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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 14/02/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 135/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
e , CP_1 Controparte_2
entrambi con gli avv.ti PREARO SILVIA e SPINA CHIARA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da nota scritta del 03/02/2025 e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 09/06/2007.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 13/02/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente
del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
1 essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09/06/2007 da nato a [...] il [...] e CP_1 [...]
nata a [...] il [...] e trascritto al n. 103, Parte II, Serie CP_2
A, Anno 2007, del registro degli atti di matrimonio del Comune di SIRACUSA alle seguenti condizioni:
1) ferme le condizioni tutte di carattere economico, inerenti l'assegnazione della casa familiare e l'affido delle figlie minori contenute nella sentenza di separazione;
2) da atto dell'impegno del signor a liberare la porzione del garage pertinenziale CP_1
alla ex casa familiare occupata oltre il quarto entro e non oltre il giorno 31.12.2024,
nonché a sistemare ordinatamente ogni bene di sua proprietà nello spazio previsto in modo da consentire alla signora l'utilizzo della restante porzione del garage. I CP_2
signori e convengono che in caso di mancato adempimento da pare di CP_2 CP_1
quest'ultimo nel termine previso, sarà facoltà della signora liberare il locale CP_2
da tutti i beni di appartenenza del signor con spese a carico di quest'ultimo; CP_1
3) nel complesso della definizione dei rapporti economico-patrimoniali intercorsi tra le parti, il Signor si impegna al trasferimento in favore della Signora CP_1
dell'autovettura Renault Targata DT087CZ a lui intestata, rendendosi Controparte_2
disponibile a sottoscrivere i documenti a ciò necessari;
il trasferimento dovrà avvenire entro giorni 30 dalla data di comunicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio a cura e spese della Signora che si farà Controparte_2
carico di tutte le spese relative.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 13/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 135/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
e , CP_1 Controparte_2
entrambi con gli avv.ti PREARO SILVIA e SPINA CHIARA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da nota scritta del 03/02/2025 e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 09/06/2007.
I coniugi medesimi, sentiti dal Presidente f.f. all'udienza del 13/02/2025 – sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al Presidente
del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
1 essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 09/06/2007 da nato a [...] il [...] e CP_1 [...]
nata a [...] il [...] e trascritto al n. 103, Parte II, Serie CP_2
A, Anno 2007, del registro degli atti di matrimonio del Comune di SIRACUSA alle seguenti condizioni:
1) ferme le condizioni tutte di carattere economico, inerenti l'assegnazione della casa familiare e l'affido delle figlie minori contenute nella sentenza di separazione;
2) da atto dell'impegno del signor a liberare la porzione del garage pertinenziale CP_1
alla ex casa familiare occupata oltre il quarto entro e non oltre il giorno 31.12.2024,
nonché a sistemare ordinatamente ogni bene di sua proprietà nello spazio previsto in modo da consentire alla signora l'utilizzo della restante porzione del garage. I CP_2
signori e convengono che in caso di mancato adempimento da pare di CP_2 CP_1
quest'ultimo nel termine previso, sarà facoltà della signora liberare il locale CP_2
da tutti i beni di appartenenza del signor con spese a carico di quest'ultimo; CP_1
3) nel complesso della definizione dei rapporti economico-patrimoniali intercorsi tra le parti, il Signor si impegna al trasferimento in favore della Signora CP_1
dell'autovettura Renault Targata DT087CZ a lui intestata, rendendosi Controparte_2
disponibile a sottoscrivere i documenti a ciò necessari;
il trasferimento dovrà avvenire entro giorni 30 dalla data di comunicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del loro matrimonio a cura e spese della Signora che si farà Controparte_2
carico di tutte le spese relative.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 13/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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