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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 11/04/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il giudice designato, dott.ssa Vera Colella, all'esito della discussione tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G.L. n. 118/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Pia Perricci elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vallefoglia, via Livorno 22CF
- RICORRENTE-
CONTRO
, C.F. , in persona del Ministro pro-tempore; Controparte_1 P.IVA_1
in persona Controparte_2
del Dirigente pro-tempore;
in persona del Controparte_3
Dirigente pro-tempore;
tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello stato di Ancona, c.f.
, elettivamente domiciliati presso i suoi uffici in Ancona, Corso Mazzini n. 55 P.IVA_2
- RESISTENTI –
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, Controparte_4
rappresentato e difeso dallo Avv. Marco Luzi per mandato generale alle liti del 23.01.2023 in atti
Notaio Dott. in Roma, Rep. 37590/7131, elettivamente domiciliato con il predetto Persona_1
procuratore e difensore in , Piazza della Repubblica n. 3, presso l'Agenzia CP_2 CP_4
- TERZO CHIAMATO CONTUMACE -
Oggetto: provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 4 – ter del D.L. 44/2021 Conclusioni delle parti:
per la ricorrente come da ricorso;
per i resistenti come da memoria di costituzione;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.04.2022 il ricorrente, insegnante presso gli istituti scolastici e Controparte_2 Controparte_3
siti rispettivamente in e ha adito l'intestato Tribunale deducendo la nullità
[...] CP_2 CP_3
e/o l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione adottati dai dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 4 – ter del D.L. 44/2021 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità/inapplicabilità delle sospensioni del diritto al lavoro ed alla retribuzione per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale con riferimento alla posizione del ricorrente, in quanto contrastante con la normativa di settore di carattere imperativo e cogente, ovvero con i principi sovranazionali di tutela della dignità della persona umana e dei diritti naturali universalmente riconosciuti dalla comunità internazionale, ovvero con i per l'effetto, 2. riconoscere il diritto del ricorrente al lavoro, anche per il periodo di sospensione in cui è incorso a partire dal data incerta ( ) e dal 19.01.2022 (Itis), con le medesime mansioni, Controparte_3
incarichi e la stessa qualifica, a prescindere dall'ottemperanza dell'obbligo vaccinale, nonché il suo diritto alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori,- sebbene già versati - inclusi quelli al medesimo spettanti per gli incarichi revocati, e con riconoscimento del predetto periodo anche ai fini dell'anzianità contributiva e degli scatti di carriera. Sempre nel merito, 3. in ragione di quanto sopra dichiarare il pieno diritto della ricorrente a prestare la propria attività lavorativa senza soluzione di continuità, a prescindere dal proprio status vaccinale. in via subordinata e salvo gravame, 4. per i motivi dedotti in ricorso, in caso di mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento del diritto al lavoro e della retribuzione avanzata dalla ricorrente, non solo in riferimento al periodo di sospensione, ma in generale in riferimento alla normativa citata: accertare e dichiarare 5. il diritto del ricorrente a mantenere, anche in caso di mancato ripristino del rapporto di lavoro o affidamento di mansioni diverse, la propria retribuzione globale per il periodo della sospensione subita, subenda e/o per il periodo di demansionamento, 6. il diritto del ricorrente a percepire, in ogni caso, per i periodi di sospensione pregressi e futuri, gli assegni alimentari e gli assegni familiari previsti dalla normativa di settore.
7. Condannare parte resistente, alle spese di lite ed al compenso professionale.”.
In data 09.09.2022 si sono costituiti i resistenti domandando il rigetto del ricorso in quanto infondato. Con provvedimento del 02.03.2023, atteso che oggetto della domanda risultava il pagamento degli stipendi non versati, dei contributi previdenziali e degli altri accessori, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario , rimasto contumace CP_4
a seguito della notifica del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
I fatti risultano pacifici e documentali.
Per quanto attiene all'Istituto di : Parte_2 CP_2
- dopo aver diramato a tutto il personale una comunicazione informativa sull'obbligo vaccinale a partire dal 15 dicembre 2021, in adempimento dell'art. 4 ter del D.L. 44/2021, il Dirigente scolastico Sergio Brandi, con nota del 15.12.2021, ha invitato il professore a Parte_1
produrre entro 5 giorni la documentazione prevista dalla citata norma;
- la nota è stata inviata tramite raccomandata A/R;
- in data 20.12.2021 il dipendente ha presentato documentazione attestante l'avvenuta prenotazione per la vaccinazione COVID per il giorno 05.01.2022;
- dal 03.01.2022 all'8.01.2022 il dipendente è stato assente per malattia, come da certificato medico assunto a protocollo dall'istituto scolastico il 4.01.2022;
- in data 8.01.2022 il docente ha inoltrato alla scuola una nuova prenotazione per la somministrazione del vaccino prevista per il 17.01.2022;
- il 10.01.2022, stante il certificato di malattia che comprendeva anche il giorno di prenotazione per la somministrazione del vaccino, il Dirigente scolastico ha invitato il ricorrente a produrre entro le ore 12.00 del 18 gennaio 2022 la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione;
- Il giorno 14/01/2022 il ricorrente ha inoltrato un'ulteriore comunicazione di assenza per malattia dal 14/01/2022 al 18/01/2022;
- Il giorno 18/01/2022 il docente non ha presentato alcuna documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o documentazione attestante l'esonero o il differimento della stessa;
- con nota prot. n. 748 del 19.01.2022 il Dirigente scolastico, accertato l'inadempimento, ha disposto l'immediata sospensione del dipendente dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, come previsto dall'art.
4-ter, comma3, D..L. 44/2021;
- in data 10 marzo 2022, a seguito della comunicazione di guarigione in seguito alla malattia per Covid19, il Dirigente scolastico ha disposto la revoca del decreto di sospensione del 19.01.2022.
Per quanto attiene all' : Controparte_5
- in data 15 dicembre 2021, in adempimento dell'art. 4 ter del D.L. 44/2021, il Dirigente scolastico ha invitato il professore a produrre entro 5 giorni la Persona_2 Parte_1
documentazione prevista dalla citata norma;
- la nota veniva inviata tramite raccomandata A/R;
- in data 23.12.2021 il dipendente, tramite l'Avvocato Perricci ha rappresentato di aver effettuato la prenotazione per la vaccinazione senza tuttavia specificare la data: “Ad ogni buon conto, il mio assistito a seguito di costrizione e violenza (sottrazione dello stipendio) ha effettuato la prenotazione n. .”; C.F._2
- in data 27.12.2021 la Dirigente scolastica ha comunicato al ricorrente l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale;
- il dipendente ha comunicato all'istituto scolastico l'assenza per malattia dal 03.01.2022 all'8.01.2022 come da certificato medico allegato alla comparsa di costituzione;
- in data 12 gennaio 2022, essendo trascorsi i 20 giorni previsti dalla normativa dalla data della prima comunicazione del 16 dicembre 2021, è stato emesso dalla Dirigente scolastica il decreto di sospensione dall'attività didattica senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, come previsto dall'art.
4-ter, comma3, D..L. 44/2021, con decorrenza 13 gennaio 2022;
- con due decreti emessi in data 2 febbraio 2022 la Dirigente dott.ssa ha rideterminato il Per_2
periodo di sospensione escludendo dallo stesso il periodo dal 14 al 18 gennaio 2022 in quanto, in detto periodo, il dipendente risultava in malattia (a quanto riferito dalla Dirigente, il periodo non era stato comunicato dal dipendente ma era stato rilevato tramite un controllo nell'apposito portale) e contestualmente, ha disposto che per il suddetto periodo fosse corrisposto al dipendente il trattamento economico previsto per la malattia ordinaria;
- in data 10 marzo 2022, a seguito della comunicazione di guarigione in seguito alla malattia per
Covid19, il Dirigente scolastico ha disposto la revoca del decreto di sospensione emesso il 2 febbraio 2022 (a modifica del precedente datato 12.01.2022).
Ciò posto si osserva che, come noto, il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni nella l. n. 3/2022 ha disposto all'art. 2, comma 1, l'introduzione dell'art. 4 ter nel
D.L. 44/2021 il quale, nella sua formulazione originaria e in vigore dal giorno 27.11.2021, per quanto qui di interesse, disponeva che dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
La richiamata norma stabiliva inoltre che:
“
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma
1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.”.
In caso di inadempimento, pertanto, il Dirigente scolastico aveva l'obbligo di sospendere il docente dalle attività didattiche e al lavoratore non era dovuto alcun compenso o emolumento.
Infine, sul presupposto della contrarietà a diritto dello svolgimento di attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha previsto, al comma 5, che "Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.", ed ha affermato l'applicabilità della medesima sanzione alle categorie di personale soggette all'obbligo vaccinale ai sensi degli artt. 4 e 4 bis del Decreto Legge, come riformulato (Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.).
È poi significativo osservare che il legislatore, rendendo evidente la doverosità della vaccinazione e l'assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte dei datori di lavoro, abbia assoggettato a sanzione anche questi ultimi, in caso di omissione degli adempimenti necessari al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale.
Nel quadro di riferimento delineato, è evidente che la sospensione per mancata presentazione della certificazione di vaccinazione deriva dall'applicazione della norma citata e consegue all'assenza ingiustificata del lavoratore che si è concretizzata nel momento in cui questi hanno rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione rendendo irricevibile per il datore di lavoro la loro prestazione lavorativa in quanto, dalla normativa riportata si evince che, per il periodo interessato, la vaccinazione era "requisito essenziale" per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
ne consegue che la sospensione dal servizio costituisce per l'Amministrazione un atto dovuto e imposto dalla legge.
Il ricorrente, nel ricorso depositato, sostiene che il provvedimento emesso dal comandante sia nullo/annullabile e comunque illegittimo per due ordini di motivi: formalmente rileva che non è stato seguito il procedimento stabilito per le sospensioni disciplinari ed eccepisce quindi la carenza di legittimità in capo al Dirigente scolastico e la mancanza di indicazione del mezzo di impugnazione e dei relativi termini;
in secondo luogo sostiene che il decreto di sospensione sia il risultato dell'applicazione di una legge che si porrebbe in contrasto con la normativa europea sovraordinata, con i principi costituzionali e comunque fondata su un presupposto scientifico errato. Preliminarmente, per quanto attiene alla natura del provvedimento di sospensione, deve osservarsi che non è corretto affermare, come dedotto dal ricorrente, che tale decreto abbia natura di provvedimento disciplinare e che conseguentemente la sua formazione debba sottostare all'iter previsto dal contratto collettivo per atti di natura disciplinare;
parimenti non può trovare accoglimento l'eccezione di illegittimità dei provvedimenti oggetto del ricorso per incompetenza dei dirigenti scolastici che li hanno emessi.
La tesi del ricorrente è in netto contrasto con la lettera della legge, posto che l'art.
4-ter, del
D.L. n. 44/2021 all'epoca vigente recita: “In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.”.
Il legislatore ha posto in capo al dirigente scolastico un potere -dovere di sospendere il personale sprovvisto dei requisiti declinati dalla norma senza alcun apprezzamento discrezionale di valutazione della gravità o intenzionalità della condotta in quanto la finalità dichiarata della norma è la tutela della salute pubblica e non viene in rilievo la finalità sanzionatoria.
Che non si tratti di una sanzione, inoltre, è dimostrato dall'indeterminatezza temporale della sospensione, commisurata non tanto al disvalore della condotta, quanto collegata alla durata del mancato conseguimento della situazione legittimante l'accettazione della prestazione lavorativa.
Anche la Corte Costituzionale, in merito ai provvedimenti di sospensione per mancata vaccinazione del lavoratore si è espressa nei seguenti termini: “La scelta - che non riveste natura sanzionatoria - si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus. E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione” (Sent. Cost. n. 14/2023).
Ciò posto non appare sussistere alcuna violazione tra la fattispecie in esame e la normativa nazionale e comunitaria.
Occorre in proposito evidenziare che in numerose occasioni la giurisprudenza costituzionale si è occupata della compatibilità dell'obbligo vaccinale con l'art. 32 Cost il quale, come noto, tutela il fondamentale diritto alla salute. Ebbene, principiando dal necessario contemperamento di quest'ultimo diritto con il generale interesse di protezione della collettività, la Consulta ha più volte rilevato come una legge impositiva di un trattamento sanitario non sia incompatibile a priori con la libertà di autodeterminazione in campo sanitario, ma che, al contrario, tale disposizione sia perfettamente compatibile con il dettato costituzionale qualora vengano rispettate le seguenti condizioni: “a) se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
b) se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle conseguenze “che appaiono normali e, pertanto, tollerabili”; c) se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria” (cfr. Sent. 14/2022 Corte Cost, 258/1994 Corte Cost
e 307/1990 Corte Cost.).
La Corte ha inoltre precisato che: “la tutela della salute implica anche il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari” (Corte
Cost. n. 218/1994).
Nelle more del procedimento sono state depositate le motivazioni delle sentenze n. 14/2023
e n. 15/2023 della Corte costituzionale, tramite le quali il Giudice delle Leggi affronta la questione della compatibilità dell'obbligo vaccinale e con il dettato costituzionale.
In particolare, la Consulta affronta la problematica della ragionevolezza e proporzionalità della misura dell'obbligo vaccinale, contemperando il medesimo con il diritto alla autodeterminazione in campo sanitario di cui al comma 2 dell'art. 32 Cost.
Con sentenza n. 14/2023 la Corte Costituzionale, ha ribadito che ai fini della legittimità della normativa occorre che sia stata valutata la situazione di fatto presente al momento della adozione e l'adeguata considerazione delle risultanze scientifiche al momento disponibili in merito all'efficacia e alla sicurezza dei vaccini. Laddove sussistano tali requisiti, il legislatore è libero di esercitare la propria discrezionalità politica, adottando misure e prescrizioni insindacabili in sede giurisdizionale.
Al riguardo, secondo la Corte Costituzionale: “(…) Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero dei casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-
CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021. Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti” (cfr. Sent. n. 14/2023
Corte Cost.).
Alla luce delle già menzionate considerazioni, pienamente applicabili anche al caso in esame, devono ritenersi infondate le doglianze presentate da parte ricorrente sull'efficacia dei vaccini e ciò, sia perché tali valutazioni attengono a una espressione di discrezionalità tecnica
(come tale insindacabile in questa sede), sia perché l'obbligo vaccinale vigente al momento dell'adozione del provvedimento di sospensione costituiva espressione delle migliori risultanze scientifiche disponibili.
Allo stesso modo non può essere accolta la tesi del ricorrente circa l'illegittimità del D.L.
172/2021 poiché non prevede l'obbligo di effettuazione del tampone antigenico in sostituzione del cosiddetto Green Pass rafforzato;
a tal proposito si richiama, in quanto pienamente applicabile al caso di specie, quanto statuito nella già menzionata pronuncia della Corte Costituzionale in relazione agli operatori sanitari: “Può quindi affermarsi che le disposizioni censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività. Né può ritenersi che la previsione, per i lavoratori in oggetto, dell'obbligo di sottoporsi a test diagnostici con una elevata frequenza, anziché al vaccino, costituisca un'alternativa idonea, in quanto sarebbe stata del tutto inidonea a prevenire la malattia (specie grave) degli stessi operatori, con il conseguente rischio di compromettere il funzionamento del servizio sanitario nazionale, considerando anche i costi insostenibili e lo sforzo difficilmente tollerabile, dal momento che la gestione dei tamponi grava interamente sul SSN. La decisione censurata risulta altresì non sproporzionata, in quanto la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, destinata a venire meno in caso di adempimento dell'obbligo e, comunque, per la cessazione dello stato di crisi epidemiologica, non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stata costantemente modulata in base all'andamento della situazione sanitaria. Infine, la misura neppure lede il diritto al lavoro.
All'inosservanza dell'obbligo vaccinale, infatti, si attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero il rischio di diffusione del contagio, in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 cod. civ. e dall'art. 18 del d.lgs. n. 81 del 2008.
Il diritto fondamentale al lavoro, avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. ( Precedenti: S. 14/2023 - 45312; S. 171/2022 - mass. 44917; S.
127/2022 - mass. 44864; S. 125/2022 - mass. 44898; S. 59/2021 - mass. 43754; S. 37/2021; S.
194/2018 - 40529; S. 137/2019 - mass. 41748; S. 268/2017 - mass. 40636).” (Sent. n. 15/2023
Corte Cost).
Per quanto attiene invece all'eccepita violazione del principio di non discriminazione tra i lavoratori si osserva che “È vero, del resto, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo.
Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto. Parimenti, poiché il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da SARS-CoV-2; ciò tanto più comprensibilmente nel contesto di quegli specifici comparti normativamente selezionati per la particolare incidenza del fine di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione dei rispettivi servizi, svolti a contatto con soggetti in situazione di fragilità.” (Corte Cost. sent. 15/2023) e ancora che “Non può, del resto, non considerarsi che la adibizione a mansioni diverse, prescritta invece dall'art. 4, comma 7, del d.l. n.
44 del 2021, come convertito, in favore dei soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione per motivi di salute, costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell'organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione.” (Corte Cost. sent. 15/2023).
Quanto alla compatibilità della disciplina interna con la normativa comunitaria occorre rilevare che la materia degli obblighi vaccinali non costituisce oggetto della disciplina dell'Unione, sicché rispetto ad essa ciascuno Stato mantiene un ampio margine di autonomia, invero: “In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri” (art. 5 comma 2 del
Trattato sull'Unione Europea). Ai sensi degli artt. 3 e 4 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea, la materia della salute non rientra tra le competenze esclusive né concorrenti dell'Unione
Europea, essendo previsto all'art. 6 che, in materia di tutela e miglioramento della salute umana,
l'Unione intervenga unicamente con azioni “intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri” (v. Trib. Oristano sent. 29 settembre 2023; Trib. Verona, 30 maggio 2023).
Nel caso di specie non appare neppure ipotizzabile in capo al datore di lavoro l'obbligo di ricollocare il dipendente a mansioni differenti ostandovi il tenore letterale della norma stessa anche in virtù della modifica avvenuta a seguito dell'entrata in vigore del regime di cui al D.L. n.
172/2021.
A tal proposito si è espressa la Suprema Corte con la pronuncia n. 15697/2024 nella quale si legge che: “Tirando le fila del discorso, va detto che la legittimità delle sospensioni disposte dal datore di lavoro in conseguenza del mancato adempimento di detto obbligo vaccinale deve essere verificata sulla base della disciplina vigente ratione temporis e, pertanto, nella prima fase, che va dall'entrata in vigore del D.L. n. 44/2021 (1° aprile 2021) sino all'entrata in vigore del D.L. n.
172/2021 (26 novembre 2021), il datore di lavoro aveva un obbligo di repechage generalizzato, mentre nella seconda fase, iniziata con il D.L. 172/2021, la sospensione doveva essere disposta, in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro”. Nel caso che ci occupa i decreti di sospensione sono stati emessi tutti nel periodo di vigenza del regime di cui al D.L. n. 172/2021 pertanto il Dirigente scolastico non aveva il potere di ricollocare il lavoratore che si fosse rifiutato di effettuare la vaccinazione, salvo i casi eccezionali espressamente previsti, in favore dei soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione per motivi di salute.
Alla luce delle esposte argomentazioni, la domanda non può che essere respinta.
Non può essere accolta nemmeno la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno alimentare di cui all'art. 500 T.U. d.lgs. 297/1994.
Da un punto di vista sistematico, basti osservare che tale norma è inserita all'interno del capo IV, Sezione V del T.U., specificatamente dedicato alle sanzioni disciplinari. Come è noto, il comma 3 dell'art.
4-ter disponeva che il provvedimento di sospensione non poteva essere qualificato come un provvedimento sanzionatorio, escludendo pertanto l'applicazione di qualsiasi norma relativa al procedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare.
Ad ogni modo, l'impossibilità di riconoscere l'assegno alimentare deriva altresì dalla lettera dal comma 3 dell'articolo 4-ter D.L. 44/2021, il quale prevede che: “Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”; tale periodo è stato interpretato in maniera estensiva anche dalla giurisprudenza costituzionale, la quale ha affermato che (Corte Cost. n. 15/2023): “L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale e ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato”.
Secondo la Corte Costituzionale, "poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta." (Corte cost. sent. 15/2023)
Né può invocarsi nella fattispecie l'applicabilità delle disposizioni normative o di cui al
CCNL di settore (art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" ; e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") che prevedono l'erogazione di un assegno alimentare in caso di sospensione del lavoratore dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in quanto norme di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica.
Infine, non può ravvisarsi un profilo di incostituzionalità della norma censurata sotto il profilo della differenza di trattamento delle due situazioni, stante la improponibilità della comparazione. Ed infatti, come ricordato anche dalla Corte Costituzionale, "la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di nonaver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa legittimamente esercitabile" (Corte Cost. sent. n. 15/2023); allo stesso modo: “Non può, del resto, non considerarsi che la adibizione a mansioni diverse, prescritta invece dall'art. 4, comma
7, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in favore dei soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione per motivi di salute, costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell'organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-
CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione.” (Corte Cost. sent. n. 15/2023).
Nel caso di specie i Dirigenti scolastici erano tenuti a emettere un provvedimento di sospensione in quanto atto dovuto a fronte della incontestata inottemperanza dell'obbligo vaccinale da parte del ricorrenti.
Invero, la normativa in esame, nella sua chiarezza testuale, non lascia spazio ad altra interpretazione se non a quella seguita e messa in pratica dalle parti resistenti che hanno peraltro correttamente proceduto alla modifica dei decreti di sospensione per i periodi per i quali era stato emesso un certificato di malattia (anche quando il dipendente aveva omesso la dovuta comunicazione della stessa).
Le spese, infine, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai parametri previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa, alla serialità del contenzioso e all'attività difensiva svolta in via cumulativa per le tre parti convenute.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione
- rigetta il ricorso presentato da Parte_1
- Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore delle parti convenute, liquidate complessivamente in € 3.397,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Urbino, 11 aprile 2025
Il giudice
Vera Colella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI URBINO
Il giudice designato, dott.ssa Vera Colella, all'esito della discussione tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al R.G.L. n. 118/2022 promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, in virtù di procura in calce al ricorso dall'avv. Pia Perricci elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vallefoglia, via Livorno 22CF
- RICORRENTE-
CONTRO
, C.F. , in persona del Ministro pro-tempore; Controparte_1 P.IVA_1
in persona Controparte_2
del Dirigente pro-tempore;
in persona del Controparte_3
Dirigente pro-tempore;
tutti rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello stato di Ancona, c.f.
, elettivamente domiciliati presso i suoi uffici in Ancona, Corso Mazzini n. 55 P.IVA_2
- RESISTENTI –
, in persona del legale rapp.te pro-tempore, Controparte_4
rappresentato e difeso dallo Avv. Marco Luzi per mandato generale alle liti del 23.01.2023 in atti
Notaio Dott. in Roma, Rep. 37590/7131, elettivamente domiciliato con il predetto Persona_1
procuratore e difensore in , Piazza della Repubblica n. 3, presso l'Agenzia CP_2 CP_4
- TERZO CHIAMATO CONTUMACE -
Oggetto: provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 4 – ter del D.L. 44/2021 Conclusioni delle parti:
per la ricorrente come da ricorso;
per i resistenti come da memoria di costituzione;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.04.2022 il ricorrente, insegnante presso gli istituti scolastici e Controparte_2 Controparte_3
siti rispettivamente in e ha adito l'intestato Tribunale deducendo la nullità
[...] CP_2 CP_3
e/o l'illegittimità dei provvedimenti di sospensione adottati dai dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 4 – ter del D.L. 44/2021 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. accertare e dichiarare l'illegittimità/inapplicabilità delle sospensioni del diritto al lavoro ed alla retribuzione per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale con riferimento alla posizione del ricorrente, in quanto contrastante con la normativa di settore di carattere imperativo e cogente, ovvero con i principi sovranazionali di tutela della dignità della persona umana e dei diritti naturali universalmente riconosciuti dalla comunità internazionale, ovvero con i per l'effetto, 2. riconoscere il diritto del ricorrente al lavoro, anche per il periodo di sospensione in cui è incorso a partire dal data incerta ( ) e dal 19.01.2022 (Itis), con le medesime mansioni, Controparte_3
incarichi e la stessa qualifica, a prescindere dall'ottemperanza dell'obbligo vaccinale, nonché il suo diritto alla corresponsione di quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori,- sebbene già versati - inclusi quelli al medesimo spettanti per gli incarichi revocati, e con riconoscimento del predetto periodo anche ai fini dell'anzianità contributiva e degli scatti di carriera. Sempre nel merito, 3. in ragione di quanto sopra dichiarare il pieno diritto della ricorrente a prestare la propria attività lavorativa senza soluzione di continuità, a prescindere dal proprio status vaccinale. in via subordinata e salvo gravame, 4. per i motivi dedotti in ricorso, in caso di mancato accoglimento della richiesta di riconoscimento del diritto al lavoro e della retribuzione avanzata dalla ricorrente, non solo in riferimento al periodo di sospensione, ma in generale in riferimento alla normativa citata: accertare e dichiarare 5. il diritto del ricorrente a mantenere, anche in caso di mancato ripristino del rapporto di lavoro o affidamento di mansioni diverse, la propria retribuzione globale per il periodo della sospensione subita, subenda e/o per il periodo di demansionamento, 6. il diritto del ricorrente a percepire, in ogni caso, per i periodi di sospensione pregressi e futuri, gli assegni alimentari e gli assegni familiari previsti dalla normativa di settore.
7. Condannare parte resistente, alle spese di lite ed al compenso professionale.”.
In data 09.09.2022 si sono costituiti i resistenti domandando il rigetto del ricorso in quanto infondato. Con provvedimento del 02.03.2023, atteso che oggetto della domanda risultava il pagamento degli stipendi non versati, dei contributi previdenziali e degli altri accessori, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario , rimasto contumace CP_4
a seguito della notifica del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
I fatti risultano pacifici e documentali.
Per quanto attiene all'Istituto di : Parte_2 CP_2
- dopo aver diramato a tutto il personale una comunicazione informativa sull'obbligo vaccinale a partire dal 15 dicembre 2021, in adempimento dell'art. 4 ter del D.L. 44/2021, il Dirigente scolastico Sergio Brandi, con nota del 15.12.2021, ha invitato il professore a Parte_1
produrre entro 5 giorni la documentazione prevista dalla citata norma;
- la nota è stata inviata tramite raccomandata A/R;
- in data 20.12.2021 il dipendente ha presentato documentazione attestante l'avvenuta prenotazione per la vaccinazione COVID per il giorno 05.01.2022;
- dal 03.01.2022 all'8.01.2022 il dipendente è stato assente per malattia, come da certificato medico assunto a protocollo dall'istituto scolastico il 4.01.2022;
- in data 8.01.2022 il docente ha inoltrato alla scuola una nuova prenotazione per la somministrazione del vaccino prevista per il 17.01.2022;
- il 10.01.2022, stante il certificato di malattia che comprendeva anche il giorno di prenotazione per la somministrazione del vaccino, il Dirigente scolastico ha invitato il ricorrente a produrre entro le ore 12.00 del 18 gennaio 2022 la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione;
- Il giorno 14/01/2022 il ricorrente ha inoltrato un'ulteriore comunicazione di assenza per malattia dal 14/01/2022 al 18/01/2022;
- Il giorno 18/01/2022 il docente non ha presentato alcuna documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o documentazione attestante l'esonero o il differimento della stessa;
- con nota prot. n. 748 del 19.01.2022 il Dirigente scolastico, accertato l'inadempimento, ha disposto l'immediata sospensione del dipendente dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, come previsto dall'art.
4-ter, comma3, D..L. 44/2021;
- in data 10 marzo 2022, a seguito della comunicazione di guarigione in seguito alla malattia per Covid19, il Dirigente scolastico ha disposto la revoca del decreto di sospensione del 19.01.2022.
Per quanto attiene all' : Controparte_5
- in data 15 dicembre 2021, in adempimento dell'art. 4 ter del D.L. 44/2021, il Dirigente scolastico ha invitato il professore a produrre entro 5 giorni la Persona_2 Parte_1
documentazione prevista dalla citata norma;
- la nota veniva inviata tramite raccomandata A/R;
- in data 23.12.2021 il dipendente, tramite l'Avvocato Perricci ha rappresentato di aver effettuato la prenotazione per la vaccinazione senza tuttavia specificare la data: “Ad ogni buon conto, il mio assistito a seguito di costrizione e violenza (sottrazione dello stipendio) ha effettuato la prenotazione n. .”; C.F._2
- in data 27.12.2021 la Dirigente scolastica ha comunicato al ricorrente l'accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale;
- il dipendente ha comunicato all'istituto scolastico l'assenza per malattia dal 03.01.2022 all'8.01.2022 come da certificato medico allegato alla comparsa di costituzione;
- in data 12 gennaio 2022, essendo trascorsi i 20 giorni previsti dalla normativa dalla data della prima comunicazione del 16 dicembre 2021, è stato emesso dalla Dirigente scolastica il decreto di sospensione dall'attività didattica senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, come previsto dall'art.
4-ter, comma3, D..L. 44/2021, con decorrenza 13 gennaio 2022;
- con due decreti emessi in data 2 febbraio 2022 la Dirigente dott.ssa ha rideterminato il Per_2
periodo di sospensione escludendo dallo stesso il periodo dal 14 al 18 gennaio 2022 in quanto, in detto periodo, il dipendente risultava in malattia (a quanto riferito dalla Dirigente, il periodo non era stato comunicato dal dipendente ma era stato rilevato tramite un controllo nell'apposito portale) e contestualmente, ha disposto che per il suddetto periodo fosse corrisposto al dipendente il trattamento economico previsto per la malattia ordinaria;
- in data 10 marzo 2022, a seguito della comunicazione di guarigione in seguito alla malattia per
Covid19, il Dirigente scolastico ha disposto la revoca del decreto di sospensione emesso il 2 febbraio 2022 (a modifica del precedente datato 12.01.2022).
Ciò posto si osserva che, come noto, il D.L. 26 novembre 2021, n. 172, convertito con modificazioni nella l. n. 3/2022 ha disposto all'art. 2, comma 1, l'introduzione dell'art. 4 ter nel
D.L. 44/2021 il quale, nella sua formulazione originaria e in vigore dal giorno 27.11.2021, per quanto qui di interesse, disponeva che dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021, si applica anche al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
La richiamata norma stabiliva inoltre che:
“
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, lettera a), i responsabili delle strutture in cui presta servizio il personale di cui al comma 1, lettere b), c) e d), assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma
1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 7.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento del predetto obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.”.
In caso di inadempimento, pertanto, il Dirigente scolastico aveva l'obbligo di sospendere il docente dalle attività didattiche e al lavoratore non era dovuto alcun compenso o emolumento.
Infine, sul presupposto della contrarietà a diritto dello svolgimento di attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale, il legislatore ha previsto, al comma 5, che "Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 è punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.", ed ha affermato l'applicabilità della medesima sanzione alle categorie di personale soggette all'obbligo vaccinale ai sensi degli artt. 4 e 4 bis del Decreto Legge, come riformulato (Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche in caso di esercizio della professione o di svolgimento dell'attività lavorativa in violazione degli obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.).
È poi significativo osservare che il legislatore, rendendo evidente la doverosità della vaccinazione e l'assenza di qualsivoglia discrezionalità da parte dei datori di lavoro, abbia assoggettato a sanzione anche questi ultimi, in caso di omissione degli adempimenti necessari al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo vaccinale.
Nel quadro di riferimento delineato, è evidente che la sospensione per mancata presentazione della certificazione di vaccinazione deriva dall'applicazione della norma citata e consegue all'assenza ingiustificata del lavoratore che si è concretizzata nel momento in cui questi hanno rifiutato di sottoporsi alla vaccinazione rendendo irricevibile per il datore di lavoro la loro prestazione lavorativa in quanto, dalla normativa riportata si evince che, per il periodo interessato, la vaccinazione era "requisito essenziale" per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
ne consegue che la sospensione dal servizio costituisce per l'Amministrazione un atto dovuto e imposto dalla legge.
Il ricorrente, nel ricorso depositato, sostiene che il provvedimento emesso dal comandante sia nullo/annullabile e comunque illegittimo per due ordini di motivi: formalmente rileva che non è stato seguito il procedimento stabilito per le sospensioni disciplinari ed eccepisce quindi la carenza di legittimità in capo al Dirigente scolastico e la mancanza di indicazione del mezzo di impugnazione e dei relativi termini;
in secondo luogo sostiene che il decreto di sospensione sia il risultato dell'applicazione di una legge che si porrebbe in contrasto con la normativa europea sovraordinata, con i principi costituzionali e comunque fondata su un presupposto scientifico errato. Preliminarmente, per quanto attiene alla natura del provvedimento di sospensione, deve osservarsi che non è corretto affermare, come dedotto dal ricorrente, che tale decreto abbia natura di provvedimento disciplinare e che conseguentemente la sua formazione debba sottostare all'iter previsto dal contratto collettivo per atti di natura disciplinare;
parimenti non può trovare accoglimento l'eccezione di illegittimità dei provvedimenti oggetto del ricorso per incompetenza dei dirigenti scolastici che li hanno emessi.
La tesi del ricorrente è in netto contrasto con la lettera della legge, posto che l'art.
4-ter, del
D.L. n. 44/2021 all'epoca vigente recita: “In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.”.
Il legislatore ha posto in capo al dirigente scolastico un potere -dovere di sospendere il personale sprovvisto dei requisiti declinati dalla norma senza alcun apprezzamento discrezionale di valutazione della gravità o intenzionalità della condotta in quanto la finalità dichiarata della norma è la tutela della salute pubblica e non viene in rilievo la finalità sanzionatoria.
Che non si tratti di una sanzione, inoltre, è dimostrato dall'indeterminatezza temporale della sospensione, commisurata non tanto al disvalore della condotta, quanto collegata alla durata del mancato conseguimento della situazione legittimante l'accettazione della prestazione lavorativa.
Anche la Corte Costituzionale, in merito ai provvedimenti di sospensione per mancata vaccinazione del lavoratore si è espressa nei seguenti termini: “La scelta - che non riveste natura sanzionatoria - si muove nell'ambito della responsabilità del legislatore di individuare una conseguenza calibrata, in termini di sacrificio dei diritti dell'operatore sanitario, che sia strettamente funzionale rispetto alla finalità perseguita di riduzione della circolazione del virus. E ciò tanto in termini di durata, posto che, secondo quanto già sopra evidenziato, il legislatore ha introdotto, sin dall'inizio, una durata predeterminata dell'obbligo vaccinale, modificandola, costantemente, in base all'andamento della situazione sanitaria, giungendo ad anticiparla appena la situazione epidemiologica lo ha consentito;
quanto in termini di intensità, trattandosi di una sospensione del rapporto lavorativo, senza alcuna conseguenza di tipo disciplinare, e non di una sua risoluzione” (Sent. Cost. n. 14/2023).
Ciò posto non appare sussistere alcuna violazione tra la fattispecie in esame e la normativa nazionale e comunitaria.
Occorre in proposito evidenziare che in numerose occasioni la giurisprudenza costituzionale si è occupata della compatibilità dell'obbligo vaccinale con l'art. 32 Cost il quale, come noto, tutela il fondamentale diritto alla salute. Ebbene, principiando dal necessario contemperamento di quest'ultimo diritto con il generale interesse di protezione della collettività, la Consulta ha più volte rilevato come una legge impositiva di un trattamento sanitario non sia incompatibile a priori con la libertà di autodeterminazione in campo sanitario, ma che, al contrario, tale disposizione sia perfettamente compatibile con il dettato costituzionale qualora vengano rispettate le seguenti condizioni: “a) se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
b) se si prevede che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle conseguenze “che appaiono normali e, pertanto, tollerabili”; c) se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria” (cfr. Sent. 14/2022 Corte Cost, 258/1994 Corte Cost
e 307/1990 Corte Cost.).
La Corte ha inoltre precisato che: “la tutela della salute implica anche il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri. Le simmetriche posizioni dei singoli si contemperano della persona a trattamenti sanitari obbligatori, posti in essere anche nell'interesse della persona stessa, o prevedere la soggezione di essa ad oneri particolari” (Corte
Cost. n. 218/1994).
Nelle more del procedimento sono state depositate le motivazioni delle sentenze n. 14/2023
e n. 15/2023 della Corte costituzionale, tramite le quali il Giudice delle Leggi affronta la questione della compatibilità dell'obbligo vaccinale e con il dettato costituzionale.
In particolare, la Consulta affronta la problematica della ragionevolezza e proporzionalità della misura dell'obbligo vaccinale, contemperando il medesimo con il diritto alla autodeterminazione in campo sanitario di cui al comma 2 dell'art. 32 Cost.
Con sentenza n. 14/2023 la Corte Costituzionale, ha ribadito che ai fini della legittimità della normativa occorre che sia stata valutata la situazione di fatto presente al momento della adozione e l'adeguata considerazione delle risultanze scientifiche al momento disponibili in merito all'efficacia e alla sicurezza dei vaccini. Laddove sussistano tali requisiti, il legislatore è libero di esercitare la propria discrezionalità politica, adottando misure e prescrizioni insindacabili in sede giurisdizionale.
Al riguardo, secondo la Corte Costituzionale: “(…) Alla luce dei dati sin qui ripercorsi, deve ritenersi che le autorità scientifiche attestino concordemente la sicurezza dei vaccini per la prevenzione dell'infezione SARS-CoV-2 oggetto di CMA e la loro efficacia nella riduzione della circolazione del virus (come emerge dalla diminuzione del numero dei contagi, nonché del numero dei casi ricoverati, in area medica e in terapia intensiva, e dall'entità dei decessi associati al SARS-
CoV-2 relativi al periodo che parte dall'inizio della campagna di vaccinazione di massa risalente a marzo-aprile 2021. Ed è su questi dati scientifici – forniti dalle autorità di settore e che non possono perciò essere sostituiti con dati provenienti da fonti diverse, ancorché riferibili a “esperti” del settore – che si è basata la scelta politica del legislatore;
legislatore che altrimenti, anziché alle autorità istituzionali, avrebbe dovuto affidarsi a “esperti” non è dato vedere con quali criteri scelti” (cfr. Sent. n. 14/2023
Corte Cost.).
Alla luce delle già menzionate considerazioni, pienamente applicabili anche al caso in esame, devono ritenersi infondate le doglianze presentate da parte ricorrente sull'efficacia dei vaccini e ciò, sia perché tali valutazioni attengono a una espressione di discrezionalità tecnica
(come tale insindacabile in questa sede), sia perché l'obbligo vaccinale vigente al momento dell'adozione del provvedimento di sospensione costituiva espressione delle migliori risultanze scientifiche disponibili.
Allo stesso modo non può essere accolta la tesi del ricorrente circa l'illegittimità del D.L.
172/2021 poiché non prevede l'obbligo di effettuazione del tampone antigenico in sostituzione del cosiddetto Green Pass rafforzato;
a tal proposito si richiama, in quanto pienamente applicabile al caso di specie, quanto statuito nella già menzionata pronuncia della Corte Costituzionale in relazione agli operatori sanitari: “Può quindi affermarsi che le disposizioni censurate hanno operato un contemperamento del diritto alla libertà di cura del singolo con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività. Né può ritenersi che la previsione, per i lavoratori in oggetto, dell'obbligo di sottoporsi a test diagnostici con una elevata frequenza, anziché al vaccino, costituisca un'alternativa idonea, in quanto sarebbe stata del tutto inidonea a prevenire la malattia (specie grave) degli stessi operatori, con il conseguente rischio di compromettere il funzionamento del servizio sanitario nazionale, considerando anche i costi insostenibili e lo sforzo difficilmente tollerabile, dal momento che la gestione dei tamponi grava interamente sul SSN. La decisione censurata risulta altresì non sproporzionata, in quanto la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie, destinata a venire meno in caso di adempimento dell'obbligo e, comunque, per la cessazione dello stato di crisi epidemiologica, non ha la natura e gli effetti di una sanzione, non eccede quanto necessario per il raggiungimento degli scopi pubblici di riduzione della circolazione del virus, ed è stata costantemente modulata in base all'andamento della situazione sanitaria. Infine, la misura neppure lede il diritto al lavoro.
All'inosservanza dell'obbligo vaccinale, infatti, si attribuisce rilevanza meramente sinallagmatica, cioè solo sul piano degli obblighi e dei diritti nascenti dal contratto di lavoro, quale evento determinante la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere attività lavorative che comportassero il rischio di diffusione del contagio, in sintonia con l'obbligo di sicurezza imposto al datore di lavoro dall'art. 2087 cod. civ. e dall'art. 18 del d.lgs. n. 81 del 2008.
Il diritto fondamentale al lavoro, avuto riguardo al dipendente che abbia scelto di non adempiere all'obbligo vaccinale, nell'esercizio della libertà di autodeterminazione individuale attinente alle decisioni inerenti alle cure sanitarie, tutelata dall'art. 32 Cost., non implica necessariamente il diritto di svolgere l'attività lavorativa ove la stessa costituisca fattore di rischio per la tutela della salute pubblica e per il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza. ( Precedenti: S. 14/2023 - 45312; S. 171/2022 - mass. 44917; S.
127/2022 - mass. 44864; S. 125/2022 - mass. 44898; S. 59/2021 - mass. 43754; S. 37/2021; S.
194/2018 - 40529; S. 137/2019 - mass. 41748; S. 268/2017 - mass. 40636).” (Sent. n. 15/2023
Corte Cost).
Per quanto attiene invece all'eccepita violazione del principio di non discriminazione tra i lavoratori si osserva che “È vero, del resto, che la situazione di temporanea impossibilità della prestazione lavorativa in cui si viene a trovare il dipendente che non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale deriva pur sempre da una scelta individuale di quest'ultimo e non da un fatto oggettivo.
Nondimeno il legislatore, proprio nel rispetto della eventuale scelta del lavoratore di non attenersi all'obbligo vaccinale, si è limitato a prevedere la sospensione del rapporto di lavoro, disciplinando la fattispecie alla stregua di una impossibilità temporanea non imputabile. Di conseguenza, poiché la prestazione offerta dal lavoratore che non si è sottoposto all'obbligo vaccinale non è conforme al contratto, come integrato dalla legge, è certamente giustificato il rifiuto della stessa da parte del datore di lavoro e lo stato di quiescenza in cui entra l'intero rapporto è semplicemente un mezzo per la conservazione dell'equilibrio giuridico-economico del contratto. Parimenti, poiché il datore di lavoro può eccepire l'inosservanza dell'obbligo di sicurezza da parte del lavoratore e pertanto rifiutarsi di ricevere la sua prestazione fino a quando questi non provveda a vaccinarsi, neppure egli è stato costretto dal legislatore ad adeguare la propria organizzazione per assegnare al dipendente mansioni che non comportassero il rischio di contagio da SARS-CoV-2; ciò tanto più comprensibilmente nel contesto di quegli specifici comparti normativamente selezionati per la particolare incidenza del fine di tutela della salute pubblica e del mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione dei rispettivi servizi, svolti a contatto con soggetti in situazione di fragilità.” (Corte Cost. sent. 15/2023) e ancora che “Non può, del resto, non considerarsi che la adibizione a mansioni diverse, prescritta invece dall'art. 4, comma 7, del d.l. n.
44 del 2021, come convertito, in favore dei soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione per motivi di salute, costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell'organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione.” (Corte Cost. sent. 15/2023).
Quanto alla compatibilità della disciplina interna con la normativa comunitaria occorre rilevare che la materia degli obblighi vaccinali non costituisce oggetto della disciplina dell'Unione, sicché rispetto ad essa ciascuno Stato mantiene un ampio margine di autonomia, invero: “In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri” (art. 5 comma 2 del
Trattato sull'Unione Europea). Ai sensi degli artt. 3 e 4 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione
Europea, la materia della salute non rientra tra le competenze esclusive né concorrenti dell'Unione
Europea, essendo previsto all'art. 6 che, in materia di tutela e miglioramento della salute umana,
l'Unione intervenga unicamente con azioni “intese a sostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri” (v. Trib. Oristano sent. 29 settembre 2023; Trib. Verona, 30 maggio 2023).
Nel caso di specie non appare neppure ipotizzabile in capo al datore di lavoro l'obbligo di ricollocare il dipendente a mansioni differenti ostandovi il tenore letterale della norma stessa anche in virtù della modifica avvenuta a seguito dell'entrata in vigore del regime di cui al D.L. n.
172/2021.
A tal proposito si è espressa la Suprema Corte con la pronuncia n. 15697/2024 nella quale si legge che: “Tirando le fila del discorso, va detto che la legittimità delle sospensioni disposte dal datore di lavoro in conseguenza del mancato adempimento di detto obbligo vaccinale deve essere verificata sulla base della disciplina vigente ratione temporis e, pertanto, nella prima fase, che va dall'entrata in vigore del D.L. n. 44/2021 (1° aprile 2021) sino all'entrata in vigore del D.L. n.
172/2021 (26 novembre 2021), il datore di lavoro aveva un obbligo di repechage generalizzato, mentre nella seconda fase, iniziata con il D.L. 172/2021, la sospensione doveva essere disposta, in caso di rifiuto della vaccinazione e senza alcuna discrezionalità da parte del datore di lavoro”. Nel caso che ci occupa i decreti di sospensione sono stati emessi tutti nel periodo di vigenza del regime di cui al D.L. n. 172/2021 pertanto il Dirigente scolastico non aveva il potere di ricollocare il lavoratore che si fosse rifiutato di effettuare la vaccinazione, salvo i casi eccezionali espressamente previsti, in favore dei soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione per motivi di salute.
Alla luce delle esposte argomentazioni, la domanda non può che essere respinta.
Non può essere accolta nemmeno la domanda avente ad oggetto il riconoscimento dell'assegno alimentare di cui all'art. 500 T.U. d.lgs. 297/1994.
Da un punto di vista sistematico, basti osservare che tale norma è inserita all'interno del capo IV, Sezione V del T.U., specificatamente dedicato alle sanzioni disciplinari. Come è noto, il comma 3 dell'art.
4-ter disponeva che il provvedimento di sospensione non poteva essere qualificato come un provvedimento sanzionatorio, escludendo pertanto l'applicazione di qualsiasi norma relativa al procedimento di irrogazione di una sanzione disciplinare.
Ad ogni modo, l'impossibilità di riconoscere l'assegno alimentare deriva altresì dalla lettera dal comma 3 dell'articolo 4-ter D.L. 44/2021, il quale prevede che: “Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”; tale periodo è stato interpretato in maniera estensiva anche dalla giurisprudenza costituzionale, la quale ha affermato che (Corte Cost. n. 15/2023): “L'interpretazione delle disposizioni in esame prescelta dai rimettenti valorizza la portata onnicomprensiva del riferimento testuale e ogni emolumento, inteso come ogni entrata o beneficio che trovi causa nel rapporto di lavoro, tale perciò da escludere altresì il diritto all'assegno alimentare del lavoratore non vaccinato”.
Secondo la Corte Costituzionale, "poiché nel periodo di sospensione del dipendente non vaccinato, pur essendo formalmente in essere il rapporto, è carente medio tempore la sussistenza del sinallagma funzionale del contratto, la negazione altresì del diritto all'erogazione di un assegno alimentare in favore del lavoratore inadempiente all'obbligo vaccinale, che i rimettenti riconducono all'applicazione delle norme censurate, si giustifica quale conseguenza del principio generale di corrispettività, essendo il diritto alla retribuzione, come ad ogni altro compenso o emolumento, comunque collegato alla prestazione lavorativa, eccetto i casi in cui, mancando la prestazione lavorativa in conseguenza di un illegittimo rifiuto del datore di lavoro, l'obbligazione retributiva sia comunque da quest'ultimo dovuta." (Corte cost. sent. 15/2023)
Né può invocarsi nella fattispecie l'applicabilità delle disposizioni normative o di cui al
CCNL di settore (art. 82 del d.P.R. n. 3 del 1957 o al sopravvenuto contratto collettivo di comparto, come stabilito dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421" ; e poi dall'art. 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche") che prevedono l'erogazione di un assegno alimentare in caso di sospensione del lavoratore dal servizio a seguito della sottoposizione a procedimento penale o disciplinare, in quanto norme di stretta interpretazione e insuscettibili di applicazione analogica.
Infine, non può ravvisarsi un profilo di incostituzionalità della norma censurata sotto il profilo della differenza di trattamento delle due situazioni, stante la improponibilità della comparazione. Ed infatti, come ricordato anche dalla Corte Costituzionale, "la scelta del legislatore di equiparare quei determinati periodi di inattività lavorativa alla prestazione effettiva trova lì giustificazione nella esigenza sociale di sostegno temporaneo del lavoratore per il tempo occorrente alla definizione dei relativi giudizi e alla verifica della sua effettiva responsabilità, ancora non accertata. Se quindi, in tali casi, il riconoscimento dell'assegno alimentare si giustifica alla luce della necessità di assicurare al lavoratore un sostegno allorquando la temporanea impossibilità della prestazione sia determinata da una rinuncia unilaterale del datore di lavoro ad avvalersene e da atti o comportamenti che richiedono di essere accertati in vista della prosecuzione del rapporto, ben diverso è il caso in cui, per il fatto di nonaver adempiuto all'obbligo vaccinale, è il lavoratore che decide di sottrarsi unilateralmente alle condizioni di sicurezza che rendono la sua prestazione lavorativa legittimamente esercitabile" (Corte Cost. sent. n. 15/2023); allo stesso modo: “Non può, del resto, non considerarsi che la adibizione a mansioni diverse, prescritta invece dall'art. 4, comma
7, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, in favore dei soggetti che avessero dovuto omettere o differire la vaccinazione per motivi di salute, costituisce misura eccezionale di natura solidaristica, imposta dalla legge al datore di lavoro anche ove non fossero concretamente disponibili nell'organizzazione aziendale posti idonei ad evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-
CoV-2, facendo così salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione pur ove questi non rendesse effettivamente la sua prestazione.” (Corte Cost. sent. n. 15/2023).
Nel caso di specie i Dirigenti scolastici erano tenuti a emettere un provvedimento di sospensione in quanto atto dovuto a fronte della incontestata inottemperanza dell'obbligo vaccinale da parte del ricorrenti.
Invero, la normativa in esame, nella sua chiarezza testuale, non lascia spazio ad altra interpretazione se non a quella seguita e messa in pratica dalle parti resistenti che hanno peraltro correttamente proceduto alla modifica dei decreti di sospensione per i periodi per i quali era stato emesso un certificato di malattia (anche quando il dipendente aveva omesso la dovuta comunicazione della stessa).
Le spese, infine, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in conformità ai parametri previsti dal D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa, alla serialità del contenzioso e all'attività difensiva svolta in via cumulativa per le tre parti convenute.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza,
eccezione e deduzione
- rigetta il ricorso presentato da Parte_1
- Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore delle parti convenute, liquidate complessivamente in € 3.397,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Urbino, 11 aprile 2025
Il giudice
Vera Colella