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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 28/05/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 6013/2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Carlo Colonna, presso il cui studio in Corato, alla via Enrico
Dandolo n. 46, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 28 maggio 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 31.07.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'assegno di invalidità civile, escluso dal c.t.u. nominato nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso. contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e
2 all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Parte ricorrente ha chiesto ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 legge n. 118/71.
Com'è noto, il diritto a percepire un assegno di invalidità, invece, è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988).
Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente non versi in una condizione clinica tale da ridurre la capacità lavorativa di almeno il 74% e non presenti, quindi, un quadro clinico che lo rende invalido sotto il profilo sanitario in relazione alla prestazione richiesta.
In particolare, il consulente d'ufficio, dott. , specializzato in Persona_1 medicina legale, ha escluso la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile.
In particolare, il consulente d'ufficio ha osservato che “La documentazione medica in atti, consta di numerose visite endocrinologiche e neurologiche, associate ad altri accertamenti specialistici di natura cardiologica ed ortopedica. Andando a valutare la sfera endocrinologica, si può affermare che la sig.ra è allo stato Parte_1 affetta da un distiroidismo in ottimo controllo terapeutico, nonostante la scarsa compliance della paziente come certificato dalla Dott.ssa in data Per_2
12.7.2023, dove veniva segnalato il necessario abbandono del fumo di sigarette, abitudine voluttuaria presente nella signora, e la consapevole mancata assunzione di terapia nonostante la prescrizione specialistica;
tale inosservanza delle regole sanitarie può aver creato degli squilibri nella paziente ma non ha determinato peggioramento sensibile dello stato clinico. Al quadro endocrinologico, si associa quello ortopedico che dal punto di vista clinico non ha evidenziato un significativo deficit articolare se non una condizione di dolore rachideo associato ad una limitazione nelle escursioni articolari del busto;
del resto, anche il quadro
3 neuroradiologico (RMN del 2023 in atti) non ha mostrato una franca sofferenza del rachide, con assenza di ernie del disco associate a sofferenza midollare. Si è evidenziata, invece, una condizione di protrusione discale diffusa che giustifica la flebile clinica riscontrata in sede di operazioni peritali. La valutazione cardiologica, successiva alla visita presso la Commissione Invalidi Civili, alla obiettività clinica riportata dalla collega non ha evidenziato segni di scompenso, così come l'esame ecografico al quale l'ha sottoposta, ha mostrato una cinetica cardiaca conservata.
La valutazione di II classe NYHA, formula dalla Dott.ssa , si basa su una Per_3 scala valutativa sintomatologica, utile dal punto di vista clinico ma non medico- legale ai fini della valutazione del caso. Infine, andrebbe valutato il lamentato disagio psichico per cui si è sottoposta a numerose visite specialistiche presso medici di riferimento territoriali. Le certificazioni neurologiche rilasciate a firma del
Dott. in data 26.5.2020 e 9.10.2023, forbice temporale ampia, attestano Per_4 una condizione di normalità per quanto riguarda la obiettività clinica neurologica, ponendo l'attenzione su una depressione reattiva conseguente ai lutti patiti dalla ricorrente. Tralasciando la testistica somministrata dallo psicologo, che non rientra nell'ambito valutativo medico legale non trattandosi di atto medico, in atti vi è una certificazione psichiatrica del 2.4.2024 (successiva di alcuni mesi rispetto alla visita presso la Commissione Invalidi) attestante uno stato ansioso-depressivo con attacchi di panico”.
Sulla base dell'attenta ricostruzione del quadro clinico della ricorrente e della documentazione medica prodotta, il c.t.u. ha quindi quantificato la percentuale delle singole patologie nei seguenti termini:
“Dovendo associare i codici di menomazione in via analogica, si possono associare i seguenti:
- 6445 CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA) 11 20;
- 7010 ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE 31 40;
- 2209 SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA MEDIA 41 50;
Non essendoci un codice riconducibile, si può valutare la tireopatia nella misura del
10%. Non trova dignità valutativa il riscontro istologico di malattia HP correlata. In base a questi elementi di giudizio, con corretta applicazione delle formule previste
(Balthazard 20+31+41+10), la percentuale di invalidità riconoscibile alla sig.ra
determina una percentuale di invalidità nella misura del 70%”. Parte_2
4 La stima operata dal c.t.u. risulta corretta perché in linea con i parametri medico legali di riferimento e specificamente richiamati e con le caratteristiche in concreto delle singole patologie da cui la ricorrente risulta affetta, come ricostruite puntualmente dal consulente d'ufficio sia attraverso il richiamo alla documentazione medica che all'esame diretto della parte.
Pertanto, non sussiste nel caso di specie il requisito sanitario per ottenere la prestazione richiesta e la domanda va rigettata.
Infine, va respinta la richiesta formulata in via subordinata da parte ricorrente di riconoscere la sussistenza della percentuale di invalidità del 70% con conseguente riconoscimento dei relativi benefici, peraltro non precisati.
Sul punto, infatti, deve osservarsi che dal tenore complessivo sia del ricorso per a.t.p. sia del ricorso di merito risulta che la prestazione in relazione alla quale si è chiesto l'accertamento sanitario è quella dell'assegno di invalidità civile, con la conseguenza che il petitum non può essere variato in questa sede, peraltro facendo riferimento a una percentuale di invalidità che è si stata riconosciuta dal consulente d'ufficio ma rispetto alla quale non risulta indicata una prestazione specifica correlata, il che rende la richiesta di parte ricorrente formulata nelle note inammissibile anche sul piano del difetto di interesse ad agire, che non risulta dimostrato.
Spese processuali
Nulla deve essere liquidato per le spese processuali in favore dell' , CP_2 sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 6013/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 28.05.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 6013/2024 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex art. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Carlo Colonna, presso il cui studio in Corato, alla via Enrico
Dandolo n. 46, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data 28 maggio 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato in data 31.07.2024, parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'assegno di invalidità civile, escluso dal c.t.u. nominato nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso. contestava la sussistenza del requisito sanitario per ottenere i benefici richiesti.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
2. Sempre in via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
Il merito
1. In primo luogo, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e
2 all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
2. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Parte ricorrente ha chiesto ha chiesto il riconoscimento dell'assegno di invalidità civile ex art. 13 legge n. 118/71.
Com'è noto, il diritto a percepire un assegno di invalidità, invece, è riconosciuto ai mutilati ed invalidi civili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, che siano incollocabili al lavoro ed affetti da una riduzione della capacità lavorativa di almeno il 74% (cfr. art. 13 della L. n. 118/1971 ed art. 9 del D.Lgs. n. 509/1988).
Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito, le cui conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente non versi in una condizione clinica tale da ridurre la capacità lavorativa di almeno il 74% e non presenti, quindi, un quadro clinico che lo rende invalido sotto il profilo sanitario in relazione alla prestazione richiesta.
In particolare, il consulente d'ufficio, dott. , specializzato in Persona_1 medicina legale, ha escluso la sussistenza del requisito sanitario dell'assegno di invalidità civile.
In particolare, il consulente d'ufficio ha osservato che “La documentazione medica in atti, consta di numerose visite endocrinologiche e neurologiche, associate ad altri accertamenti specialistici di natura cardiologica ed ortopedica. Andando a valutare la sfera endocrinologica, si può affermare che la sig.ra è allo stato Parte_1 affetta da un distiroidismo in ottimo controllo terapeutico, nonostante la scarsa compliance della paziente come certificato dalla Dott.ssa in data Per_2
12.7.2023, dove veniva segnalato il necessario abbandono del fumo di sigarette, abitudine voluttuaria presente nella signora, e la consapevole mancata assunzione di terapia nonostante la prescrizione specialistica;
tale inosservanza delle regole sanitarie può aver creato degli squilibri nella paziente ma non ha determinato peggioramento sensibile dello stato clinico. Al quadro endocrinologico, si associa quello ortopedico che dal punto di vista clinico non ha evidenziato un significativo deficit articolare se non una condizione di dolore rachideo associato ad una limitazione nelle escursioni articolari del busto;
del resto, anche il quadro
3 neuroradiologico (RMN del 2023 in atti) non ha mostrato una franca sofferenza del rachide, con assenza di ernie del disco associate a sofferenza midollare. Si è evidenziata, invece, una condizione di protrusione discale diffusa che giustifica la flebile clinica riscontrata in sede di operazioni peritali. La valutazione cardiologica, successiva alla visita presso la Commissione Invalidi Civili, alla obiettività clinica riportata dalla collega non ha evidenziato segni di scompenso, così come l'esame ecografico al quale l'ha sottoposta, ha mostrato una cinetica cardiaca conservata.
La valutazione di II classe NYHA, formula dalla Dott.ssa , si basa su una Per_3 scala valutativa sintomatologica, utile dal punto di vista clinico ma non medico- legale ai fini della valutazione del caso. Infine, andrebbe valutato il lamentato disagio psichico per cui si è sottoposta a numerose visite specialistiche presso medici di riferimento territoriali. Le certificazioni neurologiche rilasciate a firma del
Dott. in data 26.5.2020 e 9.10.2023, forbice temporale ampia, attestano Per_4 una condizione di normalità per quanto riguarda la obiettività clinica neurologica, ponendo l'attenzione su una depressione reattiva conseguente ai lutti patiti dalla ricorrente. Tralasciando la testistica somministrata dallo psicologo, che non rientra nell'ambito valutativo medico legale non trattandosi di atto medico, in atti vi è una certificazione psichiatrica del 2.4.2024 (successiva di alcuni mesi rispetto alla visita presso la Commissione Invalidi) attestante uno stato ansioso-depressivo con attacchi di panico”.
Sulla base dell'attenta ricostruzione del quadro clinico della ricorrente e della documentazione medica prodotta, il c.t.u. ha quindi quantificato la percentuale delle singole patologie nei seguenti termini:
“Dovendo associare i codici di menomazione in via analogica, si possono associare i seguenti:
- 6445 CORONAROPATIA LIEVE (I CLASSE NYHA) 11 20;
- 7010 ANCHILOSI RACHIDE LOMBARE 31 40;
- 2209 SINDROME DEPRESSIVA ENDOGENA MEDIA 41 50;
Non essendoci un codice riconducibile, si può valutare la tireopatia nella misura del
10%. Non trova dignità valutativa il riscontro istologico di malattia HP correlata. In base a questi elementi di giudizio, con corretta applicazione delle formule previste
(Balthazard 20+31+41+10), la percentuale di invalidità riconoscibile alla sig.ra
determina una percentuale di invalidità nella misura del 70%”. Parte_2
4 La stima operata dal c.t.u. risulta corretta perché in linea con i parametri medico legali di riferimento e specificamente richiamati e con le caratteristiche in concreto delle singole patologie da cui la ricorrente risulta affetta, come ricostruite puntualmente dal consulente d'ufficio sia attraverso il richiamo alla documentazione medica che all'esame diretto della parte.
Pertanto, non sussiste nel caso di specie il requisito sanitario per ottenere la prestazione richiesta e la domanda va rigettata.
Infine, va respinta la richiesta formulata in via subordinata da parte ricorrente di riconoscere la sussistenza della percentuale di invalidità del 70% con conseguente riconoscimento dei relativi benefici, peraltro non precisati.
Sul punto, infatti, deve osservarsi che dal tenore complessivo sia del ricorso per a.t.p. sia del ricorso di merito risulta che la prestazione in relazione alla quale si è chiesto l'accertamento sanitario è quella dell'assegno di invalidità civile, con la conseguenza che il petitum non può essere variato in questa sede, peraltro facendo riferimento a una percentuale di invalidità che è si stata riconosciuta dal consulente d'ufficio ma rispetto alla quale non risulta indicata una prestazione specifica correlata, il che rende la richiesta di parte ricorrente formulata nelle note inammissibile anche sul piano del difetto di interesse ad agire, che non risulta dimostrato.
Spese processuali
Nulla deve essere liquidato per le spese processuali in favore dell' , CP_2 sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. come liquidate con separato decreto sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 6013/2024, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese;
3. pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 28.05.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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