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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 05/03/2025, n. 458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 458 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4747/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Gaetano Bruni Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3.12.2024 conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo “[..] accertata l'inesistenza dell'indebito previdenziale ascritto dall' relativamente alle annualità 2012-2013-2014-2015-2016-2017, CP_1
Voglia dichiarare, senza invertire l'onere della prova, l'infondatezza della pretesa restitutoria così come formulata dall' [..]”. CP_2
Si costituiva in giudizio l' chiedendo la declaratoria di cessazione della CP_1 materia del contendere deducendo l'avvenuto annullamento della posizione debitoria di parte ricorrente.
Fissata l'udienza del 5.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia – per come chiesto anche dal ricorrente con le note scritte - essendo venute meno le ragioni di contrasto
1 inter partes in ragione del dedotto e riconosciuto (da parte della ricorrente) annullamento della posizione debitoria ascritta dall' . CP_3
Le spese di lite devono essere compensate in misura di ½ in ragione della posteriorità dell'annullamento dell'indebito ascritto rispetto al deposito del ricorso e, per la parte residua, sono poste a carico dell' liquidate come da CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite che, compensate in misura di ½, liquida in complessive € 1.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, 5 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
2
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4747/2024 R.G.
TRA
, con Avv. Gaetano Bruni Parte_1
ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Gilda Avena resistente
E
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 3.12.2024 conveniva in giudizio l' Parte_1 CP_1 chiedendo “[..] accertata l'inesistenza dell'indebito previdenziale ascritto dall' relativamente alle annualità 2012-2013-2014-2015-2016-2017, CP_1
Voglia dichiarare, senza invertire l'onere della prova, l'infondatezza della pretesa restitutoria così come formulata dall' [..]”. CP_2
Si costituiva in giudizio l' chiedendo la declaratoria di cessazione della CP_1 materia del contendere deducendo l'avvenuto annullamento della posizione debitoria di parte ricorrente.
Fissata l'udienza del 5.3.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – la causa è stata decisa come da dispositivo in calce.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia – per come chiesto anche dal ricorrente con le note scritte - essendo venute meno le ragioni di contrasto
1 inter partes in ragione del dedotto e riconosciuto (da parte della ricorrente) annullamento della posizione debitoria ascritta dall' . CP_3
Le spese di lite devono essere compensate in misura di ½ in ragione della posteriorità dell'annullamento dell'indebito ascritto rispetto al deposito del ricorso e, per la parte residua, sono poste a carico dell' liquidate come da CP_1 dispositivo.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di lite che, compensate in misura di ½, liquida in complessive € 1.000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con distrazione ove richiesto.
Così deciso in Cosenza, 5 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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