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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1896/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. Filippo Labellarte Presidente - relatore
Dott. Luciano Guaglione Consigliere
Dott. Alberto Binetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 1896 del 2021
T R A
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, giusta mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Giovanni Berardi, del foro di
GG, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in GG alla via Valentini Vista Franco n.
1, nonché presso il suo domicilio digitale Email_1
APPELLANTI
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F. , (C.F. ) e C.F._5 Controparte_3 C.F._6
(C.F ), in qualità di eredi dell'avv. Controparte_4 C.F._7
pagina 1 di 16 Arturo Antonucci, rappresentati e difesi, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di primo grado, dall'avv. Giovanni de Biase, del foro di GG, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in GG alla via Lecce n. 12, nonché presso il suo domicilio digitale
Email_2
APPELLATI
avverso la sentenza n. cron. 1287/2021 del 24.5.2021, emessa dal Tribunale di GG - Sezione
Civile in composizione monocratica, pubblicata il 26.5.2021, nel giudizio portante il numero di
R.G. 4610/2010.
*
All'udienza del 17.5.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 6.11.2010, , Controparte_1 Controparte_2
e , in qualità di eredi dell'avv. Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
convenivano innanzi al Tribunale di GG , e Parte_1 Parte_2 [...]
, chiedendo di condannarli al pagamento della somma di €2.894,76, nonché Parte_3
€14.284,08 ed €48.673,94, a titolo di competenze maturate dal de cuis per l'opera professionale prestata in loro favore1, oltre alla rifusione delle spese processuali.
A fondamento della domanda, gli attori asserivano: - 1) che, in data 7.8.1994, , Parte_1
unitamente alla moglie e ai suoi due figli minori, e CP_5 Parte_2 [...]
, era stato vittima di un incidente stradale, in conseguenza del quale la moglie era Parte_3 deceduta, mentre gli altri avevano riportato delle lesioni;
- 2) che , imputato di Parte_1
omicidio colposo, aveva conferito mandato all'avv. Arturo Antonucci per essere difeso nel procedimento penale R.G.N.R. n. 5396/1996, conclusosi con sentenza di patteggiamento;
- 3) che il de cuis, nell'interesse dei convenuti, aveva promosso il giudizio civile R.G. n. 3519/1995, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni delle lesioni riportate nell'occorso sinistro, accolta dal
Tribunale di GG giusta sentenza n. 1410/2000; - 4) che l'avv. Arturo Antonucci, in forza della predetta sentenza, aveva notificato due distinti atti di precetto, l'uno nell'interesse di Parte_2
e , l'altro nell'interesse di , oltre ad intimare alla
[...] Parte_3 Parte_1
il pagamento delle spese processuali;
- 5) che, incassate le somme di cui al primo dei Controparte_7
due precetti, aveva corrisposto all'avvocato la somma di L.23.638.000,00, Parte_1
onnicomprensiva delle spese legali liquidate nel capo d) della citata sentenza e di quelle di cui all'atto di precetto del 19.9.2000, oltre che delle competenze maturate nel procedimento R.G.V.G. n.
3252/2000, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione alla riscossione delle somme per conto dei minori;
- 6) che l'avv. Arturo Antonucci, congiuntamente all'avv. Nanna, aveva assistito i convenuti nel successivo giudizio di appello R.G. n. 1557/2000, definito con sentenza n. 652/2003, con cui la
Corte d'Appello, in riforma della decisione impugnata, aveva ridotto il risarcimento in favore di e , compensando tra le parti le spese processuali;
- Parte_2 Parte_3
7) che, per l'attività difensiva svolta in detto ultimo giudizio, il non aveva corrisposto Pt_1 alcunché, “limitandosi a soddisfare l'onorario chiesto dall'avv. Nanna e riservandosi di provvedere al pagamento delle competenze relative a tutti gli altri giudizi dopo la riscossione delle somme ancora dovute dalla ; - 8) che, per conto di (intanto divenuto maggiorenne), CP_8 Parte_2
il de cuis aveva notificato un ennesimo atto di precetto (24.1.2002), cui aveva fatto seguito la procedura esecutiva R.G.E. n. 954/2002, all'esito della quale, “grazie alle trattive intercorse tra i rispettivi procuratori”, la aveva provveduto “a saldare il dovuto in favore di Controparte_7 Parte_2
e di , quest'ultimo in qualità di Curatore speciale di ”; -
[...] Controparte_9 Parte_3
9) che l'avv. Arturo Antonucci, su mandato conferitogli da anche nell'interesse dei Parte_1
figli minori, aveva promosso il giudizio di divisione ereditaria iscritto al R.G. n. 1504/1997 del
Tribunale di GG;
- 10) che, diffidato al pagamento dei compensi professionali, , Parte_1 con nota del 13.5.2006, aveva revocato il mandato conferito nell'ambito di tale ultimo giudizio, “senza, però, ottemperare all'obbligazione nei confronti del professionista per l'attività da questi svolta, nonostante i numerosi inviti in tal senso rivolti a lui personalmente ed anche ai figli, ormai maggiorenni, con lett. racc. a.r. del 19/05/2006, del 16 e 17/06/2006 nonché con ricorso promosso ex art. 28.. L. 794/1942 DEL 16/07/2008”; - 11) che priva di riscontro era rimasta la missiva del 27.1.2010
pagina 3 di 16 inviata dagli attori;
- 12) che gli onorari erano stati calcolati sulla base delle tariffe vigenti al momento in cui era stata resa la prestazione professionale, ad eccezione dei giudizi R.G. n. 1294/2002 e R.G. n.
1504/1997, stante l'entrata in vigore di nuove tariffe.
Con comparsa del 28.1.2011, si costituivano , e Parte_1 Controparte_10 [...]
, i quali concludevano per il rigetto della domanda attorea sul presupposto del Parte_3
pagamento integrale del compenso, mentre, in via riconvenzionale, chiedevano di accertare la responsabilità professionale dell'avv. Arturo Antonucci, per inesatto adempimento del mandato conferitogli nei procedimenti R.G.E. n. 1297/2002 e R.G. n. 1504/1997, con condanna degli attori al pagamento delle somme “illegittimamente versante”, nonché di €2.830,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, con vittoria di spese di lite.
In particolare, i convenuti asserivano: - I) di aver pagato integralmente il compenso spettante all'avv.
Antonucci, corrispondendogli la somma di €49.239,92, come dallo stesso preteso;
- II) che, in particolare, in forza della sentenza n. 1410/2000 del Tribunale di GG, avevano corrisposto – in contanti – €26.339,30, ovvero un importo maggiore rispetto a quello liquidato della detta sentenza;
-
III) di aver versato, altresì, la somma €12.208,00, per cui l'avvocato aveva ricevuto la complessiva somma di €38.547,31; - IV) che, per la difesa prestata innanzi alla Corte d'Appello di Bari, avevano corrisposto l'importo di €3.204,00 all'avv. Nanna, mentre all'avv. Antonucci era stata corrisposta la somma di €258,23; - V) che per la difesa svolta dall'avvocato nell'ambito del procedimento penale, definito con sentenza ex art. 444 c.p.c., il aveva corrisposto in contanti, alla presenza Parte_1 di testimoni, l'importo di €1.807,60, ritenuto congruo rispetto alla cifra “esosa ed esagerata per un mero patteggiamento celebratosi 15 anno or sono”; - VI) che, invece, per l'atto di precetto l'avvocato aveva ricevuto €2.582,28, nonché €1.291,14 per l'istanza al G.T.; - VII) che non corrispondeva al vero l'assunto relativo all'imputazione dell'importo di L23.638.000,00, perché “non sono state discriminate le somme pretese, accorpate “opportunatamente” in un'unica voce”, “non esiste alcuna sentenza
1402/2002”, “nel procedimento n 3252/2000 V.G. conclusosi con ordinanza del 22.12.2000, il Giudice
Tutelare del Tribunale di GG dichiarava, fra l'altro, non luogo a provvedere sulla richieste di liquidazione delle spese della procedura”; - VIII) che, con riguardo alla pretesa relativa al procedimento esecutivo, questo era stato promosso senza la necessaria autorizzazione del G.T. per i figli minori, sicché, eccepito il difetto di legittimazione attiva, il giudice aveva accolto l'opposizione all'esecuzione della e condannato il al pagamento delle spese processuali di Parte_4 Pt_1
€2.830,00; - IX) che, attesa la responsabilità professionale, nulla era dovuto all'avv. Arturo Antonucci
a titolo di compenso per la notifica del precetto del 24.1.2002; - X) che, invero, nulla era dovuto per le causali di cui alle lett. d) ed e), avendo estinto il debito;
- XI) che, quanto alla richiesta di cui al punto pagina 4 di 16 f) dell'atto di citazione, era in contestazione il quantum, avendo l'avvocato ricevuto – alla presenza di testimoni - €1.549,37; - XII) che l'avv. Arturo Antonucci era responsabile anche per l'esito negativo del giudizio R.G. n. 1504/97, avendo omesso di riassumere il giudizio innanzi alla sezione agraria a seguito della declaratoria di incompetenza funzionale di altra sezione;
- XIII) che era intervenuta la prescrizione ex art. 2956 c.c., avendo il professionista preteso i compensi solo con nota del 19.5.2006, nonostante la conclusione dei procedimenti, senza alcun atto interruttivo.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di GG, in composizione monocratica, con sentenza n. 1287/2021 del 26.5.2021, in accoglimento della domanda attorea, condannava il solo Pt_5
al pagamento, in favore degli attori, della somma di €2.894,76, oltre interessi, mentre
[...]
condannava e , tra loro in solido, al pagamento della Controparte_11 Controparte_12 somma di €14.284,08, oltre interessi;
da ultimo, condannava i , in solido tra loro, a Pt_1
corrispondere agli attori la somma di €48.673,94, oltre interessi. Rigettata la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, li condannava alla refusione delle spese processuali.
In particolare, il giudice di prime cure, disattesa preliminarmente l'eccezione sollevata dai convenuti di incompetenza del Tribunale in composizione monocratica, rigettava altresì l'eccezione di prescrizione presuntiva sul presupposto dell'ammissione dei di non aver estinto del tutto l'obbligazione di Pt_1
pagamento, con conseguente assorbimento della questione relativa alla sua interruzione, ferma, in ogni caso, l'impossibilità di fare applicazione del diverso istituto della prescrizione estintiva, “pena la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”.
Ciò detto, il giudice accoglieva la domanda degli eredi dell'avv. Arturo Antonucci, non potendo desumere la circostanza del pagamento del compenso dalle distinte bancarie prodotte dai convenuti, anche in mancanza di elementi probatori in senso contrario, stante il rigetto delle prove orali e dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., giusta ordinanza del 29.7.2011.
Il Tribunale rilevava la mancata contestazione delle notule accluse al fascicolo di parte attrice, essendosi i limitati ad eccepire di aver saldato l'onorario, ovvero la responsabilità Pt_1 professionale dell'avvocato nell'esecuzione del mandato, per cui riteneva assolto l'onere probatorio gravante sugli attori, “i quali hanno analiticamente documentato tutte le attività compiute dal defunto padre, sino a compimento del mandato professionale ovvero sino alla revoca dello stesso)”.
Di contro, il primo giudice rigettava la domanda riconvenzionale di condanna degli attori al risarcimento del danno per responsabilità professionale dell'avv. Arturo Antonucci, e ciò in difetto di pagina 5 di 16 elementi probatori a supporto2, per cui regolava le spese processuali secondo il criterio della soccombenza.
Con citazione del 21.12.2021, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto l'appello, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'altrui domanda e l'accoglimento della propria, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, in qualità di eredi dell'avv. Arturo Antonucci, i quali, preliminarmente, hanno Controparte_4 eccepito inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., quindi, hanno concluso per il suo rigetto, vinte le spese di lite.
All'udienza del 17.5.2024, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., vecchia formulazione, per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c., come prospettata dagli appellati.
Da lungo tempo, infatti, la S.C. ha inteso “mitigare” le rigide preclusioni formali introdotte dalla norma in esame (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 27199/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un “progetto alternativo” di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
L' impugnazione è sotto tale aspetto ammissibile, perché in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c. (ante riforma Cartabia), per cui, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi del provvedimento decisorio che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata. 2 Pg. 16 della sentenza: “Tanto premesso, alcuna prova è stata fornita dagli interessati in ordine alla asserita, quanto indimostrata, responsabilità professionale dell'avv. Arturo Antonucci, il quale, da un lato, nel giudizio di divisione ereditaria, avrebbe omesso di costituirsi dinanzi alla competente Sezione Agraria a seguito della declaratoria di incompetenza funzionale, mentre, dall'altro lato, in relazione al giudizio di opposizione all'esecuzione, avrebbe omesso di premunirsi dell'autorizzazione ex art. 320 c.c. del G.Tutelare, dal che ne è derivata la sent. n. 242/2005 pronunciata dal Tribunale di GG in data del 15.02.2005 di condanna a carico dei convenuti al pagamento delle spese di lite. Detti assunti, di per sé soli, non possono ritenersi la fonte di un giudizio di responsabilità a carico del professionista, in mancanza di prova – e finanche di mere deduzioni – in ordine al raggiungimento del risultato sperato (la domanda di accertamento spiegata nel giudizio di divisione ovvero il rigetto dell'opposizione) una volta compiuta l'attività omessa (ottenuta, cioè, l'autorizzazione ex art. 320 c.c. ovvero avvenuta la costituzione in riassunzione innanzi la Sezione Specializzata)”. pagina 6 di 16 Nella specie, quindi, gli appellanti hanno denunciato le anzidette lacune della sentenza impugnata, esponendo le argomentazioni non condivise e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per dare fondamento alle sue eccezioni che invece il primo giudice ha disatteso.
Ciò detto, venendo al merito dell'appello, col primo motivo si censura la decisione del Tribunale di rigettare l'eccezione di prescrizione presuntiva sul presupposto dell'ammissione degli appellanti di non aver estinto l'obbligazione di pagamento.
Col secondo motivo, si lamenta il vizio di omessa e contradditoria motivazione della decisione impugnata, non avendo il giudice né indicato gli elementi di fatto e di diritto alla base del proprio convincimento, né valutato correttamente la documentazione attestante il pagamento del compenso da parte degli appellanti.
Col terzo motivo, si censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la rilevanza - ai fini del determinazione del compenso - dell'inadempimento imputato al professionista nel procedimento
R.G.E. n. 1297/2002, consistito nell'aver intrapreso l'azione esecutiva senza l'autorizzazione del giudice tutelare, circostanza che ha determinato la condanna dei alla rifusione delle spese Pt_1
processuali.
Col quarto motivo, si contesta il rigetto della domanda riconvenzionale, per aver il primo giudice escluso la responsabilità professionale dell'avv. Arturo Antonucci in ordine all'esito negativo del procedimento R.G. n. 1504/1997.
Col quinto, sesto e settimo motivo, si censura l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, anche per effetto della mancata ammissione della prova orale, e la violazione del principio di non contestazione, che hanno portato il primo giudice a ritenere provato il credito vantato dagli attori.
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di seguire un iter di trattazione delle censure differente da quello degli appellanti, iniziando dal secondo motivo di appello, e proseguendo nei termini via via indicati.
La censura è infondata e va rigettata.
Contrariamente a quanto lamentato dagli appellanti, non sussiste il vizio di carenza e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di prime cure, in modo coerente e puntuale, ha ben illustrato le ragioni su cui ha fondato l'accoglimento della domanda principale e il rigetto di quella riconvenzionale, evidenziando gli elementi di fatto e i presupposti di diritto da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero valutando adeguatamente la documentazione versata in atti, tanto da consentire agli stessi di censurare in questa sede (con ulteriori sei motivi) l'esattezza e Pt_1
la logicità del suo ragionamento.
Passando al primo motivo di appello, anche la prefata censura è infondata e va rigettata.
pagina 7 di 16 La prescrizione ex art. 2956, co. 2, c.c. si fonda non già sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo, come invece accade per quella ordinaria, ma sulla presunzione - per l'appunto - che il pagamento dell'obbligazione sia avvenuto in un termine congruo, ritenuto tale in considerazione della natura dell'obbligazione medesima e degli usi, e implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende dare continuità,
l'eccezione di prescrizione presuntiva non può essere accolta se il debitore ammetta di non aver pagato, circostanza che può desumersi anche dalla contestazione dell'obbligato di dover pagare – in tutto o in parte – il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze del tutto incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione (in termini, Cass. civ. n. 2977/2016; 30058/2017; 23751/2018; 17595/2019;
17980/2020; App. Roma n. 2637/2023; da ultimo, Cass. civ. n. 15665/2023).
L'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore non richiede una determinata forma e può ragionevolmente essere desunta da qualsiasi dichiarazione fatta dal debitore da cui possa inferirsi l'inadempimento, potendo la stessa legittimamente risultare anche, per implicito, dalla contestazione - da parte del debitore stesso - dell'entità della somma richiesta (Cass. civ. n. 3105/2001; 9467/2001;
20269/2010; 12771/2012; 11911/2014).
Ebbene, di tali principi ha fatto corretta applicazione il giudice di prime cure, in quanto i , nel Pt_1
costituirsi in giudizio, hanno svolto difese del tutto incompatibili con il riconoscimento delle somme in favore dell'avv. Arturo Antonucci e il loro saldo, finanche negando la spettanza del compenso.
Difatti, a fronte della richiesta degli attori del pagamento della complessiva somma di €65.852,78, gli appellanti non si sono limitati ad allegare di aver corrisposto l'importo (minore) di €49.239,92, ma hanno contestato, altresì, l'entità della pretesa creditoria, o perché ritenuta “esosa” ed “esagerata” (v. proc. pen. R.G.N.R. n. 9082/1994 – Tribunale di GG), o perché già liquidata in favore di altro avvocato (v. proc. civ. R.G. n. 1557/2000 – Corte di Appello di Bari), o perché semplicemente non dovuta in quanto “pretestuosa” o “assolutamente impropria”3, atteso l'esito negativo del giudizio presupposto e la responsabilità professionale dell'avv. Arturo Antonucci (v. proc. civ. R.G.E. n.
954/2002 e n. 1297/2002, R.G. n. 1504/1997 – Tribunale di GG). 3 Cfr. pg. 21 dell'atto di appello: “[…] In detto giudizio, pertanto, i convenuti risultavano soccombenti e obbligati al pagamento delle spese processuali di €. 2.830,00, oltre iva e cnap co me per legge a favore delle controparti (cfr. in atti). Alla luce di tanto, la pretesa del pagamento delle spese relative al precetto del 24.01.2002 per €. 980,89 appare assolutamente impropria, quindi non dovuta, stante il negligente espletamento dell'incarico professionale, idoneo a paralizzare la pretesa creditoria”. pagina 8 di 16 Dunque, le contestazioni dei , per come espresse in giudizio, si traducono in una implicita Pt_1
ammissione di non aver estinto interamente l'obbligazione di pagamento, con conseguente rigetto della ridetta eccezione prescrizione.
Venendo al quinto, sesto e settimo motivo di appello, da esaminarsi congiuntamente per via della loro stretta connessione, le censure sono infondate e vanno rigettate.
Anzitutto, non può trovare accoglimento l'istanza di ammissione delle richieste istruttorie (prova testimoniale e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.) negate dal Tribunale, giusta ordinanza del
29.7.2011, per non averle gli appellanti specificamente reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.2.2021, nella quale si sono limitati a riportarsi ai precedenti scritti difensivi (“l'Avv.
Berardi Giovanni G. per parte convenuta il quale si riporta alle conclusioni rassegnate il 23.01.2021 e
26.01.2021, conclude dunque nei termini di cui alle suddette note chiedendo di poter essere autorizzato al ritiro del fascicolo di parte”).
Secondo un principio di diritto ripetutamente affermato dalla SC, infatti, in tema di nova in appello, occorre tener distinto il regime delle istanze istruttorie da quello delle domande ed eccezioni (come del resto è reso palese della struttura dell'articolo 345 cpc, che separatamente disciplina le une dalle altre), con la conseguenza che le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, le quali non siano state specificamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono ritenersi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione (in termini, Cass. civ. n. 11162/2019; 5741/2019; 5028/2018;
22709/2017; 19352/2017; 16866/2016; 16290/2016; 15875/2015; 15860/20214; 10748/2012;
9410/2011; 25157/2008).
Né tale onere di riproposizione può reputarsi assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che - secondo quanto più volte affermato dalla S.C. – “la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte”
(Cass. n. 19352/2017; 10748/2012).
L'importanza della precisazione delle conclusioni “sta nel fatto che, in ossequio al principio del contraddittorio, ciascuna parte ha l'esigenza di conoscere la formulazione definitiva e non più mutabile delle posizioni assunte dalle altre parti”, sicché “ciò che è omesso nella precisazione della conclusioni è corretto che si intenda rinunciato, rispetto alla controparte che non avrà l'esigenza di controdedurre su quanto non espressamente richiamato, e rispetto al giudice" (Cass. 26768/2018;
pagina 9 di 16 16290/2016, che ha reputato non assolto l'onere di reiterazione delle istanze istruttorie per aver la parte riproposto “solo genericamente i mezzi di prova dedotti in primo grado, senza indicare di quali mezzi di prova si trattasse e dove fossero stati dedotti”; 9410/2011, cit.).
D'altro canto, come evidenziato nella citata sentenza della Cassazione n. 9410/2011, l'eccezionalità della fase istruttoria nel processo di appello - come riformato nel 1990 e, ancor di più, sulla base della giurisprudenza poi recepita nella riforma attuata con la l. 18 giugno 2009, n. 69 - impone un'interpretazione “restrittiva”, anche se si tratta di istanze istruttorie già entrate a far parte del Co processo di primo grado. Afferma, al riguardo, la : “Se è vero che il giudizio di appello è una revisio prioris istantiae, è pur vero che l'ambito dello stesso è definito anche dalle richieste concernenti le istanze istruttorie e non solo dalle domande ed eccezioni delle parti”. Pertanto, “qualora le istanze istruttorie siano state negate dal primo giudice, l'esame da parte del giudice di secondo grado dipenderà solo da una scelta della parte, legata alla linea difensiva. Scelta che potrà compiersi nell'ambito delle regole del processo, le quali registrano come momenti essenziali l'atto introduttivo e la precisazione delle conclusioni”.
E' stato, peraltro, escluso dalla S.C. che tale interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 c.p.c. possa porsi in contrasto con gli artt. 47 e 52 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con gli artt. 2 e
6 del trattato di Lisbona 13 dicembre 2007 (ratificato con l. 2 agosto 2008 n. 130), o con gli artt. 24 e
111 cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di «difendersi provando», subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata, va riproposta al momento della precisazione delle conclusioni, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato (Cass. civ. n. 10748/2012, cit.).
Al contrario, questa interpretazione è stata ritenuta "rispondente al valore costituzionale del contraddittorio tra le parti e dello svolgimento dello stesso nel pieno dispiegamento del diritto di difesa, coordinato con la lealtà necessaria per l'esplicazione della difesa della controparte” (ancora,
Cass. civ. n. 9410/2011, cit.).
Dal che deriva la preclusione, per questa Corte, ad esaminare le istanze istruttorie respinte dal
Tribunale e riproposte con l'atto di appello, ma non specificamente reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Del resto, gli appellanti hanno mancato di censurare la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, confermando la richiamata ordinanza del 29.7.2011, ha enunciato i motivi del rigetto delle istanze istruttorie avanzate dai , sia in merito alla richiesta di prova orale, i cui capitoli di prova sono Pt_1
pagina 10 di 16 stati ritenuti inammissibili (“poiché suscettibili di prova documentale”) e superflui (“poiché inconferenti al fine del decidere”), sia in merito alla istanza di esibizione ex art. 210 c.c., “in quanto avente carattere esplorativo”.
Ciò premesso, va condivisa la decisione del Tribunale di accogliere la domanda proposta dagli eredi dell'avv. Arturo Antonucci, di condanna dei al pagamento del compenso professionale Pt_1
maturato dal de cuis per la difesa prestata in favore dei suoi clienti, perché provata.
Il creditore che agisce per il pagamento deve dimostrare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore, il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore (Cass. civ. n. 2276/2020), con la precisazione che, però, laddove la corrispondenza tra gli importi del credito e del pagamento non emerga direttamente dagli atti, ovvero da altre circostanze idonee, anche presuntivamente, a circoscrivere ed individuare l'effettiva efficacia estintiva del pagamento eccepito dal debitore, costui non può limitarsi a sostenerne genericamente la natura omnicomprensiva (Cass. civ. n. 28779/2018).
Con specifico riguardo ai giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (in tal senso, Cass. civ. n.
9314/2024; 21522/2019).
Nel caso di specie, pacifico e non contestato il rapporto instauratosi tra l'avv. Arturo Antonucci e i
, ovvero il conferimento degli incarichi nei relativi giudizi, gli attori hanno assolto l'onere Pt_1
probatorio gravante su di essi, documentando, con il deposito del carteggio processuale (atti, verbali di causa), le prestazioni svolte dal de cuis fino al compimento del mandato, ovvero alla revoca dello stesso giusta missiva del 13.5.2006.
Quanto alla determinazione del compenso, rileva - come correttamente osservato dal Tribunale - la mancata contestazione degli appellanti in ordine alle singole voci analiticamente riportate nelle notule accluse al fascicolo di primo grado, essendosi gli stessi limitati ad eccepire di aver saldato il debito, ancorché in misura inferiore rispetto alla pretesa fatta valere, e, limitatamente a due giudizi, la responsabilità professionale dell'avvocato nell'esecuzione del mandato.
Nulla hanno osservato, invece, in merito sia alle prestazioni effettivamente eseguite dall'avvocato, sia all'applicazione dei criteri dettati per la liquidazione degli onorari (valore della causa, natura e complessità della controversia, particolarità delle questioni trattate), salvo definire “esosa” la pretesa pagina 11 di 16 creditoria di cui al punto a) dell'atto di citazione di primo grado e contestare, in maniera alquanto generica, il quantum del compenso per il giudizio di divisione R.G. n. 1504/1997.
Ma ciò non basta.
Difatti, se è vero che la parcella dell'avvocato si sostanzia in una dichiarazione unilaterale, tuttavia, in tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, in forza del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c., (onere della prova) e art. 115 c.p.c., co. 1, (criterio di non contestazione), il debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista laddove essa muova – come nel caso di specie - da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, a mente dell'art. 2225 c.c.. (in termini, Cass. civ. n. 37788/2021).
Ora, dimostrata la sussistenza del credito nell'esatta misura pretesa dagli eredi dell'avv. Arturo
Antonucci, spettava agli appellanti – e non l'hanno fatto - provare il fatto estintivo, ossia l'avvenuto pagamento.
In primo luogo, non giova ai sostenere di aver estinto il debito con il pagamento dell'importo Pt_1
onnicomprensivo di €49.239,92, non essendo allegato, né documentato, il diverso accordo tra le parti sulla misura del compenso (minore di quello determinato secondo le tariffe professionali), per cui non può concludersi che quanto asseritamente corrisposto “andava a coprire” tutte le spese maturate dal professionista.
Ad esempio, con riguardo al giudizio di divisione ereditaria (R.G n. 1504/1997 – Tribunale di GG), promosso da , in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale, con citazione Parte_6
del 14.5.1997, attesa l'attività effettivamente svolta dall'avvocato sino alla rimessione del mandato intervenuta nel corso del giudizio (13.5.2006), gli appellanti hanno dedotto di aver corrisposto soltanto l'importo di €1.549,37.
In ogni caso, ed è questo l'aspetto dirimente, non può desumersi la prova del pagamento dalla produzione documentale di parte appellante (assegni, storico movimenti del 23.1.2001 e distinta di acquisizione valori), perché, se da un lato essa attesta l'incasso di somme da parte di Parte_1
in forza delle sentenze n. 1410/2000 del Tribunale di GG e n. 652/2003 della Corte di Appello di
Bari, dall'altro non dimostra che una parte di esse fu corrisposto all'avvocato a titolo di compenso pagina 12 di 16 professionale. D'altronde, sono gli stessi debitori ad asserire di avere provveduto al pagamento in contanti.
Né rileva, ai fini della liquidazione del compenso, l'esito negativo dei procedimenti patrocinati dall'avv. Arturo Antonucci, perché il mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente non
è sufficiente a far venire meno il diritto del professionista al compenso, in quanto la prestazione dell'avvocato si sostanzia pacificamente in un'obbligazione di mezzo e non di risultato, salvo dimostrare che la negligenza nell'attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, abbia pregiudicato le possibilità di vittoria.
Da ultimo, passando al terzo e quarto motivo di appello, le censure sono in parte infondate e in parte inammissibili.
Il Tribunale ha motivato il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dai , evidenziando Pt_1 il difetto di prova in ordine alla asserita responsabilità professionale dell'avv. Arturo Antonucci, il quale, a dire degli appellanti, da un lato, nel giudizio di divisione ereditaria, avrebbe omesso di costituirsi dinanzi alla competente Sezione Agraria a seguito della declaratoria di incompetenza funzionale, mentre, dall'altro lato, in relazione al giudizio di opposizione all'esecuzione, avrebbe omesso di premunirsi dell'autorizzazione ex art. 320 c.c. del G.T., con conseguente condanna a carico dei convenuti al pagamento delle spese di lite. Ha osservato, inoltre, come detti assunti, “di per sé soli, non possono ritenersi la fonte di un giudizio di responsabilità a carico del professionista, in mancanza di prova – e finanche di mere deduzioni – in ordine al raggiungimento del risultato sperato (la domanda di accertamento spiegata nel giudizio di divisione ovvero il rigetto dell'opposizione) una volta compiuta l'attività omessa (ottenuta, cioè, l'autorizzazione ex art. 320 c.c. ovvero avvenuta la costituzione in riassunzione innanzi la Sezione Specializzata)”.
Spettava, dunque, agli appellanti censurare specificamente l'articolata motivazione alla base della decisione del Tribunale, introducendo ragioni di dissenso idonee a confutarla, secondo quanto prescrive l'art. 342 cpc, il quale richiede la delimitazione del giudizio di appello, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità della censura (Cass. 2028/18; sez. un. 27199/17; 21336/17; 2143/15).
Non avendolo fatto, si impone la dichiarazione di inammissibilità della censura, per violazione del canone di specificità imposto dall'art. 342 c.p.c.
Ad ogni modo, la decisione è conforme all'orientamento giurisprudenziale, già condiviso da questa
Corte, secondo cui la mera deduzione del non corretto adempimento dell'attività da parte dell'avvocato non è foriera della propria responsabilità, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio pagina 13 di 16 lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di una valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, colpevolmente non intrapresa
(e/o perseguita) dal professionista, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. Civ. 34787/2022; 33442/2022,
17016/2015; 2638/2013).
In definitiva, si impone il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 1287/2021 del 26.5.2021, emessa dal Tribunale di GG in composizione monocratica.
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Secondo l'ordinario criterio della soccombenza, le spese processuali, liquidate come in dispositivo
(secondo i parametri fissati dal DM 147/22, vigenti a far data dal 23 ottobre 2022, tenuto conto dello scaglione “indeterminabile complessità bassa” – valori medi) sono interamente poste a carico di
, e , tra loro in solido. Parte_1 Parte_2 Parte_3
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Non ricorrono anche in questa sede gli estremi per la condanna degli appellanti al risarcimento del danno per lite temeraria, per cui va disattesa la relativa domanda formulata da parte appellata con comparsa conclusionale del 20.7.2024.
In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna ex art. 96 c.p.c., va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, e non non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. civ. n. 3464/2017).
L'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, co. 1, c.p.c. presuppone, quindi, l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). E' onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario.
Né tantomeno è applicabile il terzo comma del citato art. 96 c.p.c.
pagina 14 di 16 La condanna per lite temeraria è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Essa, quindi, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, ma non è questo il caso di specie, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in termini, Cass. civ. n. 22405/2018).
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Trattandosi di appello proposto dopo il 30.1.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello da proposto , e , avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3
n. 1287/2021, emessa dal Tribunale di GG in composizione monocratica e pubblicata in data
26.5.2021, nel giudizio portante il numero di R.G. n. 4610/2010, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna , e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3
loro, alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese giudiziali del grado di appello, liquidate in €9.991,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, a carico degli appellanti, del comma
1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità pagina 15 di 16 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 21 marzo 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore dott. Filippo Labellarte
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare: a) €2.000,00, per la difesa svolta dall'avv. nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R Persona_1 n. 9082 e R.G. n. 539/1996 (Pretura di San Severo), nell'interesse di , imputato di omicidio colposo;
b) Parte_1
€894,76 (al netto di iva e cap non dovute agli eredi), per spese relative all'atto di precetto del 25.9.2000, notificato nei confronti della in forza della sentenza n. 1410/2000 (Tribunale GG – R.G. n. 3519/1995), c) €14.284,08, per Parte_4 l'attività professionale prestata nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 954/2002 e del successivo giudizio di opposizione di cui al R.G.E. n. 1297/2002, definito con sentenza n. 242/2005 del Tribunale di GG, comprese le spese di cui all'atto di precetto del 24.1.2002 (€980,89); d) €8.554,34, come liquidate nella sentenza n. 1410/2000, resa all'esito del giudizio civile R.G. n. 3519/1995 (Tribunale di GG), promosso da , in proprio e quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sui minori e , nei confronti della Parte_2 Parte_3 Controparte_6
, quale Fondo di Garanzia vittime per la strada, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno per le lesioni
[...] loro occorse;
e) €8.416,45 (al netto di iva e cap), giusta da notula in atti, per la difesa svolta nella successiva fase di impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Bari, definita con sentenza n. 652/2003; f) €31.703,15, quale compenso professionale maturato nell'ambito del giudizio di divisione ereditaria di cui al R.G. n. 1504/1997 (Tribunale di GG), fino alla revoca del mandato. pagina 2 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile
La Corte di Appello di Bari, in composizione collegiale, nelle persone dei signori magistrati
Dott. Filippo Labellarte Presidente - relatore
Dott. Luciano Guaglione Consigliere
Dott. Alberto Binetti Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, iscritta nel registro generale con numero d'ordine 1896 del 2021
T R A
(C.F.: ), (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F.: ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi, giusta mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Giovanni Berardi, del foro di
GG, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in GG alla via Valentini Vista Franco n.
1, nonché presso il suo domicilio digitale Email_1
APPELLANTI
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._4 Controparte_2
(C.F. , (C.F. ) e C.F._5 Controparte_3 C.F._6
(C.F ), in qualità di eredi dell'avv. Controparte_4 C.F._7
pagina 1 di 16 Arturo Antonucci, rappresentati e difesi, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di primo grado, dall'avv. Giovanni de Biase, del foro di GG, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in GG alla via Lecce n. 12, nonché presso il suo domicilio digitale
Email_2
APPELLATI
avverso la sentenza n. cron. 1287/2021 del 24.5.2021, emessa dal Tribunale di GG - Sezione
Civile in composizione monocratica, pubblicata il 26.5.2021, nel giudizio portante il numero di
R.G. 4610/2010.
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All'udienza del 17.5.2024, che si è svolta mediante lo scambio e il deposito telematico di brevi note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie conclusionali ed eventuali repliche.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 6.11.2010, , Controparte_1 Controparte_2
e , in qualità di eredi dell'avv. Controparte_3 Controparte_4 Persona_1
convenivano innanzi al Tribunale di GG , e Parte_1 Parte_2 [...]
, chiedendo di condannarli al pagamento della somma di €2.894,76, nonché Parte_3
€14.284,08 ed €48.673,94, a titolo di competenze maturate dal de cuis per l'opera professionale prestata in loro favore1, oltre alla rifusione delle spese processuali.
A fondamento della domanda, gli attori asserivano: - 1) che, in data 7.8.1994, , Parte_1
unitamente alla moglie e ai suoi due figli minori, e CP_5 Parte_2 [...]
, era stato vittima di un incidente stradale, in conseguenza del quale la moglie era Parte_3 deceduta, mentre gli altri avevano riportato delle lesioni;
- 2) che , imputato di Parte_1
omicidio colposo, aveva conferito mandato all'avv. Arturo Antonucci per essere difeso nel procedimento penale R.G.N.R. n. 5396/1996, conclusosi con sentenza di patteggiamento;
- 3) che il de cuis, nell'interesse dei convenuti, aveva promosso il giudizio civile R.G. n. 3519/1995, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni delle lesioni riportate nell'occorso sinistro, accolta dal
Tribunale di GG giusta sentenza n. 1410/2000; - 4) che l'avv. Arturo Antonucci, in forza della predetta sentenza, aveva notificato due distinti atti di precetto, l'uno nell'interesse di Parte_2
e , l'altro nell'interesse di , oltre ad intimare alla
[...] Parte_3 Parte_1
il pagamento delle spese processuali;
- 5) che, incassate le somme di cui al primo dei Controparte_7
due precetti, aveva corrisposto all'avvocato la somma di L.23.638.000,00, Parte_1
onnicomprensiva delle spese legali liquidate nel capo d) della citata sentenza e di quelle di cui all'atto di precetto del 19.9.2000, oltre che delle competenze maturate nel procedimento R.G.V.G. n.
3252/2000, avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione alla riscossione delle somme per conto dei minori;
- 6) che l'avv. Arturo Antonucci, congiuntamente all'avv. Nanna, aveva assistito i convenuti nel successivo giudizio di appello R.G. n. 1557/2000, definito con sentenza n. 652/2003, con cui la
Corte d'Appello, in riforma della decisione impugnata, aveva ridotto il risarcimento in favore di e , compensando tra le parti le spese processuali;
- Parte_2 Parte_3
7) che, per l'attività difensiva svolta in detto ultimo giudizio, il non aveva corrisposto Pt_1 alcunché, “limitandosi a soddisfare l'onorario chiesto dall'avv. Nanna e riservandosi di provvedere al pagamento delle competenze relative a tutti gli altri giudizi dopo la riscossione delle somme ancora dovute dalla ; - 8) che, per conto di (intanto divenuto maggiorenne), CP_8 Parte_2
il de cuis aveva notificato un ennesimo atto di precetto (24.1.2002), cui aveva fatto seguito la procedura esecutiva R.G.E. n. 954/2002, all'esito della quale, “grazie alle trattive intercorse tra i rispettivi procuratori”, la aveva provveduto “a saldare il dovuto in favore di Controparte_7 Parte_2
e di , quest'ultimo in qualità di Curatore speciale di ”; -
[...] Controparte_9 Parte_3
9) che l'avv. Arturo Antonucci, su mandato conferitogli da anche nell'interesse dei Parte_1
figli minori, aveva promosso il giudizio di divisione ereditaria iscritto al R.G. n. 1504/1997 del
Tribunale di GG;
- 10) che, diffidato al pagamento dei compensi professionali, , Parte_1 con nota del 13.5.2006, aveva revocato il mandato conferito nell'ambito di tale ultimo giudizio, “senza, però, ottemperare all'obbligazione nei confronti del professionista per l'attività da questi svolta, nonostante i numerosi inviti in tal senso rivolti a lui personalmente ed anche ai figli, ormai maggiorenni, con lett. racc. a.r. del 19/05/2006, del 16 e 17/06/2006 nonché con ricorso promosso ex art. 28.. L. 794/1942 DEL 16/07/2008”; - 11) che priva di riscontro era rimasta la missiva del 27.1.2010
pagina 3 di 16 inviata dagli attori;
- 12) che gli onorari erano stati calcolati sulla base delle tariffe vigenti al momento in cui era stata resa la prestazione professionale, ad eccezione dei giudizi R.G. n. 1294/2002 e R.G. n.
1504/1997, stante l'entrata in vigore di nuove tariffe.
Con comparsa del 28.1.2011, si costituivano , e Parte_1 Controparte_10 [...]
, i quali concludevano per il rigetto della domanda attorea sul presupposto del Parte_3
pagamento integrale del compenso, mentre, in via riconvenzionale, chiedevano di accertare la responsabilità professionale dell'avv. Arturo Antonucci, per inesatto adempimento del mandato conferitogli nei procedimenti R.G.E. n. 1297/2002 e R.G. n. 1504/1997, con condanna degli attori al pagamento delle somme “illegittimamente versante”, nonché di €2.830,00, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, con vittoria di spese di lite.
In particolare, i convenuti asserivano: - I) di aver pagato integralmente il compenso spettante all'avv.
Antonucci, corrispondendogli la somma di €49.239,92, come dallo stesso preteso;
- II) che, in particolare, in forza della sentenza n. 1410/2000 del Tribunale di GG, avevano corrisposto – in contanti – €26.339,30, ovvero un importo maggiore rispetto a quello liquidato della detta sentenza;
-
III) di aver versato, altresì, la somma €12.208,00, per cui l'avvocato aveva ricevuto la complessiva somma di €38.547,31; - IV) che, per la difesa prestata innanzi alla Corte d'Appello di Bari, avevano corrisposto l'importo di €3.204,00 all'avv. Nanna, mentre all'avv. Antonucci era stata corrisposta la somma di €258,23; - V) che per la difesa svolta dall'avvocato nell'ambito del procedimento penale, definito con sentenza ex art. 444 c.p.c., il aveva corrisposto in contanti, alla presenza Parte_1 di testimoni, l'importo di €1.807,60, ritenuto congruo rispetto alla cifra “esosa ed esagerata per un mero patteggiamento celebratosi 15 anno or sono”; - VI) che, invece, per l'atto di precetto l'avvocato aveva ricevuto €2.582,28, nonché €1.291,14 per l'istanza al G.T.; - VII) che non corrispondeva al vero l'assunto relativo all'imputazione dell'importo di L23.638.000,00, perché “non sono state discriminate le somme pretese, accorpate “opportunatamente” in un'unica voce”, “non esiste alcuna sentenza
1402/2002”, “nel procedimento n 3252/2000 V.G. conclusosi con ordinanza del 22.12.2000, il Giudice
Tutelare del Tribunale di GG dichiarava, fra l'altro, non luogo a provvedere sulla richieste di liquidazione delle spese della procedura”; - VIII) che, con riguardo alla pretesa relativa al procedimento esecutivo, questo era stato promosso senza la necessaria autorizzazione del G.T. per i figli minori, sicché, eccepito il difetto di legittimazione attiva, il giudice aveva accolto l'opposizione all'esecuzione della e condannato il al pagamento delle spese processuali di Parte_4 Pt_1
€2.830,00; - IX) che, attesa la responsabilità professionale, nulla era dovuto all'avv. Arturo Antonucci
a titolo di compenso per la notifica del precetto del 24.1.2002; - X) che, invero, nulla era dovuto per le causali di cui alle lett. d) ed e), avendo estinto il debito;
- XI) che, quanto alla richiesta di cui al punto pagina 4 di 16 f) dell'atto di citazione, era in contestazione il quantum, avendo l'avvocato ricevuto – alla presenza di testimoni - €1.549,37; - XII) che l'avv. Arturo Antonucci era responsabile anche per l'esito negativo del giudizio R.G. n. 1504/97, avendo omesso di riassumere il giudizio innanzi alla sezione agraria a seguito della declaratoria di incompetenza funzionale di altra sezione;
- XIII) che era intervenuta la prescrizione ex art. 2956 c.c., avendo il professionista preteso i compensi solo con nota del 19.5.2006, nonostante la conclusione dei procedimenti, senza alcun atto interruttivo.
Istruita la causa documentalmente, il Tribunale di GG, in composizione monocratica, con sentenza n. 1287/2021 del 26.5.2021, in accoglimento della domanda attorea, condannava il solo Pt_5
al pagamento, in favore degli attori, della somma di €2.894,76, oltre interessi, mentre
[...]
condannava e , tra loro in solido, al pagamento della Controparte_11 Controparte_12 somma di €14.284,08, oltre interessi;
da ultimo, condannava i , in solido tra loro, a Pt_1
corrispondere agli attori la somma di €48.673,94, oltre interessi. Rigettata la domanda riconvenzionale formulata dai convenuti, li condannava alla refusione delle spese processuali.
In particolare, il giudice di prime cure, disattesa preliminarmente l'eccezione sollevata dai convenuti di incompetenza del Tribunale in composizione monocratica, rigettava altresì l'eccezione di prescrizione presuntiva sul presupposto dell'ammissione dei di non aver estinto del tutto l'obbligazione di Pt_1
pagamento, con conseguente assorbimento della questione relativa alla sua interruzione, ferma, in ogni caso, l'impossibilità di fare applicazione del diverso istituto della prescrizione estintiva, “pena la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato”.
Ciò detto, il giudice accoglieva la domanda degli eredi dell'avv. Arturo Antonucci, non potendo desumere la circostanza del pagamento del compenso dalle distinte bancarie prodotte dai convenuti, anche in mancanza di elementi probatori in senso contrario, stante il rigetto delle prove orali e dell'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c., giusta ordinanza del 29.7.2011.
Il Tribunale rilevava la mancata contestazione delle notule accluse al fascicolo di parte attrice, essendosi i limitati ad eccepire di aver saldato l'onorario, ovvero la responsabilità Pt_1 professionale dell'avvocato nell'esecuzione del mandato, per cui riteneva assolto l'onere probatorio gravante sugli attori, “i quali hanno analiticamente documentato tutte le attività compiute dal defunto padre, sino a compimento del mandato professionale ovvero sino alla revoca dello stesso)”.
Di contro, il primo giudice rigettava la domanda riconvenzionale di condanna degli attori al risarcimento del danno per responsabilità professionale dell'avv. Arturo Antonucci, e ciò in difetto di pagina 5 di 16 elementi probatori a supporto2, per cui regolava le spese processuali secondo il criterio della soccombenza.
Con citazione del 21.12.2021, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno proposto l'appello, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto dell'altrui domanda e l'accoglimento della propria, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti , , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, in qualità di eredi dell'avv. Arturo Antonucci, i quali, preliminarmente, hanno Controparte_4 eccepito inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c., quindi, hanno concluso per il suo rigetto, vinte le spese di lite.
All'udienza del 17.5.2024, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata introitata a sentenza con la concessione dei termini di cui agli artt. 190 e 352 c.p.c., vecchia formulazione, per il deposito di memorie conclusionali ed eventuali repliche.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Anzitutto, in via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del canone di specificità di cui all'art. 342 c.p.c., come prospettata dagli appellati.
Da lungo tempo, infatti, la S.C. ha inteso “mitigare” le rigide preclusioni formali introdotte dalla norma in esame (cfr. Cass. civ. SS.UU. n. 27199/2017) con il consolidamento di un principio giuridico cui questo Collegio ha inteso uniformarsi, secondo il quale si esclude che l'atto d'appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un “progetto alternativo” di decisione da contrapporre a quella del primo grado.
L' impugnazione è sotto tale aspetto ammissibile, perché in coerenza con lo schema generale dell'art. 342 c.p.c. (ante riforma Cartabia), per cui, ai fini dell'ammissibilità del gravame, è sufficiente che l'atto di appello indichi i passaggi argomentativi del provvedimento decisorio che l'appellante intende censurare e formuli, rispetto ad essi, le proprie ragioni di dissenso, sì da esplicitare l'idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata. 2 Pg. 16 della sentenza: “Tanto premesso, alcuna prova è stata fornita dagli interessati in ordine alla asserita, quanto indimostrata, responsabilità professionale dell'avv. Arturo Antonucci, il quale, da un lato, nel giudizio di divisione ereditaria, avrebbe omesso di costituirsi dinanzi alla competente Sezione Agraria a seguito della declaratoria di incompetenza funzionale, mentre, dall'altro lato, in relazione al giudizio di opposizione all'esecuzione, avrebbe omesso di premunirsi dell'autorizzazione ex art. 320 c.c. del G.Tutelare, dal che ne è derivata la sent. n. 242/2005 pronunciata dal Tribunale di GG in data del 15.02.2005 di condanna a carico dei convenuti al pagamento delle spese di lite. Detti assunti, di per sé soli, non possono ritenersi la fonte di un giudizio di responsabilità a carico del professionista, in mancanza di prova – e finanche di mere deduzioni – in ordine al raggiungimento del risultato sperato (la domanda di accertamento spiegata nel giudizio di divisione ovvero il rigetto dell'opposizione) una volta compiuta l'attività omessa (ottenuta, cioè, l'autorizzazione ex art. 320 c.c. ovvero avvenuta la costituzione in riassunzione innanzi la Sezione Specializzata)”. pagina 6 di 16 Nella specie, quindi, gli appellanti hanno denunciato le anzidette lacune della sentenza impugnata, esponendo le argomentazioni non condivise e le ragioni di critica che dovrebbero, nella sua prospettiva, indurre a rivederle per dare fondamento alle sue eccezioni che invece il primo giudice ha disatteso.
Ciò detto, venendo al merito dell'appello, col primo motivo si censura la decisione del Tribunale di rigettare l'eccezione di prescrizione presuntiva sul presupposto dell'ammissione degli appellanti di non aver estinto l'obbligazione di pagamento.
Col secondo motivo, si lamenta il vizio di omessa e contradditoria motivazione della decisione impugnata, non avendo il giudice né indicato gli elementi di fatto e di diritto alla base del proprio convincimento, né valutato correttamente la documentazione attestante il pagamento del compenso da parte degli appellanti.
Col terzo motivo, si censura la sentenza nella parte in cui ha escluso la rilevanza - ai fini del determinazione del compenso - dell'inadempimento imputato al professionista nel procedimento
R.G.E. n. 1297/2002, consistito nell'aver intrapreso l'azione esecutiva senza l'autorizzazione del giudice tutelare, circostanza che ha determinato la condanna dei alla rifusione delle spese Pt_1
processuali.
Col quarto motivo, si contesta il rigetto della domanda riconvenzionale, per aver il primo giudice escluso la responsabilità professionale dell'avv. Arturo Antonucci in ordine all'esito negativo del procedimento R.G. n. 1504/1997.
Col quinto, sesto e settimo motivo, si censura l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie, anche per effetto della mancata ammissione della prova orale, e la violazione del principio di non contestazione, che hanno portato il primo giudice a ritenere provato il credito vantato dagli attori.
Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di seguire un iter di trattazione delle censure differente da quello degli appellanti, iniziando dal secondo motivo di appello, e proseguendo nei termini via via indicati.
La censura è infondata e va rigettata.
Contrariamente a quanto lamentato dagli appellanti, non sussiste il vizio di carenza e/o contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di prime cure, in modo coerente e puntuale, ha ben illustrato le ragioni su cui ha fondato l'accoglimento della domanda principale e il rigetto di quella riconvenzionale, evidenziando gli elementi di fatto e i presupposti di diritto da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero valutando adeguatamente la documentazione versata in atti, tanto da consentire agli stessi di censurare in questa sede (con ulteriori sei motivi) l'esattezza e Pt_1
la logicità del suo ragionamento.
Passando al primo motivo di appello, anche la prefata censura è infondata e va rigettata.
pagina 7 di 16 La prescrizione ex art. 2956, co. 2, c.c. si fonda non già sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo, come invece accade per quella ordinaria, ma sulla presunzione - per l'appunto - che il pagamento dell'obbligazione sia avvenuto in un termine congruo, ritenuto tale in considerazione della natura dell'obbligazione medesima e degli usi, e implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, cui questa Corte intende dare continuità,
l'eccezione di prescrizione presuntiva non può essere accolta se il debitore ammetta di non aver pagato, circostanza che può desumersi anche dalla contestazione dell'obbligato di dover pagare – in tutto o in parte – il debito o che soggetto obbligato sia un terzo, essendo tali circostanze del tutto incompatibili con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione (in termini, Cass. civ. n. 2977/2016; 30058/2017; 23751/2018; 17595/2019;
17980/2020; App. Roma n. 2637/2023; da ultimo, Cass. civ. n. 15665/2023).
L'ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore non richiede una determinata forma e può ragionevolmente essere desunta da qualsiasi dichiarazione fatta dal debitore da cui possa inferirsi l'inadempimento, potendo la stessa legittimamente risultare anche, per implicito, dalla contestazione - da parte del debitore stesso - dell'entità della somma richiesta (Cass. civ. n. 3105/2001; 9467/2001;
20269/2010; 12771/2012; 11911/2014).
Ebbene, di tali principi ha fatto corretta applicazione il giudice di prime cure, in quanto i , nel Pt_1
costituirsi in giudizio, hanno svolto difese del tutto incompatibili con il riconoscimento delle somme in favore dell'avv. Arturo Antonucci e il loro saldo, finanche negando la spettanza del compenso.
Difatti, a fronte della richiesta degli attori del pagamento della complessiva somma di €65.852,78, gli appellanti non si sono limitati ad allegare di aver corrisposto l'importo (minore) di €49.239,92, ma hanno contestato, altresì, l'entità della pretesa creditoria, o perché ritenuta “esosa” ed “esagerata” (v. proc. pen. R.G.N.R. n. 9082/1994 – Tribunale di GG), o perché già liquidata in favore di altro avvocato (v. proc. civ. R.G. n. 1557/2000 – Corte di Appello di Bari), o perché semplicemente non dovuta in quanto “pretestuosa” o “assolutamente impropria”3, atteso l'esito negativo del giudizio presupposto e la responsabilità professionale dell'avv. Arturo Antonucci (v. proc. civ. R.G.E. n.
954/2002 e n. 1297/2002, R.G. n. 1504/1997 – Tribunale di GG). 3 Cfr. pg. 21 dell'atto di appello: “[…] In detto giudizio, pertanto, i convenuti risultavano soccombenti e obbligati al pagamento delle spese processuali di €. 2.830,00, oltre iva e cnap co me per legge a favore delle controparti (cfr. in atti). Alla luce di tanto, la pretesa del pagamento delle spese relative al precetto del 24.01.2002 per €. 980,89 appare assolutamente impropria, quindi non dovuta, stante il negligente espletamento dell'incarico professionale, idoneo a paralizzare la pretesa creditoria”. pagina 8 di 16 Dunque, le contestazioni dei , per come espresse in giudizio, si traducono in una implicita Pt_1
ammissione di non aver estinto interamente l'obbligazione di pagamento, con conseguente rigetto della ridetta eccezione prescrizione.
Venendo al quinto, sesto e settimo motivo di appello, da esaminarsi congiuntamente per via della loro stretta connessione, le censure sono infondate e vanno rigettate.
Anzitutto, non può trovare accoglimento l'istanza di ammissione delle richieste istruttorie (prova testimoniale e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.) negate dal Tribunale, giusta ordinanza del
29.7.2011, per non averle gli appellanti specificamente reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni del 5.2.2021, nella quale si sono limitati a riportarsi ai precedenti scritti difensivi (“l'Avv.
Berardi Giovanni G. per parte convenuta il quale si riporta alle conclusioni rassegnate il 23.01.2021 e
26.01.2021, conclude dunque nei termini di cui alle suddette note chiedendo di poter essere autorizzato al ritiro del fascicolo di parte”).
Secondo un principio di diritto ripetutamente affermato dalla SC, infatti, in tema di nova in appello, occorre tener distinto il regime delle istanze istruttorie da quello delle domande ed eccezioni (come del resto è reso palese della struttura dell'articolo 345 cpc, che separatamente disciplina le une dalle altre), con la conseguenza che le istanze istruttorie non accolte in primo grado e reiterate con l'atto di appello, le quali non siano state specificamente riproposte in sede di precisazione delle conclusioni, devono ritenersi rinunciate, a prescindere da ogni indagine sulla volontà della parte interessata, così da esonerare il giudice del gravame dalla valutazione sulla relativa ammissione o dalla motivazione in ordine alla loro mancata ammissione (in termini, Cass. civ. n. 11162/2019; 5741/2019; 5028/2018;
22709/2017; 19352/2017; 16866/2016; 16290/2016; 15875/2015; 15860/20214; 10748/2012;
9410/2011; 25157/2008).
Né tale onere di riproposizione può reputarsi assolto attraverso il richiamo generico al contenuto dei precedenti atti difensivi, atteso che - secondo quanto più volte affermato dalla S.C. – “la precisazione delle conclusioni deve avvenire in modo specifico, coerentemente con la funzione sua propria di delineare con precisione il thema sottoposto al giudice e di porre la controparte nella condizione di prendere posizione in ordine alle sole richieste - istruttorie e di merito - definitivamente proposte”
(Cass. n. 19352/2017; 10748/2012).
L'importanza della precisazione delle conclusioni “sta nel fatto che, in ossequio al principio del contraddittorio, ciascuna parte ha l'esigenza di conoscere la formulazione definitiva e non più mutabile delle posizioni assunte dalle altre parti”, sicché “ciò che è omesso nella precisazione della conclusioni è corretto che si intenda rinunciato, rispetto alla controparte che non avrà l'esigenza di controdedurre su quanto non espressamente richiamato, e rispetto al giudice" (Cass. 26768/2018;
pagina 9 di 16 16290/2016, che ha reputato non assolto l'onere di reiterazione delle istanze istruttorie per aver la parte riproposto “solo genericamente i mezzi di prova dedotti in primo grado, senza indicare di quali mezzi di prova si trattasse e dove fossero stati dedotti”; 9410/2011, cit.).
D'altro canto, come evidenziato nella citata sentenza della Cassazione n. 9410/2011, l'eccezionalità della fase istruttoria nel processo di appello - come riformato nel 1990 e, ancor di più, sulla base della giurisprudenza poi recepita nella riforma attuata con la l. 18 giugno 2009, n. 69 - impone un'interpretazione “restrittiva”, anche se si tratta di istanze istruttorie già entrate a far parte del Co processo di primo grado. Afferma, al riguardo, la : “Se è vero che il giudizio di appello è una revisio prioris istantiae, è pur vero che l'ambito dello stesso è definito anche dalle richieste concernenti le istanze istruttorie e non solo dalle domande ed eccezioni delle parti”. Pertanto, “qualora le istanze istruttorie siano state negate dal primo giudice, l'esame da parte del giudice di secondo grado dipenderà solo da una scelta della parte, legata alla linea difensiva. Scelta che potrà compiersi nell'ambito delle regole del processo, le quali registrano come momenti essenziali l'atto introduttivo e la precisazione delle conclusioni”.
E' stato, peraltro, escluso dalla S.C. che tale interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 c.p.c. possa porsi in contrasto con gli artt. 47 e 52 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, con gli artt. 2 e
6 del trattato di Lisbona 13 dicembre 2007 (ratificato con l. 2 agosto 2008 n. 130), o con gli artt. 24 e
111 cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di «difendersi provando», subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata, va riproposta al momento della precisazione delle conclusioni, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato (Cass. civ. n. 10748/2012, cit.).
Al contrario, questa interpretazione è stata ritenuta "rispondente al valore costituzionale del contraddittorio tra le parti e dello svolgimento dello stesso nel pieno dispiegamento del diritto di difesa, coordinato con la lealtà necessaria per l'esplicazione della difesa della controparte” (ancora,
Cass. civ. n. 9410/2011, cit.).
Dal che deriva la preclusione, per questa Corte, ad esaminare le istanze istruttorie respinte dal
Tribunale e riproposte con l'atto di appello, ma non specificamente reiterate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Del resto, gli appellanti hanno mancato di censurare la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure, confermando la richiamata ordinanza del 29.7.2011, ha enunciato i motivi del rigetto delle istanze istruttorie avanzate dai , sia in merito alla richiesta di prova orale, i cui capitoli di prova sono Pt_1
pagina 10 di 16 stati ritenuti inammissibili (“poiché suscettibili di prova documentale”) e superflui (“poiché inconferenti al fine del decidere”), sia in merito alla istanza di esibizione ex art. 210 c.c., “in quanto avente carattere esplorativo”.
Ciò premesso, va condivisa la decisione del Tribunale di accogliere la domanda proposta dagli eredi dell'avv. Arturo Antonucci, di condanna dei al pagamento del compenso professionale Pt_1
maturato dal de cuis per la difesa prestata in favore dei suoi clienti, perché provata.
Il creditore che agisce per il pagamento deve dimostrare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca. L'onere della prova torna a gravare sul creditore, il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal debitore (Cass. civ. n. 2276/2020), con la precisazione che, però, laddove la corrispondenza tra gli importi del credito e del pagamento non emerga direttamente dagli atti, ovvero da altre circostanze idonee, anche presuntivamente, a circoscrivere ed individuare l'effettiva efficacia estintiva del pagamento eccepito dal debitore, costui non può limitarsi a sostenerne genericamente la natura omnicomprensiva (Cass. civ. n. 28779/2018).
Con specifico riguardo ai giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte (in tal senso, Cass. civ. n.
9314/2024; 21522/2019).
Nel caso di specie, pacifico e non contestato il rapporto instauratosi tra l'avv. Arturo Antonucci e i
, ovvero il conferimento degli incarichi nei relativi giudizi, gli attori hanno assolto l'onere Pt_1
probatorio gravante su di essi, documentando, con il deposito del carteggio processuale (atti, verbali di causa), le prestazioni svolte dal de cuis fino al compimento del mandato, ovvero alla revoca dello stesso giusta missiva del 13.5.2006.
Quanto alla determinazione del compenso, rileva - come correttamente osservato dal Tribunale - la mancata contestazione degli appellanti in ordine alle singole voci analiticamente riportate nelle notule accluse al fascicolo di primo grado, essendosi gli stessi limitati ad eccepire di aver saldato il debito, ancorché in misura inferiore rispetto alla pretesa fatta valere, e, limitatamente a due giudizi, la responsabilità professionale dell'avvocato nell'esecuzione del mandato.
Nulla hanno osservato, invece, in merito sia alle prestazioni effettivamente eseguite dall'avvocato, sia all'applicazione dei criteri dettati per la liquidazione degli onorari (valore della causa, natura e complessità della controversia, particolarità delle questioni trattate), salvo definire “esosa” la pretesa pagina 11 di 16 creditoria di cui al punto a) dell'atto di citazione di primo grado e contestare, in maniera alquanto generica, il quantum del compenso per il giudizio di divisione R.G. n. 1504/1997.
Ma ciò non basta.
Difatti, se è vero che la parcella dell'avvocato si sostanzia in una dichiarazione unilaterale, tuttavia, in tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, in forza del combinato disposto di cui all'art. 2697 c.c., (onere della prova) e art. 115 c.p.c., co. 1, (criterio di non contestazione), il debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista laddove essa muova – come nel caso di specie - da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, a mente dell'art. 2225 c.c.. (in termini, Cass. civ. n. 37788/2021).
Ora, dimostrata la sussistenza del credito nell'esatta misura pretesa dagli eredi dell'avv. Arturo
Antonucci, spettava agli appellanti – e non l'hanno fatto - provare il fatto estintivo, ossia l'avvenuto pagamento.
In primo luogo, non giova ai sostenere di aver estinto il debito con il pagamento dell'importo Pt_1
onnicomprensivo di €49.239,92, non essendo allegato, né documentato, il diverso accordo tra le parti sulla misura del compenso (minore di quello determinato secondo le tariffe professionali), per cui non può concludersi che quanto asseritamente corrisposto “andava a coprire” tutte le spese maturate dal professionista.
Ad esempio, con riguardo al giudizio di divisione ereditaria (R.G n. 1504/1997 – Tribunale di GG), promosso da , in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale, con citazione Parte_6
del 14.5.1997, attesa l'attività effettivamente svolta dall'avvocato sino alla rimessione del mandato intervenuta nel corso del giudizio (13.5.2006), gli appellanti hanno dedotto di aver corrisposto soltanto l'importo di €1.549,37.
In ogni caso, ed è questo l'aspetto dirimente, non può desumersi la prova del pagamento dalla produzione documentale di parte appellante (assegni, storico movimenti del 23.1.2001 e distinta di acquisizione valori), perché, se da un lato essa attesta l'incasso di somme da parte di Parte_1
in forza delle sentenze n. 1410/2000 del Tribunale di GG e n. 652/2003 della Corte di Appello di
Bari, dall'altro non dimostra che una parte di esse fu corrisposto all'avvocato a titolo di compenso pagina 12 di 16 professionale. D'altronde, sono gli stessi debitori ad asserire di avere provveduto al pagamento in contanti.
Né rileva, ai fini della liquidazione del compenso, l'esito negativo dei procedimenti patrocinati dall'avv. Arturo Antonucci, perché il mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente non
è sufficiente a far venire meno il diritto del professionista al compenso, in quanto la prestazione dell'avvocato si sostanzia pacificamente in un'obbligazione di mezzo e non di risultato, salvo dimostrare che la negligenza nell'attività difensiva, secondo un giudizio probabilistico, abbia pregiudicato le possibilità di vittoria.
Da ultimo, passando al terzo e quarto motivo di appello, le censure sono in parte infondate e in parte inammissibili.
Il Tribunale ha motivato il rigetto della domanda riconvenzionale proposta dai , evidenziando Pt_1 il difetto di prova in ordine alla asserita responsabilità professionale dell'avv. Arturo Antonucci, il quale, a dire degli appellanti, da un lato, nel giudizio di divisione ereditaria, avrebbe omesso di costituirsi dinanzi alla competente Sezione Agraria a seguito della declaratoria di incompetenza funzionale, mentre, dall'altro lato, in relazione al giudizio di opposizione all'esecuzione, avrebbe omesso di premunirsi dell'autorizzazione ex art. 320 c.c. del G.T., con conseguente condanna a carico dei convenuti al pagamento delle spese di lite. Ha osservato, inoltre, come detti assunti, “di per sé soli, non possono ritenersi la fonte di un giudizio di responsabilità a carico del professionista, in mancanza di prova – e finanche di mere deduzioni – in ordine al raggiungimento del risultato sperato (la domanda di accertamento spiegata nel giudizio di divisione ovvero il rigetto dell'opposizione) una volta compiuta l'attività omessa (ottenuta, cioè, l'autorizzazione ex art. 320 c.c. ovvero avvenuta la costituzione in riassunzione innanzi la Sezione Specializzata)”.
Spettava, dunque, agli appellanti censurare specificamente l'articolata motivazione alla base della decisione del Tribunale, introducendo ragioni di dissenso idonee a confutarla, secondo quanto prescrive l'art. 342 cpc, il quale richiede la delimitazione del giudizio di appello, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità della censura (Cass. 2028/18; sez. un. 27199/17; 21336/17; 2143/15).
Non avendolo fatto, si impone la dichiarazione di inammissibilità della censura, per violazione del canone di specificità imposto dall'art. 342 c.p.c.
Ad ogni modo, la decisione è conforme all'orientamento giurisprudenziale, già condiviso da questa
Corte, secondo cui la mera deduzione del non corretto adempimento dell'attività da parte dell'avvocato non è foriera della propria responsabilità, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio pagina 13 di 16 lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e se, ove il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di una valutazione prognostica circa il probabile esito dell'azione giudiziale, colpevolmente non intrapresa
(e/o perseguita) dal professionista, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, dovendosi altrimenti ritenere che tale responsabilità difetti (Cass. Civ. 34787/2022; 33442/2022,
17016/2015; 2638/2013).
In definitiva, si impone il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza n. 1287/2021 del 26.5.2021, emessa dal Tribunale di GG in composizione monocratica.
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Secondo l'ordinario criterio della soccombenza, le spese processuali, liquidate come in dispositivo
(secondo i parametri fissati dal DM 147/22, vigenti a far data dal 23 ottobre 2022, tenuto conto dello scaglione “indeterminabile complessità bassa” – valori medi) sono interamente poste a carico di
, e , tra loro in solido. Parte_1 Parte_2 Parte_3
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Non ricorrono anche in questa sede gli estremi per la condanna degli appellanti al risarcimento del danno per lite temeraria, per cui va disattesa la relativa domanda formulata da parte appellata con comparsa conclusionale del 20.7.2024.
In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna ex art. 96 c.p.c., va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, e non non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere (Cass. civ. n. 3464/2017).
L'accoglimento della domanda di condanna al risarcimento del danno ex art. 96, co. 1, c.p.c. presuppone, quindi, l'accertamento sia dell'elemento soggettivo (mala fede o colpa grave) sia dell'elemento oggettivo (entità del danno sofferto). E' onere della parte che richiede il risarcimento dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte, sicché il giudice non può liquidare il danno, neppure equitativamente, se dagli atti non risultino elementi atti ad identificarne concretamente l'esistenza, desumibili anche da nozioni di comune esperienza e dal pregiudizio che la parte resistente abbia subito per essere stata costretta a contrastare un'iniziativa del tutto ingiustificata dell'avversario.
Né tantomeno è applicabile il terzo comma del citato art. 96 c.p.c.
pagina 14 di 16 La condanna per lite temeraria è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte.
Essa, quindi, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, ma non è questo il caso di specie, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (in termini, Cass. civ. n. 22405/2018).
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Trattandosi di appello proposto dopo il 30.1.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del
D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Bari, Sezione Seconda civile, definitivamente decidendo sull'appello da proposto , e , avverso la sentenza Parte_1 Parte_2 Parte_3
n. 1287/2021, emessa dal Tribunale di GG in composizione monocratica e pubblicata in data
26.5.2021, nel giudizio portante il numero di R.G. n. 4610/2010, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna , e , in solido tra Parte_1 Parte_2 Parte_3
loro, alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese giudiziali del grado di appello, liquidate in €9.991,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione, a carico degli appellanti, del comma
1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità pagina 15 di 16 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso il 21 marzo 2025 in camera di consiglio della Seconda Sezione Civile.
Il Presidente relatore - estensore dott. Filippo Labellarte
pagina 16 di 16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In particolare: a) €2.000,00, per la difesa svolta dall'avv. nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R Persona_1 n. 9082 e R.G. n. 539/1996 (Pretura di San Severo), nell'interesse di , imputato di omicidio colposo;
b) Parte_1
€894,76 (al netto di iva e cap non dovute agli eredi), per spese relative all'atto di precetto del 25.9.2000, notificato nei confronti della in forza della sentenza n. 1410/2000 (Tribunale GG – R.G. n. 3519/1995), c) €14.284,08, per Parte_4 l'attività professionale prestata nell'ambito della procedura esecutiva R.G.E. n. 954/2002 e del successivo giudizio di opposizione di cui al R.G.E. n. 1297/2002, definito con sentenza n. 242/2005 del Tribunale di GG, comprese le spese di cui all'atto di precetto del 24.1.2002 (€980,89); d) €8.554,34, come liquidate nella sentenza n. 1410/2000, resa all'esito del giudizio civile R.G. n. 3519/1995 (Tribunale di GG), promosso da , in proprio e quale esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sui minori e , nei confronti della Parte_2 Parte_3 Controparte_6
, quale Fondo di Garanzia vittime per la strada, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno per le lesioni
[...] loro occorse;
e) €8.416,45 (al netto di iva e cap), giusta da notula in atti, per la difesa svolta nella successiva fase di impugnazione innanzi alla Corte di Appello di Bari, definita con sentenza n. 652/2003; f) €31.703,15, quale compenso professionale maturato nell'ambito del giudizio di divisione ereditaria di cui al R.G. n. 1504/1997 (Tribunale di GG), fino alla revoca del mandato. pagina 2 di 16