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Sentenza 14 giugno 2024
Sentenza 14 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/06/2024, n. 1785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1785 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2448/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Teresa Brena Presidente dr. Francesca Maria Mammone Consigliere rel. dr. Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 2448/2023 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Claudio Carella (C.F. ) e dall'avv. Sergio Epifani (C.F. C.F._1 [...]
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, viale Papiniano n. 45; C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2
C.F. ), CP_2 C.F._3
C.F. ), CP_3 C.F._4
C.F. ) Controparte_4 C.F._5
pagina 1 di 13 rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Biondi (C.F. ) e dall'avv. Stefano C.F._6
Diaferio (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, via C.F._7
XX Settembre n. 24.
APPELLATI
Avente ad oggetto: altri contratti d'opera
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
[...]
reietta, per i motivi tutti indicati nella parte narrativa del presente atto d'appello, da intendersi qui integralmente ritrascritti, e per tutti i motivi indicati negli atti del giudizio di primo grado, da intendersi parimenti ritrascritti, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 383/2023 emessa dal Tribunale di Lecco in data 19 giugno 2023 e pubblicata in data 26 luglio 2023 all'esito del giudizio rubricato al n. 1158/2020 r.g., non notificata, previo ogni accertamento e adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno e/o necessario, così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- in accoglimento della presente impugnazione, per tutte le ragioni dettagliatamente esposte nella precedente narrativa, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 383/2023 emessa dal Tribunale di Lecco in data 19 giugno 2023 e pubblicata in data 26 luglio 2023 all'esito del giudizio rubricato al n.
1158/2020 r.g., non notificata, e, per l'effetto,
- in accoglimento del primo e secondo motivo di appello accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'esercizio dell'azione e/o prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 1667 c.c. di parte ricorrente dall'esercizio dell'azione, con ogni opportuna declaratoria di legge;
- in accoglimento del terzo motivo di appello si chiede di rinnovarsi la CTU affinché venga formulato al perito il seguente quesito “dica il CTU, visti i documenti e gli atti di causa nonché compiuto ogni necessario accertamento, quali siano i vizi, difetti e difformità delle opere affidate ad Parte_1
quali le cause degli stessi, l'effettiva riconducibilità dei medesimi ad
[...] Parte_1 nonché quantifichi il costo delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi e difetti
[...]
riscontrati e alla rimessione in pristino dei luoghi secondo le regole dell'arte, specificando quanto di effettiva spettanza di ad ”; Parte_1
pagina 2 di 13 - in accoglimento del quarto motivo di appello accertare e dichiarare la responsabilità, in tutto o in parte, dell'Ing. ( ) in qualità di direttore dei lavori delle opere CP_2 CodiceFiscale_8
per cui è causa, rimodulando la condanna dell'appellante;
- in accoglimento del quinto motivo di appello condannare i signori e al CP_3 Controparte_4
pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si rinnova la richiesta di ammissione di CTU affinché venga formulato al perito il seguente quesito
“dica il CTU, visti i documenti e gli atti di causa nonché compiuto ogni necessario accertamento, quali siano i vizi, difetti e difformità delle opere affidate ad quali le cause Parte_1 degli stessi, l'effettiva riconducibilità dei medesimi ad nonché Parte_1
quantifichi il costo delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati e alla rimessione in pristino dei luoghi secondo le regole dell'arte, specificando quanto di effettiva spettanza di ad
[...]
. Parte_1
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre IVA e CPA, come per legge.”
Per Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, con ogni miglior formula e statuizione in fatto e diritto, così giudicare:
In via pregiudiziale:
- Dichiarare inammissibile l'appello ex adverso promosso per violazione dell'art. 342, nn. 2 e 3 c.p.c.
e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 383/2023 del Tribunale di Lecco, Giudice Dott.ssa Marta
Paganini, pubblicata in data in data 26 luglio 2023 (Repert. n. 824/2023 del 26.07.2023) a definizione del procedimento R.G. n. 1158/2020 e notificata in data 2/08/2023.
In via preliminare:
- Respingere, in quanto inammissibile e comunque infondata, ove riproposta, la richiesta di sospensione, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., dell'efficacia esecutiva della Sentenza n. 383/2023 del
Tribunale di Lecco, Giudice Dott.ssa Marta Paganini, pubblicata in data in data 26 luglio 2023 (Repert.
n. 824/2023 del 26.07.2023) a definizione del procedimento R.G. n. 1158/2020.
In via principale:
pagina 3 di 13 - Rigettare le domande e istanze tutte proposte nell'atto di citazione in appello notificato a mezzo PEC in data 7 settembre 2023 dalla (P.IVA , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
NO DU (MI), Via Cernaia n. 11 poiché palesemente infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 383/2023 del Tribunale di Lecco,
Giudice Dott.ssa Marta Paganini, pubblicata in data in data 26 luglio 2023 (Repert. n. 824/2023 del
26.07.2023) a definizione del procedimento R.G. n. 1158/2020;
- Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite, anche del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti
Con contratto stipulato in data 30 settembre 2016, e concedevano in CP_3 Controparte_4 comodato d'uso una porzione dell'immobile di cui erano proprietari, sito in Primaluna (LC), pari a 35 mq. oltre sottotetto, ponendo a carico del comodatario “le spese ordinarie e di CP_2 riqualificazione energetica dell'immobile derivante dall'uso del bene”.
In data 1^ aprile 2017, dopo la risoluzione di tale contratto, i proprietari dell'immobile stipulavano un nuovo contratto di comodato, concedendo la medesima porzione dell'immobile alla società
[...]
mantenendo le spese ordinarie e di riqualificazione energetica dell'immobile in capo Controparte_1
alla comodataria.
A partire dai mesi di settembre e ottobre 2016 venivano affidati a titolare di Parte_1 [...]
(di seguito anche ) opere di manutenzione straordinaria e di Parte_1 Pt_1 riqualificazione energetica dell'immobile i cui costi e oneri economici venivano sostenuti da CP_2
prima e da , dopo.
[...] Controparte_1
Pertanto, emetteva le seguenti fatture, regolarmente saldate per un importo di Parte_1
€83.265,00 (iva compresa): fatt. nn. 20/2016; 21/2016; 24/2016; 26/2016; 3/2017; 5/2018.
Ultimati i lavori e cioè in data 11 settembre 2018, i comodatari inviavano a Parte_1
raccomandata A/R, denunciando l'esistenza di gravi vizi e difetti nelle opere realizzate e chiedendo il ripristino dell'opera e la rimozione dei difetti.
Successivamente, poiché la ditta appaltatrice non adempiva a quanto richiesto, i committenti, dopo aver incaricato un loro tecnico di fiducia, architetto di redigere una perizia di parte, il 25 giugno Per_1
2019 depositavano ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. La perizia redatta dal consulente nominato confermava i vizi e i difetti denunciati.
Il giudizio di primo grado
pagina 4 di 13 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 29 giugno 2020, Controparte_1 CP_2
e adivano il Tribunale di Lecco per sentire condannare CP_3 Controparte_4 [...]
al pagamento dell'importo di €36.200 (di cui €33.500,00 oltre iva per i vizi e difetti Parte_1
accertati in sede di ATP;
€500,00 a titolo di rimborso spese per rimediare ai vizi delle scale esterne e dei serramenti;
€700,00 quali competenze versate all'ing. per l'assolvimento di attività che CP_5
erano previste a carico della convenuta ed €1.500,00 oltre iva a titolo di rimborso delle spese sostenute per la consulenza di parte).
A sostegno della propria pretesa, parte attrice deduceva:
- di aver affidato a l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di riqualificazione Pt_1 energetica presso l'immobile in Primaluna, attività intrapresa nei mesi di settembre/ottobre
2016 e protrattasi ininterrottamente sino al mese di maggio 2018;
- la presenza di vizi, difetti e difformità nell'esecuzione delle opere commissionate imputabili alla ditta appaltatrice, come accertato in sede di ATP;
- ulteriori inadempimenti, accertati dal consulente d'ufficio, imputabili alla ditta appaltatrice, quale, in particolare, la mancata trasmissione della documentazione obbligatoria per legge.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta del 15 novembre 2020, contestando Parte_1
in fatto e in diritto quanto ex adverso rappresentato e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Nella specie, parte convenuta eccepiva:
- il decorso del termine di prescrizione ex art. 1667 c.c.;
- la decadenza dei ricorrenti dall'esercizio dell'azione risarcitoria a causa della tardività della denuncia dei vizi effettuata a settembre 2018, a fronte del saldo delle opere, avvenuto ad aprile
2018;
- la carenza di legittimazione attiva di e perché committente dei Controparte_4 CP_3
lavori commissionati era stato unicamente CP_2
- la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la maggior parte dei lavori erano stati gestiti da che aveva assunto il ruolo di DL presso il cantiere Primaluna. CP_2
In via subordinata, domandava l'accertamento della corresponsabilità di in qualità Pt_1 CP_2
di direttore dei lavori.
La sentenza di primo grado
pagina 5 di 13 Il Tribunale di Lecco, disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, con sentenza n.
383/2023 pubblicata il 26 luglio 2023, ha accolto la domanda di parte attrice, condannando al Pt_1
pagamento di €33.500,00 oltre iva.
In via preliminare, il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di e perché, benché proprietari dell'immobile, in forza del contratto di Controparte_4 CP_3 comodato d'uso stipulato con il figlio avevano pattuito che le spese di riqualificazione CP_2 energetica fossero sostenute da quest'ultimo che assumeva il ruolo di committente e pertanto legittimato ad agire in forza del contratto di appalto oggetto della domanda giudiziale.
Diversamente, il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1667 c.c. sollevata da . Pt_1
Invero, il Tribunale, accertata l'unitarietà del rapporto contrattuale con conseguente considerazione unitaria del dies a quo per l'accertamento del termine di prescrizione e decadenza, ha ritenuto che la consegna dei lavori dovesse farsi coincidere con l'emissione dell'ultima fattura in data 27 aprile 2018, così concludendo per l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo stata la prescrizione biennale interrotta con il deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo il 25 giugno 2019 e l'azione risarcitoria esercitata con il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il 29 giugno 2020.
Quanto al termine di decadenza, ha ritenuto, quanto ai vizi palesi -come la non corretta posa della pavimentazione-, che fossero stati tempestivamente denunciati prima della fine dei lavori con e-mail del 27 marzo 2018. Quanto ai vizi occulti, quali la presenza di infiltrazioni nelle abitazioni sottostanti, il tribunale ha ritenuto tempestiva la denuncia effettuata in data 4/11 settembre 2018.
Nel merito, aderendo alle risultanze dell'indagine peritale, il primo giudice ha riconosciuto la responsabilità dell'appaltatore per i vizi e i difetti delle opere accertati, escludendo la corresponsabilità del direttore dei lavori e committente ritenendo decisivo che questi avesse denunciato CP_2
via via i vizi e i difetti una volta riscontrati, anche prima della consegna delle opere.
L'appello
I. Il procedimento
La sentenza è stata impugnata da Parte_1
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha considerato in maniera unitaria le prestazioni eseguite, facendo decorrere i termini di cui all'art. 1667 c.c. da aprile
2018.
pagina 6 di 13 L'appellante sostiene invece che si sarebbero succeduti due diversi contratti di appalto: il primo, per il quale era stato pattuito per iscritto un compenso di trentamila euro, avente ad oggetto le opere consegnate nel mese di novembre 2016, in relazione al quale era stata emessa, quale ultima fattura, la n. 24 del 2016; il secondo, stipulato verbalmente, relativo ad una serie di opere ultimate nel mese di aprile 2018.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la tempestività della denuncia dei vizi effettuata da in data 4 settembre 2018, essendo a suo dire provato che il CP_2
era a conoscenza dei vizi da almeno il primo luglio 2018. CP_2
Si duole inoltre del valore attribuito dal primo giudice alla comunicazione del 27 marzo 2018 che, essendo intervenuta prima della consegna delle opere, non potrebbe rilevare quale idonea denuncia ai sensi dell'art. 1667 c.c., norma destinata ad operare solo dopo la consegna e accettazione dei lavori.
Parimenti censura il ragionamento del tribunale laddove individua il dies a quo del termine di decadenza dal momento del deposito della relazione del ctu. Ad avviso dell'appellante, infatti, dalla perizia di parte dell'arch. emergevano elementi sufficienti a collocare la scoperta dei vizi da Per_1
parte del committente in un momento anteriore al deposito della perizia nel procedimento per ATP e anche alla denuncia in data 4 settembre 2018.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante contesta che il Tribunale non abbia acconsentito alla sollecitata rinnovazione della ctu e si duole dell'adesione del primo giudice alle risultanze dell'indagine espletata nel procedimento per atp.
Con il quarto motivo, l'appellante contesta il mancato riconoscimento della corresponsabilità di che, in qualità di direttore dei lavori, non aveva segnalato alcuna anomalia, difetto o vizio CP_2 durante l'esecuzione dei lavori con ciò concorrendo alla causazione dei danni lamentati.
Con il quinto motivo di appello, l'appellante contesta la statuizione sulle spese di lite. Sostiene che, a fronte dell'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di e Controparte_4 CP_3
questi ultimi dovevano essere condannati alla rifusione delle spese di lite in suo favore.
[...]
Ha concluso chiedendo l'accoglimento dei cinque motivi di appello.
Si sono costituiti in giudizio e CP_3 Controparte_4 CP_2 Controparte_1
che hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex. art. 342 c.p.c. e ne hanno domandato il rigetto.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione in data 30 maggio 2024.
La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.
pagina 7 di 13 II. La decisione
In rito, deve essere innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, poiché l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi indispensabili a consentire l'esame del merito nel rispetto dei vincoli dettati dalla norma, risultando da esso desumibile quali sono i capi impugnati e su quali ragioni di fatto e di diritto è affermata l'erroneità della sentenza di primo grado.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato anche se per motivi non del tutto coincidenti con quelli esposti dalla parte appellante.
In applicazione del principio della ragione più liquida, che consente di scegliere, tra varie questioni di merito -ciascuna idonea a condurre autonomamente alla definizione del giudizio-, quella che presenti aspetti di maggiore evidenza o linearità, conviene soffermarsi sul secondo motivo di gravame.
A questo scopo, è utile premettere una sintetica ricostruzione dei fatti di causa.
Nei mesi di settembre – ottobre 2016 veniva incaricata dell'esecuzione di opere di Parte_1 manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica nell'immobile concesso in comodato a CP_2
il quale assumeva anche l'incarico di direttore dei lavori nel cantiere di Primaluna (LC).
[...]
I lavori proseguivano ininterrottamente dal mese di ottobre 2016 al mese di aprile 2018.
In questo periodo, l'appaltatore emetteva fatture per complessivi €83.265 regolarmente saldate, che avevano riguardo tutte alle medesime opere di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica, tanto da condividere la stessa causale “riqualificazione energetica ai sensi della legge
296/2006 art. 1 comma dal 344 al 347 (…)” (cfr. doc. 1 a 6 fasc. attori), così rivelando, come ritenuto dal primo giudice, di essere funzionalmente collegate ad un rapporto contrattuale unitario.
In corso d'opera, il rilevava la presenza di vizi nelle opere commissionate che contestava via via CP_2 all'appaltatore, al quale inviava una serie di comunicazioni:
- le comunicazioni dell'11 ottobre e del 15 novembre 2016, con cui contestava la non conformità del parapetto (doc. 5 fasc. attori);
- la comunicazione del 4 gennaio 2017 con cui si rilevava la posa non a regola d'arte della pavimentazione (doc. 5 fasc. attori);
- la comunicazione del 29 gennaio 2017, con cui si constatava “la posa in opera di supporti in acciaio pilastro in legno non adeguatamente trattato con zincatura” (doc. 5 fasc. attori);
- la comunicazione via e-mail del 27 marzo 2018 (doc. 13 fasc. attori), il committente contestava ancora una volta all'impresa appaltatrice i vizi e difetti dell'opera, con particolare riferimento alla impermeabilizzazione incompleta del balcone, alla mancata ultimazione della posa delle pagina 8 di 13 piastrelle, alla sistemazione della copertura, per la presenza di infiltrazioni di acqua piovana;
infine, all'impianto elettrico;
- la comunicazione del 19 aprile 2018, con cui si constatava la presenza di infiltrazioni d'acqua al tetto e al balcone, delle quali era stato anche girato un video, già trasmesso all'appaltatore (doc.
13, pag. 2, fasc. attori);
- la comunicazione dell'8 giugno 2018, documentante la posa non a regola d'arte delle piastrelle sul balcone oltre ai difetti del trattamento impermeabilizzazione (doc. 5 fasc. attori).
Nonostante i rilievi e le contestazioni, il 27 aprile 2018, cioè un mese dopo la e-mail del 27 marzo che il tribunale ha ritenuto integrare denuncia dei vizi palesi, il committente provvedeva a pagare la fattura emessa dall'appaltatore per “fine lavori” (doc. 6 fasc. attori), senza sollevare alcuna riserva in merito alla mancata realizzazione delle opere a regola d'arte.
Seguiva la lettera raccomandata datata 4 settembre 2018, spedita il successivo 11 settembre, con cui il contestava nuovamente la presenza dei vizi (doc. 4 fasc. attori). CP_2
Successivamente, incaricava l'architetto di verificare l'esistenza dei vizi CP_2 Testimone_1
denunciati in corso d'opera; l'indagine si concludeva a maggio 2019 (doc. 5 fasc. attori). L'elaborato del tecnico dava conto di tutte le doglianze del nel corso dei lavori e confermava la presenza dei CP_2
vizi.
Pertanto, il 25 giugno 2019, instaurava procedimento per accertamento tecnico preventivo, CP_2 all'esito del quale veniva depositata la relazione dell'ing. datata 16 marzo 2020 (doc. Persona_2
10 fasc. attori) che confermava la sussistenza dei medesimi vizi già rilevati nella perizia di parte e li attribuiva all'impresa appaltatrice, quantificando le spese necessarie per provvedere alla loro eliminazione in €26.750 ed in € 6.750 il costo per il rilascio della documentazione obbligatoria.
Lo svolgimento del rapporto, così ricostruito, fa ritenere alla Corte che la parte committente sia decaduta dalla garanzia per vizi, palesi ed “occulti”.
Innanzitutto, in ragione del pagamento, eseguito il 27 aprile 2018, dell'ultima fattura emessa per “fine lavori”, che ha comportato l'accettazione tacita dell'opera.
Giova infatti rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“in tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto
pagina 9 di 13 concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce una “quaestio facti” rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ravvisato i presupposti dell'accettazione dell'opera a fronte della presa in consegna della stessa e dell'avvenuto pagamento da parte della committenza della somma dovuta, ivi compreso lo svincolo delle somme ritenute a garanzia)” (Cass. 10452/2020; Cass. 13224/2019; Cass. 12829/2004;
Cass. 13966/2005).
Nel caso di specie, il committente, che è ingegnere ed è stato anche direttore dei lavori e pertanto aveva le competenze tecniche e professionali per accorgersi dei vizi e valutare la loro gravità, ha ripetutamente denunciato gli identici vizi per i quali ha poi convenuto l'appaltatore in giudizio fin dal
2016 e quindi ben prima delle denunce di marzo e settembre 2018 (e, a maggior ragione, del deposito della relazione del consulente d'ufficio), sì che il successivo pagamento del saldo, eseguito senza formulare alcuna riserva, integra inequivocabilmente accettazione senza riserve dell'opera.
Perde quindi ogni rilevanza la distinzione tra vizi palesi ed occulti, giacché, quanto ai primi, è sufficiente far riferimento alle fotografie del 4 gennaio 2017, inserite nel corpo della relazione Per_1
(si vedano le foto delle piastrelle a pagina 5), e quanto ai secondi, gli stessi erano stati denunciati già il
27 marzo 2018.
Si aggiunga che, anche a prescindere dall'accettazione dell'opera, l'odierna parte appellata è decaduta dalla garanzia in quanto la denuncia è stata effettuata oltre 60 giorni dopo la scoperta dei vizi.
Contrariamente a quanto ha ritenuto il primo giudice, tale scoperta, lungi dal consolidarsi con la denunzia del 27 marzo 2018 per i vizi manifesti, quando i lavori erano ancora in corso e, per i vizi occulti, con la missiva datata 4 settembre 2018 -a tacere del fatto che non è chiaro quando secondo il primo giudice detti vizi sarebbero stati scoperti e quindi quale sia il dies a quo- si deve far coincidere con le numerose comunicazioni del trasmesse in corso d'opera, nelle quali egli si doleva, in CP_2
particolare, della posa non corretta della pavimentazione e delle infiltrazioni d'acqua.
Cioè degli stessi difetti constatati dopo molti mesi dal perito di parte e dal ctu.
Né poteva esservi del resto, dubbio alcuno sulla causa dei difetti, tanto che il consulente d'ufficio non ha dovuto svolgere nessuna particolare indagine per addebitarli all'impresa , in quanto esecutrice Pt_1
dei lavori, sì che non è certo questo uno dei casi in cui il deposito della relazione del ctu, datata 16 marzo 2020, possa venire in rilievo come momento dell'accertamento dei vizi.
pagina 10 di 13 Ne consegue la riforma della sentenza appellata ed il rigetto della domanda della parte committente al risarcimento del danno, commisurato ai costi per l'eliminazione dei vizi, restando quindi assorbite le censure che investono il rigetto dell'eccezione di prescrizione, il concorso di colpa del direttore dei lavori, l'adesione agli esiti della consulenza d'ufficio.
Resta immutato, invece, l'accertamento della responsabilità dell'appaltatore per non aver consegnato le certificazioni delle opere eseguite, poiché l'omessa consegna non è qualificabile come vizio dell'opera, con conseguente applicabilità dell'art. 1667 c.c., ma come inadempimento di un'obbligazione accessoria che la legge pone a carico dell'appaltatore.
L'appellante, con l'atto di appello, si è limitato a contestare in modo del tutto generico di essere obbligato al rilascio delle certificazioni dell'impianto elettrico, che sarebbe stato eseguito da altri e che i costi indicati dal consulente sarebbero irragionevoli.
Ma la fattura (doc. 4 appellante) dimostra che fu a commissionare a terzi i lavori Org_1 Pt_1 sull'impianto elettrico, sicché, non avendo provato alcun diverso accordo con la parte appellata, essa appaltatrice ne risponde nei confronti dei committenti.
Le contestazioni sul quantum non sono suffragate da prezziari, preventivi o qualsivoglia diversa documentazione a supporto delle critiche mosse alla decisione del giudice.
Va dunque confermata la condanna di al pagamento di €6.750 oltre iva, pari ai costi Parte_1
da sostenere per ottenere da altri le necessarie certificazioni (per l'impianto elettrico, la canna fumaria e la linea vita – cfr. relazione del ctu, pagg. 6 e 8).
Quanto alla critica che investe, giustamente, l'omessa decisione sulle spese di lite nel rapporto con i proprietari dell'immobile, e dei quali è stato (oramai definitivamente) Controparte_4 CP_3
accertato il difetto di legittimazione attiva, si provvede a rimediare a detta omissione nel dettare, come segue, la disciplina delle spese.
È noto, infatti, che, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 19989/2021; Cass. n. 343822/2016; Cass. n.
6259/2014, nel medesimo senso, tra le tante, Cass. n. 8718/2013; Cass. n. 23226/2013; Cass. n.
18337/2010).
pagina 11 di 13 Nel caso in esame, reputa la Corte che, nel rapporto tra l'appellante, e CP_3 Controparte_4
le spese debbano essere compensate per intero, considerato che la loro partecipazione al giudizio, con lo stesso legale di e di e con gli stessi argomenti, non ha CP_2 Controparte_1
comportato alcun aggravio alle difese dell'appaltatore.
Nel rapporto con e che hanno visto respinta la domanda ex CP_2 Controparte_1
art.1667 c.c. con riferimento ai vizi dell'opera ed accolta solo in parte la pretesa risarcitoria, dette spese possono essere compensate in misura di due terzi. Il restante terzo grava sull'appellante, soccombente.
Conseguentemente, le spese dell'accertamento tecnico preventivo (a cui l'appellante non ha partecipato) e di ctu, come liquidate nel procedimento di a.t.p., devono essere rimborsate da
[...]
in misura di un terzo;
le spese del doppio grado, compensate per due terzi, si determinano Parte_1
come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e senza nulla riconoscere, per questo grado, per la non svolta fase istruttoria.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione ed istanza disattesa:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da titolare di Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza n. 383/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 26 luglio
[...]
2023 ed in parziale riforma della stessa, condanna l'appellante a pagare a ed a CP_2
€6.750 oltre iva (in luogo di €33.500 oltre iva); Controparte_1
2. dichiara le spese di lite del primo e secondo grado di giudizio integralmente compensate nel rapporto tra e Parte_1 CP_3 Controparte_4
3. nel rapporto tra e Parte_1 Controparte_1 CP_2
dichiara le spese di lite compensate in misura di due terzi e condanna Parte_1
[...
a rifondere e il restante terzo che determina (detto Controparte_1 CP_2
terzo):
a. per il procedimento di accertamento tecnico preventivo in €500 per spese (di consulenza di parte) ed in €830 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
b. per il giudizio di primo grado in €182 per spese ed in €2.500 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
c. per il presente grado di giudizio in €2.300 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
pagina 12 di 13 4. condanna l'appellante a rimborsare a e un terzo delle Controparte_1 CP_2
spese dagli stessi versate al consulente tecnico d'ufficio in conformità al decreto di liquidazione nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Così deciso in Milano il 5 giugno 2024
Il consigliere est. Il presidente
Francesca Maria Mammone Maria Teresa Brena
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Maria Teresa Brena Presidente dr. Francesca Maria Mammone Consigliere rel. dr. Francesca Vullo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.r.g. 2448/2023 promossa in grado d'appello
DA
(P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Claudio Carella (C.F. ) e dall'avv. Sergio Epifani (C.F. C.F._1 [...]
) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, viale Papiniano n. 45; C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
(P.IVA , Controparte_1 P.IVA_2
C.F. ), CP_2 C.F._3
C.F. ), CP_3 C.F._4
C.F. ) Controparte_4 C.F._5
pagina 1 di 13 rappresentati e difesi dall'avv. Fabrizio Biondi (C.F. ) e dall'avv. Stefano C.F._6
Diaferio (C.F. ) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Milano, via C.F._7
XX Settembre n. 24.
APPELLATI
Avente ad oggetto: altri contratti d'opera
Sulle seguenti conclusioni
Per Parte_1
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione
[...]
reietta, per i motivi tutti indicati nella parte narrativa del presente atto d'appello, da intendersi qui integralmente ritrascritti, e per tutti i motivi indicati negli atti del giudizio di primo grado, da intendersi parimenti ritrascritti, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 383/2023 emessa dal Tribunale di Lecco in data 19 giugno 2023 e pubblicata in data 26 luglio 2023 all'esito del giudizio rubricato al n. 1158/2020 r.g., non notificata, previo ogni accertamento e adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno e/o necessario, così giudicare:
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- in accoglimento della presente impugnazione, per tutte le ragioni dettagliatamente esposte nella precedente narrativa, riformare integralmente la sentenza impugnata n. 383/2023 emessa dal Tribunale di Lecco in data 19 giugno 2023 e pubblicata in data 26 luglio 2023 all'esito del giudizio rubricato al n.
1158/2020 r.g., non notificata, e, per l'effetto,
- in accoglimento del primo e secondo motivo di appello accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza dall'esercizio dell'azione e/o prescrizione del diritto alla garanzia ex art. 1667 c.c. di parte ricorrente dall'esercizio dell'azione, con ogni opportuna declaratoria di legge;
- in accoglimento del terzo motivo di appello si chiede di rinnovarsi la CTU affinché venga formulato al perito il seguente quesito “dica il CTU, visti i documenti e gli atti di causa nonché compiuto ogni necessario accertamento, quali siano i vizi, difetti e difformità delle opere affidate ad Parte_1
quali le cause degli stessi, l'effettiva riconducibilità dei medesimi ad
[...] Parte_1 nonché quantifichi il costo delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi e difetti
[...]
riscontrati e alla rimessione in pristino dei luoghi secondo le regole dell'arte, specificando quanto di effettiva spettanza di ad ”; Parte_1
pagina 2 di 13 - in accoglimento del quarto motivo di appello accertare e dichiarare la responsabilità, in tutto o in parte, dell'Ing. ( ) in qualità di direttore dei lavori delle opere CP_2 CodiceFiscale_8
per cui è causa, rimodulando la condanna dell'appellante;
- in accoglimento del quinto motivo di appello condannare i signori e al CP_3 Controparte_4
pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- si rinnova la richiesta di ammissione di CTU affinché venga formulato al perito il seguente quesito
“dica il CTU, visti i documenti e gli atti di causa nonché compiuto ogni necessario accertamento, quali siano i vizi, difetti e difformità delle opere affidate ad quali le cause Parte_1 degli stessi, l'effettiva riconducibilità dei medesimi ad nonché Parte_1
quantifichi il costo delle opere necessarie all'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati e alla rimessione in pristino dei luoghi secondo le regole dell'arte, specificando quanto di effettiva spettanza di ad
[...]
. Parte_1
IN OGNI CASO:
Con vittoria di spese e compensi difensivi di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali nella misura del 15% ed oltre IVA e CPA, come per legge.”
Per Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis rejectis, con ogni miglior formula e statuizione in fatto e diritto, così giudicare:
In via pregiudiziale:
- Dichiarare inammissibile l'appello ex adverso promosso per violazione dell'art. 342, nn. 2 e 3 c.p.c.
e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 383/2023 del Tribunale di Lecco, Giudice Dott.ssa Marta
Paganini, pubblicata in data in data 26 luglio 2023 (Repert. n. 824/2023 del 26.07.2023) a definizione del procedimento R.G. n. 1158/2020 e notificata in data 2/08/2023.
In via preliminare:
- Respingere, in quanto inammissibile e comunque infondata, ove riproposta, la richiesta di sospensione, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., dell'efficacia esecutiva della Sentenza n. 383/2023 del
Tribunale di Lecco, Giudice Dott.ssa Marta Paganini, pubblicata in data in data 26 luglio 2023 (Repert.
n. 824/2023 del 26.07.2023) a definizione del procedimento R.G. n. 1158/2020.
In via principale:
pagina 3 di 13 - Rigettare le domande e istanze tutte proposte nell'atto di citazione in appello notificato a mezzo PEC in data 7 settembre 2023 dalla (P.IVA , con sede legale in Parte_1 P.IVA_1
NO DU (MI), Via Cernaia n. 11 poiché palesemente infondate in fatto e diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e per l'effetto confermare la sentenza n. 383/2023 del Tribunale di Lecco,
Giudice Dott.ssa Marta Paganini, pubblicata in data in data 26 luglio 2023 (Repert. n. 824/2023 del
26.07.2023) a definizione del procedimento R.G. n. 1158/2020;
- Condannare l'appellante alla rifusione delle spese di lite, anche del presente grado di giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti
Con contratto stipulato in data 30 settembre 2016, e concedevano in CP_3 Controparte_4 comodato d'uso una porzione dell'immobile di cui erano proprietari, sito in Primaluna (LC), pari a 35 mq. oltre sottotetto, ponendo a carico del comodatario “le spese ordinarie e di CP_2 riqualificazione energetica dell'immobile derivante dall'uso del bene”.
In data 1^ aprile 2017, dopo la risoluzione di tale contratto, i proprietari dell'immobile stipulavano un nuovo contratto di comodato, concedendo la medesima porzione dell'immobile alla società
[...]
mantenendo le spese ordinarie e di riqualificazione energetica dell'immobile in capo Controparte_1
alla comodataria.
A partire dai mesi di settembre e ottobre 2016 venivano affidati a titolare di Parte_1 [...]
(di seguito anche ) opere di manutenzione straordinaria e di Parte_1 Pt_1 riqualificazione energetica dell'immobile i cui costi e oneri economici venivano sostenuti da CP_2
prima e da , dopo.
[...] Controparte_1
Pertanto, emetteva le seguenti fatture, regolarmente saldate per un importo di Parte_1
€83.265,00 (iva compresa): fatt. nn. 20/2016; 21/2016; 24/2016; 26/2016; 3/2017; 5/2018.
Ultimati i lavori e cioè in data 11 settembre 2018, i comodatari inviavano a Parte_1
raccomandata A/R, denunciando l'esistenza di gravi vizi e difetti nelle opere realizzate e chiedendo il ripristino dell'opera e la rimozione dei difetti.
Successivamente, poiché la ditta appaltatrice non adempiva a quanto richiesto, i committenti, dopo aver incaricato un loro tecnico di fiducia, architetto di redigere una perizia di parte, il 25 giugno Per_1
2019 depositavano ricorso ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. La perizia redatta dal consulente nominato confermava i vizi e i difetti denunciati.
Il giudizio di primo grado
pagina 4 di 13 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. in data 29 giugno 2020, Controparte_1 CP_2
e adivano il Tribunale di Lecco per sentire condannare CP_3 Controparte_4 [...]
al pagamento dell'importo di €36.200 (di cui €33.500,00 oltre iva per i vizi e difetti Parte_1
accertati in sede di ATP;
€500,00 a titolo di rimborso spese per rimediare ai vizi delle scale esterne e dei serramenti;
€700,00 quali competenze versate all'ing. per l'assolvimento di attività che CP_5
erano previste a carico della convenuta ed €1.500,00 oltre iva a titolo di rimborso delle spese sostenute per la consulenza di parte).
A sostegno della propria pretesa, parte attrice deduceva:
- di aver affidato a l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e di riqualificazione Pt_1 energetica presso l'immobile in Primaluna, attività intrapresa nei mesi di settembre/ottobre
2016 e protrattasi ininterrottamente sino al mese di maggio 2018;
- la presenza di vizi, difetti e difformità nell'esecuzione delle opere commissionate imputabili alla ditta appaltatrice, come accertato in sede di ATP;
- ulteriori inadempimenti, accertati dal consulente d'ufficio, imputabili alla ditta appaltatrice, quale, in particolare, la mancata trasmissione della documentazione obbligatoria per legge.
Si costituiva in giudizio, con comparsa di risposta del 15 novembre 2020, contestando Parte_1
in fatto e in diritto quanto ex adverso rappresentato e chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
Nella specie, parte convenuta eccepiva:
- il decorso del termine di prescrizione ex art. 1667 c.c.;
- la decadenza dei ricorrenti dall'esercizio dell'azione risarcitoria a causa della tardività della denuncia dei vizi effettuata a settembre 2018, a fronte del saldo delle opere, avvenuto ad aprile
2018;
- la carenza di legittimazione attiva di e perché committente dei Controparte_4 CP_3
lavori commissionati era stato unicamente CP_2
- la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la maggior parte dei lavori erano stati gestiti da che aveva assunto il ruolo di DL presso il cantiere Primaluna. CP_2
In via subordinata, domandava l'accertamento della corresponsabilità di in qualità Pt_1 CP_2
di direttore dei lavori.
La sentenza di primo grado
pagina 5 di 13 Il Tribunale di Lecco, disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario, con sentenza n.
383/2023 pubblicata il 26 luglio 2023, ha accolto la domanda di parte attrice, condannando al Pt_1
pagamento di €33.500,00 oltre iva.
In via preliminare, il primo giudice ha ritenuto fondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di e perché, benché proprietari dell'immobile, in forza del contratto di Controparte_4 CP_3 comodato d'uso stipulato con il figlio avevano pattuito che le spese di riqualificazione CP_2 energetica fossero sostenute da quest'ultimo che assumeva il ruolo di committente e pertanto legittimato ad agire in forza del contratto di appalto oggetto della domanda giudiziale.
Diversamente, il primo giudice ha ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione e decadenza di cui all'art. 1667 c.c. sollevata da . Pt_1
Invero, il Tribunale, accertata l'unitarietà del rapporto contrattuale con conseguente considerazione unitaria del dies a quo per l'accertamento del termine di prescrizione e decadenza, ha ritenuto che la consegna dei lavori dovesse farsi coincidere con l'emissione dell'ultima fattura in data 27 aprile 2018, così concludendo per l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo stata la prescrizione biennale interrotta con il deposito del ricorso per accertamento tecnico preventivo il 25 giugno 2019 e l'azione risarcitoria esercitata con il deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. il 29 giugno 2020.
Quanto al termine di decadenza, ha ritenuto, quanto ai vizi palesi -come la non corretta posa della pavimentazione-, che fossero stati tempestivamente denunciati prima della fine dei lavori con e-mail del 27 marzo 2018. Quanto ai vizi occulti, quali la presenza di infiltrazioni nelle abitazioni sottostanti, il tribunale ha ritenuto tempestiva la denuncia effettuata in data 4/11 settembre 2018.
Nel merito, aderendo alle risultanze dell'indagine peritale, il primo giudice ha riconosciuto la responsabilità dell'appaltatore per i vizi e i difetti delle opere accertati, escludendo la corresponsabilità del direttore dei lavori e committente ritenendo decisivo che questi avesse denunciato CP_2
via via i vizi e i difetti una volta riscontrati, anche prima della consegna delle opere.
L'appello
I. Il procedimento
La sentenza è stata impugnata da Parte_1
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha considerato in maniera unitaria le prestazioni eseguite, facendo decorrere i termini di cui all'art. 1667 c.c. da aprile
2018.
pagina 6 di 13 L'appellante sostiene invece che si sarebbero succeduti due diversi contratti di appalto: il primo, per il quale era stato pattuito per iscritto un compenso di trentamila euro, avente ad oggetto le opere consegnate nel mese di novembre 2016, in relazione al quale era stata emessa, quale ultima fattura, la n. 24 del 2016; il secondo, stipulato verbalmente, relativo ad una serie di opere ultimate nel mese di aprile 2018.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto la tempestività della denuncia dei vizi effettuata da in data 4 settembre 2018, essendo a suo dire provato che il CP_2
era a conoscenza dei vizi da almeno il primo luglio 2018. CP_2
Si duole inoltre del valore attribuito dal primo giudice alla comunicazione del 27 marzo 2018 che, essendo intervenuta prima della consegna delle opere, non potrebbe rilevare quale idonea denuncia ai sensi dell'art. 1667 c.c., norma destinata ad operare solo dopo la consegna e accettazione dei lavori.
Parimenti censura il ragionamento del tribunale laddove individua il dies a quo del termine di decadenza dal momento del deposito della relazione del ctu. Ad avviso dell'appellante, infatti, dalla perizia di parte dell'arch. emergevano elementi sufficienti a collocare la scoperta dei vizi da Per_1
parte del committente in un momento anteriore al deposito della perizia nel procedimento per ATP e anche alla denuncia in data 4 settembre 2018.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante contesta che il Tribunale non abbia acconsentito alla sollecitata rinnovazione della ctu e si duole dell'adesione del primo giudice alle risultanze dell'indagine espletata nel procedimento per atp.
Con il quarto motivo, l'appellante contesta il mancato riconoscimento della corresponsabilità di che, in qualità di direttore dei lavori, non aveva segnalato alcuna anomalia, difetto o vizio CP_2 durante l'esecuzione dei lavori con ciò concorrendo alla causazione dei danni lamentati.
Con il quinto motivo di appello, l'appellante contesta la statuizione sulle spese di lite. Sostiene che, a fronte dell'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva di e Controparte_4 CP_3
questi ultimi dovevano essere condannati alla rifusione delle spese di lite in suo favore.
[...]
Ha concluso chiedendo l'accoglimento dei cinque motivi di appello.
Si sono costituiti in giudizio e CP_3 Controparte_4 CP_2 Controparte_1
che hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex. art. 342 c.p.c. e ne hanno domandato il rigetto.
Disposta la trattazione cartolare del procedimento ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il consigliere istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione in data 30 maggio 2024.
La sentenza è stata deliberata nella camera di consiglio del 5 giugno 2024.
pagina 7 di 13 II. La decisione
In rito, deve essere innanzitutto disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, poiché l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi indispensabili a consentire l'esame del merito nel rispetto dei vincoli dettati dalla norma, risultando da esso desumibile quali sono i capi impugnati e su quali ragioni di fatto e di diritto è affermata l'erroneità della sentenza di primo grado.
Nel merito, l'appello è parzialmente fondato anche se per motivi non del tutto coincidenti con quelli esposti dalla parte appellante.
In applicazione del principio della ragione più liquida, che consente di scegliere, tra varie questioni di merito -ciascuna idonea a condurre autonomamente alla definizione del giudizio-, quella che presenti aspetti di maggiore evidenza o linearità, conviene soffermarsi sul secondo motivo di gravame.
A questo scopo, è utile premettere una sintetica ricostruzione dei fatti di causa.
Nei mesi di settembre – ottobre 2016 veniva incaricata dell'esecuzione di opere di Parte_1 manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica nell'immobile concesso in comodato a CP_2
il quale assumeva anche l'incarico di direttore dei lavori nel cantiere di Primaluna (LC).
[...]
I lavori proseguivano ininterrottamente dal mese di ottobre 2016 al mese di aprile 2018.
In questo periodo, l'appaltatore emetteva fatture per complessivi €83.265 regolarmente saldate, che avevano riguardo tutte alle medesime opere di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica, tanto da condividere la stessa causale “riqualificazione energetica ai sensi della legge
296/2006 art. 1 comma dal 344 al 347 (…)” (cfr. doc. 1 a 6 fasc. attori), così rivelando, come ritenuto dal primo giudice, di essere funzionalmente collegate ad un rapporto contrattuale unitario.
In corso d'opera, il rilevava la presenza di vizi nelle opere commissionate che contestava via via CP_2 all'appaltatore, al quale inviava una serie di comunicazioni:
- le comunicazioni dell'11 ottobre e del 15 novembre 2016, con cui contestava la non conformità del parapetto (doc. 5 fasc. attori);
- la comunicazione del 4 gennaio 2017 con cui si rilevava la posa non a regola d'arte della pavimentazione (doc. 5 fasc. attori);
- la comunicazione del 29 gennaio 2017, con cui si constatava “la posa in opera di supporti in acciaio pilastro in legno non adeguatamente trattato con zincatura” (doc. 5 fasc. attori);
- la comunicazione via e-mail del 27 marzo 2018 (doc. 13 fasc. attori), il committente contestava ancora una volta all'impresa appaltatrice i vizi e difetti dell'opera, con particolare riferimento alla impermeabilizzazione incompleta del balcone, alla mancata ultimazione della posa delle pagina 8 di 13 piastrelle, alla sistemazione della copertura, per la presenza di infiltrazioni di acqua piovana;
infine, all'impianto elettrico;
- la comunicazione del 19 aprile 2018, con cui si constatava la presenza di infiltrazioni d'acqua al tetto e al balcone, delle quali era stato anche girato un video, già trasmesso all'appaltatore (doc.
13, pag. 2, fasc. attori);
- la comunicazione dell'8 giugno 2018, documentante la posa non a regola d'arte delle piastrelle sul balcone oltre ai difetti del trattamento impermeabilizzazione (doc. 5 fasc. attori).
Nonostante i rilievi e le contestazioni, il 27 aprile 2018, cioè un mese dopo la e-mail del 27 marzo che il tribunale ha ritenuto integrare denuncia dei vizi palesi, il committente provvedeva a pagare la fattura emessa dall'appaltatore per “fine lavori” (doc. 6 fasc. attori), senza sollevare alcuna riserva in merito alla mancata realizzazione delle opere a regola d'arte.
Seguiva la lettera raccomandata datata 4 settembre 2018, spedita il successivo 11 settembre, con cui il contestava nuovamente la presenza dei vizi (doc. 4 fasc. attori). CP_2
Successivamente, incaricava l'architetto di verificare l'esistenza dei vizi CP_2 Testimone_1
denunciati in corso d'opera; l'indagine si concludeva a maggio 2019 (doc. 5 fasc. attori). L'elaborato del tecnico dava conto di tutte le doglianze del nel corso dei lavori e confermava la presenza dei CP_2
vizi.
Pertanto, il 25 giugno 2019, instaurava procedimento per accertamento tecnico preventivo, CP_2 all'esito del quale veniva depositata la relazione dell'ing. datata 16 marzo 2020 (doc. Persona_2
10 fasc. attori) che confermava la sussistenza dei medesimi vizi già rilevati nella perizia di parte e li attribuiva all'impresa appaltatrice, quantificando le spese necessarie per provvedere alla loro eliminazione in €26.750 ed in € 6.750 il costo per il rilascio della documentazione obbligatoria.
Lo svolgimento del rapporto, così ricostruito, fa ritenere alla Corte che la parte committente sia decaduta dalla garanzia per vizi, palesi ed “occulti”.
Innanzitutto, in ragione del pagamento, eseguito il 27 aprile 2018, dell'ultima fattura emessa per “fine lavori”, che ha comportato l'accettazione tacita dell'opera.
Giova infatti rammentare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“in tema di appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e come fatto
pagina 9 di 13 concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica. La concreta esistenza di tali circostanze costituisce una “quaestio facti” rimessa all'apprezzamento del giudice di merito (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ravvisato i presupposti dell'accettazione dell'opera a fronte della presa in consegna della stessa e dell'avvenuto pagamento da parte della committenza della somma dovuta, ivi compreso lo svincolo delle somme ritenute a garanzia)” (Cass. 10452/2020; Cass. 13224/2019; Cass. 12829/2004;
Cass. 13966/2005).
Nel caso di specie, il committente, che è ingegnere ed è stato anche direttore dei lavori e pertanto aveva le competenze tecniche e professionali per accorgersi dei vizi e valutare la loro gravità, ha ripetutamente denunciato gli identici vizi per i quali ha poi convenuto l'appaltatore in giudizio fin dal
2016 e quindi ben prima delle denunce di marzo e settembre 2018 (e, a maggior ragione, del deposito della relazione del consulente d'ufficio), sì che il successivo pagamento del saldo, eseguito senza formulare alcuna riserva, integra inequivocabilmente accettazione senza riserve dell'opera.
Perde quindi ogni rilevanza la distinzione tra vizi palesi ed occulti, giacché, quanto ai primi, è sufficiente far riferimento alle fotografie del 4 gennaio 2017, inserite nel corpo della relazione Per_1
(si vedano le foto delle piastrelle a pagina 5), e quanto ai secondi, gli stessi erano stati denunciati già il
27 marzo 2018.
Si aggiunga che, anche a prescindere dall'accettazione dell'opera, l'odierna parte appellata è decaduta dalla garanzia in quanto la denuncia è stata effettuata oltre 60 giorni dopo la scoperta dei vizi.
Contrariamente a quanto ha ritenuto il primo giudice, tale scoperta, lungi dal consolidarsi con la denunzia del 27 marzo 2018 per i vizi manifesti, quando i lavori erano ancora in corso e, per i vizi occulti, con la missiva datata 4 settembre 2018 -a tacere del fatto che non è chiaro quando secondo il primo giudice detti vizi sarebbero stati scoperti e quindi quale sia il dies a quo- si deve far coincidere con le numerose comunicazioni del trasmesse in corso d'opera, nelle quali egli si doleva, in CP_2
particolare, della posa non corretta della pavimentazione e delle infiltrazioni d'acqua.
Cioè degli stessi difetti constatati dopo molti mesi dal perito di parte e dal ctu.
Né poteva esservi del resto, dubbio alcuno sulla causa dei difetti, tanto che il consulente d'ufficio non ha dovuto svolgere nessuna particolare indagine per addebitarli all'impresa , in quanto esecutrice Pt_1
dei lavori, sì che non è certo questo uno dei casi in cui il deposito della relazione del ctu, datata 16 marzo 2020, possa venire in rilievo come momento dell'accertamento dei vizi.
pagina 10 di 13 Ne consegue la riforma della sentenza appellata ed il rigetto della domanda della parte committente al risarcimento del danno, commisurato ai costi per l'eliminazione dei vizi, restando quindi assorbite le censure che investono il rigetto dell'eccezione di prescrizione, il concorso di colpa del direttore dei lavori, l'adesione agli esiti della consulenza d'ufficio.
Resta immutato, invece, l'accertamento della responsabilità dell'appaltatore per non aver consegnato le certificazioni delle opere eseguite, poiché l'omessa consegna non è qualificabile come vizio dell'opera, con conseguente applicabilità dell'art. 1667 c.c., ma come inadempimento di un'obbligazione accessoria che la legge pone a carico dell'appaltatore.
L'appellante, con l'atto di appello, si è limitato a contestare in modo del tutto generico di essere obbligato al rilascio delle certificazioni dell'impianto elettrico, che sarebbe stato eseguito da altri e che i costi indicati dal consulente sarebbero irragionevoli.
Ma la fattura (doc. 4 appellante) dimostra che fu a commissionare a terzi i lavori Org_1 Pt_1 sull'impianto elettrico, sicché, non avendo provato alcun diverso accordo con la parte appellata, essa appaltatrice ne risponde nei confronti dei committenti.
Le contestazioni sul quantum non sono suffragate da prezziari, preventivi o qualsivoglia diversa documentazione a supporto delle critiche mosse alla decisione del giudice.
Va dunque confermata la condanna di al pagamento di €6.750 oltre iva, pari ai costi Parte_1
da sostenere per ottenere da altri le necessarie certificazioni (per l'impianto elettrico, la canna fumaria e la linea vita – cfr. relazione del ctu, pagg. 6 e 8).
Quanto alla critica che investe, giustamente, l'omessa decisione sulle spese di lite nel rapporto con i proprietari dell'immobile, e dei quali è stato (oramai definitivamente) Controparte_4 CP_3
accertato il difetto di legittimazione attiva, si provvede a rimediare a detta omissione nel dettare, come segue, la disciplina delle spese.
È noto, infatti, che, in caso di riforma totale o parziale della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 19989/2021; Cass. n. 343822/2016; Cass. n.
6259/2014, nel medesimo senso, tra le tante, Cass. n. 8718/2013; Cass. n. 23226/2013; Cass. n.
18337/2010).
pagina 11 di 13 Nel caso in esame, reputa la Corte che, nel rapporto tra l'appellante, e CP_3 Controparte_4
le spese debbano essere compensate per intero, considerato che la loro partecipazione al giudizio, con lo stesso legale di e di e con gli stessi argomenti, non ha CP_2 Controparte_1
comportato alcun aggravio alle difese dell'appaltatore.
Nel rapporto con e che hanno visto respinta la domanda ex CP_2 Controparte_1
art.1667 c.c. con riferimento ai vizi dell'opera ed accolta solo in parte la pretesa risarcitoria, dette spese possono essere compensate in misura di due terzi. Il restante terzo grava sull'appellante, soccombente.
Conseguentemente, le spese dell'accertamento tecnico preventivo (a cui l'appellante non ha partecipato) e di ctu, come liquidate nel procedimento di a.t.p., devono essere rimborsate da
[...]
in misura di un terzo;
le spese del doppio grado, compensate per due terzi, si determinano Parte_1
come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e senza nulla riconoscere, per questo grado, per la non svolta fase istruttoria.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente decidendo, ogni diversa eccezione ed istanza disattesa:
1. in parziale accoglimento dell'appello proposto da titolare di Parte_1 Parte_1
avverso la sentenza n. 383/2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data 26 luglio
[...]
2023 ed in parziale riforma della stessa, condanna l'appellante a pagare a ed a CP_2
€6.750 oltre iva (in luogo di €33.500 oltre iva); Controparte_1
2. dichiara le spese di lite del primo e secondo grado di giudizio integralmente compensate nel rapporto tra e Parte_1 CP_3 Controparte_4
3. nel rapporto tra e Parte_1 Controparte_1 CP_2
dichiara le spese di lite compensate in misura di due terzi e condanna Parte_1
[...
a rifondere e il restante terzo che determina (detto Controparte_1 CP_2
terzo):
a. per il procedimento di accertamento tecnico preventivo in €500 per spese (di consulenza di parte) ed in €830 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
b. per il giudizio di primo grado in €182 per spese ed in €2.500 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
c. per il presente grado di giudizio in €2.300 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge;
pagina 12 di 13 4. condanna l'appellante a rimborsare a e un terzo delle Controparte_1 CP_2
spese dagli stessi versate al consulente tecnico d'ufficio in conformità al decreto di liquidazione nel procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Così deciso in Milano il 5 giugno 2024
Il consigliere est. Il presidente
Francesca Maria Mammone Maria Teresa Brena
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