TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 09/10/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2706/2024 del Registro Generale e promossa da
, con gli avv.ti GANCI FABIO, ZAMPIERI NICOLA, MICELI Parte_1
AL e IN AN Ricorrente nei confronti di
, con la dott.ssa MAZZEO Controparte_1
AN SA NU
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente, la quale ha prestato servizio alle dipendenze del
[...]
ed in qualità di docente a tempo determinato negli anni Controparte_1 scolastici indicati nel ricorso, lamentando disparità di trattamento giuridico ed economico e l'inadempimento dello Stato per non aver correttamente recepito la Direttiva 1999/70/CE a tutela dei diritti dei lavoratori precari, ha chiesto la condanna del a consentire alla parte ricorrente di usufruire, Controparte_1 per gli anni scolastici indicati nel ricorso, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'art.1 (co.121) l.107/2015. Ciò previa disapplicazione di quest'ultima norma nella parte in cui prevede che il beneficio della cd. Carta docenti debba essere riservato solo al personale docente di ruolo (e non anche a quello a tempo determinato) del , ritenuta in contrasto con il principio di non Controparte_1 discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Il si è costituito senza contestare gli avversi Controparte_1 assunti e, anzi, riconoscendo la fondatezza delle pretese della parte ricorrente. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
1 Ai sensi dell'art.1 (co.121) l.107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Come statuito dalla Corte di Giustizia dell'UE (Sesta Sezione) con l'ordinanza del 18/5/2022 emessa nella causa C-450/2021, “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Dal predetto quadro normativo e giurisprudenziale discende, come logico corollario, la condanna del a consentire alla parte ricorrente Controparte_1 di usufruire, per gli anni scolastici indicati nel ricorso, della Carta elettronica per 2 l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'art.1 (co.121) l.107/2015. Ciò previa disapplicazione di quest'ultima norma nella parte in cui prevede che il beneficio della cd. Carta docenti debba essere riservato solo al personale docente di ruolo (e non anche a quello a tempo determinato) del , perché in contrasto con il Controparte_1 principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE (come stabilito dalla Corte di Giustizia dell'UE con l'ordinanza del 18/5/2022 di cui si è detto sopra). Tale decisione si rivela altresì coerente con quanto statuito dal Tribunale di Crotone nelle sentenze n.27/2023 e 196/2023 (pronunce cui questo Giudice aderisce, richiamandole a mente dell'art.118 disp. att. c.p.c.). Le spese di lite sono poste a carico del (in Controparte_1 omaggio al principio della soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Previa disapplicazione dell'art.1 (co.121) l.107/2015, condanna il
[...]
a consentire alla parte ricorrente di usufruire, per gli anni Controparte_1 scolastici indicati nel ricorso, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'art.1 (co.121) l.107/2015. Condanna il al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in euro 641,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Crotone, 09/10/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
3
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.2706/2024 del Registro Generale e promossa da
, con gli avv.ti GANCI FABIO, ZAMPIERI NICOLA, MICELI Parte_1
AL e IN AN Ricorrente nei confronti di
, con la dott.ssa MAZZEO Controparte_1
AN SA NU
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE La parte ricorrente, la quale ha prestato servizio alle dipendenze del
[...]
ed in qualità di docente a tempo determinato negli anni Controparte_1 scolastici indicati nel ricorso, lamentando disparità di trattamento giuridico ed economico e l'inadempimento dello Stato per non aver correttamente recepito la Direttiva 1999/70/CE a tutela dei diritti dei lavoratori precari, ha chiesto la condanna del a consentire alla parte ricorrente di usufruire, Controparte_1 per gli anni scolastici indicati nel ricorso, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'art.1 (co.121) l.107/2015. Ciò previa disapplicazione di quest'ultima norma nella parte in cui prevede che il beneficio della cd. Carta docenti debba essere riservato solo al personale docente di ruolo (e non anche a quello a tempo determinato) del , ritenuta in contrasto con il principio di non Controparte_1 discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE. Il si è costituito senza contestare gli avversi Controparte_1 assunti e, anzi, riconoscendo la fondatezza delle pretese della parte ricorrente. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni.
1 Ai sensi dell'art.1 (co.121) l.107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, Controparte_2 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Come statuito dalla Corte di Giustizia dell'UE (Sesta Sezione) con l'ordinanza del 18/5/2022 emessa nella causa C-450/2021, “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al Controparte_1 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”. Dal predetto quadro normativo e giurisprudenziale discende, come logico corollario, la condanna del a consentire alla parte ricorrente Controparte_1 di usufruire, per gli anni scolastici indicati nel ricorso, della Carta elettronica per 2 l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'art.1 (co.121) l.107/2015. Ciò previa disapplicazione di quest'ultima norma nella parte in cui prevede che il beneficio della cd. Carta docenti debba essere riservato solo al personale docente di ruolo (e non anche a quello a tempo determinato) del , perché in contrasto con il Controparte_1 principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE (come stabilito dalla Corte di Giustizia dell'UE con l'ordinanza del 18/5/2022 di cui si è detto sopra). Tale decisione si rivela altresì coerente con quanto statuito dal Tribunale di Crotone nelle sentenze n.27/2023 e 196/2023 (pronunce cui questo Giudice aderisce, richiamandole a mente dell'art.118 disp. att. c.p.c.). Le spese di lite sono poste a carico del (in Controparte_1 omaggio al principio della soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Previa disapplicazione dell'art.1 (co.121) l.107/2015, condanna il
[...]
a consentire alla parte ricorrente di usufruire, per gli anni Controparte_1 scolastici indicati nel ricorso, della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, istituita dall'art.1 (co.121) l.107/2015. Condanna il al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in euro 641,00 per compensi professionali, oltre contributo unificato (se dovuto e versato), spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione). Crotone, 09/10/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
3