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Sentenza 1 luglio 2024
Sentenza 1 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/07/2024, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, composta dai magistrati:
Dott. Giovanni D'ANTONI Presidente
Dott.ssa Daniela PELLINGRA Consigliere
Dott.ssa Donatella DRAETTA Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4/2019 del R.G. di questa Corte, promossa in questo grado da
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. TONINO ARGENTO, pec Email_1
appellante contro
, in persona del Sindaco p.t. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. AGATA VECCHIO pec Email_2
appellato
Conclusioni per l'appellante: accogliere il presente appello e per l'effetto riformare integralmente la sentenza impugnata, accogliendo in toto le domande avanzate dall'attore nel giudizio di primo grado, ritenendo e dichiarando il convenuto in persona del p.t., esclusivo Controparte_1 CP_2
responsabile del sinistro e delle conseguenti lesioni e danni patiti dall'attore; per l'effetto condannare il al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni Controparte_3
patrimoniali e non patrimoniali, sotto ogni profilo a qualunque titolo subiti, ammontanti ad
€ 10.237,04, ovvero nella minor misura conseguente all'accertamento peritale medico
d'ufficio svolto in primo grado, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento al soddisfo;
in linea del tutto subordinata, ritenere e dichiarare il concorso di 1 colpa prevalente del nella verificazione del sinistro e condannarlo Controparte_3
al pagamento delle somme dovute in applicazione del concorso
Conclusioni per il Comune appellato:
Rigettare l'appello proposto avverso la sentenza n. 751/2018 del Tribunale di Agrigento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con sentenza n. 200/2018, il Tribunale di Agrigento, istruita la causa a mezzo di testimoni e consulenza tecnica d'ufficio, ha rigettato la domanda proposta da nei Parte_1
confronti del avente ad oggetto il risarcimento del danno dal primo Controparte_1
subito a seguito del sinistro occorsogli il giorno 19 settembre 2012, verso le ore 22.15, quando, mentre percorreva la via Mazzini in , all'altezza del civico 205, a causa di CP_1
una buca perdeva il controllo del mezzo sul quale viaggiava (ciclomotore marca SUZUKI), cadendo rovinosamente a terra e riportando una “frattura scomposto V metacarpo”, come refertato il giorno seguente, presso il locale P.S., ove gli veniva applicato un apparecchio gessato, rimosso soltanto il successivo 31 ottobre 2012.
Ha invero ritenuto il Tribunale “strano che che si è procurato a seguito Parte_1
del dedotto sinistro la frattura scomposta del V metacarpo non abbia fatto ricorso ai sanitari nell'immediatezza del sinistro e invece si sia recato in Ospedale l'indomani”; che “l'attore poteva evitare il sinistro con la normale diligenza nel condurre il ciclomotore” e che “in ogni caso l'attore non ha fornito la piena prova sull'an e anche sul quantum le risultanze del CTU dott. sono state inferiori rispetto alla relazione di parte del dott. Persona_1 Per_2
.
[...]
2.Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame con atto Parte_1
notificato e successivamente depositato il 3 gennaio 2019, con il quale ha lamentato l'ingiustizia della sentenza per avere il Tribunale valutato erroneamente il compendio probatorio raccolto. Ha innanzi tutto evidenziato l'appellante che il teste escusso all'udienza del 21 gennaio 2016, aveva riferito di aver visto l'appellante Controparte_4
cadere dal proprio ciclomotore, ha riconosciuto le foto dei luoghi che gli sono state esibite in udienza e ha precisato che la strada era buia e la buca non era segnalata.
Ancora, ha eccepito l'appellante che il Tribunale non avrebbe tenuto in debito conto la circostanza che il CTU, dott. , sebbene era giunto a stimare il danno Persona_1
2 biologico nel 3% (e non nel 4% come invece il CTP), aveva riconosciuto la piena compatibilità tra il quadro clinico accertato e la dinamica del sinistro.
L'appellante ha in conclusione evidenziato di aver fornito la prova che il sinistro, avvenuto di sera (22.15), in una strada poco illuminata all'interno dell'abitato di , fosse stato CP_1
causato dalla buca presente sul manto stradale, rilevata anche dal suo soccorritore,
che aveva riferito la circostanza al Tribunale alla predetta Controparte_4 udienza istruttoria, mentre l'ente civico proprietario della strada non aveva fornito prova del caso fortuito ex art. 2051 c.c.
3.Ritualmente instauratosi il contraddittorio, in data 22 agosto 2019 si è costituito l'ente civico in epigrafe, chiedendo il rigetto dell'avverso appello e la conferma della sentenza impugnata.
4.Disposta la trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni, già calendata per il 21 febbraio 2024, la causa è stata posta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5.L'appello è fondato e, pertanto, deve trovare accoglimento per le motivazioni che seguono.
6.Giova innanzi tutto ricordare che, come ribadito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, non è ulteriormente discutibile che la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. abbia natura oggettiva e tanto alla luce delle origini storiche della disposizione codicistica, dell'affermazione di fattispecie di responsabilità emancipate dal principio “nessuna responsabilità senza colpa”, dei criteri di accertamento del nesso causale e della esigibilità (da parte dei consociati) di un'attività di adeguamento della condotta in rapporto alle diverse contingenze nelle quali vengano a contatto con la cosa custodita da altri.
Tale qualificazione ha ricevuto una definitiva conferma dalle Sezioni Unite della S.C. che, con la decisione n. 20943 del 30/06/2022, dopo aver ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza di legittimità, hanno ribadito che “la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode”.
3 All'affermazione di tale principio di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire ulteriori, altrettanto generali precisazioni, così sintetizzati dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass. 5 maggio 2023, n. 11942):
a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dalla Cost., art. 2;
e) quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benchè astrattamente prevedibile, sia da escludere
4 come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale.
I principi appena evocati sanciscono in via definitiva l'attuale statuto della responsabilità del custode, il cui fondamento riposa, pertanto, su elementi di fatto individuati tanto in positivo - la dimostrazione che il danno è in nesso di derivazione causale con la cosa custodita (la sequenza è quella che muove dall'accertamento di un danno giuridicamente rilevante per risalire alla sussistenza di una relazione causale tra l'evento dannoso e la cosa custodita e si chiude con l'imputazione in capo al custode dell'obbligazione risarcitoria, dalla quale il custode si libera giusta il disposto dell'art. 2051 c.c., provando il caso fortuito) - quanto in negativo (l'inaccettabilità di una mera presunzione di colpa in capo al custode e l'irrilevanza della prova di una sua condotta diligente) (così ancora Cass. 5 maggio 2023, n. 11942 cit.).
Quanto al riparto dell'onere probatorio, ciò comporta che sul danneggiato grava l'onere di provare l'esistenza del danno e il nesso di causalità tra questo e la cosa oggetto di custodia, mentre il custode è onerato della prova del caso fortuito per andare esente da responsabilità
(ex plurimis, v. Cass. civ. ord. n. 31106/2022) in quanto il caso fortuito interrompe il nesso di causalità.
Il caso fortuito può anche essere integrato dalla condotta dello stesso danneggiato (Cass. civ. ord. n. 25837/2017), ma a condizione che tale condotta risulti imprevedibile, inevitabile, dunque assolutamente abnorme rispetto a quello che è possibile e lecito prevedere rispetto a una persona di ordinaria diligenza, e che costituisca la causa esclusiva dell'evento dannoso.
Più in particolare, la S.C. ha chiarito che il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell'omessa o insufficiente manutenzione delle strade invocando la responsabilità della P.A. è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto. Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia e può essere data anche con presunzioni, giacché la prova del danno è di per sé indice della sussistenza di un risultato “anomalo” e cioè dell'obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno, non essendo il danneggiato invece tenuto a dare la prova anche della presenza di un'insidia o di un trabocchetto - estranei alla responsabilità ex art. 2051 cod. civ. - o della insussistenza di impulsi causali autonomi ed
5 estranei alla sfera di controllo propria del custode o della condotta omissiva o commissiva del medesimo (Cass. civ. Sez. III, 20/02/2006, n. 3651).
7. Nel caso di specie, dal compendio probatorio in atti (foto dei luoghi;
dichiarazioni del testimone escusso dal primo Giudice all'udienza del 21 gennaio 2016 e certificato del P.S. del 20 settembre 2012) può dirsi provato sia il danno, che il nesso di causalità con lo stato del manto stradale della via Mazzini, in , all'altezza del civico 205: dalle foto dei luoghi CP_1
emerge una vera e propria buca di forma quasi circolare sul manto stradale, che, per il resto, appare invece assolutamente integro e piano.
Il teste all'udienza istruttoria del 21 gennaio 2016, confermando Controparte_4
i capitolati di prova nn.
1-5 di cui all'atto di citazione, ha riferito che la sera del 19 settembre
2012, mentre procedeva, a bordo della propria auto, sulla via Mazzini, che alle ore 22.15 era buia, aveva visto l'appellante, a bordo di un ciclomotore SUZUKI che lo precedeva di circa
30 metri, cadere “in una buca larga e profonda posta sulla sua corsia di marcia” e di avergli prestato soccorso.
8.La sentenza gravata erroneamente ha ritenuto carente la prova del nesso causale tra la res e la caduta nonostante un testimone abbia riferito di aver visto cadere l'appellante proprio nella buca presente sulla via Mazzini all'altezza del civico 205, buca che il teste aveva peraltro riconosciuto, alla medesima udienza istruttoria, attraversi le allegazioni fotografiche mostrategli.
9. Di contro, l'ente civico appellato non ha fornito la prova del caso fortuito idoneo a interrompere il suddetto nesso di causalità, né del comportamento colposo – causalmente efficiente ex art 1227 c. 1, c.c.- del danneggiato.
Giova invero ricordare che la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il caso fortuito appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, I comma, c.c.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode).
6 Sia il fatto (fortuito) che l'atto (del terzo o del danneggiato) si pongono quindi in relazione causale con l'evento di danno non nel senso della (impropriamente definita) “interruzione del nesso tra cosa e danno”, bensì alla luce del principio disciplinato dall'art. 41 c.p., che relega al rango di mera occasione la relazione con la res, deprivata della sua efficienza di causalità materiale, senza peraltro cancellarne l'efficienza causale sul piano strettamente naturalistico.
Ciò tanto nell'ipotesi di efficacia causale assorbente, quanto di causalità concorrente di tali condotte, poichè, senza la preesistenza e la specifica caratterizzazione della res, il danno non si verificherebbe (esemplificando: una strada perfettamente asfaltata e senza buche non sarà in relazione causale, se non naturalistica, con il danno subito dal pedone che inciampa nei suoi piedi).
10.Nel caso di specie, il sinistro è stato causato da un dissesto del manto stradale che, sebbene di non lieve entità, non era immediatamente percepibile mediante l'esercizio dell'ordinaria diligenza dai conducenti perché, alle ore 22.15 del 19 settembre 2012, come riferito dal teste su richiamato, la via era buia e non illuminata.
Nessun comportamento colposo può quindi essere imputato all'appellante, che si è limitato a percorrere la via Mazzini, pacificamente carrabile e interna al centro abitato di , a CP_1
bordo del proprio ciclomotore.
11. Il appellato - nella qualità di proprietario gestore della strada- dovrà Controparte_1
quindi essere condannato al pagamento del risarcimento del danno biologico subito dall'appellante a seguito del sinistro per cui è causa.
12. Sotto il profilo del quantum debeatur, occorre richiamare le condivisibili conclusioni cui
è giunto il consulente tecnico nominato dal Tribunale con ordinanza del 14 ottobre 2016, nella relazione depositata il 3 aprile 2017.
Ha invero rilevato il CTU, con valutazioni che logiche e razionali, senz'altro da condividersi, che l'appellante, che all'epoca dei fatti aveva 28 anni, a seguito del sinistro del 19 settembre
2012, ha riportato una frattura scomposta Frattura scomposta del V metacarpo, trattata con gesso rimosso il 24 ottobre 2012, successiva applicazione di stecca di Zimmer e cicli di FKT per riabilitazione funzionale.
Il CTU, dopo aver reso diagnosi di “Esiti organico-funzionali stabilizzati permanenti da pregressa Frattura scomposta del V° metacarpo mano Dx, consistenti in deficit di flessione completa del mignolo dx”, ha quantificato il danno biologico nel 3% e riconosciuto giorni
7 40 di inabilità temporanea parziale al 75%; giorni 30 di inabilità temporanea parziale al 50%; giorni 10 di inabilità temporanea parziale al 25% (ITP).
Il risarcimento del danno biologico complessivamente subito dall'appellante deve essere quantificato in € 7.575,44, di cui € 2.603,00 per ITP ed € 3.078,72 a titolo di danno biologico.
Tale somma deve essere devalutata alla data del sinistro (settembre 2012) e sull'importo così calcolato (€ 6.297,12) e via via rivalutato, devono essere calcolati gli interessi al tasso legale.
L'ente civico appellato deve quindi essere condannato al pagamento dell'importo di €
8.516,87, oltre interessi al tasso legale dalla presente sentenza al saldo.
Le spese sostenute, ritenute congrue rispetto alla patologia riportata e consone rispetto ai trattamenti effettuati dall'appellante, sono pari a € 447,17, che dovranno essere rifuse unitamente agli interessi maturati dalla debenza al saldo.
13. Visto l'art. 91 c.p.c., le spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come in parte dispositiva sono poste a carico dell'ente civico appellato, a carico del quale devono essere altresì poste in via definitiva le spese di consulenza tecnica di primo grado, già liquidate con separato provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunziando nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 751/2018 resa il 4 giugno 2018 dal Tribunale di Agrigento appellata da , condanna il al risarcimento Parte_1 Controparte_1
del danno liquidato in € 8.516,87, oltre interessi al tasso legale dalla data della presente decisione al saldo, per i titoli di cui in parte motiva, e alla rifusione delle spese mediche sostenute nella misura di € 447,17, oltre interessi al tasso legale fino al saldo.
Condanna l'ente civico appellato alla rifusione in favore degli appellanti delle spese di lite del primo grado di giudizio, liquidate in € 2.550,00, e del presente grado di giudizio, liquidate in € 2.910,00, oltre spese generali, IVA e CPA.
Pone definitivamente a carico dell'ente civico appellato le spese di consulenza tecnica di primo grado.
Così deciso nella camera di consiglio del 27 giugno 2024
Il Cons. relatore
Donatella Draetta Il Presidente
Giovanni D'Antoni
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