Articolo 1 della Legge 9 maggio 1959, n. 266
Articolo 2
Versione
2 giugno 1959
Art. 1.
A decorrere dal 1 febbraio 1959 l'applicazione della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui minerali di mercurio e sui prodotti derivati, stabilite con decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068 , convertito nella legge 10 dicembre 1954, numero 1166 , e' sospesa per tre anni.
Per lo stesso periodo di tempo rimangono sospese le norme del decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1068 , convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1166 , che disciplinano la produzione ed il commercio dei minerali di mercurio e dei prodotti derivati.
Entrata in vigore il 2 giugno 1959