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Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 15 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2023, n. 6373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6373 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO OM, nato il [...] avverso l'ordinanza del 20/07/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
letta la requisitoria del Procuratore generale, GIUSEPPE RICCARDI, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 6373 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 19/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo presentato da NO AN, persona transgender affetta da autismo, avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza in sede del 30 aprile 2021, che aveva respinto il reclamo del detenuto avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività comuni (EAC) per quindici giorni, inflitta dal Consiglio di Disciplina della Casa di Reclusione di Milano-Opera per un rapporto disciplinare datato 13/11/2018. 2. Ricorre AN NO, a mezzo del difensore avv. Mauro Morabito, articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione dell'art. 119 cod. proc. pen., ritenuto applicabile, secondo una lettura costituzionalmente orientata, a tutti i soggetti con disabilità affini a quelle espressamente indicate. Il Tribunale, preso atto che NO è affetta da una patologia, autismo o malattia di Asperger, che determina gravi disturbi nella comunicazione assimilabili a quelli dei soggetti indicati nella citata disposizione del codice di rito, avrebbe dovuto disporre la nomina di un esperto in sindrome di Asperger, che consentisse di integrare la capacità di stare in giudizio dell'NO, persona che a causa della patologia ha una concezione dello spazio e del tempo limitata al binomio passato-presente, così da richiedere - come emerge dalla relazione della dr.ssa Perrina del 14/7/2018 - modalità specifiche di approccio, che devono essere attuate da tutti i soggetti che entrano in relazione con l'interessata, ivi compresi i giudici della sorveglianza. In subordine, eccepisce l'incostituzionalità dell'art. 119 cod. proc. pen., considerato che la disposizione "limita la tutela giudiziale a determinati soggetti afflitti da patologie, escludendone altri". 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 166 cod. proc. pen. Si censura che il tutore del condannato non sia mai stato informato della pendenza del procedimento, nonostante l'NO ne avesse rappresentato la necessità in ragione del suo stato di interdizione giudiziale ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ., dichiarato dalle competenti autorità giudiziarie, da ultimo in data 25 luglio 2019. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del primo motivo e - quanto al secondo motivo - per difetto delle necessarie allegazioni documen- tali dirette a consentire la verifica del presupposto della condizione di infermità e della conseguente interdizione giudiziale ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ., che 2 si afferma dichiarata dalle competenti autorità giudiziarie (da ultimo, Giudice Tutelare di Milano in data 25 luglio 2019). Devono svolgersi le seguenti precisazioni. 1.1. Nel caso di incapacità di partecipare al procedimento, che non coincide necessariamente con l'incapacità di provvedere ai propri interessi, presupposto dell'interdizione giudiziale prevista dal codice civile, l'ordinamento processuale penale prevede, a prescindere dalla natura cognitiva (art. 71 cod. proc. pen.) o esecutiva del procedimento (666, comma 8, cod. proc. pen.), la nomina di un curatore, anche in via provvisoria, o il coinvolgimento del tutore già nominato. Si tratta di strumenti di tutela adeguati a fronteggiare le difficoltà relazionali correlate a patologie psichiche che compromettono la sfera intellettiva e volitiva, come l'autismo, rispetto a quelli previsti per i sordi, muti e sordomuti dall'art. 119 cod. proc. pen., superabili con l'impiego di un linguaggio diverso da quello orale (il linguaggio scritto o la lingua dei segni). Pertanto, deve essere disattesa la sollecitazione all'interpello di legittimità in vista di un ampliamento della tutela prevista dall'art. 119 cod. proc. pen., poiché l'ordinamento già appresta strumenti specifici di tutela per le situazioni di incapacità o infermità derivanti dalle patologie psichiche del tipo di quella che affligge l'NO. 1.2. In ordine alla seconda censura, deve sottolinearsi che l'allegata situazione dell'NO - di interdetto giudiziale ex art. 414 cod. proc. civ. per infermità di mente - non è assimilabile all'interdetto legale in quanto destinatario di detta pena accessoria conseguente ad una condanna penale, sicché non è appropriato il richiamo degli arresti giurisprudenziali che avevano dettato per quest'ultimo la deroga alla necessità di assicurare il coinvolgimento del tutore anche nelle situazioni di accesso ai procedimenti giurisdizionali. Nella specie, dunque, la giurisprudenza di rilievo è quella che afferma che le notifiche degli atti processuali dirette ad un imputato dichiarato interdetto per infermità di mente devono essere eseguite anche presso il tutore, a pena di nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 6, n. 9064 del 23/11/2012, dep. 2013, Cimmino, Rv. 255313; Sez. 6, n. 37084 del 24/11/2020, NO, n.m.). La procedura di interdizione legale per incapacità naturale, e la nomina del tutore, determinano infatti una situazione di incapacità processuale alla quale corrisponde l'incapacità di agire, che può essere rimossa soltanto per effetto della procedura giudiziale, rispetto alla quale non rilevano valutazioni di tipo sostanziale da parte del giudice che procede. 1.3. Tuttavia, come si è anticipato, a fronte della doglianza di mancato avviso al tutore dell'NO della fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza, la difesa non ha prodotto in allegato al ricorso il provvedimento 3 emesso dal Tribunale di Milano in data 25 luglio 2019, nemmeno richiamandolo tra gli atti indicati ai sensi dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. In ogni caso, qualora il detenuto sia stata giudizialmente interdetto, con accertamento della sua condizione di incapacità di intendere o di volere così radicale da compromettere anche la capacità di curare gli interessi coltivati nel procedimento promosso dinanzi ai giudici di sorveglianza (Sez. 1, n. 47402 del 07/12/2021, NO, Rv. 282456; Sez. 6, n. 2677 del 25/10/2017, dep. 2018, M., Rv. 272149; Sez. 5, n. 2283 del 13/12/2004, dep. 2005, Santaiti, Rv. 231404), neanche l'atto introduttivo del presente procedimento avrebbe potuto essere validamente presentato in assenza dell'intervento del menzionato tutore (negli stessi termini: Sez. 1, n. 38977 del 22/9/2021, NO, n.m.; Sez. 7, ord. n. 5068 del 2/12/2021, NO, n.m.) 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una congrua somma in favore della cassa delle ammende, come fissata nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
letta la requisitoria del Procuratore generale, GIUSEPPE RICCARDI, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 6373 Anno 2023 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 19/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo presentato da NO AN, persona transgender affetta da autismo, avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza in sede del 30 aprile 2021, che aveva respinto il reclamo del detenuto avverso la sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività comuni (EAC) per quindici giorni, inflitta dal Consiglio di Disciplina della Casa di Reclusione di Milano-Opera per un rapporto disciplinare datato 13/11/2018. 2. Ricorre AN NO, a mezzo del difensore avv. Mauro Morabito, articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione dell'art. 119 cod. proc. pen., ritenuto applicabile, secondo una lettura costituzionalmente orientata, a tutti i soggetti con disabilità affini a quelle espressamente indicate. Il Tribunale, preso atto che NO è affetta da una patologia, autismo o malattia di Asperger, che determina gravi disturbi nella comunicazione assimilabili a quelli dei soggetti indicati nella citata disposizione del codice di rito, avrebbe dovuto disporre la nomina di un esperto in sindrome di Asperger, che consentisse di integrare la capacità di stare in giudizio dell'NO, persona che a causa della patologia ha una concezione dello spazio e del tempo limitata al binomio passato-presente, così da richiedere - come emerge dalla relazione della dr.ssa Perrina del 14/7/2018 - modalità specifiche di approccio, che devono essere attuate da tutti i soggetti che entrano in relazione con l'interessata, ivi compresi i giudici della sorveglianza. In subordine, eccepisce l'incostituzionalità dell'art. 119 cod. proc. pen., considerato che la disposizione "limita la tutela giudiziale a determinati soggetti afflitti da patologie, escludendone altri". 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 166 cod. proc. pen. Si censura che il tutore del condannato non sia mai stato informato della pendenza del procedimento, nonostante l'NO ne avesse rappresentato la necessità in ragione del suo stato di interdizione giudiziale ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ., dichiarato dalle competenti autorità giudiziarie, da ultimo in data 25 luglio 2019. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza del primo motivo e - quanto al secondo motivo - per difetto delle necessarie allegazioni documen- tali dirette a consentire la verifica del presupposto della condizione di infermità e della conseguente interdizione giudiziale ai sensi dell'art. 414 cod. proc. civ., che 2 si afferma dichiarata dalle competenti autorità giudiziarie (da ultimo, Giudice Tutelare di Milano in data 25 luglio 2019). Devono svolgersi le seguenti precisazioni. 1.1. Nel caso di incapacità di partecipare al procedimento, che non coincide necessariamente con l'incapacità di provvedere ai propri interessi, presupposto dell'interdizione giudiziale prevista dal codice civile, l'ordinamento processuale penale prevede, a prescindere dalla natura cognitiva (art. 71 cod. proc. pen.) o esecutiva del procedimento (666, comma 8, cod. proc. pen.), la nomina di un curatore, anche in via provvisoria, o il coinvolgimento del tutore già nominato. Si tratta di strumenti di tutela adeguati a fronteggiare le difficoltà relazionali correlate a patologie psichiche che compromettono la sfera intellettiva e volitiva, come l'autismo, rispetto a quelli previsti per i sordi, muti e sordomuti dall'art. 119 cod. proc. pen., superabili con l'impiego di un linguaggio diverso da quello orale (il linguaggio scritto o la lingua dei segni). Pertanto, deve essere disattesa la sollecitazione all'interpello di legittimità in vista di un ampliamento della tutela prevista dall'art. 119 cod. proc. pen., poiché l'ordinamento già appresta strumenti specifici di tutela per le situazioni di incapacità o infermità derivanti dalle patologie psichiche del tipo di quella che affligge l'NO. 1.2. In ordine alla seconda censura, deve sottolinearsi che l'allegata situazione dell'NO - di interdetto giudiziale ex art. 414 cod. proc. civ. per infermità di mente - non è assimilabile all'interdetto legale in quanto destinatario di detta pena accessoria conseguente ad una condanna penale, sicché non è appropriato il richiamo degli arresti giurisprudenziali che avevano dettato per quest'ultimo la deroga alla necessità di assicurare il coinvolgimento del tutore anche nelle situazioni di accesso ai procedimenti giurisdizionali. Nella specie, dunque, la giurisprudenza di rilievo è quella che afferma che le notifiche degli atti processuali dirette ad un imputato dichiarato interdetto per infermità di mente devono essere eseguite anche presso il tutore, a pena di nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (Sez. 6, n. 9064 del 23/11/2012, dep. 2013, Cimmino, Rv. 255313; Sez. 6, n. 37084 del 24/11/2020, NO, n.m.). La procedura di interdizione legale per incapacità naturale, e la nomina del tutore, determinano infatti una situazione di incapacità processuale alla quale corrisponde l'incapacità di agire, che può essere rimossa soltanto per effetto della procedura giudiziale, rispetto alla quale non rilevano valutazioni di tipo sostanziale da parte del giudice che procede. 1.3. Tuttavia, come si è anticipato, a fronte della doglianza di mancato avviso al tutore dell'NO della fissazione dell'udienza dinanzi al Tribunale di sorveglianza, la difesa non ha prodotto in allegato al ricorso il provvedimento 3 emesso dal Tribunale di Milano in data 25 luglio 2019, nemmeno richiamandolo tra gli atti indicati ai sensi dell'art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen. In ogni caso, qualora il detenuto sia stata giudizialmente interdetto, con accertamento della sua condizione di incapacità di intendere o di volere così radicale da compromettere anche la capacità di curare gli interessi coltivati nel procedimento promosso dinanzi ai giudici di sorveglianza (Sez. 1, n. 47402 del 07/12/2021, NO, Rv. 282456; Sez. 6, n. 2677 del 25/10/2017, dep. 2018, M., Rv. 272149; Sez. 5, n. 2283 del 13/12/2004, dep. 2005, Santaiti, Rv. 231404), neanche l'atto introduttivo del presente procedimento avrebbe potuto essere validamente presentato in assenza dell'intervento del menzionato tutore (negli stessi termini: Sez. 1, n. 38977 del 22/9/2021, NO, n.m.; Sez. 7, ord. n. 5068 del 2/12/2021, NO, n.m.) 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una congrua somma in favore della cassa delle ammende, come fissata nel dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 ottobre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente