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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 31/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1469/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott. Andrea D'Alessio Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Ajello Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1469 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, discussa in udienza in data, vertente
TRA
(C.F.: – C.U.I.: ), nato a [...], Parte_1 C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Trieste, in Via di Romagna 30, presso lo studio dell'Avv. Marina Rizzi, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in atti.
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex Controparte_1
lege a Trieste, Piazza Dalmazia, n. 3, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Trieste, che la rappresenta e difende ex lege
Parte resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 ter D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 30/1/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27/3/2024, ha adito l'intestato Tribunale nei Parte_1
confronti della di Trieste, impugnando il provvedimento con cui è stata respinta l'istanza ex CP_2
art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998, emesso in data 3/1/2024, notificato in data 27/2/2024, al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto. il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La causa è stata istruita all'udienza del 30/1/2025 mediante l'audizione del ricorrente, al cui esito il difensore ha chiesto termine per il deposito di documentazione integrativa e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Il Giudice, concesso termine per il deposito di documentazione sopravvenuta, ha rimesso la decisione al Collegio.
1. Nel merito, la domanda spiegata dal ricorrente è fondata e, come tale, deve essere accolta, per le seguenti ragioni.
In data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
La novella legislativa trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria di cui all'art. 15, comma 1: “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Con l'introduzione del comma 1.2, i commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 acquistano una notevole potenza espansiva, trasformando la norma da mero obbligo negativo (astensione da espulsione, respingimento ed estradizione) a obbligo positivo, di riconoscimento del diritto al soggiorno mediante rilascio del permesso per protezione speciale.
Il contenuto della norma in esame, che amplia le possibilità di tutela dei diritti dei richiedenti protezione, rispetto al previgente testo dell'art. 5 del D.Lgs. 286/1998 rende irrilevante l'esame delle questioni relative all'applicazione retroattiva delle nuove norme, sulla quale si erano soffermate le
Sezioni Unite n. 29459 e 29460 del 2019 con riferimento al d.l. 113 del 2018.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione internazionale presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs.
286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Sotto l'aspetto dell'inserimento, il Giudice di legittimità a Sezioni Unite n. 24413/2021, ripreso poi da altre e successive pronunce (Cass. civ., nn. 19045/2022, 18455/2022, 10130/2022, 677/2022,
465/2022), ha stabilito che il giudice di merito è tenuto a “operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano”.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene fondata la domanda volta al riconoscimento della protezione speciale, in forza della sussistenza di significativi indici di inserimento sociale in Italia, quanto ai profili lavorativo, linguistico e abitativo.
Anzitutto, occorre rilevare che il ricorrente è giunto in Italia nel 2020, all'età di 37 anni e, da allora, si è intrattenuto ininterrottamente sul territorio nazionale.
Durante tale periodo, egli ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendendone di SETTIMO
SVILUPPO s.r.l., domiciliata in via A. Vespucci, Triste (34144), con la qualifica di manovale edile a tempo pieno. Il rapporto di lavoro ha avuto inizio in data 1°/2/2022, inizialmente con contratto a tempo determinato, rinnovato prima in data 28/2/2022, poi in data 28/4/2022 e un'ultima volta in data
27/7/2022. Il 30/1/2023, infine, il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato, con effetto a partire dal 1°/2/2023 (cfr. doc. nn. 5 e 10).
Grazie al predetto impiego il migrante ha conseguito un livello reddituale ragguardevole, ammontante a € 23.216,12 nell'anno d'imposta 2023 (cfr. doc. n. 10).
Per quanto concerne la sua integrazione sotto il profilo linguistico, il migrante ha partecipato a un corso di formazione di lingua italiana di livello A1 nel mese di febbraio 2024 (cfr. doc. n. 7) e, nel corso dell'audizione giurisdizionale del 30/1/2025, ha dimostrato una discreta conoscenza della stessa, avvalendosi dell'interprete unicamente per articolare le risposte più complesse.
Sotto il versante abitativo, il ricorrente è stato anche in grado di reperire una soluzione al di fuori del sistema di accoglienza tramite un contratto di locazione valido nel periodo dal 16/7/2023 al
15/12/2023 (cfr. doc. n. 3).
Da ultimo, quanto al contesto familiare costruito in Italia, il migrante ha dimostrato di aver avuto una figlia, nata a [...] in data [...], assieme alla propria compagna con la quale ha Per_1
contratto matrimonio islamico, presso la Moschea Ar-Rayan di Triste in data 9/2/2024 (cfr. doc. nn.
7, 8 e 9).
A fronte dei predetti indici di integrazione, il Collegio ritiene recessivi i legami mantenuti con il Paese di provenienza, progressivamente affievoliti nel corso del tempo trascorso in Italia. Pertanto, la presenza di indici significativi di inserimento nel tessuto sociale italiano, specie in considerazione della significativa durata del soggiorno, della cospicua attività lavorativa e dei legami stabiliti, unitamente al diradarsi delle connessioni con il proprio Paese di provenienza, fanno sì che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporterebbe una ingiusta lesione del diritto alla vita personale. Si impone, conseguentemente, il riconoscimento del diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1., d.lgs. n. 286/1998.
2. Le spese del presente giudizio vengono compensate in quanto l'accoglimento della domanda si è fondato anche su elementi emersi in sede giudiziale, per la cui mancata analisi non può muoversi rilievo alla condotta del , cosicché ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, Controparte_1
comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1469/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ accoglie la domanda proposta in via principale e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di
(C.F.: al riconoscimento della protezione Parte_1 C.F._3
speciale di cui all'art. 19, comma 1.1., d.lgs. n. 286/1998;
▪ dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
▪ spese compensate.
Così deciso in Trieste, il 28/3/2025
Il giudice rel.
Dott. Andrea D'Alessio
La Presidente
Dott.ssa Carmela Giuffrida
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE composto dai seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Carmela Giuffrida Presidente dott. Andrea D'Alessio Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Ajello Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1469 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, discussa in udienza in data, vertente
TRA
(C.F.: – C.U.I.: ), nato a [...], Parte_1 C.F._1 C.F._2
elettivamente domiciliato a Trieste, in Via di Romagna 30, presso lo studio dell'Avv. Marina Rizzi, che lo rappresenta e difende nel presente giudizio, giusta procura in atti.
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex Controparte_1
lege a Trieste, Piazza Dalmazia, n. 3, presso gli Uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Trieste, che la rappresenta e difende ex lege
Parte resistente contumace
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 ter D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza del 30/1/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27/3/2024, ha adito l'intestato Tribunale nei Parte_1
confronti della di Trieste, impugnando il provvedimento con cui è stata respinta l'istanza ex CP_2
art. 19, comma 1.2., D. Lgs. 286/1998, emesso in data 3/1/2024, notificato in data 27/2/2024, al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente di conseguire il rilascio del permesso di soggiorno richiesto. il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
La causa è stata istruita all'udienza del 30/1/2025 mediante l'audizione del ricorrente, al cui esito il difensore ha chiesto termine per il deposito di documentazione integrativa e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Il Giudice, concesso termine per il deposito di documentazione sopravvenuta, ha rimesso la decisione al Collegio.
1. Nel merito, la domanda spiegata dal ricorrente è fondata e, come tale, deve essere accolta, per le seguenti ragioni.
In data 22 ottobre 2020 è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge
18 dicembre 2020, n. 173, che per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della “tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare a catalogo aperto, ha modificato il testo dell'art. 5 comma 6 del Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n.
113, convertito con modifiche nella legge 1 dicembre 2018, n. 132.
Più in generale, la novella legislativa:
- ha previsto la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di vari titoli di permesso, tra i quali il permesso di soggiorno per protezione speciale rilasciato a seguito di decisione della Commissione Territoriale ai sensi dell'art. 32, comma 3, D. Lgs. 25/2008;
- ha modificato l'art. 19 D. Lgs. 286/1998 estendendo espressamente l'ambito di applicazione del divieto di espulsione ai casi in cui il cittadino straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti;
- ha previsto il divieto di espulsione dello straniero e correlativamente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale (di durata biennale e non più annuale) anche nell'ipotesi in cui l'allontanamento dal territorio nazionale possa comportare la violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare della persona, salvo ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, con espressa indicazione degli indici da considerare.
La novella legislativa trova immediata applicazione anche ai procedimenti in corso, in virtù dell'inequivoco tenore letterale della disposizione transitoria di cui all'art. 15, comma 1: “Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile”.
Con l'introduzione del comma 1.2, i commi 1 e 1.1 dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 acquistano una notevole potenza espansiva, trasformando la norma da mero obbligo negativo (astensione da espulsione, respingimento ed estradizione) a obbligo positivo, di riconoscimento del diritto al soggiorno mediante rilascio del permesso per protezione speciale.
Il contenuto della norma in esame, che amplia le possibilità di tutela dei diritti dei richiedenti protezione, rispetto al previgente testo dell'art. 5 del D.Lgs. 286/1998 rende irrilevante l'esame delle questioni relative all'applicazione retroattiva delle nuove norme, sulla quale si erano soffermate le
Sezioni Unite n. 29459 e 29460 del 2019 con riferimento al d.l. 113 del 2018.
Non deve, invece, trovare applicazione la successiva riforma dell'art. 19 del D.Lgs. 286/1998 ad opera del D.L. 20/2023 conv. in L. 50/2023, dato che, ai sensi dell'art. 7 del testo normativo, la novella non si applica alle domande di protezione internazionale presentate prima della sua entrata in vigore, come nel caso di specie.
Appare quindi opportuno premettere alcune considerazioni di carattere generale relative ai presupposti per il riconoscimento della protezione in casi speciali di cui all'art. 19, comma 1.1, D.Lgs.
286/1998, come modificato dal D.L. 130/2020.
In particolare, la norma prevede il divieto di refoulement laddove “esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5, comma 6”, ovvero degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano, o laddove “esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare”, riconosciuti anche dall'art. 8 Cedu, “a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute nel rispetto della
Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea”.
Il legislatore ha poi specificato i criteri sulla base dei quali valutare il rischio di violazione dei diritti di cui all'art. 8 Cedu, prevedendo che, a tal fine, debba tenersi conto:
a) della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato;
b) del suo effettivo inserimento sociale in Italia;
c) della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale;
d) dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Sotto l'aspetto dell'inserimento, il Giudice di legittimità a Sezioni Unite n. 24413/2021, ripreso poi da altre e successive pronunce (Cass. civ., nn. 19045/2022, 18455/2022, 10130/2022, 677/2022,
465/2022), ha stabilito che il giudice di merito è tenuto a “operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d'integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano”.
Ciò premesso, nel caso in esame, il Collegio ritiene fondata la domanda volta al riconoscimento della protezione speciale, in forza della sussistenza di significativi indici di inserimento sociale in Italia, quanto ai profili lavorativo, linguistico e abitativo.
Anzitutto, occorre rilevare che il ricorrente è giunto in Italia nel 2020, all'età di 37 anni e, da allora, si è intrattenuto ininterrottamente sul territorio nazionale.
Durante tale periodo, egli ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendendone di SETTIMO
SVILUPPO s.r.l., domiciliata in via A. Vespucci, Triste (34144), con la qualifica di manovale edile a tempo pieno. Il rapporto di lavoro ha avuto inizio in data 1°/2/2022, inizialmente con contratto a tempo determinato, rinnovato prima in data 28/2/2022, poi in data 28/4/2022 e un'ultima volta in data
27/7/2022. Il 30/1/2023, infine, il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato, con effetto a partire dal 1°/2/2023 (cfr. doc. nn. 5 e 10).
Grazie al predetto impiego il migrante ha conseguito un livello reddituale ragguardevole, ammontante a € 23.216,12 nell'anno d'imposta 2023 (cfr. doc. n. 10).
Per quanto concerne la sua integrazione sotto il profilo linguistico, il migrante ha partecipato a un corso di formazione di lingua italiana di livello A1 nel mese di febbraio 2024 (cfr. doc. n. 7) e, nel corso dell'audizione giurisdizionale del 30/1/2025, ha dimostrato una discreta conoscenza della stessa, avvalendosi dell'interprete unicamente per articolare le risposte più complesse.
Sotto il versante abitativo, il ricorrente è stato anche in grado di reperire una soluzione al di fuori del sistema di accoglienza tramite un contratto di locazione valido nel periodo dal 16/7/2023 al
15/12/2023 (cfr. doc. n. 3).
Da ultimo, quanto al contesto familiare costruito in Italia, il migrante ha dimostrato di aver avuto una figlia, nata a [...] in data [...], assieme alla propria compagna con la quale ha Per_1
contratto matrimonio islamico, presso la Moschea Ar-Rayan di Triste in data 9/2/2024 (cfr. doc. nn.
7, 8 e 9).
A fronte dei predetti indici di integrazione, il Collegio ritiene recessivi i legami mantenuti con il Paese di provenienza, progressivamente affievoliti nel corso del tempo trascorso in Italia. Pertanto, la presenza di indici significativi di inserimento nel tessuto sociale italiano, specie in considerazione della significativa durata del soggiorno, della cospicua attività lavorativa e dei legami stabiliti, unitamente al diradarsi delle connessioni con il proprio Paese di provenienza, fanno sì che l'allontanamento dal territorio nazionale del ricorrente comporterebbe una ingiusta lesione del diritto alla vita personale. Si impone, conseguentemente, il riconoscimento del diritto alla protezione speciale di cui all'art. 19, comma 1.1., d.lgs. n. 286/1998.
2. Le spese del presente giudizio vengono compensate in quanto l'accoglimento della domanda si è fondato anche su elementi emersi in sede giudiziale, per la cui mancata analisi non può muoversi rilievo alla condotta del , cosicché ricorrono i presupposti di cui all'art. 92, Controparte_1
comma 2, c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Trieste, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1469/2024 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
▪ accoglie la domanda proposta in via principale e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di
(C.F.: al riconoscimento della protezione Parte_1 C.F._3
speciale di cui all'art. 19, comma 1.1., d.lgs. n. 286/1998;
▪ dispone la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale;
▪ spese compensate.
Così deciso in Trieste, il 28/3/2025
Il giudice rel.
Dott. Andrea D'Alessio
La Presidente
Dott.ssa Carmela Giuffrida