CA
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/11/2025, n. 3030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3030 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2414/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Anna Mantovani Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2414/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Corso Di Porta Parte_1 P.IVA_1
Vittoria 14, Milano presso lo studio dell'avv. Vicari Andrea, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Cecconi Marco Danilo;
Reclamante
CONTRO
in persona del Controparte_1 curatore nominato con sentenza n. 560/2025 del Tribunale di Milano, dott.ssa , Persona_1 elettivamente domiciliata in Corso Di Porta Vittoria 10, Milano presso lo studio dell'avv. Valzer Amedeo, che la rappresenta e difende come da delega in atti
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano con sentenza n.560/ 2025 emessa in data 17.7.2025, pubblicata in data 20.7.2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di a seguito Parte_1 di ricorso dei dipendenti e . CP_2 Parte_2
pagina 1 di 6 In particolare il Tribunale ha:
• dichiarato inammissibile il ricorso ex artt. 40, 44 CII depositato in data 16.7.2025 dalla società;
• affermato la propria competenza territoriale;
• accertato la legittimazione attiva dei ricorrenti creditori in forza di DI e precetto;
• dato atto della sussistenza di debiti di natura previdenziale e tributaria per euro 1.955.048,65, non rateizzati, con conseguente sussistenza del requisito ex art. 49 co. 5 CCII;
• ritenuto provato altresì lo stato di insolvenza in ragione a) dell'inadempimento di ingenti crediti vantati dai lavoratori e dai sindaci, nonché di natura previdenziale;
b) di pignoramenti negativi presso la sede legale della società; c) del patrimonio netto negativo emergente dalla bozza di bilancio 2024, il tutto deponente per la insussistenza di una capienza idonea a fare fronte al pagamento di circa 5,2 milioni di euro di debiti, in ragione di un attivo patrimoniale di circa 2,2 milioni di euro.
La società ha presentato reclamo censurando la sentenza in ordine alla ritenuta decadenza ex art.40 co. 10 CCII dal proporre l'ammissione a concordato preventivo, rappresentando, nel merito, il carattere non abusivo del concordato, avuto riguardo a ingenti crediti che la società in liquidazione vanterebbe in forza di una azione di risarcimento danni pendente per l'importo di circa 5 milioni di euro, nonché in forza di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi per un credito di circa 700 mila euro.
Si è costituita la procedura che ha replicato alle avverse deduzioni chiedendo il rigetto del reclamo.
All'udienza del 30.10.2025, il collegio ha preliminarmente dato atto del deposito in pari data di memoria con cui la ricorrente ha sollecitato la Corte a sollevare questione di incostituzionalità della norma ex art. 40 co 10 CCII, le parti hanno insistito nelle proprie istanze e il collegio ha riservato la decisione.
*** Il reclamo non merita accoglimento.
Deve premettersi in via di fatto che: a) con decreto del 27.5.2025 è stata fissata la prima udienza ex art. 44 CCII in data 1.7.2025; b) a tale prima udienza del 1.7.2025, oltre ai creditori lavoratori istanti si sono presentati i creditori , e , ex sindaci della società, i Controparte_3 Controparte_4 CP_5 quali, dato atto di aver depositato telematicamente in data 27.6.2025 analogo ricorso per liquidazione giudiziale hanno chiesto rinvio per potere “valutare una eventuale rinuncia ex art. 43 CCII ove raggiunto l'accordo”; all'esito il giudice “vista la concorde richiesta delle parti, rinvia all'udienza in data 16 luglio 2025”; c) all'udienza del 16.7.2025:
pagina 2 di 6 • si sono presentati i legali della debitrice il quali, senza provvedere al deposito di alcuna documentazione, hanno dato atto di avere presentato ricorso ex artt. 40 e 44, co. 1, CCII per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
• il giudice ha sollecitato a prendere posizione in merito alla decadenza maturata;
• i creditori istanti hanno insistito per la dichiarazione di aperura della liquidazione.
Quanto alla questione di incostituzionalità sollevata alla prima udienza di comparizione del 30.10.2025, occorre premettere che parte reclamante ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 c. 10 CCII, nella versione da ultimo modificata dal d.lgs. n. 136/2024, per contrasto con gli artt. 111 e 24 Costituzione, nella parte in cui stabilisce che, nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII, ciò sia avuto riguardo alla scelta del legislatore, ispirata all'obiettivo prioritario di favorire il salvataggio delle imprese in stato di crisi rispetto al principio di tempestività nell'emersione dell'insolvenza e nell'accesso alle procedure, sancendo pertanto un favor per le procedure, sia avuto riguardo alla irragionevole ed eccessiva contrazione del diritto di difesa ed al contraddittorio spettante al debitore rispetto all'azione dei creditori volta all'apertura della liquidazione giudiziale, atteso che la decadenza opererebbe anche in presenza di una prima udienza di mero rinvio, mentre la discrezionalità del legislatore si esporrebbe a rilievo per assenza di un ponderato bilanciamento degli interessi in gioco, la concentrazione e unitarietà del procedimento da un lato, e diritto all'accesso allo strumento di regolazione della crisi optato dal debitore.
In proposito giova richiamarsi che, secondo la giurisprudenza costante della Corte costituzionale, a cui la reclamante ha implicitamente fatto riferimento, “il legislatore gode, in materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, di un'ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (ex plurimis, sentenze n. 76, n. 39 e n. 36 del 2025, n. 189 e n. 96 del 2024, n. 67 del 2023)”. In particolare è stato poi affermato che “Il legislatore può «differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare» (sentenza n. 39 del 2025) e non è tenuto ad assicurare i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. «sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti», purché rispetti il limite di non imporre oneri e di non prescrivere modalità tali «da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale» (sentenza n. 76 del 2025)” (Corte cost. n. 146/2025).
Orbene viene in rilievo come l'art.41 co. 2 CCII dispone un intervallo temporale tale per cui “Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni”, utile a potere consentire al debitore di valutare l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi pur sempre “nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 39 CCII”, obblighi a cui è tenuto il debitore anche nel caso di autonoma iniziativa ai sensi dell'art.44 co.1 di cui all'articolo 39, commi 1 e 2”.
pagina 3 di 6 Emerge pertanto che la scansione procedimentale contempla un intervallo temporale per potere mettere in campo una soluzione alternativa alla prospettiva liquidatoria, passibile di trovare sviluppo atteso che, ai sensi dell'art. 44 CCII “il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi”, entro il successivo termine individuato dal tribunale con decreto “compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore…” . Viene pertanto in rilievo una scansione procedimentale calibrata sull'esigenza di tutelare i plurimi interessi in gioco, contemperando l'interesse ad evitare ritardi nella regolazione della crisi/insolvenza, con conseguente tutela del principio di ragionevole durata del processo, e contrastare pratiche di abuso dello strumento processuale, prodromiche ad operazioni di carattere dissolutorio idonee ad aggravare indebitamento di un'impresa, e quello del debitore portatore dell'interesse alla regolazione pattizia della crisi/insolvenza, evenienza che, inserendosi in una procedura gia' avviata, non può che risentire di una razionalizzazione del procedimento, in linea con le ragioni che hanno portato all'introduzione del procedimento unitario ex artt. 7 e 40 CCII. Al di là di mere enunciazioni di principio, la reclamante non ha pertanto individuato quale aspetto della disciplina positiva si esponga agli evocati rilievi di incostituzionalità, apparendo la scelta legislativa non contraria al principio di razionalità ed economicità, tantomeno elusiva del diritto del debitore a fare emergere un interesse alla soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale.
Nel caso di specie, inoltre, il temine assegnato per costituirsi e formalizzare la domanda di accesso al prescelto strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è stato ampiamente rispettato, atteso che tra il decreto di fissazione della prima udienza notificato in data 27.5.2025 ( vedasi attestazione ricevuta telematica tramite pec) e la data individuata per la prima udienza del 1.7.2025 è decorso un tempo non solo rispettoso della norma di legge, ma ampiamente congruo a consentire in concreto il dispiegarsi di valutazioni e opzioni che la società reclamante ha inteso effettuare solo dopo avere disertato, senza neppure allegare alcun giustificato motivo, la prima udienza di comparizione destinata alla trattazione, udienza tenutasi.
Venendo pertanto al merito del primo motivo di reclamo che investe la inammissibilità del ricorso ex artt. 40,44 CCII, deve osservarsi che il dato letterale della norma di cui all'art. 40 co. 10 CCII ( “entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art 41”) non è passibile di interpretazione alternativa, stante la saldatura con la ratio della norma, che individua una preclusione in capo al debitore che, attinto da una domanda di apertura della liquidazione, intenda promuovere in via riconvenzionale domanda di accesso ad uno strumenti di regolazione della crisi, richiedendo la fissazione di una udienza a cui ancorare tale decadenza al fine di raccordare le diverse opzioni di risoluzione della crisi, liquidatoria e pattizia, evitando una fluidità disfunzionale al coordinamento tra le opzioni in campo, idonea a creare un pericoloso dilatarsi delle tempistiche con il connesso pericolo di un approfondimento delle situazioni di insolvenza.
Nello specifico la reclamante appunta la propria censura sull'asserita mancato perfezionamento della decadenza ancorata allo spirare della prima udienza di cui all'art. 40 co.10 CCII per essere stata la pagina 4 di 6 prima udienza del 1.7.2025, fissata dal giudie con decreto del 23.5.2025, fatta oggetto di un rinvio e quindi, secondo la prospettiva propugnata, non destinata alla trattazione del procedimento.
Invero, deve osservarsi, come sopra fatto cenno nel passaggio dedicato alla ricognizione dei passaggi fattuali, che all'udienza del 1.7.2025 la società debitrice non si è costituita sicchè, come correttamente rilevato dal tribunale, la decadenza ex art. 40 co. 10 CCII è maturata nei suoi confronti, evenienza che non è inficiata dall'avere il giudice rinviato l'udienza su richiesta dei procuratori dei creditori istanti, presenti anche i procuratori dei creditori ex sindaci, i quali hanno dato atto “di aver depositato telematicamente ricorso per liquidazione giudiziale in data 27.6.2025 come da copia cartacea di cortesia, atto tuttora in attesa di accettazione ed apertura della busta telematica da parte della cancelleria”
Pertanto l'udienza del 16.7.2025, tenutasi dopo che alla prima udienza destinata alla formalizzazione di domande di accesso alla soluzione negoziata la debitrice non si è presentata, è stata fissata solo per consentire di sondare una rinuncia ex art. 43 CCII, ed il rinvio non ha potuto fare venire meno gli effetti preclusivi nei confronti della reclamante, verificatisi già con lo spirare della prima udienza tenutasi il 1.7.2025.
Non depongono in senso contrario i precedenti di merito citati dalla reclamante, che ha dimostrato di non volersi peraltro confrontare con i precedenti di questa Corte pure espressamente richiamati dalla resistente nei propri scritti difensivi (v. in particolare Corte Appello Milano sez IV, sentenza n.2478/ 2025 pubbl. il 15.9.2025).Sul punto non può che prendersi ulteriormente atto che il Tribunale di Messina, con decreto del 2 dicembre 2022, ha ritenuto di ancorare il termine decadenziale alla prima udienza di effettiva trattazione, tale non potendosi qualificare la prima udienza fissata e non celebrata, in quanto rinviata d'ufficio per consentire la partecipazione in presenza delle parti, mentre il tribunale di Salerno, con ordinanza del 29.10.2023, ha ritenuto che la decadenza non fosse maturata in ragione del rinvio della prima udienza, tenutasi in forma cartolare, concesso su istanza congiunta avanzata dal debitore costituito e dal creditore istante, facendo leva sul principio di buona fede. Trattasi pertanto di vicende, come anche evidenziato dalla resistente procedura, che riguardano fattispecie non sovrapponibili a quella oggetto di disamina in cui la prima udienza fissata dal giudice si è pacificamente tenuta, senza alcun rinvio della stessa, ed in cui si è registrata la mancata comparizione/ costituzione della società debitrice, che pertanto è incorsa nel termine decadenziale.
Quanto al dedotto carattere non abusivo del concordato, trattasi di digressione destinata a non avere alcuna ricaduta, attesa la inammissibilità del concordato: in tal senso le sollecitazioni del reclamante volte a effettuare un vaglio incidentale sulle capacità della società di fare fronte ai propri debiti in ragione delle prospettive risarcitorie pacificamente sub iudice, non fanno altro che confermare lo stato di insolvenza attuale, in effetti neppure contestato, ma trattato dalla reclamante sotto il profilo delle valorizzate potenzialità utili a mettere in campo il concordato.
Da quanto sopra esposto consegue il rigetto del reclamo. La reclamante va condannata a rifondere alla Liquidazione Giudiziale le Controparte_6 spese del giudizio che si liquidano come in dispositivo alla stregua del DM n. 147/2022, ritenuta la pagina 5 di 6 controversia di valore indeterminabile, complessità bassa, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, oltre rimborso spese generali oneri fiscali e previdenziali. Sussistono dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1)rigetta il reclamo proposto da contro la sentenza n. 560 / 2025 del Parte_1
Tribunale di Milano;
2) condanna a rifondere alla Liquidazione Parte_1 CP_7 Parte_1
le spese di lite che si liquidano in euro 6.946,00 a titolo di compensi, oltre 15% per
[...] rimborso spese generali, iva (se dovuta) e c.p.a. come per legge;
3)dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 30 ottobre 2025 .
La Consigliera est Roberta Nunnari
La Presidente Margherita Monte
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Margherita Monte Presidente dr. Anna Mantovani Consigliere dr. Roberta Nunnari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 2414/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Corso Di Porta Parte_1 P.IVA_1
Vittoria 14, Milano presso lo studio dell'avv. Vicari Andrea, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Cecconi Marco Danilo;
Reclamante
CONTRO
in persona del Controparte_1 curatore nominato con sentenza n. 560/2025 del Tribunale di Milano, dott.ssa , Persona_1 elettivamente domiciliata in Corso Di Porta Vittoria 10, Milano presso lo studio dell'avv. Valzer Amedeo, che la rappresenta e difende come da delega in atti
Resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Milano con sentenza n.560/ 2025 emessa in data 17.7.2025, pubblicata in data 20.7.2025, ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale di a seguito Parte_1 di ricorso dei dipendenti e . CP_2 Parte_2
pagina 1 di 6 In particolare il Tribunale ha:
• dichiarato inammissibile il ricorso ex artt. 40, 44 CII depositato in data 16.7.2025 dalla società;
• affermato la propria competenza territoriale;
• accertato la legittimazione attiva dei ricorrenti creditori in forza di DI e precetto;
• dato atto della sussistenza di debiti di natura previdenziale e tributaria per euro 1.955.048,65, non rateizzati, con conseguente sussistenza del requisito ex art. 49 co. 5 CCII;
• ritenuto provato altresì lo stato di insolvenza in ragione a) dell'inadempimento di ingenti crediti vantati dai lavoratori e dai sindaci, nonché di natura previdenziale;
b) di pignoramenti negativi presso la sede legale della società; c) del patrimonio netto negativo emergente dalla bozza di bilancio 2024, il tutto deponente per la insussistenza di una capienza idonea a fare fronte al pagamento di circa 5,2 milioni di euro di debiti, in ragione di un attivo patrimoniale di circa 2,2 milioni di euro.
La società ha presentato reclamo censurando la sentenza in ordine alla ritenuta decadenza ex art.40 co. 10 CCII dal proporre l'ammissione a concordato preventivo, rappresentando, nel merito, il carattere non abusivo del concordato, avuto riguardo a ingenti crediti che la società in liquidazione vanterebbe in forza di una azione di risarcimento danni pendente per l'importo di circa 5 milioni di euro, nonché in forza di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi per un credito di circa 700 mila euro.
Si è costituita la procedura che ha replicato alle avverse deduzioni chiedendo il rigetto del reclamo.
All'udienza del 30.10.2025, il collegio ha preliminarmente dato atto del deposito in pari data di memoria con cui la ricorrente ha sollecitato la Corte a sollevare questione di incostituzionalità della norma ex art. 40 co 10 CCII, le parti hanno insistito nelle proprie istanze e il collegio ha riservato la decisione.
*** Il reclamo non merita accoglimento.
Deve premettersi in via di fatto che: a) con decreto del 27.5.2025 è stata fissata la prima udienza ex art. 44 CCII in data 1.7.2025; b) a tale prima udienza del 1.7.2025, oltre ai creditori lavoratori istanti si sono presentati i creditori , e , ex sindaci della società, i Controparte_3 Controparte_4 CP_5 quali, dato atto di aver depositato telematicamente in data 27.6.2025 analogo ricorso per liquidazione giudiziale hanno chiesto rinvio per potere “valutare una eventuale rinuncia ex art. 43 CCII ove raggiunto l'accordo”; all'esito il giudice “vista la concorde richiesta delle parti, rinvia all'udienza in data 16 luglio 2025”; c) all'udienza del 16.7.2025:
pagina 2 di 6 • si sono presentati i legali della debitrice il quali, senza provvedere al deposito di alcuna documentazione, hanno dato atto di avere presentato ricorso ex artt. 40 e 44, co. 1, CCII per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo;
• il giudice ha sollecitato a prendere posizione in merito alla decadenza maturata;
• i creditori istanti hanno insistito per la dichiarazione di aperura della liquidazione.
Quanto alla questione di incostituzionalità sollevata alla prima udienza di comparizione del 30.10.2025, occorre premettere che parte reclamante ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 c. 10 CCII, nella versione da ultimo modificata dal d.lgs. n. 136/2024, per contrasto con gli artt. 111 e 24 Costituzione, nella parte in cui stabilisce che, nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art. 41 CCII, ciò sia avuto riguardo alla scelta del legislatore, ispirata all'obiettivo prioritario di favorire il salvataggio delle imprese in stato di crisi rispetto al principio di tempestività nell'emersione dell'insolvenza e nell'accesso alle procedure, sancendo pertanto un favor per le procedure, sia avuto riguardo alla irragionevole ed eccessiva contrazione del diritto di difesa ed al contraddittorio spettante al debitore rispetto all'azione dei creditori volta all'apertura della liquidazione giudiziale, atteso che la decadenza opererebbe anche in presenza di una prima udienza di mero rinvio, mentre la discrezionalità del legislatore si esporrebbe a rilievo per assenza di un ponderato bilanciamento degli interessi in gioco, la concentrazione e unitarietà del procedimento da un lato, e diritto all'accesso allo strumento di regolazione della crisi optato dal debitore.
In proposito giova richiamarsi che, secondo la giurisprudenza costante della Corte costituzionale, a cui la reclamante ha implicitamente fatto riferimento, “il legislatore gode, in materia di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali, di un'ampia discrezionalità, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute (ex plurimis, sentenze n. 76, n. 39 e n. 36 del 2025, n. 189 e n. 96 del 2024, n. 67 del 2023)”. In particolare è stato poi affermato che “Il legislatore può «differenziare la tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarità del rapporto da regolare» (sentenza n. 39 del 2025) e non è tenuto ad assicurare i principi di cui agli artt. 24 e 111 Cost. «sempre nello stesso modo e con i medesimi effetti», purché rispetti il limite di non imporre oneri e di non prescrivere modalità tali «da rendere impossibile o estremamente difficile l'esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell'attività processuale» (sentenza n. 76 del 2025)” (Corte cost. n. 146/2025).
Orbene viene in rilievo come l'art.41 co. 2 CCII dispone un intervallo temporale tale per cui “Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni”, utile a potere consentire al debitore di valutare l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi pur sempre “nel rispetto degli obblighi di cui all'art. 39 CCII”, obblighi a cui è tenuto il debitore anche nel caso di autonoma iniziativa ai sensi dell'art.44 co.1 di cui all'articolo 39, commi 1 e 2”.
pagina 3 di 6 Emerge pertanto che la scansione procedimentale contempla un intervallo temporale per potere mettere in campo una soluzione alternativa alla prospettiva liquidatoria, passibile di trovare sviluppo atteso che, ai sensi dell'art. 44 CCII “il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi”, entro il successivo termine individuato dal tribunale con decreto “compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore…” . Viene pertanto in rilievo una scansione procedimentale calibrata sull'esigenza di tutelare i plurimi interessi in gioco, contemperando l'interesse ad evitare ritardi nella regolazione della crisi/insolvenza, con conseguente tutela del principio di ragionevole durata del processo, e contrastare pratiche di abuso dello strumento processuale, prodromiche ad operazioni di carattere dissolutorio idonee ad aggravare indebitamento di un'impresa, e quello del debitore portatore dell'interesse alla regolazione pattizia della crisi/insolvenza, evenienza che, inserendosi in una procedura gia' avviata, non può che risentire di una razionalizzazione del procedimento, in linea con le ragioni che hanno portato all'introduzione del procedimento unitario ex artt. 7 e 40 CCII. Al di là di mere enunciazioni di principio, la reclamante non ha pertanto individuato quale aspetto della disciplina positiva si esponga agli evocati rilievi di incostituzionalità, apparendo la scelta legislativa non contraria al principio di razionalità ed economicità, tantomeno elusiva del diritto del debitore a fare emergere un interesse alla soluzione alternativa alla liquidazione giudiziale.
Nel caso di specie, inoltre, il temine assegnato per costituirsi e formalizzare la domanda di accesso al prescelto strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è stato ampiamente rispettato, atteso che tra il decreto di fissazione della prima udienza notificato in data 27.5.2025 ( vedasi attestazione ricevuta telematica tramite pec) e la data individuata per la prima udienza del 1.7.2025 è decorso un tempo non solo rispettoso della norma di legge, ma ampiamente congruo a consentire in concreto il dispiegarsi di valutazioni e opzioni che la società reclamante ha inteso effettuare solo dopo avere disertato, senza neppure allegare alcun giustificato motivo, la prima udienza di comparizione destinata alla trattazione, udienza tenutasi.
Venendo pertanto al merito del primo motivo di reclamo che investe la inammissibilità del ricorso ex artt. 40,44 CCII, deve osservarsi che il dato letterale della norma di cui all'art. 40 co. 10 CCII ( “entro la prima udienza fissata ai sensi dell'art 41”) non è passibile di interpretazione alternativa, stante la saldatura con la ratio della norma, che individua una preclusione in capo al debitore che, attinto da una domanda di apertura della liquidazione, intenda promuovere in via riconvenzionale domanda di accesso ad uno strumenti di regolazione della crisi, richiedendo la fissazione di una udienza a cui ancorare tale decadenza al fine di raccordare le diverse opzioni di risoluzione della crisi, liquidatoria e pattizia, evitando una fluidità disfunzionale al coordinamento tra le opzioni in campo, idonea a creare un pericoloso dilatarsi delle tempistiche con il connesso pericolo di un approfondimento delle situazioni di insolvenza.
Nello specifico la reclamante appunta la propria censura sull'asserita mancato perfezionamento della decadenza ancorata allo spirare della prima udienza di cui all'art. 40 co.10 CCII per essere stata la pagina 4 di 6 prima udienza del 1.7.2025, fissata dal giudie con decreto del 23.5.2025, fatta oggetto di un rinvio e quindi, secondo la prospettiva propugnata, non destinata alla trattazione del procedimento.
Invero, deve osservarsi, come sopra fatto cenno nel passaggio dedicato alla ricognizione dei passaggi fattuali, che all'udienza del 1.7.2025 la società debitrice non si è costituita sicchè, come correttamente rilevato dal tribunale, la decadenza ex art. 40 co. 10 CCII è maturata nei suoi confronti, evenienza che non è inficiata dall'avere il giudice rinviato l'udienza su richiesta dei procuratori dei creditori istanti, presenti anche i procuratori dei creditori ex sindaci, i quali hanno dato atto “di aver depositato telematicamente ricorso per liquidazione giudiziale in data 27.6.2025 come da copia cartacea di cortesia, atto tuttora in attesa di accettazione ed apertura della busta telematica da parte della cancelleria”
Pertanto l'udienza del 16.7.2025, tenutasi dopo che alla prima udienza destinata alla formalizzazione di domande di accesso alla soluzione negoziata la debitrice non si è presentata, è stata fissata solo per consentire di sondare una rinuncia ex art. 43 CCII, ed il rinvio non ha potuto fare venire meno gli effetti preclusivi nei confronti della reclamante, verificatisi già con lo spirare della prima udienza tenutasi il 1.7.2025.
Non depongono in senso contrario i precedenti di merito citati dalla reclamante, che ha dimostrato di non volersi peraltro confrontare con i precedenti di questa Corte pure espressamente richiamati dalla resistente nei propri scritti difensivi (v. in particolare Corte Appello Milano sez IV, sentenza n.2478/ 2025 pubbl. il 15.9.2025).Sul punto non può che prendersi ulteriormente atto che il Tribunale di Messina, con decreto del 2 dicembre 2022, ha ritenuto di ancorare il termine decadenziale alla prima udienza di effettiva trattazione, tale non potendosi qualificare la prima udienza fissata e non celebrata, in quanto rinviata d'ufficio per consentire la partecipazione in presenza delle parti, mentre il tribunale di Salerno, con ordinanza del 29.10.2023, ha ritenuto che la decadenza non fosse maturata in ragione del rinvio della prima udienza, tenutasi in forma cartolare, concesso su istanza congiunta avanzata dal debitore costituito e dal creditore istante, facendo leva sul principio di buona fede. Trattasi pertanto di vicende, come anche evidenziato dalla resistente procedura, che riguardano fattispecie non sovrapponibili a quella oggetto di disamina in cui la prima udienza fissata dal giudice si è pacificamente tenuta, senza alcun rinvio della stessa, ed in cui si è registrata la mancata comparizione/ costituzione della società debitrice, che pertanto è incorsa nel termine decadenziale.
Quanto al dedotto carattere non abusivo del concordato, trattasi di digressione destinata a non avere alcuna ricaduta, attesa la inammissibilità del concordato: in tal senso le sollecitazioni del reclamante volte a effettuare un vaglio incidentale sulle capacità della società di fare fronte ai propri debiti in ragione delle prospettive risarcitorie pacificamente sub iudice, non fanno altro che confermare lo stato di insolvenza attuale, in effetti neppure contestato, ma trattato dalla reclamante sotto il profilo delle valorizzate potenzialità utili a mettere in campo il concordato.
Da quanto sopra esposto consegue il rigetto del reclamo. La reclamante va condannata a rifondere alla Liquidazione Giudiziale le Controparte_6 spese del giudizio che si liquidano come in dispositivo alla stregua del DM n. 147/2022, ritenuta la pagina 5 di 6 controversia di valore indeterminabile, complessità bassa, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, oltre rimborso spese generali oneri fiscali e previdenziali. Sussistono dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1)rigetta il reclamo proposto da contro la sentenza n. 560 / 2025 del Parte_1
Tribunale di Milano;
2) condanna a rifondere alla Liquidazione Parte_1 CP_7 Parte_1
le spese di lite che si liquidano in euro 6.946,00 a titolo di compensi, oltre 15% per
[...] rimborso spese generali, iva (se dovuta) e c.p.a. come per legge;
3)dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della reclamante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. 24/12/2012 n. 228.
Così deciso in Milano il 30 ottobre 2025 .
La Consigliera est Roberta Nunnari
La Presidente Margherita Monte
pagina 6 di 6