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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/11/2025, n. 11470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11470 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 42670/2024 R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Milena Viggiani e Maria Rosaria Damizia, domiciliato in Parte_1 Roma, via Alberico II, n. 4
E
Controparte_1
, con il funzionario delegato, domiciliato presso la
[...] Cancelleria di questo Tribunale
E
Controparte_2
, con il funzionario delegato, domiciliato presso la Cancelleria
[...] di questo Tribunale
E
A - contumace Controparte_3 CP_4
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 21.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 22.11.2024) poi ritualmente notificato con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il contributo trasporto effetti per il trasferimento da Roma a e pari ad Euro 7.811,86, liquidato nel settembre 2023 e CP_4 recuperato nel periodo da marzo ad agosto 2024, conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità del recupero del citato contributo effettuato a dall'ICE e CP_5 per l'effetto condannare l'ICE – Agenzia a restituire la suddetta somma al ricorrente;
- accertare e dichiarare, per quanto di necessità, la illegittimità dei provvedimenti di diniego del rilascio dell'attestazione dell'effettivo ricevimento degli effetti del ricorrente e in particolare il provvedimento adottato dalla Console Generale d'Italia a Istanbul Cons. Amb. Elena Clemente, in data 11.01.2024 e il provvedimento di conferma di detto diniego adottato dalla Dott.ssa Direttrice Centrale Amministrazione dell'ICE, in data CP_6
23.01.24, e del provvedimento di recupero delle somme già liquidate anche se non conosciuto dal ricorrente quindi annullare e/o disapplicare gli stessi, previa declaratoria di illegittimità e/o disapplicazione, occorrendo, anche della circolare del MAECI n. 2/2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.VA. e C.P.A.”. L' , Controparte_2 costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni:
“i) in via pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito: dichiarare la propria carenza di giurisdizione limitatamente alla domanda di accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento di diniego del rilascio dell'attestazione dell'effettivo ricevimento degli effetti del ricorrente adottato dalla Console Generale d'Italia a Cons. Amb. Elena CP_4 Clemente in data 11.01.2024 e la propria incompetenza rispetto alla domanda di annullarlo e/o disapplicarlo;
i) nel merito in via principale: rigettare integralmente le domande formulate dal ricorrente, per le ragioni sopra esposte, e confermare la legittimità del recupero effettuato dall' nei confronti del ricorrente dell'integrale importo del contributo. Con domanda CP_2 di vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite ex art. 152 bis. Disp. att. c.p.c. o, in via subordinata e nella denegata ipotesi di soccombenza, con domanda di compensazione delle stesse.”. Il , costituitosi in giudizio Controparte_7 con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
2. Nella contumacia del a MB, acquisita la Controparte_3 documentazione, autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
3. - dipendente dell Parte_1 [...]
- afferma che, in relazione al trasferimento da Parte_2 Roma a MB ha diritto ad ottenere il “contributo trasporto degli effetti” di cui all'art 199, d. P.R. n. 18/1967 e la restituzione della somma corrisposta a tale titolo e poi recuperata. A tal fine il ricorrente prospetta l'illegittimità dei provvedimenti sottesi al predetto recupero e ne chiede (anche) la disapplicazione, ciò che appartiene ai poteri del G.O. nelle materie oggetto della sua cognizione (come nel caso in esame). Le parti resistenti contestano la domanda sotto vari profili (di seguito esaminati) e, in particolare, richiamano la nota del ad MB (in atti), che Controparte_3 non ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti previsti da tale disposizione. L'art. 199, co. 1, 2 e 3, d. P. R. n. 18 del 1967, rubricato (“Contributo per il trasporto degli effetti”), dispone:
“1. Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni, calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrazione: a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;
b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: 50 per cento;
c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: 75 per cento;
d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento.
2. La parametrazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (La maggiorazione di cui al comma 1 non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.
3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti.”. Tale disposizione, nel configurare il contributo in oggetto come una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero (prevista dall'art. 171 del predetto d. P. R.) e quantificata secondo i criteri aritmetici di cui allo stesso art. 199 sopra riportato, presuppone (tra l'altro)
“un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione.”, che il dipendente interessato deve “presentare entro sei mesi dal trasferimento”. In primo luogo si rileva che l'attestazione prevista dall'art. 199, d. P. R. n. 18/1967 costituisce atto del procedimento amministrativo ivi configurato (sicché il Giudice ordinario è abilitato a conoscerne gli effetti in vista della eventuale disapplicazione). D'altro canto lo stesso art. 199, d. P. R. n. 18/1967 limita l'oggetto dell'attestazione della sede di destinazione al “ricevimento” degli effetti personali da parte dell'interessato (e non prevede la formulazione di pareri da parte della sede stessa) In ogni caso si legge nella nota del Consolato Generale d'Italia ad MB di data 11.1.2024 (in atti):
“…sebbene la normativa vigente non preveda una specifica quantità di mobili e masserizie, la ratio legis è quella di consentire al dipendente trasferito di trasportare gli arredi ed altri effetti personali necessari per allestire un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e decoro inerenti alle funzioni svolte, come previsto dall'art. 178 del D.P.R. 18/67 e ss.mm.ii”. Considerata la documentazione esibita dal Sig. Parte_3 CP_ quale si evince il trasporto masserizie per un peso complessivo di kg. 329 dall' alla Turchia”…ATTESTO…che i riscontri documentali esibiti dal Sig. ella sua Parte_1 istanza non soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni ministeriali per avere diritto al contributo alle spese di trasporto degli effetti personali.”. In effetti tale atto presenta una motivazione generica (in difetto di specifica indicazione della normativa di riferimento e dei requisiti asseritamente mancanti nel caso esaminato), sicché va disapplicata anche sotto tale profilo. D'altro canto la circolare del MAECI n. 2 del 3.3.2023 (in atti), non configura criteri di attribuzione per il contributo in oggetto, ma si limita genericamente ad affermare che il contributo in questione“…è finalizzato a ricreare un adeguato e decoroso ambiente domestico nell'abitazione scelta nella nuova sede di servizio…”. Il ichiama altresì la “e-mail” del 23.1.2024 proveniente dal Direttore di ICE (in atti), Tes_1 che però è irrilevante, atteso che la normativa di riferimento non prevede tale intervento nel procedimento amministrativo finalizzato alla liquidazione ed erogazione del contributo in oggetto. Infatti la stessa Agenzia resistente scrive nella propria memoria:
“Quella a firma della dott.ssa menzionata dal ricorrente, è una mera mail esplicativa CP_6 con la quale, per cortesia e correttezza, la Direttrice dell'ufficio competente a procedere al recupero degli emolumenti corrisposti forniva un riscontro motivato al dott. Pt_1 illustrando le ragioni del diniego consolare facendo riferimento a quanto già ampiamente motivato dalla nel proprio atto…”. Parte_4 Inoltre l'art. 199 sopra citato non prevede termini per la presentazione dell'istanza dell'interessato, bensì fissa il termine di sei mesi per l'attestazione del ricevimento da parte della sede di destinazione (in ogni caso il ricorrente, in servizio ad MB dal 4.9.2023, ha presentato la richiesta di attestazione al competente Ufficio tempestivamente, in data 8.1.2024 (come in atti). La citata disposizione neppure limita il contributo in relazione al tipo ed alla quantità di effetti, ma prevede esclusivamente l'attestazione della spedizione e del ricevimento da parte della sede di destinazione (cfr.: sent. R. G. n. 47033/2024 di questo Tribunale, allegata da parte ricorrente). Infine nè il d. P. R. n. 18/1967, né l'art. 22 della det. ICE – Agenzia n. 22/2023 (in atti), che riprende il disposto dell'art. 193 dello stesso d. P. R. n 18/1967, impongono all'interessato di scegliere tra il contributo in oggetto ed il trasporto aereo, anzi rimettono al medesimo la scelta tra i due mezzi di trasporto (e comunque il trasporto aereo è previsto solo per il
“bagaglio” e fino ad un massimo di quattro colli e dunque non è possibile per gli oggetti spediti dal ricorrente, tra i quali come la scrivania, la stampante, la chitarra). Pertanto, non essendo in contestazione il trasporto e la consegna di effetti personali presso la sede di destinazione e la relativa spesa (ciò che anzi risulta dal doc. n. 2 di parte ricorrente), va riconosciuto il diritto di ad ottenere il contributo in oggetto Parte_1
e, conseguentemente, l resistente va condannata a restituire al medesimo quanto CP_2 trattenuto a tale titolo.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente come da dispositivo (per cause di lavoro di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
Dichiara il diritto di a conseguire il “contributo per il trasporto degli effetti” Parte_5 pari ad € 7.811,86 e condanna l
[...]
a restituire quanto eventualmente già Controparte_2 recuperato a tale titolo;
condanna le parti convenute al pagamento delle spese processuali di Parte_5 liquidate in € 2.108,00 oltre “spese forfettarie” pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge;
Roma, 12 novembre 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 42670/2024 R.A.C.C.
TRA
con gli avv.ti Milena Viggiani e Maria Rosaria Damizia, domiciliato in Parte_1 Roma, via Alberico II, n. 4
E
Controparte_1
, con il funzionario delegato, domiciliato presso la
[...] Cancelleria di questo Tribunale
E
Controparte_2
, con il funzionario delegato, domiciliato presso la Cancelleria
[...] di questo Tribunale
E
A - contumace Controparte_3 CP_4
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato -in data 21.11.2024- ricorso (iscritto a ruolo in data Parte_1 22.11.2024) poi ritualmente notificato con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il contributo trasporto effetti per il trasferimento da Roma a e pari ad Euro 7.811,86, liquidato nel settembre 2023 e CP_4 recuperato nel periodo da marzo ad agosto 2024, conseguentemente accertare e dichiarare l'illegittimità del recupero del citato contributo effettuato a dall'ICE e CP_5 per l'effetto condannare l'ICE – Agenzia a restituire la suddetta somma al ricorrente;
- accertare e dichiarare, per quanto di necessità, la illegittimità dei provvedimenti di diniego del rilascio dell'attestazione dell'effettivo ricevimento degli effetti del ricorrente e in particolare il provvedimento adottato dalla Console Generale d'Italia a Istanbul Cons. Amb. Elena Clemente, in data 11.01.2024 e il provvedimento di conferma di detto diniego adottato dalla Dott.ssa Direttrice Centrale Amministrazione dell'ICE, in data CP_6
23.01.24, e del provvedimento di recupero delle somme già liquidate anche se non conosciuto dal ricorrente quindi annullare e/o disapplicare gli stessi, previa declaratoria di illegittimità e/o disapplicazione, occorrendo, anche della circolare del MAECI n. 2/2023. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre I.VA. e C.P.A.”. L' , Controparte_2 costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni:
“i) in via pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito: dichiarare la propria carenza di giurisdizione limitatamente alla domanda di accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento di diniego del rilascio dell'attestazione dell'effettivo ricevimento degli effetti del ricorrente adottato dalla Console Generale d'Italia a Cons. Amb. Elena CP_4 Clemente in data 11.01.2024 e la propria incompetenza rispetto alla domanda di annullarlo e/o disapplicarlo;
i) nel merito in via principale: rigettare integralmente le domande formulate dal ricorrente, per le ragioni sopra esposte, e confermare la legittimità del recupero effettuato dall' nei confronti del ricorrente dell'integrale importo del contributo. Con domanda CP_2 di vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite ex art. 152 bis. Disp. att. c.p.c. o, in via subordinata e nella denegata ipotesi di soccombenza, con domanda di compensazione delle stesse.”. Il , costituitosi in giudizio Controparte_7 con memoria, ha chiesto il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
2. Nella contumacia del a MB, acquisita la Controparte_3 documentazione, autorizzato il deposito di note, la causa è stata rinviata per discussione all'odierna udienza durante la quale, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
3. - dipendente dell Parte_1 [...]
- afferma che, in relazione al trasferimento da Parte_2 Roma a MB ha diritto ad ottenere il “contributo trasporto degli effetti” di cui all'art 199, d. P.R. n. 18/1967 e la restituzione della somma corrisposta a tale titolo e poi recuperata. A tal fine il ricorrente prospetta l'illegittimità dei provvedimenti sottesi al predetto recupero e ne chiede (anche) la disapplicazione, ciò che appartiene ai poteri del G.O. nelle materie oggetto della sua cognizione (come nel caso in esame). Le parti resistenti contestano la domanda sotto vari profili (di seguito esaminati) e, in particolare, richiamano la nota del ad MB (in atti), che Controparte_3 non ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti previsti da tale disposizione. L'art. 199, co. 1, 2 e 3, d. P. R. n. 18 del 1967, rubricato (“Contributo per il trasporto degli effetti”), dispone:
“1. Per i viaggi di trasferimento di cui all'articolo 190, per consentire di far fronte alle spese aggiuntive necessarie per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero la cui misura è rapportata all'indennità personale spettante per sessantacinque giorni, calcolata con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2. Tale misura è pari ad una percentuale compresa fra il 30 e il 100 per cento di dette indennità a seconda della distanza intercorrente fra la sede di servizio e quella di destinazione, ed è stabilita secondo la seguente parametrazione: a) per distanze non maggiori di 500 chilometri: 30 per cento;
b) per distanze maggiori di chilometri 500 e non maggiori di chilometri 1.500: 50 per cento;
c) per distanze maggiori di chilometri 1.500 e non maggiori di chilometri 3.500: 75 per cento;
d) per distanze maggiori di chilometri 3.500: 100 per cento.
2. La parametrazione di cui al comma 1 può essere modificata, senza introdurre maggiori oneri, con decreto del Ministro di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (La maggiorazione di cui al comma 1 non è in ogni caso superiore a un nono dell'indennità personale annuale, calcolata, a parità di situazione di famiglia, per il posto di capo di missione diplomatica, con l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 176, comma 2, e rapportata alla distanza conformemente al comma 1.
3. Entro sei mesi dal trasferimento a sede estera, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione. Entro tre mesi dal rientro all'amministrazione centrale, il dipendente presenta un'attestazione dell'effettiva spedizione dei propri effetti, rilasciata dalla sede di provenienza. La sede all'estero rilascia le attestazioni su richiesta del dipendente, sulla base degli atti in suo possesso oppure a seguito di verifiche in loco. La mancata presentazione delle attestazioni entro i termini stabiliti dal presente comma comporta la perdita del diritto alla maggiorazione di cui al presente articolo e la restituzione degli importi già percepiti.”. Tale disposizione, nel configurare il contributo in oggetto come una maggiorazione dell'indennità di servizio all'estero (prevista dall'art. 171 del predetto d. P. R.) e quantificata secondo i criteri aritmetici di cui allo stesso art. 199 sopra riportato, presuppone (tra l'altro)
“un'attestazione dell'effettivo ricevimento dei propri effetti, rilasciata dalla sede di destinazione.”, che il dipendente interessato deve “presentare entro sei mesi dal trasferimento”. In primo luogo si rileva che l'attestazione prevista dall'art. 199, d. P. R. n. 18/1967 costituisce atto del procedimento amministrativo ivi configurato (sicché il Giudice ordinario è abilitato a conoscerne gli effetti in vista della eventuale disapplicazione). D'altro canto lo stesso art. 199, d. P. R. n. 18/1967 limita l'oggetto dell'attestazione della sede di destinazione al “ricevimento” degli effetti personali da parte dell'interessato (e non prevede la formulazione di pareri da parte della sede stessa) In ogni caso si legge nella nota del Consolato Generale d'Italia ad MB di data 11.1.2024 (in atti):
“…sebbene la normativa vigente non preveda una specifica quantità di mobili e masserizie, la ratio legis è quella di consentire al dipendente trasferito di trasportare gli arredi ed altri effetti personali necessari per allestire un'abitazione adeguata alle esigenze di sicurezza e decoro inerenti alle funzioni svolte, come previsto dall'art. 178 del D.P.R. 18/67 e ss.mm.ii”. Considerata la documentazione esibita dal Sig. Parte_3 CP_ quale si evince il trasporto masserizie per un peso complessivo di kg. 329 dall' alla Turchia”…ATTESTO…che i riscontri documentali esibiti dal Sig. ella sua Parte_1 istanza non soddisfano i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni ministeriali per avere diritto al contributo alle spese di trasporto degli effetti personali.”. In effetti tale atto presenta una motivazione generica (in difetto di specifica indicazione della normativa di riferimento e dei requisiti asseritamente mancanti nel caso esaminato), sicché va disapplicata anche sotto tale profilo. D'altro canto la circolare del MAECI n. 2 del 3.3.2023 (in atti), non configura criteri di attribuzione per il contributo in oggetto, ma si limita genericamente ad affermare che il contributo in questione“…è finalizzato a ricreare un adeguato e decoroso ambiente domestico nell'abitazione scelta nella nuova sede di servizio…”. Il ichiama altresì la “e-mail” del 23.1.2024 proveniente dal Direttore di ICE (in atti), Tes_1 che però è irrilevante, atteso che la normativa di riferimento non prevede tale intervento nel procedimento amministrativo finalizzato alla liquidazione ed erogazione del contributo in oggetto. Infatti la stessa Agenzia resistente scrive nella propria memoria:
“Quella a firma della dott.ssa menzionata dal ricorrente, è una mera mail esplicativa CP_6 con la quale, per cortesia e correttezza, la Direttrice dell'ufficio competente a procedere al recupero degli emolumenti corrisposti forniva un riscontro motivato al dott. Pt_1 illustrando le ragioni del diniego consolare facendo riferimento a quanto già ampiamente motivato dalla nel proprio atto…”. Parte_4 Inoltre l'art. 199 sopra citato non prevede termini per la presentazione dell'istanza dell'interessato, bensì fissa il termine di sei mesi per l'attestazione del ricevimento da parte della sede di destinazione (in ogni caso il ricorrente, in servizio ad MB dal 4.9.2023, ha presentato la richiesta di attestazione al competente Ufficio tempestivamente, in data 8.1.2024 (come in atti). La citata disposizione neppure limita il contributo in relazione al tipo ed alla quantità di effetti, ma prevede esclusivamente l'attestazione della spedizione e del ricevimento da parte della sede di destinazione (cfr.: sent. R. G. n. 47033/2024 di questo Tribunale, allegata da parte ricorrente). Infine nè il d. P. R. n. 18/1967, né l'art. 22 della det. ICE – Agenzia n. 22/2023 (in atti), che riprende il disposto dell'art. 193 dello stesso d. P. R. n 18/1967, impongono all'interessato di scegliere tra il contributo in oggetto ed il trasporto aereo, anzi rimettono al medesimo la scelta tra i due mezzi di trasporto (e comunque il trasporto aereo è previsto solo per il
“bagaglio” e fino ad un massimo di quattro colli e dunque non è possibile per gli oggetti spediti dal ricorrente, tra i quali come la scrivania, la stampante, la chitarra). Pertanto, non essendo in contestazione il trasporto e la consegna di effetti personali presso la sede di destinazione e la relativa spesa (ciò che anzi risulta dal doc. n. 2 di parte ricorrente), va riconosciuto il diritto di ad ottenere il contributo in oggetto Parte_1
e, conseguentemente, l resistente va condannata a restituire al medesimo quanto CP_2 trattenuto a tale titolo.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano complessivamente come da dispositivo (per cause di lavoro di valore da € 5.201,00 ad € 26.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
Dichiara il diritto di a conseguire il “contributo per il trasporto degli effetti” Parte_5 pari ad € 7.811,86 e condanna l
[...]
a restituire quanto eventualmente già Controparte_2 recuperato a tale titolo;
condanna le parti convenute al pagamento delle spese processuali di Parte_5 liquidate in € 2.108,00 oltre “spese forfettarie” pari al 15 %, oltre iva e cpa come per legge;
Roma, 12 novembre 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia