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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/05/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1139/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. Giovanni Casella Consigliere
dott.Andrea Onesti Consigliere nella pubblica udienza del 6 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza non definitiva n. 3741/2024 del
Tribunale di NO ( giudice dr.ssa Chiereleison ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. TAVERNESE MARCO Parte_1 P.IVA_1
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in RO Viale C.F._1
Gorizia n. 52
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. BORALI Controparte_1 C.F._2
MAURIZIO dell'avv. PEREGO SIMONE C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso il loro studio in NO, VIA SERBELLONI, 4 20122
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 24 ottobre 2024
PER L'APPELLATA
Come da memoria in data 22 Gennaio 2025
Fatto e diritto
Con sentenza non definitiva n. 3741 / 2024, il Tribunale di NO pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
ha così deciso : accerta e dichiara l'illegittimità della qualificazione professionale subita dalla ricorrente dal gennaio 2021 e per l'effetto : ordina alla società convenuta di assegnare alla ricorrente mansioni adeguate alla sua qualifica di giornalista – vicecaposervizio ed alla sua professionalità ; condanna la società a risarcire il danno alla professionalità subito dalla ricorrente nella misura di euro
25.840,00 sino al 31 ottobre 2023 e di euro 760,00 per ogni mese successivo fino all'effettiva riassegnazione alla ricorrente di mansioni adeguate;
rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza per l'accertamento della sussistenza del dedotto danno all'integrità psicofisica;
rimette al definitivo la quantificazione delle spese di lite.” .
Il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio per l'accertamento della sussistenza del dedotto danno all'integrità psicofisica e ha rimesso al definitivo la quantificazione delle spese di lite.
aveva chiesto al Tribunale di : 1) accertare e dichiarare l'illegittimità CP_1
della dequalificazione professionale subita dalla ricorrente dal gennaio 2021 o dalla diversa data ritenuta di giustizia , e tuttora perdurante , nonché degli ulteriori comportamenti vessatori descritti in ricorso;
2 ) ordinare alla società convenuta di assegnare alla ricorrente mansioni adeguate alla sua qualifica di giornalista – vicecaposervizio ed alla sua professionalità, e di non porre in essere nei suoi confronti ulteriori comportamenti lesivi della sua immagine professionale e della sua integrità psicofisica;
3 ) accertare e dichiarare l'illegittimità dei danni cagionati alla ricorrente con l'illegittima dequalificazione di cui al punto 1 , conseguentemente condannando la società a risarcire il danno dalla stessa subita , nella misura ritenuta
d'equità e comunque non inferiore ad euro 25840,00 fino al 31 ottobre 2023 e ad euro 760,00 per ogni mese successivo fino all'effettiva riassegnazione alla ricorrente di mansioni adeguate . Con riserva di quantificare il danno maturato in corso di giudizio in sede di discussione orale;
4 ) accertare e dichiarare l'illegittimità del danno all'integrità psicofisica cagionato alla ricorrente con gli illegittimi comportamenti di cui ai punti che precedono e , conseguentemente , condannare la società a risarcire tale danno in misura di euro 50.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia e che dovesse emergere in corso di causa , anche a seguito della
CTU …” .
Nel proprio ricorso la lavoratrice aveva lamentato di essere stata adibita, da gennaio 2021, a settori diversi da quelli per i quali aveva sino a quel momento operato - segnatamente, web TV, in aggiunta al lavoro presso la redazione Cultura
e settore web in esclusiva dal 2022- rispetto ai quali non avrebbe mai svolto un ruolo da Vice-Capo Servizio e nemmeno di redattore.
A tal riguardo, aveva evidenziato che non le erano state assegnate mansioni pertinenti alla qualifica di Vice - Capo Servizio, non sostituiva alcun caposervizio assente, non aveva alcuna responsabilità su altri redattori né li coordinava e non aveva alcun potere decisionale circa i contenuti da pubblicare
La lavoratrice aveva lamentato dunque un illegittimo demansionamento ex art. 2103 c.c., anche in ragione delle mansioni che quotidianamente le venivano assegnate. Queste ultime consistevano in compiti difficilmente riconducibili anche solo alla qualifica di redattore, come la mera rielaborazione di servizi reperiti su altri giornali e siti internet e che doveva “adattare” ai fini della pubblicazione sul sito della società.
Il Tribunale , all'esito della istruttoria orale , ha ritenuto la fondatezza della domanda
. In particolare non ha ritenuto , alla luce della declaratoria di cui all'art. 11 del vigente CCNLG . sussistente la prova che, con l'assegnazione alla web TV o al sito internet del giornale, la lavoratrice sia stata adibita a mansioni di Vice caposervizio ,
Allo stesso modo, l'attività di mera rielaborazione delle notizie reperite da altre fonti sarebbe incompatibile con la redazione di articoli mediante elaborazione autonoma del contenuto delle fonti.
Ritenuta la sussistenza , in forza di elementi presuntivi , del danno alla professionalità subito dalla lavoratrice , il Tribunale ha liquidato il danno con valutazione equitativa, condividendo sostanzialmente il conteggio proposto da
, basato sull'individuazione a titolo risarcitorio di un importo pari al CP_1
20% della retribuzione mensile, pari alla somma di € 25.840,00 (€760,00 per 34 mesi a decorrere da gennaio 2021, momento in cui è iniziato il progressivo mutamento delle mansioni), nonché la somma di € 760,00 per ogni mese intercorrente tra la data del deposito del ricorso e l'adempimento.
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza non Parte_1
definitiva , il rigetto delle domande proposte da con il ricorso CP_1 introduttivo del giudizio.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 6 Marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che Parte_1 seguono
I motivi di appello proposti dalla società sono i seguenti
Primo motivo di appello, in via principale – Violazione e falsa applicazione dell'art. 22 CNLG e omesso esame e/o erronea valutazione degli elementi di prova emersi nel giudizio di primo grado
Con il primo motivo , l'appellante censura la sentenza nel punto in cui il Tribunale ha ritenuto che abbia subito un ingiustificato demansionamento. CP_1 Innanzitutto, rileva che le finalità di un giornale web sarebbero differenti da quelle del giornale tradizionale, atteso che in relazione al primo risulta fondamentale l'aggiornamento in tempo reale, allo scopo di presentare ai lettori una “vetrina” in tempo reale.
Nella realtà del giornale tradizionale, il Vice-Capo Servizio coordina più collaboratori, nel senso che ne raccoglie le idee, ne indirizza il lavoro e ne revisiona gli articoli, anche nell'ambito di servizi redazionali continuativi.
Nella realtà del giornale web a indirizzo generalista, l'esigenza di aggiornamento in tempo reale della pagina ha fatto sì che il Vice Capo Servizio coordini non più propriamente dei collaboratori, bensì le numerose attività di ricerca e aggiornamento in cui i vari collaboratori e la redazione nel complesso sono impegnati.
Secondo la società inoltre , qualora si dovesse ritenere che la lavoratrice non abbia assunto il ruolo di coordinatrice delle varie attività della redazione, ciò sarebbe avvenuto perché la stessa, in violazione delle obbligazioni contrattuali, avrebbe omesso lo svolgimento delle attività di coordinamento insieme ad ogni iniziativa giornalistica. Perciò, non vi sarebbe stato alcun demansionamento.
Sul punto, risulterebbe rilevante la circostanza che la lavoratrice abbia richiesto di essere esclusa dalla chat di lavoro che serve agli addetti del giornale web per raccogliere gli spunti giornalistici e organizzare il lavoro (cfr. teste ). Tes_1
Per quanto attiene all'attività redazionale svolta, l'appellante sottolinea che la circostanza secondo la quale la lavoratrice sarebbe stata chiamata a svolgere mere attività di rielaborazione di notizie reperite aliunde, in realtà, sarebbe smentita dagli elementi di prova emersi nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, i testi
, e hanno dichiarato che i giornalisti erano Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 invitati a scrivere articoli di propria iniziativa e, in alcuni casi, l'attività di rielaborazione richiedeva anche un confronto con i colleghi di redazione e ulteriori approfondimenti.
A tal riguardo, sarebbe inattendibile la testimonianza della sig.ra la quale ha Tes_5
riferito che l'attività di redazione web consisteva unicamente nella rielaborazione di articoli scritti da altri, in quanto la stessa non lavorava presso la redazione del giornale web e riferiva di fatti acquisiti de relato. La società non avrebbe mai impedito alla lavoratrice di svolgere attività di approfondimento .
Altresì, l'appellante contesta che le mansioni della lavoratrice siano analoghe a quelle svolte dagli altri addetti alla redazione e ribadisce che le mansioni del redattore sono svolte dal Vice-caposervizio in via residuale.
°°°°°°°°°
Secondo motivo di appello, in via subordinata – Omessa o erronea valutazione degli elementi probatori e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. –
Sull'asserito danno professionale
Con il secondo motivo, l'appellante rileva, in subordine, l'insussistenza del danno professionale.
Nello specifico, l'appellata ribadisce che le mansioni attribuite alla lavoratrice sono sempre state coerenti al suo inquadramento e alla sua esperienza e sottolinea che non corrisponderebbe al vero che la stessa ha subito reiterate modifiche di ruolo e di mansioni. Del resto, nel 2011 era stata trasferita presso la sede di NO, dove le era stata assegnata la mansione di Vice-caposervizio del settore Web, in cui ha lavorato dal 2011 al 2015 e, nel 2015, le era stata assegnata la qualifica di Vice- caposervizio del settore Cronaca e, dal 2016 al 2021 era divenuta vice-caposervizio del settore Cultura.
Nel corso della sua carriera ventennale, la lavoratrice si sarebbe occupata, per i periodi più consistenti, dei settori Web e Cultura. La società le ha dunque assegnato mansioni coerenti alla sua carriera e mai dequalificanti.
L'impegno presso BE TV era parziale e comunque è stato progressivamente ridotto da parte del datore. Peraltro, a dicembre 2022 il sito di BE TV è stato chiuso e l'assegnazione al settore Web si è resa necessaria per ragioni aziendali.
L'Editoriale sottolinea che il settore Web è il primo settore dell'azienda in termini di audience e ricavi.
Inoltre, la domanda di risarcimento del danno non sarebbe nemmeno supportata da allegazioni idonee in riferimento all'evento lesivo e pertanto, in applicazione dell'art. 2697 c.c., avrebbe dovuto essere rigettata dal Giudice di prime cure. Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione , non colgono nel segno.
In punto di fatto il Tribunale ha correttamente premesso che : CP_1
“ è stata assunta da dapprima in data 3.11.2003 con contratto a Parte_1 tempo determinato e qualifica di redattore di prima nomina presso la sede di RO;
in data 8.11.2005 è stata assunta a tempo indeterminato con qualifica di redattore
;
è pacifico e provato documentalmente che nel dicembre 2010 sia stata promossa alla qualifica di vice capo servizio ( doc. 4 fasc. ricorrente;
doc. 5 fasc. parte convenuta ) ;
è altresì pacifico che la ricorrente abbia lavorato inizialmente presso la sede di RO
e la redazione Cronaca di RO;
che trasferita presso la redazione di NO , in un primo momento abbia operato presso il settore web del quotidiano e successivamente presso la redazione Cronaca di NO e la redazione cultura .
Lamenta di essere stata adibita , a partire dal gennaio 2021 a settori diversi da quelli per i quali aveva fino a quel momento operato ( web TV , in aggiunta al lavoro presso la redazione cultura dal gennaio 2021 ; settore web in esclusiva dal 2022 ) settori nei quali non avrebbe svolto e non svolgerebbe alcun ruolo di vice – caposervizio e nemmeno di redattore “ .
Risulta quindi pacificamente che nel dicembre 2010 sia stata CP_1 promossa alla qualifica di vice Capo Servizio ( doc.4 fasc. in primo Persona_1 grado;
doc . 5 fasc. in primo grado ). Parte_1
L'art. 11 del vigente contratto Nazionale di Lavoro giornalistico prevede che “ Nei servizi delle redazioni le cui esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro redazionale lo rendano necessario , è istituita la posizione mansionaria di vice- caposervizio . Quando non svolge le mansioni di pertinenza , il vice – caposervizio espleta le mansioni proprie del redattore ….. E' considerato caposervizio il redattore al quale , salvo quanto disposto dall'art. 22 sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo , ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all'art. 2 con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive “ . Tenuto conto di tali declaratorie , il Tribunale , ad avviso del collegio , ha correttamente concluso che “ il vice caposervizio deve essere di regola impegnato in mansioni analoghe a quelle del caposervizio, fungendo da supporto e da sostituto del medesimo , mentre le mansioni di redattore sono da lui svolte in via residuale “.
In punto di diritto , la Corte di Cassazione ha chiarito che “ quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo o attraverso la prova della mancanza in concreto di un demansionamento , ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure , in base all'art. 2118 c.c. , a causa dell'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile …” ( così ex plurimis Cass. Ord. 48/2024 ; in senso conforme Cass. Sez. Lav. n. 4766 / 2016 : nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva posto in capo ad una giornalista l'onere di provare la circostanza , da lei allegata , che non fosse più adibita , come in precedenza , alle più qualificanti mansioni di caposervizio ).
La società appellante assume che il Giudice sarebbe incorso in una violazione e falsa applicazione dell'art. 22 CNLG .
Sul punto , come osserva giustamente parte appellata in memoria , il riferimento a tale norma appare improprio atteso che l'art. 22 si limita a prevedere che il giornalista chiamato a svolgere funzioni superiori in sostituzione di un collega assente abbia diritto alla retribuzione propria della qualifica rivestita e che l'assegnazione divenga definitiva nel caso in cui si protragga per oltre tre mesi e non riguardi un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto .
I presupposti previsti dall'art. 22 sono quindi estranei alla domanda proposta nella fattispecie ora in esame.
Ciò chiarito , ritiene il Collegio che alla luce dei citati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di demansionamento e dei relativi oneri probatori delle parti , non abbia provato che , nel periodo Parte_1 temporale dedotto , siano state effettivamente assegnate e svolte da CP_1
mansioni di vice- caposervizio , qualifica a lei attribuita – è bene ribadirlo –
[...] dal dicembre 2010 ed effettivamente ricoperta ( la circostanza non è stata contestata ) in precedenza. In particolare , non risulta dall'istruttoria orale espletata che , nel periodo temporale dedotto da parte appellata, , nel settore cui è stata CP_1 assegnata , abbia avuto modo di svolgere concretamente funzioni di coordinamento .
La circostanza , evidenziata dall'appellante , circa la diversità del coordinamento richiesto in relazione al settore web sempre più rilevante del giornale , non esclude comunque , come osserva giustamente parte appellata in memoria , che rimanga , alla luce del tenore dell'art. 11 del CCNLG “ imprescindibile la discrepanza tra chi abbia compiti di coordinamento e chi no “.
La società non ha quindi provato che nel settore cui è stata assegnata CP_1 nel periodo oggetto di causa , parte appellata abbia effettivamente svolto quella funzione di coordinamento che contraddistingue , in via preminente e non certo residuale , le mansioni della qualifica di appartenenza .
In tal senso il teste , responsabile del sito web di dalla Testimone_6 Pt_1 fine del 2016 , non ha evidenziato alcun concreto ruolo di coordinamento svolto da
, precisando anzi solo che “ L'organizzazione del lavoro è basata su due CP_1 filoni;
innanzitutto c' è il flusso delle notizie di agenzia , che è la nostra fonte primaria;
poi c'è un lavoro , concentrato nella parte del mattino , che riguarda la rassegna stampa , ossia la ripresa di contenuti di altri quotidiani e di altri siti.
si occupa , come tutti i redattori del nostro sito di servizi che spaziano CP_1 dalla cronaca , alla politica , allo spettacolo . Lavora anche lei , come tutti i redattori
, me compreso , su questo duplice fronte ….”.
Il Collegio osserva che anche dall'esame delle dichiarazioni rese dagli altri testi sentiti ( , , ) non emergono decisivi elementi per Tes_5 Tes_1 Tes_3 Tes_4 poter ritenere che , nel periodo temporale dedotto, con CP_1
l'assegnazione alla Web TV ovvero al sito internet del giornale , abbia svolto le preminenti mansioni di coordinamento proprie della qualifica di appartenenza .
La società appellante assume ( pagina 26 dell'atto di appello ) : “ se la lavoratrice non ha assunto il ruolo di coordinatrice ….non è perché lo ha Parte_1 impedito : la lavoratrice si è limitata deliberatamente allo svolgimento di talune attività e , in violazione delle obbligazioni contrattuali assunte , ha omesso lo svolgimento delle attività di coordinamento insieme ad ogni iniziativa giornalistica “. Sul punto , parte appellata osserva giustamente , ad avviso del Collegio, in memoria che “ non è il giornalista a determinare le sue mansioni , dovendo lo stesso sempre necessariamente attenersi a quelle che gli vengono assegnate dai suoi responsabili;
mai peraltro è stato contestato all'esponente di essersi rifiutata di svolgere compiti a lei affidati “.
Il riferimento dell'appellante ( sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese da
, caporedattore del sito LIberoquotidiano.it ) alla circostanza della Testimone_7 mancata partecipazione di Posti alla chat WhatsApp dei giornalisti del sito CP_1
Web non appare decisivo per provare l'assunto della società .
Ed infatti lo stesso ha ammesso che nella nuova redazione ( un open space Tes_7 unico ) la comunicazione fra i giornalisti avviene “ comunque a voce “ ovvero “ comunichiamo con le utenze personali “.
Il Collegio condivide pertanto le argomentazioni del Tribunale laddove ha concluso:
“ Non vi è prova che , con l'assegnazione al sito web TV ovvero al sito internet del giornale , la ricorrente sia stata adibita a mansioni di vice caposervizio . Non è stato , infatti, dedotto che presso la web TV ed all'interno della redazione vi siano stati e vi siano tuttora servizi dei quali la ricorrente possa occuparsi , anche coordinando all'occorrenza redattori addetti al medesimo ambito . In particolare la redazione del sito internet, unica attività web allo stato in essere , appare composta da redattori tutti addetti alla medesima attività di reperimento delle notizie o rielaborazione delle stesse , senza che vi sia spazio , per alcuno di essi , per l'assunzione della responsabilità di un servizio continuativo e quindi , per la ricorrente , per l'assunzione di una funzione di vice caposervizio “.
La circostanza ha carattere , ad avviso del collegio, già dirimente per ritenere la sussistenza nella fattispecie del dedotto demansionamento.
°°°°
Il Collegio ritiene l'infondatezza anche del secondo motivo di appello.
Il Tribunale ha infatti, in relazione al danno alla professionalità , correttamente richiamato i noti e consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità per i quali, esclusa la sussistenza di un danno in re ipsa , “ In tema di dequalificazione professionale , il giudice di merito con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato , può desumere l'esistenza del relativo danno – avente natura patrimoniale ed il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore – e determinarne l'entità anche in via equitativa , con processo logico -giuridico attinente alla formazione della prova , anche presuntiva , in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa , al tipo di professionalità colpita , alla durata del demansionamento , all'esito finale della dequalificazione ed alle altre circostanze del caso concreto (, così ex plurimis Cass. Sez. L. 19923/2019 ).
Tenuto conto di tali principi ,il Collegio ritiene che in chiave presuntiva ex art. 2729
c.c. possa ritenersi sussistente il danno alla professionalità già ravvisato dal
Tribunale .
Premesso che la professionalità insita nelle mansioni di chi ha il precipuo incarico di svolgere funzioni di coordinamento deve ritenersi qualitativamente diversa da quella di chi ricopre un mero incarico esecutivo , si deve osservare che CP_1
, cui la qualifica di vice caposervizio è stata attribuita fin dal dicembre 2010 e
[...] che per anni ha potuto concretamente operare in tale veste in Cronaca e poi nel settore Cultura , è poi stata assegnata , per il lasso temporale non certamente irrisorio oggetto di causa , a settori in cui non ha avuto invece la possibilità di svolgere le mansioni precipue proprie della qualifica di appartenenza e – si ripete – concretamente svolte per anni.
Nel quantum , la decisione del Tribunale , peraltro in sintonia con i consolidati orientamenti giurisprudenziali correttamente richiamati nella sentenza appellata , non appare oggetto di specifica censura .
In conclusione l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , in favore di CP_1
. tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , ex
[...]
d.m. 55/2014 , così come modificato dal d.m. 147/2022 , nella misura specificata in dispositivo.
Va osservato che nel giudizio di appello avverso una sentenza non definitiva il provvedimento di liquidazione delle spese è comunque dovuto con riguardo alla pronuncia che chiude la fase di impugnazione ( cfr. Cass. civ. Sez. III 21978/2019 ). SI rileva che in dispositivo , in relazione alla statuizione sulle spese , si è scritto , per mero errore materiale “ IN FAVORE DI PARTE APPELLANTE “ invece di “ IN
FAVORE DI PARTE APPELLATA “.
SI dispone quindi la correzione di tale errore materiale nel senso che in dispositivo in punto di statuizione sulle spese le parole “ IN FAVORE DI PARTE APPELLANTE “ debbano essere corrette con le parole “ IN FAVORE DI PARTE APPELLATA “.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza non definitiva n.3741/2024 del Tribunale di
NO .
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che , in favore di parte appellante , liquida in complessivi euro 3500,00 , oltre spese generali ed oneri di legge.
Si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
NO 6 Marzo 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
dott. Giovanni Picciau Presidente Rel.
dott. Giovanni Casella Consigliere
dott.Andrea Onesti Consigliere nella pubblica udienza del 6 Marzo 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello avverso la sentenza non definitiva n. 3741/2024 del
Tribunale di NO ( giudice dr.ssa Chiereleison ) promossa con ricorso
DA
con il patrocinio dell'avv. TAVERNESE MARCO Parte_1 P.IVA_1
, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in RO Viale C.F._1
Gorizia n. 52
APPELLANTE
CONTRO
con il patrocinio dell'avv. BORALI Controparte_1 C.F._2
MAURIZIO dell'avv. PEREGO SIMONE C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliata presso il loro studio in NO, VIA SERBELLONI, 4 20122
APPELLATA
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE
Come da ricorso in data 24 ottobre 2024
PER L'APPELLATA
Come da memoria in data 22 Gennaio 2025
Fatto e diritto
Con sentenza non definitiva n. 3741 / 2024, il Tribunale di NO pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti di Controparte_1 Parte_1
ha così deciso : accerta e dichiara l'illegittimità della qualificazione professionale subita dalla ricorrente dal gennaio 2021 e per l'effetto : ordina alla società convenuta di assegnare alla ricorrente mansioni adeguate alla sua qualifica di giornalista – vicecaposervizio ed alla sua professionalità ; condanna la società a risarcire il danno alla professionalità subito dalla ricorrente nella misura di euro
25.840,00 sino al 31 ottobre 2023 e di euro 760,00 per ogni mese successivo fino all'effettiva riassegnazione alla ricorrente di mansioni adeguate;
rimette la causa sul ruolo istruttorio, come da separata ordinanza per l'accertamento della sussistenza del dedotto danno all'integrità psicofisica;
rimette al definitivo la quantificazione delle spese di lite.” .
Il Tribunale ha rimesso la causa sul ruolo istruttorio per l'accertamento della sussistenza del dedotto danno all'integrità psicofisica e ha rimesso al definitivo la quantificazione delle spese di lite.
aveva chiesto al Tribunale di : 1) accertare e dichiarare l'illegittimità CP_1
della dequalificazione professionale subita dalla ricorrente dal gennaio 2021 o dalla diversa data ritenuta di giustizia , e tuttora perdurante , nonché degli ulteriori comportamenti vessatori descritti in ricorso;
2 ) ordinare alla società convenuta di assegnare alla ricorrente mansioni adeguate alla sua qualifica di giornalista – vicecaposervizio ed alla sua professionalità, e di non porre in essere nei suoi confronti ulteriori comportamenti lesivi della sua immagine professionale e della sua integrità psicofisica;
3 ) accertare e dichiarare l'illegittimità dei danni cagionati alla ricorrente con l'illegittima dequalificazione di cui al punto 1 , conseguentemente condannando la società a risarcire il danno dalla stessa subita , nella misura ritenuta
d'equità e comunque non inferiore ad euro 25840,00 fino al 31 ottobre 2023 e ad euro 760,00 per ogni mese successivo fino all'effettiva riassegnazione alla ricorrente di mansioni adeguate . Con riserva di quantificare il danno maturato in corso di giudizio in sede di discussione orale;
4 ) accertare e dichiarare l'illegittimità del danno all'integrità psicofisica cagionato alla ricorrente con gli illegittimi comportamenti di cui ai punti che precedono e , conseguentemente , condannare la società a risarcire tale danno in misura di euro 50.000,00 o nella diversa misura ritenuta di giustizia e che dovesse emergere in corso di causa , anche a seguito della
CTU …” .
Nel proprio ricorso la lavoratrice aveva lamentato di essere stata adibita, da gennaio 2021, a settori diversi da quelli per i quali aveva sino a quel momento operato - segnatamente, web TV, in aggiunta al lavoro presso la redazione Cultura
e settore web in esclusiva dal 2022- rispetto ai quali non avrebbe mai svolto un ruolo da Vice-Capo Servizio e nemmeno di redattore.
A tal riguardo, aveva evidenziato che non le erano state assegnate mansioni pertinenti alla qualifica di Vice - Capo Servizio, non sostituiva alcun caposervizio assente, non aveva alcuna responsabilità su altri redattori né li coordinava e non aveva alcun potere decisionale circa i contenuti da pubblicare
La lavoratrice aveva lamentato dunque un illegittimo demansionamento ex art. 2103 c.c., anche in ragione delle mansioni che quotidianamente le venivano assegnate. Queste ultime consistevano in compiti difficilmente riconducibili anche solo alla qualifica di redattore, come la mera rielaborazione di servizi reperiti su altri giornali e siti internet e che doveva “adattare” ai fini della pubblicazione sul sito della società.
Il Tribunale , all'esito della istruttoria orale , ha ritenuto la fondatezza della domanda
. In particolare non ha ritenuto , alla luce della declaratoria di cui all'art. 11 del vigente CCNLG . sussistente la prova che, con l'assegnazione alla web TV o al sito internet del giornale, la lavoratrice sia stata adibita a mansioni di Vice caposervizio ,
Allo stesso modo, l'attività di mera rielaborazione delle notizie reperite da altre fonti sarebbe incompatibile con la redazione di articoli mediante elaborazione autonoma del contenuto delle fonti.
Ritenuta la sussistenza , in forza di elementi presuntivi , del danno alla professionalità subito dalla lavoratrice , il Tribunale ha liquidato il danno con valutazione equitativa, condividendo sostanzialmente il conteggio proposto da
, basato sull'individuazione a titolo risarcitorio di un importo pari al CP_1
20% della retribuzione mensile, pari alla somma di € 25.840,00 (€760,00 per 34 mesi a decorrere da gennaio 2021, momento in cui è iniziato il progressivo mutamento delle mansioni), nonché la somma di € 760,00 per ogni mese intercorrente tra la data del deposito del ricorso e l'adempimento.
Ha proposto appello chiedendo , in riforma della sentenza non Parte_1
definitiva , il rigetto delle domande proposte da con il ricorso CP_1 introduttivo del giudizio.
Ha resistito chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
All'udienza del 6 Marzo 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce.
°°°°°°°°
L'appello proposto da è infondato per le considerazioni che Parte_1 seguono
I motivi di appello proposti dalla società sono i seguenti
Primo motivo di appello, in via principale – Violazione e falsa applicazione dell'art. 22 CNLG e omesso esame e/o erronea valutazione degli elementi di prova emersi nel giudizio di primo grado
Con il primo motivo , l'appellante censura la sentenza nel punto in cui il Tribunale ha ritenuto che abbia subito un ingiustificato demansionamento. CP_1 Innanzitutto, rileva che le finalità di un giornale web sarebbero differenti da quelle del giornale tradizionale, atteso che in relazione al primo risulta fondamentale l'aggiornamento in tempo reale, allo scopo di presentare ai lettori una “vetrina” in tempo reale.
Nella realtà del giornale tradizionale, il Vice-Capo Servizio coordina più collaboratori, nel senso che ne raccoglie le idee, ne indirizza il lavoro e ne revisiona gli articoli, anche nell'ambito di servizi redazionali continuativi.
Nella realtà del giornale web a indirizzo generalista, l'esigenza di aggiornamento in tempo reale della pagina ha fatto sì che il Vice Capo Servizio coordini non più propriamente dei collaboratori, bensì le numerose attività di ricerca e aggiornamento in cui i vari collaboratori e la redazione nel complesso sono impegnati.
Secondo la società inoltre , qualora si dovesse ritenere che la lavoratrice non abbia assunto il ruolo di coordinatrice delle varie attività della redazione, ciò sarebbe avvenuto perché la stessa, in violazione delle obbligazioni contrattuali, avrebbe omesso lo svolgimento delle attività di coordinamento insieme ad ogni iniziativa giornalistica. Perciò, non vi sarebbe stato alcun demansionamento.
Sul punto, risulterebbe rilevante la circostanza che la lavoratrice abbia richiesto di essere esclusa dalla chat di lavoro che serve agli addetti del giornale web per raccogliere gli spunti giornalistici e organizzare il lavoro (cfr. teste ). Tes_1
Per quanto attiene all'attività redazionale svolta, l'appellante sottolinea che la circostanza secondo la quale la lavoratrice sarebbe stata chiamata a svolgere mere attività di rielaborazione di notizie reperite aliunde, in realtà, sarebbe smentita dagli elementi di prova emersi nel corso del giudizio di primo grado. In particolare, i testi
, e hanno dichiarato che i giornalisti erano Tes_1 Tes_2 Tes_3 Tes_4 invitati a scrivere articoli di propria iniziativa e, in alcuni casi, l'attività di rielaborazione richiedeva anche un confronto con i colleghi di redazione e ulteriori approfondimenti.
A tal riguardo, sarebbe inattendibile la testimonianza della sig.ra la quale ha Tes_5
riferito che l'attività di redazione web consisteva unicamente nella rielaborazione di articoli scritti da altri, in quanto la stessa non lavorava presso la redazione del giornale web e riferiva di fatti acquisiti de relato. La società non avrebbe mai impedito alla lavoratrice di svolgere attività di approfondimento .
Altresì, l'appellante contesta che le mansioni della lavoratrice siano analoghe a quelle svolte dagli altri addetti alla redazione e ribadisce che le mansioni del redattore sono svolte dal Vice-caposervizio in via residuale.
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Secondo motivo di appello, in via subordinata – Omessa o erronea valutazione degli elementi probatori e violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2967 c.c. –
Sull'asserito danno professionale
Con il secondo motivo, l'appellante rileva, in subordine, l'insussistenza del danno professionale.
Nello specifico, l'appellata ribadisce che le mansioni attribuite alla lavoratrice sono sempre state coerenti al suo inquadramento e alla sua esperienza e sottolinea che non corrisponderebbe al vero che la stessa ha subito reiterate modifiche di ruolo e di mansioni. Del resto, nel 2011 era stata trasferita presso la sede di NO, dove le era stata assegnata la mansione di Vice-caposervizio del settore Web, in cui ha lavorato dal 2011 al 2015 e, nel 2015, le era stata assegnata la qualifica di Vice- caposervizio del settore Cronaca e, dal 2016 al 2021 era divenuta vice-caposervizio del settore Cultura.
Nel corso della sua carriera ventennale, la lavoratrice si sarebbe occupata, per i periodi più consistenti, dei settori Web e Cultura. La società le ha dunque assegnato mansioni coerenti alla sua carriera e mai dequalificanti.
L'impegno presso BE TV era parziale e comunque è stato progressivamente ridotto da parte del datore. Peraltro, a dicembre 2022 il sito di BE TV è stato chiuso e l'assegnazione al settore Web si è resa necessaria per ragioni aziendali.
L'Editoriale sottolinea che il settore Web è il primo settore dell'azienda in termini di audience e ricavi.
Inoltre, la domanda di risarcimento del danno non sarebbe nemmeno supportata da allegazioni idonee in riferimento all'evento lesivo e pertanto, in applicazione dell'art. 2697 c.c., avrebbe dovuto essere rigettata dal Giudice di prime cure. Tali motivi , che possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione , non colgono nel segno.
In punto di fatto il Tribunale ha correttamente premesso che : CP_1
“ è stata assunta da dapprima in data 3.11.2003 con contratto a Parte_1 tempo determinato e qualifica di redattore di prima nomina presso la sede di RO;
in data 8.11.2005 è stata assunta a tempo indeterminato con qualifica di redattore
;
è pacifico e provato documentalmente che nel dicembre 2010 sia stata promossa alla qualifica di vice capo servizio ( doc. 4 fasc. ricorrente;
doc. 5 fasc. parte convenuta ) ;
è altresì pacifico che la ricorrente abbia lavorato inizialmente presso la sede di RO
e la redazione Cronaca di RO;
che trasferita presso la redazione di NO , in un primo momento abbia operato presso il settore web del quotidiano e successivamente presso la redazione Cronaca di NO e la redazione cultura .
Lamenta di essere stata adibita , a partire dal gennaio 2021 a settori diversi da quelli per i quali aveva fino a quel momento operato ( web TV , in aggiunta al lavoro presso la redazione cultura dal gennaio 2021 ; settore web in esclusiva dal 2022 ) settori nei quali non avrebbe svolto e non svolgerebbe alcun ruolo di vice – caposervizio e nemmeno di redattore “ .
Risulta quindi pacificamente che nel dicembre 2010 sia stata CP_1 promossa alla qualifica di vice Capo Servizio ( doc.4 fasc. in primo Persona_1 grado;
doc . 5 fasc. in primo grado ). Parte_1
L'art. 11 del vigente contratto Nazionale di Lavoro giornalistico prevede che “ Nei servizi delle redazioni le cui esigenze connesse con l'organizzazione del lavoro redazionale lo rendano necessario , è istituita la posizione mansionaria di vice- caposervizio . Quando non svolge le mansioni di pertinenza , il vice – caposervizio espleta le mansioni proprie del redattore ….. E' considerato caposervizio il redattore al quale , salvo quanto disposto dall'art. 22 sia stata attribuita la responsabilità di un determinato servizio redazionale a carattere continuativo , ed abbia alle proprie dipendenze due o più redattori e/o collaboratori fissi di cui all'art. 2 con il compito di coordinarne e rivederne il lavoro fornendo le opportune direttive “ . Tenuto conto di tali declaratorie , il Tribunale , ad avviso del collegio , ha correttamente concluso che “ il vice caposervizio deve essere di regola impegnato in mansioni analoghe a quelle del caposervizio, fungendo da supporto e da sostituto del medesimo , mentre le mansioni di redattore sono da lui svolte in via residuale “.
In punto di diritto , la Corte di Cassazione ha chiarito che “ quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c. è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo o attraverso la prova della mancanza in concreto di un demansionamento , ovvero attraverso la prova che l'adibizione a mansioni inferiori fosse giustificata dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali oppure , in base all'art. 2118 c.c. , a causa dell'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile …” ( così ex plurimis Cass. Ord. 48/2024 ; in senso conforme Cass. Sez. Lav. n. 4766 / 2016 : nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che aveva posto in capo ad una giornalista l'onere di provare la circostanza , da lei allegata , che non fosse più adibita , come in precedenza , alle più qualificanti mansioni di caposervizio ).
La società appellante assume che il Giudice sarebbe incorso in una violazione e falsa applicazione dell'art. 22 CNLG .
Sul punto , come osserva giustamente parte appellata in memoria , il riferimento a tale norma appare improprio atteso che l'art. 22 si limita a prevedere che il giornalista chiamato a svolgere funzioni superiori in sostituzione di un collega assente abbia diritto alla retribuzione propria della qualifica rivestita e che l'assegnazione divenga definitiva nel caso in cui si protragga per oltre tre mesi e non riguardi un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto .
I presupposti previsti dall'art. 22 sono quindi estranei alla domanda proposta nella fattispecie ora in esame.
Ciò chiarito , ritiene il Collegio che alla luce dei citati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di demansionamento e dei relativi oneri probatori delle parti , non abbia provato che , nel periodo Parte_1 temporale dedotto , siano state effettivamente assegnate e svolte da CP_1
mansioni di vice- caposervizio , qualifica a lei attribuita – è bene ribadirlo –
[...] dal dicembre 2010 ed effettivamente ricoperta ( la circostanza non è stata contestata ) in precedenza. In particolare , non risulta dall'istruttoria orale espletata che , nel periodo temporale dedotto da parte appellata, , nel settore cui è stata CP_1 assegnata , abbia avuto modo di svolgere concretamente funzioni di coordinamento .
La circostanza , evidenziata dall'appellante , circa la diversità del coordinamento richiesto in relazione al settore web sempre più rilevante del giornale , non esclude comunque , come osserva giustamente parte appellata in memoria , che rimanga , alla luce del tenore dell'art. 11 del CCNLG “ imprescindibile la discrepanza tra chi abbia compiti di coordinamento e chi no “.
La società non ha quindi provato che nel settore cui è stata assegnata CP_1 nel periodo oggetto di causa , parte appellata abbia effettivamente svolto quella funzione di coordinamento che contraddistingue , in via preminente e non certo residuale , le mansioni della qualifica di appartenenza .
In tal senso il teste , responsabile del sito web di dalla Testimone_6 Pt_1 fine del 2016 , non ha evidenziato alcun concreto ruolo di coordinamento svolto da
, precisando anzi solo che “ L'organizzazione del lavoro è basata su due CP_1 filoni;
innanzitutto c' è il flusso delle notizie di agenzia , che è la nostra fonte primaria;
poi c'è un lavoro , concentrato nella parte del mattino , che riguarda la rassegna stampa , ossia la ripresa di contenuti di altri quotidiani e di altri siti.
si occupa , come tutti i redattori del nostro sito di servizi che spaziano CP_1 dalla cronaca , alla politica , allo spettacolo . Lavora anche lei , come tutti i redattori
, me compreso , su questo duplice fronte ….”.
Il Collegio osserva che anche dall'esame delle dichiarazioni rese dagli altri testi sentiti ( , , ) non emergono decisivi elementi per Tes_5 Tes_1 Tes_3 Tes_4 poter ritenere che , nel periodo temporale dedotto, con CP_1
l'assegnazione alla Web TV ovvero al sito internet del giornale , abbia svolto le preminenti mansioni di coordinamento proprie della qualifica di appartenenza .
La società appellante assume ( pagina 26 dell'atto di appello ) : “ se la lavoratrice non ha assunto il ruolo di coordinatrice ….non è perché lo ha Parte_1 impedito : la lavoratrice si è limitata deliberatamente allo svolgimento di talune attività e , in violazione delle obbligazioni contrattuali assunte , ha omesso lo svolgimento delle attività di coordinamento insieme ad ogni iniziativa giornalistica “. Sul punto , parte appellata osserva giustamente , ad avviso del Collegio, in memoria che “ non è il giornalista a determinare le sue mansioni , dovendo lo stesso sempre necessariamente attenersi a quelle che gli vengono assegnate dai suoi responsabili;
mai peraltro è stato contestato all'esponente di essersi rifiutata di svolgere compiti a lei affidati “.
Il riferimento dell'appellante ( sulla base delle dichiarazioni testimoniali rese da
, caporedattore del sito LIberoquotidiano.it ) alla circostanza della Testimone_7 mancata partecipazione di Posti alla chat WhatsApp dei giornalisti del sito CP_1
Web non appare decisivo per provare l'assunto della società .
Ed infatti lo stesso ha ammesso che nella nuova redazione ( un open space Tes_7 unico ) la comunicazione fra i giornalisti avviene “ comunque a voce “ ovvero “ comunichiamo con le utenze personali “.
Il Collegio condivide pertanto le argomentazioni del Tribunale laddove ha concluso:
“ Non vi è prova che , con l'assegnazione al sito web TV ovvero al sito internet del giornale , la ricorrente sia stata adibita a mansioni di vice caposervizio . Non è stato , infatti, dedotto che presso la web TV ed all'interno della redazione vi siano stati e vi siano tuttora servizi dei quali la ricorrente possa occuparsi , anche coordinando all'occorrenza redattori addetti al medesimo ambito . In particolare la redazione del sito internet, unica attività web allo stato in essere , appare composta da redattori tutti addetti alla medesima attività di reperimento delle notizie o rielaborazione delle stesse , senza che vi sia spazio , per alcuno di essi , per l'assunzione della responsabilità di un servizio continuativo e quindi , per la ricorrente , per l'assunzione di una funzione di vice caposervizio “.
La circostanza ha carattere , ad avviso del collegio, già dirimente per ritenere la sussistenza nella fattispecie del dedotto demansionamento.
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Il Collegio ritiene l'infondatezza anche del secondo motivo di appello.
Il Tribunale ha infatti, in relazione al danno alla professionalità , correttamente richiamato i noti e consolidati principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità per i quali, esclusa la sussistenza di un danno in re ipsa , “ In tema di dequalificazione professionale , il giudice di merito con apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione se adeguatamente motivato , può desumere l'esistenza del relativo danno – avente natura patrimoniale ed il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore – e determinarne l'entità anche in via equitativa , con processo logico -giuridico attinente alla formazione della prova , anche presuntiva , in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa , al tipo di professionalità colpita , alla durata del demansionamento , all'esito finale della dequalificazione ed alle altre circostanze del caso concreto (, così ex plurimis Cass. Sez. L. 19923/2019 ).
Tenuto conto di tali principi ,il Collegio ritiene che in chiave presuntiva ex art. 2729
c.c. possa ritenersi sussistente il danno alla professionalità già ravvisato dal
Tribunale .
Premesso che la professionalità insita nelle mansioni di chi ha il precipuo incarico di svolgere funzioni di coordinamento deve ritenersi qualitativamente diversa da quella di chi ricopre un mero incarico esecutivo , si deve osservare che CP_1
, cui la qualifica di vice caposervizio è stata attribuita fin dal dicembre 2010 e
[...] che per anni ha potuto concretamente operare in tale veste in Cronaca e poi nel settore Cultura , è poi stata assegnata , per il lasso temporale non certamente irrisorio oggetto di causa , a settori in cui non ha avuto invece la possibilità di svolgere le mansioni precipue proprie della qualifica di appartenenza e – si ripete – concretamente svolte per anni.
Nel quantum , la decisione del Tribunale , peraltro in sintonia con i consolidati orientamenti giurisprudenziali correttamente richiamati nella sentenza appellata , non appare oggetto di specifica censura .
In conclusione l'appello va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate , in favore di CP_1
. tenuto conto del valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria , ex
[...]
d.m. 55/2014 , così come modificato dal d.m. 147/2022 , nella misura specificata in dispositivo.
Va osservato che nel giudizio di appello avverso una sentenza non definitiva il provvedimento di liquidazione delle spese è comunque dovuto con riguardo alla pronuncia che chiude la fase di impugnazione ( cfr. Cass. civ. Sez. III 21978/2019 ). SI rileva che in dispositivo , in relazione alla statuizione sulle spese , si è scritto , per mero errore materiale “ IN FAVORE DI PARTE APPELLANTE “ invece di “ IN
FAVORE DI PARTE APPELLATA “.
SI dispone quindi la correzione di tale errore materiale nel senso che in dispositivo in punto di statuizione sulle spese le parole “ IN FAVORE DI PARTE APPELLANTE “ debbano essere corrette con le parole “ IN FAVORE DI PARTE APPELLATA “.
PQM
Rigetta l'appello avverso la sentenza non definitiva n.3741/2024 del Tribunale di
NO .
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado che , in favore di parte appellante , liquida in complessivi euro 3500,00 , oltre spese generali ed oneri di legge.
Si dà atto che sussistono per parte appellante i presupposti per il versamento ulteriore del contributo unificato ex art. 1 comma 17 legge 228/2012.
NO 6 Marzo 2025
Il Presidente
Giovanni Picciau