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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 13/03/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 899/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
14/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BUOSO GIOVANNI
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. PALMERI AURELIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare gli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/03/2024 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
18/01/1985 e nata a [...] il [...], matrimonio contratto il Parte_2
26/11/2016 e trascritto al n. 131, Parte I, Anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di TREVISO, alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno tra loro separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. Il IG.ri e la IG.ra si dichiarano economicamente autosufficienti e Parte_1 Parte_2
rinunciano, pertanto, reciprocamente ad un concorso al mantenimento;
3. I figli minori verranno affidati ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica con la madre. Per accordo intercorso tra le parti, la IGnora si trasferirà a vivere con la prole presso un altro immobile. Parte_2
Il IG. , già proprietario esclusivo della ex abitazione coniugale, sita in Treviso (TV), Strada Parte_1
Vicinale di San Vitale n. 16, rimarrà a vivere nella stessa.
4. In ragione del rilascio dell'immobile ex casa coniugale da parte della moglie e tenuto conto che la IGnora on dispone di una soluzione abitativa alternativa e/o propria né di risorse sufficienti Pt_2
a farsi carico del relativo costo da sola, il IG. corrisponderà mensilmente alla IGnora Parte_1
in aggiunta al contributo al mantenimento per la prole di cui al punto n. 7, la somma mensile Pt_2
2 di € 500,00; importo necessario al pagamento in tutto o in parte del costo della locazione e relativo all'immobile in cui i figli si trasferiranno a vivere con la madre. Il IG. presterà, ove fosse Pt_1
richiesto dal locatore, garanzia fidejussoria anche al fine di agevolare la conclusione del contratto di locazione. Qualora la IGnora si rendesse inadempiente con il pagamento dei canoni di Pt_2
locazione, pur avendo percepito da parte del IG. regolarmente la somma di € 500,00 mensile Pt_1
oltre al regolare versamento del contributo al mantenimento ordinario e straordinario per la prole, e in ipotesi che il IG. fosse costretto in virtù della garanzia prestata al locatore a sanare l'insoluto Pt_1
maturato dalla moglie, il IG. sarà legittimato a compensare tale eventuale suo credito con quanto Pt_1
dallo stesso dovuto a titolo di contributo al mantenimento ordinario e/ o straordinario della prole.
5. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi;
6. Il padre, in considerazione della tipologia di lavoro svolto, terrà con sé i figli minori tre week end al mese, dal venerdì sera alla domenica sera dopo cena;
potrà altresì vedere e stare con i figli almeno una volta durante la settimana in base ai suoi impegni di lavoro e previo avviso alla madre. Le festività natalizie saranno gestite in modo che i figli trascorrano dal 25 al 30 dicembre con un genitore e con l'altro la giornata del 24 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio e così alternativamente fra le parti;
le vacanze Pasquali ad anni alterni;
durante le vacanze estive i figli trascorrano con il padre due settimane, anche non consecutive, da concordare con la madre entro il 30 maggio di ogni anno. I genitori concordano che, salvi i diversi accordi tra le parti, ciascun genitore provvederà, nei rispettivi turni di responsabilità, ad andare a recuperare i figli presso l'abitazione dell'altro genitore per portarli presso la propria residenza.
7. Il IG. si impegna a versare mensilmente entro il giorno 10 di ciascun mese la somma Parte_1
di euro 300,00 per ciascun figlio a titolo di contributo al mantenimento, oltre alla rivalutazione annuale
Istat come per legge. Detta somma verrà versata sul conto intestato alla madre e acceso presso Poste
3 Italiane Iban: [...] con decorrenza dal mese di febbraio 2025. Le spese straordinarie verranno assunte da entrambi i genitori nella misura del 60% in capo al padre e del 40% in capo alla madre. In ordine alla individuazione ed alla modalità di determinazione delle spese straordinarie, i genitori faranno riferimento al protocollo adottato dal Tribunale di Treviso in materia di separazione e divorzio.
8. L'assegno unico familiare, o qualsiasi strumento equipollente di sostegno erogato per i figli a carico, verrà integralmente richiesto e incassato dalla madre e destinato alle eIGenze dei minori.
9. Il IG. si impegna a versare alla IG.ra al momento della vendita dell'auto Parte_1 Parte_2
modello Toyota Yaris targato CN601VT o comunque al più tardi entro la fine del mese di marzo 2025, la somma di euro € 5.000,00, che verrà da questa utilizzata per l'acquisto di una nuova auto necessaria tra le altre cose alla gestione prevalente della prole da parte della stessa. A fronte del predetto versamento l'attuale auto in proprietà della IG.ra modello Toyota Yaris targato Parte_2
CN601VT, verrà trasferita in proprietà del IG. con atto, spese a carico di quest'ultimo. Parte_1
10. La IG.ra , anche per conto della IG NO , si impegna entro 15 giorni Parte_2 Persona_1
dalla sottoscrizione del presente ricorso a rimettere la querela sporta nei confronti del marito in data
30 gennaio 2024 presso la Questura di Treviso che ha originato il procedimento penale RGNR n.
698/2024 in ordine ai reati di cui agli artt. 572 co. 2 cp e 81 cpv, 582 585 in relazione all'art. 576 n. 5 cp. e dichiara con riferimento ai medesimi fatti di nulla avere a pretendere a qualsiasi titolo, anche risarcitorio, dichiarando di rinunciare sin d'ora a costituirsi parte civile, anche qualora il procedimento dovesse proseguire d'ufficio, e, in ogni caso, di procedere giudizialmente anche in sede civile, rinunciando ad ogni azione.
Spese compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di conIGlio del 11/03/2025.
4 Il Presidente dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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