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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 13/02/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5398/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5398/2021 promossa da:
, , , rappresentati e difesi dall'avv. Salvalore Parte_1 Parte_2 Parte_3
Cincotti presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Cagliari alla via Caboni n. 14;
ATTORI
Contro
, e per essa rappresentata e difesa rappresentata e Controparte_1 Controparte_2 difesa dall'avvocato Davide Sarina, con domicilio presso lo studio dell'Avv. Antonio Serra del Foro di
Cagliari con studio in Cagliari, Via Bonn n. 4;
CONVENUTO
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice , , : Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Piaccia All'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e deduzione così giudicare:
PRELIMINARMENTE,
Attesa la sussistenza di gravi motivi, sospendere l'efficacia esecutiva del precetto de quo;
IN VIA PRINCIPALE.
pagina 1 di 5 Accertare l'applicazione di interessi in misura superiore ai parametri stabiliti dalla L.58/96 e dichiarare nulla la relativa clausola contrattuale ai sensi dell'art. 4 della legge citata e, per l'effetto, dichiarare inesigibili gli interessi pretesi in virtù del contratto di finanziamento de quo;
IN VIA SUBORDINATA.
Nell'ipotesi e salvo gravame, che si ritenesse di dover operare la sostituzione automatica della clausola nulla anziché la sua eliminazione, accertare la somma effettivamente dovuta a titolo di interessi.
Con ampia riserva di agire in separato giudizio per la declaratoria di nullità/inefficacia delle garanzia fidejussorie prestate dagli esponenti.
CON VITTORIA di spese di giudizio.”.
Nell'interesse di parte convenuta : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, così giudicare:
In via principale: rigettare l'opposizione perché́ infondata in fatto e in diritto;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, , hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2 Parte_3
615 co. 1 c.p.c. “al fine di chiedere la declaratoria di nullità/inefficacia delle garanzie fidejussorie concesse, compresi nella predetta somma di € 416.539,24” a causa dell'applicazione di interessi usurari.
La creditrice ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione, ha contestato la sua Controparte_1 genericità, “non avendo controparte nemmeno provveduto ad allegare in che misura e in quale periodo sarebbero state superate le soglie di cui alla legge antiusura, e senza nemmeno supportare i propri assunti con una consulenza econometrica e con dei conteggi dai quali possa evincersi la fondatezza delle proprie domande”. In particolare, ha dedotto che “gli interessi pattuiti con il contratto di mutuo fondiario, a rogito Notaio Dott. di Cagliari, Rep. 504470, Racc. 33960 per cui è causa Persona_1
risultavano, infatti, in linea con le soglie di usura, e ciò sia per quanto riguarda gli interessi corrispettivi di cui all'art. 4 del mutuo […] sia per quanto riguarda gli interessi di mora di cui all'art.
5 del finanziamento […]”; e che anche “gli interessi pattuiti con l'atto pubblico per quietanza parziale pagina 2 di 5 a rogito Notaio dott. di Cagliari in data 07/05/2008, rep. 120564, racc. 36644 per cui è Persona_2
causa risultavano in linea con le soglie di usura, e ciò sia per quanto riguarda gli interessi corrispettivi di cui all'art. 3 dell'atto […] sia per quanto riguarda gli interessi di mora di cui all'art. 3 bis dell'atto […]”.
Ad avviso della creditrice questi tassi sarebbero conformi ai tassi soglia individuati nel I trimestre
2009, in relazione all'atto pubblico di frazionamento di mutuo fondiario ex artt. 38 e ss. Del d.lgsl.
385/1993 a Rogito Notaio dott. di Cagliari in data 10/03/2009, rep. 523522, racc. 37375 Persona_1
per cui i tassi soglia sono pari a 8,18 % quanto all'interesse corrispettivo e a 10,28 % quanto all'interesse di mora.
All'udienza del 4.2.2022 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
All'udienza del 25.10.2022 il Giudice ha nominato un consulente tecnico d'ufficio per l'accertamento del superamento dei parametri stabiliti dalla L. 58/1996.
All'udienza del 12.10.2023 il Giudice ha disposto la revoca della nomina del ctu e ha rinviato all'udienza del 22.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Nessuna delle parti ha depositato le comparse conclusionali né le memorie di replica.
***
L'opposizione è infondata e non può essere accolto il motivo di opposizione basato sulla eccepita usurarietà del titolo.
E' sì vero che l'usura costituisce un profilo di illegittimità rilevabile d'ufficio, ma essa è pur sempre vincolata all'allegazione di parte che, nel caso di specie, è ampiamente generica, non avendo l'opponente neppure indicato in che misura si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia.
La parte opponente si è limitata, in termini del tutto astratti e ipotetici, ad allegare la violazione delle disposizioni della L. n. 108 del 1996 senza tuttavia fornire, né sul piano assertivo né tantomeno sul piano probatorio, alcuna specifica deduzione in ordine alla misura del superamento dei c.d. tassi soglia.
Manca qualunque indicazione in ordine ai tassi applicati e ai limiti superati, posto che l'attore si è limitato ad affermare che “[…] ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 58/96, la clausola relativa agli
pagina 3 di 5 interessi è da ritenersi nulla, in quanto questi sono convenuti in misura che supera di oltre la metà il tasso medio determinato ai sensi dell'art. 2 della stessa legge” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione).
A riguardo, è opportuno ricordare che costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato, i criteri di determinazione dello stesso, il tasso soglia nel periodo in cui se ne assume il superamento, nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura. Devono poi essere indicate, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari (cfr. Trib. Roma,
n. 3869/2019; Trib. Cuneo 541/2020; Trib. Foggia 30/09/2024 n. 2241).
Ebbene, siffatte allegazioni difettano nel caso di specie.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M.
10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, applicati i parametri minimi sul valore della domanda, e con riguardo alle sole fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida nell'importo di complessivi € 6.023,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cagliari, 13 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Cocco
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Cocco ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5398/2021 promossa da:
, , , rappresentati e difesi dall'avv. Salvalore Parte_1 Parte_2 Parte_3
Cincotti presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Cagliari alla via Caboni n. 14;
ATTORI
Contro
, e per essa rappresentata e difesa rappresentata e Controparte_1 Controparte_2 difesa dall'avvocato Davide Sarina, con domicilio presso lo studio dell'Avv. Antonio Serra del Foro di
Cagliari con studio in Cagliari, Via Bonn n. 4;
CONVENUTO
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice , , : Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Piaccia All'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa domanda, eccezione e deduzione così giudicare:
PRELIMINARMENTE,
Attesa la sussistenza di gravi motivi, sospendere l'efficacia esecutiva del precetto de quo;
IN VIA PRINCIPALE.
pagina 1 di 5 Accertare l'applicazione di interessi in misura superiore ai parametri stabiliti dalla L.58/96 e dichiarare nulla la relativa clausola contrattuale ai sensi dell'art. 4 della legge citata e, per l'effetto, dichiarare inesigibili gli interessi pretesi in virtù del contratto di finanziamento de quo;
IN VIA SUBORDINATA.
Nell'ipotesi e salvo gravame, che si ritenesse di dover operare la sostituzione automatica della clausola nulla anziché la sua eliminazione, accertare la somma effettivamente dovuta a titolo di interessi.
Con ampia riserva di agire in separato giudizio per la declaratoria di nullità/inefficacia delle garanzia fidejussorie prestate dagli esponenti.
CON VITTORIA di spese di giudizio.”.
Nell'interesse di parte convenuta : Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e deduzione, così giudicare:
In via principale: rigettare l'opposizione perché́ infondata in fatto e in diritto;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, , hanno proposto opposizione ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2 Parte_3
615 co. 1 c.p.c. “al fine di chiedere la declaratoria di nullità/inefficacia delle garanzie fidejussorie concesse, compresi nella predetta somma di € 416.539,24” a causa dell'applicazione di interessi usurari.
La creditrice ha eccepito l'infondatezza dell'opposizione, ha contestato la sua Controparte_1 genericità, “non avendo controparte nemmeno provveduto ad allegare in che misura e in quale periodo sarebbero state superate le soglie di cui alla legge antiusura, e senza nemmeno supportare i propri assunti con una consulenza econometrica e con dei conteggi dai quali possa evincersi la fondatezza delle proprie domande”. In particolare, ha dedotto che “gli interessi pattuiti con il contratto di mutuo fondiario, a rogito Notaio Dott. di Cagliari, Rep. 504470, Racc. 33960 per cui è causa Persona_1
risultavano, infatti, in linea con le soglie di usura, e ciò sia per quanto riguarda gli interessi corrispettivi di cui all'art. 4 del mutuo […] sia per quanto riguarda gli interessi di mora di cui all'art.
5 del finanziamento […]”; e che anche “gli interessi pattuiti con l'atto pubblico per quietanza parziale pagina 2 di 5 a rogito Notaio dott. di Cagliari in data 07/05/2008, rep. 120564, racc. 36644 per cui è Persona_2
causa risultavano in linea con le soglie di usura, e ciò sia per quanto riguarda gli interessi corrispettivi di cui all'art. 3 dell'atto […] sia per quanto riguarda gli interessi di mora di cui all'art. 3 bis dell'atto […]”.
Ad avviso della creditrice questi tassi sarebbero conformi ai tassi soglia individuati nel I trimestre
2009, in relazione all'atto pubblico di frazionamento di mutuo fondiario ex artt. 38 e ss. Del d.lgsl.
385/1993 a Rogito Notaio dott. di Cagliari in data 10/03/2009, rep. 523522, racc. 37375 Persona_1
per cui i tassi soglia sono pari a 8,18 % quanto all'interesse corrispettivo e a 10,28 % quanto all'interesse di mora.
All'udienza del 4.2.2022 il Giudice ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
All'udienza del 25.10.2022 il Giudice ha nominato un consulente tecnico d'ufficio per l'accertamento del superamento dei parametri stabiliti dalla L. 58/1996.
All'udienza del 12.10.2023 il Giudice ha disposto la revoca della nomina del ctu e ha rinviato all'udienza del 22.10.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A tale udienza, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha assegnato alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
Nessuna delle parti ha depositato le comparse conclusionali né le memorie di replica.
***
L'opposizione è infondata e non può essere accolto il motivo di opposizione basato sulla eccepita usurarietà del titolo.
E' sì vero che l'usura costituisce un profilo di illegittimità rilevabile d'ufficio, ma essa è pur sempre vincolata all'allegazione di parte che, nel caso di specie, è ampiamente generica, non avendo l'opponente neppure indicato in che misura si sarebbe verificato il superamento del tasso soglia.
La parte opponente si è limitata, in termini del tutto astratti e ipotetici, ad allegare la violazione delle disposizioni della L. n. 108 del 1996 senza tuttavia fornire, né sul piano assertivo né tantomeno sul piano probatorio, alcuna specifica deduzione in ordine alla misura del superamento dei c.d. tassi soglia.
Manca qualunque indicazione in ordine ai tassi applicati e ai limiti superati, posto che l'attore si è limitato ad affermare che “[…] ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 58/96, la clausola relativa agli
pagina 3 di 5 interessi è da ritenersi nulla, in quanto questi sono convenuti in misura che supera di oltre la metà il tasso medio determinato ai sensi dell'art. 2 della stessa legge” (cfr. pag. 3 dell'atto di citazione).
A riguardo, è opportuno ricordare che costituisce principio generale quello per cui l'attore non può limitarsi a una generica contestazione, ma deve precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo quindi ad un preciso onere di specificazione sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Qualora la doglianza riguardi l'applicazione di interessi usurari, occorre indicare il tasso concordato, quello che si ritiene sia stato effettivamente praticato, i criteri di determinazione dello stesso, il tasso soglia nel periodo in cui se ne assume il superamento, nonché l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura. Devono poi essere indicate, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari (cfr. Trib. Roma,
n. 3869/2019; Trib. Cuneo 541/2020; Trib. Foggia 30/09/2024 n. 2241).
Ebbene, siffatte allegazioni difettano nel caso di specie.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione va dunque rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M.
10.03.2014 n. 55 e successive modifiche, applicati i parametri minimi sul valore della domanda, e con riguardo alle sole fasi studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, in persona del giudice dott.ssa Silvia Cocco, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'opposizione;
- condanna gli opponenti a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida nell'importo di complessivi € 6.023,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Cagliari, 13 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Silvia Cocco
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