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Sentenza 28 giugno 2024
Sentenza 28 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/06/2024, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1752/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1752/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALCINA Parte_1 C.F._1
FABIO , elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO SNC CORIGLIANO Pt_2
, presso il difensore avv. SALCINA FABIO
[...]
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNELLI GIANVITO Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. NICOLI' LUIGI ( ), elettivamente domiciliato in VIA SANDRO C.F._2
PERTINI C/O AVV. GIANBATTISTA FERRARO 87064 CORIGLIANO-ROSSANO, presso il difensore avv. GIANNELLI GIANVITO
APPELLATO
OGGETTO: risarcimento danni
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello del 06.06.19, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 292/2018, emessa dal Giudice di Pace di Corigliano, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accogliere in toto l'appello, e per l'effetto Riformare la sentenza n°292/2018 emessa dal
Giudice di Pace di il 08.12.2018 e depositata in data 13.12.2018, nel giudizio civile Pt_2
n°743/2017 r.g.a.c.;
2) Condannare di conseguenza, l'appellata, al pagamento in favore della Sig.ra Parte_3
della somma di € 2.350,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre il danno di svalutazione
monetaria ed interessi legali;
nonché il danno da “fermo tecnico” pari ad € 2.000,00 o a quella
diversa somma che l'On. Le Tribunale adito vorranno riconoscere.
3) Condannare altresì, l'appellata, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di
appello. Salvezze e riserve”.
Esponeva l'istante, nel giudizio di prime cure che in data 11.02.17, alle ore 07:27 si recava presso il distributore , sito in C.da Muzzari, Corigliano Calabro per effettuare il CP_1
rifornimento di carburante alla propria autovettura di marca Volkswagen modello Polo tg FD
723 EN, che percorsi pochi metri, sulla SS 106, l'autovettura perdeva di potenza andando a singhiozzo sino a spegnersi completamente dopo, sicchè contattava un carro attrezzi che lo soccorreva, trasportando l'autovettura presso il più vicino centro meccanico autorizzato, che pagina 2 di 5 gli esperti meccanici della , dopo aver effettuato un'ispezione, informavano il CP_2
che nel serbatoio dell'auto vi era gasolio misto ad acqua e per tale motivo la stessa Pt_1
autovettura aveva smesso di funzionare, tanto premesso conveniva in giudizio la CP_1
chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della contaminazione del
[...]
gasolio (misto ad acqua) introdotto nella sua autovettura, nelle circostanze predette.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudice di Pace di Corigliano Calabro, con la sentenza n.292/18, depositata in data
13.12.18, rigettava la domanda, compensando le spese di lite.
Avverso la predetta decisione proponeva appello , evidenziando l'errata Parte_1
valutazione del materiale istruttorio in atti, nonché un'errata valutazione delle norme,
rassegnando le conclusioni in precedenza riportate.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava le avverse deduzioni Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello di cui deduceva l'infondatezza.
Sul merito del giudizio
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Invero, non può ritenersi accertato il nesso eziologico tra i danni subiti dall'autovettura ed il rifornimento di carburante posto alla base della pretesa, considerato che: a) non vi è alcuna risultanza probatoria che attesti lo stato dell'autovettura prima del rifornimento;
b) non vi è
prova del fatto che proprio il gasolio iniettato presso la società convenuta fosse contaminato con acqua.
Il teste , infatti, si è limitato a riferire che l'autovettura dell'istante dopo il Testimone_1
rifornimento presso la stazione di servizio posta di fronte l'oviesse di Corigliano, aveva proceduto a singhiozzi, per poi fermarsi, precisando di non sapere cosa fosse successo dopo.
pagina 3 di 5 Il teste , che ha visionato la vettura in officina, essendo capofficina Testimone_2
volkswagen Chiappetta s.r.l., senza precisare in quale data, ha evidenziato di aver constatato che vi era acqua nel gasolio, precisando che “l'evento verificatosi, cosi come
riferito dal cliente è stato dovuto ad una erogazione di gasolio come diretta conseguenza del
danno, non posso dire se il precedente rifornimento effettuato sia la causa del danno
riscontrato”.
Orbene, dalle dichiarazioni predette non può evincersi che il fermo dell'autovettura sia la diretta conseguenza del rifornimento effettuato presso la società convenuta, atteso che anche il capofficina che ha esaminato l'autovettura si è espresso nel senso di non sapere se il precedente rifornimento fosse la causa dell'arresto.
Nessuna prova è stata data in ordine allo stato dell'autovettura prima del rifornimento, non potendosi neppure escludere che ancor prima del rifornimento fatto presso la convenuta,
fosse presente nell'autovettura altro gasolio contaminato con acqua, o se vi fossero altri difetti che hanno causato in concreto l'arresto del veicolo. Peraltro, parte convenuta ha allegato le risultanze delle analisi del carburante effettuata nella giornata del sinistro, da cui si evince alcuna alterazione era presente nel gasolio erogato.
Alla luce delle esposte considerazioni va rigettata la domanda e per l'effetto, confermata la sentenza impugnata.
Le spese di lite
Appare equo, disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione del comportamento processuale delle parti e delle oggettive difficoltà
probatorie connesse a tale tipo di giudizio.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre pagina 4 di 5 restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. Civ.13055/18)
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR 115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Castrovillari, 27.06.24
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CASTROVILLARI
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Beatrice Magarò ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1752/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SALCINA Parte_1 C.F._1
FABIO , elettivamente domiciliato in VIA SANTO STEFANO SNC CORIGLIANO Pt_2
, presso il difensore avv. SALCINA FABIO
[...]
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANNELLI GIANVITO Controparte_1 P.IVA_1
e dell'avv. NICOLI' LUIGI ( ), elettivamente domiciliato in VIA SANDRO C.F._2
PERTINI C/O AVV. GIANBATTISTA FERRARO 87064 CORIGLIANO-ROSSANO, presso il difensore avv. GIANNELLI GIANVITO
APPELLATO
OGGETTO: risarcimento danni
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI: Come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello del 06.06.19, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 292/2018, emessa dal Giudice di Pace di Corigliano, chiedendone la riforma con l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) Accogliere in toto l'appello, e per l'effetto Riformare la sentenza n°292/2018 emessa dal
Giudice di Pace di il 08.12.2018 e depositata in data 13.12.2018, nel giudizio civile Pt_2
n°743/2017 r.g.a.c.;
2) Condannare di conseguenza, l'appellata, al pagamento in favore della Sig.ra Parte_3
della somma di € 2.350,00, a titolo di risarcimento del danno, oltre il danno di svalutazione
monetaria ed interessi legali;
nonché il danno da “fermo tecnico” pari ad € 2.000,00 o a quella
diversa somma che l'On. Le Tribunale adito vorranno riconoscere.
3) Condannare altresì, l'appellata, al pagamento delle spese e competenze del giudizio di
appello. Salvezze e riserve”.
Esponeva l'istante, nel giudizio di prime cure che in data 11.02.17, alle ore 07:27 si recava presso il distributore , sito in C.da Muzzari, Corigliano Calabro per effettuare il CP_1
rifornimento di carburante alla propria autovettura di marca Volkswagen modello Polo tg FD
723 EN, che percorsi pochi metri, sulla SS 106, l'autovettura perdeva di potenza andando a singhiozzo sino a spegnersi completamente dopo, sicchè contattava un carro attrezzi che lo soccorreva, trasportando l'autovettura presso il più vicino centro meccanico autorizzato, che pagina 2 di 5 gli esperti meccanici della , dopo aver effettuato un'ispezione, informavano il CP_2
che nel serbatoio dell'auto vi era gasolio misto ad acqua e per tale motivo la stessa Pt_1
autovettura aveva smesso di funzionare, tanto premesso conveniva in giudizio la CP_1
chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della contaminazione del
[...]
gasolio (misto ad acqua) introdotto nella sua autovettura, nelle circostanze predette.
Si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto della domanda.
Il Giudice di Pace di Corigliano Calabro, con la sentenza n.292/18, depositata in data
13.12.18, rigettava la domanda, compensando le spese di lite.
Avverso la predetta decisione proponeva appello , evidenziando l'errata Parte_1
valutazione del materiale istruttorio in atti, nonché un'errata valutazione delle norme,
rassegnando le conclusioni in precedenza riportate.
Si costituiva in giudizio la la quale contestava le avverse deduzioni Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'appello di cui deduceva l'infondatezza.
Sul merito del giudizio
L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
Invero, non può ritenersi accertato il nesso eziologico tra i danni subiti dall'autovettura ed il rifornimento di carburante posto alla base della pretesa, considerato che: a) non vi è alcuna risultanza probatoria che attesti lo stato dell'autovettura prima del rifornimento;
b) non vi è
prova del fatto che proprio il gasolio iniettato presso la società convenuta fosse contaminato con acqua.
Il teste , infatti, si è limitato a riferire che l'autovettura dell'istante dopo il Testimone_1
rifornimento presso la stazione di servizio posta di fronte l'oviesse di Corigliano, aveva proceduto a singhiozzi, per poi fermarsi, precisando di non sapere cosa fosse successo dopo.
pagina 3 di 5 Il teste , che ha visionato la vettura in officina, essendo capofficina Testimone_2
volkswagen Chiappetta s.r.l., senza precisare in quale data, ha evidenziato di aver constatato che vi era acqua nel gasolio, precisando che “l'evento verificatosi, cosi come
riferito dal cliente è stato dovuto ad una erogazione di gasolio come diretta conseguenza del
danno, non posso dire se il precedente rifornimento effettuato sia la causa del danno
riscontrato”.
Orbene, dalle dichiarazioni predette non può evincersi che il fermo dell'autovettura sia la diretta conseguenza del rifornimento effettuato presso la società convenuta, atteso che anche il capofficina che ha esaminato l'autovettura si è espresso nel senso di non sapere se il precedente rifornimento fosse la causa dell'arresto.
Nessuna prova è stata data in ordine allo stato dell'autovettura prima del rifornimento, non potendosi neppure escludere che ancor prima del rifornimento fatto presso la convenuta,
fosse presente nell'autovettura altro gasolio contaminato con acqua, o se vi fossero altri difetti che hanno causato in concreto l'arresto del veicolo. Peraltro, parte convenuta ha allegato le risultanze delle analisi del carburante effettuata nella giornata del sinistro, da cui si evince alcuna alterazione era presente nel gasolio erogato.
Alla luce delle esposte considerazioni va rigettata la domanda e per l'effetto, confermata la sentenza impugnata.
Le spese di lite
Appare equo, disporre la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in considerazione del comportamento processuale delle parti e delle oggettive difficoltà
probatorie connesse a tale tipo di giudizio.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma
1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre pagina 4 di 5 restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. Civ.13055/18)
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
Spese compensate
Dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del DPR 115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Castrovillari, 27.06.24
Il Giudice
dott. Beatrice Magarò
pagina 5 di 5