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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/03/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO
composta dai magistrati:
Maria Grazia d'Errico Presidente
Gianfranco Placentino Consigliere
Marco Giacomo Ferrucci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello n. 224/2020 R.G., avverso la sentenza n. 172/2020 pronunciata il 28.7.2020 dal Tribunale di Isernia (proc. n. 242/2013 R.G.), avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo;
TRA
( ), in persona dell'omonimo titolare, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce a margine dell'atto di citazione in primo grado, dall'Avv. Sandro de Paola, con domicilio digitale come da pec da
Registri di giustizia;
APPELLANTE
CONTRO
( ), in persona del Controparte_1 P.IVA_2 titolare , Controparte_1 rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di risposta, dall'Avv. Felicia Nadia Romano, con domicilio digitale come da pec da Registri di giustizia;
APPELLATA
pag. 1 di 13 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
Nel merito, annullare – ovvero dichiararne la nullità – e/o riformare la sentenza impugnata per le ragioni avanti esposte, e così statuire:
- accogliere tutte le domande proposte dalla ditta nel giudizio di Parte_1 primo grado;
- rigettare tutte le domande avanzate dalla controparte nel giudizio di prime cure, in quanto infondate in fatto ed in diritto, emettendo ogni connessa e consequenziale pronunzia;
- condannare in ogni caso l'appellata al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15
%, Iva (se dovuta) e Cap come per legge, il tutto a beneficio dell'antistatario difensore.
Per l'appellato: rigettare l'appello proposto nell'interesse della ditta e confermare i Parte_1 capi della sentenza impugnata, essendo le doglianze espresse dalla appellante infondate ed erronee e per l'effetto:
a. rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte appellante;
b. confermare il decreto ingiuntivo opposto;
c. confermare la sentenza di I grado;
condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze del II grado del giudizio.
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Isernia, con sentenza n. 172 del 28.7.2020, ha rigettato l'opposizione, proposta dall'impresa , avverso il decreto n. Parte_1
529/2012 del 12.12.2012, con cui, su istanza della ditta Controparte_1
(d'ora innanzi CAP, per semplicità), gli era stato ingiunto il
[...] pagamento della somma di € 53.518,80, a titolo di corrispettivo per la fornitura di materiale inerte presso il cantiere Museo archeologico, situato nel Comune di
Pietrabbondante.
Disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata da parte opponente ed esclusa la possibilità di utilizzare i documenti contenuti nel fascicolo di parte cartaceo della ditta opposta (odierna appellata), a causa del deposito tardivo pag. 2 di 13 rispetto al termine perentorio fissato dall'art. 169 comma 2 c.p.c., il primo giudice ha ritenuto provato, sulla base delle prove documentali e testimoniali acquisite nel corso dell'istruttoria, il rapporto contrattuale tra le parti negato dall'opponente.
2. Avverso la sentenza, non notificata, ha proposto appello la con Parte_1 atto di citazione notificato il 3.9.2020, chiedendone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, la riforma, con accoglimento delle difese svolte in primo grado. Contr Si è costituita in giudizio la insistendo nel rigetto dell'avversa impugnazione.
L'istanza di inibitoria, a seguito di accoglimento provvisorio con decreto inaudita altera parte, è stata rigettata con ordinanza del 5.5.2021.
Quindi, all'esito dell'udienza dell'8.2.2023, di cui è stata disposta la trattazione scritta, la decisione è stata riservata, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione dell'ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'appello è argomentato in maniera specifica e supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Le critiche proposte sono motivate in termini congrui e adeguati al livello di approfondimento della pronuncia impugnata, in modo da consentire la chiara individuazione delle ragioni di doglianza, rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla risoluzione delle questioni di diritto in primo grado, sulle quali viene fondata la richiesta di riforma della sentenza impugnata.
Va sul punto richiamata la consolidata interpretazione della giurisprudenza di legittimità (Cass., SU n. 36481/2022), secondo la quale è necessario e sufficiente che siano individuati i punti e le questioni contestate della sentenza impugnata, con esposizione di doglianze che affianchino alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, mentre non è richiesto l'utilizzo di formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di sentenza.
2. L'appello si articola in due motivi, con cui si deduce: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 19 cpc – violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 cpc;
2) violazione e falsa applicazione degli art. 2697 c.c., 115 e 116 cpc – omessa motivazione sotto diversi profili.
3. Con il primo motivo è censurata la decisione del tribunale di disattendere pag. 3 di 13 l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal in quanto incompleta Pt_1
e generica, per non avere l'eccipiente contestato tutti i possibili fori alternativi e concorrenti, in particolare quello del luogo in cui è sorta l'obbligazione (art. 20
c.p.c.).
L'appellante deduce l'erroneità dell'affermazione del primo giudice, richiamando le difese svolte con l'atto di citazione in primo grado, secondo cui nel caso in esame non potrebbero trovare applicazione "i criteri (eccezionali, in quanto deroganti il principio generale di cui al citato art. 19) previsti dall'art. 20 cpc (i cd. fori facoltativi), dato che l'obbligazione dedotta da controparte appare essere del tutto fantasiosa ed inesistente".
La censura è priva di fondamento.
Il problema della competenza va risolto alla stregua di quanto prospettato dall'attore; pertanto la parte che contesta la competenza territoriale del giudice adito in un giudizio avente ad oggetto l'adempimento di un contratto, non può porre a fondamento della sua eccezione la deduzione che il contratto non si è concluso ovvero che è nullo o che esso si è concluso o avrebbe dovuto avere esecuzione in altro luogo, attenendo tali questioni al merito della controversia (in questi esatti termini Cass., n. 15254/2020 e Cass., n. 8189/2012, secondo cui non possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione da parte sua, "dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza, con la conseguenza che sulla determinazione del forum contractus, con riferimento all'art. 20 c.p.c., non può influire l'eccezione del convenuto che neghi l'esistenza del contratto ovvero deduca la sua conclusione in altro luogo").
È quindi corretto il richiamo, da parte del tribunale, all'onere di colui che eccepisce l'incompetenza per territorio di contestare tutti i possibili fori alternativi concorrenti, contestazione che indubbiamente nel caso in esame non vi è stata, in quanto l'appellante non ha contestato la competenza del Tribunale di Isernia ex art. 20
c.p.c. in relazione a quanto prospettato da controparte sul luogo di conclusione del contratto e di sua esecuzione, ma piuttosto negato l'applicabilità di tale norma in forza della propria allegazione, attinente al merito, di inesistenza del contratto.
4. Il secondo motivo riguarda la decisione di ritenere provato il credito vantato dalla ditta CP_2
L'appellante evidenzia che il decreto ingiuntivo è stato pronunciato sulla base di pag. 4 di 13 una fattura commerciale, documento di formazione unilaterale contestato e inidoneo nel giudizio di opposizione a fornire la prova della pretesa in mancanza di ulteriori elementi di natura documentale;
critica l'efficacia probatoria delle testimonianze valorizzate dal tribunale ( e Testimone_1 Testimone_2
); deduce l'erroneità delle valutazioni compiute in ordine al Testimone_3 quantitativo totale di inerti utilizzati nel cantiere di Pietrabbondante, alla collocazione temporale della fornitura, alla dedotta impossibilità di utilizzazione della cava da parte del;
censura la mancata considerazione degli CP_1 elementi di prova di segno contrario, rinvenienti sia dalla prova testimoniale espletata sia da altri elementi di natura logica.
Il motivo è infondato, dovendo confermarsi le valutazioni espresse dal tribunale.
4.1. Deve essere chiarito, in via preliminare, che il materiale probatorio utilizzabile nel presente giudizio di appello è costituito anche dalla documentazione che il tribunale ha ritenuto di non poter prendere in considerazione, contenuta nel fascicolo cartaceo di primo grado dell'odierna parte appellata, in quanto non depositato nel termine perentorio previsto dall'art. 169 comma 2 c.p.c.
Come già evidenziato nella sentenza impugnata, se è vero che nel giudizio di primo grado il tardivo deposito del fascicolo di parte imponeva al giudice di assumere la decisione prescindendo dai documenti in esso contenuti, vi è sempre la possibilità per la parte di produrli nel giudizio di appello, senza incorrere nella sanzione di inammissibilità prevista dall'art. 345 comma 2 c.p.c., non trattandosi di documenti "nuovi" (sul punto Cass., n. 21571/2020; Cass., n. 29309/2017).
La produzione in appello dei documenti già prodotti in primo grado nel rispetto delle preclusioni probatorie è sufficiente ai fini della loro utilizzabilità, senza necessità di proposizione dell'appello, rispetto al quale, peraltro, la parte totalmente vittoriosa in primo grado è carente di interesse;
va inoltre considerato che la decisione di non utilizzare i documenti in primo grado non costituisce una statuizione suscettibile di passare in giudicato, non essendo un antecedente logico necessario della pronuncia adottata, che è stata favorevole all'appellato e, quindi, non può dirsi in alcun modo condizionata dalla mancata valutazione dei documenti in questione.
4.2. Rispetto alla documentazione in oggetto, costituita da 438 d.d.t. riguardanti consegne all'impresa appellante di materiale da cava (misto naturale, pietra vagliata, sabbia, stabilizzato), recanti, secondo la prospettazione dell'appellato, la pag. 5 di 13 sottoscrizione di dipendenti della non sussisteva alcun onere di Parte_1 disconoscimento ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c.
Tale onere presuppone che il documento provenga dalla controparte (Cass., n.
23155/2014; Cass., n. 6650/2020), nel senso che esso deve essere scritto o sottoscritto dalla parte contro cui è prodotto (Cass., n. 9329/2024).
Solo chi è indicato come scrittore o sottoscrittore di un documento può privare lo stesso di efficacia probatoria, disconoscendolo;
pertanto, ai fini dell'applicabilità della disciplina del disconoscimento di scrittura privata, sono terzi tutti i soggetti diversi dalla parte, a nulla rilevando l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente tra questi e la parte, come nel caso in esame, in cui le sottoscrizioni apposte sui d.d.t. sono attribuite ai dipendenti dell'impresa Pt_1
Mentre il disconoscimento della scrittura privata proveniente dalla controparte priva questa di qualsiasi efficacia probatoria, se essa non è fatta oggetto di istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., quando è indirizzato verso scritture provenienti da terzi estranei alla lite non esclude la loro utilizzabilità ai fini della decisione, con valore indiziario nel contesto degli altri elementi circostanziali, fermo restando che l'onere di dimostrare la genuinità dei documenti contestati mediante disconoscimento incombe su chi la invoca, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c.
Fatte queste premesse, la valutazione complessiva degli elementi di prova acquisiti, compresi i documenti non presi in considerazione dal tribunale, consente di ritenere provata l'esistenza del contratto di fornitura su cui si fonda la pretesa di pagamento.
4.3. In primo luogo, devono ritenersi genuini i d.d.t., i quali, all'atto della produzione all'udienza del 14.10.2014, sono stati così descritti: "documenti di trasporto intestati alla ditta e firmati dal dipendente dell'opponente Parte_1 Testimone_4 nonché da altri dipendenti, attestanti l'avvenuta fornitura del materiale sul cantiere di Pietrabbondante in favore della ditta ". Parte_1
Il fatto che sia indicato il nominativo del dipendente a cui è riferibile la gran Tes_4 parte delle sottoscrizioni apposte in calce ai d.d.t. e che effettivamente Tes_4 fosse dipendente dell'impresa appellante, smentisce la tesi della creazione di
[...] documenti falsi, pure sostenuta dall'appellante, dal momento che l'appellato non avrebbe mai potuto conoscere il nome dei dipendenti dell'appellante, aderendo alla prospettazione dell'inesistenza di qualsiasi rapporto contrattuale tra le parti.
pag. 6 di 13 Delle due l'una: o non vi è stato alcun rapporto di fornitura di materiale edile tra le parti, ma in tal caso non è possibile spiegare la conoscenza, da parte dell'appellato, delle generalità del dipendente dell'impresa necessaria ai Pt_1 fini della supposta creazione di falsi d.d.t.; o tale rapporto vi è stato e i d.d.t. attestano, in tal caso, consegne realmente effettuate, con conseguente venir meno del nucleo fondante delle difese di parte appellante.
Né può ipotizzarsi che il nominativo di sia stato appreso Testimone_4 dell'appellato nel corso del giudizio e in seguito inserito in documenti artatamente creati, dal momento che in nessun atto difensivo dell'appellante anteriore alla suddetta produzione documentale (udienza del 15.10.2014) si fa riferimento al nome di tale dipendente.
Pertanto, ribadita l'inidoneità del disconoscimento delle sottoscrizioni riferibili a propri dipendenti allo scopo di privare di efficacia probatoria i d.d.t. prodotti e ritenuta dimostrata la loro genuinità, agli stessi deve riconoscersi un consistente valore indiziario, che, unitamente agli elementi probatori testimoniali e documentali già presi in considerazione dal primo giudice, induce a ritenere provato il rapporto di fornitura alla stregua del canone probatorio della preponderanza dell'evidenza
(più probabile che non), che presiede alla valutazione della prova nel processo civile (sull'applicabilità generale di tale canone, quindi non limitata alla prova del nesso causale nell'illecito civile, v. Cass., n. 3487/2019).
4.4. Di particolare rilievo è la testimonianza resa da direttore dei Testimone_1 lavori del Museo di Pietrabbondante, la cui attendibilità non può essere messa in dubbio.
Pur avendo egli riferito di non sapere se fu il a fornire il materiale al CP_1
(circostanza che esclude qualsiasi volontà di favorire l'impresa appellata e Pt_1 dimostra la sua piena attendibilità), dalle dichiarazioni rese possono ricavarsi indicazioni rilevanti nel senso della dimostrazione della esistenza di un rapporto di fornitura tra le parti in causa.
Il teste ha, infatti, confermato che: già all'inizio del 2011 l'impresa eseguì Pt_1 presso il cantiere del Museo di Pietrabbondante lavori di "costruzione di vespai, drenaggi, massetti e sottofondi, nonché rilevati stradali e riempimento di cavi e buche" (capitolo 13 della seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. di parte opposta); la cava presso cui l'impresa si rifornì del materiale si trovava vicino al cantiere, "distante pochi chilometri, entro una decina circa", tanto che "erano
pag. 7 di 13 sufficienti 5/10 minuti per il viaggio dal cantiere alla cava"; si recò una volta presso la cava, vedendo i camion del che caricavano il materiale e lo portavano in Pt_1 cantiere.
I prelievi del materiale edile di cui ha parlato il teste devono considerarsi Tes_1 avvenuti presso la cava , e non presso le altre cave, che l'appellante ha CP_1 indicato come le uniche presso cui le forniture sarebbero avvenute nel corso dell'esecuzione dei lavori di appalto (ditta RO;
DE s.r.l. e ditta Di IR).
Se è vero che il ha documentato, mediante fatture e d.d.t., di essersi Pt_1 rifornito di materiale presso le imprese predette, deve escludersi che la fornitura a cui ha fatto riferimento il ia avvenuta presso una di queste, dal momento Tes_1 che: due di esse (ditta RO e DE s.r.l.) risultano avere sede in Provincia di
Benevento (Circello), quindi a una distanza, rispetto al cantiere di Pietrabbondante, ben superiore ai dieci chilometri indicati dal teste;
per l'altra (ditta Di IR) i documenti prodotti si riferiscono a trasporti realizzati nei mesi di gennaio e febbraio
2012, quindi ben successivi al periodo di inizio 2011, in cui il teste ha collocato l'esecuzione dei lavori per i quali il materiale venne prelevato da una cava vicina.
Al riguardo non è condivisibile la critica alla valutazione della testimonianza Tes_1 fatta da parte appellante, secondo cui il teste avrebbe riportato agli inizi del 2011 soltanto l'inizio dei lavori nel cantiere, non anche il rifornimento di materiale. In realtà i lavori, il cui inizio è riportato dal capitolo 13 alla prima parte del 2011, sono gli stessi poi richiamati nei capitoli 14 e 15 ("per tali lavori", "per eseguire tali lavori"), specificamente riferiti al prelievo del relativo materiale in cava. Nel confermare le circostanze di fatto descritte in tali capitoli, quindi, il testimone ha chiaramente collocato all'inizio nella prima parte dell'anno 2011 l'inizio non solo dei lavori, ma anche dei rifornimenti di materiale da cava.
Se la testimonianza rafforza in maniera già di per sé decisiva la portata Tes_1 probatoria dei 438 d.d.t. prodotti da parte appellata, ulteriore conferma, anche se non indispensabile, viene dalle testimonianze, pure valorizzate dal tribunale, di
, sindaco del Comune di Pietrabbondante, quanto meno nella Testimone_2 parte in cui ha riferito di aver indicato al che gli aveva chiesto consigli, la Pt_1 cava Pannunzio, in quanto assai vicina al cantiere di Pietrabbondante, e di
, che ha fornito informazioni più dettagliate sia sulle modalità Testimone_3 sia sui tempi della fornitura.
4.5. A fronte della univocità del quadro probatorio così delineato, gli elementi pag. 8 di 13 probatori di segno contrario indicati dall'appellante non assumono rilievo determinante.
4.5.1. Non sono decisive le circostanze di fatto riguardanti l'emissione della fattura.
La disposizione invocata dal relativa ai tempi di emissione della fattura per Pt_1 operazioni di cessioni la cui consegna risulta da documenti di trasporto (art. 21 comma 4 lett. a) del d. p. r. n. 633/1972), ha un rilievo esclusivamente fiscale, così come di natura fiscale è, in generale, la previsione dell'obbligo di fatturazione delle operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi.
Il mancato rispetto di tali obblighi, quindi, non produce alcuna conseguenza sul piano della prova dell'esistenza della cessione, così come non può considerarsi anomala né l'emissione di una sola fattura per prestazioni di fornitura protratte nel tempo né la mancata indicazione in essa degli estremi dei d.d.t. relativi alle consegne effettuate, che, considerato il loro numero (438), non potevano certo riportarsi nel documento;
la pluralità delle consegne impediva, peraltro, anche l'indicazione di una data della fornitura.
Allo stesso modo non può considerarsi contegno difensivo inusuale e anomalo il deposito dei documenti di trasporto nel giudizio di opposizione e non nel procedimento monitorio, dal momento che in questo è sufficiente la produzione della fattura e che la produzione di documentazione probatoria ulteriore non è necessaria se non a fronte delle contestazioni svolta da controparte nell'(eventuale) giudizio di opposizione.
Quanto alla censura di mancata indicazione nella fattura del CUP (codice unico di progetto), va osservato che con la previsione legislativa di tale codice per ogni nuovo progetto di investimento pubblico (art. 11 della l. n. 3/2003) non è stata affatto prescritta la sua indicazione nelle fatture emesse dai fornitori.
Non ha disposto in tal senso neppure la l. n. 136/2010, il cui art. 3 comma 5 si è limitato a stabilire l'obbligo di riportare il codice CUP, ove obbligatorio, negli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, mentre la previsione dell'obbligo di riportare il suddetto codice in fattura è assai recente, essendo stata introdotta dal d. l. n. 13/2023, convertito con modificazioni dalla l. n.
41/2023, il cui art. 5 comma 6 ha previsto che "a partire dal 1° giugno 2023 le fatture relative all'acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica
Amministrazione … devono contenere il Codice unico di progetto (CUP) di cui
pag. 9 di 13 all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riportato nell'atto di concessione o comunicato al momento di assegnazione dell'incentivo stesso ovvero al momento della richiesta dello stesso".
4.5.2. Non colgono nel segno neppure le deduzioni riguardanti la mancanza di Contr un'autorizzazione in favore della ditta avente ad oggetto l'estrazione nella cava di provenienza del materiale oggetto di fornitura.
Al riguardo deve essere condiviso quanto affermato dal primo giudice e, cioè, che la mancata autorizzazione regionale per l'estrazione in cava o la concessione dell'autorizzazione ad altra società (Costruzioni e Appalti dei F.lli Pannunzio s.n.c.) sono circostanze irrilevanti ai fini del decidere e, comunque, non idonee a far ritenere inesistente il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, in quanto "da un punto di vista puramente pratico, anche in assenza di autorizzazione amministrativa all'estrazione, l'opposta ben avrebbe potuto fornire ugualmente il materiale inerte alla ditta opponente": è evidente che la fornitura di materiale edile estratto da una cava è in astratto compatibile con lo svolgimento di un'attività estrattiva abusiva.
Ferma restando la correttezza di tali valutazioni, nel caso in esame non appare sussistere la paventata abusività dell'attività di coltivazione della cava, se si considera che l'attività estrattiva è stata compiuta, al più, in presenza di un'autorizzazione scaduta e in pendenza della decisione sulla richiesta di proroga
(è lo stesso appellante ad aver prodotto la richiesta di "proroga dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva al fine di raggiungere la quantità di sostanze di cava autorizzata nella precedente determina n. 259 del 5.7.2004"); peraltro, non è neanche certo che al momento delle forniture oggetto di causa l'autorizzazione fosse scaduta, non essendo stato prodotto il provvedimento autorizzativo originario e non essendo stata mai neppure indicata la sua data di scadenza.
Inoltre, dalla nota della Regione Molise n. 6698 del 24.2.2012, avente ad oggetto
"Attività estrattiva in loc. Roccatamburri del Comune di Agnone. D.D. n. 259 del
5.10.2004 – Risposta a nota del 19.1.2011", indirizzata a Parte_2
si evince che quest'ultima società aveva presentato, in
[...] data anteriore al periodo di tempo in cui si collocano le forniture oggetto di causa, richiesta di "autorizzazione all'utilizzo della cava indicata in oggetto alla
, alla Edilizia Pannunzio di Parte_3
Pannunzio Pasquale e alla Co.Ge.P. s.r.l.", quindi a imprese diverse dalla titolare pag. 10 di 13 dell'autorizzazione, tra cui l'odierna ditta appellata;
la risposta data dall'ente regionale a tale richiesta di estensione dell'ambito soggettivo dell'autorizzazione era stata positiva, con la sola precisazione che, essendo i lavori di cava svolti da più imprese, doveva essere redatto il DSS (documento di sicurezza e salute) coordinato ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. n. 624/1996, contenente la valutazione dei rischi, con indicazione di "tutte le modalità operative di coordinamento dei lavori e le relative misure comportamentali e organizzative da osservare da parte degli addetti ai lavori".
È chiaro, quindi, che nessun ostacolo giuridico vi era alla estensione della possibilità di utilizzazione della cava, quindi al suo sfruttamento, da parte di imprese diverse da quella beneficiaria del titolo autorizzativo originario, costituito dalla determina dirigenziale n. 259 del 5.10.2004.
4.5.3. Devono essere disattese le deduzioni di parte appellante in merito all'asserita non compatibilità della fornitura oggetto di causa con il quantitativo complessivo di materiale inerte utilizzato nel corso dei lavori di appalto nel cantiere di Pietrabbondante.
Il tribunale ha ritenuto l'infondatezza delle deduzioni dall'appellante, secondo cui il materiale inerte oggetto di fornitura, per un totale di circa 3000 mc, sarebbe stato interamente fornito dalle tre imprese indicate in precedenza (ditta RO, DE
s.r.l e ditta Di IR), rilevando che tale quantitativo non corrisponde a quello effettivamente utilizzato in cantiere, come dimostrato dal fatto che dal computo metrico dell'appalto risultano (voce 76) ulteriori 5.348,80 mc da impiegare, provenienti sia dagli scavi sia da cave di prestito;
tale previsione offrirebbe un riscontro documentale dell'intervenuta fornitura di materiali inerti nel quantitativo indicato dall'impresa appellata.
A tale argomentazione l'appellante oppone che in realtà il quantitativo indicato nella voce 76 riguarda esclusivamente il materiale sistemato o spostato in cantiere per sagomare strade, cunette, avvallamenti riempimenti, etc. e non le forniture.
La critica non coglie nel segno.
È un dato di fatto oggettivo che il computo metrico relativo ai lavori di realizzazione del Museo archeologico riporti, oltre alla voce 75 ("fornitura di materiali idonei per la formazione dei rilevati stradali provenienti da cave di prestito") per un totale di
3.318,80 mc, anche la voce 76 ("sistemazione in rilevato o in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito") per un totale pag. 11 di 13 di 5.348,80 mc.
Il fatto che quest'ultimo quantitativo sia costituito da materiale proveniente non soltanto dagli scavi, ma anche dalle cave di prestito, al pari di quello indicato nella voce 75, porta a escludere che in esso siano compresi anche i 3.318,80 mc di questa voce e, quindi, a concludere che tale materiale sia stato prelevato, almeno in parte, da cave, in aggiunta a quello indicato nella voce 75.
Non induce a diverse conclusioni neppure la considerazione del prezzo unitario
(2,88 al mc) previsto per la voce 76 e il suo divario rispetto al costo fatturato, dal momento che un divario sussiste rispetto per il prezzo unitario della voce 75.
Le valutazioni del primo giudice sono ulteriormente confermate dal fatto che i lavori che richiedevano necessariamente l'utilizzazione di materiale inerte proveniente da cave risultano eseguiti già prima dell'esecuzione delle forniture dalle ditte RO,
DE s.r.l e Di IR, come dimostrato dai s.a.l. relativi all'appalto: già il primo s.a.l., riguardante lavori contabilizzati dal 28.1.2011 al 2.3.2011, risulta l'esecuzione di vespai, drenaggi, massetti, sottofondi ed aree verdi, lavori il cui quantitativo progressivamente aumenta con i s.a.l. successivi.
4.5.4. Il complesso degli elementi indicati conferma la correttezza della valutazione compiuta dal tribunale e induce a non fare affidamento sulle dichiarazioni dei testi e (tutti dipendenti della ditta Testimone_5 Testimone_6 Testimone_4 appellante), secondo i quali l'impresa si rifornì di materiale inerte solo delle Pt_1 ditte RO, Di IR e DE s.r.l.
5. L'appellante, totalmente soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali del presente grado sostenute dall'appellato, che si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui d. m. n. 55/2014
e ss. mm., in misura prossima ai valori minimi, in relazione allo scaglione applicabile per il valore effettivo della controversia (assai vicino al limite inferiore dello scaglione) e con esclusione della fase di trattazione.
Ricorrono i presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, comma 1-quater d.p.r. n.
115/2002, per disporre a carico di parte appellante il raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Campobasso – collegio civile,
pag. 12 di 13 pronunciando definitivamente sull'appello avverso la sentenza n. 172/2020 pronunciata il 28.7.2020 dal Tribunale di Isernia, proposto da Parte_1
, con citazione notificata il 3.9.2020, nei confronti di
[...] [...]
, così provvede: Controparte_1
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 6.500,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, d.p.r. n. 115/2002, ai fini del raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del 5.12.2024.
Il Consigliere estensore La Presidente
Marco Giacomo Ferrucci Maria Grazia d'Errico
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