Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 26281/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione
MAURO BRAMBULLO
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da
, nata a [...], Stato del Rio Grande do Sul, Brasile, il 17 luglio 1996 Parte_1
(C.F. ); , nato a [...], Stato del Rio Grande do Sul, C.F._1 Parte_2
Brasile, il 21 marzo 2000 (C.F. ); , nata a C.F._2 Parte_3
Cont Dois Vizinhos, Stato del Paraná, Brasile, il 26 febbraio 1967 (C.F. ); C.F._3
[...]
nata a [...], Stato del Paraná, Brasile, il 16 luglio Parte_4
1991 (C.F. ); , nata a [...]ão, Stato C.F._4 Controparte_2
del Paraná, Brasile, il 22 febbraio 2001 (CF. 123.100.909-80), tutti residenti a [...],
Stato del Rio Grande do Sul, Brasile, in Rua da República n. 189 (CEP 90050-321);
[...]
nata a [...], Stato del Paraná, Brasile, il 13 aprile 1971 Parte_5
(C.F. ); nata a [...]ão, Stato C.F._5 Parte_6
del Paraná, Brasile, il 23 agosto 2000 (C.F. ), entrambe residenti a [...]C.F._6
Maria Passo Fundo, Stato del Rio Grande do Sul, Brasile, in Rua Leopoldo Vila Nova n. 55
(CEP 99070-180) rappresentati e difesi dagli vv.ti. TAMBORLINI EUGENIO e MONTELEONE
ELISABETTA, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_3
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
e per i motivi precedentemente esposti;
2. ordinare al , in persona del Controparte_3
Ministro pro tempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da nato il [...] a [...] Per_1
successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il fascicolo è stato trasmesso al Pubblico Ministero che non ha fatto pervenire alcunché.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, il giudice, stante la natura documentale della causa, ha invitato la parte costituita a precisare le conclusioni e a discutere la causa indi si è riservato di depositare la sentenza.
Ciò posto, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune
Per_1
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_3
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che hanno radicato la presente causa il 31/12/2024 essendo notorio che le rappresentanze diplomatiche italiane non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
Ritiene il Tribunale che i ricorrenti abbiano assolto all'onere probatorio nei termini richiamati.
Con riferimento al soggetto indicato nel ricorso quale capostipite dal quale far partire la linea di discendenza si osserva infatti che è provata la nascita di a Monteforte d'Alpone Per_1
(VR) il 12.6.1840 (cfr cert. doc. 2) e che si è sposato a Monteforte d'Alpone in data CP_4 12.12.1875 (cfr. cert. 3) per poi emigrare in Brasile. Consegue che si trovava in territorio soggetto alla sovranità del Regno d'Italia nel momento in cui è entrato in vigore il codice civile del 1865. Consegue che o era cittadino iure sanguinis ai sensi dell'art. 4 Cod. Civ. del 1865, oppure doveva ritenersi cittadino ai sensi dell'art. 5, 1 comma essendo nato nel Regno d'Italia ed essendovi rimasto fino a quando è emigrato in Brasile.
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali: “ Per_1
ha sposato (doc. 03), la quale ha dato alla luce a ,
[...] Persona_2 Persona_3
Stato del Rio Grande do Sul, Brasile, il 12 febbraio 1893, (doc. 04) (il cui Persona_4
nominativo, nel corso delle trascrizioni ha subito la variazione in La Persona_5
variazione del cognome da a resterà in tutti i certificati successivi). Per_1 Pt_1
Dal matrimonio tra quest'ultimo e (doc. 05), è nato a [...], Circoscrizione Persona_6
di Cruzeiro, Stato di Santa Catarina, Brasile, il 30 novembre 1935, (doc. 06), che Parte_7
ha sposato (doc. 07), la quale ha dato alla luce a Stato del Paraná, Persona_7 Persona_8
Brasile: il 4 luglio 1964, (doc. 08); il 26 febbraio 1967, Persona_9 Parte_3
(doc. 09); e il 13 aprile 1971, (doc. 10), odierni ricorrenti.
[...] Parte_5
Dall'unione di fatto tra e sono nati a Persona_9 Persona_10
Pelotas, Stato del Rio Grande do Sul, Brasile, il 17 luglio 1996, (doc. 11) Parte_1
e il 21 marzo 2000, (doc. 12), odierni ricorrenti. Parte_2
ha sposato , mutando per effetto del matrimonio il Parte_3 Controparte_5
proprio nominativo in (doc. 13) e ha dato alla luce: a Pato Parte_3
Branco, Stato del Paraná, Brasile, il 16 luglio 1991, (doc. 14); e a Parte_8
, Stato del Paraná, Brasile, il 22 febbraio 2001, Persona_11 Controparte_2
(doc. 15), odierne ricorrenti. ha sposato mutando per effetto del matrimonio il Parte_5 Persona_12
proprio nominativo in (doc. 16) e ha dato alla luce a Parte_5 Parte_5
, Stato del Paraná, Brasile, il 23 agosto 2000, Persona_11 Parte_6 Parte_5
(doc. 17), odierna ricorrente.
ha sposato mutando per effetto del Parte_8 Persona_13
matrimonio il proprio nominativo in (doc. 18”). Parte_9 La linea di discendenza nei termini in cui è stata allegata è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori e si snoda nei seguenti passaggi generazionali (docc.
2,3,,4,5,6,8,9,10,11,12,18,15,17)
La linea di discendenza ha un passaggio per linea femminile con il matrimonio tra
[...]
e celebrato in data 01/02/1991. Parte_3 Controparte_5
Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio sopra indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti hanno radicato la presente causa in data 18.12.2024, a sei mesi di distanza dall'appuntamento in consolato (cfr. doc, 20).
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione Sezione specializzata in materia di immigrazione, nella causa r.g. 26281/2024 , promossa da
, nata a [...], Stato del Rio Grande do Sul, Brasile, il 17 luglio 1996 Parte_1
(C.F. ); , nato a [...], Stato del Rio Grande do Sul, C.F._1 Parte_2
Brasile, il 21 marzo 2000 (C.F. ); , nata a C.F._2 Parte_3
Cont
Stato del Paraná, Brasile, il 26 febbraio 1967 (C.F. ); Persona_8 C.F._3
[...]
nata a [...], Stato del Paraná, Brasile, il 16 luglio Parte_4
1991 (C.F. ); , nata a , Stato C.F._4 Controparte_2 Persona_11
del Paraná, Brasile, il 22 febbraio 2001 (CF. 123.100.909-80), tutti residenti a [...],
Stato del Rio Grande do Sul, Brasile, in Rua da República n. 189 (CEP 90050-321);
[...]
nata a [...]á, Brasile, il 13 aprile 1971 Parte_5 Persona_8
(C.F. ); nata a , Stato C.F._5 Parte_6 Persona_11
del Paraná, Brasile, il 23 agosto 2000 (C.F. ), entrambe residenti a [...]C.F._6
Maria Passo Fundo, Stato del Rio Grande do Sul, Brasile, in Rua Leopoldo Vila Nova n. 55
(CEP 99070-180) contro il , con l'intervento del P.M., Controparte_3
definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese.
Venezia, 27/03/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo