Sentenza 13 giugno 2022
Ordinanza cautelare 28 ottobre 2022
Accoglimento
Sentenza 31 luglio 2023
Ordinanza cautelare 24 novembre 2023
Inammissibile
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/09/2025, n. 7208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7208 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07208/2025REG.PROV.COLL.
N. 08570/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8570 del 2023, proposto dal Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino - in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
la signora SA CI, rappresentata e difesa dall’avvocato Lodovico Visone, con domicilio digitale come da registri di Giustizia;
il Comune di Pollica, non costituito in giudizio;
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, del 31 luglio 2023 n. 7426.
Visti il ricorso in revocazione e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della signora SA CI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 29 maggio 2025 la Cons. Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio in esame è costituito dal ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., della sentenza della IV Sezione n. 7426 del 31 luglio 2023, che ha accolto l’appello r.g.n. 7643/2022 proposto dalla signora SA CI e, in riforma della sentenza impugnata del T.A.R. per la Campania, ha accolto il ricorso di primo grado e ha annullato il parere impugnato emesso in data 9 dicembre 2021 prot. n. 28639-P, ai sensi dell’art. 146 d.lgs. n. 42 del 2004, da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino sull’istanza di autorizzazione paesaggistica per i lavori di risanamento conservativo e consolidamento di un fabbricato diruto in località Valloni nel Comune di Pollica.
La sentenza revocanda ha altresì condannato l’amministrazione appellata al pagamento delle spese del giudizio nella misura di euro 12.000,00 oltre accessori come per legge.
2. L’Amministrazione ricorrente, con il presente gravame, ha rilevato che il Collegio sarebbe incorso in errore di fatto, laddove ha ritenuto assorbente il motivo di ricorso relativo alla tardività del parere contrario reso dall’Ufficio che, in quanto ritenuto tardivo, avrebbe perso il carattere della vincolatività e non avrebbe dunque alcuna efficacia, per cui il Comune avrebbe dovuto svolgere una propria autonoma valutazione.
Infatti, dalla lettura della sentenza n. 7426 2023 risulta che: “Dalle disposizioni sopra richiamate emerge come il momento a cui fare riferimento è la ricezione degli atti a cura della Sovrintendenza che (come emerge dal provvedimento impugnato del 9 dicembre 2021) è intervenuta il 24 agosto 2021; da quella data vanno calcolati i 45 giorni per l’espressione del parere del Sovrintendente per l’emanazione del quale è necessario- ove negativo - il preavviso ai sensi dell’art 10 - bis l. 241/1990”.
La sentenza sarebbe il frutto di un errore di fatto dovuto all’assunzione della data del 24 agosto 2021 (erroneamente indicata nel parere impugnato) quale momento di ricezione degli atti presso la Soprintendenza, anziché dell’effettiva data del 12 ottobre 2021 risultante dagli atti di causa.
Invero, nell’oggetto del parere impugnato e anche nel ricorso di primo grado e nella relativa sentenza T.A.R. Salerno n. 1655/2022, sarebbe chiaramente evincibile che la richiesta di parere ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/04 e s.m.i. è stata effettuata dal Comune di Pollica (SA) con la nota n. 8789 del 12/10/2021, pervenuta all’ Ufficio a mezzo p.e.c. in pari data ed acquisita al protocollo generale con N. 22054-A dello stesso giorno 12/10/2021, mentre l’indicazione della data del 24/08/21 costituirebbe un mero refuso, palesemente evincibile e frutto di un errore materiale nella stesura del parere che non avrebbe avuto alcuna incidenza sul computo dei termini legali previsti dal richiamato articolo 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 e s.m.i., così come peraltro era stato rilevato anche dalla sentenza di primo grado.
Ad ulteriore riprova il ricorrente richiama anche la busta completa della pec in formato EML.
3. La signora SA CI si è costituita in giudizio e, dopo avere richiamato i “dati di fatto”, ha argomentato in ordine alla inammissibilità della fase rescindente poiché il ricorso per revocazione non investe la totalità dei capi della decisione impugnata, ma solo uno di essi ovvero il profilo attinente alla individuazione del dies a quo da cui decorreva il termine di quarantacinque giorni entro il quale la Soprintendenza si sarebbe dovuta esprimere.
3.1. La resistente ha inoltre argomentato in relazione alla inammissibilità del ricorso anche in via rescissoria, perché formulato in maniera inidonea ad attivare detta eventuale, e successiva, fase.
4. Con ordinanza n. 4706/2023 l’istanza cautelare è stata respinta e la parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese della fase (euro 1.500,00).
5. La resistente con memoria depositata in vista dell’udienza ha ribadito la propria posizione in relazione alla inammissibilità del ricorso e ha rappresentato che, in data 9 settembre 2023, il Comune di Pollica – in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato e in continuità con le positive determinazioni assunte poste a base della richiesta di parere alla Soprintendenza – ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica in favore della dott.ssa CI. Il Ministero della Cultura – Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Provincia di Salerno ed Avellino, ha impugnato innanzi al T.a.r., con ricorso r.g. n. 1713/2023, l’autorizzazione paesaggistica n. 28, rilasciata dal Comune in data 9 settembre 2023 e il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso, con sentenza n. 524 del 2025, ponendo in rilievo che “nel caso di specie, la citata sentenza del Consiglio di Stato, lungi dal limitarsi a qualificare quale meramente tardivo il parere della Soprintendenza (impugnato unitamente al successivo diniego), lo ha ritenuto illegittimo” .
6. Alla pubblica udienza del 29 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso per revocazione in esame è inammissibile.
7.1. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che il ricorso per revocazione costituisce un rimedio eccezionale che non può convertirsi in un terzo grado di giudizio e deve contenere in modo rigoroso i motivi di impugnazione.
7.2. Con particolare riferimento all’errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.a., inoltre, va osservato che:
a) l’errore di fatto, idoneo a costituire un vizio revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., è identificabile con l’errore di percezione sull’esistenza o sul contenuto di un atto processuale, che si traduca nell’omessa pronuncia su una censura o su un’eccezione (per lo meno a far tempo da Cons. Stato, Ad. plen., 22 gennaio 1997, n. 3, ribadita da Ad. Plen., 24 gennaio 2014, n. 5; successivamente cfr. Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099; sez. V, 29 ottobre 2014, n. 5347; sez. IV 28 ottobre 2013, n. 5187; 6 agosto 2013, n. 4156; sez. III 29 ottobre 2012, n. 5510; sez. VI, 2 febbraio 2012, n. 587);
b) conseguentemente, non costituisce motivo di revocazione per errore di fatto la circostanza che il giudice, nell’esaminare la domanda di parte, non si sia espressamente pronunciato su tutte le argomentazioni proposte dalla parte a sostegno delle proprie censure (Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21);
c) non può giustificare la revocazione, inoltre, una contestazione sull’attività di valutazione del giudice, perché essa riguarderebbe un profilo diverso dall’erronea percezione del contenuto dell’atto processuale, in cui si sostanzia l’errore di fatto (Cons. Stato, sez. IV, 4 agosto 2015, n. 3852; sez. V 12 maggio 2015, n. 2346; sez. III 18 settembre 2012, n. 4934); di conseguenza, il vizio revocatorio non può mai riguardare il contenuto concettuale delle tesi difensive delle parti, come esposte negli atti di causa, perché le argomentazioni giuridiche non costituiscono «fatti» ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. e perché un tale errore si configura necessariamente non come errore percettivo, bensì come errore di giudizio, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice (Cass. 22 marzo 2005, n. 6198);
d) non può giustificare la revocazione, altresì, una contestazione concernente il mancato esame di un qualsivoglia documento (come, ad es., di un allegato a una relazione istruttoria) o di qualsiasi altra prova offerta dalle parti, dal momento che in casi del genere si potrebbero configurare soltanto errores in iudicando , non contemplati dall’art. 395 c.p.c. quale motivo di ricorso per revocazione (Cons. Stato, Ad. plen., 11 giugno 2001, n. 3);
e) affinché possa dirsi sussistente il vizio revocatorio contemplato dalla norma è inoltre necessario che l’errore di fatto si sia dimostrato determinante, secondo un nesso di causalità necessaria, nel senso che l’errore deve aver costituito il motivo essenziale e determinante della decisione impugnata per revocazione. È stato puntualizzato che il nesso causale non inerisce alla realtà storica, ma costituisce un nesso logico-giuridico, nel senso che la diversa soluzione della lite deve imporsi come inevitabile sul piano, appunto, della logica e del diritto, e non degli accadimenti concreti (Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2015, n. 826); la falsa percezione della realtà processuale deve dunque riguardare un punto decisivo, anche se non espressamente controverso della causa (Cons. Stato, sez. IV, 1 settembre 2015, n. 4099);
f) l’errore deve poi essere caduto su un punto non espressamente controverso della causa e in nessun modo deve coinvolgere l’attività valutativa svolta dal giudice circa situazioni processuali esattamente percepite nella loro oggettività (Cons. Stato, Ad. plen., 24 gennaio 2014, n. 5).
7.3. Operata la ricognizione dei principi suesposti, il ricorso è inammissibile giacché:
- l’errore ravvisato cade su un “punto” - quello della tempestività del parere - ampiamente “controverso" in giudizio;
- parte ricorrente intende dimostrare l’errore di fatto attraverso il deposito di un documento non depositato in appello ma per la prima volta nel giudizio revocatorio (busta formato EML);
- il Collegio d’appello ha effettuato un’ampia disamina del secondo motivo respingendolo in toto mentre il ricorso per revocazione ne contesta solo una parte;
- non sono stati specificamente riproposti i motivi relativi alla fase rescissoria, sicché il vizio rescindente che è stato dedotto, anche ove venisse ritenuto fondato, non renderebbe annullabile l’altra parte della sentenza nella quale sono stati analizzati e respinti gli ulteriori motivi dell’appello.
8. Conclusivamente, il ricorso per revocazione è inammissibile.
9. Le spese del giudizio di revocazione seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, detratte quelle della fase cautelare.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna l’Amministrazione ricorrente alla rifusione in favore della signora SA CI delle spese del giudizio di revocazione nella misura complessiva di euro 8.000,00 (ottomila) da cui devono essere detratte quelle della fase cautelare, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO