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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4665/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4665/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il 6 luglio Parte_1 C.F._1 1989, residente in [...], elettivamente domiciliata in Monza, Via Italia n.50, presso lo Studio dell'avv. Simona Mandorino, del Foro di Milano, C.F. , che C.F._2 la rappresenta per procura in calce al ricorso, la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI per Parte_1
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio di e I quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in Muntenii De Sus (Romania) in data 23 agosto (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Muntenii De Sus (Romania) – anno 2009, Serie C.10 n.031771 - confermando le medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione e, quindi pagina 1 di 3 2. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento pressa Per_1 la casa materna;
3. I genitori gestiranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre condivideranno tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia;
4. Salvo diverso accordo dei genitori e/o esigenze diverse manifestate dalla minore, il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia con la seguente calendarizzazione:
C) I settimana lunedì – domenica con weekend di competenza materna:
- Martedì dall'uscita da scuola sino alle 20.30;
- Giovedì dall'uscita da scuola alla mattina del venerdì quando il padre riaccompagnerà la minore a scuola;
D) II Settimana lunedì – domenica con weekend di competenza paterna:
- Martedì dall'uscita da scuola alle 20.30;
- Venerdì dall'uscita da scuola alla mattina del lunedì successivo quando il padre riaccompagnerà la minore a scuola.
5. Durante le vacanze di Natale, trascorrerà alternativamente con ciascun genitore il periodo dal Per_1
23 dicembre alle 17.30 sino alle 11.30 del 31 dicembre o dalle 11.30 del 31 dicembre sino alle 20.30 del 6 gennaio.
Per il restante periodo di chiusura della scuola verrà mantenuto lo schema sopra riportato (quello relativo ai weekend e ai pomeriggi).
6. Per quanto concerne le vacanze pasquali, trascorrerà alternativamente con ciascun genitore i Per_1 primi tre giorni di chiusura della scuola (dal giovedì al sabato) o gli ultimi tre giorni (da domenica a martedì).
7. In ogni caso, i genitori saranno liberi di accordarsi in modo differente sulla base delle esigenze primarie della figlia, anche aggiungendo delle giornate.
8. Per il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con almeno 15 giorni consecutivi e, a Per_1 tale riguardo, i geniotri si impegnano a comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno i periodi di ferie di loro spettanza;
9. Il signor verserà alla signora entro il dieci di ogni mese in via Controparte_1 Parte_1 anticipata la somma di euro 250,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia;
10. Le spese straordinarie per la bambina, così come individuate nel protocollo n.1377/2018 del Tribunale di Monza denominato “Linee Guida condivise concernenti le spese straordinarie per i figli” relative ai figli, verranno equamente suddivise al 50% tra i coniugi;
11. Il signor autorizza la signora a richiedere il 100% dell'Assegno Unico, Parte_1 Pt_1 rinunciando al 50% di sua spettenza;
12. I coniugi prestano sin d'ora il loro consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio sia per sè stessi che per la minore pagina 2 di 3 Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di sentenza Tribunale di Monza nr. 2033/2022, passata in giudicato. Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. La ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione e il resistente, comparso personalmente all'udienza del 22.1.2025 avanti il giudice delegato, ha prestato piena adesione. Le condizioni possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore nata il 9 Per_1 marzo 2014 e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi. III. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili per la mancata costituzione del resistente che, comparso personalmente all'udienza, ha prestato piena adesione alla domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 23 agosto 2009 (iscritto presso i registri dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Muntenii De Sus (Romania) anno 2009, Serie C.10 n. 031771) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 23.1.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4665/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il 6 luglio Parte_1 C.F._1 1989, residente in [...], elettivamente domiciliata in Monza, Via Italia n.50, presso lo Studio dell'avv. Simona Mandorino, del Foro di Milano, C.F. , che C.F._2 la rappresenta per procura in calce al ricorso, la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI per Parte_1
1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio di e I quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio concordatario in Muntenii De Sus (Romania) in data 23 agosto (iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Muntenii De Sus (Romania) – anno 2009, Serie C.10 n.031771 - confermando le medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione e, quindi pagina 1 di 3 2. La figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento pressa Per_1 la casa materna;
3. I genitori gestiranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente relativamente alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre condivideranno tutte le decisioni relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia;
4. Salvo diverso accordo dei genitori e/o esigenze diverse manifestate dalla minore, il padre avrà facoltà di tenere con sé la figlia con la seguente calendarizzazione:
C) I settimana lunedì – domenica con weekend di competenza materna:
- Martedì dall'uscita da scuola sino alle 20.30;
- Giovedì dall'uscita da scuola alla mattina del venerdì quando il padre riaccompagnerà la minore a scuola;
D) II Settimana lunedì – domenica con weekend di competenza paterna:
- Martedì dall'uscita da scuola alle 20.30;
- Venerdì dall'uscita da scuola alla mattina del lunedì successivo quando il padre riaccompagnerà la minore a scuola.
5. Durante le vacanze di Natale, trascorrerà alternativamente con ciascun genitore il periodo dal Per_1
23 dicembre alle 17.30 sino alle 11.30 del 31 dicembre o dalle 11.30 del 31 dicembre sino alle 20.30 del 6 gennaio.
Per il restante periodo di chiusura della scuola verrà mantenuto lo schema sopra riportato (quello relativo ai weekend e ai pomeriggi).
6. Per quanto concerne le vacanze pasquali, trascorrerà alternativamente con ciascun genitore i Per_1 primi tre giorni di chiusura della scuola (dal giovedì al sabato) o gli ultimi tre giorni (da domenica a martedì).
7. In ogni caso, i genitori saranno liberi di accordarsi in modo differente sulla base delle esigenze primarie della figlia, anche aggiungendo delle giornate.
8. Per il periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con almeno 15 giorni consecutivi e, a Per_1 tale riguardo, i geniotri si impegnano a comunicarsi entro il 30 maggio di ogni anno i periodi di ferie di loro spettanza;
9. Il signor verserà alla signora entro il dieci di ogni mese in via Controparte_1 Parte_1 anticipata la somma di euro 250,00 a titolo di concorso al mantenimento della figlia;
10. Le spese straordinarie per la bambina, così come individuate nel protocollo n.1377/2018 del Tribunale di Monza denominato “Linee Guida condivise concernenti le spese straordinarie per i figli” relative ai figli, verranno equamente suddivise al 50% tra i coniugi;
11. Il signor autorizza la signora a richiedere il 100% dell'Assegno Unico, Parte_1 Pt_1 rinunciando al 50% di sua spettenza;
12. I coniugi prestano sin d'ora il loro consenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio sia per sè stessi che per la minore pagina 2 di 3 Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di sentenza Tribunale di Monza nr. 2033/2022, passata in giudicato. Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza.
Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. La ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione e il resistente, comparso personalmente all'udienza del 22.1.2025 avanti il giudice delegato, ha prestato piena adesione. Le condizioni possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale della figlia minore nata il 9 Per_1 marzo 2014 e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi. III. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili per la mancata costituzione del resistente che, comparso personalmente all'udienza, ha prestato piena adesione alla domanda attorea.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
in data 23 agosto 2009 (iscritto presso i registri dello Stato Controparte_1
Civile del Comune di Muntenii De Sus (Romania) anno 2009, Serie C.10 n. 031771) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. Dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 23.1.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3