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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 5356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5356 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
01.07.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 20339/2024, avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P. per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli al Centro Direz. Is. G1, presso lo studio dell'avv. Mariagrazia Cepollaro che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido nella Parte_1 misura compresa tra il 74% e il 100%, utile per il riconoscimento della relativa prestazione assistenziale (pensione di inabilità o assegno di invalidità), con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della domanda, o di quella ritenuta in giustizia;
con vittoria di spese con attribuzione. CP_ PER L : dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
25.09.2024, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. Parte_1
5342/2024), per accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido nella misura compresa tra il 74% e 100%, utile per il riconoscimento della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità, relativamente alla domanda del 07.07.2023. Ciò in quanto in sede amministrativa era stata riconosciuta invalida nella misura del 67%.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il C.T.U. dott. Per_1 nelle osservazioni e conclusioni dell'elaborato, aveva accertato che: “[…] per la
[...] valutazione delle menomazioni plurime coesistenti si ottiene un punteggio di invalidità del 68%.
La data di decorrenza può essere fatta risalire al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda […] Invalidità: 68% dal 07/07/23.”, riconoscendo il solo 68% di invalidità.
Contestava le conclusioni del C.T.U. con le quali non veniva riconosciuto il requisito sanitario utile per la fruizione delle relative prestazioni assistenziali, deducendo l'omessa valutazione di tutte le patologie sofferte.
Lamentava, in particolare, la errata valutazione della C.T.U. e l'accertamento sanitario eseguito, eccependone la contraddittorietà e la sottovalutazione del quadro patologico sofferto, in quanto portatrice di un quadro clinico di indubbia e oggettiva gravità e complessità.
Produceva, inoltre, documentazione medica successiva all'accesso peritale deducendo la sussistenza di un aggravamento delle patologie sofferte.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido nella misura compresa tra il 74% e il 100 %, utile per il riconoscimento delle relative prestazioni assistenziali
(pensione di inabilità o assegno di invalidità), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (07.07.2023) o di quella ritenuta in giustizia;
con vittoria di spese con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese di lite.
Alla luce delle specifiche contestazioni e della documentazione medica sopravvenuta, all'udienza del 21.01.2025, venivano richiesti chiarimenti al C.T.U. ai sensi dell'art. 149 disp. att.
c.p.c., al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dalla ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, l'udienza del 01.07.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa resa, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato.
2 Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria. I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il c.t.u. dott. ha accertato in capo a le Persona_1 Parte_1 seguenti patologie: “[…] sindrome ansioso depressivo;
epilessia; diabete mellito tipo 2, epatopatia cronica da HCV correlata, IVC agli arti inferiori;
artrosi polidistrettuale, esiti di lesione sovraspinoso e CLB trattata chirurgicamente, esiti di frattura di perone e malleolo tibiale trattata chirurgicamente, esiti di intervento di artroscopia ginocchio destro;
ipertensione arteriosa;
”.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota, procedeva ad esame obiettivo- peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico circa la sussistenza della condizione di invalido nella misura compresa tra il 74% e il 100% ed, all'esito dell'esame, a riguardo concludeva che: “[…] per la valutazione delle menomazioni plurime coesistenti si ottiene un punteggio di invalidità del 68%. La data di decorrenza può essere fatta risalire al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda […] Invalidità:
68% dal 07/07/23”.
Alla luce delle contestazioni sollevate e tenuto conto della documentazione medica integrativa sopravvenuta alla data dell'accesso peritale, venivano richiesti chiarimenti al consulente, al fine di pervenire ad un quadro completo dello stato di salute della ricorrente.
Ebbene, nella relazione integrativa, il c.t.u. dott. ha ribadito le conclusioni Persona_1 cui era giunto, rispondendo puntualmente alle contestazioni sollevate ed esaminando compiutamente la documentazione medica integrativa sopravvenuta al primo accesso peritale, chiarendo a tal riguardo che: “[…] Tali elementi di novità, sulla scorta della documentazione disponibile, devono considerarsi eventi acuti che non hanno causato un rilevante peggioramento delle condizioni cliniche della ricorrente se non durante il periodo di malattia;
come si evince dalla stessa documentazione, le condizioni cliniche alla dimissione dal ricovero erano soddisfacenti. Non sono presenti, peraltro, documenti relativi ad indagini funzionali cliniche o strumentali che mostrino un peggioramento rilevabile, peggioramento che pertanto non può essere dedotto: la omessa integrazione di test funzionali e neuropsicologici o il riferimento a dati documentali che non implicano necessariamente la presenza di una menomazione valutabile ai
3 sensi di legge rende quella dell'avvocato una contestazione incompleta e fuorviante. A mero titolo esemplificativo ed in risposta alle note di opposizione, non è possibile condividere il ragionamento del legale o del suo consulente quando sostengono che basterebbe la presenza di steatosi epatica
e della positività anticorpale contro l'HCV per fare diagnosi di epatite cronica attiva, a dispetto del fatto che, come si è potuto appurare durante la visita peritale, non siano presenti segni e sintomi (ad es. anoressia, dolore, ittero) della malattia o semplicemente che non vi sia una diagnosi documentata”.
Ed ha così concluso:” […] Tanto premesso ed in risposta al quesito del Magistrato, la nuova certificazione, pur avendo fornito indicazioni in merito ad un episodio acuto avvenuto e risoltosi in seguito alla visita peritale, non dimostra un peggioramento dello stato menomativo e invalidante della ricorrente. […] Invalidità: 68% dal 07/07/23.”
A parere del giudicante, dunque, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, avendo risposto alle contestazioni sollevate ed avendo esaminato la documentazione medica sopravvenuta.
A tal proposito va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
Ciò detto, sulla scorta di quanto accertato dal consulente, deve ritenersi che, in capo a
[...]
sia riconosciuta un'invalidità nella misura del 68%. Parte_1
Ulteriormente, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi solo genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di diversi esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. tali Persona_1 doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va rigettata.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini
Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2
e 3 – e 77 del D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
4 CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione; CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 02.7.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
5
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI NAPOLI sezione lavoro
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, lette le note sostitutive dell'udienza del
01.07.2025, disposte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al R.G. n. 20339/2024, avente ad oggetto: opposizione a seguito di A.T.P. per il riconoscimento di provvidenze invalidi civili;
TRA
(c.f.: ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli al Centro Direz. Is. G1, presso lo studio dell'avv. Mariagrazia Cepollaro che la rappresenta e difende;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Carmen Moscariello ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via De Gasperi n. 55;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
PER : accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido nella Parte_1 misura compresa tra il 74% e il 100%, utile per il riconoscimento della relativa prestazione assistenziale (pensione di inabilità o assegno di invalidità), con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della domanda, o di quella ritenuta in giustizia;
con vittoria di spese con attribuzione. CP_ PER L : dichiarare il ricorso inammissibile o, in subordine, rigettarlo, con vittoria di spese.
1 FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c., depositato in data
25.09.2024, esponeva di aver proposto ricorso di A.T.P. (iscritto al R.G. n. Parte_1
5342/2024), per accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido nella misura compresa tra il 74% e 100%, utile per il riconoscimento della pensione di inabilità o dell'assegno di invalidità, relativamente alla domanda del 07.07.2023. Ciò in quanto in sede amministrativa era stata riconosciuta invalida nella misura del 67%.
Specificava che, a seguito del conferimento dell'incarico peritale, il C.T.U. dott. Per_1 nelle osservazioni e conclusioni dell'elaborato, aveva accertato che: “[…] per la
[...] valutazione delle menomazioni plurime coesistenti si ottiene un punteggio di invalidità del 68%.
La data di decorrenza può essere fatta risalire al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda […] Invalidità: 68% dal 07/07/23.”, riconoscendo il solo 68% di invalidità.
Contestava le conclusioni del C.T.U. con le quali non veniva riconosciuto il requisito sanitario utile per la fruizione delle relative prestazioni assistenziali, deducendo l'omessa valutazione di tutte le patologie sofferte.
Lamentava, in particolare, la errata valutazione della C.T.U. e l'accertamento sanitario eseguito, eccependone la contraddittorietà e la sottovalutazione del quadro patologico sofferto, in quanto portatrice di un quadro clinico di indubbia e oggettiva gravità e complessità.
Produceva, inoltre, documentazione medica successiva all'accesso peritale deducendo la sussistenza di un aggravamento delle patologie sofferte.
Tanto premesso, con la presente opposizione, concludeva chiedendo una nuova valutazione medico-legale, al fine di accertare la sussistenza del requisito sanitario di invalido nella misura compresa tra il 74% e il 100 %, utile per il riconoscimento delle relative prestazioni assistenziali
(pensione di inabilità o assegno di invalidità), con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (07.07.2023) o di quella ritenuta in giustizia;
con vittoria di spese con attribuzione.
CP_ Regolarmente instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio eccependo la inammissibilità ed infondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria delle spese di lite.
Alla luce delle specifiche contestazioni e della documentazione medica sopravvenuta, all'udienza del 21.01.2025, venivano richiesti chiarimenti al C.T.U. ai sensi dell'art. 149 disp. att.
c.p.c., al fine di valutare compiutamente la gravità del complesso morboso sofferto dalla ricorrente.
Disposta la riunione al presente giudizio del fascicolo del procedimento di ATP, l'udienza del 01.07.2025 veniva sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
Acquisita la documentazione prodotta e la relazione integrativa resa, la causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nei termini di legge.
2. Il ricorso in opposizione è infondato.
2 Va, preliminarmente, dato atto della conclusione del procedimento sommario di ATP, di cui
è stata disposta la riunione al presente giudizio.
Come è noto, l'art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione la parte debba contestare specificamente le conclusioni della consulenza espletata durante la fase sommaria. I motivi di contestazione devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il consulente, e tale specificità è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un'erroneità dell'elaborato per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (previste dalle tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico, oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso.
Nel caso in esame, il c.t.u. dott. ha accertato in capo a le Persona_1 Parte_1 seguenti patologie: “[…] sindrome ansioso depressivo;
epilessia; diabete mellito tipo 2, epatopatia cronica da HCV correlata, IVC agli arti inferiori;
artrosi polidistrettuale, esiti di lesione sovraspinoso e CLB trattata chirurgicamente, esiti di frattura di perone e malleolo tibiale trattata chirurgicamente, esiti di intervento di artroscopia ginocchio destro;
ipertensione arteriosa;
”.
Il consulente, ricostruita l'anamnesi patologica remota, procedeva ad esame obiettivo- peritale al fine di redigere la diagnosi richiesta.
Nelle conclusioni dell'elaborato, esaminava la ripercussione del quadro clinico circa la sussistenza della condizione di invalido nella misura compresa tra il 74% e il 100% ed, all'esito dell'esame, a riguardo concludeva che: “[…] per la valutazione delle menomazioni plurime coesistenti si ottiene un punteggio di invalidità del 68%. La data di decorrenza può essere fatta risalire al 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda […] Invalidità:
68% dal 07/07/23”.
Alla luce delle contestazioni sollevate e tenuto conto della documentazione medica integrativa sopravvenuta alla data dell'accesso peritale, venivano richiesti chiarimenti al consulente, al fine di pervenire ad un quadro completo dello stato di salute della ricorrente.
Ebbene, nella relazione integrativa, il c.t.u. dott. ha ribadito le conclusioni Persona_1 cui era giunto, rispondendo puntualmente alle contestazioni sollevate ed esaminando compiutamente la documentazione medica integrativa sopravvenuta al primo accesso peritale, chiarendo a tal riguardo che: “[…] Tali elementi di novità, sulla scorta della documentazione disponibile, devono considerarsi eventi acuti che non hanno causato un rilevante peggioramento delle condizioni cliniche della ricorrente se non durante il periodo di malattia;
come si evince dalla stessa documentazione, le condizioni cliniche alla dimissione dal ricovero erano soddisfacenti. Non sono presenti, peraltro, documenti relativi ad indagini funzionali cliniche o strumentali che mostrino un peggioramento rilevabile, peggioramento che pertanto non può essere dedotto: la omessa integrazione di test funzionali e neuropsicologici o il riferimento a dati documentali che non implicano necessariamente la presenza di una menomazione valutabile ai
3 sensi di legge rende quella dell'avvocato una contestazione incompleta e fuorviante. A mero titolo esemplificativo ed in risposta alle note di opposizione, non è possibile condividere il ragionamento del legale o del suo consulente quando sostengono che basterebbe la presenza di steatosi epatica
e della positività anticorpale contro l'HCV per fare diagnosi di epatite cronica attiva, a dispetto del fatto che, come si è potuto appurare durante la visita peritale, non siano presenti segni e sintomi (ad es. anoressia, dolore, ittero) della malattia o semplicemente che non vi sia una diagnosi documentata”.
Ed ha così concluso:” […] Tanto premesso ed in risposta al quesito del Magistrato, la nuova certificazione, pur avendo fornito indicazioni in merito ad un episodio acuto avvenuto e risoltosi in seguito alla visita peritale, non dimostra un peggioramento dello stato menomativo e invalidante della ricorrente. […] Invalidità: 68% dal 07/07/23.”
A parere del giudicante, dunque, il consulente d'ufficio ha ampiamente valutato le patologie che l'istante indica anche nel presente ricorso in opposizione, avendo risposto alle contestazioni sollevate ed avendo esaminato la documentazione medica sopravvenuta.
A tal proposito va ricordato che, sul piano medico legale, non hanno rilievo le patologie in sé e per sé considerate, ma gli esiti funzionali delle stesse.
Ciò detto, sulla scorta di quanto accertato dal consulente, deve ritenersi che, in capo a
[...]
sia riconosciuta un'invalidità nella misura del 68%. Parte_1
Ulteriormente, va osservato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente.
Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno, infatti, funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza.
I motivi di contestazione devono tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, dovendosi non solo evidenziare l'errore tecnico commesso ma anche le controdeduzioni di cui si lamenta l'insufficiente valutazione.
Nel caso di specie, prospettandosi solo genericamente difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte e/o di diversi esami clinici, si sostanzia in una critica generica alla c.t.u. senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal dott. tali Persona_1 doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo (cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione va rigettata.
3. Avendo parte ricorrente dichiarato di essere titolare di un reddito imponibile ai fini
Irpef pari od inferiore a due volte l'importo di quello stabilito ai sensi degli artt. 76 – commi 1, 2
e 3 – e 77 del D.p.r. n. 115/2001 e non potendosi ritenere la presente lite temeraria, la stessa non va condannata alla rifusione delle spese del giudizio.
4 CP_ Le spese della c.t.u., liquidate separatamente, vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, dott. Roberto De Matteis, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione; CP_
• pone a carico dell' le spese della c.t.u.;
• dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Napoli, il 02.7.2025. Il Giudice del lavoro
dott. Roberto De Matteis
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