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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/11/2025, n. 2919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2919 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
15/10/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
, in persona del legale rapp.te pro tempore Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. LEO BIAGIO FRANCESCO
- Ricorrente – contro
, in persona del legale Controparte_1
rappr. pro tempore, con gli avv. BAUER Raimund e Antonio ANDRIULLI
- Convenuto –
OGGETTO: “ACCERTAMENTO NEGATIVO DEBITO CONTRIBUTIVO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12/01/2023 la ricorrente ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di dichiarare da essa non dovuta all la somma complessiva di CP_1
euro € 26.614,97, richiesta con otto note di rettifica, per il pagamento di contributi dovuti in conseguenza della revoca degli sgravi contributivi fruiti dalla società.
Pur ammettendo parte ricorrente che la regolarizzazione delle omissioni contributive fosse intervenuta dopo la scadenza del termine di quindici giorni successivi all'emissione dell'invito a regolarizzare del 06/10/2022 (con conseguente emissione di
DURC con esito negativo), sosteneva che ciò non potesse mai comportare la perdita del beneficio contributivo già fruito.
L ha resistito in giudizio. CP_1
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
I fatti di causa sono pacifici. La società ricorrente in data 06/10/2022 ha ricevuto dall' di Brindisi invito a regolarizzare note di rettifica relative all'anno 2019 e CP_1
2020 per la posizione contributiva di Taranto.
Le irregolarità sono state sanate, ma non nel termine di giorni 15 dall'invito a regolarizzare, atteso che il pagamento è pacificamente avvenuto in data 21.11.2022.
Pertanto, l di Brindisi emetteva durc negativo e, di conseguenza, venivano revocati CP_1
i relativi benefici contributivi.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 1, comma 1175 della legge n.
296/2006, il quale prevede che: “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il successivo comma 1176, dell'art. 1 legge cit., demanda alla emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente;
in data 24 ottobre 2007 è stato pubblicato il DM n. 27, contenente previsioni sul RC (documento unico di regolarità contributiva), che, all'art. 7, comma 3, prevede: “3. In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 [n.d.r. requisiti di regolarità 3 contributiva] gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni”.
Alla luce delle previsioni normative riportate, il sistema degli sgravi contributivi deve essere ricostruito nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296/2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d.
RC).
Le modalità di rilascio del RC (che in questi casi resta un c.d. RC interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso ) sono regolate, in forza CP_1
del rinvio operato dal medesimo art. 1, comma 1176, dal D.M. 24 ottobre 2007, n. 27, secondo cui, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale deve darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di RC interno) resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso tale subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
Tuttavia, la fattispecie sanante di cui al DM cit. è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione (anche attraverso le denunce mensili), del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente (con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni) e del conseguente adempimento dell'interessato.
Nel caso di specie, non avendo la ricorrente sanato l'irregolarità nel termine assegnatole, è decaduta dalla possibilità di godere delle agevolazioni riconosciute per il periodo indicato nelle note. Non può valorizzarsi il fatto che la ricorrente abbia comunque, in epoca posteriore rispetto alla scadenza dei quindici giorni, regolarizzato il pagamento, essendo come detto la fattispecie sanante di cui al d.m. 24 ottobre 2007, art. 7, di carattere eccezionale.
Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi (in questi termini si esprime Cass. civ., Sez.
L, 25 ottobre 2018, n. 27107).
Sul punto il ricorrente richiama l'art. 1175-bis della predetta legge n. 296/2006, introdotto dal d.l. n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024, che ha previsto espressamente che in caso di inadempienze non regolarizzabili il recupero dei benefici erogati debba avvenire entro un tetto massimo “non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionato oggetto di verbalizzazione”.
Tuttavia, risulta precluso l'esame di tale disposizione, atteso che non si riviene nel testo della norma de qua alcun elemento da cui possa evincersi la sua efficacia retroattiva in deroga al principio tempus regit actum recepito dall'art. 11 co. 1 disp.prel. cod.civ. (“La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”).
Dunque, la mancata sanatoria (e contestazione) nei termini ha degli effetti irreversibili, quanto alla condizione di non regolarità contributiva, posto che l'art.3, co.1 del DM prevede che la verifica di regolarità copre indefinitamente a ritroso nel tempo i pagamenti dovuti dall'impresa scaduti fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, dal che deriva, “a contrario”, che in caso di (legittimo) mancato rilascio del DURC la fruizione degli sgravi per l'epoca precedente risulta indebita secondo l'art.1, co.1175, della legge n.296/2006, con l'unico plausibile limite implicito, oltre che della prescrizione estintiva, dell'eventuale precedente rilascio di DURC positivo atto a coprire il periodo oggetto dell'accertamento secondo l'art.3 cit.; rilascio del quale non v'è evidenza.
Non appare ammissibile né coerente con gli artt. 3 e 4 cit. che una sanatoria tardiva rispetto al termine stabilito dal DM lo vanifichi, recuperando al contribuente una condizione di regolarità contributiva che non può più essere ammessa, nell'ambito temporale coperto dall'accertamento, se non alle condizioni sopra richiamate
Conforta indirettamente tale conclusione il fatto che la S.C. abbia negato il diritto agli sgravi anche nel caso esso sia stato determinato da una omissione di denuncia contributiva non previamente contestata dall' con uno IAR, proprio facendo leva CP_1
sul fatto che l'art.1, co.1775, della legge n. 296/2006 richiede, per la legittima fruizione degli sgravi, una costante regolarità contributiva, e che il sistema del DURC osta all'idea che possa procedersi ad una regolarizzazione “ex post” indefinita nel tempo
(Cass. 27107/2018).
La particolarità della questione e l'intervenuta novella legislativa legittimano l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- spese compensate.
Taranto, 7 novembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del
15/10/2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p. pronuncia, fuori udienza, la seguente
Sentenza nella causa per controversia di previdenza e assistenza sociale promossa da:
, in persona del legale rapp.te pro tempore Parte_1
rappr. e dif. Dall'avv. LEO BIAGIO FRANCESCO
- Ricorrente – contro
, in persona del legale Controparte_1
rappr. pro tempore, con gli avv. BAUER Raimund e Antonio ANDRIULLI
- Convenuto –
OGGETTO: “ACCERTAMENTO NEGATIVO DEBITO CONTRIBUTIVO”
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 12/01/2023 la ricorrente ha chiesto al Giudice del
Lavoro di Taranto di dichiarare da essa non dovuta all la somma complessiva di CP_1
euro € 26.614,97, richiesta con otto note di rettifica, per il pagamento di contributi dovuti in conseguenza della revoca degli sgravi contributivi fruiti dalla società.
Pur ammettendo parte ricorrente che la regolarizzazione delle omissioni contributive fosse intervenuta dopo la scadenza del termine di quindici giorni successivi all'emissione dell'invito a regolarizzare del 06/10/2022 (con conseguente emissione di
DURC con esito negativo), sosteneva che ciò non potesse mai comportare la perdita del beneficio contributivo già fruito.
L ha resistito in giudizio. CP_1
La causa, istruita documentalmente, è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle “note scritte contenenti le sole istanze
e conclusioni” depositate ai sensi dell'art. 127-ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
****
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
I fatti di causa sono pacifici. La società ricorrente in data 06/10/2022 ha ricevuto dall' di Brindisi invito a regolarizzare note di rettifica relative all'anno 2019 e CP_1
2020 per la posizione contributiva di Taranto.
Le irregolarità sono state sanate, ma non nel termine di giorni 15 dall'invito a regolarizzare, atteso che il pagamento è pacificamente avvenuto in data 21.11.2022.
Pertanto, l di Brindisi emetteva durc negativo e, di conseguenza, venivano revocati CP_1
i relativi benefici contributivi.
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 1, comma 1175 della legge n.
296/2006, il quale prevede che: “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
Il successivo comma 1176, dell'art. 1 legge cit., demanda alla emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale la concreta attuazione della disposizione di cui al comma precedente;
in data 24 ottobre 2007 è stato pubblicato il DM n. 27, contenente previsioni sul RC (documento unico di regolarità contributiva), che, all'art. 7, comma 3, prevede: “3. In mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 [n.d.r. requisiti di regolarità 3 contributiva] gli Istituti, le Casse edili e gli Enti bilaterali, prima dell'emissione del DURC o dell'annullamento del documento già rilasciato ai sensi dell'art. 3, invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a quindici giorni”.
Alla luce delle previsioni normative riportate, il sistema degli sgravi contributivi deve essere ricostruito nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296/2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d.
RC).
Le modalità di rilascio del RC (che in questi casi resta un c.d. RC interno, valendo esso nell'ambito di un procedimento che riguarda lo stesso ) sono regolate, in forza CP_1
del rinvio operato dal medesimo art. 1, comma 1176, dal D.M. 24 ottobre 2007, n. 27, secondo cui, in presenza di irregolarità, l'ente previdenziale deve darne avviso all'interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di RC interno) resta sospeso.
Da ciò deriva che, attraverso tale subprocedimento, si consente la sanatoria delle irregolarità, che perdono quindi la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali.
Tuttavia, la fattispecie sanante di cui al DM cit. è per sua natura eccezionale e postula il concatenarsi della richiesta dell'agevolazione (anche attraverso le denunce mensili), del susseguente rilievo dell'irregolarità contributiva pregressa da parte dell'ente (con richiesta di regolarizzazione nel termine di quindici giorni) e del conseguente adempimento dell'interessato.
Nel caso di specie, non avendo la ricorrente sanato l'irregolarità nel termine assegnatole, è decaduta dalla possibilità di godere delle agevolazioni riconosciute per il periodo indicato nelle note. Non può valorizzarsi il fatto che la ricorrente abbia comunque, in epoca posteriore rispetto alla scadenza dei quindici giorni, regolarizzato il pagamento, essendo come detto la fattispecie sanante di cui al d.m. 24 ottobre 2007, art. 7, di carattere eccezionale.
Consentendo la sanatoria in assenza di tale procedimento, si permetterebbe di attribuire rilevanza ad una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con l'esigenza che è insita nella norma dell'art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi contributivi (in questi termini si esprime Cass. civ., Sez.
L, 25 ottobre 2018, n. 27107).
Sul punto il ricorrente richiama l'art. 1175-bis della predetta legge n. 296/2006, introdotto dal d.l. n. 19/2024, convertito dalla legge n. 56/2024, che ha previsto espressamente che in caso di inadempienze non regolarizzabili il recupero dei benefici erogati debba avvenire entro un tetto massimo “non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionato oggetto di verbalizzazione”.
Tuttavia, risulta precluso l'esame di tale disposizione, atteso che non si riviene nel testo della norma de qua alcun elemento da cui possa evincersi la sua efficacia retroattiva in deroga al principio tempus regit actum recepito dall'art. 11 co. 1 disp.prel. cod.civ. (“La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”).
Dunque, la mancata sanatoria (e contestazione) nei termini ha degli effetti irreversibili, quanto alla condizione di non regolarità contributiva, posto che l'art.3, co.1 del DM prevede che la verifica di regolarità copre indefinitamente a ritroso nel tempo i pagamenti dovuti dall'impresa scaduti fino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, dal che deriva, “a contrario”, che in caso di (legittimo) mancato rilascio del DURC la fruizione degli sgravi per l'epoca precedente risulta indebita secondo l'art.1, co.1175, della legge n.296/2006, con l'unico plausibile limite implicito, oltre che della prescrizione estintiva, dell'eventuale precedente rilascio di DURC positivo atto a coprire il periodo oggetto dell'accertamento secondo l'art.3 cit.; rilascio del quale non v'è evidenza.
Non appare ammissibile né coerente con gli artt. 3 e 4 cit. che una sanatoria tardiva rispetto al termine stabilito dal DM lo vanifichi, recuperando al contribuente una condizione di regolarità contributiva che non può più essere ammessa, nell'ambito temporale coperto dall'accertamento, se non alle condizioni sopra richiamate
Conforta indirettamente tale conclusione il fatto che la S.C. abbia negato il diritto agli sgravi anche nel caso esso sia stato determinato da una omissione di denuncia contributiva non previamente contestata dall' con uno IAR, proprio facendo leva CP_1
sul fatto che l'art.1, co.1775, della legge n. 296/2006 richiede, per la legittima fruizione degli sgravi, una costante regolarità contributiva, e che il sistema del DURC osta all'idea che possa procedersi ad una regolarizzazione “ex post” indefinita nel tempo
(Cass. 27107/2018).
La particolarità della questione e l'intervenuta novella legislativa legittimano l'integrale compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- spese compensate.
Taranto, 7 novembre 2025
Il Tribunale – Giudice del Lavoro
(dott.ssa Viviana Di Palma)