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Sentenza 11 ottobre 2024
Sentenza 11 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/10/2024, n. 15436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15436 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 47441/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice dott.ssa Paola Larosa Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47441/2020 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli Parte_1 C.F._1 avv.ti GENTILE ALFONSO e GENTILE ANTONELLA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico presso i difensori;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to Controparte_1 C.F._2
PATRIA ELISA, con elezione di domicilio in indirizzo telematico, presso il difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 15.05.2024;
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 23.09.2020 ha chiesto al Parte_1
Tribunale la pronuncia della separazione dal coniuge , con il Controparte_1 quale aveva contratto matrimonio il 25.10.2011 in Horyniec Zdroj (Polonia), precisando che da detta unione era nata la figlia (n. il 13.02.1996) Per_1 maggiorenne ed economicamente indipendente. Parte ricorrente, in particolare, rappresentava: che con il tempo il rapporto coniugale era andato deteriorandosi a causa di forti dissidi e incomprensioni e di incompatibilità caratteriali tanto da rendere
1 intollerabile la prosecuzione della convivenza;
di lavorare come collaboratrice domestica e di essere economicamente indipendente.
Chiedeva che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, statuendo che i coniugi avrebbero dovuto vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto e che la casa coniugale sita Roma, Via Mario Missiroli n. 85, in comproprietà al 50% tra i coniugi, venisse attribuita in godimento alla moglie, con quanto in essa contenuto, atteso che dalla stessa il marito si era già allontanato asportando i propri beni ed effetti personali.
Si costituiva il sig. il quale rappresentava: che i coniugi si erano divisi la CP_1 casa trattandosi di una villetta che si prestava ad essere suddivisa;
di svolgere sporadicamente qualche piccolo lavoro che gli permetteva di sopravvivere;
che la la quale intratteneva rapporti sentimentali con un altro uomo trascorrendo Pt_1 molti giorni presso l'abitazione di quest'ultimo, aveva continuato a mantenere il proprio posto di lavoro di colf;
che l'esigenza abitativa della sig.ra era diversa Pt_1 da quella del marito che non aveva un lavoro né alcuna compagna in grado di ospitarlo. Il resistente, pertanto, chiedeva: che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi con l'obbligo del mutuo rispetto;
che fosse disposta l'assegnazione della casa coniugale in suo favore, chiedendo in subordine che venisse disposto che la versasse un'indennità di occupazione in favore del marito pari Pt_1 ad € 400,00 al mese per l'occupazione della quota parte dell'immobile principale.
All'udienza del 05.05.2021, il Presidente ha autorizzato i coniugi a vivere separati con obbligo di reciproco rispetto ed ha quindi disposto la prosecuzione del giudizio dinanzi al Giudice Istruttore, fissando i termini per gli adempimenti di cui all'art. 709
c.p.c.
Concessi i termini ex art.183 comma 6 c.p.c. ed espletata l'istruttoria, la causa è stata rimessa al Collegio in data 15.05.2024, senza concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. avendovi le parti espressamente rinunciato.
§§§
Separazione dei coniugi
La domanda di separazione personale proposta da deve Parte_1 essere accolta, posto che l'indisponibilità delle parti ad una riconciliazione, per tutto il tempo in cui il processo si è protratto, dimostra che la convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Assegnazione della casa coniugale
Quanto alla casa coniugale in comproprietà tra le parti la ricorrente chiede che le venga attribuita in godimento, mentre il resistente ne chiede l'assegnazione in suo favore domandando altresì, in subordine, che venga disposto che la versi Pt_1 un'indennità di occupazione in proprio favore pari ad € 400,00 al mese per l'occupazione della quota parte dell'immobile principale.
2 Occorre rilevare che, secondo costante orientamento della Suprema Corte, detta assegnazione può essere disposta solo quando vi sono figli minori o maggiorenni ma non autonomi economicamente (v. sul punto, tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 23591 del 22/11/2010), presupposti che non ricorrono nel caso in esame, in quanto la figlia
è maggiorenne ed economicamente autonoma. Perciò la domanda di parte Per_1 resistente di assegnazione della casa familiare deve essere rigettata, mentre la domanda di concessione in godimento della casa coniugale articolata dalla ricorrente e la domanda di indennità di occupazione proposta in subordine da parte resistente sono inammissibili esulando dal presente giudizio non essendo connesse alla materia del contendere, ossia al giudizio di separazione, ed in quanto tali sono soggette al rito ordinario.
Spese del giudizio
Motivi di equità, suggeriti dalla natura delle questioni controverse e dalla reciproca soccombenza giustificano una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara la separazione personale tra e Parte_1 [...]
, i quali hanno contratto matrimonio il 25.10.2011 in Horyniec CP_1
Zdroj (Polonia) e trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Roma;
2. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di Roma (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2020 , atto n. 210, parte II, serie C17);
3. ciascuno dei coniugi provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
4. rigetta la domanda di parte resistente di assegnazione della casa coniugale e dichiara inammissibili le altre domande inerente alla casa coniugale come in parte motiva;
5. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 25.09.2024.
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE dott.ssa Paola Larosa dott.ssa Marta Ienzi
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