Ordinanza cautelare 11 settembre 2023
Sentenza 31 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 31/12/2025, n. 2233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2233 |
| Data del deposito : | 31 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02233/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01185/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1185 del 2023, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Schinea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Catanzaro, Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l’annullamento
del provvedimento n. cat. -OMISSIS- NR. -OMISSIS- del giorno 8 maggio 2023, notificato in data 29 maggio 2023, con cui il Questore di Catanzaro ha disposto nei confronti del ricorrente il divieto di fare ritorno nel Comune di Catanzaro per la durata di anni tre a decorrere dalla data di notifica del provvedimento, e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Catanzaro e di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa ER LM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente è insorto avverso il provvedimento con cui il Questore di Catanzaro ha disposto il divieto di fare ritorno nel Comune di Catanzaro per la durata di tre anni.
1.1. La misura di prevenzione personale è stata disposta in seguito alla proposta del Commissariato di P.S. di Catanzaro, dalla quale emergeva che “ in data 08/04/2023, il prefato -OMISSIS- è stato deferito in stato di libertà da personale dell’U.P.G. e S.P. della Questura di Catanzaro, perché resosi responsabile del reato di porto d’armi o oggetti atti ad offendere, nello specifico veniva sorpreso in possesso di un coltello di cm 16 in questa traversa -OMISSIS- all’interno delle palazzine popolari in agro del comune di Catanzaro; − atteso che -OMISSIS- annovera precedenti di polizia per invasione di terreni o edifici e che nel comune di Catanzaro non ha residenza né interessi di lavoro, né interessi di tipo affettivo, né altri validi e leciti motivi per permanervi… ” tenuto conto che il ricorrente non giustificava tale detenzione “ e che nel comune di Catanzaro non ha residenza, nè interessi di lavoro né interessi di tipo affettivo, né altri validi e leciti motivi per permanervi ”.
2. A fondamento del ricorso, quindi, l’istante ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione di legge – eccesso di potere – difetto di istruttoria – difetto di motivazione- erronea valutazione dei fatti e dei presupposti – violazione del principio di proporzionalità – violazione del principio di efficacia, efficienza ed economicità della P.A. – sviamento di potere atteso il mancato riferimento ai precedenti di polizia presi in considerazione e della mancanza di motivazione circa il giudizio di pericolosità e la doverosa valutazione dell’attività lavorativa da questi svolta;
II) Eccesso di potere per carenza di istruttoria rispetto alla condotta di vita del ricorrente e omessa comunicazione di avvio del procedimento;
III) Eccesso di potere per violazione degli art. 1 e 2 del D. L. vo n. 159/2016 difettando l’indicazione degli elementi posti a sostegno della valutazione di pericolosità sociale e della attualità di tale ritenuta pericolosità.
3. Si è costituita in giudizio l’amministrazione contestando nel merito la domanda di annullamento in quanto priva di fondamento.
4. Con ordinanza assunta il 6 settembre 2023 la domanda cautelare è stata respinta per difetto di periculum in mora .
5. All’udienza del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.
DIRITTO
1. Giova premettere che il provvedimento impugnato si fonda:
- sul deferimento di -OMISSIS- in stato di libertà per porto d’armi o oggetti atti ad offendere, avvenuto l’8 aprile 2023, nell’ambito del quale veniva sorpreso in possesso di un coltello di 16 cm, presso una zona popolare di Catanzaro;
- su un precedente di polizia per invasione di terreni o edifici risalente al 28 ottobre 2017;
- sull’assenza di interessi di lavoro, affettivo né altri validi motivi leciti per permanere nel comune.
2. Tanto premesso i tre motivi di ricorso articolati, poiché intimamente connessi, possono essere trattati congiuntamente.
Preliminarmente il Collegio osserva che in materia la giurisprudenza ha statuito che “per adottare l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio il Questore deve accertare che si tratti di un soggetto inquadrabile in una delle categorie di cui all'art. 1 d.lg. n. 159 del 2011 e, che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza pubblica ” (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 16 giugno 2022, n. 576).
Le disposizioni di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, quanto al profilo soggettivo, si applicano (art. 1) nei confronti di “ coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi ” (lett. a), a “ coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose ” (lett. b) e di “ coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica ” (lett. c). Sul versante oggettivo, ai sensi del successivo art. 2, le persone indicate nell’art. 1 devono essere “…pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza o di dimora abituale ”.
Quanto all'estensione del potere esercitabile dal Questore, la giurisprudenza del Giudice di appello ha affermato che assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, due profili: a) quello soggettivo, relativo alla “dedizione” del soggetto alla commissione di reati; b) quello oggettivo, inerente l’attitudine offensiva dei medesimi reati (o fatti) nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore. Ciò in quanto la misura preventiva in questione si presenta, sul piano della sua tipizzazione normativa, fortemente caratterizzata in termini penalistici, nel senso che entrambi i profili, soggettivo e oggettivo, devono essere ricostruiti, da un lato, attingendo al vissuto criminale del soggetto interessato (nei suoi risvolti pregressi ed in quelli prognostici), dall'altro lato, analizzando il potenziale offensivo insito nelle condotte criminose alle quali il medesimo risulti essere dedito (Consiglio di Stato, Sez. III, 20 giugno 2018, n. 3782).
Nell’ambito penalistico il concetto di “dedizione” sottende, infatti, che il reo dimostri una particolare inclinazione alla commissione di reati; inclinazione configurabile tutte le volte in cui si sia in presenza di una semplice omogeneità fra le varie condotte criminose, in quanto sintomatiche di dedizione al reato (conf. Cass. Pen. Sez. I, 6 dicembre 1984, n. 2975).
Secondo i giudici di appello “...il foglio di via obbligatorio, previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, rientra nell’ambito delle misure di prevenzione personali, evidentemente volte a prevenire reati socialmente pericolosi e non già a reprimerli. Il presupposto per l’applicazione della misura di prevenzione in esame è dunque la pericolosità del soggetto destinatario, da verificare attraverso la probabilità che egli possa in futuro adottare comportamenti particolarmente offensivi per l’ordine pubblico. …” e che “…l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine alla pericolosità del soggetto, che deve essere desunta da elementi di fatto, specifici e concreti, idonei a suffragare un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto commetta reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica. …” “In particolare…assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla dedizione del soggetto alla commissione dei reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore e cioè, per quanto di interesse, quelli della sicurezza e della tranquillità pubblica. …”. (Consiglio di Stato, III, 03/04/23 N. 3407).
3. Tanto chiarito giova dare atto che il provvedimento impugnato è stato adottato a seguito della annotazione di polizia dell’8 aprile 2023 con la quale l’Autorità di pubblica sicurezza oltre ad accertare la detenzione di un coltello di ben 16 centimetri da parte del ricorrente, ha anche evidenziato che lo stesso si aggirava con fare sospetto a bordo del suo van in un “ luogo abitato prevalentemente da persone di etnia rom dediti a qualsivoglia attività illecita ” e che giustificava la presenza in loco con la necessità di procurarsi sostanza stupefacente per uso personale mentre rispetto alla detenzione del coltello non forniva alcuna valida giustificazione. L’ulteriore precedente di polizia, invece consiste nell’attraversamento con mezzi motorizzati di una proprietà altrui, senza autorizzazione, in concorso con altri.
Su tali profili peraltro parte ricorrente ha preso posizione in ricorso, sicché risulta manifestamente destituita di fondamento la doglianza attinente l’insufficienza della motivazione addotta rispetto tanto ai precedenti, tanto al giudizio di pericolosità, poiché entrambi i profili risultano del tutto palesi dalla mera lettura dell’atto.
4. Va ulteriormente premesso che rispetto alla discrezionalità tecnica esercitata dall’amministrazione il giudice amministrativo è tenuto ad un sindacato c.d. debole, implicante un limite alla statuizione finale, nel senso che, dopo avere accertato in modo pieno i fatti ed avere verificato il processo logico-valutativo svolto dall’Autorità in base a regole tecniche o del buon agire amministrativo, anch’esse sindacabili, se ritiene le valutazioni dell’Autorità corrette, ragionevoli, proporzionate ed attendibili, non deve spingersi oltre, fino ad esprimere proprie autonome scelte, atteso che, altrimenti, assumerebbe egli la titolarità del potere.
5. Tanto chiarito, il motivo principale di ricorso non è fondato tenuto conto che la Questura ha valorizzato, da un lato, il precedente di polizia, in disparte l’esito del giudizio penale, avendo riguardo all’ ubi consistam della condotta pur sempre idonea a porre in pericolo la tranquillità pubblica e, dall’altro, la condotta di detenzione della lama, non già in sé per sé considerata, bensì alla luce della contestualizzazione fatta dall’Autorità al momento, tale da fondare già da sola e in maniera ragionevole un giudizio di pericolosità in capo all’autore.
6. È del pari infondato il motivo attinente alla mancata valorizzazione degli interessi personali del ricorrente presso la città di Catanzaro, posto che, con tutta evidenza, la semplice circostanza di avere professionisti di riferimento in Catanzaro non rileva, tenuto conto: da un lato del dettame della disposizione già citata, laddove ha riguardo alla dimora abituale o alla residenza; e dall’altro che l’esigenza di consulto con il commercialista e con il patronato di riferimento ben può essere assolta da remoto o avvalendosi di un delegato.
7. Va altresì respinto l’ulteriore motivo attinente l’omessa comunicazione di avvio del procedimento atteso che nell’ambito del provvedimento impugnato viene dato atto che sussistono obiettive e indefettibili esigenze di celerità consistenti nella necessità di prevenire condotte antigiuridiche, tali per cui il Questore ha ritenuto di omettere la comunicazione di avvio del procedimento. La decisione assunta, al netto dell’utilizzo di formula abbastanza stereotipata, risulta avvalorata e sorretta dal tipo di condotta rilevata nel più recente controllo di polizia, nonché dall’assenza di giustificazioni fornite dal ricorrente al momento del controllo.
8. Tanto sin qui dedotto è quindi sufficiente a respingere il ricorso.
9. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti, tenuto conto peraltro del peculiare tipo di discrezionalità esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
GE ND, Presidente
Arturo Levato, Primo Referendario
ER LM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER LM | GE ND |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.