 (in favore di ed € CP_1
16.626,68 (in favore di ), oltre interessi e spese. Pt_2
§ 3. costituitasi, dopo aver sollevato alcune Parte_1
eccezioni processuali, obiettò che la situazione di credito e debito invocata dai ricorrenti era riferita alla data del 31.12.2015 di deposito della CTU, ed era poi stata recepita dal tribunale nella sentenza depositata circa tre anni dopo;
e che, tuttavia, lei era materialmente venuta in possesso dell'azienda solo nel luglio 2018, allorché la situazione contabile della società risultava sensibilmente mutata, con riduzione delle
3 giacenze bancarie e delle scorte di carburanti, e con l'aumento dell'indebitamento verso i fornitori;
sostenne, pertanto, che per soddisfare le richieste dei ricorrenti fosse necessaria la ricostruzione, da parte di tutti i coeredi, della situazione patrimoniale originaria, mediante i conferimenti necessari;
e, conseguentemente, chiese – ed ottenne – di chiamare in causa anche i rimanenti due coeredi, ed , al Pt_3 CP_2
fine di sentir condannare anche costoro al pagamento in suo favore del residuo dovuto a seguito della invocata rideterminazione delle quote.
§ 4. Si costituirono anche ed , resistendo alla Pt_3 CP_2
richiesta di ed invocandone il rigetto. Parte_1
§ 5. Con ordinanza emessa in data 25.7.2019, il Tribunale di Benevento ha accolto la domanda, condannando al pagamento in Parte_1
favore di della somma di € 10.000,00 oltre interessi dalla CP_1
domanda al soddisfo, ed in favore di della somma di € Parte_2
16.626,68, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, ed ha altresì
condannato la resistente al pagamento delle spese di lite in favore delle altre parti.
§ 5.1. A fondamento della decisione, il tribunale ha premesso che la convenuta non aveva contestato l'esistenza dei crediti dei due coeredi maturati nei confronti dell'azienda assegnatale, contestando unicamente il mutamento della situazione economica della B – Oil tra l'epoca di stima del CTU ed il deposito della sentenza, mutamento che avrebbe imposto –
secondo la sua prospettazione – una rideterminazione di tutte le quote per poter ricostruire la situazione patrimoniale dell'azienda negli stessi termini in cui si trovava all'epoca della consulenza. Tale tesi, però, ad
4 avviso del tribunale, non poteva essere condivisa, tenuto conto del tenore della sentenza di scioglimento della comunione ereditaria, che aveva fatto riferimento, per la formazione delle masse e delle quote, ai valori stimati dal CTU (ovviamente, al momento della stima), e considerato che ogni eventuale doglianza in ordine alla gestione dell'azienda (con i conseguenti lamentati decrementi patrimoniali) costituivano un “diverso
problema, nemmeno prospettato” in causa. Ha, poi, sottolineato come i crediti azionati dai ricorrenti esulassero dai conguagli ereditari, e derivassero invece, per relationem, dall'elaborato peritale posto a base della più volte citata sentenza, secondo valori mai contestati e costituenti,
dunque, prova sufficiente all'accoglimento della pretesa, ritenendo in tal modo assorbita ogni altra questione, anche di carattere processuale,
sollevata dalla resistente.
§ 6. ha impugnato l'ordinanza, affidandone la Parte_1
contestazione a quattro motivi, ognuno dei quali variamente articolato.
§ 6.1. Si sono costituiti i resistenti, chiedendo tutti il rigetto dell'appello,
con vittoria di spese.
§ 6.2. La causa – originariamente pendente innanzi alla settima sezione di questa Corte – venne riservata in decisione all'udienza del 27.9.2024, ma poi rimessa sul ruolo per consentire l'espletamento di un tentativo di negoziazione assistita.
§ 6.3. Quindi, disposto con decreto della Presidente della Corte d'Appello
il trasferimento del giudizio a questa terza sezione in vista del riequilibrio delle pendenze tra le sezioni, la causa è stata definitivamente posta in decisione all'udienza del 12.02.2025, con l'assegnazione di un termine di
5 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di repliche.
§ 7.1. Col primo motivo – dedicato a rilievi di carattere processuale –
l'appellante lamenta l'erronea applicazione di norme di legge.
Innanzitutto, contesta l'assenza di motivazione da parte del primo giudice in ordine al pur invocato mutamento del rito, da sommario in ordinario, in considerazione delle articolate richieste istruttorie e di CTU
che erano state formulate. In secondo luogo, si duole del fatto che il tribunale non abbia sospeso il giudizio, come richiestogli, in pendenza del procedimento di correzione di errore materiale della sentenza 61/2018
proposto dal coerede , malgrado l'opportunità di valutarne i CP_2
possibili rilevanti effetti sul procedimento in corso. Ancora, lamenta che il primo giudice abbia del tutto tralasciato la valutazione circa la necessità
di espletare il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, malgrado la conseguente improcedibilità della domanda.
§ 7.2. Con un secondo motivo, nel merito, l'appellante si duole della carente o contraddittoria pronuncia su elementi essenziali ai fini della decisione e dell'omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale spiegata in primo grado. A suo dire, la decisione del tribunale non era sorretta da alcuna disposizione normativa e non teneva conto di quanto sostenuto da essa resistente, odierna appellante. In particolare, ha evidenziato che la stima del CTU alla data del 31.12.2015 indicava un patrimonio netto della di € 10.957,47, valore che, tuttavia, dopo circa Pt_4
tre anni, era sensibilmente mutato, con la riduzione delle riserve di carburante, dei depositi bancari e della cassa contanti, e l'aumento dei
6 debiti verso i fornitori, così rendendo necessario procedere alla ricostituzione di quella consistenza patrimoniale, così come vanamente invocato. Da ciò, a suo dire, la conseguenza di dover ritenere personalmente responsabili degli ammanchi i germani e , CP_1 Pt_2
che dell'azienda erano stati medio tempore i gestori;
ovvero di dover aggiornare i dati contabili, integrando il contraddittorio anche nei confronti degli altri coeredi, così come effettivamente avvenuto. Ed il primo giudice aveva del tutto omesso di considerare la fondatezza della domanda riconvenzionale di compensazione dei debiti e crediti reciproci.
§ 7.3. Con un ulteriore motivo – ricollegato alle argomentazioni in diritto a sostegno del precedente – ha lamentato erroneità, Parte_1
contraddittorietà e carenza di motivazione della decisione, per violazione dell'art. 726 c.c. che disciplina la stima dei beni che formano la massa ereditaria: a suo dire, il primo giudice si era limitato a richiamare il giudizio divisorio, senza interrogarsi sulla necessità di una possibile verifica della situazione patrimoniale avutasi successivamente al deposito della consulenza d'ufficio del 2015. Ha, quindi, contestato il richiamo compiuto dagli altri condividenti, ed , all'art. 757 c.c. ed Pt_3 CP_2
al principio della retroattività dell'effetto distributivo, che, a suo dire,
dovrebbe implicare che al momento dello scioglimento della comunione il possessore dei cespiti ereditari dovrebbe rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione.
§ 7.4. Con l'ultimo motivo, l'appellante contesta la regolamentazione delle spese di lite compiuta dal primo giudice.
§ 8. L'appello è infondato e va respinto.
7 § 8.1.1. Per quanto attiene ai rilievi di carattere processuale, va subito detto che la Corte, in diversa composizione, ha ritenuto di sanare il contestato mancato espletamento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, disponendo, in applicazione analogica della giurisprudenza formatasi in tema di mediazione (Cass. 28695/2023),
l'espletamento di tale negoziazione. Il tentativo, svolto con la partecipazione di tutte le parti, non ha, però, sortito effetti.
§ 8.1.2. Quanto alla questione della conversione del rito prescelto dai ricorrenti in primo grado, va osservato che il secondo comma dell'art. 702
ter c.p.c. attribuiva al giudice la facoltà di optare, con ordinanza non
impugnabile, per il passaggio al rito ordinario qualora ritenesse che le difese svolte dalle parti richiedessero un'istruzione non sommaria. Ora, è
evidente che in un caso come quello in oggetto, in cui la causa è stata decisa sulla sola scorta della documentazione prodotta, non vi era necessità di passare dal rito sommario a quello ordinario;
salvo verificare
– ma ciò attiene al merito – la compiuta valutazione delle domande e difese delle parti anche in relazione alle richieste istruttorie eventualmente disattese.
§ 8.1.3. Del tutto irrilevante, poi, appare la questione dell'invocata sospensione del procedimento di primo grado, ai sensi dell'art. 295 c.p.c.,
in pendenza dell'istanza di correzione di errore materiale della sentenza n. 61/2018 avanzata da : basti al riguardo evidenziare che CP_2
l'appellante, pur dolendosi di quella mancata sospensione, non ha potuto indicare quale rilevanza possa aver assunto l'esito di quel sub –
procedimento sul giudizio in oggetto.
8 § 8.2. Infondati risultano, poi, anche i motivi di merito, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati congiuntamente.
§ 8.2.1. Occorre premettere che la sentenza n. 61/2018 del tribunale di
Benevento, con cui sono state divise le masse ereditarie di , Persona_1
e , è passata in giudicato, e non può più Persona_2 Controparte_3
essere messa in discussione.
Con quella sentenza, all'odierna appellante venne assegnata la quota n.
cinque, comprensiva della azienda (con tutti i suoi beni, crediti e debiti)
denominata B – Oil. Per la predisposizione delle quote il tribunale sannita si rifece espressamente alla consulenza tecnica dell'ing. , Persona_3
che aveva evidenziato che con l'azienda si sarebbero trasferite tutte le situazioni debitorie e creditorie riscontrate sino al 31.12.2015,
comprensive dei crediti (e debiti) poi azionati da e Pt_2 CP_1
§ 8.2.2. Ora, l'appellante deduce che la “situazione patrimoniale”
dell'azienda era risultata mutata tra la data a cui si riferiva il CTU,
31.12.2015, quella di pronuncia della sentenza, 15.01.2018, e, più ancora,
quella di consegna materiale dell'azienda, avvenuta nel luglio 2018, con una sensibile riduzione delle giacenze di carburante e delle liquidità, ed un aumento dei debiti verso fornitori;
e reputa, dunque, necessario che all'immutabilità dei crediti azionati dai ricorrenti in primo grado faccia da contraltare un'immutata situazione patrimoniale, da ripristinare mediante la “ricostruzione” ad opera di tutti i coeredi.
§ 8.2.3. Si tratta di pretesa del tutto infondata. Quei crediti, risultanti dalla contabilità dell'azienda, sono stati acclarati dal CTU alla data del deposito della relazione peritale, e non sono, del resto, contestati neppure da Pt_1
9 E', invece, evidente che gli aspetti patrimoniali Parte_1
dell'azienda non avrebbero potuto restare immutati, stante la dinamicità
della gestione aziendale: le giacenze di carburante o la liquidità in cassa costituiscono, com'è evidente, contingenze suscettibili di variare secondo l'andamento della vita aziendale (“beni fruttiferi che per loro stessa natura
hanno un valore differente a seconda dei tempi” li definisce la stessa appellante). Accettando la quota assegnatale (vista la mancata impugnazione della sentenza di scioglimento della comunione ereditaria), ha accettato tutti i rischi inerenti Parte_1
all'andamento dell'azienda stessa, esposta alle variazioni delle sue poste attive e passive. Ma ciò non può certo pregiudicare i creditori (che solo casualmente, nel caso di specie, coincidono con i coeredi), i cui crediti risultino già in precedenza accertati nella contabilità aziendale. Discorso
del tutto diverso è quello relativo all'eventuale responsabilità per il decremento del patrimonio aziendale;
ma, come già evidenziato dal primo giudice, si tratta di problema nemmeno prospettato dalla ricorrente in primo grado, sebbene tenti, in questo grado di appello, di interpretare in questo senso la propria riconvenzionale spiegata in primo grado e che, invece, riguardava la infondata pretesa di una rideterminazione delle quote di tutti i coeredi (in accoglimento della
domanda riconvenzionale e previa integrazione del contraddittorio, il G.I.,
qualora ritenuto opportuno, anche previa nomina di CTU tecnico – contabile
vada a disporre l'analisi delle scritture contabili dal 31.12.2015 al momento della
emanazione della sentenza con esatta determinazione degli importi dovuti da
tutti gli eredi in favore di quale assegnataria della quota di cui Parte_1
10 in sentenza e previa compensazione delle somme pretese dai ricorrenti con quelle
dovute da tutti i coeredi quali debiti ereditari, condannarli a pagare il residuo).
§ 8.2.4. Sotto altro profilo, pare anche pertinente, per apprezzare l'infondatezza dell'appello, il riferimento compiuto dalla difesa di CP_2
e all'art. 757 c.c., che fa retroagire gli effetti della Parte_3
divisione ereditaria al momento dell'apertura della successione, il che rende irrilevanti (a meno di impugnare la sentenza di scioglimento della comunione) i mutamenti intercorsi successivamente, e, con riguardo al caso di specie, tra il deposito della CTU e la sentenza. Ciò vuol dire che i debiti aziendali, così come accertati, non possono che gravare sulla titolare della quota, salvo, come visto, azioni risarcitorie e di responsabilità nei confronti di chi quell'azienda abbia in precedenza gestita, azioni, però, mai esercitate da Parte_1
§ 8.2.5. D'altronde, pare al Collegio che la pretestuosità degli argomenti adoperati dall'appellante emergano con chiarezza ove si consideri che, a volerli seguire, non si avrebbe mai certezza di stabilità in nessuna divisione ereditaria, ben potendo accadere che anche altri cespiti (a cominciare da quelli immobiliari) subiscano modifiche di valore nel tempo, in senso migliorativo o peggiorativo: ma ciò non può, di certo,
giustificare la messa in discussione del giudicato formatosi in sede di scioglimento della comunione, o pretese di conguaglio e ricostruzione delle quote.
§ 8.2.6. Risulta evidente da quanto sin qui esposto che l'accoglimento della domanda degli originari ricorrenti abbia implicato, senza necessità
di espressa pronuncia, il rigetto della riconvenzionale spiegata in primo
11 grado da non potendosi in ciò ravvisare Parte_1
un'omessa pronuncia.
§ 8.3. E', da ultimo, infondata anche la censura relativa alla regolamentazione delle spese quale operata dal primo giudice. Queste
vennero poste a carico della odierna appellante in aderenza al principio della soccombenza, non ravvisandosi alcun motivo di compensazione, in assenza degli ipotizzati “diversi orientamenti giurisprudenziali”. Gli importi liquidati, poi, risultavano inferiori ai valori medi delle cause innanzi al tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00 come fissati nel d.m. 55/2014 e successive integrazioni.
§ 9. Conseguentemente, anche le spese del presente grado di giudizio vanno poste a carico dell'appellante, e liquidate in dispositivo secondo il medesimo scaglione di valore per le cause innanzi alla corte d'appello.
§ 10. Da ultimo, il collegio ritiene che la palese infondatezza del giudizio;
la strumentalità degli argomenti adoperati per sovvertire il chiaro contenuto del giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 61/2018 del tribunale di Benevento;
la pervicace insistenza in tesi prive di fondamento (quali la necessità del riequilibrio del valore delle quote in considerazione del mutevole valore dei cespiti aziendali) giustifichi l'applicazione, d'ufficio, della sanzione prevista dal terzo comma dell'art. 96 c.p.c. va, pertanto, condannata al pagamento in Parte_1
favore di ciascuna delle parti appellate di un'ulteriore somma di danaro,
che pare equo determinare nella metà di quanto liquidato a titolo di spese.
12 § 11. Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30
gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 bis Parte_1
c.p.c. del Tribunale di Benevento del 25.07.2019, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- a) rigetta l'appello;
- b) condanna al pagamento delle spese di lite, Parte_1
liquidate in favore di e in complessivi € 5.621,20, di CP_1 Parte_2
cui € 4.888,00 per compensi ed € 733,20 per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.
Rosina Maffei, che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
in favore di in complessivi € 5.621,20, di cui € 4.888,00 per compensi Parte_3
ed € 733,20 per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Christian Baldini, che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
in favore di in complessivi CP_2
€ 5.621,20, di cui € 4.888,00 per compensi ed € 733,20 per rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con
13 attribuzione all'avv. Antonio Palumbo che ha dichiarato di averne fatto anticipo;
- c) condanna al pagamento, a titolo di Parte_1
responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., in favore di e della somma di € 2.800,00; in favore di CP_1 Parte_2 Parte_3
della somma di € 2.800,00; in favore di della somma di
[...] CP_2
€ 2.800,00; il tutto oltre interessi dalla presente pronuncia al soddisfo;
- d) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P. R. 30 maggio
2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato.
Così deciso nella Camera di Consiglio della terza sezione civile, in data
26.03.2025
Il Presidente Est.
dott. Giulio Cataldi
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