Sentenza 26 luglio 2024
Massime • 1
L'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza del Consiglio nazionale forense può essere contenuta nel ricorso proposto, avverso la stessa, alle Sezioni unite della Corte di cassazione, purché abbia una propria autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare, atteso che l'art. 36, comma 6, della l. n. 247 del 2012, limitandosi a prevedere che le Sezioni unite possano sospendere l'esecuzione su richiesta di parte, non consente di desumere che la corrispondente istanza debba essere formulata al suddetto Consiglio o che vada proposta in via autonoma rispetto al ricorso.
Commentario • 1
- 1. Ingiustificato abbandono della difesa: censura per l'avvocatoFrancesco Pace · https://www.studiocataldi.it/ · 8 marzo 2024
La vicenda sottesa e la questione giuridica Contesto normativo e giurisprudenziale Il punto della Cassazione Implicazioni pratiche e conclusioni La vicenda sottesa e la questione giuridica [Torna su] La Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 20877 depositata il 26 luglio 2024 (sotto allegata), rigettando il ricorso contro la censura inflitta all'avvocato per violazione dei doveri professionali, ha ribadito l'importanza, fra gli altri, del rispetto dell'art. 26, comma 3 del codice deontologico forense per cui "costituisce violazione dei doveri professionali il mancato, ritardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato o alla nomina, quando derivi da non scusabile …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/07/2024, n. 20877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20877 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2024 |
Testo completo
- ricorrente -
contro ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BERGAMO, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
. avverso la sentenza n. 190/2023 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 03/10/2023. Civile Sent. Sez. U Num. 20877 Anno 2024 Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO Relatore: GRASSO GIUSEPPE Data pubblicazione: 26/07/2024 2 di 8 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/07/2024 dal Consigliere GIUSEPPE GRASSO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale STANISLAO DE MATTEIS, che ha concluso per il rigetto della richiesta di sospensione della decisione impugnata e per il rigetto del ricorso. Fatti di causa 1. Il Consiglio distrettuale di disciplina di Brescia inflisse, con decisione depositata il 27/1/2020, la sanzione della censura all’avv. LU AR e il Consiglio nazionale forense, con la sentenza di cui epigrafe, rigettò il ricorso del professionista L’avv. AR venne incolpato di <<aver violato gli artt. 9 comma 1, 10, 12 e 26 3 cdf, in particolare avendo assunto l’incarico di difensore fiducia del signor singh paramjit nel procedimento penale n. 14477 13 rg nr – 13708 gip tribunale penale, non adempiva fedelmente con diligenza il mandato ricevuto negligentemente partecipava ad alcuna udienza, rilevante trascuratezza degli interessi della parte assistita. bergamo dal 21 ottobre 2015 al 16 gennaio 2017>>. Il G.I.P. presso il Tribunale di Bergamo trasmise al competente Consiglio dell’Ordine gli atti dai quali emergeva che l’avv. AR, difensore di fiducia di SI JI, chiamato a rispondere d’imputazione penale nel processo R.G. n. 14477/2013, ne aveva abbandonato la difesa, non essendo comparso, nonostante regolare avviso, all’udienza del 21/10/2015 e indi alla successiva udienza del 16/1/2017, alla quale il processo era stato rinviato. 1.1. Il Consiglio nazionale forense, davanti al quale il AR impugnò la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina forense di Brescia - chiedendo che, in via di preliminarietà, il capo d’incolpazione fosse modificato nel senso di indicare come unico fatto rilevante la mancata presenza all’udienza del 21/10/2015 e, nel merito, annullare il provvedimento sanzionatorio e, in 3 di 8 subordine, applicare la meno afflittiva sanzione dell’avvertimento - ne disattese le prospettazioni (ivi inclusa la declaratoria di prescrizione dell’azione disciplinare, chiesta in udienza). In sintesi e per quel che ancora qui rileva, il Giudice disciplinare, ricostruì il fatto evidenziando che: - l’illecito, sebbene avente natura istantanea, aveva riguardato il processo dalla prima udienza del 2015 alla seconda del 2017, essendo rimasto accertato che il difensore aveva avuto notifica dell’avviso per entrambe (per la seconda mediante la notifica del verbale d’udienza, dal contenuto del quale si ricavava il rinvio alla successiva) con conseguente non maturazione della prescrizione;
- pur rispondendo al vero che il professionista aveva assunto la difesa del cliente in due distinti processi, riguardanti imputazioni aventi tratti in comune (quello non oggetto di addebito disciplinare -RG n. 13792/2014- era stato definito con sentenza di patteggiamento), non poteva costui invocare errore inevitabile;
- a integrare l’illecito disciplinare era sufficiente la sussistenza della “suitas” della condotta, non occorrendo dimostrare la consapevolezza dell’illegittimità della stessa;
- la sanzione della censura puniva l’integrata violazione dell’art. 26, co. 3, del vigente codice di disciplina forense, <<mentre la sanzione attenuata dell’avvertimento non sarebbe [stata] congrua anche in considerazione della riconosciuta violazione degli artt., 9, 10 e 12 del cdf>>; - non poteva assumere rilievo la circostanza che, in seguito, il professionista fosse stato nominato dal medesimo cliente, nel procedimento volto all’espiazione in forma alternativa della pena. 2. LU AR ricorre avverso la sentenza del Consiglio nazionale forense sulla base di due motivi, chiedendo, inoltre, la sospensione del provvedimento impugnato. La controparte è rimasta intimata. 4 di 8 Il P.G. ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte, con le quali ha chiesto rigettarsi l’istanza di sospensione della decisione impugnata e il ricorso. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente l’avv. LU AR, evidenziando il rischio di un grave danno, insta per la sospensione del provvedimento impugnato. 1.1. Il Collegio, in punto d’ammissibilità dello strumento, reputa di dovere dare continuità all’indirizzo inaugurato dalla sentenza n. 6967/2017 di queste Sezioni unite, con la quale si è affermato che l’istanza di sospensione della esecutorietà della decisione adottata dal Consiglio nazionale forense può essere contenuta nel ricorso proposto, avverso quest'ultima, alle Sezioni Unite della Corte di cassazione, sempre che abbia una sua autonoma motivazione e sia riconoscibile quale istanza cautelare. L’art. 36, comma 6, della l. n. 247 del 2012, limitandosi a prevedere che le Sezioni Unite possano sospendere l’esecuzione su richiesta di parte, non consente di desumere che la corrispondente istanza debba essere formulata al suddetto Consiglio o che vada proposta in via autonoma rispetto al ricorso (Rv. 643286-01; principio richiamato da S.U. n. 7073/2022; in senso contrario si erano nel passato espresse Cass., S.U., n. 4112 del 2007 e Cass., S.U., n. 3734 del 2016). 1.2. Nel merito l’istanza resta assorbita, come si vedrà, dell’infondatezza del ricorso. 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 26, co. 3 del codice deontologico forense, in relazione all’art. 360, nn. 3) e 4), cod. proc. civ. Si sostiene che la sentenza impugnata, “contra legem”, aveva negato la scusabilità dell’errore, non bastando il solo fatto della “trascuratezza”, sia pure rilevante. Sotto altro, collegato profilo, il termine “trascuratezza” implicava quello di negligenza, dal che conseguiva, secondo 5 di 8 l’esponente, che non poteva assumere rilievo, nell’ambito del contratto d’opera intellettuale, l’ipotesi della colpa lieve <
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 9 luglio 2024, nella camera di consiglio