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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 31/03/2025, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1562 /2013 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 12 dicembre 2024, promossa da p. iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanni Cambria, giusta procura in atti, attore contro p. iva ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Campo, giusta procura in atti, convenuta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 20.03.2013, la Parte_1 in bonis ha agito in giudizio nei confronti del Controparte_1 chiedendo l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di quest'ultima a causa della mancata esitazione della domanda di mutuo dalla stessa presentata nel 2010 per l'acquisto di un terreno da edificare e dell'errata qualificazione dell'impresa in parametri di rating pregiudizievoli per la concessione sostitutiva in luogo del mutuo di strumenti negoziali, quali aperture di credito in conto corrente, fidi, anticipazioni, economicamente più pregiudizievoli per l'economia dell'impresa, nonché per l'errato deconto sul saldo del conto corrente n. 2337/000087 alla stessa intestato di versamenti da imputare al pagamento di rate di un mutuo da parte degli acquirenti degli immobili da edificare. Ha, quindi, chiesto la condanna dell'istituto di credito al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti a causa di tali condotte e della violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. La società attrice ha, altresì, contestato l'illegittima applicazione al rapporto di conto corrente n. 2337/000087 e di conto anticipi n. 2337/000088, sottoscritti in data
06.06.2008, di interessi ultralegali, usurari ed anatocistici, di commisioni di massimo scoperto, spese non pattuite e valute fittizie, chiedendo la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni subiti anche per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. Il costituendosi in giudizio, ha contestato, nel Controparte_1 merito, la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., è stata dichiarata l'interruzione del giudizio in seguito alla declaratoria di fallimento della società attrice con sentenza n. 3/2020, emessa dal Tribunale di Messina in data
30.12.2019.
Con comparsa ex art. 302 c.p.c e 43 L. Fall., si è costituita in giudizio la insistendo nelle domande già Controparte_2 formulate dalla società in bonis.
La causa, assegnata a questo Giudice solo in data 26.09.2024, è stata, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione. Va, preliminarmente, rilevato che non risulta agli atti che il rapporto di conto corrente sia stato chiuso prima della proposizione della domanda. A ciò consegue, così affrontando la questione sollevata dalle parti in ordine all'ammissibilità della domanda di ripetizione avanzata in costanza di conto aperto che –come confermato e chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, se è vero che il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate (Cass. Civ. n. 13586/24 che chiarisce la portata di Cass. Civ. n. 4214/24).
Ciò posto, la domanda di accertamento spiegata da parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata.
Come affermato da consolidata giurisprudenza, in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi
2 (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480; Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento,
29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391), con la precisazione che “il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (…). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione” (Tribunale Napoli sez. II, 22.07.2020, n. 5222). Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto, altresì, modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr. Cass. Civ., sez. I, 2.5.2019, n. 11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822). Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale
“l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda”). Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che lo stesso sia in possesso sia del contratto
3 che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, comma 1, T.U.B., che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente, e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (art. 119, comma 4, T.U.B.: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”). Ciò esposto in punto di onere della prova, va in primo luogo rigettata la censura relativa all'applicazione di interessi ultralegali da parte dell'istituto bancario, risultando gli stessi specificamente pattuiti tra le parti (v. all. 1 e 2 alla comparsa di costituzione e risposta), sicchè alcuna censura sul punto può essere sollevata dal cliente. Sul punto, basti osservare che la pattuizione di interessi ultralegali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta (cfr., Cass. Civ., 20.05.2016, n. 10516; Cass. Civ., 07.03.2017, n. 5609). Parimenti infondata è l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari.
In argomento, va ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Come chiarito dalla giurisprudenza è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in
4 concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 05.02.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che le doglianze di parte attrice sono infondate non avendo la stessa fornito idonea prova della nullità della relativa clausola contrattuale, né ha allegato alcuna analisi specifica degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione, al momento della sottoscrizione del contratto, di interessi usurari, non avendo la parte neppure allegato il tasso soglia ratione temporis vigente. Né tali lacune sono state colmate nei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019,
n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). Come è noto, infatti, è principio consolidato, quello in omaggio al quale “è onere della parte
5 che eccepisca la violazione delle disposizioni dettate in tema di interessi usurari dimostrare la sussistenza nel dettaglio, di detta condotta antigiuridica. Alla luce dei superiori principi la contestazione relativa al superamento del tasso soglia è invero generica e come tale va rigettata. In tale ottica deve essere considerata inammissibile, in quanto meramente esplorativa, la richiesta, di consulenza tecnica di ufficio” (cfr. nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Tribunale Bassano del Grappa, n. 102/10; analogamente Tribunale Ferrara, 05.02.2013: “colui che agendo in un giudizio deduca l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del cd. tasso soglia”). Né la soluzione contrasta con il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, non estendendosi il rilievo d'ufficio anche alla ricerca degli elementi di prova di interessi usurari (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.01.2014, n. 2072, per la quale “la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (…) Tuttavia il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca d'ufficio degli elementi di prova di tali interessi anatocistici o usurari. Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito alcuna prova in merito e che la sola richiesta di una consulenza contabile non poteva esentare la parte opponente dall'onere della prova”). La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario, infatti, presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità delle medesime ex art. 1815 c.c. basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Tale allegazione deve essere altresì corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito di documenti eventualmente prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. Deve, altresì, essere rigettata la censura relativa all'applicazione di interessi anatocistici da parte della banca.
In tema di capitalizzazione degli interessi per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera espressamente dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
6 Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Nel caso di specie, i contratti in oggetto sono stati stipulati nel 2008, ovvero successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, sicchè deve vagliarsi la corrispondenza degli stessi alle condizioni di legittimità da quest'ultima previste. Ebbene, i contratti depositati in atti appaiono pienamente conforme al disposto di cui all'art. 2 della delibera, prevedendo espressamente il regolamento negoziale, sottoscritto dal cliente, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed attivi con la conseguenza che l'applicazione dell'anatocismo appare pienamente legittima (v. all. 1 e 2 alla comparsa di costituzione e risposta). Anche l'eccezione di illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto è infondata. In tema di commissioni di massimo scoperto, con riferimento al periodo antecedente al 2009, (data del primo intervento normativo), l'odierno giudicante ritiene di doversi uniformare a quella parte della giurisprudenza che sancisce la nullità della relativa clausola per mancanza di causa qualora la stessa sia calcolata sul fido concesso ed utilizzato dal correntista, assumendo in tal caso la funzione tipica degli interessi passivi, già applicati dall'istituto di credito con la conseguenza che la richiesta di ulteriori somme per la medesima prestazione si configurerebbe come priva di causa (cfr. Tribunale Monza, 7 aprile 2006; Tribunale Milano, 4 luglio 2002, n. 8896). A contrario, deve ritenersi ammessa sotto il profilo causale la commissione di massimo scoperto calcolata sulla somma messa a disposizione dalla banca al cliente, e da quest'ultimo non utilizzata, purché la clausola sia sufficientemente determinata, non potendosi in tal caso tale prestazione ritenersi sovrapponibile alla funzione svolta dagli interessi passivi;
tale soluzione sembra, d'altronde, conforme alla volontà dello stesso legislatore, che ha evidentemente conferito interesse e validità causale alla relativa clausola nel momento in cui ha espressamente disciplinato la c.m.s. come commissione sull'affido, avente legittima funzione di remunerare la banca per la somma messa a disposizione del correntista, servendo in tal caso a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca
7 per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela (cfr. in tal senso Cass. civ., 18.01.2006, n. 870, nonché Tribunale Firenze, 16 luglio 2013, secondo il quale “quanto alla CMS trimestrale, si osserva che con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 la Cassazione ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”). Va, peraltro, specificato che deve considerarsi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, e non anche le concrete modalità operative, ovvero su quali importi e per quali periodi la medesima venga applicata (Trib. Busto Arsizio 9 dicembre 2009; Trib. Padova, 10 giugno 2011; conformi Trib. Padova, 26 luglio 2012; Trib. Bari 24 aprile 2014). Perché la commissione di massimo scoperto risulti sufficientemente determinata dovrà, pertanto, “essere espressamente specificato che si tratta di una commissione applicata sul finanziamento concesso, o su quello utilizzato, e dovrà esserne indicata la misura, la modalità e la periodicità di calcolo” (Tribunale Teramo, 18.01.2010). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, recentemente, precisato che “in tema di conto corrente bancario, può ritenersi nulla per indeterminatezza la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto qualora detta indeterminatezza sia effettiva e radicale, come nel caso in cui essa ne indichi semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (Cass. 19825/2022)” (Cass. Civ., 15.01.2024, n. 1373). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che nei contratti prodotti in atti sia contenuta una clausola che determini in maniera chiara e specifica le modalità di applicazione dei tassi dovuti per le scoperture finanziarie, essendo la commissione di massimo scoperto per utilizzi su scoperto di conto calcolata espressamente nella misura del 0,9900% con la previsione di una ugule periodicità di liquidazione delle competenze a debito e a credito di tipo trimestrale. L'art. 9 delle condizioni contrattuali, rubricato “chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese”, specifica che “i rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità portando in conto gli interessi le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge.
Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità”. Dalle condizioni economiche di conto corrente emerge, pertanto, in modo chiaro la periodicità trimestrale della chiusura, da riferire non solo alla capitalizzazione, ma anche alla chiusura periodica del conto, in occasione
8 della quale, dovevano regolarsi tutti i rapporti di dare e avere tra cliente e banca, ivi compresi, perciò, quelli relativi alle commissioni, richiamate sia nella rubrica che nell'articolato ( in tal senso cfr. Cass. Civ. n. 1373/24). La corretta applicazione del disposto di cui all'art. 1363 c.c. comporta, pertanto, l'accertamento della determinatezza o quantomeno determinabilità della clausola relativa alle c.m.s., applicabili appunto trimestralmente. Anche il criterio interpretativo prescritto dall'art. 1362 c.c., relativo alla comune volontà delle parti - da scrutinare alla luce del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto - depone in tal senso, essendo, in concreto, le commissioni di massimo scoperto state applicate trimestralmente (come da estratti conto prodotti – v. all. 21 e 22), senza che tale periodicità sia mai stata messa in discussione dalle parti nel corso del rapporto (cfr. Cass. Civ., 15.01.2024, n. 1373, ha precisato che “del pari avrebbe dovuto indurre il tribunale a ravvisare la determinatezza della clausola in questione un'interpretazione secondo buona fede del contratto, ai sensi dell'art. 1366 c.c., tale da non privare la stessa di senso effettivo, tenuto coerentemente conto della natura e dell'oggetto del contratto medesimo. Ad analoghe conclusioni conduce il canone interpretativo di cui all'art. 1367 c.c., in base al quale "nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno", poiché, a fronte di una chiusura periodica del conto corrente pacificamente trimestrale, il principio di conservazione del contratto avrebbe dovuto indurre a ritenere determinata la commissione di massimo scoperto nella sua periodicità trimestrale, piuttosto che ravvisarne la nullità”). Alle stesse conclusioni occorre pervenire in ordine all'indennità di sconfinamento e al corrispettivo di disponibilità creditizia, oggetto di specifica pattuizione nelle condizioni economiche dei contratti di concessione di credito del 05.11.2010 (v. all. 3 – 7 alla comparsa di costituzione).
Deve, altresì, rigettarsi la domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice. In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”).
9 Il sistema di responsabilità civile e contrattuale è, infatti, permeato dal principio della risarcibilità del danno effettivo che possa considerarsi come conseguenza diretta ed immediata dell'altrui comportamento illecito ovvero inadempiente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 24.03.2006, n. 6572, per la quale “la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento”). Ebbene, nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso della violazione del principio di buona fede e corettezza da parte della nè dell'esistenza del danno, non avendo parte attrice CP_3 fornito prova dello specifico pregiudizio che avrebbe subito dalla condotta della banca convenuta, né della sua quantificazione;
non emerge poi la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo alla banca in ordine all'illecito commesso, essendosi genericamente limitata ad allegare il danno subito. Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non è, infatti, emersa una responsabilità della banca in ordine all'omessa concessione del mutuo ipotecario, avendo la richiesta seguito il normale iter bancario sulla previa verifica del merito creditizio della società richiedente (v. dichiarizioni del teste : “preciso infatti, che quello che mi viene riferito era il Testimone_1 modo di operare della banca ”; : “per prassi, in occasione di CP_4 finanziamenti di qualsiasi importo, la banca provvede alla nomina del perito e alla predisposizione del testo da inviare al notaio indicato dalle parti”; Tes_2
: “preciso che si era ancora in fase istruttoria e che si era lontani
[...] dall'erogazione del mutuo non essendovi alcuna delibera in tal senso”). Analogamente, anche in ordine alla domanda di risarcimento del danno cd. da perdita di chances, la Suprema Corte ha più volte affermato che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chances esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. Civ., 11.05.2010 n. 11353; Cass. Civ., 19.02.2009 n. 4052). Come per la causalità ordinaria, anche per la causalità da chance perduta (da intendere come possibilità di un risultato diverso e migliore, e non come mancato raggiungimento di un risultato solo possibile), l'accertamento del nesso di causalità materiale implica sempre l'applicazione della regola causale di funzione, del più probabile che non, sicché la ricorrenza del nesso causale può affermarsi allorché il giudice accerti che quella diversa possibilità si sarebbe verificata più probabilmente che non (Cass. Civ., 17.02.2022 n, 5231; Cass.
Civ., 17.09.2013 n. 21255).
10 Sul punto, il Notaio sentito come teste, ha peraltro Testimone_3 confermato il tentativo della società di ottenere il credito da parte di altri istituti bancari e del fatto che esso non veniva accordato ma, altresì di non conoscere le motivazioni del rifiuto.
Il danno allegato da parte attrice per l'allegato comportamento della convenuta non può pertanto ritenersi adeguatamente provato tramite presunzioni, essendo le affermazioni della stessa in ordine ai presunti danni patrimoniali generiche, senza aallegazione di concrete circostanze dalle quali poter deduttivamente ricavare per presunzioni l'effettiva sussistenza del danno patito. Ne consegue l'impossibilità di liquidare, anche in via equitativa, i pretesi danni richiesti. Ed invero, per costante orientamento giurisprudenziale, la liquidazione equitativa del danno, come richiesta da parte opponente, presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo e non meramente eventuale o ipotetico, nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto. La determinazione dell'ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i presupposti, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del quantum e richiede, altresì, per non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata (Cass. Civ., 17.11.2020, n. 26051; Cass. Civ., 5.2.2021, n. 2831), postulando “il preventivo accertamento che l'impossibilità o estrema difficoltà di una stima esatta dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass. Civ., 07.03.2022, n. 7348). Deve, conseguentemente, rigettarsi la domanda di parte attice di condanna della controparte al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo inserimento del proprio nominativo nei sistemi di informazioni creditizie della Centrale Rischi, non avendo trovato accoglimento l'accertamento richiesto in ordine all'invalidità delle clausole contrattuali, con la conseguente impossibilità di considerare sussistente nel caso di specie un comportamento illecito della banca convenuta.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice in favore di parte convenuta e liquidate, tenuto conto della natura della controversia e delle attività svolte, come da dispositivo secondo i parametri compresi tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1562/2013 R.G., così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento in favore della banca convenuta delle spese di giudizio, liquidate in € 5000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi. Così deciso in Messina il 28 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1562 /2013 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 12 dicembre 2024, promossa da p. iva ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
Giovanni Cambria, giusta procura in atti, attore contro p. iva ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Mariano Campo, giusta procura in atti, convenuta avente ad oggetto: contratti bancari;
In fatto ed in diritto Con atto di citazione, notificato in data 20.03.2013, la Parte_1 in bonis ha agito in giudizio nei confronti del Controparte_1 chiedendo l'accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale di quest'ultima a causa della mancata esitazione della domanda di mutuo dalla stessa presentata nel 2010 per l'acquisto di un terreno da edificare e dell'errata qualificazione dell'impresa in parametri di rating pregiudizievoli per la concessione sostitutiva in luogo del mutuo di strumenti negoziali, quali aperture di credito in conto corrente, fidi, anticipazioni, economicamente più pregiudizievoli per l'economia dell'impresa, nonché per l'errato deconto sul saldo del conto corrente n. 2337/000087 alla stessa intestato di versamenti da imputare al pagamento di rate di un mutuo da parte degli acquirenti degli immobili da edificare. Ha, quindi, chiesto la condanna dell'istituto di credito al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti a causa di tali condotte e della violazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. La società attrice ha, altresì, contestato l'illegittima applicazione al rapporto di conto corrente n. 2337/000087 e di conto anticipi n. 2337/000088, sottoscritti in data
06.06.2008, di interessi ultralegali, usurari ed anatocistici, di commisioni di massimo scoperto, spese non pattuite e valute fittizie, chiedendo la declaratoria di nullità delle predette clausole con la rideterminazione di quanto dovuto e la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre al risarcimento dei danni subiti anche per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi. Il costituendosi in giudizio, ha contestato, nel Controparte_1 merito, la fondatezza delle domande, chiedendone il rigetto. Concessi i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c., è stata dichiarata l'interruzione del giudizio in seguito alla declaratoria di fallimento della società attrice con sentenza n. 3/2020, emessa dal Tribunale di Messina in data
30.12.2019.
Con comparsa ex art. 302 c.p.c e 43 L. Fall., si è costituita in giudizio la insistendo nelle domande già Controparte_2 formulate dalla società in bonis.
La causa, assegnata a questo Giudice solo in data 26.09.2024, è stata, quindi, rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione. Va, preliminarmente, rilevato che non risulta agli atti che il rapporto di conto corrente sia stato chiuso prima della proposizione della domanda. A ciò consegue, così affrontando la questione sollevata dalle parti in ordine all'ammissibilità della domanda di ripetizione avanzata in costanza di conto aperto che –come confermato e chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, se è vero che il correntista può esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. anche in costanza di rapporto (c.d. "conto aperto"), se avente ad oggetto versamenti di natura solutoria, in tal caso ha diritto unicamente al saldo del conto, eventualmente rettificato nelle poste illegittimamente annotate, sicché l'azione di indebito da parte sua, che in presenza di rimesse solutorie si rende proponibile anche se il conto non sia stato ancora chiuso, si risolve solo nella determinazione di un saldo purgato delle annotazioni illegittime, senza alcuna sanzione restitutoria in danno della banca;
infatti solo a conto chiuso, venuta meno la indisponibilità dei singoli crediti, di cui all'art. 1823, comma 1, c.c., l'azione di indebito può determinare l'obbligo per la banca di rimborsare le somme illegittimamente incamerate (Cass. Civ. n. 13586/24 che chiarisce la portata di Cass. Civ. n. 4214/24).
Ciò posto, la domanda di accertamento spiegata da parte attrice è infondata e va, pertanto, rigettata.
Come affermato da consolidata giurisprudenza, in tema di onere della prova ex art. 2697 c.c., è onere dell'attore, che agisce per la ripetizione dell'indebito, fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento, ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14.05.2012, n. 7501, secondo la quale “nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi
2 (ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483)”). In particolare, tale principio, nei giudizi promossi dal cliente (correntista o mutuatario) nei confronti dell'istituto bancario per far valere la nullità di clausole contrattuali ed allo scopo di richiedere la ripetizione di somme indebitamente pagate in applicazione delle clausole nulle, comporta che grava sulla parte attrice l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e di fornire la relativa prova, producendo in giudizio il contratto costituente titolo del rapporto dedotto in lite, oltre che gli estratti conto periodici al fine di quantificare l'indebito versato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 09.03.2021, n. 6480; Tribunale Roma, sez. XVII, 19.09.2018, n. 17579; conf. Tribunale Catania, sez. IV, 08.06.2019, n. 2436; Tribunale Agrigento,
29.06.2016, n. 969; Tribunale Bari, 15.06.2016 n. 3333; Tribunale Modena, sez. I, 07.03.2017, n. 391), con la precisazione che “il correntista può certamente limitarsi ad allegare la inesistenza o nullità del contratto di conto corrente senza ovviamente aver alcun onere di produrre il contratto medesimo (…). In tale caso sarà la banca ad avere l'onere (anche se non abbia proposto domanda riconvenzionale) di produrre il contratto per dimostrare la fonte negoziale del proprio diritto di credito che viene posto in discussione” (Tribunale Napoli sez. II, 22.07.2020, n. 5222). Proprio in tema di azione di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, la giurisprudenza più recente ha avuto, altresì, modo di evidenziare che è onere del cliente fornire prova degli indebiti pagamenti, il cui conteggio deve essere effettuato a partire dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenzia (cfr. Cass. Civ., sez. I, 2.5.2019, n. 11543; conf. Cass. Civ., sez. I, 28.11.2018, n. 30822). Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche laddove agisca con azione di accertamento negativo (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07.05.2015, n. 9201, per la quale
“l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 cod. civ., su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo. (…) Dunque nel caso di specie il principio applicabile è che chi esperisce una azione di accertamento negativo deve fornire la prova della fondatezza della propria domanda”). Tale soluzione, peraltro, non onera il correntista di una prova per lui difficile, dovendosi presumere che lo stesso sia in possesso sia del contratto
3 che degli estratti conto periodici (e ciò alla luce delle previsioni contenute nell'art. 117, comma 1, T.U.B., che impone alla banca la consegna di una copia del contratto al cliente, e nell'art. 119 T.U.B., che prevede la trasmissione di estratti riportanti tutte le annotazioni eseguite sul conto corrente nel periodo di riferimento e le condizioni in concreto applicate), ed avendo, in ogni caso, il cliente il diritto ad ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti con la medesima (art. 119, comma 4, T.U.B.: “il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”). Ciò esposto in punto di onere della prova, va in primo luogo rigettata la censura relativa all'applicazione di interessi ultralegali da parte dell'istituto bancario, risultando gli stessi specificamente pattuiti tra le parti (v. all. 1 e 2 alla comparsa di costituzione e risposta), sicchè alcuna censura sul punto può essere sollevata dal cliente. Sul punto, basti osservare che la pattuizione di interessi ultralegali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso di interesse superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta (cfr., Cass. Civ., 20.05.2016, n. 10516; Cass. Civ., 07.03.2017, n. 5609). Parimenti infondata è l'eccezione di illegittima applicazione da parte della banca di interessi usurari.
In argomento, va ricordato che, in tema di usura dei rapporti negoziali, ai sensi dell'art. 1815 c.c. “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”; con norma di interpretazione autentica, l'art. 1, comma 1, D.L. n. 394/2000, convertito da L. n. 24/2001, ha stabilito che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 19.10.2017, n. 24765 in tema di usura sopravvenuta), mentre l'art. 1 della L. n. 108/1996, ha previsto la fissazione di un tasso soglia, per la determinazione del quale si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito. In particolare, l'art. 2 della L. n. 108/1996 ha rimesso la determinazione dei tassi soglia al Ministero del Tesoro, il quale rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio con decreto pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. Come chiarito dalla giurisprudenza è poi onere del cliente, il quale richieda giudizialmente l'accertamento della usurarietà degli interessi applicati al rapporto negoziale, allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del c.d. tasso soglia, indicando in modo puntuale i tassi in
4 concreto applicati dall'istituto di credito e i trimestri nei quali si sarebbe verificato il superamento con le relative percentuali, (cfr., ex multis, Tribunale di Cagliari, 19.07.2017, n. 2399; Tribunale Ferrara, 05.02.2013; Tribunale Teramo, 27.02.2018, n. 178). Tale impostazione è stata di recente ulteriormente confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale
“l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.E.G.M. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. Civ., Sez. Un., 18.09.2020, n. 19597).
Nel caso di specie, deve rilevarsi che le doglianze di parte attrice sono infondate non avendo la stessa fornito idonea prova della nullità della relativa clausola contrattuale, né ha allegato alcuna analisi specifica degli elementi dai quali ricavare l'illegittima applicazione, al momento della sottoscrizione del contratto, di interessi usurari, non avendo la parte neppure allegato il tasso soglia ratione temporis vigente. Né tali lacune sono state colmate nei termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. Alla genericità e al difetto di prova della domanda non può, invero, supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che, per costante orientamento giurisprudenziale, deve considerarsi inammissibile allorquando tesa a sopperire all'onere di allegazione e prova gravante sull'attore ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati e neanche tempestivamente dedotti (cfr., Cass. Civ., 06.12.2019,
n. 31886; Cass. Civ., 01.10.2019, n. 24487; Cass. Civ., 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ., 13.01.2020, n. 326; Cass. Civ., 26.02.2003, n. 2887; Tribunale Roma Roma sez. XVII, 09.11.2018, n. 21602, secondo cui “le gravi lacune difensive fin qui evidenziate sotto il profilo assertivo e probatorio non possono essere colmate con la consulenza tecnica d'ufficio che parte attrice ha sollecitato. Ed infatti è appena il caso di osservare che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso stretto, ma rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, cui è rimessa la facoltà di valutarne la necessità o l'opportunità ai fini della decisione, nonché l'ambito di estensione. Essa può essere disposta solo per valutare fatti di cui sia già pacifica la dimostrazione e non può essere funzionale a soddisfare finalità esclusivamente esplorative: essa non può valere ad eleudere l'onere di allegazione e di prova incombente sulle parti processuali per la dimostrazione dei fatti posti a base delle pretese azionate, specie in un sistema processuale, come è il nostro, caratterizzato da preclusioni istruttorie”). Come è noto, infatti, è principio consolidato, quello in omaggio al quale “è onere della parte
5 che eccepisca la violazione delle disposizioni dettate in tema di interessi usurari dimostrare la sussistenza nel dettaglio, di detta condotta antigiuridica. Alla luce dei superiori principi la contestazione relativa al superamento del tasso soglia è invero generica e come tale va rigettata. In tale ottica deve essere considerata inammissibile, in quanto meramente esplorativa, la richiesta, di consulenza tecnica di ufficio” (cfr. nella giurisprudenza di merito, tra le tante, Tribunale Bassano del Grappa, n. 102/10; analogamente Tribunale Ferrara, 05.02.2013: “colui che agendo in un giudizio deduca l'applicazione di un tasso usurario ha l'onere di allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del cd. tasso soglia”). Né la soluzione contrasta con il principio di rilevabilità d'ufficio delle nullità contrattuali, non estendendosi il rilievo d'ufficio anche alla ricerca degli elementi di prova di interessi usurari (cfr. Cass. Civ., sez. III, 30.01.2014, n. 2072, per la quale “la nullità delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche di ufficio, non integrando gli estremi di un'eccezione in senso stretto, bensì una mera difesa, che può essere proposta anche in appello, nonché formulata in comparsa conclusionale, sempre che sia fondata su elementi già acquisiti al giudizio. (…) Tuttavia il rilievo d'ufficio non si estende alla ricerca d'ufficio degli elementi di prova di tali interessi anatocistici o usurari. Nella fattispecie il giudice di merito ha ritenuto che l'opponente non avesse fornito alcuna prova in merito e che la sola richiesta di una consulenza contabile non poteva esentare la parte opponente dall'onere della prova”). La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario, infatti, presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità delle medesime ex art. 1815 c.c. basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione. Tale allegazione deve essere altresì corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il Giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito di documenti eventualmente prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio. Deve, altresì, essere rigettata la censura relativa all'applicazione di interessi anatocistici da parte della banca.
In tema di capitalizzazione degli interessi per i contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, quest'ultima, in attuazione della delega di cui all'art. 120 TUB, ha stabilito modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria. In particolare, l'art. 2 della delibera espressamente dispone che “nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. I1 saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità.
6 Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
3. I1 saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”. L'art. 6 della succitata delibera aggiunge che “i contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Nel caso di specie, i contratti in oggetto sono stati stipulati nel 2008, ovvero successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000, sicchè deve vagliarsi la corrispondenza degli stessi alle condizioni di legittimità da quest'ultima previste. Ebbene, i contratti depositati in atti appaiono pienamente conforme al disposto di cui all'art. 2 della delibera, prevedendo espressamente il regolamento negoziale, sottoscritto dal cliente, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed attivi con la conseguenza che l'applicazione dell'anatocismo appare pienamente legittima (v. all. 1 e 2 alla comparsa di costituzione e risposta). Anche l'eccezione di illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto è infondata. In tema di commissioni di massimo scoperto, con riferimento al periodo antecedente al 2009, (data del primo intervento normativo), l'odierno giudicante ritiene di doversi uniformare a quella parte della giurisprudenza che sancisce la nullità della relativa clausola per mancanza di causa qualora la stessa sia calcolata sul fido concesso ed utilizzato dal correntista, assumendo in tal caso la funzione tipica degli interessi passivi, già applicati dall'istituto di credito con la conseguenza che la richiesta di ulteriori somme per la medesima prestazione si configurerebbe come priva di causa (cfr. Tribunale Monza, 7 aprile 2006; Tribunale Milano, 4 luglio 2002, n. 8896). A contrario, deve ritenersi ammessa sotto il profilo causale la commissione di massimo scoperto calcolata sulla somma messa a disposizione dalla banca al cliente, e da quest'ultimo non utilizzata, purché la clausola sia sufficientemente determinata, non potendosi in tal caso tale prestazione ritenersi sovrapponibile alla funzione svolta dagli interessi passivi;
tale soluzione sembra, d'altronde, conforme alla volontà dello stesso legislatore, che ha evidentemente conferito interesse e validità causale alla relativa clausola nel momento in cui ha espressamente disciplinato la c.m.s. come commissione sull'affido, avente legittima funzione di remunerare la banca per la somma messa a disposizione del correntista, servendo in tal caso a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca
7 per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela (cfr. in tal senso Cass. civ., 18.01.2006, n. 870, nonché Tribunale Firenze, 16 luglio 2013, secondo il quale “quanto alla CMS trimestrale, si osserva che con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 la Cassazione ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”). Va, peraltro, specificato che deve considerarsi nulla per indeterminatezza ai sensi degli artt. 1418 e 1346 c.c. la clausola che prevede l'applicazione della commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, e non anche le concrete modalità operative, ovvero su quali importi e per quali periodi la medesima venga applicata (Trib. Busto Arsizio 9 dicembre 2009; Trib. Padova, 10 giugno 2011; conformi Trib. Padova, 26 luglio 2012; Trib. Bari 24 aprile 2014). Perché la commissione di massimo scoperto risulti sufficientemente determinata dovrà, pertanto, “essere espressamente specificato che si tratta di una commissione applicata sul finanziamento concesso, o su quello utilizzato, e dovrà esserne indicata la misura, la modalità e la periodicità di calcolo” (Tribunale Teramo, 18.01.2010). Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, recentemente, precisato che “in tema di conto corrente bancario, può ritenersi nulla per indeterminatezza la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto qualora detta indeterminatezza sia effettiva e radicale, come nel caso in cui essa ne indichi semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata (Cass. 19825/2022)” (Cass. Civ., 15.01.2024, n. 1373). Ebbene, nel caso di specie, deve ritenersi che nei contratti prodotti in atti sia contenuta una clausola che determini in maniera chiara e specifica le modalità di applicazione dei tassi dovuti per le scoperture finanziarie, essendo la commissione di massimo scoperto per utilizzi su scoperto di conto calcolata espressamente nella misura del 0,9900% con la previsione di una ugule periodicità di liquidazione delle competenze a debito e a credito di tipo trimestrale. L'art. 9 delle condizioni contrattuali, rubricato “chiusura periodica del conto e regolamento degli interessi, commissioni e spese”, specifica che “i rapporti di dare ed avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità portando in conto gli interessi le commissioni e le spese ed applicando le trattenute fiscali di legge.
Il saldo risultante dalla chiusura periodica così calcolato produce interessi secondo le medesime modalità”. Dalle condizioni economiche di conto corrente emerge, pertanto, in modo chiaro la periodicità trimestrale della chiusura, da riferire non solo alla capitalizzazione, ma anche alla chiusura periodica del conto, in occasione
8 della quale, dovevano regolarsi tutti i rapporti di dare e avere tra cliente e banca, ivi compresi, perciò, quelli relativi alle commissioni, richiamate sia nella rubrica che nell'articolato ( in tal senso cfr. Cass. Civ. n. 1373/24). La corretta applicazione del disposto di cui all'art. 1363 c.c. comporta, pertanto, l'accertamento della determinatezza o quantomeno determinabilità della clausola relativa alle c.m.s., applicabili appunto trimestralmente. Anche il criterio interpretativo prescritto dall'art. 1362 c.c., relativo alla comune volontà delle parti - da scrutinare alla luce del loro comportamento complessivo, anche posteriore alla conclusione del contratto - depone in tal senso, essendo, in concreto, le commissioni di massimo scoperto state applicate trimestralmente (come da estratti conto prodotti – v. all. 21 e 22), senza che tale periodicità sia mai stata messa in discussione dalle parti nel corso del rapporto (cfr. Cass. Civ., 15.01.2024, n. 1373, ha precisato che “del pari avrebbe dovuto indurre il tribunale a ravvisare la determinatezza della clausola in questione un'interpretazione secondo buona fede del contratto, ai sensi dell'art. 1366 c.c., tale da non privare la stessa di senso effettivo, tenuto coerentemente conto della natura e dell'oggetto del contratto medesimo. Ad analoghe conclusioni conduce il canone interpretativo di cui all'art. 1367 c.c., in base al quale "nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno", poiché, a fronte di una chiusura periodica del conto corrente pacificamente trimestrale, il principio di conservazione del contratto avrebbe dovuto indurre a ritenere determinata la commissione di massimo scoperto nella sua periodicità trimestrale, piuttosto che ravvisarne la nullità”). Alle stesse conclusioni occorre pervenire in ordine all'indennità di sconfinamento e al corrispettivo di disponibilità creditizia, oggetto di specifica pattuizione nelle condizioni economiche dei contratti di concessione di credito del 05.11.2010 (v. all. 3 – 7 alla comparsa di costituzione).
Deve, altresì, rigettarsi la domanda di risarcimento danni formulata da parte attrice. In tema di risarcimento del danno è, infatti, costante l'orientamento giurisprudenziale nel ritenere che il danno risarcibile non può considerarsi in re ipsa, identificandosi non nella lesione del diritto inviolabile, bensì nelle conseguenze di tale lesione, con la conseguenza che è onere del danneggiato provarne la sussistenza, potendo il Giudice procedere alla sua liquidazione sulla base, non di valutazioni astratte, ma del concreto pregiudizio patito, per come dedotto e provato (cfr. Cass. Civ., sez. VI, 05.12.2017, n. 28995, per la quale “ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento”).
9 Il sistema di responsabilità civile e contrattuale è, infatti, permeato dal principio della risarcibilità del danno effettivo che possa considerarsi come conseguenza diretta ed immediata dell'altrui comportamento illecito ovvero inadempiente (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 24.03.2006, n. 6572, per la quale “la forma rimediale del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione, finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento”). Ebbene, nel caso di specie, non sussistono sufficienti elementi per concludere nel senso della violazione del principio di buona fede e corettezza da parte della nè dell'esistenza del danno, non avendo parte attrice CP_3 fornito prova dello specifico pregiudizio che avrebbe subito dalla condotta della banca convenuta, né della sua quantificazione;
non emerge poi la sussistenza di una imputazione soggettiva in capo alla banca in ordine all'illecito commesso, essendosi genericamente limitata ad allegare il danno subito. Dalle dichiarazioni rese dai testi escussi non è, infatti, emersa una responsabilità della banca in ordine all'omessa concessione del mutuo ipotecario, avendo la richiesta seguito il normale iter bancario sulla previa verifica del merito creditizio della società richiedente (v. dichiarizioni del teste : “preciso infatti, che quello che mi viene riferito era il Testimone_1 modo di operare della banca ”; : “per prassi, in occasione di CP_4 finanziamenti di qualsiasi importo, la banca provvede alla nomina del perito e alla predisposizione del testo da inviare al notaio indicato dalle parti”; Tes_2
: “preciso che si era ancora in fase istruttoria e che si era lontani
[...] dall'erogazione del mutuo non essendovi alcuna delibera in tal senso”). Analogamente, anche in ordine alla domanda di risarcimento del danno cd. da perdita di chances, la Suprema Corte ha più volte affermato che l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da perdita di chances esige la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass. Civ., 11.05.2010 n. 11353; Cass. Civ., 19.02.2009 n. 4052). Come per la causalità ordinaria, anche per la causalità da chance perduta (da intendere come possibilità di un risultato diverso e migliore, e non come mancato raggiungimento di un risultato solo possibile), l'accertamento del nesso di causalità materiale implica sempre l'applicazione della regola causale di funzione, del più probabile che non, sicché la ricorrenza del nesso causale può affermarsi allorché il giudice accerti che quella diversa possibilità si sarebbe verificata più probabilmente che non (Cass. Civ., 17.02.2022 n, 5231; Cass.
Civ., 17.09.2013 n. 21255).
10 Sul punto, il Notaio sentito come teste, ha peraltro Testimone_3 confermato il tentativo della società di ottenere il credito da parte di altri istituti bancari e del fatto che esso non veniva accordato ma, altresì di non conoscere le motivazioni del rifiuto.
Il danno allegato da parte attrice per l'allegato comportamento della convenuta non può pertanto ritenersi adeguatamente provato tramite presunzioni, essendo le affermazioni della stessa in ordine ai presunti danni patrimoniali generiche, senza aallegazione di concrete circostanze dalle quali poter deduttivamente ricavare per presunzioni l'effettiva sussistenza del danno patito. Ne consegue l'impossibilità di liquidare, anche in via equitativa, i pretesi danni richiesti. Ed invero, per costante orientamento giurisprudenziale, la liquidazione equitativa del danno, come richiesta da parte opponente, presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo e non meramente eventuale o ipotetico, nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto. La determinazione dell'ammontare del danno secondo il criterio equitativo, ove ne sussistano i presupposti, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del quantum e richiede, altresì, per non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata (Cass. Civ., 17.11.2020, n. 26051; Cass. Civ., 5.2.2021, n. 2831), postulando “il preventivo accertamento che l'impossibilità o estrema difficoltà di una stima esatta dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass. Civ., 07.03.2022, n. 7348). Deve, conseguentemente, rigettarsi la domanda di parte attice di condanna della controparte al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittimo inserimento del proprio nominativo nei sistemi di informazioni creditizie della Centrale Rischi, non avendo trovato accoglimento l'accertamento richiesto in ordine all'invalidità delle clausole contrattuali, con la conseguente impossibilità di considerare sussistente nel caso di specie un comportamento illecito della banca convenuta.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte attrice in favore di parte convenuta e liquidate, tenuto conto della natura della controversia e delle attività svolte, come da dispositivo secondo i parametri compresi tra i minimi e i medi di cui al D.M. n. 55/2014, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1562/2013 R.G., così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna parte attrice al pagamento in favore della banca convenuta delle spese di giudizio, liquidate in € 5000,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Si comunichi. Così deciso in Messina il 28 marzo 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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