Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – decima sezione civile, in persona del Giudice unico Francesco Pastore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al R.G. n. 27812/22 riservata in decisione alla udienza del 3.10.2024 vertente
TRA
(C.F. ) rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Chianese, presso il cui studio elett.te domicilia in Casoria alla via Brindisi n. 69;
RICORRENTE
e
( P.IVA e C.F. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rapp.to e difeso in virtù di mandato in atti dall'Avv. MARCELLA ESPOSITO, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Consalvo, 97;
RESISTENTE
e
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rapp.to e Controparte_2 P.IVA_2
difeso in virtù di mandato in atti dai funzionari delegati Avv.ti Santoro Rossella e Luciano Scafidi, tutti elett.te domicilia in Napoli, via Amerigo Vespucci 172.
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento.
FATTO propone ricorso in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 071 2021 Parte_1
9015202219 000 emessa dall' , notificata in data Controparte_3
19.01.2022, limitatamente al credito oggetto della presupposta cartella di pagamento n. 071 2006
0242640771 000, di € 39.317,37.
A sostegno dell'opposizione l'attrice deduce che tale cartella le fu notificata il 29.11.2006 e riguarda crediti vantanti dalla Controparte_4
Tato premesso, eccepisce la intervenuta prescrizione quinquennale tra la data di notifica della cartella e quella di notifica della intimazione di pagamento, oggetto della presente impugnazione.
L chiede il rigetto della opposizione. Controparte_3
9088463378 000 in data 26.01.2016, a seguito della quale la BA ha formalizzato in data
07.03.2017 dichiarazione di adesione alla definizione agevolata delle somme dovute. E la presentazione di tale domanda costituisce riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione
Anche l' chiede il rigetto della opposizione. Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come si evince dalla ingiunzione opposta, la cartella di pagamento ad essa presupposta, n. 071 2006
0242640771 000, di € 39.317,37, ha ad oggetto sanzioni amministrative ex L. 689/81, che si prescrivono nel termine di cinque anni, ai sensi dell'art. 28 L. 689/81 cit. (SU n. 9591/06).
Tale termine è decorso tra la notifica della cartella (29.11.2006) e la intimazione di pagamento n° 071
2015 9088463378 000 eseguita in data 26.01.2016.
Di conseguenza, è irrilevante che la in data 7.3.2017, formalizzò dichiarazione di adesione Pt_1
alla definizione agevolata delle somme dovute.
Se infatti è vero che la richiesta di rateazione integra un riconoscimento del debito che, ai sensi dell'art. 2944 cod. civ., interrompe la prescrizione (Sez. 5 - , Ordinanza n. 27672 del 03/12/2020 in motivazione), è anche vero che tale richiesta non costituisce acquiescenza alla pretesa creditoria, e non comporta alcuna preclusione alla facoltà di contestare l'“an debeatur
(Sez. 5 - , Sentenza n. 3347 del 08/02/2017).
Ciò premesso, va osservato che obbligazione, ma ha solo effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, determinando, ex art. 1988 c.c., un'astrazione meramente processuale della "causa debendi", da cui deriva una semplice "relevatio ab onere probandi" che dispensa il destinatario della dichiarazione dall'onere di provare quel rapporto, che si presume fino a prova contraria, ma dalla cui esistenza o validità non può prescindersi sotto il profilo sostanziale, venendo, così, meno ogni effetto vincolante della ricognizione stessa ove rimanga giudizialmente provato che il rapporto suddetto non è mai sorto, o è invalido, o si è estinto, ovvero che esista una condizione o un altro elemento ad esso attinente che possa comunque incidere sull'obbligazione derivante dal riconoscimento>>
(Sez. 1 - , Sentenza n. 20689 del 13/10/2016).
Per questo motivo, poiché il riconoscimento del debito (nella forma di richiesta di adesione alla definizione agevolata) avvenne in data 7.3.2017, quando cioè l'obbligazione di pagamento si era già estinta per prescrizione, risulta inconfutabilmente dimostrata l'irrilevanza del predetto riconoscimento, in quanto inidoneo a far rivivere una obbligazione ormai estinta. Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della questione giuridica esaminata, relativa alla valenza della ricognizione di debito (decisiva ai fini dell'accoglimento della opposizione), su cui le parti hanno omesso qualsiasi considerazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
-accoglie il ricorso proposto da ed annulla l'intimazione di pagamento n. 071 Parte_1
2021 9015202219 000, limitatamente alla cartella di pagamento n. 071 2006 0242640771 000, essendo prescritto il diritto;
-compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Napoli il 3 gennaio 2025.
Il Giudice
Francesco Pastore