Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 15/04/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, II sezione civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 148 del R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, (C.F.: ), Parte_2 C.F._1
(C.F.: ), CP_1 Parte_3 C.F._2 Parte_4
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._3 Parte_5 C.F._4 rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Pugliese;
Opponente
E
(p.i. , in p.l.r.p.t, rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Gaetano Nicotera;
Opposta
E
e per essa quale mandataria, Controparte_3 [...]
rappresentata e difesa dall'avv. Gaetano Nicotera;
Controparte_4
Intervenuta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, in p.l.r.p.t., , Parte_1 Parte_2 [...]
e , proponevano opposizione Parte_6 Parte_4 Parte_5
avverso il decreto ingiuntivo n. 1368/2020 (RG. 2843/2020), emesso dal Tribunale
Ordinario di Cosenza, in data 30.11.2020 e notificato il 07.12.2020, con cui era stato ingiunto il pagamento di € 58.523,24 oltre interessi come da domanda, nonché spese della procedura monitoria, liquidate in € 406,50 per spese ed € 1.500,00 per compensi
1
(già in data 01.03.2002 e chiuso il
[...] Controparte_5
13.03.2020 ed, in relazione al quale, , Parte_2 Parte_6
, e si erano costituiti fideiussori, chiedendo
[...] Parte_4 Parte_5
la revoca del decreto ingiuntivo per insussistenza del credito preteso, eccependo preliminarmente l'usurarietà dei tassi di interesse pattuiti ed applicati, la nullità della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto per indeterminatezza, e deducendo la contabilizzazione di spese e commissioni non oggetto di determinazione, pattuizione e sottoscrizione, concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo e per la ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla Controparte_2
[...]
rimaneva contumace, nonostante la rituale Controparte_2
notificazione.
Si costituiva in giudizio nella qualità di Controparte_6
procuratrice speciale di deducendo che, in Controparte_3
forza di un atto di scissione stipulato con , Controparte_2
risulta beneficiaria, con effetto dal 1° Controparte_3
dicembre 2020, di un compendio di attività e passività nonché attuale titolare del credito per cui è causa e che è stata incaricata da Controparte_6 CP_3
affinché provveda a compiere, in nome e per conto di ogni attività, CP_3
adempimento e formalità ritenuti necessari e/o utili e/o opportuni allo svolgimento delle attività dell'attività di amministrazione, gestione, incasso e recupero dei crediti e contestando la domanda di cui chiedeva il rigetto.
In data 8.1.2025, si è costituita e per essa Controparte_3
quale mandataria, cui nel corso del giudizio Controparte_4 CP_3
ha conferito mandato di gestione, in sostituzione di quello precedentemente conferito a
(cfr. procura del 6.3.2024 Notaio . Controparte_6 Persona_1
Preliminarmente, va rilevato che in punto di diritto nella disciplina dettata dagli art. 2504-septies c.c. (oggi art. 2506 c.c., comma 1, nel testo introdotto dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 6), la scissione parziale di una società, consistente nel trasferimento (ora assegnazione) di parte del suo patrimonio ad una o più società,
2 preesistenti o di nuova costituzione (come nel caso in esame), contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione da parte della nuova società di valori patrimoniali prima non esistenti nel suo patrimonio, sebbene detto trasferimento non determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi invece come successione a titolo particolare nel diritto controverso, che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 111 c.p.c.., con la conseguente facoltà del successore di spiegare intervento nel giudizio e d'impugnare la sentenza eventualmente pronunciata nei confronti del dante causa (cfr.
Cass. n. 5874/2012; Cass., Sez. Un., n. 23225/2016; Cass. n. 31313/2018; Cass. n.
13192/2019). La società sorta dalla scissione parziale subentra, dunque, nel preesistente rapporto contrattuale facente capo a quella scissa, in virtù di una successione a titolo particolare nel diritto controverso (cfr. Cass. n. 13192/2019) (Cass. civ., Sez. V, Ord.,
(data ud. 13/09/2022) 27/09/2022, n. 28169).
Nel merito, l'opposizione è fondata, per quanto di ragione.
L'eccezione di nullità della commissione di massimo scoperto è fondata, atteso che la stessa risulta pattuita, nel contratto in atti, esclusivamente con riferimento alla percentuale.
La richiamata clausola contrattuale, quindi, non può che ritenersi nulla per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (art. 1418, secondo comma, e 1346
c.c.) non contenendo alcuna indicazione circa le modalità di sua applicazione (se essa, ad esempio, sia da applicarsi al picco dell'utilizzato, alla media dell'utilizzato nel trimestre, in riferimento all'utilizzo de die in diem delle somme, ecc.) verificandosi, quindi, una impossibilità per il cliente di determinare in anticipo quanto dovuto alla banca a titolo di commissione di massimo scoperto.
Parimenti fondata è l'eccezione relativa all'addebito di commissioni e spese non pattuite, per come dedotto dagli opponenti ed illustrato nella relazione del c.t.p. di parte opponente in atti e riscontrato a mezzo della disposta c.t.u.
Di contro, non è dato ritenere l'usurarietà dei tassi pattuiti ed applicati, siccome la relativa deduzione si fonda sulla inclusione, nel calcolo del TEG, anche dell'aliquota
3 commissione di massimo scoperto, per come illustrato nella citata c.t.p. di parte opponente, tenuto conto che il contratto tra le parti è intervenuto nell'anno 2002.
Sul punto, si ritiene di aderire al principio stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni Unite, n. 16303/2018, in base al quale, in tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale
(TEG) degli interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto
(CMS) eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media pure registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati.
Sulla scorta di tali valutazioni, è stata disposta c.t.u., in esito alla quale il perito nominato dal Tribunale ha illustrato che “per quanto concerne la documentazione presente agli atti, si dispone della documentazione contabile integrale per il periodo compreso tra il 28/02/02, data di accensione del conto, e il 13/03/20, data del passaggio a sofferenza del rapporto per € 57.539,37. Nel periodo documentato risultano addebitate in sede di liquidazione trimestrale competenze per complessivi € 52.213,94, di cui €
38.656,16 a titolo di interessi debitori, € 3.692,74 a titolo di CMS ed € 9.865,04 a titolo di spese. Risultano altresì accreditati interessi netti per complessivi € 109,74.
Si è quindi provveduto a sottoporre a ricalcolo l'intero periodo documentato.
Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto, la documentazione contabile in atti attesta l'addebito della CMS dall'apertura e fino al II trim. '09, con applicazione dell'aliquota sul massimo utilizzo trimestrale, per un importo complessivo di €
3.692,74.
4 Poiché il Quesito richiede espressamente di enucleare dal calcolo “le somme addebitate a titolo di CMS ed i suoi effetti” si è provveduto ad annullarne i relativi addebiti, per l'importo complessivo di € 3.692,74.
Con riferimento alle ulteriori voci di spesa, si osserva che il Quesito richiede altresì di espungere dal ricalcolo gli addebiti relativi “alle competenze SBF, agli interessi SBF, alle spese di istruttoria pratica fido” qualora “applicati senza pattuizione”. Si è pertanto provveduto ad enucleare gli addebiti a tale titolo, in quanto non si è riscontrata prova della loro pattuizione, che risultano addebitati direttamente in conto tra i movimenti, per l'importo complessivo di € 8.841,80” (cfr. pag. 9 e 10 della relazione di perizia), così concludendo “Applicando i criteri di ricalcolo sopra indicati, e lasciando invariate tutte le altre condizioni economiche non oggetto del Quesito (tassi debitori e creditori, regime di capitalizzazione, ecc.) si perviene al 13/03/20, rispetto al saldo a debito per €
58.533,24 indicato nell'estratto conto ex art. 50 TUB, ad un saldo ricalcolato a debito di
€ 18.098,64, per una differenza a favore della società correntista di € 40.424,59” (cfr. pag. 10 della relazione di perizia).
Le risultanze della relazione di perizia devono essere condivise da questo giudicante in quanto sorrette da idonea motivazione, e non adeguatamente confutate dalle parti, che non hanno mosso specifiche contestazioni in ordine agli accertamenti compiuti dal consulente.
In base a tali considerazioni, dunque, gli opponenti devono essere condannati al pagamento di € 18.098,64 oltre interessi, previa revoca del decreto ingiuntivo.
Le spese devono essere dichiarate irripetibili per quanto riguarda Controparte_2
, in ragione della mancata costituzione, mentre si compensano tra gli
[...]
opponenti e la società intervenuta, atteso il carattere volontario del relativo intervento.
Le spese di c.t.u. sono definitivamente poste a carico di parte opposta, cui è causalmente ricollegabile l'onere processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1368/2020 emesso dal Tribunale di Cosenza e condanna gli
5 opponenti al pagamento della somma di euro 18.098,64, oltre interessi come indicato in parte motiva;
- dichiara non ripetibili le spese rispetto a Controparte_2 compensa le spese di lite nei confronti dell'intervenuta, ponendo definitivamente a carico dell'opposta le spese di c.t.u..
Cosenza, 15.4.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Giovanna De Marco
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