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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 09/07/2025, n. 1067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1067 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott. Ludovico Rossi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 596 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, promossa da:
, c.f. , nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'avvocato LONGHI CLAUDIA MARIA contro
, c.f. , nato ad [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dagli avvocati ZARANTONELLO LUCIO e PANTANO ERIKA
e con l'intervento del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_2
Vicenza;
In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni congiunte formulate delle parti: All'udienza del 08/05/2025 le parti “concordemente chiedono che sia pronunciata la separazione dei coniugi, prevedendosi a carico del sig.
[...]
l'obbligo di corrispondere alla sig.ra entro il giorno quindici di CP_1 Parte_1 ogni mese, un assegno di mantenimento di euro 300,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici istat. La ricorrente dichiara di rinunciare alla domanda di addebito della separazione”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Visto, il PM conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 11/02/2025 la ricorrente premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio in MONTORSO VICENTINO (VI) in data 25/10/2014 con , che dal Controparte_1 matrimonio non erano nati figli, che l'unione era entrata in irreversibile crisi per cause da ricondursi al comportamento violento, aggressivo e vessatorio del marito, aggravato anche dall'abuso di alcool, precisava come si fosse nel tempo trovata travolta da una completa sottomissione e dipendenza dal marito sia dal punto di vista relazionale che economico, che in diverse occasioni, a seguito degli episodi di violenza, erano intervenuti i Carabinieri ed aveva ella sporto denuncia dovendo fare anche accesso al Pronto Soccorso per le lesioni e i traumi riportati a seguito degli episodi di aggressione e violenza, in alcuni casi poi ritirando la querela, per poi, infine, rivolgersi ad un Centro Antiviolenza, chiedeva all'intestato Tribunale di dichiarare la separazione personale dal marito con addebito a quest'ultimo e chiedendo fosse disposto a carico del resistente e a proprio favore, un assegno di mantenimento di Euro 400,00 mensili.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/05/2025 il sig. contestava la CP_1 ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente, precisando come, nonostante i contrasti, egli fosse disposto a riconciliarsi con la moglie ed anzi affermando come anche lei, anche dopo il deposito del ricorso per separazione, così come in altre occasioni aveva fatto in passato, aveva espresso il desiderio di riappacificarsi con il marito. Non si opponeva comunque alla domanda di separazione nel caso la strada della riconciliazione fra i coniugi non fosse percorribile, chiedeva il rigetto della domanda di addebito e di non doversi disporre nulla a suo carico con riferimento al mantenimento a favore della moglie non sussistendone i presupposti di legge affermando come egli non avesse in realtà mai ostacolato la ricerca di un'attività lavorativa per la moglie spingendola anzi ad attivarsi per trovare occupazione, non avendo invece la ricorrente mai voluto darsi da fare per risolvere la situazione. In subordine chiedeva stabilirsi un assegno di importo inferiore. Chiedeva inoltre l'assegnazione della casa coniugale.
In data 08/05/2025 in sede di prima udienza, all'esito di ampia discussione, i coniugi dichiaravano di aver raggiunto un accordo e, pertanto, dinanzi al Giudice Relatore, chiedevano l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti. E' venuta meno la comunanza di vita materiale e spirituale che costituisce la sostanza dell'unione matrimoniale e, ciò, indipendentemente dall'individuazione e dall'attribuzione
2 soggettiva delle relative cause e responsabilità, questione che allo stato, avendo le parti precisato conclusioni conformi, anche con rinuncia all'istanza di addebito nonché ad ulteriori domande incompatibili con le conclusioni definitivamente rassegnate, non riveste più alcun rilievo processuale;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno chiesto di porre a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento della moglie la Controparte_1 somma di 300,00 euro mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-le spese vanno integralmente compensate tra le parti stante il raggiunto accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e uniti Parte_1 Controparte_1 in matrimonio in MONTORSO VICENTINO (VI) in data 25/10/2014 con atto trascritto al n. 3, parte
I, anno 2014 alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MONTORSO VICENTINO (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) compensa le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio dell'8.07.2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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